CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 maggio 2010
329.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 3 GIUGNO 2010

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ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza stradale
(C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Prima del comma 1 è inserito il seguente:
01. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, m. 285, dopo la parola: «divieti» è inserita la seguente: «, eccezioni".
1. 2.Motta, Bratti.
(Inammissibile)

Al comma 3, capoverso comma 3-bis, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole da: «sistemi» fino a: «marcatura, è» con le seguenti: «componenti del veicoli, dispositivi di equipaggiamento e ogni altra entità tecnica indicata dal codice della strada senza la prescritta omologazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 155 a euro 624»;
b) sostituire le parole da: «. I sistemi, i componenti e le entità tecniche di cui al presente comma» con le seguenti: «chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli,».
1. 1.Toto.

Prima dell'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate te seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al principio della sicurezza stradale» sono sostituite dalle seguenti: «ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le regioni, le province e i comuni capoluogo di regione redigono, rispettivamente, un piano regionale, provinciale e comunale della sicurezza stradale in cui sono individuati gli obiettivi di riduzione dell'incidentalità stradale, sono definite le misure per raggiungere tali obiettivi e sono predisposti gli strumenti per verificarne il conseguimento. Ai fini della redazione di tali piani, le regioni, le province e i comuni si avvalgono anche delle misure attuate in ambito internazionale, basate su una prassi consolidata e su un'adeguata analisi dei rischi».
1. 01.Motta, Bratti.
(Inammissibile)

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Prima dell'articolo 1 è inserito il seguente:
Art. 01.
(Modifiche all'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, le parole: «, tecniche e funzionali» sono sostituite dalle seguenti: «e tecniche»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche funzionali, nei seguenti tipi:
a) ad esclusivo utilizzo veicolare: strade di cui al comma 2, lettere A e B;
b) strade a prevalente utilizzo veicolare dotate di un itinerario ciclopedonale: strade di cui al comma 2, lettere C e D;
c) strade a prevalente utilizzo dell'utenza debole: strade di cui al comma 2, lettere E e F;
d) strade ad esclusivo utilizzo dell'utenza debole: itinerari ciclopedonali di cui al comma 2, lettera F-bis".
1. 02.Motta, Bratti.
(Inammissibile)

Prima dell'articolo 1 è inserito il seguente:
Art. 01.
(Modifiche all'articolo 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate e seguenti modificazioni:
a) dopo il numero 3) è inserito il seguente:
«3-bis) Attraversamento ciclabile: parte della carreggiata, opportunamente segnalata, sulla quale le biciclette in attraversamento godono della precedenza rispetto ai veicoli;»;
b) al numero 12) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle biciclette che possono, previa ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, transitare in entrambi i sensi su strade con limite massimo di velocità pari a 30 km/h»;
c) al numero 17) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comprese, in ogni caso, le biciclette»;
d) al numero 33) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora siano assenti piste ciclabili e ai bambini in bicicletta fino all'età di dieci anni»;
e) al numero 45), dopo le parole: «attraversamenti pedonali» sono inserite le seguenti: «e ciclabili»;
f) al numero 58), dopo le parole: «dei pedoni» sono inserite le seguenti: «, dei ciclisti».
1. 03.Motta, Bratti.
(Inammissibile)

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 1.Meta, Lovelli, Velo, Boffa, Bonavitacola, Tullo, Fiano, Cardinale, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Martino, Melandri, Giorgio Merlo.

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la classificazione e le caratteristiche dei veicoli adibiti ed allestiti per le sfilate carnevalesche.
4. 2.Montagnoli.
(Inammissibile)

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ART. 5.

All'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le cifre: 250 e: 1000 con le seguenti: 100 e: 500.
5. 1.Montagnoli.

All'articolo 5, comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:
d) al comma 2 le parole: «da euro 38 a euro 155» e al comma 3 le parole: «da euro 23 a euro 92» sono rispettivamente sostituite con: «da euro 200 a euro 800» e con: «da euro 100 a euro 400»;
e) al comma 1, la lettera i) è soppressa.
5. 2.Montagnoli.

Al comma 2, prima della lettera a), è inserita la seguente:
0a) al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: «Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari».

Conseguentemente, all'articolo 184 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: limitatamente all'articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter sono sostituite dalle seguenti: limitatamente all'articolo 23, primo periodo del comma 13-ter.
5. 3.Cosenza.
(Inammissibile)

Al comma 2, prima della lettera a), è aggiunta la seguente:
0a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
«1-bis) È in ogni caso vietata l'apposizione di cartelli e manifesti pubblicitari che comportino un disconoscimento o una mercificazione del ruolo e dell'immagine della donna».
5. 4.Cosenza.
(Inammissibile)

Al comma 2, prima della lettera a), è aggiunta la seguente:
0a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
«1-bis) Al fine di evitare il deturpamento del paesaggio e al fine di evitare possibili fonti di distrazione per i guidatori, è in ogni caso vietata la presenza di impianti per la cartellonistica pubblicitari con dimensioni superiori a 2 metri per 1 metro».
5. 5.Cosenza.
(Inammissibile)

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine: «da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
5. 6.Meta, Lovelli, Velo, Boffa, Bonavitacola, Tullo, Fiano, Cardinale, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Martino, Melandri, Giorgio Merlo.

ART. 6.

Al comma 1, lettera b), sostituire le cifre: 389 e: 1.559 con le seguenti: 100 e: 500.
6. 1.Montagnoli.

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, le parole: «che hanno iniziato l'attraversamento» sono sostituite dalle seguenti: «che si accingono ad attraversare la strada»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«11-bis. Nelle intersezioni semaforizzate, ove possibile, è ammessa, ai fini della

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sicurezza, la predisposizione a terra di una linea di arresto riservata alle biciclette, opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli, alla quale si accede mediante un apposito tratto di corsia».
6. 01.Motta, Bratti.
(Inammissibile)

ART. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Il comma 15 dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«15. In assenza di lanterne semaforiche per le biciclette o di altra segnaletica ad esse dedicata, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei conducenti degli altri veicoli».
7. 1.Motta, Bratti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: «6-bis. E fatto obbligo agli agenti del traffico durante i controlli per l'accertamento di infrazioni di rendersi ben visibili agli utenti sia con dispositivi luminosi o catarifrangenti sia con apposita segnaletica sulla carreggiata stradale».
7. 01.Compagnon, Mereu.
(Inammissibile)

ART. 8.

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica all'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. La lettera c), del comma 1, dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituita dalla seguente:
«c) biciclette;».
8. 01.Motta, Bratti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. L'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 50. - (Biciclette). - 1. Le biciclette sono mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano a bordo del mezzo. In particolare, le biciclette a pedalata assistita sono mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione mista muscolare ed elettrica, con motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
2. Le biciclette non possono superare 1,30 m. di larghezza, 3 m. di lunghezza e 2,20 m. di altezza.
3. In caso di utilizzo di rimorchio per il trasporto di cose o di bambini la lunghezza complessiva della bicicletta, non può superare i 3,5 m.
4. Chiunque utilizza biciclette non conformi ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20 a euro 80».
8. 02.Motta, Bratti.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «essere trainati» sono inserite le seguenti: «dalle biciclette di cui all'articolo 50,»;
b) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) rimorchi per trasporto di cose e di bambini, limitatamente alle biciclette di cui all'articolo 50»;
c) al comma 4, dopo le parole: «i)» ed: «l),» sono inserite le seguenti: «nonché i rimorchi ad uso esclusivo delle biciclette di cui all'articolo 50».
8. 03.Motta, Bratti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica all'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole da: «Gli autobus» fino a: «Dipartimento per trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli a sbalzo applicate posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici».
8. 04.Motta, Bratti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica all'articolo 68 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 68 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire la parola: «velocipedi» con «biciclette« in tutte le sue occorrenze.
2. Al comma 2 dell'articolo 68 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «e funzionanti» sono inserite le seguenti: «eventualmente anche in modalità intermittente»; le parole: «dell'articolo 152, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 377 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni».
8. 05.Motta, Bratti.
(Inammissibile)

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con e senza sidecar;
b) le motocarrozzette;
c) i tricicli;

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d) i quadricicli;
e) le autovetture;
f) gli autobus;
g) i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
h) i veicoli a trazione animale»;
b) al comma 4, le parole: «un'autovettura adibita» sono sostituite dalle seguenti: «un veicolo adibito».
9. 1.Motta, Bratti.
(Inammissibile)

ART. 11.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: aggiornamento della carta di circolazione», aggiungere le seguenti parole: «, dandone tempestiva comunicazione in via telematica al Pubblico Registro Automobilistico».
b) al comma 5, dopo le parole: e del Pubblico registro automobilistico (PRA) aggiungere le seguenti parole:, nel rispetto delle finalità di tutela e certezza legale delle situazioni giuridiche relative ai veicoli attribuite all'istituto ai sensi dell'articolo 2683, comma 1, n. 3 del codice civile.
c) al comma 6, sostituire le parole: dal sesto mese con le seguenti: dal primo anno.
11. 1.Simeoni, Testoni, Cesaro, Landolfi.
(Inammissibile limitatamente alle lettere a) e b))

Al comma 2, lettera a) dopo il punto 3-bis aggiungere il seguente:
3-ter. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 devono prevedere l'indicazione della sigla della provincia e lo stemma della regione di residenza.
11. 2.Montagnoli.
(Inammissibile)

Al comma 6, sostituire le parole: dal sesto mese con le seguenti: dal secondo anno.
11. 3.Toto.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Ogni mutamento giuridico nell'intestazione o dell'intestatario di un veicolo, anche qualora dallo stesso non derivi l'obbligo di procedere ai sensi del comma 1, è registrato, entro sessanta giorni dal suo verificarsi, nel Pubblico Registro Automobilistico che provvede alla relativa annotazione sul certificato di proprietà ed alla comunicazione all'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5. In caso di omissione si applica il disposto del comma 3.»;
al comma 2, capoverso Art. 94-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il primo comma con il seguente:
«1. La carta di circolazione ed il certificato di proprietà, nonché il certificato di circolazione di cui all'articolo 97, non possono essere rilasciati quando l'acquirente, l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto non abbia il possesso del veicolo e compia l'operazione dissimulando l'identità del soggetto che effettivamente ne dispone, ovvero risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.»;
b) al terzo comma, sostituire le parole: «è rilasciata la carta di circolazione ovvero il certificato di circolazione in violazione del divieto di cui al comma 1» con le seguenti parole: «sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto ivi previsto».
12. 1.Simeoni, Testoni, Cesaro, Landolfi.

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ART. 14.

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera a), sostituire le parole: da euro 389 a euro 1556» con le seguenti: «da euro 1.695 a euro 6.741»;
2) alla lettera b), sostituire le parole: «da euro 148 a euro 594» con le seguenti: «da euro 389 a euro 1.556».
14. 1.Monai.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da euro 389 a euro 1.556 con le seguenti: da euro 300 a euro 1.400.
14. 2.Garagnani.

Al comma 1, lettera b), le parole: da euro 148 a euro 594 sono sostituite dalle seguenti: da euro 100 a euro 400.
14. 3.Garagnani.

ART. 16.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: fino a settanta con le seguenti: fino a sessantotto.
16. 2.Toto.

ART. 17.

Prima del comma 1, inserire il seguente:
01. Al comma 1-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 aggiungere infine il seguente periodo: «I quattordicenni in possesso di patentino possono condurre il quadriciclo leggero, con cilindrata 400/505 cc e limite di velocità max 45 km. orari ed i sedicenni in possesso di patente A o equivalente possono condurre il quadriciclo pesante con cilindrata 505 cc e limite di velocità max 100 km. orari, previo conseguimento di un periodo di dieci ore di scuola guida pratica a bordo di quadricicli leggeri o pesanti a carrozzeria chiusa con istruttore abilitato ed autorizzato. A tal fine per il periodo di lezioni in deroga alla normativa vigente l'istruttore è abilitato ad essere trasportato sul quadriciclo leggero o pesante a carrozzeria chiusa».
17. 1.Compagnon, Ciocchetti.
(Inammissibile)

All'articolo 17, premettere il seguente comma:
01. Il comma 3 dell'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie e abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:
a) motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 tonnellate;
b) motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 4,25 tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 4,25 tonnellate;
c) autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 4,25 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente di categoria D;
d) autobus e altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;
e) autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati

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per ciascuna delle precedenti categorie, autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente di categoria D, altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente di categoria C».
17. 6.Ceccuzzi, Cenni, Lulli, Fluvi, Mariani, Velo, Berretta, Carella, Cavallaro, Fadda, Ferrari, Fogliardi, Fontanelli, Froner, Gatti, Ghizzoni, Graziano, Lovelli, Mattesini, Miglioli, Nannicini, Peluffo, Quartiani, Sanga, Sani, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Trappolino, Vannucci, Vico.
(Inammissibile)

Prima del comma 1, inserire il seguente:
01. Alla lettera c), del comma 3, dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito il numero: «3,5», con: «4,25».
17. 2.Lovelli, Meta, Velo, Boffa, Bonavitacola, Tullo, Fiano, Cardinale, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Martino, Melandri, Giorgio Merlo.
(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parate: previa idonea attività di formazione; conseguentemente al comma 3 sopprimere le parole: nonché della relativa attività di formazione,.
* 17. 3.Tommaso Foti.
(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: previa idonea attività di formazione; conseguentemente al comma 3 sopprimere le parole: nonché della relativa attività di formazione,.
* 17. 4.Toto.
(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: previa idonea attività di formazione; conseguentemente al comma 2 sopprimere le parole: nonché della relativa attività di formazione,.
* 17. 5.Antonino Foti.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 2.
17. 8.Mussolini, Iapicca.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Chi ha frequentato il corso di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 116, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis, risulta munito di regolare «attestato di frequenza del corso teorico e di superamento della prova pratica di guida di ciclomotore» rilasciato da un'autoscuola o da un istituto scolastico, ha compiuto 16 anni di età e non ha ancora conseguito la patente di categoria A, ovvero la patente di categoria B, può guidare un veicolo appartenente alla categoria L6e, dotato di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2002/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, solo previo superamento di un corso di guida pratica da svolgersi presso le autoscuole. Il citato veicolo della categoria L6e, destinato alle esercitazioni, deve essere munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e di apposito contrassegno con la scritta «scuola guida». Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento del citato corso di guida pratica, le caratteristiche dei contrassegni di cui al precedente periodo ed, infine, le caratteristiche costruttive di sicurezza attiva e passiva che i veicoli appartenenti alla categoria L6e devono possedere per non costituire un grave pericolo per la circolazione e la sicurezza stradale. Le disposizioni di cui al presente comma

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si applicano anche nei confronti di coloro che abbiano conseguito la patente di categoria A1.
17. 7.Monai.

ART. 19.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma»;
b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo del comma 1»;
b) al secondo periodo, le parole: «dal medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo del medesimo comma 1».

1-ter. Al comma 4 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo del comma 1».
19. 1.Toto, Garofalo, Terranova.

ART. 22.

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:
0a) al comma 2 dell'articolo 126-bis le parole: «di una somma da euro 263 a euro 1050» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma da euro 1000 a euro 5000»;.

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) dopo il capoverso: «Art. 154» è inserito il seguente: «Art. 157, commi 7 e 8 - Punti 1».
22. 1.Motta, Bratti.
(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) con regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le caratteristiche dei corsi di guida sicura organizzati e riconosciuti dalla CSAI, ACI e FIA il cui superamento permetta l'incremento di 8 punti, di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 285 del 1992, e successive modificazioni.
22. 2.Pini, Montagnoli.
(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) la titolarità della licenza di conduttore internazionale riconosciuta da ACI, CSAI e FIA consente l'incremento di 5 punti, di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 285 del 1992, e successive modificazioni.
22. 3.Pini, Montagnoli.
(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disciplina le modalità per l'incremento dei punti di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo

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285 del 1992, e successive modificazioni, per gli automobilisti che frequentano corsi di guida sicura.
22. 4.Montagnoli, Pini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifica all'articolo 191 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Il comma 1 dell'articolo 191 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o che si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o che si trovano nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio».
22. 01.Motta, Bratti.
(Inammissibile)

ART. 23.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 2 l'ultimo periodo è modificato nel modo seguente: «In tutti i casi tali accertamenti devono essere effettuati nei gabinetti medici e quello psichico deve essere condotto con il supporto tecnico-professionale di psicologi abilitati, iscritti all'albo e con un minimo di cinque anni di attività professionale, ovvero della stessa categoria dei medici previsti in questo articolo».
23. 1.Simeoni, Testoni, Cesaro, Landolfi.
(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).
23. 2.Compagnon, Mereu.

Al comma 1, lettera e), capoverso 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «riduzioni della validità della patente» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti,» e dopo le parole: «che tenga conto del nuovo termine di validità» sono inserite le seguenti: «ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni medico locali»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «la riduzione del termine di validità della patente» sono aggiunte le seguenti: «o i diversi provvedimenti incidenti sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o eventuali adattamenti,».
23. 6.Toto.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Non può ottenere La patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E chi faccia uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope o di sostanze alcoliche tali da impedire di condurre con sicurezza i veicoli per la cui guida è necessario conseguire la suddetta patente. A tal, fine, l'interessato deve esibire apposita certificazione rilasciata dalla struttura competente individuata con decreto del Ministro

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della salute, del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti.
23. 3.Compagnon, Mereu.

Al comma 6, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: superiore a 48 ore aggiungere le seguenti: e dei casi in cui ricorrano fatti ischemici cerebrali.
23. 4.Di Virgilio, Toto.
(Inammissibile)

Al comma 6, lettera b), capoverso comma 1-ter, le parole: se ha determinato lesioni gravi alle persone sono abrogate.
23. 5.Cosenza.

ART. 25.

La lettera a), è sostituita dalla seguente:
a) al comma 1, dopo le parole: «di marcia» sono inserite le seguenti: «dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati»; le parole: «ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano,» sono sostituite dalle seguenti: «i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, ed i 30 km/h per altre strade urbane, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 50 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano,».
25. 1.Motta, Bratti.
(Inammissibile)

Al comma 1, lettera d), capoverso 12-bis, dopo le parole: al netto delle spese aggiungere: anche relative al personale.
25. 2.Velo, Meta, Lovelli, Boffa, Bonavitacola, Tullo, Fiano, Cardinale, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Martino, Melandri, Giorgio Merlo.

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso comma 12-bis, sopprimere le seguenti parole: «svolto dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e)»;
b) al capoverso comma 12-quater:
1) al primo periodo, sostituire le parole: «Ciascun ente di cui al comma 12-bis» con le seguenti: «Ciascun ente locale»;
2) al primo periodo, sostituire le parole: «dei proventi di cui al comma 12-bis» con le seguenti: «dei proventi di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo»;
3) al secondo periodo, sostituire le parole: «del 10 per cento annuo» con le seguenti: «del 30 per cento annuo»;
4) al secondo periodo, sostituire le parole: «da quanto previsto dal comma 12-ter con le seguenti: «da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter».
25. 3.Garofalo, Terranova, Toto.

Al comma 1, lettera d), capoverso 12-bis, sopprimere le parole: lettera e).
25. 4. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera d), capoverso 12-bis, sostituire le parole: lettera e) con le seguenti: lettere a), b), c) ed e).
25. 5. Zeller, Brugger.

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Al comma 1, lettera d), capoverso 12-bis, sostituire le parole da: in misura pari al 50 per cento ciascuno fino alla fine del periodo con le seguenti: in misura pari al 75 per cento all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e in misura pari al 25 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.
25. 6. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera d), capoverso 12-ter, aggiungere infine: ivi comprese le relative spese per il personale. Gli interventi di cui al presente comma sono esclusi dal saldo finanziario di cui al comma 5, all'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008 n. 133.
25. 11. Velo, Meta, Lovelli, Boffa, Bonavitacola, Tullo, Fiano, Cardinale, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Martino, Melandri, Giorgio Merlo.

Al comma 1, lettera d), capoverso 12-ter, aggiungere infine: ivi comprese le relative spese per il personale.
25. 10. Velo, Meta, Lovelli, Boffa, Bonavitacola, Tullo, Fiano, Cardinale, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Martino, Melandri, Giorgio Merlo.

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di posizionamento e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui al presente articolo, che, comunque, fuori dei centri abitati non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità, nonché le modalità di posizionamento della cartellonistica relativa ai medesimi dispositivi e mezzi tecnici di controllo, che non può essere installata dove non siano effettivamente presenti i citati dispositivi e mezzi tecnici di controllo».
25. 7. Baldelli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo le parole: «di marcia» aggiungere le seguenti: «e dotate del sistema di controllo automatico della velocità Tutor» e sostituire le parole da: «possono elevare» con la seguente: «devano». In caso di superamento di tale limite le sanzioni previste dal presente articolo sono raddoppiate.
25. 8. Montagnoli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di assegnazione dei proventi delle sanzioni, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario degli enti interessati, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».
25. 9. Velo, Meta, Lovelli, Boffa, Bonavitacola, Tullo, Fiano, Cardinale, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Martino, Melandri, Giorgio Merlo.

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Modifica all'articolo 145 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al comma 8 dell'articolo 145 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole:

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«, mulattiere e piste ciclabili» sono sostituite dalle seguenti: «e mulattiere».
25. 01. Motta, Bratti.
(Inammissibile)

ART. 26.

Al comma 1, capoverso Art. 152, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Fuori dai casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna»;
b) aggiungere in fine il seguente comma:
«1-bis. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.
26. 1. Terranova, Toto, Garofano.

Al comma 1, capoverso Art. 152, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155».
*26. 2. Meta, Lovelli, Velo, Boffa, Bonavitacola, Tullo, Fiano, Cardinale, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Martino, Melandri, Giorgio Merlo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.
*26. 3. Montagnoli.

ART. 27.

Sopprimere il comma 1.
27. 1. Montagnoli.

Al comma 1, la lettera b) è soppressa.
27. 2. Cosenza.

Sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) il comma 7-bis è abrogato.

Conseguentemente, al comma 8 sopprimere le parole: Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis.
27. 3. Zeller, Brugger.

Sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 7-bis le parole: «o fermata» sono soppresse».
27. 4. Motta, Bratti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifica all'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
«4-bis. È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni e in particolare ai disabili visivi lungo le Loro traiettorie di transito preferenziali».
27. 01. Motta, Bratti.

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Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche all'articolo 164 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 164 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l'utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tali strutture possono sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 100 cm, dalla sagoma propria del mezzo»;
b) al comma 6, dopo la parola: «longitudinale» è inserita la seguente: «posteriore»;
c) al comma 9, le parole: «sistemare il carico» sono sostituite dalle seguenti: «verificare la sistemazione del carico».
27. 02. Motta, Bratti.
(Inammissibile)

ART. 28.

Sopprimerlo.
*28. 1. Montagnoli.

Sopprimerlo.
*28. 2. Toto, Garofalo, Terranova.

Sopprimerlo.
*28. 3. Compagnon, Mereu.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).
**28. 4. Toto.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).
**28. 5. Tommaso Foti.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).
**28. 6. Antonino Foti.

ART. 29.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «dei velocipedi» sono sostituite dalle seguenti: «delle biciclette»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le biciclette appositamente costruite e omologate per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotte, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo»;
c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:
«9. Le biciclette devono transitare sulle piste loro riservate, quando esistono e sono in perfette condizioni e non sono ostruite od ostacolate, fatto salvo il divieto per particolari categorie di esse, con le modalità stabilite nel regolamento.
9-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti proprietari delle strade devono verificare l'idoneità delle piste e dei percorsi ciclabili di loro competenza ed emettere un apposito certificato di collaudo, redatto da un tecnico abilitato, previa verifica del percorso da eseguire in bicicletta e di cui si deve fare espressa menzione nel certificato. Le piste non collaudate entro il termine fissato dal periodo precedente devono essere dismesse fino al oro specifico collaudo. L'ente proprietario deve inoltre redigere e

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tenere costantemente aggiornato un elenco delle piste ciclabili certificate ai sensi del presente comma.
9-ter. Durante a marcia ai conducenti, di età non superiore ad anni quattordici, di bicicletta è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alla normativa tecnica europea in materia. Il conducente di bicicletta che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo i tramonto dei sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di bicicletta che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare i giubbotto o e bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162;
d) al comma 10, le parole: «di velocipedi» sono sostituite dalle seguenti: «di biciclette».
29. 1. Motta, Bratti.
(Inammissibile)

Al comma 5, capoverso comma 9-bis, sopprimere il primo periodo.
*29. 2. Zeller, Brugger.

Al comma 5, capoverso comma 9-bis, sopprimere il primo periodo.
*29. 3. Toto, Terranova.

Al comma 5, capoverso comma 9-bis, sopprimere il primo periodo.
*29. 4. Compagnon, Mereu.

Al comma 5, capoverso comma 9-bis, dopo le parole: Durante la marcia inserire le seguenti: sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, del presente codice.
29. 5. Zeller, Brugger.

ART. 30.

Aggiungere in fine il seguente comma:
«1-bis. È vietato al conducente di fumare durante la marcia del veicolo. Chiunque viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. La sanzione è raddoppiata in caso di presenza del minore a bordo del veicolo».

Conseguentemente, nella tabella dei punteggi di cui all'articolo 126-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al capoverso Art. 173, aggiungere le seguenti parole: comma 2-bis - 5.
30. 1. Monai.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunti i seguenti:
1-bis. Gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale possono effettuare, se lo ritengano necessario, un controllo inteso ad accertare il possesso, da parte dei conducenti, dei requisiti visivi prescritti dall'articolo 322 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Qualora Tale verifica abbia esito negativo, l'agente provvede al ritiro della patente e rilascia un permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1-bis».
30. 2. Barbareschi.
(Inammissibile)

Pag. 174

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunti i seguenti:
1-bis. I titolari di patenti di categoria C, D ed E e i conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente e al servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone, soggetti all'obbligo di cui al comma 1, devono avere a bordo un secondo dispositivo medico di ausilio alla visione.
1-ter. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 150».
30. 3. Barbareschi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Requisiti visivi per il conseguimento della patente).

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta norme regolamentari intese a integrare e modificare gli articoli 322 e 325 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, al fine di prevedere che in sede di accertamento dei requisiti visivi per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida debbano essere verificate le seguenti funzioni:
l'acutezza visiva;
l'acutezza visiva a contrasto variabile;
il senso cromatico;
la visione binoculare;
la visione notturna;
il campo visivo;
la motilità saccadica;
l'attenzione visuale;
la capacità di percezione cognitiva.
30. 01. Barbareschi.
(Inammissibile)

ART. 31.

Al primo capoverso, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 4,
dopo le parole: che supera e prima delle parole: la durata dei inserire le seguenti: dai 16 ai 30 minuti;
e alla fine del comma aggiungere: se la violazione è di durata tra 16 minuti e 30 minuti;
al comma 5, ove ricorrono sostituire le parole: superiore al 10 per cento con le seguenti: tra 31 minuti e 60 minuti;
al comma 6, sostituire le parole: superiore al 20 per cento con le seguenti: tra 61 minuti e 120 minuti;
al comma 7,
sostituire al primo periodo le parole:
non rispetta per oltre il 10 per cento con le seguenti: supera di oltre 30 minuti e fino a 60 minuti;
sostituire al secondo periodo le parole: non rispetta per oltre il 10 per cento con le seguenti: che supera di oltre 60 minuti e fino a 120 minuti;
sostituire al terzo periodo le parole: non sono rispettati per oltre il 20 per cento con le seguenti: sono superati di oltre 120 minuti e fino a 300 minuti.
31. 1. Velo, Meta.
(Inammissibile)

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ART. 32.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 188 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 3, sono aggiunte infine le seguenti parole: «, ne alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora gli stalli a loro riservati risultino indisponibili».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (modifiche agli articoli 177, 188 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali, di circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide e di incidenti con danni ad animali).
32. 1. Compagnon, Mereu.
(Inammissibile)

ART. 34.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la lettera h).
34. 1. Mereu, Rao.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9-bis sostituire le parole: dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente con le seguenti: dispone la revoca della sanzione della sospensione della patente.
34. 2. Garagnani.

Il comma 3 è soppresso.
34. 3. Compagnon, Mereu.
(Inammissibile)

Al comma 3, lettera h), capoverso 8-bis le parole: dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente, sono sostitute dalle seguenti: dispone la revoca della sanzione della sospensione della patente.
34. 4. Garagnani.

ART. 35.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.
(Modifiche agli articoli 126-bis, 188 e 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sosta dei veicoli al servizio di persone invalide e di attraversamenti pedonali).

1. L'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:

«Art. 188.
(Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide).

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare La mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma i, senza avete l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia

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uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una norma da euro 160 a euro 450.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 300.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 comporta la revoca immediata dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 2 della presente legge».

2. All'articolo 126-bis del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, alla tabella allegata, in corrispondenza della voce «Art. 158, comma 2, lettere d), g) e h), nella colonna «Punti», il numero «2» è sostituito dal seguente: «10».
3. All'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4».
35. 1. Borghesi, Monai.
(Inammissibile)

ART. 36

Sopprimerlo.
*36. 1. Montagnoli.

Sopprimerlo.
*36. 2. Compagnon, Mereu.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 36.
(Modifica all'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. Al comma 2-bis dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: «tale incremento» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 186, comma 2, lettera a) e 186-bis sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 2 e prima delle ore 6. Gli incrementi delle sanzioni di cui al presente comma, quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
36. 3. Garofalo, Terranova, Toto.

ART. 38.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta»;
b) alla lettera b), sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «cento»;
c) aggiungere infine il seguente comma:
«3. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 adottano, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico

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della finanza pubblica, le misure organizzative necessarie per pervenire, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ridurre i tempi di notificazione dei verbali, di cui al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, entro il limite di sessanta giorni e, nel caso di violazione contestata immediatamente al trasgressore, di novanta giorni dall'accertamento della violazione».
38. 1. Terranova, Toto, Garofalo.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: sessanta, con la seguente: novanta.
38. 2. Montagnoli.

Al comma 1, lettera f), capoverso 1-quater, dopo le parole: strada individuati, sopprimere le parole: dai prefetti, e sostituirle con le seguenti: dagli organo competenti come previsto dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 285 del 1992, e successive modificazioni.
38. 3. Montagnoli.

All'articolo 38, comma 1, lettera f), capoverso 1-quater, sopprimere le parole: del tasso di incidentalità.
38. 4. Montagnoli.

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
g) Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
3-bis) a tutti i soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, intestatari di veicoli, obbligati ad essere dotati di una casella di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi della legge del 28 gennaio 2009, n. 2, la notificazione sarà effettuata, entro sessanta giorni, esclusivamente attraverso tale strumento. Analoga procedura dovrà essere adottata nei confronti di tutti i soggetti, intestatari di veicoli, che, titolari di PEC, ne faranno esplicita richiesta al gestore dell'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o al P.R.A.
38. 5. Misiti, Monai.
(Inammissibile)

ART. 40.

Al comma 1, capoverso art. 202-bis, comma 1 (Rateazione delle sanzioni pecuniarie) le parole: 200 euro, sono sostituite dalle seguenti: 150 euro.
40. 1. Garagnani.

ART. 42.

Al comma 1, anteporre la seguente lettera:
0a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: c-bis) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla costituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale; c-ter) al Ministero dell'interno, nella misura del 10 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della

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circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia; c-quater) al Ministero dell'interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per le spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia di cui alla lettera c-ter); c-quinquies) al Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, nella misura dell'1 per cento del totale annuo, per il finanziamento delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore degli strumenti e dei dispositivi volti a contrastare la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Conseguentemente al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 5-bis, aggiungere i seguenti:
5-ter. Ogni provincia e comune trasmette in via informatica al Ministero dell'interno e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di ciascun anno, la delibera di cui al comma 5 e una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 1 di spettanza dell'ente, come risultante dal rendiconto approvato nel medesimo anno, l'importo delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 4 e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con a specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. In caso di mancata trasmissione della relazione di cui al periodo precedente o nel caso in cui si riscontri un utilizzo dei medesimi proventi difforme rispetto a quanto previsto dal comma 4, il finanziamento destinato all'ente a valere sul Fondo ordinario, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno successivo è ridotto per un importo pari al 3 per cento del finanziamento medesimo;
5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello della relazione di cui al comma 5-ter e sono definiti le modalità di trasmissione, in via informatica, della stessa, nonché le modalità e i tempi di determinazione della riduzione dei finanziamenti di cui al medesimo comma 5-ter.
5-quinquies, Le risorse derivanti dall'eventuale riduzione dei finanziamenti a valere sul citato Fondo ordinario, operata in attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-ter, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalità di cui alla lettera c-bis) del comma 2, e, per la restante quota del 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per le finalità di cui alla lettera c-ter) del medesimo comma 2.
5-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5-septies. Sull'assegnazione e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 5-quinquies il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono al Parlamento nell'ambito delle relazioni di cui al comma 3-bis.
5-octies. Il decreto di cui al comma 5-quater dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.
42. 1. Monai.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4, sostituire la lettera c) con le seguenti:
c)
in misura non inferiore ad un quarto della quota ad interventi a favore

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della mobilità ciclistica, nel caso che l'ente di cui al secondo periodo del comma 1 sia soggetto all'obbligo di predisposizione ed attuazione dei piani di cui all'articolo 36;
d) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione e al potenziamento delle barriere e alla sistemazione del manto stradale nelle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, ad interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza del personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis.
42. 2. Motta, Bratti.
(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 5-bis, aggiungere i seguenti:
5-ter, Ogni provincia e comune trasmette in via informatica al Ministero dell'interno e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di ciascun anno, la delibera di cui al comma 5 e una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo del proventi di cui al comma i di spettanza dell'ente, come risultante dal rendiconto approvato nel medesimo anno, l'importo delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 4 e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. In caso di mancata trasmissione della relazione di cui ai periodo precedente o nel caso in cui si riscontri un utilizzo dei medesimi proventi difforme rispetto a quanto previsto dai comma 4, il finanziamento destinato all'ente a valere sul Fondo ordinario, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno successivo è ridotto per un importo pari al 3 per cento del finanziamento medesimo;
5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello della relazione di cui al comma 5-ter e sono definiti le modalità di trasmissione, in via informatica, della stessa, nonché le modalità e i tempi di determinazione della riduzione dei finanziamenti di cui al medesimo comma 5-ter.
5-quinquies. Le risorse derivanti dall'eventuale riduzione dei finanziamenti a valere sul citato Fondo ordinano, operata in attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-ter, sono versate all'entrata del bilancia dello Stato per essere riassegnate, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalità di cui alla lettera a) del comma 3, e, per la restante quota del 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
5-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5-septies. Sull'assegnazione e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 5-quinquies il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono al Parlamento nell'ambito delle relazioni di cui al comma 3-bis.
5-octies. Il decreto di cui al comma 5-quater dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
42. 3. Monai.

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Apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere il comma 2;
b) al comma 3:
1) sostituire l'alinea con il seguente: «3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, i proventi spettanti allo Stato di cui al comma 1 del citato articolo 208, ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione e di equilibrio di bilancio, sono individuati a consuntivo, annualmente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai sensi del periodo precedente è destinata alle seguenti finalità:»
2) alla lettera a), sostituire le parole: «del 40 per cento», con le seguenti: «del 20 per cento»;
3) alla lettera b), sostituire le parole: «del 20 per cento», con le seguenti: «del 10 per cento»;
4) alla lettera c), sostituire le parole: «del 15 per cento» con le seguenti: «del 5 per cento» e sopprimere le parole da: «fatta eccezione» fino alla fine della lettera;
5) alla lettera d), sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 5 per cento»;
6) alla lettera e), sostituire le parole: «del 15 per cento» con le seguenti: «del 10 per cento»;
c) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Le entrate di cui al comma 3 affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate dal citato comma 3»;
d) aggiungere in fine il seguente comma:
«4-bis. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati».
42. 4. Toto, Garofalo, Terranova.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inserire le seguenti: e agli enti che esercitano le funzioni degli enti proprietari delle strade ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381,.
42. 5. Zeller, Brugger.

Al comma 3, alla lettera a) sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 45 per cento.

Conseguentemente, alla lettera c) le parole: 15 per cento sono sostituite con le seguenti: 10 per cento.

Conseguentemente, alla lettera d) le parole: 10 per cento sono sostituite con le seguenti: 15 per cento.

Conseguentemente, alla lettera e) le parole 15 per cento sono sostituite con le seguenti: 10 per cento.
42. 6. Compagnon, Mereu.

Al comma 3, lettera a), sono aggiunte infine le seguenti parole: e di diffusione dell'utilizzo, ove possibile, di asfalto drenante di ultima generazione.
42. 7. Cosenza.
(Inammissibile)

Aggiungere infine il seguente comma:
4-bis. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, in considerazione della

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crescente complessità delle competenze esercitate, in via eccezionale, è consentito, previo svolgimento di una procedura di riqualificazione, da concordarsi con le Organizzazioni sindacali, il passaggio del personale inquadrato nella prima area - ex area A - alla posizione economica iniziale della seconda area - ex area B - utilizzando i fondi già stanziati a tale scopo nell'ambito dei Fondi Unici di amministrazione dell'ex Ministero dei trasporti e dell'ex Ministero delle infrastrutture.
42. 8. Ciccioli.
(Inammissibile)

ART. 44.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
44. 1. Monai.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
d) al comma 6, dopo le parole: «circola abusivamente» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso,».
44. 2. Garofalo, Terranova, Toto.

ART. 45.

Al comma 1, lettera a), eliminare le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli».
45. 1. Toto.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: revocata, con la parola: ritirata.
*45. 2. Toto.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: revocata, con la seguente: ritirata.
* 45. 3. Tommaso Foti.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: revocata con la seguente: ritirata.
* 45. 4. Monai.

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: circolazione, con la seguente: guida.
45. 5. Montagnoli.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis.
45. 6. Baldelli.

ART. 46.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale).

1. Al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: «i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti», fino a: «predispongono» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste

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riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché di enti di associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone».
2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I programmi di cui ai comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono svolti obbligatoriamente a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012.
46. 01. Monai.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

Art. 33.
(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale).

1. Al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: «i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti» fino a: «predispongono» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, predispone».
2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I programmi di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono svolti obbligatoriamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011.
46. 02.Terranova, Toto, Garofalo.

ART. 47.

Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) individuare, nell'ambito dei predetti indirizzi, le linee di azione prioritarie di intervento per la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale, sulla base dei risultati ottenuti, delle risorse che sono stanziate ogni anno per consentire il rifinanziamento dei Piano nazionale per la sicurezza stradale e, infine, delle disposizioni varate a livello nazionale e comunitario»;

2) dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) verificare le condizioni di viabilità, di sicurezza stradale e di manutenzione dell'intera infrastruttura stradale nazionale»;

3) dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) favorire e promuovere la predisposizione di un piano nazionale di rilevazione dei dati relativi all'incidentalità stradale»;

4) dopo la lettera h) inserire la seguente:
«h-bis)
favorire l'aggiornamento della normativa e delle procedure di omologazione delle barriere stradali, della segnaletica,

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dei dispositivi luminosi su strada e di tutti i dispositivi per la rilevazione delle inflazioni previste dal nuovo codice della strada;».
47. 1.Monai.

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis) Delle attività del Comitato può altresì servirsi il Ministero dell'istruzione per l'organizzazione di eventuali corsi finalizzati ad educare i giovani vicini alla maggiore età al rispetto delle regole stradale e alla prudenza».
47. 2.Cosenza.

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) un rappresentante dell'Automobile Club d'Italia.
47. 3.Toto.

ART. 49.

Al comma 1, capoverso Art. 1-bis, dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
49. 1.Zeller, Brugger.

ART. 50.

All'articolo 50 aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e del trasporti emana entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge un decreto ministeriale, al fine di prevedere l'impiego in via sperimentale dell'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli e autocarri per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria B, C, D o E, con un dispositivo digitale aereo protetto, posizionato nell'abitacolo del veicolo dalla parte del conducente, denominato «scatola bianca», idoneo a rilevare, alla scopo di garantire la sicurezza stradale, a presenza del tasso alcolico del guidatore e in caso di superamento dei limiti consentiti dalla legge, impedire la semplice messa In moto del mezzo.
50. 1.Barani.
(Inammissibile)

ART. 52.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
52. 1.Montagnoli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: un anno con le seguenti: cinque anni.
52. 2.Montagnoli.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: un anno aggiungere le seguenti: previo superamento esame di guida.
52. 3.Montagnoli.

ART. 54.

Sopprimerlo.
54. 1.Compagnon, Mereu.

Al comma 1, capoverso Art. 14, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole da: «è vietata» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche»;

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b) sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Nelle medesime aree di cui al comma 1 è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 22 alle ore 6, nonché la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6.»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.500.».

2. Dopo l'articolo 585 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 585-bis. - (Omicidio commesso a causa di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti). - Chiunque, violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni se il fatto è commesso a causa di guida in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'articolo 187 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

3. Il terzo comma dell'articolo 589 del codice penale è abrogato.
54. 3.Monai.
(Inammissibile limitatamente ai commi 2 e 3)

Al comma 1, capoverso Art. 14, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole da: è vietata fino alla fine del comma, con le seguenti: è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche;
b) sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Nelle medesime aree di cui al comma 1 è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 22 alle ore 6, nonché la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6.»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.500.».
54. 4.Monai.

Al comma 1, capoverso Art. 14, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6» con le seguenti: «la somministrazione e la vendita per asporto di bevande superalcoliche»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Nelle aree di cui al comma 1 è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6.»;

c) al comma 3 sostituire le parole: «da euro 2.500 a euro 7.000» con le seguenti: «da euro 3.500 a euro 10.500»;
d) al comma 4 sostituire le parole: «da euro 3.500 a euro 10.500» con le seguenti: «da euro 2.500 a euro 7.000».
54. 2.Toto, Garofalo, Terranova.

Al comma 1, capoverso Art. 14, al comma 3, sostituire le parole: da euro 2.500 a euro 7.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 5.000.
54. 5.Zeller, Brugger.

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Al comma 1, capoverso Art. 14, al comma 4, sostituire le parole: da euro 3.500 a euro 10.500 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 10.000.
54. 6.Zeller, Brugger.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Al fine di prevenire il verificarsi di incidenti stradali causati da guida in stato di ebbrezza, gli esercenti dei locali pubblici rilasciano all'ingresso un contrassegno o un braccialetto, visibili, a coloro che risultano essere preposti alla guida dei veicoli. Il portatore del contrassegno o braccialetto può consumare, senza pagare, solo bevande analcoliche.
54. 7.Cosenza.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis) All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis
. È vietato al conducente e ai passeggeri di fumare all'interno degli autoveicoli.»;

b) al comma 3-bis, le parole: «le disposizioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool e al fumo di sigaretta all'interno degli abitacoli).
54. 8.Cosenza.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

Art. 54-bis.

Dopo l'articolo 147 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 è inserito il seguente:

Art. 147-bis.
(Comportamento nelle aree di servizio e di sosta autostradale)

1. Agli utenti detta strada è fatto divieto di esercitare qualsiasi attività sportivo-ricreativa e di lasciare liberi gli animali a proprio seguito senza gli appositi strumenti di custodia e di trasporto.
2. I trasgressori dette disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con un ammenda di 100 euro.
54. 01.Compagnon, Mereu.
(Inammissibile)

ART. 55.

Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 sostituto dai seguenti:
«2. Tutti i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, commi 1 e 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni - ivi compresi gli esercizi ove si volgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra alcolici e superalcoliche su spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da singoli, da enti, e da associazioni di qualsiasi tipo - devono interrompere la vendita e la somministrazione

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di bevande alcoliche e superalcoliche, anche attraverso distributori automatici, alle ore 3 e trenta della notte e non possono riprenderla entro le tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-bis. Tutti i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato di cui agli articolo 4 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono altresì interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, effettuata anche attraverso distributori automatici, dalle ore 24 e le ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-ter. Il divieto di cui ai commi 2 e 2-bis, non si applica alla vendita e alla somministrazione di alcolici e superalcolici effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1o gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.
2-quater. I titolari e i gestori di locali ove si svolgono spettacoli ed altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, devono assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.»;

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quater comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 20.000 euro. Qualora siano state contestate - nel corso del biennio - due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2 e 2-bis è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero all'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.».

2. Dopo l'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

Art. 68-bis.

1. Nei locali pubblici organizzati in forma di impresa e nei circoli, anche privati, gestiti da singoli, da enti e da associazioni, ove si svolgono, in spazi anche all'aperto in maniera permanente o temporanea e con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago musicali o danzanti, unitamente alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche, le attività cessano entro le ore 4 e trenta. È fatta salva la facoltà del sindaco di autorizzare la cessazione delle attività di cui al comma 1 entro le ore 5 per non più di 10 volte nell'arco di un anno. Nelle isole in cui è interdetta la circolazione degli automezzi ad uso privato non si applicano le limitazioni di orario previste dal presente comma.
2. I locali di cui al comma 1 devono essere chiusi entro trenta minuti dalla cessazione delle attività di intrattenimento e svago, musicali o danzanti.
3. Le attività di cui al comma 1 non possono riprendere entro le sei ore successive.
4. Nel caso di violazione dei limiti di orario fissati ai sensi del comma 1 e 3 la sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituita dalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.».

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3. Al fine di garantire adeguate condizioni psico-fisiche dei conducenti di veicoli, nei locali di cui al comma 1 dell'articolo 68-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nell'ora precedente la chiusura delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 68-bis deve essere assicurata la diminuzione graduale del livello acustico e interrotto l'uso delle luci ad intermittenza. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno sono fissate le relative modalità di programmazione della musica e i limiti acustici delle sorgenti sonore.
4. La violazione di quanto previsto ai sensi del comma 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro, secondo la valutazione dell'autorità competente.
5. Al comma 1 dell'articolo 75-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) divieto di accesso nei locali pubblici organizzati in forma di impresa e nei circoli, anche privati, gestiti da singoli, da enti e da associazioni, ove si svolgono, in spazi anche all'aperto in maniera permanente o temporanea e con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago musicali o danzanti di cui al comma 1 dell'articolo 68-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.».

6. All'articolo 689 del codice penale, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma dell'articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente: «Chiunque vende o somministra bevande alcoliche e superalcoliche ai minori degli anni sedici o a chi si trovi in manifeste condizioni di evidente deficienza psichica è punito con l'arresto fino a un anno.».

7. L'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, nella legge 1o agosto 2003, n. 214 è sostituito dal seguente:
«Art. 6-bis.
(Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche).
1. Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è vietata la vendita per asporto delle bevande alcoliche dalle ore 24 alle ore 6.
2. Nelle medesime aree di cui al comma 1 è vietata la vendita e la somministrazione delle bevande superalcoliche.
3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate - nel corso del biennio - due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 1 e 2 è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero l'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette tino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.».

8. L'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è soppresso.
9. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:
Art. 18-bis.

1. Il presente articolo si applica ai raduni a carattere musicale, organizzati in spazi non attrezzati, che presentano rischi per la sicurezza dei partecipanti a causa della mancanza di allestimenti o per la particolare configurazione del luogo nel quale si svolgono.

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2. I raduni di cui al comma 1 sono autorizzati dal questore del luogo in cui si intendono svolgere.
3. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al competente ufficio della questura almeno 15 giorni prima dello svolgimento del raduno e deve contenere:
a) l'indicazione del giorno, dell'ora, dei luogo e della durata del raduno;
b) l'indicazione del numero massimo previsto dei partecipanti;
c) copia dell'autorizzazione di occupazione del sito, concessa dal proprietario o dal titolare del diritto di uso reale;
d) le generalità e le firme autenticate dell'organizzatore, persona fisica o legale rappresentante dell'associazione, comitato o altra formazione che indice e organizza il raduno.

5. Ai fini di un corretto svolgimento dei raduni di cui al comma 1 e per garantire le migliori condizioni di sicurezza e di tutela dei partecipanti, gli organizzatori devono prevedere, documentandolo nella richiesta di autorizzazione:
a) la costituzione di un servizio d'ordine;
b) la presenza di una postazione medica dotata di appositi dispositivi sanitari;
c) il servizio antincendio e quello di raccolta dei rifiuti e di pulizia del luogo;
d) la fornitura di acqua potabile.

6. Il questore, nel caso di omessa richiesta, ovvero per ragioni di ordine pubblico, nonché di sicurezza e di incolumità pubbliche, ovvero, ancora, nel caso di inidonei assolvimento degli obblighi di cui al capo che precede, può impedire che il raduno abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prevedere diverse modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dello stesso.
7. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori delle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con l'arresto tino a otto mesi. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata La sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca degli strumenti musicali, degli impianti di diffusione sonora e di ogni altra attrezzatura finalizzata allo svolgimento del raduno con i quali è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che tali attrezzature appartengano a persona estranea al reato.
8. È attribuito ai reparti specializzati delle Forze dell'Ordine il compito di svolgere attività di prevenzione e di controllo sulla rete internet e sulle altre reti di comunicazione finalizzate a prendere conoscenza dell'organizzazione, della promozione e delle modalità di svolgimento dei raduni di cui al comma 1.».
55. 1.Pini, Montagnoli.
(Inammissibile limitatamente ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 9)

Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituto dai seguenti:
«2. Tutti i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, commi 1 e 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni - ivi compresi gli esercizi ove si volgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra alcolici e superalcoliche su spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da singoli, da enti, e da associazioni di qualsiasi tipo - devono

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interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, anche attraverso distributori automatici, alle ore 3 e trenta della notte e non possono riprenderla entro le tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-bis. Tutti i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato di cui agli articolo 4 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono altresì interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, effettuata anche attraverso distributori automatici, dalle ore 24 e le ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-ter. Il divieto di cui ai commi 2 e 2-bis, non si applica alla vendita e alla somministrazione di alcolici e superalcolici effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1o gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.
2-quater. I titolari e i gestori di locali ove si svolgono spettacoli ed altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, devono assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.».

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quater comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro. Qualora siano state contestate - nel corso del biennio - due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2 e 2-bis è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero all'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette tino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.».

2. Dopo l'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

Art. 68-bis.

1. Nei locali pubblici organizzati in forma di impresa e nei circoli, anche privati, gestiti da singoli, da enti e da associazioni, ove si svolgono, in spazi anche all'aperto in maniera permanente o temporanea e con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago musicali o danzanti, unitamente alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche, le attività cessano entro le ore 4 e trenta.
55. 2.Montagnoli, Pini.
(Inammissibile limitatamente al comma 2)

Sopprimere il comma 1.
55. 4.Monai.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a)
al comma 2 sostituire le parole: «dopo le ore 2 della notte» con le seguenti: «dopo le ore 3 della notte».
55. 5.Zeller, Brugger.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) premettere la seguente lettera:
«0a) All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,

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con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: "2 della notte" aggiungere le seguenti: "salvo diverse disposizioni del Sindaco successivamente a tale ora.";

b) alla lettera b), capoverso comma 2-ter. sopprimere il primo periodo;
c) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: "dell'autorità competente" sono sostituite con le parole: "del Sindaco"»;

d) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo le parole: "comma 1» aggiungere le seguenti: ", dalle ore 24.00 alle ore 7.00,"».
55. 3.Montagnoli, Pini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo le parole: «della notte» aggiungere: «, salvo diverse disposizioni del Sindaco successivamente a tale ora».

Conseguentemente alla lettera b), punto 2-ter sopprimere il primo periodo.
55. 6.Montagnoli, Pini.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) alla lettera b), sostituire il capoverso comma 2-ter, con il seguente:
«2-ter. Le regioni, con proprie direttive, da adottare entro il mese di febbraio di ciascun anno, individuano gli ambiti territoriali, corrispondenti al territorio di una o più province, all'interno dei quali, con deliberazione della Giunta comunale, può essere autorizzata, per determinati periodi, la somministrazione di bevande alcoliche anche dopo le ore 2 della notte, e comunque non oltre le ore 5 della notte, in relazione agli usi e alle consuetudini locali ovvero in occasione di festività o di manifestazioni tradizionali. La deliberazione è adottata entro il mese di marzo e individua per i dodici mesi successivi i periodi per i quali è prevista l'autorizzazione, la cui durata complessiva non può superare novanta giorni. L'autorizzazione di cui al presente comma non può essere concessa nell'ambito dei territori provinciali nei quali nell'anno precedente si sia verificato un numero di incidenti stradali, che abbiano provocato la morte di persone o lesioni gravi o gravissime, superiore rispetto al numero di quelli verificatisi nel secondo anno precedente. Ai fini dell'adozione delle direttive di cui al primo periodo le regioni acquisiscono dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, operanti nel proprio territorio, i dati relativi agli incidenti stradali verificatisi sul territorio medesimo nell'anno precedente.»;

2) sostituire la lettera c) con le seguenti:
«c) al comma 3, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2, primo periodo, e al comma 2-ter";
c-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis) La violazione delle disposizioni di cui al comma 2, secondo periodo, e al comma 2-bis comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594";

b) al comma 2, capoverso 3-bis, apportare le seguenti modifiche:
1) dopo le parole: "di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773," inserire le seguenti: "che esercitino la propria attività oltre le ore 20,»;

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2) sostituire le parole: "2-bis e 3" con le seguenti: "2-bis e 3-bis";

c) al comma 3 sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 1;
d) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 acquistano efficacia a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».
55. 7.Terranova, Toto.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: la facoltà del sindaco con le seguenti: la facoltà del Presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
55. 8.Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, al secondo periodo, dopo le parole. Nelle isole inserire le seguenti: e nelle zone montane.
55. 9.Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b) dopo il capoverso 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
2-quater. I soggetti di cui al comma 2 devono dotarsi altresì di un ambiente specifico denominato anche «camera di decompressione» ovvero «cuscinetto», dove i clienti possano avere la possibilità di riposarsi e rilassarsi e valutare il proprio stato psico-fisico, prima di mettersi alla guida. Tale ambiente deve essere insonorizzato e dotato di appositi strumenti per la valutazione di detto stato psico-fisico quali un etilometro, un simulatore di guida, lettini dove poter attendere il recupero delle condizioni atte alla guida.
2-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno definite le disposizioni attuative dell'obbligo di cui al comma 2-quater.
2-sexies. L'inosservanza delle disposizioni di cui di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 a 8.000 euro.
55. 10. Sbai, Toto.
(Inammissibile)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a 10.500; qualora la violazione sia reiterata nell'arco di un biennio il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo ove avviene la violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni. Le violazioni di cui al comma 2-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 148 a euro 594».
55. 15. Montagnoli, Pini.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000. Solo in caso di recidiva nel biennio si applica la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente».
55. 11. Zeller, Brugger.

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Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e 2-ter.
55. 12. Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 2.
55. 13. Zeller, Brugger.

Al comma 2, capoverso 3-bis, dopo le parole: di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, inserire le seguenti: fatta eccezione per gli esercizi alberghieri e tutte le altre strutture ricettive come elencate nell'articolo 109 del medesimo testo unico.
55. 16. Zeller, Brugger.

Al comma 2, capoverso 3-bis, apportare le seguenti modifiche: sono soppresse le parole: «2-bis».
55. 14. Montagnoli, Pini.

Al comma 3 le parole: al sessantesimo giorno sono sostituite dalle seguenti: dal centottantesimo giorno.
55. 17. Montagnoli, Pini.

ART. 57.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente:
a) alla trasmissione in via telematica dei dati relativi all'incidentalità stradale per l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade;
b) alla informatizzazione delle procedure di rilevazione degli incidenti di cui al punto b) comma 1, articolo 11;
c) all'acquisizione informatizzata dei dati inerenti lo stato tecnico delle strade, specificatamente in ordine ai flussi veicolari e alle loro caratteristiche che ne determinano lo stato di percorribilità (intensità, sollecitazioni delle pavimentazioni e carichi dinamici) ai fini degli interventi di manutenzione programmata delle soprastrutture stradali.
57. 1. Motta, Bratti.
(Inammissibile)

ART. 62.

Il comma 2 è sostituito dai seguenti:
2. Ai fini del risparmio energetico e dell'aumento della sicurezza in tutte le nuove installazioni semaforiche e in caso di sostituzioni di lanterne semaforiche si dovranno utilizzare esclusivamente lampade a LED. In ogni caso, entro due anni dalla entrata in vigore della legge non è più ammesso utilizzare lampade di tipo tradizionale a filamento per le lanterne semaforiche.
3. Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 si applicano decorsi sei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1.
62. 1. Motta, Bratti.
(Inammissibile)

ART. 63.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 41.
(Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali).

1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto 285/92 soltanto mediante strumenti nella loro disponibilità (in proprietà, acquisiti con contratto di locazione finanziaria, di comodato d'uso o con formule a riscatto) da utilizzare esclusivamente con l'impiego di personale dei corpi e di servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto per le rilevazioni di cui al decreto ministeriale 250/99.
63. 1. Motta, Bratti.