CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 giugno 2010
333.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (COM (2010) 61 def.)

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati;
esaminata la proposta di modifica del regolamento n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce una Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione Europea (Frontex);
rilevato che:
a) la proposta riguarda un tema che ha assunto un'importanza cruciale nell'ambito del confronto politico a livello europeo: quello delle strategie da assumere per un efficace controllo delle frontiere esterne dell'Unione Europea e per il contrasto all'immigrazione illegale;
b) il controllo delle frontiere esterne è nell'interesse non solo del singolo Paese, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli di frontiera interni nell'ambito del progetto Schengen;
c) l'immigrazione illegale rimane un fenomeno estremamente preoccupante, nonostante i progressi assicurati dall'adozione di politiche attive di contrasto da parte di alcuni degli Stati membri e dall'istituzione di Frontex (che dimostra la crescente consapevolezza da parte dell'Unione Europea);
d) è necessario combattere sia le organizzazioni criminali che organizzano i flussi migratori sia quelle che sfruttano gli immigrati irregolari, impiegandoli in attività illegali o prive di tutele economiche e previdenziali;
e) l'intervento dell'Unione Europea è necessario per ottenere risultati concreti e per evitare che gli Stati membri più esposti a causa della loro collocazione geografica, come l'Italia, si sentano abbandonati e siano costretti a fronteggiare da soli le emergenze;
f) l'Italia, insieme ad altri partner, ha ripetutamente sollecitato le istituzioni europee al massimo impegno perché il problema deve essere affrontato in un'ottica comunitaria basata sui principi di solidarietà tra gli Stati membri nei confronti dei Paesi più esposti e di cooperazione con i Paesi terzi. Ed è apprezzabile che il Programma di Stoccolma, accogliendo le richiesta di alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, abbia posto il rafforzamento di Frontex tra le priorità dell'Unione Europea nel prossimo quinquennio;
g) i dati a disposizione consentono di affermare che Frontex può diventare uno strumento decisivo per quanto riguarda il pattugliamento e la vigilanza dei confini marittimi, anche se la sua operatività appare ancora insoddisfacente;
h) appaiono condivisibili gli obiettivi, che la proposta di modifica del regolamento si prefigge, di incrementare la capacità operativa dell'Agenzia, così come di rafforzarne la collaborazione con i

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Paesi terzi, specie quelli di partenza o di transito degli immigrati, di garantirne l'integrazione con altre agenzie europee, in particolare Europol, di consentire a Frontex di acquisire attrezzature proprie per il controllo e la sorveglianza delle frontiere;
l) rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale, unitamente al testo del parere espresso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale nonché al Parlamento europeo;
esprime una valutazione positiva sulla proposta di modifica del regolamento con le seguenti osservazioni:
1) ogni modifica, anche di natura legislativa, sul ruolo e sull'attività di Frontex deve essere diretta a trasformare l'Agenzia in un efficace strumento per la protezione delle frontiere comuni anche in coordinamento con Europol e con gli altri attori europei;
2) il concetto di operazione congiunta deve comprendere, oltre alle attività di vigilanza e controllo delle frontiere, anche i diversi adempimenti connessi con la gestione degli immigrati clandestini rintracciati e soccorsi, per i quali lo Stato membro dovrebbe ottenere da Frontex un adeguato finanziamento. Infatti, occorre considerare le consistenti spese relative al trasporto degli immigrati irregolari alle strutture di accoglienza nelle quali si svolgono gli accertamenti sulla loro identità e sono avviate le verifiche amministrative relative allo status dei singoli immigrati richiedenti asilo o destinati al rimpatrio. Particolarmente onerosi sono anche i costi relativi alla permanenza nelle strutture e all'attività di collaborazione con le rappresentanze consolari competenti al fine dell'identificazione. Anche per sostenere tali oneri lo Stato membro dovrebbe ricevere adeguato finanziamento o, comunque, occorrerebbe prevedere forme di cofinanziamento da parte di Frontex per sostenere tali adempimenti;
3) in tema di operazioni congiunte, occorre prevedere e rendere operativi voli congiunti di rimpatrio organizzati e finanziati o cofinanziati dall'Agenzia;
4) è necessario garantire la massima efficienza da parte di Frontex. In particolare, occorre evitare che le risorse di bilancio siano destinate in ampia misura a spese di carattere amministrativo invece che a spese operative, alle quali andrebbe attribuita la quasi totalità delle somme stanziate;
5) il previsto rafforzamento di Frontex deve riguardare anche l'istituzione e la gestione di centri europei per l'identificazione e l'espulsione degli immigrati clandestini e la creazione di un sistema europeo per la gestione delle domande di asilo, come auspicato dalle stesse istituzioni dell'Unione Europea;
6) è necessario sostenere e conferire maggiore efficacia alla politica di collaborazione tra Frontex ed i Paesi di origine e di transito dell'immigrazione illegale prevedendo che gli Stati membri ricevano un sostegno tecnico e finanziario dall'Agenzia per le iniziative di cooperazione bi e multilaterali che gli stessi intraprendono con i Paesi terzi;
7) occorre rafforzare il ruolo di Frontex nella cooperazione con i Paesi terzi attraverso la sottoscrizione di accordi tra l'Unione Europea e i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori. In particolare, si ricorda che l'accordo sottoscritto dall'Italia con la Libia (e con altri Paesi africani) sta dando proficui risultati sul piano dell'impegno libico per il pattugliamento delle proprie coste e della lotta ai trafficanti di esseri umani;
8) è necessario definire meccanismi di concertazione tra Frontex e gli Stati membri che, senza pregiudicare il processo di rafforzamento dell'Agenzia incentrato su una più efficiente gestione del personale e dei mezzi tecnici messi a

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disposizione dai Paesi membri, garantisca comunque ai Paesi membri la necessaria autonomia operativa in termini di modalità e tempistica di impiego;
9) al fine di consentire l'effettiva operatività di Frontex e di rilanciare l'attività dell'Agenzia sulla base di una effettiva solidarietà tra gli Stati membri nella gestione delle frontiere, si ritiene inoltre necessario l'impegno finanziario e tecnico di tutti i Paesi membri della Unione Europea.

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ALLEGATO 2

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani)

EMENDAMENTO DEL RELATORE 14.50 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 14.

Alla lettera a), dopo le parole:, tenendo conto inserire le seguenti: dell'identità storica delle provincie e.
0. 14. 50. 1.Ria.

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) previsione della soppressione delle province nei cui capoluoghi vengono istituite le città metropolitane. I comuni che non entrano a far parte delle aree metropolitane confluiscono, secondo il principio della continuità territoriale, con le modalità previste dalle leggi vigenti, nelle province confinanti con la provincia soppressa.
0. 14. 50. 2.Lorenzin.

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) previsione della soppressione delle province aventi come capoluogo un comune appartenente a una città metropolitana ovvero una città metropolitana.

Conseguentemente, alla lettera e), dopo la parola: contigue, aggiungere le seguenti: o alla città metropolitana.
0. 14. 50. 3.Lanzillotta.

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) previsione della soppressione delle province coinvolte o contigue alle aree metropolitane;.
0. 14. 50. 4.Bressa, Amici, Giovanelli.

Alla lettera b) sostituire le parole: in ogni caso con le seguenti: di norma.
0. 14. 50. 5.Ria.

Alla lettera b) sostituire le parole: ai 200.000 abitanti con le seguenti: ad 1.000.000 di abitanti.
0. 14. 50. 6.Donadi, Borghesi, Favia.

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Alla lettera b) sostituire la parola: 200.000 con la seguente: 500.000.
* 0. 14. 50. 7.Ciccanti, Tassone, Mannino, Mantini.

Alla lettera b) sostituire la parola: 200.000 con la seguente: 500.000.
* 0. 14. 50. 8.Borghesi, Favia, Donadi.

Alla lettera b) sostituire la parola: 200.000 con la seguente: 500.000.
* 0. 14. 50. 9.Lanzillotta.

Alla lettera b) sostituire le parole: 200.000 con la seguente: 300.000.
0. 14. 50. 10.Favia, Borghesi, Donadi.

Alla lettera b) aggiungere, in fine, le parole:, oppure 150.000 abitanti, laddove il territorio sia montano per oltre il 50 per cento.
0. 14. 50. 11.Lorenzin.
(Approvato)

Alla lettera b) aggiungere, in fine le parole: e soppressione delle Prefetture, quali uffici periferici dell'amministrazione civile dell'interno, di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 30 Luglio 1999, n. 300, le funzioni delle quali saranno trasferite, previa intesa tra i rappresentanti degli enti locali ed il dicastero competente, alle Questure e ai comuni;.
0. 14. 50. 12.Borghesi, Favia, Donadi.

Dopo la lettera b) inserire la seguente:
b)-bis. revisione delle circoscrizioni territoriali delle provincie a partire da quelle istituite dopo il 1990 e da quelle che insistono in aree interessate all'istituzione delle città metropolitane.
0. 14. 50. 13.Ria.

Sostituire la lettera c) con la seguente:
c) revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato accorpandoli in modo che la popolazione residente in ciascun ambito non sia inferiore al milione e mezzo di abitanti;.
0. 14. 50. 14.Lanzillotta.

Aggiungere in fine il seguente periodo:
Le regioni a statuto speciale applicano le disposizioni di cui al presente comma in quanto principi generali dell'ordinamento della Repubblica e norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, secondo quanto stabilito dai rispettivi statuti.
0. 14. 50. 15.Ria.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione della soppressione di province in base all'entità della popolazione di riferimento, all'estensione del territorio di ciascuna provincia e al rapporto tra la popolazione e l'estensione del territorio e tenendo conto della peculiarità dei territori montani, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione; previsione che il territorio di ciascuna provincia abbia un'estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta e tale da realizzare le maggiori economie di scala;

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b) previsione che l'entità della popolazione di riferimento di cui alla lettera a) non possa in ogni caso essere inferiore ai 200.000 abitanti, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'anno 2009;
c) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato;
d) previsione che la razionalizzazione di cui al presente articolo avvenga nel rispetto dell'articolo 133 della Costituzione;
e) attribuzione a una o più province contigue nell'ambito della stessa regione delle funzioni e delle corrispondenti risorse umane e strumentali della provincia da sopprimere;
f) individuazione di una disciplina transitoria che assicuri la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini».
14. 50.Il relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 3

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche (C. 278-A Farina Coscioni, ed abb.)

PARERE CONTRARIO E NULLA OSTA

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Livia Turco 1.33, Livia Turco 1.35, Occhiuto 2.6, Palagiano 2.11, Calgaro 2.31, Palagiano 2.13, Livia Turco 2.34, Calgaro 2.35, Palagiano 2.36, Palagiano 2.14, Livia Turco 2.38, Occhiuto 3.50, Binetti 3.33, Palagiano 3.13, Livia Turco 3.32, Palagiano 3.14, Nunzio Francesco Testa 3.5, Livia Turco 3.35, Palagiano 3.7, Lo Monte 3.30, Livia Turco 3.34, Binetti 3.41, Mura 3.10, Palagiano 3.9, Calgaro 3.36 e 3.37, Farina Coscioni 3.38, Palagiano 3.11, Livia Turco 3.40, Binetti 3.48, Calgaro 4.45, Livia Turco 4.32, Pedoto 4.33, Livia Turco 4.34, Livia Turco 4.35, Palagiano 4.16, Binetti 4.36, Calgaro 4.37, gli identici emendamenti Palagiano 4.17 e Lo Monte 4.30, Mura 4.22, Palagiano 4.38, Palagiano 4.18, Livia Turco 4.9 e 4.10, Palagiano 4.19 e 4.39, Mura 4.23, Palagiano 4.25, Binetti 4.40, Mura 4.27, Livia Turco 4.41, Palagiano 4.20, Calgaro 4.42, Mura 4.26, Palagiano 4.21, Pedoto 4.43, Palagiano 4.44, Livia Turco 4.02, Mura 4.03, Palagiano 6.3, Calgaro 9.44 e Farina Coscioni 11.031,

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.