CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 luglio 2010
356.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-03256 Soglia: Problematiche relative alle fideiussioni richieste ai concessionari del gioco «Bingo».

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento al documento di sindacato ispettivo in esame, si forniscono, di seguito, gli elementi della Banca d'Italia e dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
La fidejussione è elemento indispensabile per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale n. 29 del 2000 secondo il quale «Il concessionario presta all'Amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo di fideiussione bancaria a «prima richiesta» o polizza assicurativa equivalente, di lire 1 miliardo (pari a euro 516.456.89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi».
Lo schema di convenzione, approvato con decreto ministeriale del 21 novembre 2000, ribadisce che «il concessionario è tenuto a prestare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento (decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29) la cauzione definitiva a mezzo di fideiussione bancaria a prima richiesta o polizza assicurativa equivalente di lire 1 miliardo (pari ad euro 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi. La garanzia ha validità dalla data di inizio dell'attività di gestione del gioco e durata pari a quella della concessione, aumentata di due anni.
La Banca Popolare di Garanzia ha rilasciato, nel corso del 2008, n. 18 polizze fidejussorie dell'importo di euro 516.456,89 a favore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2000 e articolo 6 delle convenzioni di concessione stipulate con le società affidatarie della gestione del gioco del Bingo.
Con decreto del 16 dicembre 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria nei confronti della Banca Popolare di Garanzia, società cooperativa per azioni, già in amministrazione straordinaria, e la sottoposizione della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico bancario), per violazioni normative, irregolarità e perdite di eccezionale gravità. In data 19 luglio 2010, il Tribunale di Padova, su istanza degli Organi della procedura, ha dichiarato lo stato di insolvenza dell'intermediario.
In conseguenza di ciò, stante la sopravvenuta inidoneità delle fidejussioni prestate dalla predetta banca a garantire gli obblighi assunti, è stato richiesto ai concessionari in data 4 febbraio 2010 la sostituzione delle stesse con cauzione valida ed idonea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, del citato decreto ministeriale 29/2000, entro 30 giorni, significando che, in caso contrario, venendo a mancare un elemento essenziale per la prosecuzione del rapporto convenzionale, tassativamente richiesto dalle richiamate disposizioni, sarebbe stato avviato il procedimento di revoca delle concessioni in parola.
Alcune associazioni di categoria ed alcuni concessionari hanno eccepito la validità delle polizze emesse dalla banca di cui trattasi, ed hanno altresì rappresentato la

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difficoltà di reperire le nuove polizze, stante il breve termine concesso per cui l'Amministrazione, da una parte, ha richiesto ai commissari liquidatori della Banca Popolare di Garanzia con lettera in data 12 marzo 2010 se e fino a quando le fidejussioni già emesse garantissero gli obblighi assunti dai concessionari del Bingo con la sottoscrizione delle relative convenzioni di concessione e se, di conseguenza, potessero essere proficuamente escusse qualora ne ricorressero i presupposti, dall'altra, ha soprasseduto momentaneamente, nei confronti dei concessionari che non avevano ancora provveduto alla sostituzione, dall'avviare i procedimenti di revoca.
I commissari liquidatori hanno risposto in data 17 giugno 2010, informando che le pretese creditorie dell'Amministrazione sarebbero state trattate secondo le regole dei procedimenti concorsuali nelle tempistiche che sarebbero risultate occorrenti alla procedura di liquidazione, non fornendo quindi assicurazioni certe sulla solvibilità delle garanzie prestate. L'Amministrazione ha allora avviato, con note in data 2 luglio 2010, i procedimenti di revoca per quelle concessioni che non avevano provveduto alla sostituzione richiesta (allo Stato n. 10 concessioni rispetto alle 18 inizialmente coinvolte). In conclusione, in caso di inerzia da parte dei concessionari si dovrà provvedere alla conclusione dei procedimenti nei termini di legge adottando i relativi provvedimenti di revoca, non potendo prescindere, nell'ambito del rapporto concessorio, dalla costituzione in favore dell'Amministrazione di una valida ed idonea cauzione, tassativamente prescritta dalla norma, a garanzia del rispetto da parte del concessionario dagli obblighi derivanti dal rapporto concessorio.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in favore dei territori di montagna (Testo unificato C. 41 ed abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 41, C. 320, C. 321, C. 605, C. 2007, C. 2115, C. 2932, recante «Disposizioni in favore dei territori di montagna», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
condivisa l'esigenza di introdurre norme di sostegno in favore delle popolazioni che abitano nelle aree di montagna, in considerazione dell'interesse generale ad evitare lo spopolamento delle predette aree, nonché al fine di preservare le specificità culturali, ambientali ed economiche di una parte significativa del territorio nazionale, prevedendo in tale prospettiva specifiche agevolazioni fiscali in favore di quanti trasferiscano la residenza nei comuni di montagna, nonché di coloro i quali avviino in tali zone attività imprenditoriali, con particolare riferimento ai piccoli esercizi commerciali,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) con riferimento al comma 2 dell'articolo 5, il quale riconosce alle associazioni bandistiche, agli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali, ai cori amatoriali, alle associazioni filodrammatiche, alle associazioni di musica e di danza popolare legalmente riconosciute operanti senza fini di lucro nei territori montani, il regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991, provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione, la quale sembra superflua, atteso che i predetti soggetti, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, già usufruiscono del regime agevolato previsto dalla citata legge n. 398 del 1991; in caso contrario, verifichi la Commissione di merito se l'estensione del predetto regime tributario agevolato possa determinare apprezzabili perdite di gettito, individuando in tal caso un'idonea modalità di copertura;
2) con riferimento al comma 3 dell'articolo 9, il quale stabilisce che gli immobili del demanio statale, di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa, in uso come rifugi di montagna, non possono costituire oggetto delle operazioni di dismissione e di cartolarizzazione, e che essi possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro, provveda la Commissione di merito a coordinare tale previsione con il processo di devoluzione dei beni del Demanio dello Stato agli enti territoriali (cosiddetto «federalismo demaniale»), disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo n. 85 del 2010, recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nonché a specificare che essa non si applica agli immobili i quali, nel quadro di operazioni di cartolarizzazione, siano già stati conferiti alla società veicolo a garanzia dei titoli

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emessi, né agli immobili per i quali le procedure di dismissione si siano già concluse;
3) ancora con riferimento al comma 3 dell'articolo 9, provveda la Commissione di merito a modificarne la formulazione, laddove si fa impropriamente riferimento ad immobili del demanio statale «di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa»;
4) con riferimento all'articolo 11, il quale reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1992, volta a chiarire che non si considerano fabbricati, e non sono dunque assoggettati all'ICI, le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, provveda la Commissione di merito a riformulare la disposizione come novella all'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008;
e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento ai commi 3 e 4 all'articolo 2, i quali fissano limiti altimetrici per la qualificazione come montani dei comuni, valuti la Commissione di merito se l'introduzione di un criterio altimetrico rigido non risulti in contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia, la quale ha sancito recentemente che tale previsione esula dalle competenze del legislatore statale in materia;
b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 4, il quale stabilisce che i comuni montani possono, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, finanziare una quota non superiore al settanta per cento dell'importo complessivo di opere a carattere complesso e infrastrutturale con emissione di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire più dettagliatamente la natura, la struttura e la disciplina delle predette obbligazioni, per le quali si prevede soltanto l'applicazione, «in quanto compatibili», delle norme del codice civile, escludendo esplicitamente il ricorso a strumenti finanziari derivati, o comunque a struttura complessa, e chiarendo che l'autorizzazione del Ministro dell'economia deve essere richiesta per ogni singola emissione di titoli di debito, al fine di escludere ogni rischio per gli equilibri finanziari di comuni, quelli montani, generalmente di piccole dimensioni, che non dispongono solitamente delle professionalità necessarie a gestire in sicurezza l'emissione di strumenti finanziari complessi;
c) con riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, la quale stabilisce l'obbligo, per le fondazioni bancarie, di prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di istituire centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività, valuti la Commissione di merito se tale obbligo non contrasti con la natura giuridica privata, e con la conseguente autonomia gestionale, riconosciuta a tali enti dalla giurisprudenza costituzionale, anche in considerazione del fatto che esso risulta esteso anche alle fondazioni bancarie aventi natura associativa;
d) con riferimento all'articolo 8, il quale prevede che, nei comuni montani, le controversie relative a compravendite di beni gravati da diritti di uso civico risultanti successivamente al perfezionamento dell'atto, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di

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fatto antecedente alla compravendita, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire maggiormente il senso della previsione, specificando che essa intende introdurre un criterio di definizione delle controversie relative alle cessioni di beni immobili per i quali è emerso, successivamente alla cessione, che risultavano gravati da usi civici;
e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre, individuando a tal fine un'idonea modalità di copertura, specifiche agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che trasferiscano la residenza nei comuni di montagna, contestualmente obbligandosi a mantenerla per alcuni anni, nonché in favore di coloro i quali avviino in tali zone attività imprenditoriali, con particolare riferimento ai piccoli esercizi commerciali, prevedendo in tale ultimo caso un regime forfetario ai fini delle imposte sui redditi;
f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il finanziamento di interventi infrastrutturale atti a migliorare il sistema viario e a consentire, in tal modo, una più agevole accessibilità ai comuni di montagna.