CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 giugno 2010
335.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (C. 3118 Governo, e abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3118, recante «Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, e le abbinate proposte di legge;
sottolineato come il provvedimento si inquadri nella prospettiva del processo di attuazione del federalismo fiscale previsto dalla legge n. 42 del 2009,
esprime
PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento agli articoli 2 e 3, i quali recano l'elenco delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire in tale ambito anche la funzione relativa alla gestione dei tributi e delle entrate proprie di tali enti;
b) con riferimento agli articoli 13-bis e 23-bis, inseriti nel corso dell'esame in sede referente, recanti, rispettivamente,delega al Governo per definire una disciplina organica delle disposizioni concernenti il Comune di Campione d'Italia e norme sulla possibilità, per i Presidenti delle regioni, di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché di avvocati dello Stato, valuti la Commissione di merito se tali previsioni risultino congruenti con il contenuto proprio del provvedimento;
c) con riferimento all'articolo 29, comma 2, nella parte in cui inserisce nel Testo unico delle disposizioni sugli enti locali (TUEL), i nuovi articoli 147-quater e 147-sexies, relativi, rispettivamente, ai controlli sulle società partecipate dagli enti locali ed ai controlli sugli organismi gestionali partecipati dai medesimi enti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio coordinare tra loro tali disposizioni, che risultano in gran parte sovrapponibili, in particolare facendo rifluire il contenuto dell'articolo 147-quater nel testo dell'articolo 147-sexies, opportunamente integrando quest'ultimo nel senso di renderlo applicabile anche alle società partecipate;
d) con riferimento al comma 8 dell'articolo 151 del TUEL, come novellato dall'articolo 29, comma 3, il quale prevede che al rendiconto gli enti locali sia allegata una relazione contenente valutazioni sull'efficacia dell'azione condotta dalla Giunta dell'ente, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare tale previsione, stabilendo che la relazione utilizza i dati ottenuti dalle attività di controllo di gestione e contiene una quantificazione dei servizi offerti, dei costi unitari dei servizi e del grado di copertura dei fabbisogni, prevedendo inoltre che, per le province ed i comuni con popolazione al di sopra di un determinato livello, la relazione sia redatta in forma di bilancio sociale.