CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 giugno 2010
346.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AL TESTO BASE

(v. seduta del 2 febbraio 2010)

ART. 1.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti: dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1. 1.Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, in particolare, individuano come territori montani le province nelle quali più del 60 per cento dei comuni ha, alternativamente, i requisiti previsti alle lettere a) e b) del comma 3.
2. 1.Rubinato, Baretta.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: il 70 per cento con le seguenti: due terzi.
2. 2.Rubinato, Baretta.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 500 metri con le seguenti: 400 metri.

Conseguentemente:
al comma medesimo 3, lettera b), sostituire le parole: 500 metri con le seguenti: 400 metri;
al comma 4, sostituire le parole: 500 metri con le seguenti: 400 metri.
2. 3.Gioacchino Alfano.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 500 metri con le seguenti: 400 metri.

Conseguentemente:
al comma 3 medesimo, lettera b), sostituire le parole: 500 metri con le seguenti: 400 metri.
al comma 4, sostituire le parole: 500 metri con le seguenti: 400 metri e le parole: 600 metri con le seguenti: 500 metri.
2. 3.(testo modificato nel corso della seduta) Gioacchino Alfano.

Al comma 4, dopo le parole: lettere a) e b) aggiungere le seguenti: del comma 3.
2. 4.Il Relatore.

Al comma 5, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 3 e 4.
2. 5.Il Relatore.

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Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Risorse oggetto di cessazione del concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane). - 1. Le risorse oggetto della cessazione del concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane, previsto dall'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono riferite unicamente alla quota base del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. 01.Marchi.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro annui con le seguenti: 6.750.000 euro per l'anno 2010 e a 6.000.000 di euro annui a decorrere dal 2011;

conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: 6.750.000 euro per l'anno 2010 e a 6.000.000 di euro annui a decorrere dal 2011;
3. 2.Il Relatore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Sono finanziati, con priorità, i progetti di sviluppo socio-economico presentati da enti locali che prevedano il mantenimento e lo sviluppo di servizi pubblici essenziali per comuni del territorio montano che ne siano privi.
3. 1.Rubinato, Baretta.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Hanno priorità nell'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 3, i progetti presentati dai comuni montani privi dei servizi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma.
3. 1.(testo modificato nel corso della seduta) Rubinato, Baretta.

ART. 4.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di competenza statale;

conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole:
dell'autorizzazione con le seguenti: di un'autorizzazione;
sostituire il secondo periodo con i seguenti: L'autorizzazione di cui al primo periodo è subordinata alla verifica della sostenibilità economica della operazione e delle prospettive di collocamento sul mercato finanziario delle obbligazioni emesse. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 1.Il Relatore.

ART. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il Soccorso Alpino Valdostano/Secours Alpin Valdôtain (SAV) e il Bergrettungsdienst dell'Alpenvereins (BRD) sono equivalenti, nel rispettivo territorio di competenza, al CNSAS, ai fini della presente legge e del rispetto degli statuti d'autonomia e delle relative norme di attuazione.»;
b) all'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle

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proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo usufruendo di professionisti abilitati allo svolgimento dell'attività richiesta, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti imposti dalle delibere assunte dal Consiglio nazionale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4;
1-ter. Al CNSAS, in quanto associazione costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro, si applicano le disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale di cui legge 7 dicembre 2000, n. 383»;
c) all'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«5-ter Il CNSAS propone all'ENAC le proprie osservazioni per la predisposizione delle normative Search and rescue (SAR) e di ogni altra normativa concernente i servizi di elisoccorso che operano in ambiente montano e in genere negli ambienti ostili e impervi del territorio nazionale.
5-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 5-ter è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione paritetica ENAC-CNSAS. La partecipazione alla commissione paritetica non dà titolo alla corresponsione di indennità, emolumenti o rimborsi spese, comunque denominati».
6. 4.Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
. All'articolo 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il Soccorso Alpino Valdostano/Secours Alpin Valdôtain (SAV) e il Bergrettungsdienst dell'Alpenvereins (BRD) sono equivalenti, nel rispettivo territorio di competenza, al CNSAS, ai fini previsti dalla presente legge e nel rispetto degli statuti d'autonomia e delle relative norme di attuazione.».
6. 1.Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, dopo le parole: obblighi di legge aggiungere le seguenti: nell'ambito delle proprie risorse finanziarie.
6. 2.Il Relatore.
(Ritirato)

Al comma 1, lettera d), capoverso 5-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La partecipazione alla commissione paritetica non dà titolo alla corresponsione di indennità, emolumenti o rimborsi spese, comunque denominati.
6. 3.Il Relatore.
(Ritirato)

ART. 7.

Al comma 1, dopo la parola: forestali, aggiungere le seguenti: e per le produzioni agricole comprese dell'allevamento.
7. 1.Gioacchino Alfano.

ART. 9.

Al comma 2, sopprimere le parole: della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni,.
9. 1.Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole: 25 settembre 2001, aggiungere le seguenti: n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,.
9. 2.Il Relatore.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 11 - (Incentivi alla pluriattività). - 1. All'articolo 17, comma 1, della legge 31

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gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: «i coltivatori diretti» sono sostituite dalle seguenti: «gli imprenditori agricoli» e le parole: «cinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «75 mila euro»; b) al secondo periodo, le parole: «Ministro competente» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».
11. 1.Il Relatore.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Disposizioni sull'affitto di fondi rustici). - 1. Nella tariffa, parte II, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo l'articolo 2-bis è aggiunto il seguente: «Art. 2-ter. - 1. Affitto di fondi rustici situati in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata quando il corrispettivo annuo non supera 200 euro.».
11. 01.Brugger, Zeller, Nicco.
(Ritirato)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Proroga agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice). - 1. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8, dell'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2010.
11. 02.Brugger, Zeller, Nicco.
(Ritirato)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Esenzione ICI per i fabbricati rurali). - 1. All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: «nel catasto fabbricati», sono inserite le seguenti: «, indipendentemente dalla categoria e dalla classe catastale attribuita,».
11. 03.Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Disposizioni di interpretazione autentica in materia di esenzioni dall'ICI dei fabbricati rurali) - 1. Nei comuni di cui all'articolo 2, i fabbricati con caratteristiche rurali iscritti al catasto fabbricati sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita. 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera e) del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.
11. 03.(testo modificato nel corso della seduta) Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di attività di vendita). - 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. La vendita di prodotti non provenienti dalle rispettive aziende effettuata dagli imprenditori agricoli per un importo non superiore a 5.000 euro nell'anno solare costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile ed è considerata produttiva di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico

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delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.».
11. 04.Brugger, Zeller, Nicco.
(Ritirato)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Disposizioni in materia di prestazioni occasionali di tipo accessorio). - 1. Al comma 1, lettera f) dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: «da casalinghe» sono inserite le seguenti: «, da persone iscritte regolarmente nell'assicurazione obbligatoria».
11. 05. Brugger, Zeller.
(Ritirato)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis - (Disposizioni transitorie). - 1. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 può essere adottato entro il 30 ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.
11. 06.Il Relatore.