CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 maggio 2010
326.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario (Nuovo testo C. 2128 Meta).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2128 Meta recante «Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, da una parte, alle materie «sistema tributario dello Stato», «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che le lettere e) e g) del secondo comma dell'articolo 117 riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e, dall'altra parte, alla materia «grandi reti di trasporto e e di navigazione» che il terzo comma dell'articolo 117 attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,
rilevato che il comma 2-bis dell'articolo 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, un Fondo per il rinnovo del materiale rotabile, al quale viene assegnato un contributo quindicennale di 300 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, alla Società Ferrovie dello Stato S.p.A. finalizzato all'acquisto di nuovi veicoli ferroviari per il trasporto passeggeri,
tenuto conto che il comma 2-ter dell'articolo 1 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 15 marzo di ogni anno, di concerto con il Ministero dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono individuati gli interventi da finanziare con le suddette risorse, garantendo che le stesse siano destinate all'acquisto di materiale rotabile da utilizzare per il trasporto pubblico in ambito interregionale, regionale, locale tenere conto, a tal fine, delle esigenze di rinnovo dei veicoli sulle tratte in cui è più intenso il traffico pendolare, e dell'entità del traffico passeggeri sulle singole tratte,
richiamata, in proposito, la giurisprudenza della Corte costituzionale che, in materia di finanziamenti a destinazione vincolata, ritiene che «nel caso in cui un fondo istituito con legge statale incida su ambiti non riconducibili ad un'unica materia, devono distinguersi due ipotesi. Se una materia è nettamente prevalente sulle altre, essa determina la competenza legislativa e, qualora questa sia statale, determina anche la legittimità del fondo con vincolo di destinazione. Se, invece, non vi è una materia sicuramente prevalente, riconducibile alla competenza dello Stato, si applica il principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze» (sentenza della Corte Costituzionale n. 168/2008; nello stesso senso, sentenza della Corte n. 168/2009, sentenze n. 63 e n. 50 del 2008; n. 201 del 2007; n. 211 e n. 133 del 2006),

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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che - nell'ambito della procedura definita al comma 2-ter dell'articolo 1 - sia assicurato un pieno coinvolgimento delle regioni stabilendo che il decreto interministeriale sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, trattandosi di finanziamento a destinazione vincolata per l'acquisto di materiale rotabile da utilizzare per il trasporto pubblico in ambito interregionale, regionale e che richiede, sulla base della sopra richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale, che siano predisposti adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni a salvaguardia delle loro competenze.

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ALLEGATO 2

DL 63/2010 Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero (C. 3443 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 3443 Governo «Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero», come risultante dagli emendamenti approvati;
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettere a), g) ed l), della Costituzione, riserva le materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
tenuto conto che l'articolo 1, comma 1, prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 2011, dell'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di Stati esteri nel caso in cui sia pendente un giudizio innanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all'accertamento dell'immunità dalla giurisdizione italiana e che tale giudizio deve avere ad oggetto controversie oggettivamente connesse ai titoli esecutivi;
rilevato che il secondo periodo del suddetto comma 1 stabilisce espressamente che «la sospensione dell'efficacia cessa con la pubblicazione della decisione della Corte»;
segnalata quindi l'esigenza di chiarire maggiormente come si raccorda quanto stabilito dal primo periodo del comma 1, che dispone la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi fino al 31 dicembre 2011, e l'ultimo periodo del medesimo comma, che prevede la cessazione della sospensione dell'efficacia con la pubblicazione della decisione della Corte,
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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coordinamento tra quanto stabilito al primo periodo del comma 1, che dispone la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi fino al 31 dicembre 2011 e l'ultimo periodo del medesimo comma, che prevede la cessazione della sospensione dell'efficacia con la pubblicazione della decisione della Corte.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 3402 Governo ed abb.)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 3402 Governo ed abb., recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che le lettere a) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007 (C. 3447 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 3447 Governo, approvato dal Senato «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007»;
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 5

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento (Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, ed abb.)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, ed abb. recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento»;
rilevato che le disposizioni contenute nel testo in esame sono riconducibili prevalentemente alla materia dell'istruzione;
la Costituzione riserva le norme generali sull'istruzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera n), Cost.) e rimette la materia dell'istruzione alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale (articolo 117, terzo comma, della Costituzione),
la Corte costituzionale ha ritenuto ascrivibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione), in quanto norme generali, le disposizioni che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 6

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia (Nuovo testo unificato C. 60 Realacci ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 60 Realacci ed abb. recante «Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «professioni», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;
rilevato che l'articolo 8 stabilisce che le modalità e i livelli di apprendimento, ivi comprese le modalità per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi, siano determinati con decreto ministeriali, mentre alle Regioni compete la regolamentazione dei corsi e delle prove di esame,
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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
consideri la Commissione di merito l'opportunità di valutare le previsioni dell'articolo 8 - che comunque prevedono che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato previa concertazione con la Conferenza Stato-Regioni - alla luce della competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale.

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ALLEGATO 7

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (Nuovo testo C. 2079 Letta).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2079 Letta, recante «Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato altresì che, con riguardo a specifiche disposizioni contenute nel testo, rilevano altresì le materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» nonché «previdenza sociale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, e la materia «edilizia residenziale pubblica», di competenza residuale regionale, con una disposizione che ha carattere meramente facoltizzante per le regioni,
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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 8

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini e C. 2892 Reguzzoni)

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 9.

Al comma 1, sopprimere le parole: per i rapporti con il Parlamento.
9. 10.Il Relatore.

ART. 13.

Al comma 1, sopprimere le parole: per i rapporti con il Parlamento.
13. 10.Il Relatore.