CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 giugno 2010
343.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. Testo base C.2505 Governo e C.1151 Catanoso

EMENDAMENTI

ART. 1.
(Finalità e oggetto).

Al comma 1, sostituire le parole: comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili.

Conseguentemente, nel titolo e ovunque ricorrano, sostituire le parole: comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili.
1. 1.Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sbrollini, Pedoto.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3 e 18 e in conformità all'articolo 117 della Costituzione, detta norme per il riconoscimento, la promozione e il sostegno delle comunità giovanili.
1. 8.I Relatori.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3 e 31 e in conformità all'articolo 117 della Costituzione, detta norme per il riconoscimento, la promozione e il sostegno delle comunità giovanili.
1. 8.(Nuova formulazione) I Relatori.
(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: della Costituzione inserire le seguenti: nonché delle disposizioni di cui alla legge n. 383 del 2000 «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»
1. 2.Miotto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ha altresì, lo scopo di incentivare le regioni, le province e i comuni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, a promuovere azioni volte al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge.
1. 3. Rondini, Vanalli, Laura Molteni, Volpi, Di Vizia.

Al comma 3, sopprimere le parole: con particolare riguardo allo sviluppo della comune identità italiana ed europea.
*1. 4.Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 3, sopprimere le parole: con particolare riguardo allo sviluppo della comune identità culturale italiana ed europea.
*1. 5. Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sbrollini, Pedoto.

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Al comma 3, sostituire le parole: con particolare riguardo allo sviluppo della comune identità culturale italiana ed europea con le seguenti: nonché di promuovere azioni volte al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge da parte, per il proprio ambito di competenza, delle regioni, delle province e dei comuni.
1. 3. (Nuova formulazione) Rondini, Vanalli, Laura Molteni, Volpi, Di Vizia.
(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: con particolare riguardo allo sviluppo della comune identità culturale italiana ed europea con le seguenti: con particolare riguardo al multiculturalismo e all'integrazione.
1. 6. Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sbrollini.

Al comma 3, sostituire le parole: allo sviluppo della comune identità culturale italiana ed europea con le seguenti: allo sviluppo delle identità e tradizioni culturali proprie delle comunità locali quale espressione del patrimonio storico italiano ed europeo.
1. 7. Rondini, Vanalli, Laura Molteni, Volpi, Di Vizia.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Con la presente legge, al fine di conoscere la specificità delle associazioni giovanili, in coerenza con la legge 7 dicembre 2000, n. 383, è istituito un registro delle associazioni giovanili, una sezione dell'osservatorio di cui alla medesima legge n. 383 del 2000 ed un fondo nazionale per le associazioni giovanili.
2. 1.Miotto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Costituisce comunità giovanile l'associazione di persone di età di norma non superiore a trenta anni e, comunque, non superiore a trentacinque anni, senza fini di lucro, che abbiano tra le loro finalità quella di favorire la maturazione della personalità attraverso attività e percorsi formativi volti a valorizzare l'impegno sociale e civile, l'incontro tra esperienze e culture diverse, la tolleranza, la legalità, l'integrazione e la partecipazione.
2. 2.Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sbrollini, Pedoto.

Al comma 1, sopprimere le parole: di norma.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: e, fino a: anni.
2. 3.Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di norma non superiore a trenta anni e, comunque, non superiore a trentacinque anni con le seguenti: compresa tra i diciotto anni e di norma i venticinque anni e comunque non superiore ai trenta anni.
2. 4.Bocciardo, Barani.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di norma con la seguente: prevalentemente.
2. 22.I Relatori.
(Approvato)

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: trenta con la seguente: ventotto.

Conseguentemente, al medesimo alinea, sostituire la parola: trentacinque con la seguente: trenta.
2. 5.Mura, Favia, Palagiano.

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Al comma 1, alinea, dopo le parole: avente ad oggetto inserire le seguenti:, per statuto,.
2. 21.I Relatori.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: come esperienza comunitaria.
2. 6.Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: all'impegno sociale e civile, inserire le seguenti: alla tolleranza,.

Conseguentemente:
a) dopo le parole:
alla partecipazione inserire le seguenti: all'integrazione;
b) dopo le parole: alle conoscenze inserire le seguenti: e agli scambi.
2. 8.Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sbrollini, Pedoto.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: alla legalità, inserire le seguenti: alla solidarietà, alla cultura dei diritti delle persone,
2. 7.Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) l'educazione alla cultura e ai simboli identitari che, contraddistinguendo ciascuna realtà regionale, contribuiscono ad alimentare il legame tra i cittadini e il territorio;
2. 9. Rondini, Vanalli, Laura Molteni, Volpi, Di Vizia.

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole da: turistiche fino alla fine della lettera.
2. 10.Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: artistiche e formative con le seguenti: artistiche o formative.
2. 23.I Relatori.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2. 11.Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: internazionali, comunitarie e nazionali con le seguenti: internazionali, comunitarie, nazionali e territoriali.
2. 12. Rondini, Vanalli, Laura Molteni, Volpi, Di Vizia.
(Approvato)

Sopprimere il comma 2.
2. 13.Mura, Favia, Palagiano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le comunità giovanili, tramite i loro rappresentanti, possono proporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, di seguito denominato «Dipartimento», la promozione di programmi, attività e altre iniziative nelle materie di competenza del medesimo Dipartimento, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali.
2. 14.Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 2, anteporre la parola: Tutte.
2. 15.Miotto.

Al comma 2, sostituire le parole: Le comunità giovanili collaborano con la Presidenza

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del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, di seguito denominato «Dipartimento» con le seguenti: La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, di seguito denominato «Dipartimento», si avvale della collaborazione delle comunità giovanili.
2. 24.I Relatori.
(Approvato)

Al comma 3, dopo le parole: Nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi edifici di proprietà pubblica, inserire le seguenti: ancorché a titolo gratuito.
2. 16. Vanalli, Rondini, Laura Molteni, Volpi.

Al comma 3, dopo le parole: Nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi inserire le seguenti:, a qualsiasi titolo,.
2. 16. (Nuova formulazione) Vanalli, Rondini, Laura Molteni, Volpi.
(Approvato)

Al comma 4, sostituire le parole da: i partiti fino alla fine del comma, con le seguenti: i soggetti esclusi dal comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 383 del 2000.
2. 17.Miotto.
(Approvato)

Al comma 4, dopo le parole: partiti inserire le seguenti:, le associazioni ed i movimenti.
2. 18.Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, né i gruppi, le associazioni o le organizzazioni nelle cui strutture si promuove o si fa uso, in qualsiasi forma, di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. 19. Rondini, Vanalli, Laura Molteni, Volpi, Di Vizia.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: né tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela di interessi economici degli associati.
2. 20.Mura, Favia, Palagiano.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo con le seguenti: e successive modificazioni.

Conseguentemente,
al medesimo articolo, sopprimere il comma 2;
all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole:
come da ultimo sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 della presente legge con le seguenti: e successive modificazioni.
3. 7.I Relatori.
(Approvato)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 12 per cento.
3. 1. Sarubbi, Grassi, Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sbrollini.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: 20 per cento aggiungere le seguenti: per il primo anno di esercizio dall'entrata in vigore della presente legge ed al 10 per cento per gli anni successivi.
3. 2. Sarubbi, Grassi, Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sbrollini.
(Approvato)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: 20 per cento aggiungere le seguenti: per il primo anno di esercizio dall'entrata in vigore della presente legge, al 14 per cento per il secondo ed all'8 per cento per gli anni successivi.
3. 3. Sarubbi, Grassi, Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sbrollini.

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Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e privati.
3. 4. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e comunque non inferiore a dieci.
3. 5. Vanalli, Rondini, Volpi, Laura Molteni.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: e la diffusione fino alla fine della lettera.
3. 6. Mura, Favia, Palagiano.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. L'Osservatorio di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 si articola in due settori, uno dedicato alle associazioni giovanili, presieduto dal Ministro della Gioventù, l'altro dedicato all'associazionismo presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Conseguentemente con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata Stato, regioni, autonomie locali, si dà attuazione a quanto previsto dalla legge 383/2000.
4. 1. Miotto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, ha sede presso il Dipartimento, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro della gioventù o da un suo delegato ed è composto da dodici membri, di cui uno designato dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati, uno dalla Commissione Lavoro previdenza sociale del Senato, uno designato dal Ministro della gioventù, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tre dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di cui uno dagli enti locali, uno dal Forum nazionale dei giovani e tre dalle associazioni giovanili individuate con il decreto di cui al comma 5, secondo criteri obiettivi che tengano conto della rappresentatività delle stesse e seguendo comunque una logica di turnazione.
4. 2.Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sarubbi, Sbrollini, Pedoto.

Al comma 1, sostituire le parole da: sedici fino alla fine del comma con le seguenti: dieci membri, di cui due designati dal Ministro della gioventù, quattro dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di cui uno dagli enti locali, due dal Forum nazionale dei giovani, e quattro dalle comunità giovanili iscritte nel registro di cui all'articolo 5 della presente legge.
4. 3. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 1 sostituire le parole: uno dagli enti locali con le seguenti: due dagli enti locali.
4. 4. Pedoto, Grassi.

Al comma 1, dopo le parole: e successive modificazioni, di cui aggiungere le seguenti: almeno.
4. 4.(Nuova formulazione) Pedoto.
(Approvato)

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Al comma 1, sopprimere le parole: dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero.
4. 22.I Relatori.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole:, della salute.
4. 21.I Relatori.
(Approvato)

Al comma 3, sopprimere le lettere: a), b), c) e d).
4. 5. Sarubbi, Grassi, Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sbrollini.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
4. 6. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).
4. 7. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole da: nonché fino alla fine della lettera.
4. 8. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
pubblicazione sul sito internet istituzionale di un bollettino periodico di informazione e di promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle comunità giovanili, al fine di valorizzarne il ruolo di sviluppo e integrazione sociale.
4. 9. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).
4. 10. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: comunità giovanili, inserire le seguenti parole: territoriali.
4. 11. Rondini, Vanalli, Laura Molteni, Volpi, Di Vizia.

Al comma 3, sopprimere la lettera g).
4. 12. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 3, lettera b) sopprimere le parole: e supervisione.
4. 20.I Relatori.
(Approvato)

Al comma 3, lettera i), sostituire la parola: periodica con la seguente: semestrale.

Conseguentemente, alla fine della lettera aggiungere le parole:, il quale trasmette ai due rami del Parlamento le relazioni riferite a ciascun anno.
4. 13. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 3, lettera i), sostituire la parola: periodica con la seguente: annuale.
4. 13. (Nuova formulazione) Mura, Favia, Palagiano.
(Approvato)

Al comma 3, lettera i) sopprimere le parole: al Dipartimento e.
4. 60.I Relatori.
(Approvato)

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Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della gioventù, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1, ivi compresi quelli per l'individuazione dei membri designati dalle comunità giovanili ai sensi del medesimo comma 1, nonché quelli per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5, per la cancellazione da esso e per la periodica revisione dello stesso.
4. 50.I Relatori.
(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra Stato-regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata Stato, regioni, autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. 14. Pedoto, Miotto, Grassi.

Al comma 5 sostituire la parola: dettate con la seguente: adottate.

Conseguentemente, al medesimo comma 5, sopprimere le parole da: ivi fino a: comma 1.
4. 15. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 5 sopprimere le parole da: ivi fino a: comma 1.
4. 16. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 5, sostituire le parole da: ivi comprese fino alla fine del comma, con le seguenti: comprese quelle per l'individuazione delle associazioni giovanili di cui al medesimo comma 1, nel rispetto dei principi ivi fissati, nonché quelle relative alle modalità di iscrizione nel registro di cui all'articolo 5, alla cancellazione da esso e alla periodica revisione dello stesso.
4. 17. Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sarubbi, Sbrollini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il Ministro della Gioventù trasmette annualmente una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento all'attività dell'Osservatorio di cui al presente articolo, e al monitoraggio delle attività svolte dalle comunità giovanili.
4. 18. Mura, Favia, Palagiano.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi le associazioni giovanili a carattere nazionale che rispondono statutariamente ai requisiti previsti all'articolo 2 della presente legge, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, o dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e che prevedono nei propri statuti l'impegno degli associati a contrastare efficacemente, all'interno della associazione giovanile o in prossimità di essa, ogni forma di discriminazione, di intolleranza o di violenza, ovvero di promozione o di esercizio di attività illegali. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento.
2. Per associazioni giovanili a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono

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attività in almeno quattro regioni ed in almeno quindici province del territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri medesimi.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni giovanili in possesso dei requisiti stabiliti al comma 1, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.
5. L'iscrizione nei registri di cui ai precedenti commi consente di accedere ai benefici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge e al capo III della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in quanto compatibili.
5. 1. Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanili, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sbrollini, Pedoto.

Al comma 1, dopo le parole: L'accesso inserire le seguenti: delle comunità giovanili.
5. 12.I Relatori.
(Approvato)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Nel registro di cui al comma 1 sono iscritte di diritto le comunità giovanili già riconosciute ufficialmente a livello regionale, purché siano conformi ai requisiti richiesti per l'iscrizione al registro nazionale.
5. 2. Rondini, Vanalli, Laura Molteni, Volpi, Di Vizia.

Al comma 2, dopo le parole: le comunità giovanili inserire le seguenti: che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3.
5. 11.I Relatori.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: che rispondono statuariamente ai requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, con le seguenti: che rispondono statuariamente ai requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, o dalla legge 11 agosto 1991, n. 266,.
5. 10.I Relatori.
(Approvato)

Al comma 2, dopo la parola: requisiti inserire le seguenti: di cui alla presente legge e a quelli.
5. 3. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 2, sostituire le parole: a contrastare efficacemente, all'interno della comunità giovanile o in prossimità di essa, con le seguenti: a contrastare all'interno della comunità giovanile.
5. 9.I Relatori.
(Approvato)

Al comma 2, sopprimere le parole: efficacemente, all'interno della comunità giovanile o in prossimità di essa,.
5. 4. Vanalli, Rondini, Volpi, Laura Molteni.

Al comma 2 sopprimere le parole: di discriminazione e di.
5. 5. Sarubbi, Grassi, Pedoto.

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Al comma 3, dopo la parola: requisiti inserire la seguente: statutari.
5. 6. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: e al comma 1 dell'articolo 2.
5. 7. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: e ai commi 1 e 3 dell'articolo 2.
5. 7.(Nuova formulazione)Mura, Favia, Palagiano.
(Approvato)

Al comma 4, sostituire le parole: sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate associative con le seguenti: sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle eventuali entrate associative.
5. 8.I Relatori.
(Approvato)

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Istituzione di un tavolo di coordinamento nazionale tra lo Stato e le regioni).

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo di coordinamento nazionale sulle politiche giovanili, composto in maniera paritetica da rappresentanti dei Ministeri competenti in materia di politiche giovanili e da rappresentanti delle regioni competenti nella medesima materia.
2. Le regioni contribuiscono all'individuazione delle priorità da perseguire nell'ambito del tavolo di cui al comma 1, previa opportuna e adeguata consultazione delle realtà giovanili del rispettivo territorio.
3. Nell'ambito delle azioni di propria competenza in materia di politiche giovanili, le regioni provvedono a garantire la realizzazione di interventi intersettoriali e trasversali, mediante leggi o piani di indirizzo.
4. Il funzionamento del tavolo di coordinamento di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
5. 01. Vanalli, Rondini, Volpi, Laura Molteni.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni).

1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro della Gioventù, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio di cui all'articolo 4; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio di cui all'articolo 4.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.
5. 02. Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanili, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sbrollini, Pedoto.

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ART. 6.

Al comma 2, sopprimere le parole: del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero.
6. 3.I Relatori.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra Stato-regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata Stato, regioni, autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. 1. Pedoto, Grassi.
(Approvato)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Il decreto di ripartizione del Fondo di cui al comma 2 deve, tra le altre modalità, tener conto:
a) della diffusione a livello regionale e nazionale delle comunità giovanili iscritte nel registro di cui all'articolo 5 della presente legge;
b) della presentazione di specifici progetti riguardanti i giovani e il loro coinvolgimento nella società civile, culturale e lavorativa del nostro Paese.
6. 2. Sarubbi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Ministro della gioventù trasmette annualmente una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento all'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 4 e al monitoraggio delle attività svolte dalle comunità giovanili.
6. 4. (Nuova formulazione dell'emendamento 4. 18) Mura, Favia, Palagiano.
(Approvato)