CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 giugno 2010
343.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
Pag. 169

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVE RIFORMULAZIONI

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità).

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento»;
b) il terzo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzarla ad avvalersi, in loro vece o ausilio, del personale della scorta tecnica stessa, secondo le modalità stabilite nel regolamento».
c) al comma 17, le parole: «i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri per l'imposizione della scorta tecnica»;
d) al comma 18, le parole: «all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «all'obbligo di scorta tecnica».
4. 100.Il Relatore.
(Approvato)

Art. 12.

Apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere il comma 1;
b) al comma 2, capoverso Art. 94-bis, comma 1:
1) sopprimere il primo periodo;
2) al secondo periodo, sostituire le parole: «I predetti documenti» con le seguenti: «La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all'articolo 97»;
c) al comma 2, capoverso Art. 94-bis, comma 3, sostituire le parole: «è rilasciata la carta di circolazione ovvero il certificato di circolazione in violazione del divieto di cui al comma 1» con le seguenti: »sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma».
12. 100.Il Relatore.

Pag. 170

Art. 12.

Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, ogni fatto o atto giuridico, ancorché diverso da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione nominativa dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comporti la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, è dichiarato dall'avente causa, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ai competenti uffici della Motorizzazione civile al fine della annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica il disposto del comma 3»;
b) al comma 5, le parole: «previste nel comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «previste nei commi 4 e 4-bis».
b) al comma 2, capoverso Art. 94-bis, comma 1:
1) sopprimere il primo periodo;
2) al secondo periodo, sostituire le parole: «I predetti documenti» con le seguenti: «La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all'articolo 97»;
c) al comma 2, capoverso Art. 94-bis, comma 3, sostituire le parole: «è rilasciata la carta di circolazione ovvero il certificato di circolazione in violazione del divieto di cui al comma 1» con le seguenti: «sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma».
12. 100(nuova formulazione) Il Relatore.
(Approvato)

Art. 38.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «cento».
38. 100.Il Relatore.
(Approvato)

Art. 46-bis.

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro centottanta giorni».
46-bis.100.Il Relatore.
(Approvato)

Art. 47.

Al comma 6, sopprimere le parole: «né minori entrate».
47. 100. Il Relatore.
(Approvato)

Art. 55.

All'articolo 55, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-quinquies:
1) sopprimere le parole: «per non più di due giorni alla settimana e»;
2) sopprimere l'ultimo periodo;

Pag. 171

b) al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2 e 2-bis è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, tre distinte violazioni dell'obbligo previsto al comma 2-quinquies è disposta la sospensione della licenza di cui al citato articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dell'esercizio dell'attività dello stabilimento per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente»;
c) aggiungere in fine il seguente comma: «2. Le disposizioni di cui al comma 2-quater del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, introdotto dal presente articolo, si applicano, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».
55. 100.Il Relatore.

All'articolo 55, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-quinquies:
1) sopprimere le parole: «per non più di due giorni alla settimana e»;
2) sopprimere l'ultimo periodo;
b) aggiungere in fine il seguente comma: «2. Le disposizioni di cui al comma 2-quater del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, introdotto dal presente articolo, si applicano, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».
55. 100.(Nuova formulazione)Il Relatore.
(Approvato)

Art. 61.

Sopprimerlo.
61. 100.Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 172

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

CORREZIONI DI FORMA

Apportare le seguenti modificazioni:
all'articolo 1, comma 3, capoverso comma 3-bis, dopo le parole: «alla sanzione amministrativa» inserire le seguenti: «del pagamento di una somma»;
all'articolo 19, comma 1-bis, sostituire la parola: «modifiche» con la seguente: «modificazioni»;
all'articolo 23, comma 1, lettera e), capoverso comma 5, sostituire le parole: «commissioni medico locali» con le seguenti: »commissioni mediche locali»;
all'articolo 25 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), capoverso comma 12-quater, sostituire le parole: «dei proventi di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, di propria spettanza,» con le seguenti: «dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo,»;
b) al comma 2, sostituire la parola: «posizionamento» con la seguente: «collocazione»;
all'articolo 26, comma 1, capoverso articolo 152, sostituire le parole: «in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate» con le seguenti: «in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne è dotato,»;
all'articolo 42, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea dopo le parole: «di complessiva compensazione» inserire la seguente: «finanziaria»;
b) alla lettera d) dopo le parole: «del 5 per cento» inserire le seguenti: «del totale annuo»;
c) alla lettera e) dopo le parole: «del 10 per cento» inserire le seguenti: «del totale annuo»;
all'articolo 55, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole:
«nella legge» con le seguenti: «dalla legge»;
b) alla lettera a), capoverso comma 2, sostituire le parole: «bevande alcoliche e superalcoliche» con le seguenti: «bevande alcoliche o superalcoliche» e sostituire le parole: «da enti e da associazioni» con le seguenti: «da enti o da associazioni»;
c) alla lettera a) capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: «agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,» con le seguenti: »agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni»;

Pag. 173

d) alla lettera a) capoverso comma 2-quater sostituire la parola: «hanno» con le seguenti: «devono avere»;
e) alla lettera b), capoverso comma 3, sostituire le parole: «pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000» e sostituire le parole: «ovvero all'esercizio dell'attività medesima» con le seguenti: »ovvero dell'esercizio dell'attività medesima».

Pag. 174

ALLEGATO 3

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. (C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano).

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Finalità e ambito di intervento).

1. La presente legge è finalizzata alla promozione di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità, mediante attività di ricerca, studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione di veicoli per il trasporto di persone e veicoli commerciali alimentati da idrogeno, prodotto con ausilio di fonti di energia rinnovabile, e da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica.

Art. 2.
(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno alla ricerca, sviluppo e innovazione in materia di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e combustibili ultrapuliti).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione in materia di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica, di seguito denominato «Fondo».
2. Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi a favore dei soggetti di cui all'articolo 4 per la realizzazione delle attività previste dall'articolo 3.
3. Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Art. 3.
(Tipologia di interventi finanziati).

1. A valere sul Fondo sono erogati finanziamenti destinati al sostegno:
a) di attività finalizzate allo studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione:
1) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno prodotto con ausilio di energia solare o altra fonte di energia rinnovabile destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 3);
2) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 3);
3) di prototipi di veicoli alimentati da idrogeno o da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica;
b) di attività finalizzate alla realizzazione e al funzionamento di reti di monitoraggio intelligente per il controllo dell'efficienza e della sicurezza dei veicoli di cui al numero 3) della lettera a);
c) dell'installazione di distributori di idrogeno sul territorio nazionale, in modo

Pag. 175

da assicurare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, l'installazione di almeno un distributore di idrogeno ogni 10.000 abitanti;
d) della realizzazione di posteggi riservati esclusivamente ai veicoli di cui al numero 3) della lettera a), muniti di stazioni di controllo e di ricarica.

Art. 4.
(Destinatari degli interventi).

1. Possono essere destinatari dei finanziamenti a valere sul Fondo, in relazione all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, le regioni, le province, i comuni, le università degli studi, gli enti pubblici e privati di ricerca, gli enti impegnati nella sperimentazione e nella produzione di veicoli alimentati con idrogeno e con combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica.

Art. 5.
(Adozione delle linee guida).

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida per la concessione dei finanziamenti di cui alla presente legge, con specifico riferimento alla puntuale individuazione delle caratteristiche degli interventi finanziabili e alla determinazione delle procedure, delle modalità e dei tempi per la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti, nonché alla determinazione delle modalità di rendicontazione delle spese finanziate da parte dei soggetti beneficiari.

Art. 6.
(Comitato di gestione del Fondo).

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un comitato di gestione del Fondo che, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 5, esamina annualmente le richieste di finanziamento e definisce una graduatoria di priorità ai fini della ripartizione della dotazione del Fondo, sulla base della idoneità degli interventi per cui è richiesto il finanziamento al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, dello stato di avanzamento degli interventi medesimi, della precisione e completezza delle informazioni relative a ciascuna richiesta.
2. Il comitato è costituito da dieci componenti, di cui:
a) tre nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua tra di essi il presidente del comitato;
b) tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) due nominati dalla conferenza delle regioni e delle province autonome;
d) uno nominato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
e) uno nominato dall'Unione delle province d'Italia (UPI).

3. Ai membri del comitato di cui al comma 1 non spettano, ad alcun titolo, compensi per le attività svolte né rimborsi spese.
4. Dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7.
(Erogazione dei contributi e rendicontazione).

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e

Pag. 176

della tutela del territorio e del mare, entro il 31 ottobre di ogni anno, la dotazione del Fondo è ripartita tra gli interventi sulla base della graduatoria predisposta dal comitato di cui all'articolo 6.
2. Entro due anni dall'erogazione del finanziamento il soggetto beneficiario, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una puntuale rendicontazione delle attività per le quali è stato concesso il finanziamento, delle spese sostenute nello svolgimento di tali attività e dei risultati raggiunti in relazione alle finalità di cui all'articolo 1.
3. In caso di mancata trasmissione della rendicontazione di cui al comma 2 ovvero di rendicontazione incompleta, priva di adeguata documentazione giustificativa o insufficiente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede al recupero del finanziamento concesso o della quota del finanziamento per la quale non sono state rendicontate spese ovvero le spese rendicontate siano prive di adeguata documentazione giustificativa.
4. Il soggetto nei confronti del quale sono state adottate misure di recupero integrale o parziale dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 3 non può beneficiare nuovamente di contributi a valere sul Fondo.

Art. 8.
(Interventi sulla realizzazione di opere per il trasporto urbano).

1. La realizzazione di opere per il trasporto urbano di persone con mezzi di superficie non alimentati da idrogeno prodotto con ausilio di fonti di energia rinnovabile o da combustibili ultrapuliti può essere sospesa, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per un periodo massimo di un anno, anche nel caso in cui sia stata già effettuata la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria della relativa gara d'appalto, per lo studio, la progettazione e l'eventuale approvazione delle varianti di progetto finalizzati all'impiego di veicoli aventi la caratteristiche previste dall'articolo 1. La quantificazione dei maggiori oneri derivanti dall'eventuale sospensione dei lavori e le modalità di corresponsione degli importi spettanti al soggetto aggiudicatario della gara d'appalto dei lavori medesimi sono stabiliti con il decreto di cui al primo periodo entro il limite delle risorse già stanziate per la realizzazione dell'opera.

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2010;
c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 2012 dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.