CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 luglio 2010
352.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Nuova disciplina del prezzo dei libri. C. 1257 Levi.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Oggetto e finalità generali).

1. La presente legge ha per oggetto la disciplina del prezzo dei libri.
2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura, alla tutela del pluralismo dell'informazione.

Art. 2.
(Disciplina del prezzo dei libri).

1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.
2. È consentita la vendita dei libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1.
3. Ad esclusione del mese di dicembre, agli editori è consentita la possibilità di realizzare campagne promozionali, per un periodo non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato ai sensi del comma 1 che eccedano il limite indicato al comma 2. È comunque fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati, di non aderire a tali campagne promozionali.
4. La vendita di libri ai consumatori finali è consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1:
a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università;
c) quando i libri sono venduti per corrispondenza o nell'ambito di attività di commercio elettronico.

5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;
b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall'editore;

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f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
g) edizioni destinate in via prioritaria ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi.

6. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato in via preventiva ai sensi del comma 1, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.
7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
8. La vendita di libri, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
9. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 8; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.

Art. 3.
(Abrogazioni).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1o novembre 2010.
2. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge è abrogato l'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

Art. 4.
(Clausola di neutralità finanziaria).

1. I comuni provvedono alle attività di cui al comma 9 dell'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.
C. 3594 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 3594, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010;
considerate, in particolare la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza), la Tabella n. 7 recante lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2010 e la Tabella n 13, recante lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2010;
premesso che appare necessario sostenere il settore dell'editoria che versa in una grave situazione di crisi, dando seguito agli impegni già assunti dall'Esecutivo nei confronti del Parlamento, per reperire le risorse necessarie;
ribadito in particolare il parere espresso dalla VII Commissione, nella seduta del 10 marzo 2010, sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria (Atto n. 183);

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:
appare necessario predisporre alla Tabella 2, per le parti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'editoria, adeguati finanziamenti a sostegno del settore, prevedendo in particolare la concessione di agevolazioni per l'emittenza radiofonica e televisiva locale, per i giornali italiani all'estero e per i giornali dei movimenti dei consumatori.

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ALLEGATO 3

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
C. 3610 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3610 Governo, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia»;
premesso, in particolare, che risulta indispensabile fornire adeguate indicazioni sulle modalità di utilizzo delle risorse previste all'articolo 1, comma 2;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
appare necessario avere un'adeguata informazione sulle modalità di attuazione del riparto delle risorse assegnate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, previste dall'articolo 1, comma 2.