CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 settembre 2010
371.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (C. 54 Realacci).

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, ha lo scopo di promuovere e di sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, di garantire l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni e contrastandone lo spopolamento, nonché di tutelarne e valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce, altresì, l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare e da favorire anche l'afflusso turistico.
2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nonché, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, alla definizione di interventi destinati alla realizzazione delle finalità della presente legge.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, la presente legge si applica ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie:
a) comuni collocati in aree territorialmente dissestate o in zone caratterizzate da situazioni di criticità dal punto di vista ambientale;
b) comuni in cui si registrano evidenti situazioni di marginalità economica o sociale, con particolare riguardo a quelli nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento effettuato nel 1981;
c) comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
d) comuni siti in zone, in prevalenza montane o rurali, caratterizzate da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni, ovvero il cui territorio è connotato da particolare ampiezza e dalla frammentazione dei centri abitati;
e) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle

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lettere a), b), c) o d), nei casi di cui alla presente lettera gli interventi previsti dalla presente legge sono riservati alle predette frazioni.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è definito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei comuni ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
3. L'elenco di cui al comma 3 è aggiornato ogni tre anni con le medesime procedure previste dallo stesso comma 3.
4. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

Art. 3.
(Disposizioni concernenti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

1. Nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti non si applicano le seguenti disposizioni:
a) articolo 128, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
b) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
c) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005.

2. Nei comuni di cui al comma 1 , le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche a un organo monocratico interno o a un soggetto esterno all'ente, che le svolge in conformità ai criteri e ai parametri stabiliti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. Al fine di favorire, nei comuni di cui al comma 1, il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, può essere utilizzata, per l'attività di incasso e di trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze o con soggetti terzi, la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
4. I comuni di cui al comma 1, anche in associazione o partecipazione tra loro, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, per la salvaguardia e per il recupero dei beni di cui al primo periodo del presente comma nella disponibilità delle rappresentanze medesime. Le convenzioni possono essere finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro una quota non superiore al 20 per cento delle medesime risorse. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.
5. I comuni di cui al comma 1 possono acquisire al valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale territorialmente

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competente, o stipulare intese finalizzate al relativo recupero, le stazioni ferroviarie disabilitate o le case cantoniere della società ANAS Spa, al fine di destinarle, anche ricorrendo all'istituto del comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, ovvero, anche d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali.
6. Per favorire il riequilibrio anagrafico, il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche e le integrazioni necessarie affinché le nascite registrate, ai sensi del predetto articolo 30, comma 7, nel comune di residenza dei genitori o di uno di essi, siano considerate, ai soli fini statistici, come avvenute in quest'ultimo comune.
7. All'articolo 135, comma 4, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, dopo le parole: «alla salvaguardia dei paesaggi rurali» sono inserite le seguenti: «, del territorio dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti».

Art. 4.
(Attività e servizi).

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei comuni di cui all'articolo 2, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti e ai servizi postali, con le modalità previste dal presente articolo.
2. Per i fini di cui al comma 1, presso i comuni di cui all'articolo 2 possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, sociali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.
3. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento, nei comuni di cui all'articolo 2, di centri per la prestazione dei servizi di cui al comma 2, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

Art. 5.
(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può favorire, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la promozione e la commercializzazione, eventualmente anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali, che utilizzano in particolare prodotti primari tipici locali dei comuni di cui all'articolo 2, anche associati, di cui al decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000, e successive modificazioni.
2. I comuni di cui all'articolo 2 possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tipici o locali, preceduti dalla dicitura: «Territorio di produzione del ...» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.

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3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali, per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della fauna selvatica locale, nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare, i comuni di cui all'articolo 2, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 6.
(Programmi di e-government).

1. I progetti informatici riguardanti i comuni di cui all'articolo 2, in forma singola o associata, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti a legislazione vigente per la realizzazione dei programmi di e-government. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui all'articolo 4, comma 2, e le iniziative che prevedono l'associazione nei Centri di servizio territoriali (CST).
2. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti i comuni di cui all'articolo 2, in forma singola o associata.

Art. 7.
(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica).

1. Il Ministero dello sviluppo economico può provvedere ad assicurare, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, l'effettivo svolgimento del servizio postale universale nei comuni di cui all'articolo 2.
2. L'amministrazione comunale può altresì stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, e i pagamenti dei vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni e frazioni non servite dal servizio postale.
3. I comuni di cui all'articolo 2 possono affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa a Poste italiane Spa.
4. Il Ministero delle comunicazioni può provvedere, altresì, ad assicurare che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei comuni di cui all'articolo 2 e di garantire nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio.

Art. 8.
(Istituti scolastici).

1. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero della pubblica istruzione per finanziare il mantenimento in attività, in deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 2, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. In ogni caso all'accorpamento non si procede per la scuola dell'infanzia

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e nel caso in cui l'accorpamento determini un tempo di percorrenza tra l'istituto scolastico chiuso o accorpato e quello di nuova destinazione superiore a 20 minuti per la scuola secondaria di primo grado e a 15 minuti per la scuola primaria.
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione. Le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane.

Art. 9.
(Servizio idrico nei piccoli comuni).

1. Le regioni possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei comuni di cui all'articolo 2 in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.
2. All'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 abitanti».

Art. 10.
(Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato indice con proprio provvedimento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge, la lotteria ad estrazione istantanea denominata «Piccoli comuni» i cui utili confluiscono in un Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni, destinato al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per l'accertamento degli utili di cui al comma 1 e per il loro riversamento al fondo di cui al presente articolo.
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, in osservanza del Regolamento della Commissione dell'Unione europea n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea legge 379/5 del 28 dicembre 2006, sono destinate ai seguenti interventi da realizzare in favore dei comuni di cui all'articolo 2:
a) misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili relativamente agli immobili destinati ad attività economiche;
b) misure. agevolative concernenti l'imposta di registro per l'acquisto. di immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche;
c) incentivi e premi in favore dei residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo dei comuni di cui all'articolo 2 ovvero avviare in essi un'attività economica;
d) misure agevolative in favore della persona fisica o giuridica che acquista a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio.

3. Alla individuazione degli interventi da finanziare, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 1, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è inviato alle Camere per l'acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da acquisire entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di

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cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

Art. 11.
(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2012, un fondo per la concessione di contributi statali destinati al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale nei comuni di cui all'articolo 2 e all'incentivazione dell'insediamento di nuove attività produttive e alla realizzazione di investimenti nei medesimi comuni.
2. All'individuazione delle tipologie degli interventi che possono essere finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede a individuare gli interventi destinatari dei contributi.
4. Lo schema di decreto di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programmi «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 negli anni successivi al 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 12.
(Clausola di neutralità finanziaria).

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 11, all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.