CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 luglio 2010
349.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti: dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1. 1.Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 500 metri con le seguenti: 400 metri.

Conseguentemente:
al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 500 metri con le seguenti: 400 metri.
al comma 4, sostituire le parole: 500 metri con le seguenti: 400 metri e le parole: 600 metri con le seguenti: 500 metri.
2. 3 (testo modificato nel corso della seduta del 30 giugno 2010). Gioacchino Alfano.

Al comma 4, dopo le parole: lettere a) e b) aggiungere le seguenti: del comma 3.
2. 4.Il Relatore.

Al comma 5, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 3 e 4.
2. 5.Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro annui con le seguenti: 6.750.000 euro per l'anno 2010 e a 6.000.000 di euro annui a decorrere dal 2011;

conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: 6.750.000 euro per l'anno 2010 e a 6.000.000 di euro annui a decorrere dal 2011;
3. 2.Il Relatore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Hanno priorità nell'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 3, i progetti presentati dai comuni montani privi dei servizi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma.
3. 1(testo modificato nel corso della seduta del 30 giugno 2010). Rubinato, Baretta.

ART. 4.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di competenza statale;

conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: dell'autorizzazione con le seguenti: di un'autorizzazione;

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sostituire il secondo periodo con i seguenti: L'autorizzazione di cui al primo periodo è subordinata alla verifica della sostenibilità economica dell'operazione e delle prospettive di collocamento sul mercato finanziario delle obbligazioni emesse. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 1.Il Relatore.

ART. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il Soccorso Alpino Valdostano/Secours Alpin Valdôtain (SAV) e il Bergrettungsdienst dell'Alpenvereins (BRD) sono equivalenti, nel rispettivo territorio di competenza, al CNSAS, ai fini della presente legge e del rispetto degli statuti d'autonomia e delle relative norme di attuazione.»;
b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Art. 3. (Attività del CNSAS). - 1. Il CNSAS opera prevalentemente avvalendosi dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.»;
c) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: «h-bis) Scuola nazionale tecnici di soccorso speleo subacqueo»;
d) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) Tecnico di soccorso speleo subacqueo;
i-ter) Tecnico di disostruzione;
i-quater) Tecnico di centrale operativa».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
6. 4 (nuova formulazione). Il Relatore.

ART. 9.

Al comma 2, sopprimere le parole: della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni,.
9. 1.Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole: 25 settembre 2001, aggiungere le seguenti: n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,.
9. 2.Il Relatore.

ART. 11.

Sopprimerlo.
11. 2.Il Relatore.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504). - 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del

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decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993.
11. 03 (testo ulteriormente modificato nel corso della seduta). Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Disposizioni transitorie). - 1. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 può essere adottato entro il 30 ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.
11. 06.Il Relatore.