CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 settembre 2010
367.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
Pag. 50

ALLEGATO 1

Disposizioni in favore dei territori di montagna. (Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 41 ed abbinate, elaborato dalla V Commissione e recante disposizioni in favore dei territori di montagna,
sottolineato preliminarmente che il testo unificato non appare coerente, in via generale, con i principi di sussidiarietà e di prossimità, che dovrebbero guidare anche le scelte del legislatore nazionale;
rilevato altresì che il provvedimento deve essere formulato in modo da risultare preventivamente compatibile sia con la disciplina europea relativa agli aiuti di Stato sia con gli aiuti già previsti dalle regioni, che spesso operano in regime di «de minimis», non risultando sostanzialmente sufficiente prevedere che l'attuazione delle misure in esso contenute è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
a. si valuti l'opportunità che la promozione di azioni volte al riconoscimento delle specificità dei territori montani in sede di Unione europea sia realisticamente riferita all'ambito delle «aree svantaggiate», stante la consolidata posizione europea;
e con le seguenti condizioni:
1. con riferimento alle tipologie dei progetti finanziabili, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), si faccia riferimento anche alle finalità di salvaguardia del «prato pascolo», che contribuisce alla difesa geologica e paesaggistica del territorio montano, e di sviluppo del sistema agrituristico;
2. con riferimento alle tipologie dei progetti finanziabili, di cui all'articolo 3, comma 3, sia riformulata la lettera f), nel senso di fare riferimento alle politiche di valorizzazione della «filiera forestale» nonché di valorizzazione delle biomasse a fini energetici, che contribuiscono a creare un sistema di ruralità integrato al mantenimento dell'ambiente;
3. tra le priorità nell'assegnazione dei finanziamenti indicate all'articolo 3, comma 4, siano introdotti anche i progetti

Pag. 51

relativi all'agricoltura, di cui alla lettera d) del comma 3;
4. l'articolo 7 sia soppresso ovvero riformulato, in quanto risulta inapplicabile poiché non specifica gli elementi essenziali del sistema di certificazione di ecocompatibilità del legno e dei prodotti derivati, ovvero se il sistema sia attivato su basi di volontarietà, quale sia o come sia individuato il soggetto certificatore, quale sia il soggetto deputato ai necessari controlli, come si concili il sistema medesimo con gli strumenti di certificazione forestale già previsti e attivati.

Pag. 52

ALLEGATO 2

Disposizioni in favore dei territori di montagna. (Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 41 ed abbinate, elaborato dalla V Commissione e recante disposizioni in favore dei territori di montagna,
sottolineato preliminarmente che il testo unificato non appare coerente, in via generale, con i principi di sussidiarietà e di prossimità, che dovrebbero guidare anche le scelte del legislatore nazionale;
rilevato altresì che il provvedimento deve essere formulato in modo da risultare preventivamente compatibile sia con la disciplina europea relativa agli aiuti di Stato sia con gli aiuti già previsti dalle regioni, che spesso operano in regime di «de minimis», non risultando sostanzialmente sufficiente prevedere che l'attuazione delle misure in esso contenute è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
a. si valuti l'opportunità che la promozione di azioni volte al riconoscimento delle specificità dei territori montani in sede di Unione europea sia realisticamente riferita all'ambito delle «aree svantaggiate», stante la consolidata posizione europea;
e con le seguenti condizioni:
1. con riferimento alle tipologie dei progetti finanziabili, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), si faccia riferimento anche alle finalità di salvaguardia del «prato pascolo», che contribuisce alla difesa geologica e paesaggistica del territorio montano, e di sviluppo del sistema agrituristico;
2. con riferimento alle tipologie dei progetti finanziabili, di cui all'articolo 3, comma 3, sia riformulata la lettera f), nel senso di fare riferimento alle politiche di valorizzazione della «filiera forestale» nonché di valorizzazione delle biomasse a fini energetici, che contribuiscono a creare un sistema di ruralità integrato al mantenimento dell'ambiente;
3. tra le priorità nell'assegnazione dei finanziamenti indicate all'articolo 3, comma 4, siano introdotti anche i progetti relativi all'agricoltura, di cui alla lettera d) del comma 3;
4. l'articolo 7 sia riformulato, in quanto risulta inapplicabile poiché non specifica gli elementi essenziali del sistema di certificazione di ecocompatibilità del legno e dei prodotti derivati, ovvero se il sistema sia attivato su basi di volontarietà, quale sia o come sia individuato il soggetto certificatore, quale sia il soggetto deputato ai necessari controlli, come si concili il sistema medesimo con gli strumenti di certificazione forestale già previsti e attivati.