CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 luglio 2010
351.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-03095 Rao: Su questioni relative al personale femminile di polizia penitenziaria presso la casa circondariale femminile di Roma-Rebibbia.

TESTO DELLA RISPOSTA

La razionalizzazione del personale di polizia penitenziaria all'interno dei diversi istituti del Paese costituisce una delle primarie esigenze che questa Amministrazione è impegnata ad affrontare.
L'insufficienza del personale, cosi come oggi segnalata dagli On. interroganti per la Casa Circondariale femminile di Rebibbia, rappresenta, infatti, una problematica comune alla maggior parte degli istituti penitenziari del Paese, rispetto alla quale le soluzioni al vaglio per assicurare al personale condizioni lavorative meno stressanti, spaziano dal potenziamento di organico, alla rimodulazione in chiave dinamica del concetto di «servizio».
Per quanto riguarda l'istituto femminile di Rebibbia, preciso che alla data del 23 giugno 2010 - secondo quanto riferito dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - sono presenti, al netto dei provvedimenti di distacco in entrata e in uscita, 58 unità maschili (a fronte di una previsione di 36 unità) e 119 unità femminili (a fronte di una previsione di 198 unità). Tra le unità femminili, diverse risultano esonerate dallo svolgimento dei turni notturni perché ultracinquantenni o perché mono affidatarie, ovvero perché beneficiate ai sensi della legge 104/92.
Tale situazione trova, tuttavia, un contemperamento nell'esubero tabellare di unità maschili attualmente in servizio in istituto, le quali possono, con il significativo apporto lavorativo da loro offerto, sopperire alla carenza di organico femminile, nei limiti consentiti dalle norme.
Per di più, a tale dato, deve essere affiancato quello relativo al «personale amministrato» che, con le 256 unità presenti, a fronte delle 234 previste con decreto ministeriale dell'8 febbraio del 2001, risulta di gran lunga superiore all'organico predeterminato.
Tale situazione di divario tra personale amministrato e forza presente in Istituto, si giustifica, infatti, soltanto in virtù del ruolo, da tempo assolto dall'istituto femminile romano, di «luogo di assegnazione amministrativa di personale» per sedi di servizio come Dipartimento, Provveditorato regionale ed altri Uffici ministeriali, prive di pianta organica: qualora, infatti, fosse disposto il rientro in Istituto di tutto il personale distaccato altrove, si assisterebbe ad una condizione di sovrannumero decisamente abnorme.
Detto ciò, rappresento che è al vaglio della competente Direzione Generale una ipotesi di rientro alle attività d'istituto del personale distaccato in uscita. Tale rientro non potrà tuttavia prescindere dalla valutazione analitica dei compiti che quel personale espleta presso l'attuale sede di impiego, al fine di evitare che si determinino disservizi nella sede di distacco, senza che ne derivino benefici effettivi per la struttura di destinazione.
Comunico, inoltre, che a breve, in attesa della programmata assunzione di 2.000 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria prevista dal cosiddetto piano carceri - da cui è auspicabile discenderanno effetti positivi per tutte le carceri italiane - si provvederà ad assegnare alla C.C. di Rebibbia 3 unità di personale, individuate dalla competente Direzione Generale dell'Amministrazione penitenziaria, a conclusione del 161o corso di formazione per agenti di polizia penitenziaria.

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ALLEGATO 2

5-03092 Cavallaro: Sulle carenze di organico del Tribunale di Macerata.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Cavallaro, voglio evidenziare che in occasione degli interventi di ripartizione delle 546 unità di magistrato recate in aumento dalla legge 48/2001 (realizzati con DD.MM. 23 gennaio 2003, 7 aprile 2005, 17 settembre 2007 e decreto ministeriale 8 aprile 2008), la pianta organica del Tribunale di Macerata è stata ampliata in ragione di 2 posti di giudice. Allo stato, pertanto, detta pianta organica prevede 14 posti di giudice, 1 posto di Presidente del Tribunale ed uno di Presidente di sezione.
Le determinazioni assunte al riguardo dal Ministro sono state, peraltro, condivise dal Consiglio Superiore della Magistratura che, in occasione dei pareri resi in sede di predisposizione degli interventi di ripartizione, non ha ritenuto di segnalare la necessità di incrementi di maggiore consistenza.
Eventuali richieste di ulteriore ampliamento dell'organico dell'ufficio in questione saranno oggetto di attenta valutazione in occasione della ripartizione delle 42 unità recate in aumento dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008).
In proposito, tuttavia, si evidenzia che la limitata disponibilità di risorse, già parzialmente assegnate con decreti ministeriali 5 e 17 febbraio, 18 marzo e 14 aprile 2010 in funzione di rilevate situazioni emergenziali, rende necessario operare un'attenta analisi delle esigenze di ciascun ufficio, secondo valutazioni comparative idonee a garantire un'equa e razionale distribuzione dei posti disponibili, nell'ottica del tendenziale conseguimento di un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le diverse sedi giudiziarie.
Per quanto attiene, invece, alle problematiche inerenti al fabbisogno di personale amministrativo, cui fa diretto riferimento l'interrogante, si evidenzia, preliminarmente, che ogni valutazione in merito alle necessità dei singoli uffici non può essere compiuta senza tener conto dell'attuale assetto delle dotazioni organiche complessive, sulla cui recente evoluzione appare quindi opportuno fornire un breve cenno.
Al di là delle riduzioni già operate nel corso degli ultimi anni in attuazione di specifiche disposizioni legislative (vedasi, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2005 e il relativo provvedimento attuativo decreto ministeriale 8 marzo 2007), in base al decreto legge n. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008, le Amministrazioni dello Stato hanno dovuto procedere, entro il 30 novembre 2008, a «ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale in misura non inferiore al 20 e al 15 per cento», nonché a «rideterminare le rispettive dotazioni organiche del personale non dirigenziale» realizzando, tra l'altro, una riduzione non inferiore del 10 per cento della spesa complessiva riferita a queste ultime.
Il Ministero della Giustizia ha tempestivamente attivato, con nota a firma dell'On. Ministro del 6 agosto 2008, successivamente integrata con nota del 6 novembre 2008, la procedura di rideterminazione

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delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, da realizzare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, proprio al fine di non incorrere nella sanzione prevista dal già citato articolo 74, comma 5.
La proposta di rimodulazione predisposta e trasmessa al Dipartimento per la Funzione Pubblica, pur realizzando l'abbattimento dei costi previsto dalla citata legge 133/2008 (tradottosi in una riduzione complessiva del personale pari a circa il 7 per cento), è stata elaborata per assicurare la disponibilità di risorse organiche idonee a consentire la stabilizzazione del personale precario o in posizione di part-time obbligatorio e la sanatoria delle posizioni soprannumerarie esistenti, con la contestuale riduzione delle posizioni economiche apicali (C3 e C2), ove era dato rilevare elevati contingenti di posti vacanti; ciò, al fine di non disperdere le risorse professionali già disponibili, in considerazione delle concrete esperienze acquisite dal personale che, da tempo, opera nell'Amministrazione ed il cui apporto risulta indispensabile per garantire l'attuale livello di funzionalità delle strutture giudiziarie.
Allo stesso tempo, nell'ambito della proposta, si è tenuto conto delle modifiche ordinamentali ed organizzative introdotte dal decreto legislativo n. 240/2006, proponendo un assetto organico ad esse corrispondente.
In data 15 dicembre 2008 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra citato, che ha recepito integralmente i contenuti della proposta ministeriale, è stato firmato ed è stato successivamente perfezionato per effetto della registrazione alla Corte dei Conti, avvenuta il 26 gennaio 2009.
Con il decreto ministeriale 5 novembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 29 gennaio 2010 (e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero n. 5, del 15 marzo 2010), si è quindi provveduto ad adeguare le piante organiche dei singoli uffici dell'Amministrazione giudiziaria alla complessiva ridotta disponibilità di risorse, riflettendo la percentuale di riduzione dei contingenti nazionali sulle diverse figure professionali e fasce retributive assegnate in organico alle singole strutture.
All'applicazione del criterio proporzionale, tenuto conto, tuttavia, della disomogeneità delle riduzioni previste per le singole professionalità e posizioni economiche, sono stati apportati correttivi idonei a sanare le più evidenti incongruenze determinatesi per gli uffici superiori di primo e secondo grado (Corti di appello, Tribunali ed i corrispondenti uffici requirenti), proprio in virtù dell'articolazione delle rispettive piante organiche, strutturate in modo complesso, con la presenza di figure professionali tecniche e di elevati contingenti nell'ambito delle posizioni economiche apicali.
Per tali uffici si è, quindi, provveduto a correggere l'applicazione del criterio proporzionale in funzione del tendenziale raggiungimento di un valore corrispondente alla riduzione complessiva della dotazione nazionale (pari, come detto, al 7 per cento).
Oltre ai predetti correttivi di carattere generale, sono state previste specifiche deroghe, in funzione di specifiche situazioni rilevate all'esito dell'indagine condotta in ordine ai fabbisogni delle singole strutture.
Sulla scorta di tali valutazioni, per l'ufficio in questione si è ritenuto di mitigare l'applicazione del criterio proporzionale, realizzando, per la sede circondariale, una riduzione complessiva pari al 6 per cento della pregressa dotazione (passata da 63 a 59 unità, escluso il dirigente), mentre nessuna decurtazione è stata prevista per la sede di Civitanova Marche (che, pertanto, ha mantenuto la pregressa consistenza organica, pari a 9 unità), pur dovendosi necessariamente tener conto della differente articolazione dei contingenti nazionali nell'ambito delle diverse aree e fasce retributive, nei termini sopra sinteticamente delineati.
Le determinazioni complessivamente assunte, nell'ambito del quadro generale sopra descritto, testimoniano l'attenzione

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che il Ministero riserva alle esigenze funzionali della struttura giudiziaria in questione.
Con riferimento al Tribunale di Macerata e ai dati riportati dall'interrogante, va ribadito che la pianta organica dell'Ufficio, per effetto dei tagli operati con decreto ministeriale 5 novembre 2009, è stata ridotta di 4 posti, passando da 64 a 60, compresa la posizione dirigenziale.
Per ciò che concerne i comandi si rileva che essi, allo stato, costituiscono lo strumento di intervento più immediato per sopperire ai vuoti degli organici.
Giova sottolineare, infatti, che l'articolo 3, comma 128, della legge 244/07 (successivamente modificato), ha autorizzato il Ministero della Giustizia a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari, mediante l'utilizzo in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
Conformemente a tale previsione normativa è stato quindi possibile attivare il comando di due dipendenti comunali di categoria corrispondente alla posizione economica B3 del comparto ministeri.
Per quanto riguarda, infine, le unità attualmente distaccate nella sezione di Civitanova Marche di cui fa menzione l'interrogante, va precisato che si tratta di applicazioni in ambito distrettuale che esulano dalla competenza, del Ministero.
Si tratta, infatti, di applicazioni disposte ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo sulla mobilità interna del 27 marzo 2007, che consentono al Presidente della Corte d'Appello di Ancona di fronteggiare le esigenze temporanee degli uffici sotto ordinati.

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ALLEGATO 3

5-01323 Zucchi: Sulla carenza di organico dell'Ufficio di esecuzione penale esterna di Pavia.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Zucchi devo rilevare che, effettivamente, l'ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Pavia è caratterizzato da problemi riferibili alla carenza di personale del servizio sociale.
Il numero degli operatori attualmente assegnati, infatti, risulta ridotto rispetto alla previsione organica e tale circostanza influisce, indubbiamente, sull'adempimento dei procedimenti di servizio relativi alla gestione dei condannati in esecuzione penale esterna. Va considerato, invero, che a fronte delle 21 unità di personale previste in pianta organica, allo stato ne risultano presenti 7, di cui due in regime di lavoro a tempo parziale.
Detta situazione, peraltro, non è agevolata dal tendenziale aumento dei carichi di lavoro che si è registrato nell'ultimo biennio e dalla carenza di personale amministrativo e contabile.
Il quadro relativo all'U.E.P.E. di Pavia si inserisce, come è noto, in una situazione più generale che riguarda la tendenziale riduzione del personale in servizio in ambito nazionale, determinata sia dalle misure di razionalizzazione e riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni adottate con recenti disposizioni normative, finalizzate al contenimento della spesa pubblica, sia dal blocco della mobilità tra Amministrazioni che, in passato, aveva consentito il transito degli assistenti sociali dei servizi territoriali all'Amministrazione della Giustizia.
A quest'ultimo riguardo rappresento che già nel 2006 aveva avuto conclusione un piano di mobilità, poi sospeso dall'ufficio Centrale del Bilancio, in sede di visto di controllo, per la mancanza delle risorse finanziarie necessarie, che avrebbe portato all'integrazione dell'organico degli assistenti sociali di 1 unità proprio nell'ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Pavia e di 7 unità complessive nei corrispondenti Uffici della Regione Lombardia (precisamente presso le sedi di Milano, Como e Brescia).
L'abolizione del fondo di mobilità, istituito con la legge n. 266 del 2005, avvenuto con la successiva Legge Finanziaria e la conseguente impossibilità da parte del Ministero della Giustizia di accantonare risorse da destinare a tale scopo, tenuto conto delle ulteriori limitazioni imposte dalla circolare n. 4 emanata in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 18 aprile 2008, finalizzate al contenimento della spesa pubblica generale, hanno - di fatto - reso impraticabile la strada della mobilità intercompartimentale.
Pertanto, allo stato, i provvedimenti già predisposti sono sospesi, in attesa che il Dipartimento della Funzione Pubblica autorizzi l'Amministrazione all'assunzione di parte delle suddette unità per le quali è stata avanzata un'ulteriore richiesta, ai sensi dell'articolo 66 comma 6 della legge n. 133/2008.
Intendo segnalare, peraltro, che vengono valutate sempre favorevolmente le richieste di mobilità compartimentali. A breve, non appena si addiverrà alla rideterminazione

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delle piante organiche, sarà richiesta l'autorizzazione per bandire un concorso per assistenti sociali.
Per completezza di informazione intendo porre in evidenza che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha avviato un monitoraggio, su base nazionale, per individuare le sedi ambite dagli assistenti sociali attualmente in servizio.
Posso assicurare che, all'esito di tale monitoraggio, le eventuali richieste aventi ad oggetto la sede di Pavia saranno valutate con la dovuta attenzione.

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ALLEGATO 4

5-03136 Tenaglia: Sul programma di ristrutturazione e riqualificazione degli uffici giudiziari de L'Aquila e di Chieti a seguito del terremoto.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Tenaglia, voglio innanzi tutto rammentare che la notte del 6 aprile 2009 la città dell'Aquila è stata colpita da un terremoto distruttivo che ha fatto crollare, fra gli altri edifici, anche il «palazzo di giustizia», che ospitava la Corte di Appello e la Procura Generale, il Tribunale ordinario e la Procura della Repubblica, il Tribunale di Sorveglianza, oltre gli uffici UNEP, della Polizia giudiziaria e del Consiglio dell'ordine forense.
In conseguenza dell'emergenza, hanno assunto inedito e prioritario rilievo i problemi connessi alla logistica, per garantire la prosecuzione dell'esercizio della funzione giurisdizionale nelle aree colpite dal sisma.
Si è subito avvertita la necessità di un intervento sinergico del CSM, del Ministero della Giustizia, della Protezione civile con le sue strutture tecnico-operative (VV.FF., Provveditorato interregionale per le OO.PP, Forze militari eccetera), della Regione e del Comune, per far fronte al collasso che aveva colpito l'apparato organizzativo, materiale e umano, del capoluogo del distretto giudiziario abruzzese.
In alcuni locali del Tribunale per i Minorenni, rimasti indenni, sono stati allestiti i presidi degli uffici giudiziari colpiti dal sisma e sono stati trattati i procedimenti che, per l'urgenza, erano sottratti alla sospensione disposta dall'articolo 5 del decreto-legge n. 39 del 2009.
Sistemata e resa agibile una ex caserma della Guardia di Finanza in località Bazzano, grazie al fattivo intervento del Ministro della Giustizia e dell'Amministrazione comunale, quasi tutti gli Uffici giudiziari della città dell'Aquila (Corte di appello, Procura Generale, Tribunale e Procura della Repubblica, UNEP, Polizia giudiziaria e Ordine forense), alla data del 28 maggio 2009 vi hanno trovato provvisoria collocazione, pur nella consapevolezza, da parte di tutti i protagonisti della vita giudiziaria, della insufficienza dell'area e degli spazi messi a disposizione.
Conseguentemente, si è subito profuso uno straordinario impegno nella progressiva riorganizzazione dell'apparato logistico-amministrativo degli uffici, provvedendosi a recuperare i fascicoli, gli arredi le attrezzature rimasti nel vecchio palazzo di giustizia e ad acquisire server, scanner, computer, stampanti, fotocopiatrici e fax.
Si è, nel contempo, progettata e progressivamente realizzata - fino ad oggi - ad opera soprattutto della organizzazione del Dipartimento della Protezione civile e dell'Amministrazione comunale, l'edificazione di nuovi spazi necessari per assicurare il funzionamento degli uffici e dei servizi nell'area della ex caserma di Bazzano, mediante la realizzazione di un ampio parcheggio esterno e di plurimi moduli destinati alle cancellerie, aule di udienza, archivi, servizio di vigilanza e, a breve, bar e sportello bancario.
In tal modo, l'intera attività giudiziaria e giurisdizionale, in virtù delle tante forme di solidarietà provenienti dal distretto e dell'encomiabile spirito di sacrificio dimostrato da magistrati, avvocati e dal personale di cancelleria, è stata riavviata ed è regolarmente ripresa già a partire dal 16 settembre 2009.

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In una prospettiva di medio termine, con le opportune sinergie già sperimentate nei mesi immediatamente successivi al terremoto, e proseguendo nella leale collaborazione fra le Istituzioni dello Stato, ha preso concreta consistenza, tecnica e finanziaria, l'ambizioso progetto di realizzazione della «cittadella giudiziaria» nel centro della città dell'Aquila, tra via XX Settembre e viale della Stazione, comprensiva:
della palazzina della stazione ferroviaria di Pile, dove, fin dal mese di marzo 2010, si sono già sistemati gli uffici della Procura Generale all'esito delle opere di ristrutturazione eseguite dal Provveditorato interregionale per le oo.pp.;
dell'adiacente struttura circolare, già dell'Archivio di Stato, da completare verosimilmente entro la primavera 2011 e da destinare agli uffici della Corte d'appello;
del vecchio palazzo di giustizia, da recuperare e ristrutturare entro giugno 2012, destinandolo agli uffici del Tribunale, della Procura della Repubblica, del Tribunale di sorveglianza, dei Giudici di pace, nonché agli uffici della Polizia giudiziaria, dell'UNEP e del Consiglio dell'Ordine forense.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria e il crono-programma delle varie fasi di realizzazione delle opere, il competente Dipartimento del Ministero ed il Presidente della Corte di Appello dell'Aquila vigilano costantemente sugli sviluppi concreti, in quanto, tenuto conto dello stato avanzato delle procedure e dell'imminente inizio dei lavori, è indispensabile poter disporre con immediatezza dei fondi stanziati dal C.I.P.E. con deliberazione n. 82/2009, pari a euro 30.000.000 per il palazzo di giustizia e euro 3.000.000 per l'edificio destinato alla Corre d'appello.
Un programma di lavori, quindi, di straordinario rilievo per il capoluogo del distretto, che, con la spinta propulsiva del Ministero della Giustizia, la vigilanza del Presidente e del Procuratore Generale della Corte d'appello ed il costante supporto della Prefettura, vede coinvolte le strutture del Commissario straordinario per la ricostruzione, della Regione, del Comune e - soprattutto - del Provveditorato interregionale per le oo.pp., in un comune impegno di programmazione e realizzazione delle opere, con l'obiettivo di rendere funzionale l'intero complesso nel giugno 2012, cosi da assicurare la transizione dell'amministrazione della giustizia nel distretto abruzzese dall'attuale insediamento precario alla «cittadella giudiziaria».
Passando ad esaminare, poi, la situazione riguardante l'edilizia giudiziaria di Chieti posso far presente quanto segue.
A seguito del terremoto del 6 aprile 2009, che ha reso inagibile una parte del Palazzo di Giustizia di proprietà della Provincia, sito in piazza Vittorio Emanuele n. 1, ove avevano sistemazione gli uffici del Tribunale, il Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del Ministero ha chiesto al Comune di Chieti, con nota del 22 maggio 2009, alla quale, peraltro, non è stato mai dato riscontro, di fornire notizie e aggiornamenti sia sullo stato dell'edificio che sulle iniziative intraprese o da intraprendere per assicurare il servizio dell'attività giudiziaria nella città di Chieti.
Con successiva nota del 20 luglio 2009 il Presidente del Tribunale di Chieti evidenziava al citato Dipartimento la situazione degli Uffici Giudiziari cittadini, segnalando che era stato temporaneamente preso in locazione un immobile retrostante l'attuale Tribunale, anch'esso di proprietà della Provincia, dove era stato trasferito parte del personale che operava nel settore dell'edificio divenuto inagibile, mentre il resto del personale era stato sistemato nei locali ancora agibili della vecchia struttura.
Il Presidente del Tribunale, oltre a rendere note le difficoltà riscontrate sia dall'Amministrazione Comunale che dai vertici giudiziari nel reperire soluzioni logistiche più idonee - difficoltà aggravate dalla circostanza dell'avvicendamento delle autorità amministrative locali - faceva altresì presente di avere interessato

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della questione, nel giugno 2009, il Ministero per le Infrastrutture - Provveditorato - per le Opere Pubbliche, che gestisce i fondi messi a disposizione dal Governo per gli edifici di pubblico interesse danneggiati a causa del terremoto.
Quanto, poi, alle competenze e alle possibilità di intervento diretto del Ministero della Giustizia; va rilevato, nel caso concreto, che le risorse disponibili per l'edilizia giudiziaria sono esaurite, non essendovi stato alcun rifinanziamento, negli ultimi anni, dei relativi fondi presso la Cassa Depositi e Prestiti e, pertanto, appare allo stato preclusa la possibilità di finanziare opere di edilizia giudiziaria in favore degli uffici giudiziari menzionati.
L'unica iniziativa, ad oggi, possibile è l'acquisizione in locazione, da parte del Comune, di nuove strutture dove dare adeguata sistemazione agli uffici giudiziari.
A questo proposito, concludo segnalando che il canone di locazione potrà essere inserito nel rendiconto annuale ai fini del contributo statale di cui alla legge 392/41.

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ALLEGATO 5

Disposizioni in favore dei territori di montagna. (Testo unificato C. 41 Brugger e abb.).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato in oggetto,
rilevato che:
a) l'articolo 8 detta una disposizione relativa alle controversie scaturenti dalla compravendita di beni gravati da usi civici;
b) la predetta disposizione si riferisce non a tutti gli usi civici sul territorio nazionale, ma solo a quelli presenti nei comuni montani;
c) in caso di alienazione di un immobile gravato da oneri non apparenti che ne diminuiscano il libero godimento e non siano stati dichiarati nel contratto, le relative controversie sono definite in via generale applicando la disciplina civilistica in tema di responsabilità contrattuale e di contratto di compravendita, con particolare riferimento all'articolo 1489 del codice civile;
d) in relazione alla citata fattispecie, la generale disciplina civilistica, integrata da una consolidata giurisprudenza, prevede in modo completo ed esaustivo le azioni esperibili, i presupposti della responsabilità del venditore, la ripartizione dell'onere della prova, i criteri per la liquidazione del danno effettivamente subito dall'acquirente e per determinare l'entità dell'eventuale riduzione del prezzo della compravendita;
e) tali considerazioni inducono a ritenere che Commissione di merito debba verificare se la disposizione in questione non sia superflua e se non contenga una disciplina disarmonica rispetto alla norme civilistiche applicabili in via generale alla fattispecie di compravendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi;
esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 8.

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ALLEGATO 6

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo.

TESTO BASE

Art. 1.
(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi).

1. Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio».
2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile:
a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
4. Se il condannato è già detenuto, salvo che ricorra il caso previsto nel comma 9, lettera b), dell'articolo 656 del codice di procedura penale, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. A tal fine, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La

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relazione è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 27 luglio 1975, n. 354, ma il termine di cui al comma 2 del predetto articolo è ridotto a cinque giorni.
6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonché all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva.
7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcoldipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l'alcoldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, e 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione).

1. All'articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;
b) al secondo comma:
1) le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque»;
2) la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei».

Art. 3.
(Circostanza aggravante).

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-ter è aggiunto il seguente:
«11-quater. l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere».

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Art. 4.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191).

1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di cui al comma 213» sono inserite le seguenti: «nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tal fine, per assicurare la piena operatività dei servizi di polizia penitenziaria, con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro il 30 giugno 2010 possono essere introdotte disposizioni per abbreviare i corsi di formazione iniziale degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria».
2. All'articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la parola: «, 212» è soppressa.

Art. 5.
(Relazione alle Camere).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e della funzione pubblica, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati.

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ALLEGATO 7

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati. (Testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato in oggetto,
rilevato che:
a) l'apposizione di un limite alla libertà negoziale tramite l'imposizione di una clausola statutaria che preveda che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, può essere considerato un intervento adeguato e condivisibile rispetto alla finalità di garantire che vi sia una pari opportunità fra generi, intesa quale parità delle condizioni e del «punto di partenza» per accedere alle cariche societarie;
b) suscita, tuttavia, talune perplessità la previsione della sanzione della decadenza dalla carica di tutti i componenti eletti, qualora il meccanismo di elezione degli organi statutari non produca, in concreto, le proporzioni tra i componenti dei generi prestabilite dalla legge.
c) le perplessità, segnatamente, riguardano i possibili effetti della sanzione della decadenza sull'operatività della società quotata in borsa ove si rivelassero lacunosi i meccanismi elettivi previsti dallo statuto (composti dalla clausola di cui all'articolo 1 e dalle altre clausole che presiedono alle operazioni elettorali, le quali, in seguito all'entrata in vigore del provvedimento, dovranno essere necessariamente coordinate con la prima); in tale ipotesi potrebbe essere difficoltoso costituire o ricostituire gli organi societari, senza prima procedere ad una modifica dello statuto che renda effettiva la clausola di cui all'articolo 1; si potrebbero inoltre ipotizzare delle difficoltà operative ancora più serie nei casi, estremi, nei quali si frapponessero degli ostacoli anche alla necessaria modifica dello statuto;
esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 1, comma 1, capoverso «1-ter», quarto periodo o, comunque, di prevedere adeguati meccanismi di controllo preventivo che garantiscano l'adeguatezza della clausola statutaria di cui all'articolo 1.