CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 settembre 2010
371.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 236)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
rilevato che l'articolo 3, comma 1, lettera d), e l'articolo 3, comma 1, lettera f), introducono l'obbligo di comunicare il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto di armi o la licenza di porto d'armi al coniuge ed a tutti i familiari conviventi maggiorenni del titolare, mentre il relativo criterio di delega prevede un'idonea informazione alle persone conviventi con il richiedente, e che le esigenze di sicurezza sottese alla norma non giustificano una differenziazione tra la posizione del coniuge e dei familiari e quella degli altri conviventi;
rilevato che l'articolo 3, comma 1, lettera g), vieta l'attività di ricarica delle munizioni senza autorizzazione del questore e che tale disposizione non concerne l'attuazione della direttiva 2008/51/CE né appare imposta dai principi e criteri direttivi della legge di delega;
considerato che l'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), estende ai puntatori laser di classe pari o superiore a 3, secondo la norma CEI EN 60825, il divieto di portare oggetti pericolosi al di fuori della propria abitazione e delle relative appartenenze, senza giustificato motivo, previsto dall'articolo 4 della legge n. 110/1975;
rilevato in proposito che la normativa tecnica è stata modificata e che la classificazione dei puntatori laser è stata ulteriormente articolata (norme CEI EN 60825-1, CEI EN 60825-1/A11, CEI EN 60825-4): in particolare la classe 3 è stata suddivisa in classe 3o (laser con potenza inferiore ai 5 mw) e classe 3b (laser con potenza da 5 a 500 mw); la classe 3o, di uso comune sulle armi da fuoco, viene considerata pericolosa per gli occhi solo ed esclusivamente in relazione all'osservazione diretta del fascio ottico mediante strumenti di amplificazione (quali oculari o microscopi), ma non per la semplice osservazione, data la scarsa potenza e le frequenze utilizzate; da ciò consegue che devono essere considerati come oggetti atti a offendere solo i puntatori di classe 3b o con potenza superiore;
osservato che l'articolo 5, comma 1, lettera l), esclude dalla definizione di parte di arma, ai fini dell'obbligo di avviso di trasporto previsto dall'articolo 19 della legge n. 110 del 1975, le parti in stato di semilavorato, intendendo per tali quelle parti di arma che necessitano di ulteriori lavorazioni meccaniche e specificando che non sono considerate lavorazioni meccaniche i trattamenti superficiali dei metalli;

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tale disposizione sembra dunque escludere dalle lavorazioni meccaniche i trattamenti termici; deve considerarsi tuttavia che una parte d'arma non soggetta a trattamenti termici - i quali richiedono attrezzature estremamente complesse - anche se finita sotto il profilo delle lavorazioni meccaniche, non è utilizzabile in quanto tale; la disposizione potrebbe creare notevoli difficoltà alle aziende operanti nel settore, perché il trasporto delle parti tra i diversi operatori per la realizzazione delle operazioni di finitura, che le aziende non sono in grado di svolgere autonomamente, dovrebbe essere di volta in volta autorizzato;
rilevato infine che nella nozione di «parte di arma» prevista dalla normativa comunitaria (articolo 1, par. 1-bis, dir. 91/477/CEE, introdotto dall'articolo 1 della dir. 2008/51/CE) e recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), dello schema di decreto legislativo in esame non rientrano esplicitamente i caricatori e che l'articolo 19 della legge n. 110/1975 include invece i caricatori tra le parti di arma il cui trasporto deve essere oggetto di avviso all'autorità;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 3, comma 1, lettera d), e all'articolo 3, comma 1, lettera f), l'obbligo di comunicazione del provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto di armi o la licenza di porto d'armi sia esteso a tutti i conviventi maggiorenni del titolare;
2) sopprimere articolo 3, comma 1, lettera g);
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), limitare ai puntatori laser di classe 3b o con potenza superiore il divieto di portare al di fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, puntatori laser o oggetti con funzioni di puntatori laser;
b) si integri l'articolo 5, comma 1, lettera l), che modifica l'articolo 19 della legge n. 110/1975, relativo al trasporto di parti di arma, espungendo dal citato articolo 19 il riferimento ai caricatori.

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ALLEGATO 2

Riforma della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi e C. 3055 Pescante)

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE

«Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione e sulla base dei princìpi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale cooperazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

Art. 2.
(Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea).

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CUE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche europee.Al CUE partecipano il Ministro degli affari esteri, accompagnato dal Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, il Ministro per gli affari regionali, e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.
2. Alle riunioni del CUE sono invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle materie di rispettiva competenza, il Governatore della Banca d'Italia e i presidenti delle autorità di regolamentazione o vigilanza.
3. Alle riunioni del CUE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI o un suo delegato e il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI o un suo delegato.
4. Qualora si trattano questioni che abbiano uno specifico rilievo per le zone montane, può essere invitato alla riunioni del CUE il presidente dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani - UNCEM o un suo delegato.

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5. Il CUE concorda le linee politiche del Governo ai fini della formazione della posizione italiana nella predisposizione degli atti dell'Unione europea nonchédel puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge. Il CUE svolge i propri compiti in stretto raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea e nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il CUE si riunisce almeno una volta al mese e, in ogni caso, prima di ogni del Consiglio europeo.
6. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CUE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche europee, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche europee o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte i dirigenti dei nuclei europei di cui all'articolo 3 nonché i direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo, dalle Camere e dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea. Alle riunioni del comitato sono invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle materie di rispettiva competenza, alti funzionari delle autorità di cui al comma 2. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche europee, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CUE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e con decreto del Ministro per le politiche europee.
7. Al fine del funzionamento del CUE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee potrà valersi, entro un contingente massimo di cinquanta unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni statali e regionali, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
8. Il contingente di personale di cui al comma 7 è ripartito secondo i seguenti criteri:
a) un massimo di 25 unità tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) un massimo di venti unità di personale proveniente da altre amministrazioni statali, incluse le autorità di regolamentazione e di vigilanza;
c) un massimo di cinque unità tra personale proviene da amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano;

9. Nell'ambito del contingente di cui al comma 7, il numero delle unità di personale viene stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10-bis. L'esperienza maturata dal personale di cui alle lettere b) e c) del comma 8 costituisce titolo preferenziale ai fini della designazione degli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

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Art. 3.
(Istituzione di nuclei europei presso i Ministeri).

1. Al fine di garantire la partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea nonché l'attuazione dello stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni centrali istituiscono e rendono operativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, propri nuclei europei.
2. I nuclei di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica e operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione. I dirigenti preposti alla direzione dei nuclei partecipano al comitato tecnico permanente di cui all'articolo 2, comma 4.
3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni, tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tale fine a predisporre, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e di aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Per la costituzione e il funzionamento dei nuclei di cui al presente articolo le amministrazioni possono avvalersi di stage e di tirocini formativi, previe convenzioni a titolo non oneroso con le università e gli istituti di ricerca interessati.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo.
6. I nuclei europei di cui al presente articolo predispongono le relazioni di cui all'articolo 5, comma 3.
7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee il Sistema di monitoraggio della compatibilità europea degli atti normativi, con il compito di coordinare e di supportare l'attività dei singoli nuclei europei per quanto attiene all'osservanza del diritto dell'Unione europea nell'ordinamento interno. Il Ministro per le politiche europee, con proprio decreto, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio, ne disciplina il funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività.
8. I nuclei europei di cui al presente articolo, d'intesa con gli uffici del personale del Ministero di appartenenza, provvedono alla preselezione degli esperti nazionali distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea e assicurano il collegamento con gli esperti medesimi. Gli esperti nazionali cessati dal distacco sono prioritariamente inseriti nei nuclei europei, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 2, comma 8. L'aver ricoperto il titolo di esperto nazionale distaccato costituisce titolo preferenziale per la direzione dei nuclei medesimi.

Art. 4.
(Esperti nazionali distaccati).

1. L'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 32. - (Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati). - 1. Per garantire il collegamento con le istituzioni internazionali e dell'Unione europea, nonché con gli Stati membri dell'Unione europea, con gli Stati candidati all'adesione all'Unione europea e con gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, lo Stato favorisce e incentiva le esperienze del proprio personale presso tali istituzioni. I dipendenti

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delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso:
a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre Istituzioni ed organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati;
b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce;
c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione europea e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa tra di loro:
a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali qualificati candidati già formati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche;
b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni comunitarie;
c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni comunitarie e internazionali e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea.

3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale.
4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno della pubblica amministrazione.

Capo II
PARTECIPAZIONE DEL PARLAMENTO AL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 5.
(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea).

1. I progetti di atti dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione nonché con la segnalazione motivata dei progetti di atti aventi particolare rilevanza.
2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea.
3. Entro quindici giorni dalla trasmissione ai sensi del comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee presenta alle Camere,

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una relazione su ciascun progetto di atto legislativo dell'UE che reca indicazione dei seguenti elementi:
a) rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica;
b) conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
c) stato del negoziato in seno al Consiglio dell'Unione europea;
d) osservazioni espresse da soggetti già consultati ai sensi della presente legge;
e) impatto, anche finanziario, del progetto di atto sull'ordinamento statale e regionale, sulle autonomie locali, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese;

4. Alla relazione di cui al comma 3 è allegata una tavola di concordanza che indica con riferimento a ciascuna disposizione o gruppo di disposizioni contenute nel progetto di atto normativo dell'UE le eventuali disposizioni normative nazionali vigenti.
5. Ciascuna Camera può chiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per le politiche europee, la presentazione della relazione di cui al comma 3, in relazione ad altri atti o progetti di atti, anche di natura non normativa, trasmessi ai sensi del comma 2.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente i competenti organi parlamentari:
sugli sviluppi dell'esame dei progetti di atti normativi trasmessi ai sensi del comma 1 in seno al Consiglio dell'Unione europea, anche con riferimento alle riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti di cui all'articolo 240 del Trattato sul funzionamento dell'Unione;
sulle posizioni assunte dal Governo nell'ambito di consultazioni pubbliche avviate dalla Commissione europea;
sulle altre iniziative o osservazioni indirizzate formalmente dal Governo alle Istituzioni UE nonché sulle iniziative degli altri Stati membri di cui il Governo abbia formale conoscenza;
sull'esame in seno al Consiglio dell'Unione europea di iniziative o questioni relative alla politica estera e di difesa comune, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa;
sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei regolamenti delle Camere.
8. Ai fini del presente articolo, per progetto di atto legislativo si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo nei casi previsti dal Trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 6.
(Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere).

1. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni o organi dell'Unione europea, sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 nonché su ogni altro atto o questione relativa all'Unione europea.

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2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi di cui al comma 1. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

Art. 7.
(Riserva di esame parlamentare).

1. Le Camere, qualora abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono chiedere al Governo di apporre in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare. In tal caso il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3.
2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

Art. 8.
(Programmi nazionali nell'ambito della strategia dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione).

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee assicurano la tempestiva consultazione ed informazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali e di ogni altro documento presentato per l'attuazione in Italia della Strategia dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione.
2. I progetti di programmi di cui al comma 1 sono trasmessi, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari.

Art. 9.
(Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà).

1. Ciascuna Camera può esprimere, secondo le modalità previste nel rispettivo regolamento, un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, le Camere consultano, secondo le modalità previste nei rispettivi regolamenti, i consigli e le assemblee delle Regioni e delle province autonome, in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

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Art. 10.
(Procedura di revisione semplificata del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono alle Camere una tempestiva informazione sulle iniziative assunte dalle competenti Istituzioni dell'Unione europea nell'ambito della procedura di revisione semplificata di cui al primo o al secondo comma del paragrafo 7 dell'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea.
2. Il Governo fornisce tempestivamente alle Camere tutti gli elementi utili ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui all'articolo 48, paragrafo 7, comma 3.
3. Se entro 30 giorni dalla trasmissione delle informazioni di cui al comma 1, le Camere approvano atti di indirizzo in merito alle iniziative di cui al primo o al secondo comma del paragrafo 7 dell'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea, il Governo assicura che la posizione dell'Italia in sede di Consiglio europeo sia coerente con gli indirizzi stabiliti dalle Camere.

Art. 11.
(Poteri delle Camere in materia di misure relative al diritto di famiglia).

1. Il Governo segnala tempestivamente alle Camere, all'atto della trasmissione di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, le proposte presentate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, comma 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il Governo fornisce tempestivamente alle Camere tutti gli elementi utili ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3, comma 2.

Art. 12.
(Ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee).

1. Il Governo trasmette alla Corte di giustizia dell'Unione europea i ricorsi deliberati da una delle Camere avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 8 Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato di Lisbona.
2. Il Governo assicura che i ricorsi di cui al comma 1 siano presentati alla Corte di giustizia dell'Unione europea nei termini di cui all'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Le Camere partecipano, mediante propri rappresentanti, a tutte le fasi e gli atti del giudizio.

Art. 13.
(Nomina di componenti italiani di Istituzioni ed organi dell'Unione europea).

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, all'atto della proposta o designazione, secondo le rispettive competenze, di componenti italiani di Istituzioni ed organi dell'Unione europea di cui al comma 2, ne informano le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i rapporti con l'Unione europea di Camera e Senato, che, ove lo ritengano, procedono, in coerenza con i rispettivi regolamenti, all'audizione delle persone proposte o designate.
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere trasmesse in relazione:
a) alle proposte di designazione di componenti italiani della Commissione europea, di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione europea;
b) alle proposte di nomina di giudici ed avvocati generali italiani della Corte di giustizia e dei giudici del Tribunale di

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primo grado, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 253 e 254 del Trattato sul funzionamento dell'Unione;
c) alle proposte di nomina di membri italiani della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 286 del Trattato istitutivo della Comunità europea;
d) alle designazioni di componenti del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti, ai sensi dell'articolo 11 del Protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato al Trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Le informazioni di cui al comma 1 devono contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla designazione o proposta, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, tenuto conto dei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione dalle pertinenti disposizioni del Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applica altresì per le proposte o le designazioni volte alla conferma di persona in carica.

Art. 14.
(Relazioni annuali al Parlamento).

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica:
a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;
b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;
c) le strategie di comunicazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco dei Consigli europei e dei Consigli dei Ministri dell'Unione europea tenutisi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati;
b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti

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in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;
c) la partecipazione dell'Italia all'attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e per la pesca; politica per i trasporti e le reti transeuropee; politica per la società dell'informazione e le nuove tecnologie; politica per la ricerca e l'innovazione; politica per lo spazio; politica energetica; politica per l'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica per la salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altresì i dati consuntivi, nonché una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;
d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sull'efficacia delle predette politiche di coesione;
e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

Capo III
PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI AL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 15.
(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea).

1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.
2. Con riferimento ai progetti e agli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, il Dipartimento per le politiche dell'Unione europea trasmette ai soggetti di cui al comma 1 la relazione di cui all'articolo 5, comma 3.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province

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autonome, nelle materie di loro competenza, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche europee, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.
4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.
7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.
8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.
10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta

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Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.
11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

Art. 16.
(Partecipazione delle regioni alle delegazioni del Governo).

1. In conformità all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti dell'Unione europea, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 17.
(Ricorso alla Corte di giustizia su richiesta delle regioni).

1. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso gli atti normativi dell'Unione europea ritenuti illegittimi, su richiesta della Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 18.
(Sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni mese, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti europei con le esigenze rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome, nelle

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materie di competenza di queste ultime. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.
2. La sessione della Conferenza di cui al comma 1, in particolare, esprime parere:
a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea che riguardano le competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali e delle province autonome all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;
c) sugli schemi dei disegni di legge di cui all'articolo 24 della presente legge;
d) su richiesta dei presidenti delle regioni e delle province autonome e con il consenso del Governo, sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11, nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome, danno attuazione alle direttive dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

3. Il Ministro per le politiche europee riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 19.
(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea).

1. In conformità agli articoli 114 e 118 della Costituzione, Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche dell'Unione europea assicurano un'adeguata consultazione di comuni, province e città metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali.
2. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, all'Unione province d'Italia - UPI e all'Unione nazionale comuni comunità enti montani - UNCEM.
3. Su tutti i progetti e gli atti di loro specifico interesse l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, l'Unione province d'Italia - UPI e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani - UNCEM possono trasmettere, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche europee e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.
3. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca alle riunioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione a livello di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

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Art. 20.
(Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee convoca almeno due volte l'anno, o anche su richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali ovvero degli enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome sui risultati emersi durante tale sessione. La sessione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 21.
(Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione.
2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono ripartiti tra le autonomie regionali e locali secondo i criteri definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che assicurano la rappresentanza delle assemblee legislative regionali nonché la corrispondenza tra ciascun membro titolare e il rispettivo supplente.
3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Allo scopo la Conferenza è integrata da rappresentanti della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, in qualità di osservatori.

Capo IV
PARTECIPAZIONE DELLE PARTI SOCIALI E DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE AL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 22.
(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea).

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche dell'Unione europea assicurano il più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea. A questo scopo il CUE nonché le amministrazioni interessate possono svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti elettronici, consultazioni delle categorie produttive e delle parti 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche dell'Unione europea assicurano il più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche dell'Unione europea, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, eventualmente in collaborazione con il Consiglio

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nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.

Capo V
ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DISCENDENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Art. 23.
(Valutazione della compatibilità con il diritto dell'Unione europea).

1. I nuclei europei di cui all'articolo 3 predispongono, per i disegni di legge e gli schemi di atti del Governo trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione tecnica, verificata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, relativa alla valutazione della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. La relazione può costituire parte integrante dell'analisi tecnico-normativa in tutti i casi nei quali questa venga predisposta.
2. Per i provvedimenti relativi all'attuazione del diritto dell'Unione europea la relazione di cui al comma 1 dà conto della conformità della disciplina da essi recata alle prescrizioni delle direttive da attuare, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della potestà normativa da parte del Governo.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 1 per i progetti di legge e per gli emendamenti al loro esame ai fini della valutazione della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Art. 24.
(Legge di delegazione europea e legge europea).

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione agli atti giuridici dell'Unione europea nonché alle sentenze della Corte di giustizia e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni tre mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee con riguardo alle misure da intraprendere.

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4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Delega per il recepimento di direttive e decisioni quadro dell'Unione europea nonché per l'attuazione di regolamenti ed atti delegati dell'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta inoltre al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento.
5. Il disegno di legge di cui al comma 4 è corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo:
a) fornisce per ogni direttiva o altro atto dell'Unione europea di cui si prevede l'attuazione una ricostruzione del contesto nel quale è avvenuta la sua adozione in sede comunitaria e della politica legislativa nella quale si inserisce, dando conto dell'iter relativo alla sua approvazione, del negoziato intervenuto, nonché degli elementi di novità da essa introdotti e delle prospettive aperte, anche con riguardo al suo impatto sull'ordinamento interno;
b) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive in uno degli allegati di cui all'articolo 25, comma 3, lettera e, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di attuazione al parere delle competenti Commissioni parlamentari;
c) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;
d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;
e) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;
f) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.

6. Il disegno di legge di cui al comma 5 è corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo:
a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea con particolare riferimento alle eventuali procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia nonché alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative ad inadempienze e violazioni degli obblighi europei da parte della Repubblica italiana;
b) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento nel disegno di legge di disposizioni volte all'attuazione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea che abbiano accertato violazioni di obblighi europei da parte della Repubblica italiana;

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7. I decreti legislativi di recepimento o di attuazione di atti dell'Unione europea ovvero di modifica di disposizioni attuative dei medesimi, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale, fatti salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge di conferimento della delega, ove non in contrasto con il diritto dell'Unione europea, e in aggiunta a quelli contenuti negli atti dell'Unione europea da attuare, sono adottati nel rispetto degli altri princìpi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge di delegazione europea per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa.

Art. 25.
(Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea).

1. La legge di delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo 24 assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.
2. La legge di delegazione europea annuale reca il conferimento al Governo di delega legislativa per:
a) il recepimento delle direttive e delle decisioni quadro dell'Unione europea;
b) l'attuazione di regolamenti e di atti delegati di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dell'Unione europea che richiedano l'adozione di misure legislative o regolamentari per l'applicazione nell'ordinamento nazionale;

3. La legge di delegazione europea annuale reca altresì:
a) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o, ove necessario, i regolamenti e gli atti delegati di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base di quanto previsto dall'articolo 29;
b) disposizioni che, nelle materia non coperte da riserva di legge, demandano l'attuazione di atti delegati di cui di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alle autorità di regolamentazione e vigilanza, secondo le modalità e le procedure per l'esercizio dei poteri regolamentari ad esse attribuiti dalla legge;
c) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;
d) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per l'attuazione di atti di cui al comma 2 del presente articolo, autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
e) cinque allegati nei quali sono rispettivamente elencati:
1) gli atti dell'Unione europea per la cui attuazione è prevista una delega al Governo, da esercitare previa trasmissione alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;
2) gli atti dell'Unione europea per la cui attuazione è prevista una delega al Governo;
3) gli atti dell'Unione europea da attuare in via regolamentare;

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4) gli atti dell'Unione europea da attuare in via amministrativa;
5) gli atti dell'Unione europea da attuare con disposizioni delle autorità di regolamentazione di cui alla lettera b).

3. L'inclusione in ciascuno degli allegati previsti dal comma 3, lettera e), del presente articolo, è motivata nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea, anche con riferimento al tasso di discrezionalità lasciato agli Stati membri nell'attuazione di ciascun atto dell'Unione europea. La relazione illustrativa degli schemi di atti normativi di attuazione di atti dell'Unione europea trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari dà conto delle scelte discrezionali effettuate e delle loro motivazioni.
4. La legge europea annuale reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di sentenze della Corte di giustizia relative all'Italia ovvero di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana;
b) disposizioni strettamente necessarie per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo;
c) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi dall'Unione europea;
d) disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 36.

5. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
6. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 5 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante rassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Art. 26.
(Procedure per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea).

1. In relazione alle deleghe conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già decorso ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, il Governo adotta i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

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2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche alle deleghe conferite con la legge di delegazione europea per l'attuazione di atti dell'Unione europea diversi dalle direttive.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi di recepimento di direttive sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia.
3. La legge di delegazione europea indica, nell'allegato di cui all'articolo, 25, comma 3, lettera e), numero 1), le direttive o gli altri atti dell'Unione europea in relazione ai quali sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione è acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi di attuazione delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 27.
7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per un secondo parere. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
8. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe contenute nella legge di delegazione annuale si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nei limiti delle risorse e con le modalità previste dall'articolo 11, comma 3-bis, della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196.

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9. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La legge di stabilità annuale indica altresì la quota dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze da destinare all'attuazione della legge di delegazione europea. Tale quota non può essere utilizzata per finalità difformi. In caso di mancata approvazione della legge di delegazione europea entro il 30 giugno successivo alla sua presentazione alle Camere, la quota può essere destinata ad altre finalità».

10. All'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali nonché della quota dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze destinato alla copertura dell'attuazione della legge di delegazione europea, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 11, comma 3-bis».

Art. 27.
(Princìpi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea).

1. Fatti salvi i princìpi e criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge di delegazione europea annuale, e in aggiunta a quelli contenuti negli atti dell'Unione europea da attuare, l'esercizio delle deleghe legislative di cui all'articolo 23, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi le materie oggetto di delegificazione e i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o che danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o che espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse

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protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati dalla presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;
d) all'attuazione di direttive o di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o altro atto modificato;
e) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive o degli altri atti dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
f) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
g) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

Art. 28.
(Misure urgenti per l'adeguamento a obblighi dell'Unione europea derivanti dall'apertura di procedure d'infrazione o di sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea).

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee può proporre al Consiglio dei ministri l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte dell'emissione di sentenze da parte degli organi giurisdizionali dell'Unione europea o dell'avvio di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nonché dell'adozione di atti normativi, solo qualora la scadenza di tali obblighi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea e della legge europea relativa all'anno in corso.

Art. 29.
(Attuazione in via regolamentare e amministrativa).

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive o, ove necessario, i regolamenti e gli atti delegati adottati da istituzioni dell'Unione europea possono essere attuati mediante regolamento se così dispone la legge europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge di delegazione europea, un elenco delle direttive per l'attuazione

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delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a).
2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge europea, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni contenuti nelle direttive o negli altri atti dell'Unione europea da attuare:
a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive o negli altri atti dell'Unione europea in conformità alle peculiarità socio-economiche statali, regionali e locali e alla normativa di settore;
d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina dell'Unione europea intervenute fino al momento della loro adozione.
5. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.
6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge europea o un'altra legge dello Stato detta i princìpi e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o per individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina.
7. La legge europea provvede in ogni caso, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), ove l'attuazione delle direttive o dei regolamenti comporti:
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrativi;
b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.

Art. 30.
(Attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea).

1. Agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili nell'ordinamento nazionale, adottati dal Consiglio o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data

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attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento per le politiche europee.

Art. 31.
(Decisioni dell'Unione europea).

1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o che comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le politiche europee, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei ministri.
2. Il Consiglio dei ministri, se non delibera l'eventuale impugnazione della decisione, emana le direttive opportune per l'esecuzione della decisione a cura delle autorità competenti.
3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia autonoma interessata interviene alla riunione del Consiglio dei ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano le stesse decisioni altresì sono trasmesse agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di eventuali osservazioni.

Art. 32.
(Parità di trattamento).

1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e di princìpi dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale o che vi prestino servizio ai sensi dell'articolo 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.
2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producono effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale o che vi prestino servizio ai sensi dell'articolo 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 33.
(Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni mese alle Camere e alla Corte dei conti un elenco, articolato per settore e per materia:
a) delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia è stata parte o che hanno rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;
b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 234 del Trattato che istituisce la Comunità europea o dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;

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c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;
d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni tre mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1. Nel caso delle procedure d'infrazione avviate ai sensi dell'articolo 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese.
3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e documenti sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento.
4. Quando uno degli atti dell'Unione europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti.

Art. 34.
(Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea).

1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzazione delle risorse erogate dal bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti.

Capo VI
ATTUAZIONE DI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Art. 35.
(Attuazione degli atti normativi e delle sentenze dell'Unione europea da parte delle regioni e delle province autonome).

1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, danno immediata attuazione alle direttive dell'Unione europea. Nelle materie di competenza concorrente la legge di delegazione europea indica i princìpi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.
2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive dell'Unione europea, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in

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copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche dell'Unione europea.
3. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza esclusiva danno altresì attuazione ai regolamenti e agli atti delegati di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dell'Unione europea che richiedano l'adozione di misure legislative per l'applicazione nell'ordinamento nazionale.
4. Fatta salva la previsione di cui all'articolo 36, comma 4, le regioni danno immediata esecuzione alle sentenze dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che accertino la violazione da parte dell'Italia della normativa europea per effetto di un atto di competenza delle regioni.

Art. 36.
(Poteri sostitutivi dello Stato).

1. In conformità a quando disposto dagli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, possono essere adottati atti normativi statali nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea.
2. Gli atti normativi statali adottati ai sensi del comma 1 si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.
3. Gli atti normativi di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Nel caso di sentenze dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che accertino la violazione da parte dell'Italia della normativa europea, per effetto di un atto di competenza delle regioni, il Consiglio dei ministri fissa agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale l'atto oggetto della citata pronuncia perde efficacia. In tal caso di applica la normativa statale sostitutiva, ove adottata.

Art. 37.
(Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea).

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del citato Trattato.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i princìpi e le procedure stabiliti dall'articolo 16-bis della presente legge.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1

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indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.
6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:
a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.
8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
9. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono

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essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
10. Le notifiche indicate nei commi 7 e 8 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 107 sul funzionamento dell'Unione europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma.

Capo VII
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 38.
(Regioni a statuto speciale e province autonome).

1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

Art. 39.
(Utilizzo di strumenti informatici).

1. Per l'adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui alla presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee può avvalersi di strumenti informatici.

Art. 40.
(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della presente legge).

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

Art. 41.
(Modifiche e abrogazioni).

1. La legge 4 febbraio 2005, n. 11, è abrogata.
2. Gli articoli 5 e 8, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sono abrogati.
3. L'articolo 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è abrogato.
4. Nella legge 16 aprile 1987, n. 183, le parole «Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea».
5. Negli atti normativi vigenti le parole «Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee».

Art. 42.
(Effetti per la finanza pubblica).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.