CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 settembre 2010
368.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

SUBEMENDAMENTI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente al comma 2 sopprimere le seguenti parole: in relazione ai delitti ivi indicati e sostituire le parole: sei anni con le seguenti: tre anni.
0. 1. 61. 1. (Nuova formulazione) Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

Conseguentemente al comma 2 sopprimere le seguenti parole: in relazione ai delitti ivi indicati.
0. 1. 61. 2. (Nuova formulazione) Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: inferiore a sei anni con le seguenti: non superiore a tre anni.

Conseguentemente al comma 2:
a) al primo capoverso sostituire le parole: inferiore a sei anni con le seguenti: non superiore a tre anni;
b) aggiungere il seguente capoverso: 2. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a tre anni e inferiore a dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, laddove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone la custodia presso istituto a custodia attenuata per detenute madri in luogo della custodia cautelare presso un istituto penitenziario.
0. 1. 61. 3. (Nuova formulazione) Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere con le seguenti: può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare diversa da quella del carcere.
0. 1. 61. 4. (Nuova formulazione) Di Pietro, Palomba.

Al comma 1 sostituire le parole da: di eccezionale rilevanza fino alle parole: dell'ordine democratico con le seguenti: di cui all'articolo 274, ovvero l'imputazione riguardi i delitti di cui al terzo comma.
0. 1. 61. 5. (Nuova formulazione) Sisto.

Al comma 1 sostituire le parole da: di eccezionale rilevanza fino alle parole: dell'ordine democratico con le seguenti: di cui all'articolo 274, lettera c), ovvero l'imputazione riguardi i delitti di cui al terzo comma.
0. 1. 61. 6. (Nuova formulazione) Sisto.

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Al comma 1, capoverso 4, sopprimere le parole da: in ordine a delitti di cui fino alla fine del paragrafo.
0. 1. 61. 7. (Nuova formulazione) Di Pietro, Palomba.

Al comma 1 sostituire le parole da: ai delitti di cui fino a: dell'ordine democratico con le seguenti: ai delitti di cui al terzo comma.
0. 1. 61. 8. (Nuova formulazione) Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole da: in ordine, fino a: democratico, con le seguenti: ovvero l'imputazione riguardi le fattispecie di cui al terzo comma, secondo e terzo periodo.
0. 1. 61. 15. (Nuova formulazione) Sisto.

Al comma 1, capoverso 4, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 1. 61. 9. (Nuova formulazione) Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sostituire le parole: può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri con le seguenti: può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare diversa da quella del carcere.
0. 1. 61. 10. (Nuova formulazione) Di Pietro, Palomba.

Al comma 2 sopprimere le parole: ove ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
0. 1. 61. 11. (Nuova formulazione) Sisto.

Al comma 2, sostituire le parole da: ove ricorrano, fino a: indicati, con le seguenti: in relazione alle fattispecie ivi indicate, ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ordine alla lettera c) dell'articolo 274, e sostituire le parole: non superiore a sei anni con le seguenti: non superiore a tre anni.
0. 1. 61. 16. (Nuova formulazione) Sisto.

Al comma 2 sostituire le parole: può disporre con le seguenti: è disposta.
0. 1. 61. 12. (Nuova formulazione) Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: salvo che sussistano specifiche ed inderogabili esigenze cautelare attinenti alle indagini di cui all'articolo 274, lettera a), in tal caso la custodia cautelare in carcere non può superare i tre mesi.
0. 1. 61. 13. (Nuova formulazione) Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Misure cautelari).

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere,

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salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ordine a delitti di cui all'articolo 416-bis del medesimo codice, o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 416-bis, ovvero in ordine ai delitti associativi con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni».
2. Dopo l'articolo 285 codice procedura penale è inserito il seguente: «Art. 285-bis. - (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri). - 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, ove ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in relazione ai delitti ivi indicati, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età inferiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.
1. 61. (Nuova formulazione) Ferranti, Orlando, Capano. Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Sostituire il secondo ed il terzo comma con il seguente: Nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il ministro della giustizia può stipulare convenzioni con enti locali, associazioni, fondazioni e cooperative che gestiscono strutture idonee ad essere utilizzate in funzione di casa famiglia protetta.
0. 5. 03. 5. (Nuova formulazione) Contento.

Al comma 2 sopprimere le parole: enti locali.
0. 5. 03. 1. (Nuova formulazione) Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia protette anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza e di sicurezza.
Il Ministro della Giustizia può individuare, sulla base delle caratteristiche di cui al comma 1, strutture gestite da enti locali, associazioni, fondazioni e cooperative che siano idonee ad essere utilizzate in funzione di casa-famiglia protetta.
Nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il Ministero della Giustizia può stipulare convenzioni con tali soggetti.
5. 03. (Nuova formulazione) Contento.