CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 maggio 2010
330.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02952 Capano: Sulla revisione delle competenze in materia di spese per il funzionamento degli uffici giudiziari minorili.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo subito all'On. Capano precisando che la revisione dei Comuni chiamati ad anticipare le spese degli uffici giudiziari minorili è stata disposta per ottemperare a precise disposizioni di legge.
Il R.D. n. 392/1941 stabilisce, infatti, che spetta ai Comuni il pagamento dei costi relativi a pigioni, manutenzione e custodia dei locali adibiti ad uso di giustizia, nei limiti del contributo economico posto a carico del Ministero di Giustizia, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 187/1998. Fanno eccezione alla regola - per espressa statuizione normativa - gli uffici giudiziari di Roma e di Napoli, nonché gli uffici giudiziari minorili che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del R.D. n. 392/1941, hanno sede «nello stesso edificio» dei Centri di rieducazione minorile, oggi sostituiti dai Centri per la Giustizia Minorile e dagli Istituti Penali per minorenni.
Ne consegue, a contrario, che nei casi in cui i predetti Centri di rieducazione minorile non siano ubicati nel medesimo edificio in cui hanno sede gli Uffici giudiziari minorili, spetta ai Comuni provvedere alle spese per il funzionamento dei Tribunali per i Minorenni e delle rispettive Procure e Sezioni di Corte di Appello per i Minorenni.
Questo, dunque, il criterio applicato, in via generale, per la razionalizzazione delle competenze in materia di spese per gli uffici giudiziari minorili, una volta emersa ed appurata la fondatezza delle difficoltà lamentate dal Dipartimento per la Giustizia Minorile nel provvedere a spese cui non era normativamente tenuto.
Attualmente, infatti, in seguito all'evolversi della situazione penitenziaria minorile, buona parte degli uffici minorili sono totalmente al di fuori da strutture e servizi di competenza del Dipartimento per la Giustizia Minorile, con conseguente venir meno del rapporto gerarchico-funzionale, inizialmente esistente con i corrispondenti uffici giudiziari. Faccio presente, per l'appunto, che sia la sede di Bari, che quelle di Ancona, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Genova, Lecce, Messina, Milano, Perugia, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Taranto, Trento e Trieste hanno un'ubicazione isolata e del tutto differente rispetto agli attuali Centri ed Istituti Penali per minorenni.
Con il recente accordo tra la competente Direzione generale del Dipartimento per la Giustizia Minorile e l'omologa Direzione Generale del Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, si è inteso, quindi, dare corretta applicazione al regio decreto del '41, rispettandone lo spirito normativo proprio attraverso una revisione delle competenze di spesa, diversamente ripartite tra Amministrazione centrale ed Enti locali per meglio garantire una gestione finanziaria efficiente ed un effettivo controllo della stessa.
Ribadisco, pertanto, che nella differenziazione delle sedi degli uffici giudiziari minorili si è agito nel pieno rispetto dei principi di legge, oltre che del naturale buon senso; è stata, infatti, mantenuta in capo al Dipartimento per la Giustizia Minorile la competenza a provvedere per le sedi di Bologna, Caltanissetta, Catanzaro, Firenze, L'Aquila, Napoli, Palermo, Potenza, Torino, Venezia e Roma, mentre è

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stata conferita la gestione delle altre sedi ai Comuni ed al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, ai sensi del citato articolo 1, comma 1 del R.D. n. 392/41.
Ad ogni buon conto, tengo a segnalare, che proprio in ossequio ad una elementare regola di buon senso e sensibilità nei riguardi degli Enti locali, è già stata emanata una specifica raccomandazione nei riguardi dei Centri periferici dell'Amministrazione penitenziaria al fine di salvaguardare tutti i contratti e le procedure finanziarie già in essere ed evitare, così, un impatto prorompente sui nuovi destinatari della spesa.
Quanto ai profili inerenti il rispetto del Patto di Stabilità, si rappresenta l'attenzione che sarà riservata dal competente Ministero dell'Economia e Finanze alla presente tematica.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, lettera d), numero 1), le parole: viene a spirare sono sostituite dalla seguente: scade.
2. 300.Il Governo.

Al comma 1, lettera d), numero 4), capoverso Art. 7-ter, le parole: non sono posti a carico dell'esecutato interessi e sanzioni sono sostituite dalle seguenti: non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni.
2. 301.Il Governo.

ART. 14.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 22 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 16 comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente, fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-bis. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classe, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.
14. 300.Il Governo.

ART. 18.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni procedimentali di cui all'articolo 182-ter, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
18. 300.Il Governo.

ART. 22.

Al comma 6, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.
22. 300.Il Governo.

ART. 25-bis.

Sopprimerlo.
25-bis.300.Il Governo.