CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 luglio 2010
349.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-03056 Berardi e Di Biagio: Fenomeni speculativi sugli scambi di borsa di certificati verdi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, gli onorevoli Berardi e Di Biagio chiedono chiarimenti su presunti fenomeni speculativi nel mercato dei Certificati Verdi posti in essere nel periodo aprile-maggio 2010; periodo antecedente all'emanazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in fase di conversione ed attualmente all'esame del Senato della Repubblica, il cui articolo 45 prevede l'abolizione dell'obbligo di ritiro dal mercato da parte del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. dell'eccesso di offerta dei Certificati Verdi.
Al riguardo, occorre premettere che ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria), la Consob esercita la vigilanza sull'organizzazione e il funzionamento del mercato e sulle società di gestione dei mercati. In particolare, il regolamento Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007 in materia di mercati, individua precisi obblighi informativi da parte delle società di gestione e fissa i requisiti generali di organizzazione delle società di gestione dei mercati regolamentati, ai fini della trasparenza del mercato, dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni e della tutela degli investitori.
Inoltre, l'articolo 65 del citato Testo Unico demanda alla Consob la potestà di regolamentare le modalità di registrazione presso le società di gestione delle operazioni compiute su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati da essa gestiti, nonché il contenuto, i termini e le modalità di comunicazione da parte dei soggetti abilitati delle operazioni concluse su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.
Qualora le società di gestione segnalino alla Consob operazioni sospette effettuate nei mercati regolamentati, la Consob provvede, ai sensi dell'articolo 187-octies del TUIF, ad accertare eventuali violazioni e ad avviare la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 187-septies del citato Testo Unico.
Sulla questione la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha precisato che la legge 14 novembre 1995, n. 481 ha affidato la vigilanza sul settore elettrico all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Autorità Indipendente istituita con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas.
Compito dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas è quello di garantire la promozione della concorrenza, dell'efficienza, della qualità ed economia nel settore dei servizi energetici, nonché la diffusione omogenea sull'intero territorio nazionale, con un sistema tariffario certo e trasparente che possa armonizzare gli interessi economici degli esercenti con gli obiettivi sociali, ambientali e di efficienza.
L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha, altresì, lo scopo di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo.
In particolare, i poteri di regolazione dell'Autorità riguardano la determinazione delle tariffe massime, dei livelli di qualità dei servizi e delle condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle

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reti, servizi nei quali il mercato non sarebbe in grado di garantire l'interesse di utenti e consumatori a causa di vincoli tecnici, legali o altre restrizioni che limitano il normale funzionamento dei meccanismi concorrenziali.
Per quanto riguarda specificamente i certificati verdi, da un punto di vista economico, essi costituiscono una forma di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Essi sono nati con il decreto legislativo n. 79 del 1999, il quale all'articolo 11 ha previsto che - dal 2002 - produttori e importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere ogni anno in rete una quota di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tale quota è pari al 2 per cento dell'energia elettrica prodotta o importata da fonte non rinnovabile nell'anno precedente ed eccedente i 100 GWh/anno.
L'obbligo può essere soddisfatto anche attraverso l'acquisto di certificati verdi relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili effettuata da altri soggetti.
Pertanto, i certificati verdi sono uno strumento tecnico con il quale i produttori da fonti rinnovabili (più deboli in quanto sostengono costi più elevati per le tecnologie) dovrebbero riuscire ad essere competitivi sul mercato, ottenendo un vantaggio (possono vendere i certificati loro assegnati), mentre ai produttori convenzionali viene assegnato uno svantaggio (devono ottenere o acquistare una certa quantità di certificati verdi).
Giuridicamente, ai sensi della legge n. 244 del 2007, i certificati verdi sono dei certificati attribuiti dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. in base all'energia prodotta da fonti rinnovabili e sono distinti dall'energia che rappresentano, il cui valore (e la cui circolazione) non deriva e non è correlato all'energia elettrica sottostante.
Con il decreto 14 marzo 2003 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2003, serie generale) il Ministro dello sviluppo economico, che rappresenta il regulator del settore, ha approvato le Istruzioni alla disciplina del mercato elettrico limitatamente alle disposizioni relative alla sede di contrattazione dei certificati verdi di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 11 novembre 1999.
Dalla data di entrata in vigore del citato decreto il Gestore Mercati Energetici S.p.a. («GME») ha assunto la responsabilità in ordine all'organizzazione e alla gestione del mercato dei certificati verdi che garantisce: liquidità, trasparenza e sicurezza.
Sulla questione il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato di aver ricevuto segnalazioni da parte del Gestore del Mercati Energetici e di alcuni operatori su comportamenti sospetti sul mercato dei certificati verdi.
A livello europeo, il fenomeno ha portato all'adozione unilaterale di misure correttive successivamente alla previsione di un meccanismo detto reverse charge o inversione contabile nella Direttiva 2010/23/CE del 16 marzo 2010 come misura opzionale temporanea.
In considerazione del rischio che il fenomeno possa estendersi a tutti i mercati energetici, il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che sta valutando l'opportunità, anche a scopo cautelativo, di un intervento in materia.

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ALLEGATO 2

5-03189 Occhiuto e Galletti: Revisione della normativa sul rilascio delle concessioni relative ai beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere se si intendano adottare iniziative per la revisione della normativa in materia di concessioni demaniali e se non si ritenga opportuno modificare l'attuale situazione attraverso l'attuazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto nel novembre 2008 tra Stato, regioni e organizzazioni di categoria, ovvero con una moratoria sul pagamento dei canoni delle pertinenze demaniali.
Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che la materia dei canoni demaniali coinvolge la competenza di più amministrazioni sia centrali che locali.
Da ultimo, l'avvento del federalismo demaniale sta ridefinendo, fra l'altro, i ruoli decisori, trasferendoli sempre più incisivamente verso le regioni e gli enti locali.
Con l'attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il demanio marittimo, sarà, infatti, in massima parte trasferito dallo Stato alle regioni, per cui competerà a queste ultime definire la relativa disciplina, tenendo pure conto della proroga al 31 dicembre 2015 delle concessioni in essere stabilita dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
In effetti, le disposizioni citate, delineando un percorso di revisione del quadro normativo di settore in conformità al diritto comunitario e in coerenza con i principi sottesi al federalismo fiscale, risultano orientate verso la ridefinizione della disciplina de qua.
Una revisione organica della normativa concernente il rilascio delle concessioni demaniali dovrebbe portare ad una razionalizzazione dell'intera disciplina, conducendo ad un risultato positivo tanto per gli operatori del settore quanto per le amministrazioni coinvolte.
Relativamente alla problematica relativa al cosiddetto «diritto d'insistenza» ed ai meccanismi di rinnovo automatico delle concessioni, occorre essere ben consapevoli che trattasi di questione nascente dalla doverosa applicazione del diritto comunitario, a seguito di ripetute messe in mora del Governo italiano da parte della Commissione europea, rispetto a cui il risultato della moratoria fino al 2015 non può che essere vista come una soluzione ampiamente favorevole per il comparto.
Per quanto attiene, poi, alla proposta moratoria sul pagamento dei canoni demaniali dovuti, la Ragioneria generale dello Stato sottolinea come una siffatta iniziativa comporterebbe una contrazione del gettito atteso, per cui diverrebbe necessaria la previsione di un'idonea copertura finanziaria, allo scopo di rispettare i principi sanciti dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.
Riguardo all'attuazione del Protocollo d'intesa è opportuno rilevare che si stanno effettuando i necessari approfondimenti delle implicazioni di carattere giuridico e di quelle afferenti i riflessi sul gettito erariale.

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Per completezza, inoltre, non può sottacersi che l'eventuale traslazione del maggior onere concernente l'aumento della misura del canone dai concessionari aventi pertinenze commerciali a danno degli altri concessionari, ancorché ottenuto in modo neutro per la finanza pubblica, qualora andasse ad incidere anche sulla situazione passata, comporterebbe anche criticità di ordine amministrativo e giuridico (legittimità di un aumento retroattivo dei canoni a carico solo di alcuni concessionari, insorgenza di potenziale contenzioso, eccetera).

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ALLEGATO 3

5-03190 Fugatti: Applicazione del fermo amministrativo di veicoli per il pagamento di cartelle esattoriali emesse nei confronti di contribuenti residenti nella Provincia di Trento.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione al documento di sindacato ispettivo in esame, si riferisce quanto comunicato da Equitalia S.p.A.
Il fermo di beni immobili si configura come atto cautelare dell'agente della riscossione, come tale non riveste carattere «espropriativo» ed è, come da norma, preceduto da apposito preavviso.
Al riguardo, occorre far presente che, prima di emettere «preavvisi di fermo», vengono emessi solleciti di pagamento di tipo «bonario» con allegato modello RAV.
Riguardo ai dati relativi alla provincia di Trento, Equitalia S.p.A. fa presente che la filiale Alto Adige ha acquisito la riscossione del Trentino il 1o luglio 2008, mentre solo il 1o luglio 2009 è stata completata la migrazione informatica.
Conseguentemente è stato deciso un rallentamento delle procedure massive in detti anni per la provincia di Trento, al fine di ridurre al massimo gli errori.
Nel primo semestre 2010 sono stati inviati circa 10.000 preavvisi di fermo per una popolazione di 520.000 abitanti e, considerando il fatto che nel Trentino, negli ultimi tre anni, sono state emesse 165.000 cartelle, il numero di 10.000 preavvisi di fermo è da considerarsi normale nell'attività di riscossione.

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ALLEGATO 4

5-03191 Ceccuzzi e Fluvi: Proroga dell'applicazione dell'Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'onorevole Ceccuzzi ed altri chiedono se, relativamente al rinnovo dell'avviso comune, non si ritenga di estendere la proroga alle aziende che hanno già avuto accesso ai benefici e alle aziende in grave difficoltà finanziarie.
Al riguardo, si fa presente che l'Avviso comune per la sospensione dei debiti delle Piccole e Medie Imprese, sottoscritto tra Governo, ABI e le altre rappresentanze d'impresa, è stato prorogato di 7 mesi, stabilendo il termine ultimo del 31 gennaio 2011 per la presentazione delle domande da parte delle imprese. Tutti i contenuti presenti nell'Avviso comune sottoscritto tra le parti il 3 agosto 2009 e nell'addendum del 23 dicembre 2009 sono rimasti immutati; pertanto alla sospensione saranno ammesse soltanto le operazioni che non siano già state oggetto di moratoria.
Con riferimento alle aziende che avevano già beneficiato dell'accordo, la proroga non ha previsto l'allungamento, in quanto la sospensione per 12 mesi nel pagamento della quota capitale (da parte di aziende che potrebbero non aver pagato anche per i 180 giorni antecedenti) consente di non trasformare tali posizioni in sofferenze. Un prolungamento del periodo di sospensione avrebbe invece l'effetto di trasformare tali posizioni in sofferenze, con il conseguente obbligo della segnalazione alla Centrale Rischi e con effetti negativi per le stesse imprese.
Per quanto riguarda le aziende che non hanno ottenuto i benefici previsti dall'accordo, si ritiene che i criteri previsti dall'avviso comune consentano già l'ammissione a piccole e medie imprese che presentino posizioni cosiddette «incagliate». L'estensione nel senso richiesto potrebbe avere effetti negativi sulle imprese più sane e virtuose, che invece è necessario salvaguardare.
Si soggiunge, infine, che l'applicazione dell'avviso comune è oggetto di costante monitoraggio da parte di questo Ministero e in data 6 luglio 2010 sono stati resi disponibili sul sito del MEF i relativi dati al 31 maggio 2010.
Le domande di sospensione accolte hanno raggiunto quasi le 200 mila unità, per un debito residuo vicino ai 60 miliardi di euro.
Tenendo conto dei tempi di istruttoria (circa 30 giorni), sono state accolte fino a maggio più di 150 mila domande per circa 10,5 miliardi di euro di rate sospese, a fronte di un debito residuo di circa 46 miliardi di euro.

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ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati (Testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

All'articolo 1, comma 1, capoverso comma 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:
al quarto periodo, dopo le parole: «consiglio di amministrazione» inserire le seguenti: «risultante dall'elezione»;
dopo il quarto periodo inserire il seguente: «Nel caso di sostituzione di uno o più amministratori prima della scadenza del termine, i nuovi amministratori sono nominati nel rispetto del medesimo riparto.».
1. 1. Il Relatore.
(Approvato)

All'articolo 1, comma 2, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: «Al consiglio di gestione» con le seguenti: «Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso».
1. 2. Il Relatore.
(Approvato)

All'articolo 1, comma 3, lettera a), capoverso comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:
al terzo periodo, dopo le parole: «collegio sindacale» inserire le seguenti: «risultante dall'elezione»;
dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Nel caso di sostituzione di uno o più sindaci prima della scadenza del termine, i nuovi sindaci sono nominati nel rispetto del medesimo riparto.».
1. 3. Il Relatore.
(Approvato)

All'articolo 2, sostituire le parole: «dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali» con le seguenti: «degli organi di amministrazione e degli organi di controllo».
2. 1. Il Relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 6

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (COM (2010) 135 definitivo - 17696/09).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2010 (COM (2010) 135 definitivo) ed il programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (17696/09);
rilevato come la trasmissione integrale in italiano dei due documenti da parte della Commissione europea sia avvenuta solo alla fine del maggio scorso, ben oltre l'inizio dell'anno cui essi fanno riferimento, riducendo pertanto di molto la significatività dei documenti stessi, che risultano, di fatto, in parte già obsoleti;
evidenziato come il Programma di lavoro per il 2010, pur indicando alcuni obiettivi a lungo termine, non rechi orientamenti e priorità riferiti all'intero mandato quinquennale della Commissione europea;
sottolineato come i documenti rivestano scarso rilievo politico - programmatico, limitandosi ad un'elencazione, piuttosto pletorica, di iniziative già in corso o da assumere, senza in alcun modo stimolare un reale coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella definizione di un vero e proprio programma di governo dell'Unione europea, e perpetuando quella carenza di legittimazione politico-democratica che da tempo rappresenta uno dei punti deboli dell'intera costruzione europea;
considerato il perdurare delle gravi perturbazioni che ancora caratterizzano il panorama dei mercati finanziari, le quali, dopo aver interessato prioritariamente il settore della finanza privata, rischiano ora di coinvolgere anche il settore pubblico;
rilevata, a tale proposito, l'esigenza, del resto già riconosciuta dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010, di affinare i meccanismi di applicazione delle regole fissate dal Patto di stabilità, le quali dovrebbero tenere conto, ai fini della verifica e delle riduzione di disavanzi eccessivi, dell'insieme delle passività finanziarie, sia pubbliche sia private, dei singoli Paesi, al fine di guidarne le rispettive politiche economiche e di bilancio verso una stabilità finanziaria complessiva e di lungo periodo;
evidenziato come le vicende della crisi, sebbene, da un lato, abbiano evidenziato la capacità dei Paesi sviluppati di reagire con misure di emergenza coordinate per assicurare la stabilità degli intermediari finanziari, hanno, dall'altro, rivelato la fragilità dell'area dell'Euro rispetto a fenomeni speculativi che hanno interessato singoli Paesi membri;
sottolineata, altresì, la necessità di proseguire con decisione nel processo, già avviato, di rafforzamento della vigilanza sul settore finanziario europeo e di complessiva riforma del sistema finanziario internazionale, fondata sui principi di trasparenza, solidità bancaria e responsabilità, superando le incertezze e le divisioni

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tra i singoli Stati membri che hanno finora impedito di realizzare una riforma globale del settore finanziario;
evidenziato come il pacchetto di proposte legislative elaborato dalla Commissione europea per la creazione di un nuovo quadro di vigilanza sui mercati finanziari a livello UE costituisce un passo in avanti apprezzabile, ma non esente da elementi di debolezza e di criticità, evidenziati dalla Commissione Finanze nel documento finale approvato in materia il 22 settembre 2009 e trasmesso alla Commissione e al Parlamento europeo, in particolare per quanto riguarda la farraginosità della struttura organizzativa, l'insufficienza dei poteri, il perdurare della frammentazione negli assetti complessivi di vigilanza ed il non adeguato coinvolgimento delle istanze politiche;
tenuto conto che alcune delle lacune del nuovo quadro finanziario europeo sopra richiamate sono state evidenziate anche dal Parlamento europeo nell'ambito dell'esame delle relative proposte, tuttora in corso, e potrebbero impedire l'approvazione in prima lettura delle medesime proposte;
sottolineata, comunque, in tale delicato contesto, l'esigenza di rispettare l'impegno, assunto dalla Commissione europea, di garantire l'attuazione, entro l'inizio del 2011, del nuovo quadro europeo di vigilanza finanziaria sui mercati finanziari, al fine di assicurare un adeguato livello di protezione dai rischi di squilibrio sistemico, con particolare riferimento ai gruppi transfrontalieri, e di rafforzare l'efficacia dei controlli sui singoli operatori, uniformando il più possibile il quadro normativo in materia e le prassi applicative da parte delle diverse Autorità nazionali;
evidenziata soprattutto la necessità di giungere in tempi rapidi all'adozione di proposte legislative incisive relative ai fondi di investimento alternativi (cosiddetti hedge funds), ai mercati degli strumenti finanziari derivati, con particolare riferimento ai credit default swaps, stabilendo standard operativi, normativi e di sicurezza comuni, ed alle vendite allo scoperto (cosidetto short-selling);
sottolineata inoltre l'esigenza di approvare in tempi rapidi la proposta di regolamento relativo alle agenzie di rating del credito, che affronta uno degli snodi del sistema finanziario nel quale sono emerse taluni gravi elementi di criticità;
rilevata la necessità di definire una vera e propria governance economica a livello dell'Unione europea, mediante linee condivise che tengano conto delle indicazioni che vengono dall'analisi della crisi, al fine di tracciare una politica di sviluppo che, tenendo conto delle specificità nazionali, garantisca un adeguato livello di occupazione, valorizzi il patrimonio culturale, scientifico e tecnologico dell'Europa, e salvaguardi la diffusione del tessuto produttivo, segnatamente delle piccole e medie imprese, ponendolo al riparo dai rischi di un'eccessiva finanziarizzazione;
considerata l'importanza di dare seguito alle indicazioni contenute nel rapporto «Una nuova strategia per il mercato unico» predisposto dal Professor Mario Monti su richiesta della Commissione europea, con particolare riferimento al completamento del mercato interno dei capitali e dei servizi finanziari, nonché al rafforzamento del coordinamento fiscale nell'Unione europea;
sottolineata la necessità di dare soluzione al gravissimo problema dell'evasione IVA, connessa all'importazione e ad altre operazioni transfrontaliere;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
a) si sottolinea innanzitutto l'esigenza di rivedere la tempistica della trasmissione alle Camere dei documenti in esame, al fine di evitare che, come quest'anno, i documenti siano sottoposti alla valutazione degli organi parlamentari diversi

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mesi dopo la loro effettiva adozione riducendo ulteriormente la valenza politica dei documenti stessi;
b) con riferimento alle tematiche relative al rafforzamento della vigilanza sui mercati finanziari, rese particolarmente scottanti alla luce della crisi finanziaria, occorre prevedere un meccanismo di verifica a medio termine sull'adeguatezza del sistema di vigilanza delineato dalle proposte di direttiva in corso di esame, le quali, sebbene costituiscano un passo avanti positivo rispetto all'attuale assetto, potrebbero dimostrarsi ancora insufficienti rispetto allo scopo che si prefiggono;
c) a tale proposito si rileva come occorra sotto molti aspetti rivedere la filosofia che negli ultimi anni ha informato gli interventi normativi, sia a livello comunitario, sia a livello nazionale, sui mercati finanziari, caratterizzato da un eccessivo affidamento ai modelli di autoregolamentazione e da una eccessiva fiducia nella razionalità del mercato e nella capacità dei consumatori di valutare le informazioni formalmente messe loro a disposizione, e da un conseguente, non sufficiente ricorso a previsioni cogenti, anche di divieto;
d) si evidenzia come, al di là della capacità, dimostrata dai Paesi avanzati, di coordinare le risposte di carattere monetario per fronteggiare la prima fase emergenziale della crisi, sia successivamente emersa la difficoltà, da parte dell'Unione europea, di affrontare alla radice alcuni dei nodi che sono alla base di tali fenomeni e che rischiano di favorirne la recrudescenza, in particolare per quanto riguarda i fondi di investimento alternativi, l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati, delle pratiche di vendita allo scoperto, l'operatività delle agenzie di rating del credito;
e) con riferimento alle tematiche concernenti la stabilità dei conti pubblici, si sottolinea come l'applicazione del Patto di stabilità debba tenere conto delle caratteristiche complessive delle diverse economie europee, e come debba dunque essere affinato, nel senso di considerare, tra gli elementi per valutare la sostenibilità degli equilibri finanziari dei singoli Paesi, non sono le passività del settore pubblico, ma anche quelle del settore privato;
f) sempre con riferimento alle tematiche di bilancio, si evidenzia la necessità che il risanamento dei conti pubblici ai fini del rispetto del Patto di stabilità si accompagni ad una fase politica specificamente orientata al rilancio dell'economia europea, attraverso la definizione - nell'ambito del nuovo sistema di governance economica - di linee di politica economica condivise a livello comunitario che devono puntare al sostegno prioritario dell'economia reale, al fine di evitare i rischi di un'eccessiva finanziarizzazione;
g) si rileva, a tal fine, come uno degli strumenti per il sostegno alla ripresa dell'economia europea debba essere rappresentato anche dalla definizione di una politica fiscale più coordinata tra gli Stati membri, tale da escludere il ricorso a pratiche di concorrenza fiscale dannose, la quale deve essere orientata a distribuire diversamente il carico fiscale sui diversi fattori della produzione, favorendo in particolare fattori meno mobili, quali il lavoro dipendente, ed incidendo invece maggiormente sulle attività finanziarie di natura speculativa. A tale scopo, sarebbe opportuno che la Commissione europea desse seguito alle raccomandazioni formulate in materia dal rapporto Monti, con particolare riferimento alla definizione di una base imponibile comune per l'imposizione sulle imprese e alla razionalizzazione delle aliquote IVA ridotte;
h) in questa prospettiva appare necessario approfondire ed alimentare il dibattito, già attualmente in corso in sede europea, circa l'eventualità di introdurre modalità di prelievo innovative sugli intermediari finanziari internazionali, finalizzate sia a tassare capacità reddituali che godono attualmente di un trattamento tributario eccessivamente favorevole, sia ad introdurre elementi di freno rispetto al moltiplicarsi di transazioni finanziarie di

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natura meramente speculativa che costituiscono un elemento di instabilità economica potenzialmente incontrollabile;
i) in tale contesto si segnala inoltre l'esigenza di avviare una seconda fase nelle politiche di contrasto alla crisi che, oltre a sventare i rischi di instabilità finanziaria, consenta di sostenere gli ancora deboli segnali di ripresa dell'economia, cogliendo l'occasione per rafforzare il tessuto produttivo nazionale ed europeo e consentirgli di sostenere la competizione portata dai Paesi emergenti;
l) per quanto riguarda specificamente l'imposizione sul valore aggiunto, si ribadisce l'esigenza di rafforzare maggiormente l'azione di contrasto all'evasione dell'imposta, che ha assunto proporzioni inaccettabili, in particolare per quanto riguarda l'evasione fiscale connessa all'importazione e ad altre operazioni transfrontaliere.