CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 giugno 2010
337.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 36

ALLEGATO

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

Art. 1.
(Misure cautelare).

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare è disposta presso una casa famiglia protetta, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ordine a delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 416-bis, nel quale caso la custodia cautelare è disposta in carcere. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a tre anni e inferiore a dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare, laddove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, è disposta presso una casa-famiglia protetta. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle misure di custodia cautelare già disposte prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Visite al minore infermo).

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,sono inseriti i seguenti:
«In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute di figlio minore, anche con essa non convivente, la detenuta o l'imputata ovvero il padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole,è autorizzata, con provvedimento urgente, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo per il tempo stabilito dall'autorità giudiziaria. In caso di ricovero ospedaliero, la durata della visita può essere prorogata, tenuto conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.
In ipotesi di necessità e urgenza, il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto dall'autorità locale di pubblica sicurezza competente per il controllo della detenzione ovvero dalla direzione della casa-famiglia protetta, che ne informa la prefettura-ufficio territoriale del Governo e il tribunale di sorveglianza e dispone le opportune verifiche; successivamente il provvedimento è sottoposto alla convalida del magistrato competente.
La detenuta o l'imputata, madre di un bambino di età inferiore ad anni dieci, anche con lei non convivente è autorizzata,

Pag. 37

con provvedimento da rilasciarsi dal giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti la data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche».

Art. 3.
(Detenzione domiciliare speciale).

1. Il comma 1 dell'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:
«1. Le condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 11-bis, devono espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli.
1-bis. Le madri di cui al comma 1, in caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, possono espiarla in case di accoglienza allo scopo predisposte dagli enti locali».

Art. 4.
(Case-famiglia protette).

1. All'articolo 59 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il numero 2) è inserito il seguente: «2-bis) case-famiglia protette».
2. Dopo l'articolo 61 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
«Art. 61-bis. - (Case-famiglia protette). - 1. Le case-famiglia protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto in via preminente delle esigenze psico-fisiche dei minori.
2. Il personale di servizio impiegato nelle case-famiglia protette è composto per almeno il 65 per cento da persone con formazione di educatore esperto in pedagogia o in psicologia.
3. L'attività svolta presso le case-famiglia protette è coordinata da figure direttoriali individuate tra persone esperte in pedagogia e in psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza.
4. La sicurezza nelle case-famiglia protette è garantita dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, in coordinamento con la magistratura di sorveglianza e con il direttore, e si avvale degli strumenti che siano ritenuti più idonei in considerazione della presenza di soggetti minori, ivi incluse apparecchiature di videosorveglianza e telesorveglianza».

3. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno, può individuare strutture, tra quelle rette da enti locali, associazioni, fondazioni o cooperative, che siano idonee a espletare le funzioni di casa-famiglia protetta e stipulare con tali strutture apposite convenzioni.
4. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
(Detenzione in case-famiglia protette).

1. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Detenzione in case-famiglia protette). - 1. La madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie, deve espiare la propria pena in una casa-famiglia protetta quando sia stata condannata per uno dei reati previsti dall'articolo 4-bis».

Pag. 38

Art. 6.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

1. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - (Revoca dell'espulsione a tutela dei minori). - 1. Nell'ipotesi in cui l'espulsione sia disposta o debba essere disposta durante o al termine dell'espiazione di una pena detentiva, nei casi in cui la condanna non riguardi i delitti richiamati dall'articolo 11-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche come sanzione alternativa, ovvero nel corso di una misura alternativa, nei riguardi di madre di bambini di età non superiore a dieci anni, o del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, il giudice competente, su ricorso di parte o in sede di convalida, fuori dai termini previsti per l'impugnazione, può disporre la revoca del decreto di espulsione, ovvero inibirne l'adozione qualora accerti che la permanenza corrisponde all'interesse del minore, che lo stesso è inserito nel tessuto sociale nel territorio italiano e, in ogni caso, che l'espulsione pregiudicherebbe lo sviluppo psico-fisico del minore. Il provvedimento di espulsione rimane sospeso fino alla decisione del giudice adìto».

2. All'articolo 19, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) delle straniere in espiazione di pena detentiva o in misura alternativa madri di bambini di età non superiore a tre anni».

3. All'articolo 30, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) al figlio minore della madre straniera, ovvero del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, nei casi in cui nei confronti della stessa sia stata disposta una misura cautelare o la stessa debba espiare una pena detentiva o un misura alternativa, per potere garantire l'unità familiare. Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari a quella della misura cautelare o detentiva o alternativa».

4. All'articolo 31, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «permanenza del familiare,» sono inserite le seguenti: «anche se in espiazione di pena detentiva o in misura alternativa».