CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 luglio 2010
359.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (emendamenti C. 3638 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esprime

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo Borghesi 5.01, sugli emendamenti Siragusa 9.112 e Galletti 14.36 e sull'articolo aggiuntivo Laratta 46.06.

e

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1.

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ALLEGATO 2

DL 103/2010: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo (C. 3646 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3646 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono per la maggior parte riconducibili alla materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e che anche le altre materie che vengono in rilievo (tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; ordine pubblico e sicurezza; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile; giustizia amministrativa; previdenza sociale) sono attribuite dall'articolo 117, secondo comma, alla competenza esclusiva dello Stato;
rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera b), primo periodo, prevede un'esenzione dalla responsabilità civile ed amministrativa degli amministratori unici delle società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e Siremar S.p.A. nominati ai sensi della lettera a), dei componenti del collegio sindacale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere nel periodo in cui restano in carica i predetti amministratori unici, ponendo la responsabilità civile e amministrativa a carico esclusivamente delle società interessate;
osservato che il secondo periodo della medesima lettera esclude, negli stessi limiti, la responsabilità amministrativo-contabile dei soggetti in questione (amministratori, componenti del collegio sindacale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), nonché dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici;
rilevato che le disposizioni in questione stabiliscono una disciplina speciale in materia di responsabilità, che trova applicazione solo con riferimento a fatti, atti e comportamenti posti in essere da determinati soggetti, in un periodo di tempo specifico, introducendo così una deroga al principio generale, identificato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della responsabilità di ciascuno per gli atti compiuti in violazione di diritti altrui;
ricordato che in numerosi casi la Corte costituzionale ha esaminato fattispecie relative a norme derogatorie alla luce del principio di ragionevolezza desumibile - per costante giurisprudenza costituzionale - dal principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;

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sottolineato che, ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione, «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici»,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
è opportuno che la Commissione di merito precisi la specifica causa giustificatrice che, secondo i criteri di ragionevolezza desumibili dal principio di uguaglianza, evidenzi, sul piano costituzionale, le ragioni poste a base delle deroghe al principio generale della responsabilità di ciascuno per gli atti compiuti in violazione di diritti altrui previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b).

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ALLEGATO 3

DL 105/2010: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi (C. 3660 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 3660 Governo, approvato dal Senato;
rilevato che:
le disposizioni in esso contenute sono riconducibili principalmente alle materie «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, e «tutela dell'ambiente», che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
la giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 6 del 2004, ha ritenuto legittima la disciplina statale di dettaglio nel settore energetico, in ragione del principio di «attrazione in sussidiarietà» elaborato dalla Corte stessa nella sentenza n. 303 del 2003;
l'articolo 1 interviene sulla stessa materia già affrontata con il decreto-legge n. 78 del 2009 (articolo 4, commi 1-4), cioè sugli interventi urgenti ed indifferibili connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione di energia, da effettuare con mezzi e poteri straordinari, sulla quale è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle succitate disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2009 in quanto lesive degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione;
con riferimento alla nomina dei commissari straordinari, prevista dall'articolo 1, rileva l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, relativo all'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti degli enti territoriali, il quale prevede che il Governo possa sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
la sentenza n. 240 della 2004 della Corte costituzionale, nel chiarire i limiti entro i quali il legislatore statale può disciplinare il potere sostitutivo nei confronti delle regioni, precisa che è necessario che «l'esercizio dei poteri sostitutivi sia previsto e disciplinato dalla legge, la quale deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali; che la sostituzione riguardi il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell'an; che il potere sostitutivo sia esercitato da un organo di Governo o sulla base di una decisione di questo; che la legge predisponga

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congrue garanzie procedimentali, in conformità al principio di leale collaborazione»;
per quanto riguarda invece la facoltà riconosciuta al Governo, ai sensi dell'articolo 1 del decreto in esame, di procedere, decorso il termine di 30 giorni, a prescindere dall'intesa con le regioni, giova ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 121 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma di tenore analogo (contenuta nel decreto-legge n. 112 del 2008), rilevando che l'attribuzione al Governo del potere di procedere senza l'intesa vanificherebbe la previsione di quest'ultima, attribuendo ad una delle parti un ruolo preminente, incompatibile con il regime dell'intesa;
nella medesima sentenza, tuttavia, la Corte ha richiamato, senza censurarlo, l'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 281 del 1997, il quale contiene una norma di chiusura in base alla quale «quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata» e «in caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni» del medesimo articolo 3 sottoponendo quindi i provvedimenti adottati alla Conferenza Stato-regioni con l'obbligo di esaminare le osservazioni di quest'ultima ai fini di eventuali deliberazioni successive;
considerato infine che l'articolo 3 contiene disposizioni di carattere ordinamentale, riguardanti in particolare lo status del parlamentare, incompatibili con un provvedimento d'urgenza,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 3 del decreto-legge.