CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 giugno 2010
334.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili (C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto).

EMENDAMENTI RIFERITI ALLA PROPOSTA DI LEGGE C. 1732 PORCU, ADOTTATA COME TESTO BASE

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 1. Pedoto, Grassi, Lenzi.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Le organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari che, senza fini di lucro, operano continuativamente per la tutela dei diritti delle persone disabili e che hanno organi democraticamente eletti, nonché proprie sedi in almeno novanta province del territorio nazionale, possono costituire, ai sensi e nelle forme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 30 marzo 2001, n. 152, istituti di patronato che esercitino nei confronti delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, limitatamente al conseguimento di prestazioni o diritti relativi al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, con i poteri di rappresentanza di categoria e con le attribuzioni e le prerogative garantite dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152. A tali istituti si applicano inoltre gli articoli 14, 15, 16 e 17, nonché l'articolo 18 limitatamente al comma 1, della citata legge n. 152 del 2001.
2. La domanda di cui all'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 152, presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle organizzazioni, federazioni e associazioni di cui al precedente comma, deve essere accompagnata dalle garanzie finanziarie, patrimoniali e tecniche, da definirsi con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, volte a dimostrare l'adeguatezza patrimoniale dei costituendi istituti di patronato rispetto ai compiti di cui al precedente comma. Sulla domanda, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si pronuncia entro novanta giorni dalla data della sua presentazione.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce altresì le procedure e le modalità di verifica e controllo per assicurare che le attività degli istituti di patronato, costituiti in base alla presente legge, riguardino unicamente il conseguimento di prestazioni o diritti relativi al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità.
4. L'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e successive modificazioni, è abrogato.
5. Sono abrogati l'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, l'articolo 11, ottavo comma, della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e l'articolo 8, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni.
1. 2. Pedoto, Grassi.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Le organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone

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disabili e dei loro familiari che, senza fini di lucro, operano continuativamente da almeno cinque anni per la tutela dei diritti delle persone disabili e che hanno organi democraticamente eletti, nonché sedi proprie o di organizzazioni federate in almeno due terzi delle regioni e delle province del territorio nazionale, possono esercitare nei confronti delle persone con disabilità l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, con i poteri di rappresentanza di categoria e con le attribuzioni e le prerogative previste dalla legge 30 marzo 2001, n. 152.
2. Alle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari, che richiedono le attribuzioni e le prerogative di cui al comma 1, si applica, laddove compatibile, la disciplina di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
3. Ai fini dell'accesso alle attribuzioni e alle prerogative di cui al comma 1, le suddette organizzazioni, federazioni e associazioni presentano specifica domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che verifica la sussistenza e, periodicamente, la permanenza dei requisiti necessari.
1. 3. Palagiano, Mura.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari che, senza fini di lucro, operano continuativamente per la tutela dei diritti delle persone disabili e che hanno organi democraticamente eletti, nonché proprie sedi in almeno novanta province del territorio nazionale, possono costituire, ai sensi e nelle forme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 30 marzo 2001, n. 152, istituti di patronato che esercitino nei confronti delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, limitatamente al conseguimento di prestazioni o diritti relativi al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, con i poteri di rappresentanza di categoria e con le attribuzioni e le prerogative garantite dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152. A tali istituti si applicano, inoltre, gli articoli 14, 15, 16 e 17 nonché l'articolo 18 limitatamente al comma 1, della citata legge n. 152 del 2001.
1. 4. Pedoto, Grassi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì alle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari che, senza fini di lucro, operano continuativamente da almeno cinque anni per la tutela dei diritti delle persone disabili e che hanno organi democraticamente eletti, nonché sedi proprie o di organizzazioni federate in almeno due terzi delle regioni e delle province del territorio nazionale»;
b) all'articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono riconoscere alle organizzazioni, confederazioni e alle associazioni di cui all'articolo 5, una quota del finanziamento per l'implementazione e lo sviluppo dei servizi svolti in convenzione, in rapporto all'attività espletata».
1. 5. Palagiano, Mura.

Al comma 1, sostituire le parole da: esercitano nei confronti fino alla fine del periodo, con le seguenti: possono costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale, giuridicamente e finanziariamente autonomi dall'associazione promotrice come previsto dalla legge n. 152 del 2001, secondo le procedure e le garanzie ivi previste.
1. 6. Lenzi.

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All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: ciascuna per la con le seguenti: ciascuna limitatamente per la sola e.
1. 12.Il Relatore.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. La domanda di cui all'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 152, presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle organizzazioni, federazioni e associazioni di cui al precedente comma, deve essere accompagnata dalle garanzie finanziarie, patrimoniali e tecniche, da definirsi con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, volte a dimostrare l'adeguatezza patrimoniale dei costituendi istituti di patronato rispetto ai compiti di cui al precedente comma. Sulla domanda, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si pronuncia entro novanta giorni dalla data di presentazione.
1-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 1-bis, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce altresì le procedure e le modalità di verifica e controllo per assicurare che le attività degli istituti di patronato, costituiti in base alla presente legge, riguardino unicamente il conseguimento di prestazioni o diritti relativi al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità.
1. 7. Pedoto, Grassi.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 1, per quanto concerne il possesso del requisito di diffusione sul territorio nazionale, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 1o marzo 2006, n. 67.
1. 8.Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono abrogati l'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, l'articolo 11, ottavo comma, della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e l'articolo 8, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni.
1. 09.Pedoto, Grassi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e successive modificazioni, è abrogato.
1. 10.Pedoto, Grassi.