CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 luglio 2010
361.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale (C. 3472 Paolo Russo).

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

Art. 1.

1. Al fine di salvaguardare gli interessi nazionali derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di evitare l'applicazione delle disposizioni relative al disimpegno automatico di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, nonché di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un Piano nazionale di interventi straordinari per sostenere ed accelerare il pieno utilizzo delle risorse stanziate per i piani di sviluppo rurale delle regioni e delle province autonome.
2. Il Piano nazionale di interventi straordinari per il sostegno allo sviluppo rurale prevede l'attivazione, anche utilizzando le risorse stanziate nell'ambito della Rete rurale nazionale, delle seguenti misure:
a) semplificazione delle procedure amministrative relative ai pagamenti delle misure a superficie e a capo di bestiame da parte dell'organismo pagatore, consentendo l'integrale pagamento entro il 31 dicembre 2010 di tutte le annualità fino al 2009 e una anticipazione, pari al 75 per cento del dovuto, dell'annualità 2010;
b) istituzione di un Fondo rotativo per agevolare l'accesso al credito alle imprese che intendono avvalersi delle misure per gli investimenti del piano di sviluppo rurale, il cui finanziamento iniziale è individuato nell'ambito delle risorse dei programmi di sviluppo rurale delle regioni interessate e di quelle stanziate per la Rete rurale nazionale.

Art. 2.

1. A fronte della eccezionalità della crisi economica, tenuto conto della Comunicazione della Commissione europea COM (2010)135, relativa al proprio programma di lavoro per il 2010, e del programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una delegazione per negoziare in sede europea la possibilità di aumentare dal 75 per cento al 90 per cento la quota erogabile dagli organismi pagatori senza completare i controlli prescritti e spostare, negli anni finali del periodo di programmazione 2007-2013, una quota parte, pari a quanto non speso al 31 dicembre 2010, delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate alle regioni.

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Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Misure straordinarie per il sostegno dei programmi di sviluppo rurale.
1. 5.Oliverio, Di Giuseppe, Cenni, Servodio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Subemendamenti all'emendamento 1.1.

All'emendamento 1.1, comma 1, dopo le parole: di Trento e di Bolzano inserire le seguenti: e del Programma Rete rurale nazionale.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: sulla base dell'andamento della spesa dei programmi sopprimere la parola: regionali; dopo le parole: le assegnazioni finanziarie per la copertura delle dichiarazioni di spesa delle regioni e delle province autonome aggiungere le seguenti: e della Rete rurale nazionale; dopo le parole: mediante l'individuazione delle somme non utilizzate da parte delle regioni e province autonome aggiungere le seguenti: e della Rete rurale nazionale.
0.1.1.4.Il relatore.
(Approvato)

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, ove al termine del periodo di attuazione dei programmi di sviluppo rurale delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per il periodo 2007-2013, risultino somme non utilizzate da parte di determinate regioni o province autonome, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite, entro il 31 dicembre 2014, sulla base dell'andamento della spesa dei programmi regionali per il periodo 2007-2013, le riassegnazioni finanziarie, proporzionali alle relative eccedenze accertate, per la copertura delle dichiarazioni di spesa delle regioni e delle province autonome eccedenti la dotazione finanziaria stabilita da ciascuna decisione della Commissione europea, mediante l'individuazione e la relativa ripartizione delle somme allo scopo non utilizzate da parte delle predette regioni e province autonome.
0. 1. 1. 1.Negro, Rainieri.

All'emendamento 1.1, comma 2, sostituire le parole da: stabilisce, entro il 31 dicembre 2014 fino alla fine del comma con le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, le regole per la compensazione tra le regioni da realizzarsi sulla base di modalità che consentano la redistribuzione delle risorse, altrimenti soggette a disimpegno, in funzione dell'efficienza di spesa delle regioni medesime.
0. 1. 1. 2.Callegari, Fogliato.

All'emendamento 1.1, comma 2, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2014 con le seguenti: nell'anno 2014.
0. 1. 1. 3.Paolo Russo.
(Approvato)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia dall'Unione europea e di evitare l'applicazione delle disposizioni relative al disimpegno automatico di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, i piani finanziari allegati alle decisioni della Commissione europea di approvazione dei programmi di sviluppo rurale delle regioni e delle province autonome

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di Trento e Bolzano per il periodo 2007-2013 sono ricondotti, in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, ad un unico piano di finanziamento, il cui ammontare è costituito dalla somma delle dotazioni finanziarie dei programmi regionali.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, entro il 31 dicembre 2014, sulla base dell'andamento della spesa dei programmi regionali per il periodo 2007-2013, le assegnazioni finanziarie per la copertura delle dichiarazioni di spesa delle regioni e delle province autonome eccedenti la dotazione finanziaria stabilita da ciascuna decisione della Commissione europea, mediante l'individuazione delle somme non utilizzate da parte delle regioni e delle province autonome.
1. 1.Paolo Russo.
(Approvato)

Subemendamenti all'emendamento 1.4.

All'emendamento 1.4, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli importi così ottenuti sono ripartiti tra le regioni non interessate da commissariamento in modo direttamente proporzionale all'efficienza di spesa delle regioni medesime.
0. 1. 4. 1.Callegari, Fogliato.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

1. Al fine di salvaguardare gli interessi nazionali derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di evitare l'applicazione delle disposizioni relative al disimpegno automatico di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, nonché di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, nomina un commissario ad acta, in sostituzione delle autorità di gestione dei piani di sviluppo rurale regionali che alla data del 1o settembre di ogni anno non siano riuscite a raggiungere almeno il 75 per cento del livello di spesa utile ad evitare il disimpegno automatico dei fondi non utilizzati, con l'incarico di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di spesa prefissato.
2. In ogni occasione in cui sia necessaria la nomina del commissario ad acta di cui al comma 1 e allo scopo di facilitare ulteriormente il raggiungimento degli obiettivi di spesa utili ad evitare il disimpegno automatico, la dotazione finanziaria complessivamente residua attribuita al piano regionale di sviluppo rurale di cui trattasi è diminuita del 5 per cento. Le somme così ottenute sono attribuite ai piani finanziari dei programmi di sviluppo rurale delle altre regioni appartenenti al medesimo obiettivo, competitività o convergenza.
1. 4.Beccalossi.

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: previo parere vincolante della.
1. 2.Di Giuseppe, Rota.

All'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nello stesso decreto sono anche definite le regole per la compensazione tra le regioni da realizzarsi sulla base di modalità che consentono la redistribuzione delle risorse in funzione dell'efficienza di spesa delle regioni medesime.
1. 3.Callegari, Fogliato.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. L'AGEA provvede entro il 31 dicembre 2010 al pagamento per intero di tutte

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le annualità fino al 2009 e all'anticipo del 75 per cento dell'annualità 2010.
1. 01.Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai pagamenti relativi ad operazioni cofinanziate per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per la pesca (FEP), nonché dai regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006, inserite nell'ambito di interventi a titolarità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, valutato in 25,5 milioni di euro, fa carico sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
1. 02.Il Relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

Disposizioni in favore dei territori di montagna (Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione Agricoltura,
esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 41 ed abbinate, elaborato dalla V Commissione e recante disposizioni in favore dei territori di montagna,
sottolineato preliminarmente che il testo unificato non appare coerente, in via generale, con i principi di sussidiarietà e di prossimità, che dovrebbero guidare anche le scelte del legislatore nazionale;
rilevato altresì che il provvedimento deve essere formulato in modo da risultare preventivamente compatibile sia con la disciplina europea relativa agli aiuti di Stato sia con gli aiuti già previsti dalle regioni, che spesso operano in regime di «de minimis», non risultando sostanzialmente sufficiente prevedere che l'attuazione delle misure in esso contenute è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
1. si valuti l'opportunità che la promozione di azioni volte al riconoscimento delle specificità dei territori montani in sede di Unione europea sia realisticamente riferita all'ambito delle «aree svantaggiate», stante la consolidata posizione europea;
e con le seguenti condizioni:
1. con riferimento alle tipologie dei progetti finanziabili, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), si faccia riferimento anche alle finalità di salvaguardia del «prato pascolo», che contribuisce alla difesa geologica e paesaggistica del territorio montano, e di sviluppo del sistema agrituristico;
2. con riferimento alle tipologie dei progetti finanziabili, di cui all'articolo 3, comma 3, sia riformulata la lettera f), nel senso di fare riferimento alle politiche di valorizzazione della «filiera forestale» nonché di valorizzazione delle biomasse a fini energetici, che contribuiscono a creare un sistema di ruralità integrato al mantenimento dell'ambiente;
3. tra le priorità nell'assegnazione dei finanziamenti indicate all'articolo 3, comma 4, siano introdotti anche i progetti relativi all'agricoltura, di cui alla lettera d) del comma 3;
4. l'articolo 7 sia soppresso ovvero riformulato, in quanto risulta inapplicabile poiché non specifica gli elementi essenziali del sistema di certificazione di ecocompatibilità del legno e dei prodotti derivati, ovvero se il sistema sia attivato su basi di volontarietà, quale sia o come sia individuato il soggetto certificatore, quale sia il soggetto deputato ai necessari controlli, come si concili il sistema medesimo con gli strumenti di certificazione forestale già previsti e attivati.