CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 luglio 2010
356.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 66

ALLEGATO 1

DL 78/2010 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL PD

La II Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3638,
premesso che,
dopo oltre due anni di governo, con il provvedimento al nostro esame, si conferma il profilo programmatico dell'esecutivo, caratterizzato da incertezze, confusione ed interventi inadeguati alle esigenze del Paese;
la manovra correttiva di ammontare pari a 24,9 miliardi di euro a regime, pur necessaria per porre in sicurezza i conti pubblici, non è stata accompagnata da alcuna significativa misura per il sostegno della domanda e dell'offerta, non definisce alcun obiettivo strategico sul terreno della ripresa economica, né per l'anno in corso né per quelli successivi, e non prevede alcuna indicazione circa la strategia da seguire per favorire il recupero di capacità competitive del Paese sullo scenario internazionale;
con le misure introdotte nel decreto legge in esame, nessuna delle priorità del sistema Paese viene affrontata: la caduta della ricchezza nazionale, la crescita della disoccupazione, le difficoltà del tessuto imprenditoriale e la perdita di potere d'acquisto dei redditi da lavoro e pensione;
la manovra non consente al nostro sistema produttivo di affrontare le difficoltà indotte dalla crisi economica e finanziaria in corso, che coinvolge non solo il nostro Paese ma l'intera economia globale. Le difficoltà più gravi, quali la bassa crescita degli ordinativi e di liquidità finanziaria, hanno spinto numerose nostre imprese verso l'uscita dal mercato, altre al ricorso massiccio alla cassa integrazione per i lavoratori, al licenziamento di lavoratori, in primo luogo dei precari e ad un forte ridimensionamento degli investimenti. Nessun settore produttivo è stato risparmiato dalle difficoltà descritte e, pur in presenza di tale situazione, il provvedimento si limita ad intraprendere talune iniziative con effetti neutrali in termini di saldo di bilancio;
rilevato che
la tutela giurisdizionale costituisce uno strumento imprescindibile per assicurare ai cittadini la garanzia e la piena attuazione dei loro diritti, non solo in sede penale ma anche in ambito civile, tributario e amministrativo;
la garanzia del diritto dei cittadini alla sicurezza presuppone necessariamente - oltre all'efficienza dell'azione delle forze dell'ordine cui vanno assicurati i mezzi indispensabili per il loro operato - un sistema giudiziario efficiente, per il cui miglioramento è necessario stanziare risorse adeguate e idonee a realizzare un effettivo miglioramento della qualità dell'amministrazione della giustizia;
l'efficienza del sistema giudiziario rappresenta una condizione essenziale per la promozione dello sviluppo economico del Paese, favorendone la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali,

Pag. 67

anche in virtù di procedure giurisdizionali capaci di garantire adeguatamente l'attuazione delle obbligazioni contrattuali;
il nostro sistema giudiziario soffre, oggi, di gravi carenze strutturali, che non sono affrontate dal Governo anche a causa delle scarse risorse stanziate: ne è prova l'ultima manovra finanziaria che le ha ulteriormente ridotte rispetto all'esercizio precedente, quando già rappresentavano soltanto l'1,4 per cento del bilancio dello Stato;
nell'ultimo anno si è registrato un incremento significativo delle morti in carcere e dei suicidi di detenuti. Ne sono certamente causa le condizioni di estremo degrado delle strutture e la assoluta carenza di percorsi rieducativi e di reinserimento sociale. Negli istituti di pena italiani si registra un incremento preoccupante del sovraffollamento, in ragione del quale l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani per violazione dell'articolo 3 CEDU;
considerato che,
al taglio di oltre 327 milioni di euro operato nel corso della precedente finanziaria si vanno ad aggiungere, con il provvedimento in esame, altri 140 milioni di euro nel triennio di tagli alla missione 6 - Giustizia. Una riduzione significativa e suscettibile di determinare un ulteriore forte decremento dello standard qualitativo dell'amministrazione della giustizia se si considera che a tale missione sono ricondotti quattro 'programmi' cruciali per la funzionalità della giustizia - e quindi anche per la sicurezza e la tutela dei diritti dei cittadini - come quelli dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia civile e penale, della giustizia minorile e dell'edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile;
tali disposizioni aggravano ulteriormente la disfunzionalità che già oggi caratterizza i sistemi giudiziario e penitenziario e in generale l'amministrazione della giustizia che con gli ulteriori tagli contenuti nel decreto rischia addirittura la paralisi;
persone di molto eccedentI rispetto alla capienza regolamentare, con gravi rischi per l'incolumità e la sicurezza dei detenuti e degli stessi agenti di polizia penitenziaria che vi prestano servizio e che sono spesso chiamati a sedare manifestazioni di protesta suscettibili di degenerare in gravi episodi di violenza;
le forti riduzioni di spesa previste dal Ministero della giustizia ostacoleranno in misura significativa la piena attuazione delle politiche per la sicurezza e il contrasto alla criminalità, impedendo il celere ed effettivo accertamento dei reati e l'identificazione dei colpevoli, nonché la prevenzione dei delitti, in palese contraddizione con quanto asserito dagli esponenti del Governo e della stessa maggioranza non solo in sede parlamentare o in contesti istituzionali, ma anche nell'ambito di dichiarazioni rese alla stampa;
la riduzione delle risorse rischia di rallentare l'informatizzazione dei procedimenti civili, penali, amministrativi e di prevenzione, necessaria per assicurare la qualità complessiva del «servizio giustizia», come è imposto, peraltro, dalle crescenti esigenze di cooperazione internazionale;
i consistenti tagli operati dai provvedimenti in analisi alle risorse destinate al dicastero della giustizia dimostrano il carattere meramente simbolico - come tale inefficace - della politica del Governo, che a fronte della continua introduzione di nuove norme incriminatrici, non prevede le risorse necessarie alla loro applicazione, sia in sede giudiziaria che penitenziaria, con il rischio di aggravare ulteriormente non solo la disfunzionalità del sistema giudiziario, ma anche di minare la certezza del diritto e la stessa legittimazione e credibilità della funzione dell'amministrazione della giustizia, con gravi pregiudizi per la sicurezza e la tutela giurisdizionale dei diritti per i cittadini;

Pag. 68

considerato che
il comma 21-quinquies, introdotto dal Senato, prevede l'emanazione di un D.P.C.M. (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) volto a disciplinare i termini e le modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del DL. 143/2008 (L: 181/2008). Finalità del decreto è quella di garantire la massima rapidità possibile:
nel versamento al Fondo di quanto ricavato dalla vendita dei titoli, vendita che - secondo il comma in esame - deve in ogni caso avvenire entro 10 gg. dalla notifica del provvedimento di sequestro;
in caso di dissequestro dei titoli, nella restituzione all'avente diritto «esclusivamente di quanto ricavato della vendita», fermi restando i limiti di utilizzo dei beni e valori sequestrati previsti dall'articolo 2 del DL 143/2008;
la disposizione sembra volere limitare la responsabilità patrimoniale di Equitalia assicurando che quest'ultima, nell'ipotesi di dissequestro - ove non sia possibile restituire i titoli sequestrati in quanto già alienati - debba garantire all'avente diritto soltanto il quantum ricavato dalla vendita, indipendentemente dal valore attribuito ai titoli al momento del sequestro e (presumibilmente, in quanto non esplicitati dalla norma) dagli eventuali interessi nel frattempo maturati. Si osserva, tuttavia, come la disposizione in esame non sembri contemplare l'opposta ipotesi in cui il ricavato dalla vendita dei titoli, versato all'avente diritto, risulti maggiore rispetto al valore del titolo al momento del sequestro:
va soppresso il comma 2-bis dell'articolo 48;
va soppressa la norma di cui all'articolo 29, comma 7, che limita alle solo ipotesi di dolo la responsabilità nei giudizi di danno erariale;
esprime

PARERE CONTRARIO

Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando.

Pag. 69

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. Atto n. 217.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di regolamento in oggetto,
rilevato che:
a) il provvedimento nel suo complesso deve essere valutato favorevolmente, poiché predispone strumenti che risultano idonei a contrastare con maggiore efficacia il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti pubblici;
b) all'articolo 1, comma 2, appare sufficiente prevedere che gli accessi e gli accertamenti siano «improntati a criteri di celerità ed efficacia»; risulta quindi opportuna la soppressione della precisazione, superflua e possibile fonte di dubbi interpretativi, secondo la quale i predetti accessi e controlli debbano essere effettuati «tenendo conto del contesto ambientale in cui è inserito il contratto»;
c) all'articolo 2, potrebbe risultare opportuno precisare che la figura del prefetto cui compete «principalmente» l'iniziativa, è quello del luogo in cui l'opera o la fornitura debbono essere realizzate
d) all'articolo 3, comma 1, il termine finale di trenta giorni, entro il quale il gruppo interforze deve trasmettere la relazione al prefetto, appare adeguato, atteso che dalle operazioni di accesso e dagli accertamenti disposti dal prefetto può emergere un quadro informativo molto articolato, che richiede ulteriori necessari riscontri, anche in altre province;
e) all'articolo 4, comma 1, che individua gli effetti delle informazioni rilasciate a seguito degli accessi e degli accertamenti nei cantieri, appare appropriato il richiamo all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998; la facoltà di recesso ivi prevista, infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, si deve considerare disposta al fine di tutelare l'interesse pubblico attraverso una valutazione di convenienza in relazione al tempo dell'esecuzione del contratto ed alla difficoltà di trovare un nuovo acquirente;
f) all'articolo 5, comma 1, pur riconoscendosi l'utilità dell'inserimento nel procedimento di una fase eventuale, costituita dall'audizione degli interessati, appare opportuno precisare la formulazione della disposizione allo scopo di descrivere con maggiore completezza il tipo di ponderazione di interessi che il prefetto si troverà verosimilmente ad effettuare; questi, infatti, terrà certamente conto dell'utilità dell'audizione e, quindi, dell'interesse ad una più dettagliata acquisizione di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa; il prefetto, peraltro, in concreto valuterà anche se l'audizione sia «opportuna», bilanciando il predetto interesse con quello, altrettanto rilevante, a non arrecare pregiudizio ad eventuali indagini penali o procedimenti di prevenzione in corso;

Pag. 70

g) appare, inoltre, opportuno prevedere la possibilità, da parte dell'audito, di avvalersi dell'assistenza tecnica e ciò anche in considerazioni delle conseguenze che possano derivare all'impresa in esito al procedimento;
h) appare, infine opportuno valutare la possibilità di istituire un procedimento volto alla eliminazione di eventuali informazioni che risultassero infondate od erronee alla luce dei fatti meglio accertati o sopravvenuti;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di modificare il testo del provvedimento come indicato in premessa.

Pag. 71

ALLEGATO 3

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

EMENDAMENTI INAMMISSIBILI

Di Pietro 1.1
Pisicchio 1.2
Tabacci 1.3
Ferranti 1.4
Tabacci 1.13
Tabacci 1.14
Tabacci 1.22
Vietti 1.31
Vietti 1.32
Vietti 1.36
Vietti 1.37
Vietti 1.38
Ferranti 1.580 (per la parte soppressiva del comma 36)
Di Pietro 1.589
Tabacci 1.161
Laganà Fortunio 1.167
Palomba 1.176
Mazzuca 1.181
Mazzuca 1.182
Ferranti 1.187
Ferranti 1.185
Bernardini 1.166
Vietti 1.164
Ferranti 1.184
Ferranti 1.183
Vietti 1.163
Misiti 1.162
Tabacci 1.188
Vietti 1.189
Vietti 1.190
Ferranti 1.316
Vietti 1.315
Tabacci 1.313
Garavini 1.314
Ferranti 1.323
Vietti 1.318
Ria 1.319
Vietti 1.317
Vietti 1.324
Vietti 1.325
Tabacci 1.327
Vietti 1.328
Tabacci 1.329
Mario Pepe 1.681
Tabacci 1.330
Ria 1.345
Ferranti 1.360
Vietti 1.342
Zaccaria 1.366
Cassinelli 1.370
Zaccaria 1.368
Ferranti 1.386
Garavini 1.385
Mazzuca 0.1.800.8

Pag. 72

ALLEGATO 4

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.800 DEL GOVERNO

All'emendamento 1.800 sopprimere le modifiche al comma 10.
0. 1. 800. 1.Mario Pepe (PdL).

Dopo le parole: fino alla conclusione dell'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-ter aggiungere le seguenti: da fissarsi entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione degli avvisi di cui all'articolo 269, commi 4 e 5.
0. 1. 800. 2.Vietti, Rao, Ria.

Al comma 10, capoverso Art. 266, al comma 2-bis, dopo le parole: 268, comma 6-ter, aggiungere le seguenti: che deve essere fissata entro trenta giorni dal deposito di cui al comma 4 dell'articolo 268.
0. 1. 800. 3. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando.

All'articolo 1, al comma 10, capoverso Art. 266, dopo il comma 2-bis, al primo conseguentemente, le parole il comma 5 è soppresso sono sostituite dalle seguenti i commi 4 e 5 sono soppressi.
0. 1. 800. 12.Contento.

Al comma 12-bis, capoverso Art. 268-bis, al primo comma sopprimere l'ultimo periodo.
0. 1. 800. 4. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando.

Al comma 12-bis, capoverso Art. 268-bis sopprimere il terzo comma.
0. 1. 800. 5. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando.

Al comma 12-bis, capoverso Art. 268-bis sopprimere il quarto comma.
0. 1. 800. 6. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando.

All'emendamento 1.800, all'articolo 1, comma 10, al conseguentemente, capoverso 268-bis, il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Il giudice o il pubblico ministero, quando provvedono ai sensi del presente articolo possono disporre, con decreto motivato, l'obbligo del segreto nei casi previsti dall'articolo 329, comma 3, o quando il contenuto delle conversazioni trascritte può ledere la riservatezza delle persone coinvolte.
0. 1. 800. 11.Contento.

All'emendamento 1.800, all'articolo 1, comma 10, al conseguentemente, capoverso 268-bis, al comma 4, prima delle parole: il giudice sono inserite le seguenti: fermo

Pag. 73

restando il disposto di cui all'articolo 329, comma 3.
0. 1. 800. 9.Contento.

All'emendamento 1.800, all'articolo 1, comma 10, al conseguentemente, capoverso 268-bis, al comma 4, sostituire le parole: possono disporre con le seguenti: dispongono, in tutto o in parte,.
0. 1. 800. 10.Contento.

Al capoverso: 268-bis, al comma 4, dopo le parole possono disporre con decreto motivato aggiungere le seguenti:, acquisito il parere obbligatorio del Comitato di cui all'articolo 139, comma 5-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,.

Conseguentemente inserire, in fine, il seguente periodo:
Conseguentemente, al comma 37, lettera a) dopo il capoverso comma 5-quater è aggiunto il seguente capoverso:
5-quinquies. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, all'articolo 139, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
5-bis. È istituito, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, presso il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato per l'applicazione del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica di cui al Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998. Al Comitato sono, inoltre, attribuite funzioni di «Giurì», al fine di contemperare i diritti fondamentali della persona alla riservatezza con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa, per l'espressione del parere obbligatorio relativamente alle questioni attinenti il trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica anche in relazione alla rappresentazione delle vicende giudiziarie attraverso i mezzi di informazione. Il Comitato è composto da 7 membri, dei quali due nominati dal Garante di cui uno con funzioni di Presidente, uno nominato dall'Autorità per le garanzie nella comunicazioni, di norma il presidente del Comitato per l'applicazione del Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive istituito presso a medesima Autorità, uno nominato tra i magistrati di corte di appello con funzioni di Vice Presidente, uno nominato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, di norma il suo Presidente, 2 nominati dal Garante su indicazione delle associazioni di categoria dei giornalisti e degli editori, maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato dura in carica cinque anni non prorogabili. I componenti del Comitato, scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza nel settore di competenza del medesimo Comitato né ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici o in associazioni e fondazioni ad essi direttamente o indirettamente riconducibili. L'organizzazione del Comitato, il suo funzionamento, nonché le procedure e i termini per l'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali ad esso assegnati, sono disciplinati da un apposito regolamento, adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con provvedimento del Garante per a protezione dei dati personali, d'intesa con il Ministro della Giustizia, il Ministro dello Sviluppo Economico e il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, su proposta del Comitato stesso e sentite le associazioni sindacali di categoria e le associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.
0. 1. 800. 8.Mazzuca, Murgia.

Pag. 74

Al comma 12-bis, capoverso Art. 268-bis al quarto comma sostituire le parole: se il contenuto delle conversazioni trascritte può ledere la riservatezza delle persone coinvolte con le seguenti:
se può derivare grave pregiudizio per le indagini.
0. 1. 800. 7. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando.

Aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente al comma 28, capoverso Art 25-undecies, comma 2, dopo le parole: 684 del codice penale aggiungere le seguenti: relativamente alle intercettazioni ritenute irrilevanti dal pubblico ministero o dal giudice e inserite nell'archivio riservato di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale.
0. 1. 800. 70.Il Relatore.

Pag. 75

ALLEGATO 5

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

EMENDAMENTI

Art. 1.

Sopprimere il comma 2.
1. 501.Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il capoverso «a)» con il seguente:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se risulta esercitata nei suoi confronti l'azione penale per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, in relazione al procedimento assegnatogli»;
b) sostituire il capoverso «b)» con il seguente:
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se risulta esercitata l'azione penale nei confronti del capo dell'ufficio e del magistrato assegnatario per il reato previsto dall'articolo 319-bis del codice penale, ovvero se essi hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento»;
c) sostituire il capoverso «c)» con il seguente:
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Dell'esercizio dell'azione penale per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, il procuratore della Repubblica informa immediatamente il capo dell'ufficio presso cui il magistrato indagato presta servizio ovvero il procuratore generale nell'ipotesi che gli indagati risultino il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario».
1. 8.Costa, Brigandì, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.
(Approvato)

All'emendamento 1.800 aggiungere la seguente parte consequenziale:
Conseguentemente al comma 12, lettera a), capoverso 6-ter, primo periodo, dopo la parola: fissa inserire le seguenti: , entro e non oltre quarantacinque giorni,
0.1.800.2 (nuova formulazione) Vietti, Rao, Ria, Ferranti, Di Pietro, Costa, Brigandì.
(Approvato)