CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 luglio 2010
361.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo (C. 3646 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il disegno di legge C. 3646 Governo, approvato dal Senato, di conversione del DL 103/10 recante «Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo»;
considerato che:
il 28 gennaio 2010 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2007/4609) per violazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92, relativo all'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo);
l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sopra richiamato prevede la possibilità per gli Stati membri di concludere contratti di servizio pubblico o di imporre obblighi di servizio pubblico per la fornitura di servizi di cabotaggio alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole, a condizione che venga rispettato il principio di non discriminazione tra armatori comunitari. Al paragrafo 3 del medesimo articolo si autorizza la continuazione, fino alla loro scadenza, dei contratti di servizio pubblico esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento n. 3577/92;
per quanto riguarda l'Italia, ad avviso della Commissione si configura una violazione delle disposizioni precedentemente richiamate considerato che, sebbene nell'ambito della privatizzazione del gruppo Tirrenia il 23 dicembre 2009 sia stato pubblicato un invito a manifestare interesse all'acquisto di Tirrenia di Navigazione e Siremar, le società del gruppo Tirrenia continuano a svolgere il servizio pubblico di trasporto marittimo dopo la scadenza delle relative convenzioni, che sono state prorogate fino al 30 settembre 2010, oltre il termine previsto dal regolamento (CE) n. 3577/92;
sottolineata l'esigenza che il Governo garantisca la doverosa informazione del Parlamento in ordine al processo di privatizzazione della Tirrenia S.p.A. e che assuma iniziative per assicurare il rispetto del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi, senza discriminazione tra gli armatori comunitari, in modo da superare le contestazioni avanzate all'Italia nella lettera di messa in mora del 28 gennaio 2010;
rilevata infine l'esigenza che il Governo trasmetta alla Camera, in coerenza con l'articolo 15-bis, comma 3-ter, della legge 11 del 2005, come modificato da ultimo dalla legge n. 96 del 2010, informazioni e documenti sulla procedura di infrazione sopra richiamata,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi. (C. 3660 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge C. 3660 di conversione del decreto-legge n. 105 del 2010;
considerato che:
le modifiche introdotte dall'articolo 1-ter alle disposizioni di cui al comma 1117 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) non superano il riconoscimento, in presenza di determinati requisiti, degli incentivi per le energie rinnovabili anche alle fonti assimilate;
tale riconoscimento non appare coerente con la normativa dell'Unione europea in materia;

sottolineata l'esigenza che il Governo avvii le opportune consultazioni con la Commissione europea in ordine all'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1-ter al fine di evitare l'insorgenza di un contenzioso in sede di Unione europea sulla disposizione medesima,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi (C. 3660 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge C. 3660 di conversione del decreto-legge n. 105 del 2010;
considerato che:
le modifiche introdotte dall'articolo 1-ter alle disposizioni di cui al comma 1117 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) non superano il riconoscimento, in presenza di determinati requisiti, degli incentivi per le energie rinnovabili anche alle fonti assimilate;
a tale proposito appare opportuno un approfondimento in sede di Unione europea;

sottolineata l'opportunità che, conseguentemente, il Governo avvii le opportune consultazioni con la Commissione europea in ordine all'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1-ter al fine di evitare l'insorgenza di un contenzioso in sede di Unione europea sulla disposizione medesima,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (COM(2010)289 def.).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (COM(2010)289) ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;
tenuto conto della valutazione di impatto che accompagna la proposta (SEC(2010)678) nonché della sintesi della medesima valutazione (SEC(2010)679);
considerato che:
a) la base giuridica della proposta, costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'UE, relativo al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali aventi per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, appare pienamente adeguata alla luce dei contenuti e della finalità della proposta stessa, la quale è intesa ad assicurare un miglior funzionamento del mercato dei servizi finanziari;
b) la motivazione della proposta sotto il profilo della sua conformità al principio di sussidiarietà, quale risulta dalla relazione illustrativa e dalla valutazione di impatto, risulta nel complesso accurata;
c) le vicende connesse alla crisi economica e finanziaria hanno dimostrato con evidenza che la realizzazione di un quadro di regolamentazione e di vigilanza efficace sulle agenzie di rating del credito, tenuto conto della natura, degli effetti e dell'ambito tipicamente transnazionali della relativa attività nonché dell'integrazione dei mercati finanziari europei e globali, non può essere assicurata in maniera adeguata negli ordinamenti nazionali, ma postula una disciplina comune a livello di Unione europea;
d) le disposizioni contenute nella proposta introducono o modificano disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009 al fine di rendere più efficace, alla luce dell'esperienza recente, sia la regolamentazione sia la vigilanza in materia;
e) le modifiche al titolo I del regolamento vigente e, in particolare, le modifiche all'articolo 4, paragrafo 1, che assoggetta i fondi di investimento alternativi allo stesso trattamento spettante agli altri istituti finanziari dell'UE per quanto riguarda l'uso dei rating di credito, appaiono pienamente giustificate dalla necessità di adeguare la disciplina del regolamento a quelle della proposta di direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (COM(2009)207);
f) le modifiche al titolo II del regolamento (CE) n. 1060/2009, imponendo obblighi di trasparenza e di divulgazione in capo agli emittenti di strumenti finanziari strutturati, rispondono alla condivisibile esigenza di rafforzare su scala europea la concorrenza e la trasparenza sul mercato dei rating e di allineare la disciplina dell'Unione europea a quella recentemente introdotta negli Stati Uniti d'America con la SEC Rule 17g-5, pubblicata il 4 dicembre 2009 e in vigore dal giugno 2010;

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g) le modifiche al titolo III, che trasferiscono alla istituenda Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati le competenze di vigilanza sulle agenzie di rating del credito appaiono necessarie a garantire una vigilanza più efficace ed effettiva sulle medesime agenzie che generalmente svolgono la propria attività in giurisdizioni diverse;
h) il sistema stabilito dal regolamento (CE) n. 1060/2009, che mira ad assicurare la convergenza e la cooperazione tra le autorità nazionali competenti mediante la costituzione di collegi delle medesime autorità, può comportare, infatti, il rischio di conflitti di competenza e di ritardi nell'adozione delle decisioni nonché determinare oneri elevati per le agenzie di rating;
i) in particolare, le modifiche al capo I del Titolo III, relative alla procedura di registrazione delle agenzie di rating, che attribuiscono le competenze in materia all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, oltre a semplificare la medesima procedura, eliminando la consultazione tra le autorità facenti parte del collegio e con il Comitato europeo dei regolatori sui valori mobiliari, consentirebbe di ridurre i tempi della registrazione nonché gli oneri in capo alle agenzie richiedenti;
j) le modifiche al capo II del titolo III - che attribuiscono all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati la facoltà di proporre progetti di standard tecnici da sottoporre ad approvazione della Commissione - di richiedere le informazioni necessarie alle agenzie di rating del credito e ad altri individui coinvolti nell'attività di rating, nonché di avviare indagini e svolgere ispezioni presso i medesimi soggetti - sono strettamente necessarie per assicurare l'effettività dell'attività di vigilanza a livello europeo, anche alla luce dei fattori di criticità emersi nel corso della crisi finanziaria;
k) le modifiche al capo III del titolo III - che mantengono in capo alle autorità nazionali le competenze di vigilanza sull'uso dei rating del credito da parte dei soggetti sorvegliati che ne fanno uso a fini regolamentari - appaiono pienamente conformi al principio di sussidiarietà, essendo tali autorità nella migliore posizione per verificare come i soggetti in questione usano il rating del credito nelle loro attività correnti e per prendere gli opportuni provvedimenti ove necessario;
l) appare altresì espressione coerente del principio di sussidiarietà la previsione per cui l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può delegare compiti di vigilanza specifici ad autorità nazionali competenti, quando le misure di vigilanza devono essere prese presso una sede distante dell'agenzia di rating del credito o richiedono competenze e conoscenze riguardo alle condizioni locali, compresa la conoscenza di una lingua straniera;
m) le modifiche al capo I del Titolo IV, che consentono all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di chiedere alla Commissione di imporre sanzioni amministrative in presenza delle violazioni di cui al nuovo allegato III, sono indispensabili per assicurare l'effettiva applicazioni del regolamento;
n) la proposta presenta, pertanto, un evidente valore aggiunto rispetto sia al Regolamento n. 1060/2009 vigente sia ad eventuali interventi normativi a livello nazionale;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

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ALLEGATO 5

Relazione annuale 2009 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2010)291 def.)

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminata la relazione annuale 2009 della Commissione sui rapporti con i parlamenti nazionali (COM(2010)291 def.)
richiamati gli indirizzi definiti nella risoluzione Pescante e altri 6-00043, approvata dalla Camera il 13 luglio 2010 in esito all'esame del programma di lavoro della Commissione per l'anno 2010 e del programma delle tre Presidenze del Consiglio spagnola, belga ed ungherese;
preso atto delle misure adottate dalla Commissione per assicurare l'attuazione del meccanismo di allerta precoce per il controllo di sussidiarietà;
premesso che:
il consolidamento dei rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali costituisce, al di là dell'attuazione del Trattato di Lisbona, un fattore di miglioramento della qualità e della democraticità del processo di formazione delle politiche e della normativa europea;
in questo contesto assume un rilievo prioritario il dialogo politico informale che, sin dal suo avvio nel 2006, si è rivelato uno strumento efficace e flessibile per la partecipazione dei parlamenti alla predisposizione e all'esame delle iniziative regolative della Commissione e ha costituito il modello per lo sviluppo di rapporti analoghi con le altre Istituzioni dell'Unione europea;
l'importanza del dialogo politico discende non solo dalla costante crescita del numero di pareri che i Parlamenti nazionali hanno inviato alla Commissione ma soprattutto dalla loro qualità ed articolazione, che dimostra la capacità delle singole assemblee di concorrere al buon funzionamento dell'Unione, in coerenza con l'articolo 12 del Trattato sull'Unione europea, anziché assumere posizioni antagonistiche rispetto al processo decisionale europeo;
va pertanto pienamente sostenuta la decisione della Commissione di mantenere, anche dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il dialogo politico - accanto al controllo di sussidiarietà - secondo regole informali e flessibili;
è di estrema rilevanza che solo un numero ridotto di osservazioni dei parlamenti nazionali concernano il principio di sussidiarietà, a conferma della volontà dei parlamenti nazionali di non limitarsi al mero controllo delle competenze ma di contribuire alla definizione delle priorità e sul merito delle soluzioni regolative europee;
è necessario che la Commissione tenga conto, fornendo un appropriato riscontro, delle osservazioni dei parlamenti nazionali sia nella predisposizione delle proposte legislative sia, ove esse si riferiscono a progetti legislativi, nel corso del negoziato con le altre Istituzioni;
i tempi per la trasmissione delle risposte della Commissione alle osservazioni dei parlamenti nazionali, sebbene la

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qualità delle risposte stesse sia cresciuta in misura significativa, rimangono elevati e non sempre compatibili con la possibilità che i parlamenti nazionali si pronuncino nuovamente su uno stesso documento;
l'uso di tutte le lingue ufficiali dell'Unione o, quanto meno, del più ampio numero possibile di lingue, oltre a rispondere a precisi obblighi imposti dal Trattato, è un presupposto essenziale per sviluppare ulteriormente le relazioni tra la Commissione e i parlamenti nazionali;
sarebbe altresì opportuno che la Commissione europea, prima ancora di ricevere osservazioni e parere dai parlamenti nazionali, utilizzasse la banca dati IPEX (EU Interparliamentary Exchange) per accedere ad informazioni sullo sviluppo dell'esame dei propri documenti presso ogni parlamento o camera nazionale,

rilevato che:
in base ai dati riportati nella relazione la Camera ha trasmesso alla Commissione nel 2009 9 documenti, a fronte degli 8 trasmessi nel 2008 e degli undici già trasmessi nel 2010, inclusi quattro documenti relativi alla valutazione della compatibilità di progetti legislativi dell'Unione europea con il principio di sussidiarietà;
la scelta - codificata nel parere della Giunta per il Regolamento della Camera del 6 ottobre 2009 - di trasmettere alla Commissione, al Parlamento europeo e ad altre istituzioni dell'Unione europea interessate - gli atti di indirizzo adottati nei confronti del Governo anziché specifiche osservazioni o pareri ha consentito opportunamente di evitare un disallineamento tra le posizioni della Camera e quelle del Governo;
l'esame dei documenti dell'Unione europea svolto dai competenti organi della Camera privilegia, pur tenendo conto dei tempi del processo decisionale europeo, l'esigenza di un'istruttoria adeguata, mediante attività conoscitive mirate e attraverso il raccordo con il Governo;
anche ai fini del controllo di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2, la Commissione politiche dell'Unione europea della Camera, anziché puntare all'esame sistematico di qualsiasi progetto legislativo trasmesso dalle Istituzioni europee a questo scopo, ha scelto di concentrarsi soltanto sugli atti che presentassero elementi problematici da approfondire;
in relazione ad alcuni atti o documenti dell'UE ai pareri espressi dalla XIV Commissione non ha fatto seguito l'approvazione di documenti finali da parte delle commissioni di merito o l'approvazione è intervenuta con forte ritardo;

rilevata, pertanto, l'esigenza che anche le Commissioni di merito procedano in modo più sistematico e tempestivo all'esame dei progetti di atti e documenti dell'Unione europea;
rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale,
esprime una

VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:
a) la Commissione europea, in coerenza con il regime linguistico previsto dai Trattati, dovrebbe rendere tempestivamente disponibili ai parlamenti nazionali, nelle rispettive lingue ufficiali, la più ampia tipologia possibile di documenti, con particolare riferimento alle valutazioni di impatto sulle proposte legislative;
b) sarebbe opportuno ridurre i tempi per la trasmissione delle risposte della Commissione alle osservazioni dei parlamenti nazionali;
c) occorre che il Governo concorra, anche ai fini del dialogo politico con la Commissione e del controllo di sussidiarietà, a fornire elementi di valutazione dei progetti legislativi della Commissione, anche

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mediante la sistematica partecipazione alle sedute dei competenti organi parlamentari;
d) la Commissione europea dovrebbe sottoporre ai parlamenti nazionali un documento di consultazione in vista della predisposizione dei regolamenti che definiranno, ai sensi degli articoli 85 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, le modalità di associazione dei parlamenti stessi alla valutazione dell'attività di Eurojust ed al controllo delle attività di Europol.