CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 giugno 2010
342.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali (C. 3241 Pianetta).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

Art. 2.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Ai soli fini di cui alla presente legge,.
2. 1.Il relatore.

Al comma 4, sostituire le parole: all'articolo 2 con le seguenti: all'articolo 1, comma 2,.
2. 2.Il relatore.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti della commissione interministeriale non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese.
2. 3.Il relatore.

Al comma 7, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
2. 4.Il relatore.

Art. 5.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il periodo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
5. 1.Il relatore.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fermi restando i limiti alla facoltà di procedere ad assunzioni previsti dalla normativa vigente.
5. 2.Il relatore.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma: 6. Ai fini di cui al presente articolo, sono comunque fatte salve eventuali misure di maggior favore per i dipendenti, contenute nei contratti collettivi di lavoro.
5. 3.Il relatore.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. 01.Il relatore.

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ALLEGATO 2

DL 64/10: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (C. 3552 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3552, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali»,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 2, si osserva che le disposizioni contrattuali dovrebbero avere natura civilistica e non pubblica e - a tal fine - andrebbe previsto un riferimento al Ministro del lavoro e delle politiche sociali nella fase attuativa;
2) all'articolo 3, comma 7, si segnala anzitutto la palese differenza tra uomini e donne, che non sembra trovare apparenti giustificazioni, in ordine alla possibilità di richiedere la prosecuzione volontaria della professione oltre i 45 anni di età;
3) al medesimo articolo 3, comma 7, si segnala altresì che il rinvio ai coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 335 del 1995, non appare del tutto congruo, atteso che non risulta esistente - in tale disposizione - un coefficiente riferito ai 45 anni di età, essendo la prima età anagrafica considerata quella dei 57 anni;
4) all'articolo 7-bis, si rileva infine l'esigenza di valutare le possibili ricadute della festività ivi prevista, nel caso in cui essa venga intesa come giornata di festività lavorativa, anche al fine di evitare eventuali oneri finanziari che potrebbero derivarne.

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ALLEGATO 3

5-02988 Bellanova: Erogazione di indennizzi di mobilità da parte dell'INPS nella regione Puglia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione parlamentare presentata dall'Onorevole Bellanova, passo ad illustrare quanto reso noto dall'INPS e dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento.
I lavoratori della Decorazioni Artistici di Monopoli, posti all'attenzione nel presente atto parlamentare, hanno percepito il trattamento di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2007.
A decorrere dal 1o gennaio 2009, una parte dei lavoratori interessati, dopo aver usufruito per un ulteriore anno (dal 1o gennaio 2008) del trattamento integrativo, ha percepito il trattamento di mobilità ordinaria; i restanti lavoratori, invece, hanno percepito, sin dal 1o gennaio 2008, la mobilità ordinaria con scadenza, a seconda dell'età, a gennaio 2010 o gennaio 2011.
Pertanto, sulla base di quanto comunicato dal competente ufficio dell'INPS, non risulta possibile, liquidare, ai lavoratori di cui trattasi, i quattro mesi di mobilità in deroga per l'anno 2008, in quanto già beneficiari, nello stesso periodo, di prestazioni ordinarie (CIG o Mobilità).
Tanto premesso, informo che, ai sensi dell'articolo 2, commi 138 e 140, della legge n. 191 del 2009 (che ha prorogato per il 2010 la possibilità di concedere ammortizzatori in deroga alla normativa vigente) e dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, sono in corso le procedure di liquidazione della indennità di mobilità in deroga, con decorrenza 2010, per tutta la platea dei lavoratori della Decoratori Artistici aventi diritto.
Faccio, inoltre, presente che lo scorso 26 maggio, in attuazione della predetta normativa, è stato stipulato un accordo tra l'Amministrazione che rappresenta e la Regione Puglia in forza del quale sono stati destinati per l'anno 2010, a valere su fondi nazionali, 100 milioni di euro, per la concessione o per la proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale, ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati.
Il relativo decreto interministeriale di ripartizione delle risorse finanziarie individuate nell'accordo è attualmente alla firma dei ministri concertanti.
Per completezza, ricordo che, con decreti interministeriali n. 45080/2009 e n. 46449/2009, nell'ambito delle risorse assegnate, per l'anno 2009, agli ammortizzatori in deroga, alla Regione Puglia sono stati destinati, 59 milioni di euro.

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ALLEGATO 4

5-03033 Codurelli: Contenzioso relativo al regime previdenziale degli spedizionieri doganali.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

La situazione descritta dall'onorevole Codurelli, già oggetto di diversi atti parlamentari, concerne la posizione di quella categoria di lavoratori (gli spedizionieri doganali) i quali, a seguito della soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale di riferimento, non hanno potuto usufruire dei benefici previsti dal decreto legislativo n. 42 del 2006, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.
Il predetto decreto, come noto, consente a soggetti iscritti a forme pensionistiche ben individuate di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni al fine del conseguimento di un'unica pensione di vecchiaia o di anzianità.
Tanto premesso, sono in grado di informare l'onorevole interrogante che le problematiche sottese al presente atto parlamentare sono all'attenzione dell'Amministrazione che rappresento la quale, anche alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia sta valutando, unitamente al competente Ministero dell'economia e delle finanze, ogni soluzione idonea a soddisfare le esigenze prospettate, in tale ambito, dalla categoria possibile di che trattasi.
Mi riservo una più dettagliata risposta all'esito dei contatti tra i due Ministeri, alla ripresa dell'attività parlamentare.