CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 settembre 2010
371.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare (C. 2260-2646-2743/A, C. 2833 Jannone).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - 1. Al fine di favorire l'integrazione della filiera cerealicola, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori della filiera, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.
2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 046. Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - 1. Al fine di incentivare l'integrazione della filiera cerealicola, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori della filiera, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento aventi carattere interprofessionale.
2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 047. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

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Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Piani nazionali di settore) - 1. Per la prosecuzione e la completa attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 1, commi 1082, 1083 e 1084 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 049. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

ART. 2.
(Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 515 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per origine si intendono anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento».
1-ter. All'articolo 517 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per origine si intendono anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento».
*2. 3. Negro, Rainieri.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 515 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per origine si intendono anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento».
1-ter. All'articolo 517 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per origine si intendono anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento».
*2. 702. Nola, Di Caterina, Gottardo, Dima.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 515 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per origine si intendono, per i prodotti diversi dal vino, anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento».

1-ter. All'articolo 517 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per origine si intendono, per i prodotti diversi dal vino, anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento».
**2. 3. (nuova formulazione) Negro, Rainieri.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 515 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per origine si intendono, per i prodotti diversi dal vino, anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento».

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1-ter. All'articolo 517 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per origine si intendono, per i prodotti diversi dal vino, anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento».
**2. 702. (nuova formulazione) Nola, Di Caterina, Gottardo, Dima.
(Approvato)

Al comma 1-bis, sostituire le parole da: fatta salva fino alla fine del comma con le seguenti: tranne che tra gli ingredienti, a condizione che per ciascun formaggio DOP la percentuale utilizzata non sia inferiore al 20 per cento della miscela e che ne sia stata data comunicazione al relativo consorzio di tutela, che può verificarne l'effettivo utilizzo nella percentuale dichiarata; in ogni caso, l'indicazione tra gli ingredienti deve essere riportata utilizzando i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle indicazioni concernenti gli altri ingredienti.
2. 700. Il relatore.
(Approvato)

Al comma 1-ter, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il Sistema assicura che le attività agricole e zootecniche siano esercitate in conformità a norme tecniche di produzione integrata, come definita al comma 1-quater; la verifica del rispetto delle norme tecniche è eseguita in base a uno specifico piano di controllo da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti.

Conseguentemente, al comma 1-sexies:
lettera c), sostituire le parole: le produzioni ottenute in regime di Sistema con le seguenti: i prodotti conformi al Sistema;
lettera d), sostituire le parole: efficaci procedure con le seguenti: adeguate misure.
2. 701. Il relatore.
(Approvato)

Al comma 1-quater, secondo periodo, dopo le parole: produzione integrata aggiungere le seguenti:, nonché le procedure di coordinamento da seguire da parte delle autonomie territoriali che hanno già istituito il sistema di produzione integrata nei propri territori con legge regionale,

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo un opportuno coordinamento con eventuali segni distintivi già adottati dalle regioni per la produzione integrata.
2. 40. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Approvato)

Al comma 1-quater, secondo periodo, dopo le parole: produzione integrata aggiungere le seguenti:, nonché le procedure di coordinamento da seguire da parte delle autonomie territoriali che hanno già istituito il sistema di produzione integrata nei propri territori con legge regionale,
2. 41. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1. - (Misure a sostegno del settore agrumicolo). - 1. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore agrumicolo nazionale, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, realizza, nell'anno 2010, una campagna istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo degli agrumi. Nell'ambito di tale campagna sono previste, in particolare, misure volte ad accrescere la conoscenza delle proprietà nutrizionali e salutistiche degli agrumi.

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2. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro, con la parziale utilizzazione delle disponibilità già destinate al fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere direttamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
b) quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 192, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. 01. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1. - (Marchi di qualità). - 1. Nella preparazione dei prodotti agroalimentari nazionali garantiti da marchi di qualità di cui al regolamento (CEE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, ed al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, è vietato l'impiego di materie prime agricole, di mangimi animali e di additivi contenenti OGM. Il mancato rispetto del divieto comporta per le imprese interessate l'esclusione dalla possibilità di utilizzo dei suddetti marchi di qualità.
2. 02. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1. - (Tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine). - 1. Al comma 8 dell'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-bis) promuove attività di controllo per una corretta tenuta e registrazione lungo la filiera produttiva di tutte le annotazioni e comunicazioni ai fini della tracciabilità dei vini a denominazione di origine».
*2. 04. Oliverio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1. - (Tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine). - 1. Al comma 8 dell'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-bis) promuove attività di controllo per una corretta tenuta e registrazione lungo la filiera produttiva di tutte le annotazioni e comunicazioni ai fini della tracciabilità dei vini a denominazione di origine».
*2. 040. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1. - 1. All'articolo 5 del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è esteso anche ai soggetti titolari di imprese agricole individuali per gli investimenti in macchinari e attrezzature agricole».
2. 021. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

ART. 2-bis.
(Interventi a favore del Fondo di solidarietà nazionale).

Al comma 2, sostituire le parole: 122 milioni con le seguenti: 300 milioni.

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Conseguentemente, sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a euro 91 milioni, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione di 250 mila tonnellate del contingente annuo per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, quanto a euro 31 milioni, mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995 e quanto a 178 milioni di euro mediante le risorse di cui al comma 4.
4. Al comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «e in una misura non inferiore a 178 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»
2-bis. 40. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 2, sostituire le parole: incrementata di 122 milioni di euro per l'anno 2010 con le seguenti: stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2010 e di euro 230 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2-bis. 13. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Al comma 2, sostituire le parole: 122 milioni con le seguenti: 430 milioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 430 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2-bis. 41. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Al comma 3, sostituire le parole da: quanto a 91 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2-bis. 44. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «e in una misura non inferiore a 122 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo

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15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»
2-bis. 42. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.1. - 1. All'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: «massima» è soppressa;
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le disponibilità previste nel suddetto Elenco l relative al rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono assegnate mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
2-bis. 040. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

ART. 2-ter.
(Istituzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari).

Sostituire l'articolo 2-ter con il seguente:
Art. 2-ter. - (Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari). - 1. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, può concedere alle imprese agroalimentari, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, finanziamenti a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzati alla riduzione dell'esposizione bancaria e al rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore agroalimentare nei limiti dei finanziamenti disposti al comma 2.
2. La Cassa depositi e prestiti può costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari». Il fondo ha una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascun anno 2010 e 2011 ed è alimentato dalle risorse di cui alla gestione separata di Cassa depositi e prestiti e dalle risorse di cui al comma 4.
3. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie degli interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.
4. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del fondo di cui al comma 2.
2-ter. 42. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, sostituire le parole da: iniziale fino alla fine del comma con le seguenti: pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

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Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.
2-ter. 43. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 98 milioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 98 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2-ter. 41. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Al comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le , parole: «e in una misura non inferiore a 100 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa.»
2-ter. 40. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater. - (Misure di sostegno a favore del comparto agricolo) - 1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 200 milioni di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.
2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

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3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati a perseguire le seguenti finalità:
a) razionalizzazione e riconversione della produzione del settore bieticolo-saccarifero ai sensi dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) adozione di misure volte ad ammortizzare l'elevato innalzamento dei costi di produzione e la volatilità dei prezzi delle materie prime che sono utilizzate nel comparto agricolo.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono determinate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 al fine di non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-ter. 0700. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater. - (Istituzione di un fondo per lo sviluppo di confidi a sostegno delle imprese operanti nel settore agroalimentare). - 1. Al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito.
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentitele regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al comma 1.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2-ter. 011. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater. - (Istituzione di un fondo per lo sviluppo di confidi a sostegno delle imprese operanti nel settore agroalimentare). - 1. Al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte

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corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2-ter. 040. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater. - (Credito di imposta macchinari agricoli). - 1. Per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che nelle aree indicate nell'obiettivo convergenza ricompreso nella destinazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2007-2013, attuano entro il 30 giugno 2010 gli investimenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.
2. Il credito d'imposta deve essere di entità tale da assicurare un'intensità dell'aiuto in ESL del 29,5 per cento. Il comma 274 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.
3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate attiva le procedure per l'attivazione del presente articolo.
4. All'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «, 2009 e 2010».
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 4, nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni per l'anno 2011 e 100 milioni per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6. L'efficacia dei commi da 1 a 4 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
2-ter. 043. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater. - (Contributi per l'acquisto di macchinari agricoli). 1. All'articolo 4, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quater.1. I contributi del fondo di cui al comma 1 sono destinati all'acquisto di macchine agricole di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto ministeriale 26 marzo 2010 anche in sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento terra di fabbricazione anteriore al 31 dicembre 2005 e indipendentemente dalla potenza del nuovo macchinario rispetto all'originale rottamato. I medesimi contributi sono altresì destinati all'acquisto di macchinari agricoli per la trasformazione e la produzione dell'olio d'oliva, del vino e del latte, alle condizioni e con le modalità applicabili disposte dall'articolo 2, comma 1, lettera l), del citato decreto ministeriale.»
2-ter. 0701. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater - (Incentivi per lo sviluppo del settore agroalimentare). - 1. Al fine di garantire un più elevato livello di competitività delle produzioni ortofrutticole

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nazionali, le organizzazioni dei produttori (OP), riconosciute ai sensi dell'articolo 122 del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008, che nei tre periodi d'imposta successivi alla data del 31 dicembre 2009 effettuano, nell'ambito di specifici programmi operativi, investimenti per migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti al fine di distribuire direttamente agli esercizi di vendita al dettaglio i propri prodotti confezionati, fruiscono di un credito di imposta sui costi sostenuti e certificati dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del Centro di assistenza fiscale.
2. Sono ammissibili al credito di imposta le spese sostenute per la creazione o l'adeguamento di strutture logistiche, la realizzazione di impianti di condizionamento e di trasformazione, nonché la creazione di magazzini di lavorazione e stoccaggio nonché l'acquisizione di strumenti di gestione e analisi dei sistemi di rintracciabilità. Sono altresì ammissibili le spese per investimenti volti a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato, attraverso l'attivazione di contratti commerciali specifici e di azioni di promozione commerciale.
3. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 2, al netto dell'Iva, ed è fruibile nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 gennaio 2010, sono individuate le modalità operative del credito di imposta, la definizione delle spese agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
*2-ter. 044. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater - (Incentivi per lo sviluppo del settore agroalimentare). - 1. Al fine di garantire un più elevato livello di competitività delle produzioni ortofrutticole nazionali, le organizzazioni dei produttori (OP), riconosciute ai sensi dell'articolo 122 del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008, che nei tre periodi d'imposta successivi alla data del 31 dicembre 2009 effettuano, nell'ambito di specifici programmi operativi, investimenti per migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti al fine di distribuire direttamente agli esercizi di vendita al dettaglio i propri prodotti confezionati, fruiscono di un credito di imposta sui costi sostenuti e certificati dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in

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quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del Centro di assistenza fiscale.
2. Sono ammissibili al credito di imposta le spese sostenute per la creazione o l'adeguamento di strutture logistiche, la realizzazione di impianti di condizionamento e di trasformazione, nonché la creazione di magazzini di lavorazione e stoccaggio nonché l'acquisizione di strumenti di gestione e analisi dei sistemi di rintracciabilità. Sono altresì ammissibili le spese per investimenti volti a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato, attraverso l'attivazione di contratti commerciali specifici e di azioni di promozione commerciale.
3. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 2, al netto dell'Iva, ed è fruibile nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 gennaio 2010, sono individuate le modalità operative del credito di imposta, la definizione delle spese agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
*2-ter. 045. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater - (Credito d'imposta per l'internazionalizzazione in agricoltura). 1. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1088 è sostituito dal seguente:
«1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.»;
b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:
«1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore

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(de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.»;
c) al comma 1090, ultimo periodo, le parole: «e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi sino al 2012».
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera c), pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
**2-ter. 046. (nuova formulazione) Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater - (Credito d'imposta per l'internazionalizzazione in agricoltura). 1. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1088 è sostituito dal seguente:
«1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.»;
b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:
«1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.»;
c) al comma 1090, ultimo periodo, le parole: «e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi sino al 2012».
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera c), pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
**2-ter. 047. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

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ART. 3-ter.
(Modifica al comma 145 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Analogamente la suddetta cumulabilità è consentita per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali».
3-ter. 028. Ruvolo, Naro, Libè, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui all'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-bis e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può essere adeguata conformemente alla variazione della tariffa elettrica, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole agroalimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti.
3-ter. 040. Bellotti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui all'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-bis e su richiesta del produttore, alla tariffa fissa omnicomprensiva prevista dalla tabella 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3-ter. 041. Bellotti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. Alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 7 è sostituito dal seguente:
«7. Biogas prodotto da impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali: coefficiente 1,8».
3-ter. 025. Bellotti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 6 è sostituito dal seguente:
«6. Biomasse e biogas di origine agricola vegetale e forestale, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli

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vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 28 euro cent/kWh»;
b) dopo il numero 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Biomasse fermentescibili lavorate da impianti di proprietà di aziende agricole e/o gestiti in connessione con aziende agricole e/o agroalimentari, di allevamento e forestali: 30 euro cent/kWh.»;
c) il numero 8 è sostituito dal seguente:
«8. Gas da discarica e gas residuati dai processi di depurazione, biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 22 euro cent/kWh».
3-ter. 02. Bellotti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. Alla tabella 3 di cui all'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero 6 è sostituito dal seguente:
«6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, o gli oli vegetali puri per cui oggettivamente sia dimostrata l'inconfutabile produzione all'interno dei Paesi facenti parte della Comunità europea: 28».
3-ter. 05. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. Alla tabella 3 di cui all'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il numero 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Biomasse fermentescibili lavorate da impianti di proprietà di aziende agricole e/o gestiti in connessione con aziende agricole e/o agroalimentari, di allevamento e forestali: 30 euro cent/kWh.».
3-ter. 026. Bellotti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. Alla tabella 3 di cui all'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero 8 è sostituito dal seguente:
«8. Gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, o gli oli vegetali puri per cui sia dimostrata l'inconfutabile produzione all'interno dei paesi facenti parte della Comunità europea: 21».
3-ter. 06. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. L'energia prodotta dalle fonti di cui ai numeri 6 e 6-bis della tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha da parte del Gestore dei servizi elettrici (GSE) accesso prioritario al sistema di distribuzione dell'energia elettrica.
3-ter. 042. Bellotti.

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Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. All'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 20 è sostituito dal seguente:
«20. L'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e unità alimentate a biomassa di potenza elettrica netta inferiore a 1 MW, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biomasse provenienti da aree dislocate in un raggio non superiore a 70 km, sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare all'autorità competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
3-ter. 04. Ruvolo, Naro, Delfino.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Distretti agroenergetici). - 1. Si definiscono distretti agroenergetici i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale, anche a carattere interregionale, derivante dalla diffusione dell'attività agro-energetica e dall'utilizzo dei relativi prodotti sia per la loro trasformazione in energia che per la loro commercializzazione.
2. Le regioni, d'intesa con le categorie economiche interessate, produttori di tecnologie, tecnici, installatori e progettisti, associazioni ed enti di ricerca del settore agroenergetico, e con le loro organizzazioni di rappresentanza, provvedono alla promozione dei distretti agroenergetici, sulla base di criteri che assicurino la capacità dei distretti medesimi di attivare e sviluppare il settore agroenergetico nel territorio, nel rispetto della sostenibilità etica, ambientale e delle buone pratiche agricole, attraverso sistemi di generazione distribuita atti a valorizzare la multifunzionalità dell'impresa agricola.
3-ter. 050. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Distretti agroenergetici). - 1. Si definiscono distretti agroenergetici i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale, anche a carattere interregionale, derivante dalla diffusione dell'attività agro-energetica e dall'utilizzo dei relativi prodotti sia per la loro trasformazione in energia che per la loro commercializzazione.
2. Le regioni, d'intesa con le categorie economiche interessate, produttori di tecnologie, associazioni ed enti di ricerca del settore agroenergetico, e con le loro organizzazioni di rappresentanza, provvedono alla promozione dei distretti agroenergetici, sulla base di criteri che assicurino la capacità dei distretti medesimi di attivare e sviluppare il settore agroenergetico nel territorio, nel rispetto della sostenibilità etica, ambientale e delle buone pratiche agricole, attraverso sistemi di generazione distribuita atti a valorizzare la multifunzionalità dell'impresa agricola.
3-ter. 09. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Distretti agroenergetici). - 1. Si definiscono distretti agroenergetici i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale, anche a carattere interregionale, derivante dalla diffusione dell'attività agroenergetica, dall'utilizzo

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dei relativi prodotti sia per la loro trasformazione in energia che per la commercializzazione.
2. Le Regioni, d'intesa con le categorie economiche interessate, produttori di tecnologie, tecnici, installatori e progettisti, associazioni e enti di ricerca del settore agroenergetico, e con le loro organizzazioni di rappresentanza, provvedono alla promozione dei distretti agroenergetici, sulla base di criteri che assicurino la capacità dei distretti medesimi di attivare e sviluppare il settore agroenergetico nel territorio, nel rispetto della sostenibilità etica, ambientale e delle buone pratiche agricole, anche attraverso sistemi di generazione distribuita tali da valorizzare la multifunzionalità dell'impresa agricola.
3-ter. 017. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Incentivi per l'energia termica prodotta dalle imprese agricole e forestali). - 1. Alle imprese agricole e forestali che, in forma singola o associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2MW, con la finalità di vendere a terzi l'energia termica ovvero del completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300 KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'incentivo non può essere inferiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), dall'articolo 5, comma 1, lettera f), e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e le modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.
*3-ter. 045. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Incentivi per l'energia termica prodotta dalle imprese agricole e forestali). - 1. Alle imprese agricole e forestali che, in forma singola o associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2 MW, con la finalità di vendere a terzi l'energia termica ovvero del completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300 KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'incentivo non può essere inferiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), dall'articolo 5, comma 1, lettera f), e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e le modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.
*3-ter. 019. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

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Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. Alle imprese agricole, eventualmente consorziate con imprese operanti nella produzione di energia o nei servizi energetici, che, in forma singola o associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2 MW, con la finalità di cedere a terzi l'energia termica ovvero del completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300 KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'incentivo viene riconosciuto per un periodo di dieci anni.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), dall'articolo 5, comma 1, lettera f), e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e le modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.
3-ter. 057. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Incentivi per l'energia termica prodotta dalle imprese agricole e forestali). - 1. Gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo, sono riconosciuti alle imprese agricole e forestali che, singolarmente o in forma associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2 MW, con la finalità di vendere a terzi l'energia termica ovvero al completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300KW o per le potenze superiori con un'efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e dall'articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.
3. L'incentivo non può essere inferiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.
3-ter. 011. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Incentivi per l'energia termica prodotta dalle imprese agricole e forestali). - 1. Alle imprese agricole e forestali che, in forma singola o associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2 MW, con la finalità di vendere a terzi l'energia termica ovvero del completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5

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classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300 KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'incentivo non può essere superiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e dall'articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e le modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.
3. Per la copertura degli oneri di cui al presente articolo nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 3 milioni di euro si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3-ter. 047. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Incentivi per la produzione di biometano). - 1. Alle imprese agricole che, in forma singola o associata, producono biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle stesse imprese agricole, da destinare all'immissione in rete o alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'incentivo non può essere inferiore a 56 centesimi di euro per metro cubo di biogas destinato a biometano.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), dall'articolo 5, comma 1, lettera f), e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. L'ENEA ha il compito di definire i criteri di standardizzazione della qualità del biometano.
3-ter. 020. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. Alle imprese agricole, eventualmente consorziate con imprese operanti nella produzione di energia o nei servizi energetici, che, in forma singola o associata, producono biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle stesse imprese agricole, da destinare all'immissione in rete o alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le regole per consentire il ritiro del biometano da parte dei distributori di gas ad un prezzo pari a quello del gas metano.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), dall'articolo 5, comma 1, lettera f), e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. L'ENEA ha il compito di definire i criteri di standardizzazione della qualità del biometano.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante

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corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
3-ter. 058. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Incentivi per la produzione di biometano). - 1. Alle imprese agricole produttrici di biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle stesse imprese agricole, da destinare all'immissione in rete o alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'incentivo non può essere inferiore a 56 centesimi di euro per metro cubo di biogas destinato a biometano.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), dall'articolo 5, comma 1, lettera f), e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. L'ENEA ha il compito di definire i criteri di standardizzazione della qualità del biometano.
3-ter. 046. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Incentivi per la produzione di biometano). - 1. Alle imprese agricole che, in forma singola o associata, producono biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle stesse imprese agricole, da destinare all'immissione in rete o alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e dall'articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. L'incentivo non può essere inferiore a 56 centesimi di euro per metro cubo di biogas destinato a biometano. L'ENEA ha il compito di definire criteri di standardizzazione della qualità del biometano.
3. Per la copertura degli oneri di cui al presente articolo nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 3 milioni di euro si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3-ter. 048. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato). - 1. Al fine di garantire il contenimento delle emissioni di CO2, nel caso in cui, nel trasporto dal luogo di produzione al luogo di utilizzo di biomasse per conversione in biodiesel, la quantità di anidride carbonica equivalente emessa, associata al trasporto stesso per ogni tonnellata trasferita dal luogo di raccolta agli impianti di trasformazione, ecceda la quantità di 50 Kg, il contingente di biodiesel prodotto non è sottoposto a defiscalizzazione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il

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Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità per il rispetto della presente norma.
2. La defiscalizzazione del contingente di biodiesel viene concessa solo ove sia certificata, con modalità individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la provenienza nazionale delle biomasse da cui viene ricavato il biodiesel. Nel caso in cui non siano raggiunti i quantitativi di contingente di 180 mila tonnellate previsti dall'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la minore spesa viene destinata all'attivazione della tariffa onnicomprensiva per la remunerazione degli impianti di produzione di energia da biogas e biomasse, di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3-ter. 012. Ruvolo, Naro, Delfino.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. La defiscalizzazione del contingente di biodiesel di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, viene concessa solo ove sia certificata, con modalità individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la provenienza nazionale delle biomasse da cui viene ricavato il biodiesel. Nel caso in cui non siano raggiunti i quantitativi di contingente di 180 mila tonnellate previsti dall'articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la minore spesa è destinata alla dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
3-ter. 043. Bellotti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. L'articolo 2 del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è abrogato. La minore spesa è destinata a finanziare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
3-ter. 044. Bellotti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Credito d'imposta per gli investimenti nel settore delle agroenergie). - 1. Agli imprenditori agricoli e forestali che effettuano nuovi investimenti in beni strumentali, destinati alle strutture produttive, finalizzati ad aumentare la produzione di prodotti bioenergetici ovvero investimenti per la produzione di agroenergie è attribuito, a decorrere dal 2010, un contributo nella forma di credito d'imposta entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso conformemente con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
3. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono

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iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 65 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.
3-ter. 053. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Credito d'imposta per gli investimenti nel settore delle agroenergie). - 1. A decorrere dal 2010, è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta, entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui, agli imprenditori agricoli e forestali che effettuano nuovi investimenti in beni strumentali destinati alle strutture produttive, finalizzati ad aumentare la produzione di prodotti di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero investimenti per la produzione di agro-energie.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al presente comma, nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso, conformemente agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 65 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.
3-ter. 015. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Misure fiscali e disposizioni in materia di accisa e produzione di energia da fonti rinnovabili). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese, oltre agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni, anche agli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e ai commi da 143 a 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
*3-ter. 051. Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Misure fiscali e disposizioni in materia di accisa e produzione di

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energia da fonti rinnovabili). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese, oltre agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni, anche agli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e ai commi da 143 a 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
*3-ter. 052. (nuova formulazione) Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Piano nazionale d'azione sulle energie rinnovabili). - 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce in via preliminare le linee strategiche per il Piano nazionale d'azione sulle energie rinnovabili, ai sensi della decisione della Commissione del 30 giugno 2009, n. 2009/548/CE, che istituisce un modello per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 5174].
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, entro 5 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano il piano nazionale d'azione sulle energie. Il piano deve esporre nei dettagli la politica nazionale volta a sviluppare le risorse di biomassa e l'applicazione di dispositivi per la sostenibilità dei biocarburanti, tenendo conto degli effetti di altre misure connesse all'efficienza energetica. Il piano d'azione nazionale in materia di energie rinnovabili ha anche il compito di descrivere la politica nazionale sulle misure atte ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, quali procedure amministrative semplificate, codici in materia edilizia, informazione e formazione, sviluppo e disponibilità delle infrastrutture energetiche, meccanismi di sostegno e misure di flessibilità.
3-ter. 055. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. -1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un

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decreto in cui sia definito il «Piano bioenergetico nazionale» per coordinare e definire le linee guida per definire gli interventi regolamentari locali che, tenendo conto delle specificità colturali e paesaggistiche, stabilisca soglie e dislocazioni degli insediamenti di produzione di energia di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3-ter. 08. Bellotti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Estensione delle attività connesse). - 1. All'articolo 2135 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Si intendono altresì connesse tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia derivata da fonti rinnovabili, definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che l'energia medesima sia ottenuta prevalentemente dai fondi o dagli allevamenti degli imprenditori agricoli e delle società agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101».

2. Le attività delle imprese agricole che producono e vendono energia attraverso attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come modificato dal comma 1, sono considerate connesse nei limiti previsti con apposita circolare dell'Agenzia delle entrate.
*3-ter. 07. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Estensione delle attività connesse). - 1. All'articolo 2135 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Si intendono altresì connesse tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia derivata da fonti rinnovabili, definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che l'energia medesima sia ottenuta prevalentemente dai fondi o dagli allevamenti degli imprenditori agricoli e delle società agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101».

2. Le attività delle imprese agricole che producono e vendono energia attraverso attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come modificato dal comma 1, sono considerate connesse nei limiti previsti con apposita circolare dell'Agenzia delle entrate.
*3-ter. 021. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Estensione delle attività connesse). - 1. All'articolo 2135 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Si intendono altresì connesse tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia derivata da fonti rinnovabili, definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che l'energia medesima sia ottenuta prevalentemente dai fondi o dagli allevamenti degli imprenditori agricoli e delle società agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101».

2. Le attività delle imprese agricole che producono e vendono energia attraverso attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come modificato dal comma 1, sono considerate connesse nei limiti previsti con apposita circolare dell'Agenzia delle entrate.
*3-ter. 049. Di Giuseppe, Rota.

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ART. 4.
(Disciplina delle attività selvicolturali).

Al comma 1, lettera h), numero 2), dopo la parola: «sostenibile» aggiungere le seguenti: «e per la certificazione volontaria della gestione forestale».
4. 704. Di Giuseppe, Rota.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila euro»;
b) al comma 2, le parole: «lire 300.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «300 mila euro».

2-ter. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Al fine di promuovere la crescita delle imprese agricole forestali e qualificarne la professionalità, le regioni possono istituire elenchi e albi per l'esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale e di difesa del territorio, nel rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
b) All'articolo 54, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
4-bis. Dal presente codice sono fatte salve, in ordine alle modalità di affidamento, le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, e all'articolo 17, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97».
4. 0100. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. - (Disposizioni in materia di autoimprenditorialità). - 1. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione di 250 mila tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
4. 040. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

ART. 4-bis.
(Esclusione degli imprenditori agricoli dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194).

Sopprimerlo.
4-bis. 1. Il relatore.
(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 4-ter. - (Esclusione degli artigiani e dei piccoli imprenditori dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194). 1. Al fine di dare corretta applicazione alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e prevenire disparità di trattamento sul territorio nazionale, all'articolo

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1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché gli artigiani e i piccoli imprenditori».

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, relative agli artigiani e ai piccoli imprenditori, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4-bis. 41. (nuova formulazione) Zeller, Brugger.

ART. 5.
(Impiego del personale ministeriale nei controlli comunitari agricoli).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine del rafforzamento delle strutture di controllo e del potenziamento degli organici dell'AGEA, del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è istituito un Fondo di 70 milioni di euro.
5. 2. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

ART. 5-bis.
(Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità nonché misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli oli).

Sopprimere i commi 1 e 2.
*5-bis. 702. Il relatore.
(Approvato)

Sopprimere il comma 3.
5-bis. 41. Ferranti.

Al comma 4, lettera c), capoverso Art. 33, comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, salvo che il fatto non costituisca reato.
5-bis. 43. Ferranti, Oliverio, Cenni.

Al comma 4, lettera c), capoverso Art. 33, ai commi 1, 2 e 3, premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.
5-bis. 43. (nuova formulazione) Ferranti, Oliverio, Cenni.
(Approvato)

Al comma 4, lettera d), capoverso Art. 35, comma 1, sostituire le parole: dagli articoli 19 e 55 con le seguenti: dall'articolo 19.
5-bis. 700. Il relatore.
(Approvato)

Al comma 5, capoverso Art. 47-bis, comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis)
il comma 3 dell'articolo 41 è abrogato.
5-bis. 705. Il relatore.
(Approvato)

Al comma 6, lettera a), capoverso Art. 8, comma 1, premettere le parole: Salvo che il fatto non costituisca reato,
5-bis. 44. Ferranti, Oliverio.

Al comma 6, lettera a), capoverso Art. 8, comma 1, premettere le parole: Salvo che il fatto costituisca reato,
5-bis. 44. (nuova formulazione) Ferranti, Oliverio.
(Approvato)

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Al comma 7, capoverso Art. 4, comma 1, premettere le parole: Salvo che il fatto non costituisca reato,
5-bis. 45. Ferranti, Oliverio.

Al comma 7, capoverso Art. 4, comma 1, premettere le parole: Salvo che il fatto costituisca reato,
5-bis. 45. (nuova formulazione) Ferranti, Oliverio.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le parole: «e, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
5-bis. 703. Il relatore.
(Approvato)

ART. 6.
(Etichettatura dei prodotti alimentari).

Al comma 1, dopo le parole: non trasformati, aggiungere le seguenti: nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il luogo di produzione dei prodotti.
6. 800. Callegari, Fogliato, Rainieri, Negro.

Al comma 1, dopo le parole: non trasformati, aggiungere le seguenti: nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti.
6. 800. (nuova formulazione) Callegari, Fogliato, Rainieri, Negro.
(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: è obbligatorio aggiungere le seguenti:, nei casi in cui l'omissione di tale indicazione è suscettibile di indurre in errore il consumatore in ordine all'origine o alla provenienza effettiva degli stessi prodotti alimentari.
6. 2. Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio.

Al comma 1, dopo le parole: è obbligatorio aggiungere le seguenti:, nei casi in cui l'omissione di tale indicazione è suscettibile di indurre in errore il consumatore in ordine alla provenienza effettiva degli stessi prodotti alimentari.
6. 41. Ruvolo, Naro, Delfino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di OGM in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.
6. 48. Cenni, Oliverio, Di Giuseppe, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Ruvolo.

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Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e, in conformità alla normativa comunitaria, dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di OGM in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.
6. 48. (nuova formulazione) Cenni, Oliverio, Di Giuseppe, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Ruvolo, Callegari, Fogliato, Negro, Rainieri.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ed eventualmente con le seguenti: e/o eventualmente.
6. 3. Brugger, Zeller.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: e il luogo aggiungere le seguenti: di nascita e, dopo le parole: di coltivazione e allevamento aggiungere le seguenti: dell'intero quantitativo.
6. 801. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale.
*6. 7. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale.
*6. 17. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Al comma 4, sostituire le parole: individuati le filiere agroalimentari e i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonché con le seguenti: definiti le modalità per l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e.
6. 802. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 4, sostituire le parole: individuati le filiere agroalimentari e con le seguenti: definiti, relativamente a ciascuna filiera,
**6. 42. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Al comma 4, sostituire le parole: individuati le filiere agroalimentari e con le seguenti: definiti, relativamente a ciascuna filiera,
**6. 43. Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali realizza, nell'anno 2010, una campagna istituzionale di promozione, anche mediante la forma della «pubblicità progresso», diretta ad accrescere il livello di conoscenza dei consumatori in merito alle informazioni contenute nelle etichette dei prodotti alimentari, ai sensi del presente articolo.
5-ter. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 5-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede utilizzando

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parzialmente le somme di cui all'articolo 14 della legge 7 giugno 2000, n. 150, per il finanziamento di progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato, ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico.
6. 700. Il relatore.
(Approvato)

Sopprimere i commi 6 e 7.
6. 47. Ferranti, Oliverio.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale delle politiche agricole, del Corpo forestale dello Stato».
6. 803. Il relatore.
(Approvato)

Al comma 8, sostituire le parole: da 1.600 euro a 9.500 euro con le seguenti: da 2.500 euro a 15.000 euro.
6. 11. Rota, Di Giuseppe.

Al comma 8, sopprimere le parole: e con la confisca dei prodotti medesimi.
6. 12. Ruvolo.
(Approvato)

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: e la sospensione dell'attività da parte dell'Autorità competente per un periodo da tre giorni a tre mesi.
6. 13. Di Giuseppe, Rota.

Al comma 9, dopo le parole: entrata in vigore aggiungere le seguenti: del primo.

Conseguentemente, al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con le seguenti: entrata in vigore.
6. 701. Il relatore.
(Approvato)

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: entro i successivi centottanta giorni: con le seguenti: fino ad esaurimento scorte.
6. 14. Ruvolo.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni: con le seguenti: due anni.
6. 15. Ruvolo.

Al comma 10, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione dei prodotti di seconda gamma, che possono essere venduti entro i successivi due anni.
6. 16. Ruvolo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui all'articolo 2, comma 356, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come sostituito dalla relativa legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
*6. 040. Bordo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Mastromauro.

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Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui all'articolo 2, comma 356, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
*6. 041. Ruvolo, Naro, Delfino, Ria, Lusetti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Misure in materia di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini). - 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, le parole: «devono obbligatoriamente» sono sostituite dalla seguente: «possono»;
b) al comma 11, dopo le parole: «le specificazioni, menzioni» è aggiunta la seguente: «, annate».
6. 0800. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

ART. 7.
(Misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio dei mangimi).

Sopprimerlo.
7. 1. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 1, sostituire le parole: da 1.000 euro a 6.000 euro con le seguenti: da 1.500 euro a 15.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: da 2.000 euro a 20.000 euro con le seguenti: da 15.000 euro a 60.000 euro.
7. 40. Ferranti, Oliverio.

Sopprimere il comma 2.
7. 41. Ferranti, Oliverio.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - 1. Al fine di sostenere e rafforzare l'agricoltura biologica in Italia, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, a favore del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, istituito ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
7. 01. Di Giuseppe, Rota, Borghesi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - 1. I benefici di cui all'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si estendono nei limiti della somma di 10 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge

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25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7. 02. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - 1. Per la promozione e la salvaguardia dei prodotti agroalimentari, i benefici di cui all'articolo 1, commi 1088-1092, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, si estendono nei limiti della somma di 40 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per gli anni 2010 e 2011.
7. 03. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - 1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 a favore del Fondo per le crisi di mercato, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
7. 05. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - 1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore agricolo e promuovere l'attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. È consentita, per le esigenze delle aziende agrarie e dei campi sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio disponibili, l'assunzione di operai agricoli a tempo determinato, secondo le norme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti collettivi integrativi provinciali. L'operaio così assunto non acquista la qualifica di operaio dello Stato. Dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
7. 07. Ruvolo, Naro, Delfino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Rintracciabilità dei prezzi all'origine dei prodotti agro-alimentari). - 1. Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti agro-alimentari, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione annuale degli studi di settore delle relative filiere, a decorrere dal 1o gennaio 2010, per tutte le cessioni di prodotti agroalimentari, è fatto obbligo di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore, nelle fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti agro-alimentari esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.
7. 020. Di Giuseppe, Rota.

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Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - 1. Al fine di prevenire e reprimere le frodi relative ai prodotti agroalimentari ed ai mezzi tecnici per l'agricoltura, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, a favore dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica
7. 022. Di Giuseppe, Rota, Borghesi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - 1. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
7. 058. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - 1. Al comma 55 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunte, in fine, le parole: «dando priorità agli interventi destinati all'avvio e al completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005».
7. 059. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - 1. Al fine di fronteggiare le calamità naturali verificatesi nell'anno 2009, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo di 50 milioni di euro per il risarcimento, da effettuarsi con analoghe modalità rispetto a quelle adottate dalle compagnie assicuratrici, delle imprese agricole prive di polizza assicurativa.
7. 033. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - 1. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina è prorogato al 31 dicembre 2010.
2. Alle relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.
7. 034. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:
Art. 7.1. - (Interpretazione autentica in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina) - 1. La condizione posta dall'articolo 4, comma 2, della legge 6 agosto 1954, n. 604, in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, si intende soddisfatta qualora l'interessato risulti comunque in possesso dei requisiti richiesti fin dal momento della stipula dell'atto; analogamente si considera soddisfatta tale condizione in presenza di certificato definitivo rilasciato, a cura dell'Ente preposto, nel termine di tre anni decorrenti dalla data di registrazione dell'atto.

Art. 7.2. - 1. La disposizione di cui all'articolo 7.1 si applica altresì alle agevolazioni richieste antecedentemente alla

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data di entrata in vigore della presente legge.
2. La condizione posta dall'articolo 4, comma 2, della legge 6 agosto 1954, n. 604, si ritiene soddisfatta anche nel caso di mancata o tardiva consegna del certificato definitivo già accertato dagli uffici locali dell'Agenzia delle entrate purché lo stesso risulti rilasciato dall'Ente preposto nel termine triennale di decadenza.
7. 0702. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (Pd), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Interpretazione autentica in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina) - 1. La condizione posta dall'articolo 4, comma 2, della legge 6 agosto 1954, n. 604, in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, si intende soddisfatta qualora l'interessato risulti comunque in possesso dei requisiti richiesti fin dal momento della stipula dell'atto; analogamente si considera soddisfatta tale condizione in presenza di certificato definitivo rilasciato, a cura dell'Ente preposto, nel termine di tre anni decorrenti dalla data di registrazione dell'atto.
7. 0703. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (Pd), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Modificazioni al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) - 1. L'articolo 40-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
7. 0800. Di Giuseppe, Rota, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (Pd), Sani, Servodio, Trappolino.

ART. 7-ter.
(Proroga degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7-ter. (Proroga degli sgravi contributivi) - 1. All'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, le parole: «31 luglio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 206,2 milioni di euro»
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 della presente articolo, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi del comma 3.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2010, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010.
7-ter. 701. Di Giuseppe, Rota.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7-ter. - 1. All'articolo 2, comma 49, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «è estesa al periodo dal 1o gennaio al 31 luglio 2010»

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sono sostituite dalle seguenti: « è estesa al periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
7-ter. 703. Brugger, Zeller, Nicco.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7-ter. - 1. All'articolo 2, comma 49, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «31 luglio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2010.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
7-ter. 43. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7-ter. - 1. All'articolo 2, comma 49, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «31 luglio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per l'anno 2010.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 85 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
7-ter. 41. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2010.

Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole:
34 milioni con le seguenti: 100 milioni;
sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 50 milioni di euro, mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, quanto a 50 milioni di euro, mediante le risorse di cui al comma 4.
4. Al comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "e, in una misura non inferiore a 170 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, ai capitoli relativi al finanziamento delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205.
7-ter. 42. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente:
Art. 7-ter.1. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, le agevolazioni contributive

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previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo «convergenza» di cui al Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

2. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».
7-ter. 06. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente:
Art. 7-ter.1. - (Disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli). - 1. Il termine «contenzioso» di cui all'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.
2. Per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i soggetti che esercitano l'opzione per la ripartizione in più esercizi, alle quote costanti imputate negli esercizi successivi al primo si applica una maggiorazione del 2,5 per cento annuo.
*7-ter. 013. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente:
Art. 7-ter.1. - (Disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli). - 1. Il termine «contenzioso» di cui all'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.
2. Per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i soggetti che esercitano l'opzione per la ripartizione in più esercizi, alle quote costanti imputate negli esercizi successivi

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al primo si applica una maggiorazione del 2,5 per cento annuo.
*7-ter. 040. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

ART. 7-quater.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, in materia di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni).

Sopprimerlo.
7-quater. 700. Il relatore.
(Approvato)

ART. 7-septies.
(Modifica all'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138).

Sopprimerlo.
*7-septies. 40. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio,Trappolino.

Sopprimerlo.
*7-septies. 41. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

ART. 7-novies.
(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99).

Sopprimerlo.
7-novies. 40. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio,Trappolino

ART. 7-undecies.
(Rintracciabilità della mozzarella di bufala campana a denominazione di origine protetta).

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, inclusa la possibilità di utilizzare la marcatura genetica del latte di bufala per la rintracciabilità dell'origine attraverso il controllo del prodotto finito».
7-undecies.702. Di Giuseppe, Rota

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala). 1. Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato, gli allevatori bufalini sono obbligati ad adottare strumenti per la rilevazione, certa e verificabile, della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale, secondo le modalità disposte con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le regioni interessate.
7-undecies. 0724. Il relatore.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Sgravi fiscali). - 1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica, nei modi e nei tempi di cui al comma 2, anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

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2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata all'emanazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che individua i soggetti destinatari dell'agevolazione nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
*7-undecies. 042. (nuova formulazione) Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Sgravi fiscali). - 1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica, nei modi e nei tempi di cui al comma 2, anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata all'emanazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che individua i soggetti destinatari dell'agevolazione nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
*7-undecies. 043. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Disposizioni di interpretazione autentica in materia di esenzione dall'ICI dei fabbricati rurali). - 1. All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «nel catasto fabbricati,» sono inserite le seguenti: «indipendentemente dalla categoria catastale attribuita,»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera e), del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni».
*7-undecies. 046. Brugger, Zeller, Nicco.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. (Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera). - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 86 milioni di euro per l'anno 2010,

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quale dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, per un ammontare fino a 43 milioni di euro, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3.
3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008. n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: «0.30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0, 25 per cento».
7-undecies. 0709. Di Giuseppe, Rota

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. (Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera). - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 86 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, per un ammontare fino a 43 milioni di euro, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 65 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 82, comma 55, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, compatibilmente con i vincoli di finanzia pubblica e, quanto a 21 milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione dell'AGEA senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7-undecies. 0710. Zucchi, Lulli, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. (Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera). - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 65 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, per un ammontare fino a 43 milioni di euro, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009.
2. Alla legge 23 dicembre 2009, n.191, articolo 2, comma 48, le parole: « 100 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni».
3. Il Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è ridotto di 65 milioni per il 2010.
7-undecies. 0712. Di Giuseppe, Rota.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Credito d'imposta per il costo del gasolio impiegato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica). 1. Al fine di contrastare l'elevato innalzamento dei costi di produzione e la

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volatilità dei prezzi delle materie prime nel comparto agricolo, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2011 e nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascun anno di riferimento, è riconosciuto un credito di imposta su quota parte del costo del gasolio impiegato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 4-ter, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dirette a disciplinare, tra l'altro, il rilascio di una preventiva autorizzazione per la fruizione del beneficio al fine di garantire, mediante l'attività di monitoraggio, il rispetto del limite annuo stabilito.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è concesso nei limiti di quanto disposto dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, a valere sulle quote disponibili della riserva nazionale di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 19 febbraio 2010.
4. Rimane salva la facoltà per le regioni di far fronte a eventuali ulteriori necessità eccedenti la quota nazionale mediante il ricorso alle quote ad esse assegnate ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 2009.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 nel 2010, 20 nel 2011 e 10 nel 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191."
7-undecies. 0718. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Credito d'imposta per le coltivazioni sotto serra). 1. Al fine di contrastare l'elevato innalzamento dei costi di produzione e la volatilità dei prezzi delle materie prime nel comparto agricolo, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2011 e nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascun anno di riferimento, è riconosciuto un credito di imposta su quota parte del costo del gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 4-ter, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

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2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dirette a disciplinare, tra l'altro, il rilascio di una preventiva autorizzazione per la fruizione del beneficio al fine di garantire, mediante l'attività di monitoraggio, il rispetto del limite annuo stabilito.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è concesso nei limiti di quanto disposto dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, a valere sulle quote disponibili della riserva nazionale di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 19 febbraio 2010.
4. Rimane salva la facoltà per le regioni di far fronte a eventuali ulteriori necessità eccedenti la quota nazionale mediante il ricorso alle quote ad esse assegnate ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 2009.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 7,5 milioni di euro nel 2010, 15 milioni di euro nel 2011 e 7,5 milioni di euro nel 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191."
7-undecies. 0719. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Istituzione del Centro nazionale per la biodiversità agricola). - 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto l'istituzione presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) del Centro nazionale per la biodiversità agricola, che provvede alla raccolta, alla catalogazione e alla conservazione del germoplasma delle specie, specialmente quelle di interesse agrario e alimentare, presenti attualmente sul territorio nazionale.
7-undecies. 0715. Bellotti.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Istituzione del Consorzio Gusto Italia) - 1. In considerazione della specificità delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al Made in Italy nel settore agricolo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto l'istituzione presso Buonitalia del Consorzio «Gusto Italia» per il commercio delle produzioni italiane sui mercati nazionale ed estero.
2. Finalità primaria del Consorzio è quella di realizzare, attraverso convenzioni con i consorzi agrari provinciali, una struttura di coordinamento che, caratterizzata da un unico marchio, valorizzi la provenienza nazionale e funga da intermediario nei confronti delle realtà produttive, con speciale riferimento alle piccole e medie imprese agricole e alimentari di qualità non dotate di mezzi adeguati per rapportarsi autonomamente con i mercati nazionale ed estero.
3. Ulteriore finalità del Consorzio è quella di costituire una rete distributiva operante sui mercati nazionale ed estero per immettere direttamente al consumo le piccole e medie produzioni nazionali di eccellenza e per fornire un'efficiente struttura di distribuzione e di vendita alle imprese che ne sono sfornite.
7-undecies. 0716. Bellotti.

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Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Assistenza delle organizzazioni professionali agricole in materia di contratti agrari) - . 1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dall'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle rappresentate in seno al Consiglio nazionale del'economia e del lavoro. Tali organizzazioni, per l'esercizio dell'attività di assistenza alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da esse costituite e interamente partecipate.
7-undecies. 0717. Marinello.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - 1. All'articolo 2, comma 33, secondo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono soppresse le seguenti parole: «ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola»
7-undecies. 0720. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (Pd), Sani, Servodio, Trappolino.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - 1. I giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario, in ogni stato e grado, anche a seguito di rinvio, aventi ad oggetto l'abbuono dell'imposta per reati ad opera di terzi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 59, comma 1, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono dichiarati estinti d'ufficio o su richiesta di una delle parti, con compensazione delle spese e conseguente estinzione della pretesa tributaria da parte degli Uffici.
7-undecies. 0721. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.