CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 giugno 2010
337.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
Pag. 95

ALLEGATO 1

Decreto-legge 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di CO2 (C. 3496 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1:
al primo periodo, le parole:
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 sono sostituite dalle seguenti: pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98;
al secondo periodo, le parole: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 sono sostituite dalle seguenti: pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294.
1. 1.Il relatore.
(Approvato)

All'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
1-bis. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010».
1. 2.Il relatore.
(Ritirato)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 8, comma 4-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2011».
*1. 3.Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.
(Ritirato)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis.
All'articolo 8, comma 4-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2011».
*1. 4.Lanzarin, Togni, Guido Dussin.
(Ritirato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis.
All'articolo 8, comma 4-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2011».
*1. 5.Piffari, Scilipoti.
(Ritirato)

Sopprimere il comma 2.
1. 6.Piffari, Scilipoti.
(Respinto)

Pag. 96

Sostituire il comma 2, con il seguente:
Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno. Le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1. 7.Il relatore.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno. Le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando l'obbligo di cui al primo periodo.
1. 7.Il relatore (Nuova formulazione).
(Approvato)

All'articolo 1, dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole: «Per un periodo di 11 anni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre dell'anno 2016».
2-ter. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, le parole: «dal 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2017»;
b) all'articolo 35, comma 2, le parole: «fino all'anno 2009» e «dal 2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «fino all'anno 2016» e «dal 2017».

2-quater. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
1. 8.Iannarilli.
(Ritirato)

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 1.Zamparutti.
(Respinto)

Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:
2. Agli operatori di impianti o parti di impianto riconosciuti come nuovi entranti di cui al precedente comma 1, sono annualmente trasferiti a titolo gratuito fino al raggiungimento del numero di quote a loro spettanti:
a) le quote di emissione di CO2 non utilizzate annualmente dagli impianti già in esercizio, in conseguenza di una riduzione della loro produzione;
b) eventuali ulteriori quote di emissione di CO2, trasferite dagli impianti già

Pag. 97

in esercizio ai nuovi entranti, secondo le modalità di cui al successivo comma 3.

3. Le quote di emissione da trasferire annualmente ai nuovi entranti, sono a carico in modo differenziato degli impianti già operanti, in proporzione della loro produzione annuale, e sulla base del loro discostamento da coefficienti di emissione basati sugli impianti più efficienti per ciascun settore di attività, o sulle Migliori tecnologie disponibili (MTD).
4. Il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, individua modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, nonché i criteri di cui al precedente comma 3 e le relative quote da trasferire.
2. 2.Piffari, Scilipoti.
(Respinto)

Al comma 1, la parola: CO2 è sostituita dalle seguenti: anidride carbonica (CO2).

Conseguentemente:
alla rubrica, sostituire la parola:
CO2 con le seguenti: anidride carbonica;
nel titolo, sostituire la parola: CO2 con le seguenti: anidride carbonica.
2. 3.Il relatore.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: il Comitato di cui fino alla fine del comma con le seguenti: Il Ministero dello sviluppo economico con decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge determina per ogni tipologia di impianto il numero di quote di CO2 da assegnarsi a titolo gratuito in base alle Best Available Technologies che consentano le più basse emissioni.

Conseguentemente dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1-bis. Le quote assegnate con il PNA (Piano Nazionale delle Assegnazioni) non utilizzate dai vecchi impianti nel 2009, vengono ritirate e tornano nelle disponibilità del Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni.
1-ter. Il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, in base al decreto ministeriale di cui al comma 1, determina il numero di quote di CO2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006. n. 216, e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
1-quater. Il numero totale di quote di cui al comma 3 non può in ogni caso essere superiore al numero di quote non utilizzate dai vecchi impianti rispetto alle previsioni del PNA (Piano Nazionale delle assegnazioni).
2. 4.Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.
(Respinto)

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile che sia stata avviata in forza di una dichiarazione di inizio attività già presentata alla data di entrata in vigore della presente disposizione, secondo quanto previsto per gli specifici impianti dall'articolo 2, comma 159, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non oggetto di contestazioni, prescrizioni o impugnazioni in sede giudiziaria alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 2010, depositata il 26 marzo 2010, per impianti con soglia di potenza superiore a quella prevista come ammissibile alla realizzazione in forza di dichiarazione

Pag. 98

di inizio attività, può essere proseguita, ultimata e messa in esercizio a condizione che il dichiarante presenti alla Regione o alla Provincia competente, se delegata, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la richiesta a tutti gli enti che, altrimenti, sarebbero stati interessati ad esprimere un parere o ad emettere un provvedimento abilitativo, comunque denominato, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, consegnando copia conforme di tali richieste, per quel che concerne la realizzazione dell'impianto di produzione entro il sedime dell'area interessata dall'impianto stesso. Il dichiarante si obbliga ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite dagli enti interessati o a ripristinare lo stato dei luoghi in caso di parere negativo da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le Regioni operano la verifica della correttezza della dichiarazione e dell'idoneità della documentazione presentata entro trenta giorni dal ricevimento della medesima.
2. 5.Bernardo.
(Ritirato)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la sicurezza nei trasporti, nel rispetto del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, che ha recepito la Direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose, è incentivato il trasporto fluviale del Gas di Petrolio Liquefatto attraverso un contributo, ai soggetti che effettuano questo trasporto, di euro 30 per tonnellata al netto dello scafo. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2010, 6 milioni di euro per l'anno 2011 e 9 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2010, 6 milioni di euro per l'anno 2011 e 9 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo per la competitività e lo sviluppo, di cui all'articolo 18, comma 1 lettera b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio regolamento le modalità per l'erogazione degli incentivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 6.Lanzarin, Togni.
(Ritirato)

Al comma 3, dopo le parole: liquidati agli aventi diritto nei limiti, aggiungere le parole: delle disponibilità del Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra, da destinare alla riserva nuovi entranti di cui ai commi 3-bis e seguenti, nonché, residualmente e solo a eventuale integrazione, nei limiti del 50 per cento massimo,.

Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, è istituito il Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE, da destinare alla «riserva nuovi entranti», già previsto dall'articolo 2, comma 554, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con decreto da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, e quindi con propri successivi decreti, provvede ad aggiornare la componente tariffaria A3, di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92. La componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate, deve essere ridotta in misura

Pag. 99

tale da garantire un risparmio annuo di 250 milioni di euro e comunque per un importo non superiore al 20 per cento della remunerazione complessiva riconosciuta alle suddette fonti assimilate.
3-quater. La riduzione della componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate di cui al precedente comma, deve avvenire senza corrispondente riduzione della componente tariffaria A3. Il risparmio conseguente alle risorse liberatesi dalla suddetta rimodulazione, viene quindi riassegnato al Fondo di cui al comma 3-bis, fino alla liquidazione dei crediti di cui al comma 2 del presente articolo. Successivamente alla liquidazione dei medesimi crediti, i successivi risparmi previsti dal precedente comma 3-ter, dovranno comportare una corrispondente riduzione della componente tariffaria A3, e sono finalizzati ad interventi per interventi di risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi europei collegati al «pacchetto energia-clima».
3-quinquies. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è tenuta a intensificare le previste attività di controllo e verifica con relativi sopralluoghi su impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate (Cip6) e sugli impianti di cogenerazione. Eventuali recuperi di incentivi indebitamente percepiti, sono utilizzati per le finalità di cui al comma 3-quater».
2. 7.Piffari, Scilipoti.
(Respinto)

Al comma 3, le parole: come modificata dalla direttiva 2009/29/CE sono sostituite dalle seguenti: come sostituito dalla direttiva 2009/29/CE e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:, e successive modificazioni.
2. 8.Il relatore.
(Approvato)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Ai fini dell'applicazione delle tariffe incentivanti stabilite dai decreti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali o regioni sono considerati comunque rientranti nella tipologia degli impianti realizzati sugli edifici e sono equiparati agli impianti di potenza minima. Gli enti locali, per i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici sul proprio territorio, approvati con deliberazione delle rispettive giunte nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, e non ancora realizzati, hanno diritto ad usufruire delle tariffe incentivanti ai sensi dell'articolo 7, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in vigore al momento della deliberazione, senza l'applicazione di riduzioni tariffarie, a condizione che la realizzazione dell'impianto avvenga nei ventiquattro mesi successivi alla data della deliberazione stessa.
2. 9.Polledri, Lanzarin, Tommaso Foti, Mariani, Guido Dussin, Togni.
(Ritirato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il comma 1 dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, è sostituito dal seguente:
«Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, ivi inclusi i lavori sul punto di connessione, abbiano comunicato

Pag. 100

al gestore di rete e al GSE, entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011».
2. 10.Tortoli.
(Ritirato)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. L'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99 si interpreta nel senso che:
a) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera a) si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, fermo restando quanto previsto al comma 8 per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale dopo il 31 dicembre 2007;
b) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera c) e i coefficienti introdotti dal comma 4 si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore della medesima legge 23 luglio 2009, n. 99. Agli impianti entrati in esercizio prima dell'entrata in vigore della legge 23 luglio 2009, n. 99, continuano ad applicarsi i coefficienti e le tariffe onnicomprensive in vigore prima delle modifiche introdotte dalla medesima legge, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera a).
2. 11.Tortoli.
(Ritirato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99 va inteso nel senso che:
a) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera a) si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, fermo restando quanto previsto al comma 8 per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale dopo il 31 dicembre 2007;
b) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera c) si applica agli impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore della medesima legge 23 luglio 2009, n. 99.
2. 12.Tortoli.
(Ritirato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. I finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi alla data del 1o gennaio 2008, data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Al medesimo comma 1117, ultimo periodo, le parole: «per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118» sono soppresse.
2. 13.Tortoli.
(Ritirato)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Per far fronte alle criticità di sicurezza del sistema elettrico derivanti dall'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili, il Ministro dello sviluppo economico, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, può disporre un rafforzamento, fino ad una potenza di 1.000 MW, degli strumenti finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico, con remunerazione non superiore a quella prevista per equivalenti servizi per la sicurezza e privilegiando i servizi che comportano minor impatto ambientale.
*2. 14.Tortoli.
(Ritirato)

Pag. 101

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per far fronte alle criticità di sicurezza del sistema elettrico derivanti dall'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili, il Ministro dello sviluppo economico, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, può disporre un rafforzamento, fino ad una potenza di 1.000 MW, degli strumenti finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico, con remunerazione non superiore a quella prevista per equivalenti servizi per la sicurezza e privilegiando i servizi che comportano minor impatto ambientale».
*2. 16.Tommaso Foti.
(Ritirato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di contrastare le attività speculative legate allo sviluppo e all'autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che comportano l'avvio di procedimenti autorizzativi da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti, il Ministro dello sviluppo economico determina, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opportune misure affinché l'istanza per l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell'autorizzazione e gli eventuali successivi subentranti.
**2. 15.Tommaso Foti.
(Ritirato)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di contrastare le attività speculative legate allo sviluppo e all'autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che comportano l'avvio di procedimenti autorizzativi da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti, il Ministro dello sviluppo economico determina, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opportune misure affinché l'istanza per l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell'autorizzazione e di eventuali successivi subentranti».
**2. 17.Tortoli.
(Ritirato)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. Al relativo onere, pari a 40 milioni di euro per gli anni da 2011 al 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo per la competitività e lo sviluppo, di cui all'articolo 18, comma 1 lettera b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
2. 18.Guido Dussin, Lanzarin, Togni.
(Ritirato)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis

1. Al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità

Pag. 102

delle attività delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e il gas naturale, è istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana criteri generali per il funzionamento del Sistema.
2. Le modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali sulla base di indirizzi generali previsti dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce altresì specifici criteri e modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili.
4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema, in conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche all'adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti, nel rispetto delle delibere dell'Autorità medesima in materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa vigente, non possa essere prevista la sospensione della fornitura. Nelle more dell'effettiva operatività del Sistema, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce in via transitoria le modalità di gestione e trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore.
5. Dall'attuazione della presente norma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attività svolte dall'Acquirente Unico S.p.A. è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.
2. 01.Il relatore.
(Ritirato)

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche aliquota di accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento e per il metano utilizzato per usi civili).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di accisa sul Gasolio usato come combustibile per riscaldamento, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, viene fissata in euro 200,00 per mille litri di prodotto.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le agevolazioni previste per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e sue successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili, di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni di cui all'articolo 2, comma 1

Pag. 103

del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, vengono aumentate nella misura di euro 0,008 per metro cubo.
2. 02.Tommaso Foti.
(Ritirato)

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «ad alto rendimento» aggiungere le seguenti: «o da fonti non rinnovabili effettuate nell'ambito di Contratti Servizio Energia «Plus», di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008 allegato 11, punto b». Tale agevolazione non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 349, della legge n. 296 del 2006.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, valutato in 500.000 euro, a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle spese permanenti rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. 03.Tommaso Foti.
(Ritirato)

Pag. 104

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia. Atto n. 219.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia;
nell'auspicio che l'attribuzione della responsabilità del funzionamento e della gestione di parte della rete stradale alle autorità regionali sia accompagnata dall'attribuzione alle regioni di risorse e di mezzi adeguati per un corretto ed efficace esercizio della medesima responsabilità,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 105

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia. Atto n. 219.

PARERE APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia (atto n. 219);
nell'auspicio che l'attribuzione della responsabilità del funzionamento e della gestione di parte della rete stradale alle autorità regionali sia accompagnata, pur preservando un'ottica nazionale, dall'attribuzione alle regioni di risorse e di mezzi adeguati per un corretto ed efficace esercizio della medesima responsabilità,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.