CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 giugno 2010
335.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 Governo ed abb.

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
osservato che l'articolo 23-bis, avente ad oggetto gli uffici di diretta collaborazione in ambito regionale, prevede che per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali i Presidenti delle Regioni possono avvalersi della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, collocati, previo loro consenso, obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle amministrazioni di appartenenza, anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, precisando peraltro che il collocamento fuori ruolo determina l'indisponibilità del relativo posto nell'ambito delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza fino al termine del rispettivo incarico;
rilevato che l'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito con legge n. 181 del 2008, per garantire l'integrità dell'organico degli uffici giudiziari, pone dei precisi limiti al numero dei magistrati che possono essere destinati a funzioni non giudiziarie;
ritenuto che dall'applicazione del predetto articolo 23-bis possano derivare invece seri problemi di funzionalità per gli uffici giudiziari nell'ambito dei quali prestano servizio i magistrati che verrebbero posti fuori ruolo o in aspettativa, non prevedendosi neanche - come stabilisce invece la legislazione vigente in materia alla quale si intende derogare - la possibilità per gli organi di autogoverno delle magistrature di appartenenza di valutare l'impatto sulla organizzazione dei predetti uffici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia soppresso l'articolo 23-bis.

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ALLEGATO 2

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 Governo ed abb.

PARERE APPROVATO

La Commissione giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
premesso che la competenza della medesima si limita all'articolo 23-bis, avente ad oggetto gli uffici di diretta collaborazione in ambito regionale, prevede che per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali i Presidenti delle Regioni possono avvalersi della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, collocati, previo loro consenso, obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle amministrazioni di appartenenza, anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, precisando peraltro che il collocamento fuori ruolo determina l'indisponibilità del relativo posto nell'ambito delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza fino al termine del rispettivo incarico;
rilevato che l'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito con legge n. 181 del 2008, per garantire l'integrità dell'organico degli uffici giudiziari, pone dei precisi limiti al numero dei magistrati che possono essere destinati a funzioni non giudiziarie;
ritenuto che dall'applicazione del predetto articolo 23-bis possano derivare invece seri problemi di funzionalità per gli uffici giudiziari nell'ambito dei quali prestano servizio i magistrati che verrebbero posti fuori ruolo o in aspettativa, non prevedendosi neanche - come stabilisce invece la legislazione vigente in materia alla quale si intende derogare - la possibilità per gli organi di autogoverno delle magistrature di appartenenza di valutare l'impatto sulla organizzazione dei predetti uffici;

esprime, per quanto attiene alle parti di propria competenza,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia soppresso l'articolo 23-bis.