CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 luglio 2010
360.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali (Nuovo testo C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche»;
rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia, di competenza esclusiva dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (nelle parti giurisdizione e norme processuali; ordinamento penale);
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali (Nuovo testo C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche»;
premesso che:
la previsione della competenza ad autorizzare le intercettazioni del tribunale del distretto in composizione collegiale (di cui al nuovo comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale) è assolutamente irragionevole e rischia di avere un impatto organizzativo disastroso sul sistema giustizia. Per ogni intercettazione telefonica, per ogni utenza, per ogni proroga, per ogni captazione ambientale, per ogni convalida di atto urgente adottato dal pubblico ministero sarà necessario riunire un collegio di tre persone nella sede del distretto di Corte d'appello. Una misura assurda se si considera, ad esempio, che un solo giudice ha per legge il potere di disporre non solo custodie cautelari in carcere e altre limitazioni della libertà personale ma anche di irrogare pene detentive compreso l'ergastolo, in sede di giudizio abbreviato. Sul piano organizzativo, inoltre, si porrà il problema della disponibilità di risorse umane (giacché saranno necessari più magistrati); le operazioni saranno più complicate, poiché sarà competente il tribunale nella sede della Corte d'appello, plausibilmente anche lontano dalla sede delle indagini: per questi motivi tale norma si pone in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione per irragionevolezza dovuta ad illogicità intra ius e intra legem nonché con il principio del buon andamento previsto dall'articolo 97 della Costituzione per la pubblica amministrazione, ma ritenuto applicabile anche alla funzione giurisdizionale, in seguito a consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 177 del 1973, n. 86 del 1982 e n. 18 del 1989);
quanto agli strumenti investigativi diversi dalle intercettazioni, le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri - vale a dire i tipici mezzi a sorpresa di ricerca della prova - un emendamento del Governo ha introdotto un'ulteriore incredibile limite alle indagini (comma 3 del nuovo articolo 268-bis del codice di procedura penale). Viene infatti richiesto che, se l'atto di ispezione o perquisizione viene disposto in seguito a notizie apprese da intercettazioni, l'atto deve essere preceduto obbligatoriamente dal deposito delle intercettazioni nella cancelleria del giudice collegiale nella sede del distretto con contestuale informazione alla parte senza alcuna possibilità di valutazione se tale atto possa pregiudicare la prosecuzione delle indagini: tale norma si pone in contrasto con l'articolo 112 della Costituzione,

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come chiarito dalle sentenze della Corte costituzionale n. 34 del 1973, n. 24 e n. 255 del 1992 e n. 361 del 1998, nelle quali è stata sottolineata l'ovvia dignità costituzionale dell'interesse alla repressione dei reati;
ancora in violazione dell'articolo 112 della Costituzione, che non solo prevede l'obbligatorietà dell'azione penale, ma - per costante giurisprudenza costituzionale - reca anche un principio di necessaria efficacia dell'azione penale stessa, la proposta di legge in discussione prevede solo per delitti commessi con finalità di terrorismo, delitti di associazione mafiosa e talune ipotesi di associazione per delinquere, che le intercettazioni siano possibili anche con requisiti meno severi come gli «indizi di reato sufficienti» (invece di «gravi»). Con l'abrogazione dell'articolo 13 della cosiddetta «legge Falcone» (decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), prevista dal comma 36 dell'articolo 1 del testo in esame, restano fuori però da questo elenco, per cui alle intercettazioni si può far ricorso più agevolmente, il reato di costituzione di organizzazioni criminose stabili (articolo 416 del codice penale) volte a perpetrare gravi reati comuni tra cui usura, bancarotta, truffe aggravate e non, corruzione, concussione, peculato, abuso d'ufficio, sfruttamento della prostituzione e della manodopera agricola e in genere tutti i reati commessi dalla criminalità organizzata,
esprime

PARERE CONTRARIO.