CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 giugno 2010
335.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 25

ALLEGATO 1

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: risorse umane, strumentali, organizzative e finanziarie con le seguenti: risorse umane, finanziarie e strumentali.

Conseguentemente:
all'articolo 5, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:
risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative con le seguenti: risorse umane, finanziarie e strumentali;
all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative con le seguenti: risorse umane, finanziarie e strumentali;
all'articolo 9, comma 2, lettera d), sostituire le parole: risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative con le seguenti: risorse umane, finanziarie e strumentali;
all'articolo 9, comma 2, lettera d-bis), dopo le parole: risorse umane aggiungere le seguenti: finanziarie e strumentali;
all'articolo 10, commi 1, 2 e 4, sostituire le parole: risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative con le seguenti: risorse umane, finanziarie e strumentali;
all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: risorse umane, organizzative, finanziari e strumentali con le seguenti: risorse umane, finanziarie e strumentali;
all'articolo 11, comma 3, sostituire le parole: risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative con le seguenti: risorse umane, finanziarie e strumentali;
all'articolo 12, comma 3, lettera a), e comma 4-bis, sostituire le parole: risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative con le seguenti: risorse umane, finanziarie e strumentali;
1. 200.Il relatore.

ART. 2.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: la pianificazione urbanistica e la regolamentazione di ambito comunale con le seguenti: la pianificazione e la regolamentazione urbanistica di ambito comunale.
2. 200.Il relatore.

Pag. 26

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: spettanti in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
3. 200.Il relatore.

ART. 6.

Al comma 2, dopo le parole: le rispettive funzioni aggiungere la seguente: fondamentali.
6. 200.Il relatore.

ART. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Restano ferme in ogni caso le competenze in materia ambientale riconosciute per legge in capo all'ISPRA e alle ARPA regionali.
7. 200.Il relatore.

ART. 9.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: allocate con la seguente: conferite;

Conseguentemente:
all'articolo 10, comma 1, sostituire la parola:
allocata con la seguente: conferita.;
all'articolo 10, comma 2, sostituire la parola: allocate con la seguente: conferite.;
9. 200.Il relatore.

ART. 10.

Al comma 1 sostituire le parole: al loro esercizio con le seguenti: al suo esercizio.
10. 200.Il relatore.

ART. 11.

Al comma 1 dopo le parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. 200.Il relatore.

Al comma 1 sostituire le parole: esercitate dallo stesso con le seguenti: esercitate dallo Stato.
11. 201.Il relatore.

ART. 13.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: del parere parlamentare con le seguenti: dei pareri parlamentari.
13. 200.Il relatore.

ART. 14.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, al titolo, sopprimere le parole:, razionalizzazione delle province.
14. 400.Il relatore.

Pag. 27

ART. 18.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: delle circoscrizioni aggiungere le seguenti: di decentramento comunale.
18. 200.Il relatore.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: In ogni caso,.
18. 201.Il relatore.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: ai sensi del comma 1.
18. 202.Il relatore.

Al titolo sopprimere le parole: e degli uffici territoriali del Governo.
Tit. 200.Il relatore.

Pag. 28

ALLEGATO 2

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (COM (2010) 61 def.).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati;
esaminata la proposta di modifica del regolamento n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce una Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione Europea (Frontex),
rilevato che:
a) la proposta riguarda un tema che ha assunto un'importanza cruciale nell'ambito del confronto politico a livello europeo: quello delle strategie da assumere per un efficace controllo delle frontiere esterne dell'Unione Europea e per il contrasto all'immigrazione illegale;
b) il controllo delle frontiere esterne è nell'interesse non solo del singolo Paese, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli di frontiera interni nell'ambito del progetto Schengen;
c) l'immigrazione illegale rimane un fenomeno estremamente preoccupante, nonostante i progressi assicurati dall'adozione di politiche attive di contrasto da parte di alcuni degli Stati membri e dall'istituzione di Frontex (che dimostra la crescente consapevolezza da parte dell'Unione Europea);
d) è necessario combattere sia le organizzazioni criminali che organizzano i flussi migratori sia quelle che sfruttano gli immigrati irregolari, impiegandoli in attività illegali o prive di tutele economiche e previdenziali;
e) l'intervento dell'Unione Europea è necessario per ottenere risultati concreti e per evitare che gli Stati membri più esposti a causa della loro collocazione geografica, come l'Italia, si sentano abbandonati e siano costretti a fronteggiare da soli le emergenze;
f) l'Italia, insieme ad altri partner, ha ripetutamente sollecitato le istituzioni europee al massimo impegno perché il problema deve essere affrontato in un'ottica comunitaria basata sui principi di solidarietà tra gli Stati membri nei confronti dei Paesi più esposti e di cooperazione con i Paesi terzi. Ed è apprezzabile che il Programma di Stoccolma, accogliendo le richiesta di alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, abbia posto il rafforzamento di Frontex tra le priorità dell'Unione Europea nel prossimo quinquennio;
g) i dati a disposizione consentono di affermare che Frontex può diventare uno strumento decisivo per quanto riguarda il pattugliamento e la vigilanza dei confini marittimi, anche se la sua operatività appare ancora insoddisfacente;
h) appaiono condivisibili gli obiettivi, che la proposta di modifica del regolamento si prefigge, di incrementare la capacità operativa dell'Agenzia, così come

Pag. 29

di rafforzarne la collaborazione con i Paesi terzi, specie quelli di partenza o di transito degli immigrati, di garantirne l'integrazione con altre agenzie europee, in particolare Europol, di consentire a Frontex di acquisire attrezzature proprie per il controllo e la sorveglianza delle frontiere;
i) la proposta rispetta i diritti fondamentali e le norme dell'Unione europea;
l) rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale, unitamente al testo del parere espresso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale nonché al Parlamento europeo;

esprime una valutazione positiva sulla proposta di modifica del regolamento con le seguenti osservazioni:
1. ogni modifica, anche di natura legislativa, sul ruolo e sull'attività di Frontex deve essere diretta a trasformare l'Agenzia in un efficace strumento per la protezione delle frontiere comuni anche in coordinamento con Europol e con gli altri attori europei;
2. il concetto di operazione congiunta deve comprendere, oltre alle attività di vigilanza e controllo delle frontiere, anche i diversi adempimenti connessi con la gestione degli immigrati clandestini rintracciati e soccorsi, per i quali lo Stato membro dovrebbe ottenere da Frontex un adeguato finanziamento. Infatti, occorre considerare le consistenti spese relative al trasporto degli immigrati irregolari alle strutture di accoglienza nelle quali si svolgono gli accertamenti sulla loro identità e sono avviate le verifiche amministrative relative allo status dei singoli immigrati richiedenti asilo o destinati al rimpatrio. Particolarmente onerosi sono anche i costi relativi alla permanenza nelle strutture e all'attività di collaborazione con le rappresentanze consolari competenti al fine dell'identificazione. Anche per sostenere tali oneri lo Stato membro dovrebbe ricevere adeguato finanziamento o, comunque, occorrerebbe prevedere forme di cofinanziamento da parte di Frontex per sostenere tali adempimenti;
3. in tema di operazioni congiunte, occorre prevedere e rendere operativi voli congiunti di rimpatrio organizzati e finanziati o cofinanziati dall'Agenzia;
4. è necessario garantire la massima efficienza da parte di Frontex. In particolare, occorre evitare che le risorse di bilancio siano destinate in ampia misura a spese di carattere amministrativo invece che a spese operative, alle quali andrebbe attribuita la quasi totalità delle somme stanziate;
5. il previsto rafforzamento di Frontex deve riguardare anche l'istituzione e la gestione di centri europei per l'identificazione e l'espulsione degli immigrati clandestini e la creazione di un sistema europeo per la gestione delle domande di asilo, come auspicato dalle stesse istituzioni dell'Unione Europea;
6. è necessario sostenere e conferire maggiore efficacia alla politica di collaborazione tra Frontex ed i Paesi di origine e di transito dell'immigrazione illegale prevedendo che gli Stati membri ricevano un sostegno tecnico e finanziario dall'Agenzia per le iniziative di cooperazione bi e multilaterali che gli stessi intraprendono con i Paesi terzi;
7. occorre rafforzare il ruolo di Frontex nella cooperazione con i Paesi terzi attraverso la sottoscrizione di accordi tra l'Unione Europea e i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori. In particolare, si ricorda che l'accordo sottoscritto dall'Italia con la Libia (e con altri Paesi africani) sta dando proficui risultati sul piano dell'impegno libico per il pattugliamento delle proprie coste e della lotta ai trafficanti di esseri umani;
8. è necessario definire meccanismi di concertazione tra Frontex e gli Stati

Pag. 30

membri che, senza pregiudicare il processo di rafforzamento dell'Agenzia incentrato su una più efficiente gestione del personale e dei mezzi tecnici messi a disposizione dai Paesi membri, garantisca comunque ai Paesi membri la necessaria autonomia operativa in termini di modalità e tempistica di impiego;
9. al fine di consentire l'effettiva operatività di Frontex e di rilanciare l'attività dell'Agenzia sulla base di una effettiva solidarietà tra gli Stati membri nella gestione delle frontiere, si ritiene inoltre necessario l'impegno finanziario e tecnico di tutti i Paesi membri della Unione Europea.