CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 settembre 2010
367.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 20.Torrisi.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente articolo:

Art. 1.
(Misure cautelari).

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ordine a delitti di cui all'articolo 416-bis del medesimo codice, o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 416-bis, ovvero in ordine ai delitti associativi con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelare di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni».

2. Dopo l'articolo 285 codice procedura penale è inserito il seguente articolo: «Art. 285-bis. - (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri). - 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, ove ricorrano esigenze cautelare di eccezionale rilevanza in relazione ai delitti ivi indicati, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, è disposta la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri salvo che sussistano specifiche ed inderogabili esigenze cautelare attinenti alle indagini di cui all'articolo 274, lettera a), in tal caso la custodia cautelare in carcere non può superare i tre mesi.
2. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a tre anni e inferiore a dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, laddove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone la custodia presso istituto a custodia attenuata per detenute madri in luogo della custodia cautelare presso un istituto penitenziario.
3. Quando il giudice ritenga adeguata la misura degli arresti domiciliare nei confronti di madre di prole di età inferiore a dieci anni con lei convivente, ove risulti

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impossibile eseguire la misura nella abitazione della persona o in altro luogo di privata dimora, ne dispone l'esecuzione presso case-famiglia protette.
1. 60. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente articolo:

Art. 1.
(Misure cautelari).

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ordine a delitti di cui all'articolo 416-bis del medesimo codice, o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 416-bis, ovvero in ordine ai delitti associativi con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni».

2. Dopo l'articolo 285 codice procedura penale è inserito il seguente: «Art. 285-bis. - (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri). - 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, ove ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in relazione ai delitti ivi indicati, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, è disposta la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.
2. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a tre anni e inferiore a dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, laddove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone la custodia presso istituto a custodia attenuata per detenute madri in luogo della custodia cautelare presso un istituto penitenziario».

3. Quando il giudice ritenga adeguata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di madre di prole di età inferiore a dieci anni con lei convivente, ove risulti impossibile eseguire la misura nella abitazione della persona o in altro luogo di privata dimora, ne dispone l'esecuzione presso case-famiglia protette.
1. 61. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nel quale caso può essere disposta la custodia cautelare presso case famiglia protette. Se la persona da sottoporre

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a custodia cautelare sia madre di prole di età compresa tra i tre e i dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare, laddove non ricorrano esigenze cautelare di eccezionale rilevanza, è disposta presso una casa famiglia protetta. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni».
1. 1. Bernardini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Misure cautelari).

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:
4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a tre anni e inferiore a dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare può essere disposta presso un istituto penitenziario ove sia stata realizzata una casa-famiglia protetta.
4.1 Non può essere altresì disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando l'imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni.
1. 80. Contento.

Al comma 1, capoverso «4, sopprimere le seguenti parole: donna incinta o.

Conseguentemente, nel medesimo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o persona che ha superato l'età di settanta anni. Qualora sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nei confronti di una donna incinta, il giudice - prima di disporre la custodia cautelare in carcere - valuta idoneità della custodia cautelare presso una casa famiglia protetta.
1. 23. Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: e tre anni con le seguenti: ai dieci anni.
1. 40. Sisto.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole inserire le seguenti: e tale impossibilità ha carattere assoluto.

Conseguentemente ovunque nel testo ricorrano le parole: o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole aggiungere le seguenti: e tale impossibilità ha carattere assoluto.
1. 24. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso dopo le parole: o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole aggiungere le seguenti: e l'impedimento della madre non sia costituito dalla sua attività lavorativa.

Conseguentemente ovunque nel testo ricorrano le parole: o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole aggiungere le seguenti: e l'impedimento della

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madre non sia costituito dalla sua attività lavorativa.
1. 25. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: è disposta con le seguenti: può essere disposta.
1. 41. Sisto.

Al comma 1, capoverso, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: è disposta presso una casa famiglia protetta con le seguenti: può essere disposta presso una casa famiglia protetta.
1. 26. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, capoverso, sostituire, le parole: esigenze cautelari di eccezionale rilevanza con le seguenti: esigenze cautelari di particolare rilevanza.
1. 27. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: in ordine a delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 416-bis,.
1. 28. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, capoverso, le parole da: di cui all'articolo 416-bis fino a 416-bis sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies.
1. 3. Contento.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
* 1. 50. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
* 1. 42. Sisto.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, premettere le seguenti parole: salvo che si tratti dei delitti di cui al primo periodo.
1. 31. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, sostituire le parole: e inferiore a dieci anni con lei convivente, con le seguenti: e non superiore a dieci anni con lei convivente.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: di età inferiore ad anni dieci; con le seguenti: di età non superiore ad anni dieci.
1. 2. Bernardini.

Al comma 1, capoverso secondo periodo, sostituire le parole: ad anni dieci con le seguenti: ad anni sei.
1. 55. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Sopprimere il secondo comma.
1. 44. Sisto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al quarto comma dell'articolo 147 del codice penale sono premesse le seguenti parole: «Tranne che nei casi previsti dal primo comma, numero 3)».
1. 01. Bernardini.

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ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 20. Torrisi.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente articolo:

Art. 2.
(Visite al minore infermo).

1. Dopo l'articolo 21-bis della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:

Art. 21-ter.
(Visite al minore infermo).

1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre, è autorizzata con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza del direttore dell'istituto, a recarsi con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo. In caso di ricovero ospedaliero, la durata della visita può essere prorogata tenuto conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.
2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore ai dieci anni, anche se con lei non convivente, è autorizzata, con provvedimento da rilasciarsi dal giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche.
2. 60. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Sopprimere il comma 2.
2. 7. Contento.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
1. Dopo l'articolo 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente: «Articolo 30-quinquies (Concessione di permessi in casi particolari)».
2. 22. Contento.

Al comma 1, sostituire le parole: Dopo il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni sono inseriti i seguenti; con le seguenti: Dopo l'articolo 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: «Art. 30-quinquies (visite al
minore infermo)».
2. 1. Bernardini.

Al comma 1, dopo le parole: In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute, aggiungere le seguenti: o comunque di ricovero in una struttura ospedaliera.
2. 2. Bernardini.

Al comma 1, sostituire le parole: la detenuta o l'imputata, ovunque presenti, con le seguenti; la detenuta, l'internata o l'imputata.
2. 3. Bernardini.

Al comma 1, sostituire le parole: a visitare l'infermo per il tempo stabilito dall'autorità giudiziaria. In caso di ricovero la durata della visita può essere prorogata tenuto conto della durata del ricovero e della patologia con le seguenti: ad accompagnare il figlio nonché a soggiornare presso la struttura ospedaliera per tutto il periodo del ricovero.
2. 23. Brugger, Zeller.

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Al comma 2, sostituire le parole: è autorizzata, con le seguenti: può essere autorizzata.
2. 6. Contento.

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzata, con le seguenti: possono essere autorizzati.
2. 25. Contento.

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole:, la durata della visita può essere prorogata, con le seguenti:, possono essere autorizzate più visite,.
2. 24. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: detenuta con le seguenti: madre condannata o imputata, sostituire la parola: urgente con le seguenti: del magistrato di sorveglianza o nel caso di assoluta urgenza del direttore dell'istituto e sostituire le parole: stabilito dall'autorità giudiziaria con la seguente: necessario.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
2. 26. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Anche in ipotesi di necessità e urgenza, il provvedimento di cui al comma i può essere disposto solo dal Pubblico Ministero.
2. 27. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire le parole: In caso di necessità e urgenza, il provvedimento di cui al comma i può essere disposto dall'autorità locale di pubblica sicurezza competente per il controllo della detenzione ovvero dalla direzione della casa-famiglia protetta, che ne informa la prefettura-ufficio territoriale del Governo e il tribunale di sorveglianza e dispone le opportune verifiche; successivamente il provvedimento è sottoposto alla convalida del magistrato competente con le seguenti: In ipotesi di necessità e urgenza il provvedimento di cui al comma precedente può essere disposto dalla direzione dell'istituto penitenziario o della casa-famiglia protetta e successivamente convalidato dal magistrato competente.
2. 4. Bernardini.

Al comma 1, sostituire le parole: Il provvedimento di cui al comma 1, con le seguenti: il provvedimento di cui al comma precedente.
2. 5. Bernardini.

Al comma 2, sopprimete le seguenti parole: ovvero dalla direzione della casa-famiglia protetta.
2. 8. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

ART. 3.

Sopprimerlo.
* 3. 20. Torrisi.

Sopprimerlo.
* 3. 21. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Detenzione domiciliare speciale).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il giudice può disporre, anche prima della scadenza dei termini previsti

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dal comma 1, che le madri di cui al medesimo possono espiare la pena presso un istituto penitenziario ove sia stata realizzata una casa-famiglia protetta.».
3. 80. Contento.

L 'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3.
(Detenzione domiciliare speciale).

1. Il comma 1 dell'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti commi:
«1. Le condannate madri di prole di età non superiore ai dieci anni, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 11-bis, se non sussiste in concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o concreto pericolo che si diano alla fuga, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli.
2. Le madri di cui al comma 1, in caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora possono espiarla nelle case famiglia protette allo scopo realizzate.
3. Le madri di cui al comma 1, ove sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o un concreto pericolo di fuga, possono espiare la pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri.».
3. 60. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Sostituirlo con il seguente:
All'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, dopo le parole. «condanna all'ergastolo» è aggiunto il seguente periodo: «In tali casi l'espiazione della pena può avvenire, sussistendo le condizioni previste dal periodo precedente, presso una casa famiglia protetta».
3. 3. Contento.

Al comma 1, sostituire le parole: ad anni dieci con le seguenti: ad anni sei.
3. 10. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: devono espiare con le seguenti: possono essere autorizzati ad espiare.
3. 13. Sisto.

Al comma 1, sostituire le parole: devono espiare con le seguenti: possono espiare.
3. 12. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «la detenzione domiciliare», sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione di quella speciale di cui all'articolo 47-quinquies,».
3. 1. Bernardini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «la detenzione domiciliare», sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione di quella speciale di cui all'articolo 47-quinquies,».
3. 2. Bernardini.

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ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 1. Torrisi.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente articolo:

Art. 4.
(Detenzione in Istituto a custodia attenuata per detenute madri).

1. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente articolo:

«Art. 11-bis.
(Detenzione in Istituto a custodia attenuata per detenute madri).

1. La madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, se non sussiste un con pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie, con provvedimento del magistrato di sorveglianza è autorizzata ad espiare la pena in un istituto a custodia attenuata per detenute n quando sia stata condannata per uno dei seguenti delitti del codice penale:
a) 270 (associazioni sovversive), primo comma;
b) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
c) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
d) 270-quinquies (arruolamento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
e) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);
f) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
g) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
h) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
i) 306 (banda armata);
l) 416 (associazione per delinquere), sesto comma;
m) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
n)
422 (strage);
o) 575 (omicidio), se il fatto è stato commesso nei confronti del proprio figlio, anche se adottivo;
p) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
q) 600-bis (prostituzione minorile);
r) 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1;
s) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;
t) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
u) (tratta di persone);
v) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);
z) 609-bis (violenza sessuale);
aa) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
bb) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
cc) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
dd) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;
f) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di

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estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope».
4. 60. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Sostituirlo con il seguente:
1. Dopo l'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
Art. 11-bis. - (Detenzione in case-famiglia protette). - 1. Al fine di provvedere alla cura ed all'assistenza dei figli minori, la madre di prole di età non superiore a 10 anni con lei convivente può espiare la pena in una casa-famiglia protetta secondo le disposizioni previste dalla legge.
4. 2.Contento.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Dopo l'articolo 47-sexies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
Art. 47-septies. - (Detenzione in case-famiglia protette). - 1. La condannata madre di prole di età non superiore a dieci anni e con la stessa convivente deve espiare la pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, nelle case-famiglia protette.
2. La madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie, deve espiare la propria pena in una casa-famiglia protetta quando sia stata condannata per uno dei reati previsti dall'articolo 4-bis.
4. 3.Bernardini.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole deve espiare con le seguenti: può essere ammessa ad espiare.
4. 5.Sisto.

Al comma 1, sostituire la parola: deve con le seguenti: può.
4. 6. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: della stessa specie.
4. 7. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: un concreto.
4. 8. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: quando sia stata condannata per uno dei reati previsti dall'articolo 4-bis.
4. 9. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, sostituire le parole: per uno dei reati previsti dall'articolo 4-bis con le seguenti: per uno dei seguenti delitti:
1) delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;
2) delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo

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stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste;
3) delitto di cui all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice;
4) delitti di cui agli articoli 575, 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, e 630 del codice penale;
5) delitti di cui agli articoli 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e agli articoli 73 e 74, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
6) e delitti di cui dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
4. 20. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

Dopo il quinto comma dell'articolo 14 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:
«Nei casi previsti dalla legge, la donna incinta, la madre o il padre di prole di età inferiore a dieci anni, la custodia cautelare in carcere ovvero la detenzione sono eseguite in case-famiglia protette realizzate ove siano state realizzate presso gli istituti penitenziari».
4. 010.Contento.

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 1.Torrisi.

Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 59 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, dopo il numero 2, è aggiunto il seguente:
2-bis) case-famiglia protette. 2. Dopo l'articolo 61 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni è inserito il seguente:

Art. 61-bis.
(case-famiglia protette).

Le case famiglia protette sono realizzate tenendo conto delle esigenze dei minori e garantendo la presenza di personale con formazione di educatore esperto in pedagogia o in psicologia.
5. 2.Contento.

All'articolo 5 i commi 2, 3, e 4 sono sostituiti dai seguenti:
2. Il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della Salute e delle politiche sociali, e il Ministro dell'interno e d'intesa con gli enti locali interessati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le strutture idonee a espletare le funzioni di casa-famiglia protetta, nonché le modalità e i criteri per individuare il personale da destinare ad esse.
3. Il Commissario straordinario per l'emergenza conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti

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sul territorio nazionale, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 17-ter della legge 26 febbraio 2010 numero 26, provvede, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie a custodia attenuata specificamente destinate all'accoglimento di madri con prole minorenne.
5. 60. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Al comma 2, capoverso articolo 61-bis, comma 1, sostituire le parole: devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari con le seguenti: devono essere individuate, ai sensi del comma 3, nell'ambito del patrimonio immobiliare degli enti locali sito nelle immediate vicinanze degli istituti penitenziari.
5. 3. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 2, capoverso articolo 61-bis, al comma 1 sostituire le parole: dotazione delle misure di sicurezza, con le seguenti: previsione di strumenti di controllo.
5. 4.Bernardini.

Al comma 2, capoverso articolo 61-bis, sopprimere il comma 2.
5. 5. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 2 capoverso articolo 61-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il personale di servizio impiegato nelle case-famiglia protette è composto in numero paritario da persone con formazione di educatore esperto in pedagogia e psicologia e da operatori penitenziari con formazione specialistica.
5. 6. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 2, capoverso: articolo 61-bis, comma 3, sostituire le parole: tra persone esperte in pedagogia e psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza con le seguenti: tra gli operatori penitenziari che lavorano in tali strutture.
5. 7. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 3, sostituire le parole: può individuare strutture con le seguenti: individua le strutture.
5. 8. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 3, sostituire le parole: e stipulare con le seguenti: e stipula.
5. 9. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica anche alle madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta, in ossequio al principio dell'unità familiare, là concessione di un apposito permesso di soggiorno.
5. 02.Bernardini.

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Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

1. Al comma 1 dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
d-bis) al figlio minore della madre straniera ovvero del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, nei casi in cui nei confronti della stessa sia stata disposta una misura cautelare o la stessa debba espiare una pena detentiva o una misura alternativa, per poter garantire l'unità familiare. Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari a quella della misura cautelare o detentiva o alternativa.
5. 01.Bernardini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Strutture per le case famiglia protette).

1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno, individua strutture, tra quelle rette da enti locali, associazioni, fondazioni o cooperative, che siano idonee a espletare le funzioni di case-famiglia protette e stipulare con tali strutture apposite convenzioni.
2. Il decreto di cui al comma i è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente sopprimere il comma 3 dell'articolo 5.
5. 06.Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia protette anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza.
Il Ministro della Giustizia può individuare, sulla base delle caratteristiche di cui al comma 1, strutture gestite da enti locali, associazioni, fondazioni e cooperative che siano idonee ad essere utilizzate in funzione di casa-famiglia protetta.
Nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il Ministero della Giustizia può stipulare convenzioni con tali soggetti.
5. 03.Contento.

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla presente legge si provvede a valere sulle disponibilità di cui al comma 219, articolo 2, legge n. 191 del 2009.
5. 08. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

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ALLEGATO 2

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini).

ULTERIORI EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Misure cautelari).

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ordine a delitti di cui all'articolo 416-bis del medesimo codice, o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 416-bis, ovvero in ordine ai delitti associativi con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni».
2. Dopo l'articolo 285 codice procedura penale è inserito il seguente: «Art. 285-bis. - (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri). - 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, ove ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in relazione ai delitti ivi indicati, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.
1. 61. (Nuova formulazione) Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Al comma 1, l'articolo 284 del codice di procedura penale aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero, ove istituita, presso una casa famiglia protetta».
1. 010.Il Relatore.

ART. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Visite al minore infermo).

1. Dopo l'articolo 21-bis della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:

Art. 21-ter.
(Visite al minore infermo).

1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio

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minore, anche non convivente la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre, è autorizzata con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza del direttore dell'istituto, a recarsi con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.
2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore ai dieci anni, anche se con lei non convivente, è autorizzata, con provvedimento da rilasciarsi dal giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute.
2. 60. (Nuova formulazione) Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia protette anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza e di sicurezza.
Il Ministro della Giustizia può individuare, sulla base delle caratteristiche di cui al comma 1, strutture gestite da enti locali, associazioni, fondazioni e cooperative che siano idonee ad essere utilizzate in funzione di casa-famiglia protetta.
Nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il Ministero della Giustizia può stipulare convenzioni con tali soggetti.
5. 03. (Nuova formulazione) Contento.