CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 maggio 2010
325.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (C. 3118 Governo ed abb.).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dall'articolo 114 con le seguenti: dagli articoli 5 e 114.
1. 1.Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: lettera p) aggiungere le seguenti: e dell'articolo 118 della Costituzione.
1. 2.Favia, Donadi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
La identificazione delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, la loro attribuzione ai diversi livelli di governo locale e la loro riorganizzazione è operata sulla base del criterio della semplificazione e specializzazione delle funzioni sulla base del criterio generale di attribuire ai comuni le funzioni connesse all'erogazione dei servizi di prossimità direttamente erogati ai cittadini e alle imprese e alle province e città metropolitane la programmazione, regolazione e gestione dei servizi a rete e delle reti di servizi che richiedano una connessione e integrazione sovracomunale al fine di rendere più efficiente ed efficace l'organizzazione e gestione dei servizi medesimi. Ciascuna funzione è attribuita in via esclusiva ad un solo livello di governo al fine di rendere responsabile e controllabile ciascun ente per i risultati conseguiti, eliminare duplicazioni e sovrapposizioni funzionali e organizzative nonché ridurre i costi complessivi delle amministrazioni pubbliche.
1. 3.Lanzillotta.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, sono individuate e trasferite le restanti funzioni amministrative.
1. 4.Ciccanti.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto delle peculiarità del territori montani al sensi dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione.
*1. 5.Naccarato.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto delle peculiarità del territori montani al sensi dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione.
*1. 6.Rosso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La presente legge e i decreti legislativi emanati in base alle deleghe ivi

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previste sono inderogabilmente attuati in conformità con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita, nonché in conformità con la disciplina del patto di stabilità interno, assicurando la coerenza tra le funzioni individuate e trasferite e la dotazione delle risorse umane, strumentali, organizzative e finanziarie.
1. 7.Calderisi.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:
dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. I comuni e le province organizzano le proprie funzioni secondo i principi della programmazione delle attività e della pianificazione degli interventi e le gestiscono sulla base dei principi di efficienza e di economicità, nel rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio e di mantenimento della stabilità finanziaria di lungo periodo, di controllo e verifica dei risultati dell'azione amministrativa secondo i principi e le modalità indicati dalle leggi 196/2009 e 15/2009. Le funzioni relative all'erogazione di servizi e prestazioni ai cittadini ed alle imprese sono esercitate in modo da semplificare le procedure, garantire trasparenza e facilità di accesso.
2. I comuni, le province e le città metropolitane organizzano le rispettive funzioni valorizzando, in applicazione del principio di sussidiarietà, l'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e per l'erogazione di servizi e prestazioni di interesse pubblico.
All'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere da a) fino ad e).
1. 8.Lanzillotta.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: La presente legge aggiungere le seguenti: in coerenza con l'obiettivo di razionalizzare le funzioni ed eliminarne le duplicazioni.
1. 9.Ciccanti.

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) la soppressione di enti e organismi che operano in ambito statale, regionale e locale con l'obiettivo che le funzioni da questi esercitate spettino ad uno degli enti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione»;
b) sopprimere le lettere e) e f).
1. 10.Ciccanti.

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: dei consigli e e le parole: di consiglieri e.
1. 11.Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Autonomia normativa e organizzativa dei comuni e delle province).

1. L'autonomia normativa e organizzativa dei comuni e delle province è finalizzata ad assicurare l'espletamento del ruolo e dei compiti di ciascun ente territoriale assicurandone l'efficiente funzionamento e l'esercizio delle funzioni di competenza. Essa comprende:
a) la potestà sull'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni;
b) la programmazione e la pianificazione delle funzioni spettanti;

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c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;
d) la gestione finanziaria e contabile;
e) l'informazione, la statistica e la raccolta ed elaborazione dei dati;
f) il controllo interno;
g) l'assunzione e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale;
h) la vigilanza e il controllo nelle aree funzionali di competenza.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere da a) a g); all'articolo 3, comma 1, sopprimere le lettere da a) a f) e, alla lettera g), le parole da: la vigilanza e il controllo nelle aree funzionali di competenza e; all'articolo 8, sopprimere il comma 2 e, dal comma 3 del medesimo articolo, la parola g).
1. 01.Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Graziano, Vassallo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Comitato tecnico paritetico per l'attuazione del federalismo amministrativo).

1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui al Capo II e al Capo IV, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un Comitato tecnico paritetico per l'attuazione del federalismo amministrativo, di seguito denominato «Comitato», formato da 14 componenti, composto per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma della Costituzione.
2. Partecipano alle riunioni del Comitato un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
3. Il Comitato opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge i seguenti compiti: monitoraggio del federalismo istituzionale e amministrativo; raccolta ed analisi della legislazione dei provvedimenti statali relativi all'attuazione degli articoli 117, secondo comma e dell'articolo 118 della Costituzione, raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti regionali relativi all'attuazione della presente legge; monitoraggio del riordino degli enti di amministrazione centrale e periferica statale e degli enti e agenzie statali, regionali e locali.
4. Il Comitato trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.
1. 02.Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

È istituito entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso la Conferenza Unificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Comitato paritetico di 12 componenti, composto per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma della Costituzione designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'Anci e dall'Upi. Il Comitato svolge i seguenti compiti: monitoraggio

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del federalismo istituzionale e amministrativo; raccolta ed analisi della legislazione dei provvedimenti statali relativi all'attuazione degli articoli 117, secondo comma e dell'articolo 118 della Costituzione, raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti regionali relativi all'attuazione della presenta legge monitoraggio del riordino degli enti di amministrazione centrale e periferica statale e degli enti e agenzie statali, regionali e locali. Il Comitato verifica lo stato di attuazione della legge e il rispetto del termini previsti dalla legge, riferendo periodicamente alla Conferenza Unificata.
È riconosciuta all'Anci e all'Upi, in quanto associazioni maggiormente rappresentative, la titolarità della rappresentanza istituzionale In via generale rispettivamente dei comuni e delle città metropolitane all'Anci e delle province all'Upi, anche al fine di assicurare la costante applicazione del principio di leale e reciproca collaborazione.
*1. 03.Ciccanti.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
3. È istituito, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso la Conferenza Unificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Comitato paritetico di 12 componenti, composto per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma della Costituzione designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'Anci e dall'Upi. Il Comitato svolge i seguenti compiti: monitoraggio del federalismo istituzionale e amministrativo; raccolta ed analisi della legislazione dei provvedimenti statali relativi all'attuazione degli articoli 117, secondo comma e dell'articolo 118 della Costituzione, raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti regionali relativi all'attuazione della presente legge; monitoraggio del riordino degli enti di amministrazione centrale e periferica statale e degli enti e agenzie statali, regionali e locali. Il Comitato verifica lo stato di attuazione della legge e il rispetto dei termini previsti dalla legge, riferendo periodicamente alla Conferenza Unificata.
È riconosciuta all'Anci e all'Upi, in quanto associazioni maggiormente rappresentative, la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale rispettivamente dei comuni e delle città metropolitane all'Anci e delle province all'Upi, anche al fine di assicurare la costante applicazione del principio di leale e reciproca collaborazione.
*1. 04.Favia, Donadi.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Ferma restando la programmazione regionale, sono funzioni fondamentali dei comuni:
a) la normazione sulla programmazione e lo svolgimento delle funzioni;
b) la programmazione e la pianificazione dello funzioni spettanti;
c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;
d) il controllo interno;
e) la gestione finanziaria e contabile;
f) la vigilanza ed il controllo nelle aree funzionali di competenza;
g) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;
h) il coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;
i) la realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell'accesso alla pubblica amministrazione ai fini dalla localizzazione e realizzazione di attività produttive;

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j) le funzioni in materia di edilizia, compresa la vigilanza e il controllo territoriale di base;
k) la gestione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;
l) la partecipazione alla pianificazione urbanistica, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio;
m) l'attuazione, in ambito comunale delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;
n) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali a la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di pertinenza dell'ente;
o) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;
p) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali, l'erogazione ai cittadini delle relative prestazioni, nell'ottica di quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma della Costituzione;
q) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino alla istruzione secondaria di primo grado;
r) la gestione e la conservazione di teatri, musei, pinacoteche, raccolte di beni storici artistici e bibliografici pubblici di interesse comunale e di archivi comunali;
s) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;
t) l'accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;
u) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;
v) la titolarità delle funzioni in materia anagrafica o la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione.
2. 1.Ciccanti.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
1. Il comune è ente a fini generali nell'ambito dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza previsti dall'articolo 114 della Costituzione.
In particolare, anche ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 48, ferma restando la programmazione regionale, sono funzioni fondamentali dei comuni.
2. 2.Stasi.

Al comma 1, alinea, premettere il seguente periodo: Fermo restando il riconoscimento ai comuni della titolarità di tutte le funzioni amministrative non conferite dalla legge statale o regionale ad altri livelli di governo in applicazione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza previsti dall'articolo 118 della Costituzione e.
2. 3.Favia, Donadi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Ferma restando la programmazione regionale con le seguenti: Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento spettanti alle regioni.
2. 4.Calderisi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: la programmazione regionale con le seguenti: l'autonomia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. 5.Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

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Al comma 1, alinea, dopo le parole: la programmazione regionale aggiungere le seguenti: ed il principio della competenza generale ed originaria delle autonomie comunali.
2. 6.Cavallaro.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: spettanti, in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
2. 7.Bosi, Tassone.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) la promozione dello sviluppo economico del territorio comunale.
2. 8.Quartiani, Miglioli, Dal Moro, Margiotta, Braga, Pedoto, Mariani, Froner, Gnecchi, Ferrari, Rigoni, Colaninno, De Pasquale, Tidei, Cavallaro, Vannucci, Esposito, Fedi, D'Antona, Brandolini, Codurelli, Farinone, Bucchino, Narducci, Motta, Laganà Fortugno, Graziano.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) la titolarità, la regolazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di competenza.
2. 9.Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione della gestione dei servizi pubblici a carattere economico.
2. 10.Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) la promozione dello sviluppo economico del territorio comunale.
2. 11.Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) promozione dello sviluppo economico del territorio.
2. 12.Bosi, Ciccanti, Tassone.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) la programmazione, il coordinamento e la regolazione delle attività commerciali e dei pubblici servizi, nonché il coordinamento degli orari di accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati.
*2. 13.Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) la programmazione, il coordinamento e la regolazione delle attività commerciali e dei pubblici servizi, nonché il coordinamento degli orari di accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati.
*2. 14.Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: coordinamento aggiungere la seguente: e la vigilanza.
2. 15.Cavallaro.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso gli sportelli unici;.
2. 16.Favia, Donadi, Borghesi.

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Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) i compiti in materia di servizi relativi al catasto dei terreni e al catasto edilizio urbano.
*2. 17.Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) i compiti in materia di servizi relativi al catasto dei terreni e al catasto edilizio urbano.
*2. 18.Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: in materia di aggiungere le seguenti: urbanistica e di.
2. 19.Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: di base.
2. 20.Cavallaro.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
l-bis) i compiti in materia di servizi relativi al catasto dei terreni e al catasto edilizio urbano;.
2. 22.Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente lettera:
l-bis) la gestione del catasto edilizio urbano e dei terreni;.
2. 23.Quartiani, Miglioli, Dal Moro, Margiotta, Braga, Pedoto, Mariani, Froner, Gnecchi, Ferrari, Rigoni, Colaninno, De Pasquale, Tidei, Cavallaro, Vannucci, Esposito, Fedi, D'Antona, Brandolini, Codurelli, Farinone, Bucchino, Narducci, Motta, Laganà Fortugno, Graziano.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) l'organizzazione delle attività di gestione dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;.
*2. 21.Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) l'organizzazione delle attività di gestione dai rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.
*2. 24.Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
m) la pianificazione urbanistica, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio nel quadro degli indirizzi regionali.
2. 25.Cavallaro.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
m) la regolazione e la pianificazione urbanistica di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la compartecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;.
*2. 26.Donadi, Favia, Borghesi.

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Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
m) la regolazione e la pianificazione urbanistica di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la compartecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;.
*2. 27.Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
m) la regolazione e la pianificazione urbanistica di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la compartecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;.
*2. 28.Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, lettera m) sostituire le parole: la partecipazione alla con la seguente: la.
2. 29.Lanzillotta.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: pianificazione urbanistica aggiungere le seguenti: sovracomunale o di area vasta.
2. 30.Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) attuazione di interventi relativi alla gestione del demanio marittimo, fluviale e lacuale in ambito comunale.
2. 31.Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera o), sostituire la parola: competenza con la seguente: pertinenza.
2. 32.Vanalli.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).
2. 33.Lanzillotta.

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:
r) l'organizzazione e gestione degli asili nido, l'organizzazione e gestione dei servizi scolastici.
2. 34.Lanzillotta.

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: scolastici, comprese sino alla fine della lettera con le seguenti: relativi agli asili nido e alle scuole dell'infanzia.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera r), sostituire le parole: di secondo grado con le seguenti: di primo e secondo grado.
2. 35.Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: compresi fino alla fine della lettera, con le seguenti: dagli asili nido fino all'istruzione secondaria di secondo grado.

Conseguentemente: all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera r).
2. 36.Calderisi.

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: fino all'istruzione secondaria di primo grado con le parole: fino all'istruzione secondaria di secondo grado.

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Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera r), con la seguente: la programmazione dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria di secondo grado.
2. 37.Vassallo.

Al comma 1, lettera s) premettere le parole: la programmazione e la gestione dei beni e dei servizi culturali,.
2. 38.Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, lettera s) sostituire le parole: la gestione e con le seguenti: la programmazione e la gestione dei beni e dei servizi culturali e.
2. 39.Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera s) dopo la parola «gestione» aggiungere la seguente, «la valorizzazione»;
b) dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
s-bis) la gestione, la valorizzazione e la conservazione dei beni ambientali di interesse comunale;
c) alla lettera z) aggiungere, in fine, le parole: ed elettorali.
2. 40.Ciccanti.

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: illeciti amministrativi aggiungere le seguenti: anche in materia edilizia.
2. 41.Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, lettera v), dopo le parole: polizia amministrativa sono aggiunte le seguenti:, sicurezza urbana.
*2. 42.Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera v), dopo le parole: polizia amministrativa sono aggiunte le seguenti:, sicurezza urbana.
*2. 43.Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, sopprimere la lettera z).
2. 44.Calderisi.

Al comma 1, sostituire la lettera z), con la seguente:
z) la gestione dei registri di Stato civile e i compiti in materia elettorale e dei sistemi informativo-statistici automatizzati in collegamento con il sistema statistico nazionale.
2. 45.Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera z) aggiungere, in fine, le parole: nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.
2. 46.Calderisi.

Al comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:
z-bis) cogestione del catasto edilizio urbano e dei terreni.
2. 47.Bosi, Ciccanti.

ART. 3.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sostituire l'articolo 14 con il seguente.

Art. 14.

1. Le province e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi.

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2. Le funzioni derivanti dalla soppressione di cui al comma 1, vengono trasferite ai comuni.
3. I comuni territorialmente contigui possono costituire tra loro liberi consorzi al fine di esercitare le funzioni fondamentali di carattere amministrativo, organizzativo ed istituzionale.
3. 28.Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Funzioni fondamentali delle province).

1. Ferma restando la programmazione regionale, spettano alte province, quali enti di area vasta, le funzioni generali di coordinamento e di pianificazione strategica finalizzata allo sviluppo socio-economico-territoriale dell'area medesima, nei seguenti settori:
a) nel settore «sviluppo economico, sociale e delle attività produttive» in particolare:
1) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale nonché l'attuazione degli interventi per lo sviluppo delle imprese;
2) la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione delle attività culturali e sportive;
3) l'adozione di programmi di intervento nei settori economico, sociale e culturale, che richiedano una progettazione ed una attuazione unitaria a livello provinciale, anche attraverso il coordinamento delle proposte dei comuni;
4) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il lavoro e dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria superiore;
5) la promozione delle fonti rinnovabili e dei risparmio energetico;
b) nel settore «territorio, ambiente e infrastrutture» in particolare:
1) la pianificazione territoriale di coordinamento, la programmazione e gestione integrata, degli interventi per la difesa del suolo, delle coste, delle opere idrauliche e del demanio idrico;
2) attuazione delle attività di previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile, di prevenzione di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali, nonché attuazione dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;
3) la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, il controllo degli interventi di bonifica, della gestione e del commercio degli stessi rifiuti, nonché il controllo degli scarichi delle acque reflue e delle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche;
4) la viabilità provinciale; la pianificazione di bacino del traffico e la programmazione, progettazione, gestione e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano; la regolazione della circolazione stradale inerente la viabilità provinciale;

2. La provincia assicura, altresì, funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, delle quali sia necessario garantire, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'unitarietà d'esercizio in ambito sovra comunale, ferme restando le competenze di gestione e amministrazione dei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, da esercitare in coerenza con gli indirizzi emanati a livello provinciale.
3. I comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, costituiscono in via ordinaria le conferenze di programmazione, nelle materie di propria competenza, avvalendosi degli uffici provinciali.

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4. Il personale adibito alle funzioni provinciali ridotte o soppresse è posto in quiescenza alla scadenza del contratto di lavoro e il relativo posto è soppresso dalla pianta organica. In via transitoria può essere distaccato presso altri Comuni del territorio provinciale previa intesa tra gli enti interessati.
3. 1.Ria, Moffa.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Funzioni fondamentali delle Province).

1. Fermo restando la programmazione regionale, le funzioni fondamentali delle Province sono:
a) la normazione sull'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni;
b) la pianificazione e la programmazione delle funzioni spettanti;
c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;
d) la gestione finanziaria e contabile;
e) il controllo interno;
f) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito sovracomunale;
g) la vigilanza ed il controllo nelle aree funzionali di competenza e la polizia locale;
h) l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni ed alle forme associative;
i) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
j) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
k) l'attività di previsione, la prevenzione e la pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile; la prevenzione di incidenti connessi ad attività industriali; l'attuazione di piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;
l) funzioni in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente, ivi compresi i controlli sugli scarichi delle acque reflue e sulle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche; la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, nonché le relative funzioni di autorizzazione e controllo;
m) la tutela e la gestione, per gli aspetti di competenza, del patrimonio ittico e venatorio;
n) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;
o) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
p) la programmazione l'organizzazione a la gestione dei servizi scolastici, compresa l'edilizia scolastica, relativi all'istruzione secondaria di secondo grado;
q) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l'impiego;
r) la programmazione, organizzazione e gestione delle attività di formazione professionale in ambito provinciale, compatibilmente con la legislazione regionale e i vincoli comunitari;
s) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico del territorio provinciale.
3. 2.Ciccanti.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
1. La provincia è ente a fini generali nell'ambito dei principi di sussidiarietà,

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differenziazione e adeguatezza previsti dall'articolo 114 della Costituzione.
In particolare, anche ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 8, ferma restando la programmazione regionale, sono funzioni fondamentali delle province.
3. 3.Stasi.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: Ferma restando la programmazione regionale, con le seguenti: Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento spettanti alle regioni.
3. 4.Calderisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
3. 5.Calderisi.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di competenza provinciale.
3. 6.Favia, Donadi.

Al comma 1, alla lettera f) aggiungere, in fine, le parole: secondo quanto previsto dalla legge regionale.
3. 7.Calderisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
3. 8.Calderisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).
3. 9.Calderisi.

Al comma 1, alle lettere i) e l) aggiungere in fine le seguenti parole: ove effettivamente previsto dalla legge regionale.
3. 10.Calderisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).
3. 11.Calderisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).
3. 12.Calderisi.

Al comma 1, lettera m) premettere le parole: nell'ambito dei piani nazionali e regionali di protezione civile:.
3. 13.Calderisi.

Al comma 1, lettera m) sopprimere le parole da: l'attività di previsione fino a: attività industriali.
3. 14.Calderisi.

Al comma 1, lettera m) aggiungere, in fine, le parole: ove effettivamente previsto dalla legge regionale.
3. 15.Calderisi.

Al comma 1, lettera n) sopprimere le parole da: la tutela fino a: ed elettromagnetiche;.
3. 16.Calderisi.

Al comma 1, lettera n) sopprimere le parole: per gli aspetti di competenza e le parole: a livello provinciale.
3. 17.Lanzillotta.

Al comma 1, lettera n) dopo la parola: elettromagnetiche aggiungere le seguenti: secondo quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di settore.
3. 18.Calderisi.

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Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole: per gli aspetti di competenza.
3. 19.Lanzillotta.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).
3. 20.Calderisi.

Al comma 1, la lettera p), dopo le parole: trasporto pubblico locale aggiungere le parole: nonché l'organizzazione e gestione delle procedure di gara per l'affidamento della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale su tutto il territorio provinciale e nell'ambito dei comuni compresi nella provincia;
3. 21.Lanzillotta.

Al comma 1, alla lettera p) aggiungere la seguente lettera:
pp) la pianificazione e regolazione dei servizi pubblici locali a rete di carattere idrico, energetico e ambientale sull'intero territorio provinciale e nell'ambito dei comuni compresi nella provincia ivi compresa l'organizzazione e gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi nonché la pianificazione delle reti dei servizi di carattere sociale. Tali finzioni sono esercitate garantendo il coinvolgimento degli utenti nella determinazione e nella verifica degli standard di qualità dei servizi erogati;
3. 22.Lanzillotta.

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:
r)
l'edilizia scolastica per tutti i gradi di istruzione;
3. 23.Lanzillotta.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).
3. 24.Calderisi.

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: compatibilmente con con le seguenti: sulla base degli indirizzi della.
3. 25.Lanzillotta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«2. Per circoscrizioni provinciali montane, alle funzioni di cui al comma 1, vanno aggiunte le funzioni ed attribuzioni seguenti;
a) funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali;
b) opere di prevenzione e di pronto intervento per calamità pubbliche di competenza dei servizi forestali;
c) titolarità e gestione dei demanio idrico e della polizia idraulica relativamente ai corsi d'acqua di tutte le categorie;
d) utilizzazione delle acque pubbliche, ad esclusione dell'utilizzazione delle acque pubbliche a scopo idroelettrico;
e) titolarità e gestione del libro fondiario e catasto provinciale;
f) tutela e gestione delle foreste, ivi comprese le foreste demaniali;
g) tutela e gestione dei parchi naturali;
h) funzioni ordinamentali ed amministrative in materia di agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
i) funzioni di promozione e valorizzazione turistica del territorio;
i) tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, culturale e popolare».

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Agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica».
3. 26.Naccarato.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«2. Per circoscrizioni provinciali montane, alle funzioni di cui al comma 1, vanno aggiunte le funzioni ed attribuzioni seguenti:
a) funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali;
b) opere di prevenzione e di pronto intervento per calamità pubbliche di competenza dei servizi forestali;
c) gestione del demanio idrico e della polizia idraulica relativamente ai corsi d'acqua di tutte le categorie;
d) titolarità e gestione del libro fondiario e catasto provinciale;
e) tutela e gestione delle foreste;
f) tutela e gestione dei parchi naturali;
g) funzioni ordinamentali ed amministrative in materia di agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
h) funzioni di promozione e valorizzazione turistica del territorio;
i) tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, culturale e popolare;
l) agricoltura, foreste, patrimonio zootecnico ed ittico».
3. 27.Rosso.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis. 1. La legge regionale determina gli ambiti territoriali ottimali per la gestione delle funzioni previste nei precedenti articoli 2 e 3, anche attraverso la concertazione tra enti territoriali di livello diverso, al fine di coordinare i rispettivi interventi e favorire l'integrazione con le organizzazioni espressioni della collettività locale.
2. La legge regionale può delegare, con princìpi e criteri definiti, l'attività di cui al primo comma alle province.

Conseguentemente:
all'articolo 8, comma 2, dopo le parole:
lettere da a) a f), aggiungere le seguenti: che non siano state disciplinate dall'articolo 3-bis;
al medesimo articolo 8, comma 6, sopprimere il primo periodo.
3. 01.Stasi.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:
1. Le funzioni fondamentali delle città metropolitane sono previste dalla legge organica di disciplina delle stesse.
4. 1.Stasi.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Funzioni fondamentali delle Città metropolitane).

1. Ferma restando la programmazione regionale, le funzioni fondamentali delle Città metropolitane sono:
a) le funzioni delle Province, di cui all'articolo 3;
b) l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

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c) l'azione sussidiaria e il coordinamento tecnico-amministrativo dei Comuni;
d) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
e) la mobilità e la viabilità metropolitana;
f) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
g) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
4. 2.Ciccanti.

Al comma 1, sostituire le parole: Ferma restando la programmazione regionale, con le seguenti: Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento spettanti alle regioni.
4. 3.Calderisi.

Dopo l'articolo 4, è inserito un articolo 4-bis.

Art. 4-bis.

1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le Regioni, nell'esercizio della competenza legislativa nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali, possono attribuire le stesse alla Provincia se titolare il Comune o al Comune se il titolare è la Provincia, previo accordo con ANCI e UPI regionali, in quanto associazioni maggiormente rappresentative, e gli enti interessati, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni. Le Regioni assicurano a tal fine il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse. Sono fatte salve le modalità di finanziamento delle funzioni fondamentali dei Comuni, Province e Città metropolitane così come previste dalla legge n. 42 del 2009.
4. 1.Ciccanti.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente articolo:

Art. 4-bis.

Il Governo promuove, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione la soppressione delle province insistenti su ambiti territoriali nei quali sia istituita la città metropolitana.
4. 02.Lanzillotta.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-ter.
(Istituzione della Conferenza permanente del Lazio)
.

1. A decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, ai sensi dell'articolo 24, comma 9, della legge 5 maggio 2009, n. 42, restano comunque ferme le funzioni e le risorse finanziarie attribuite alle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.
2. Al fine di garantire la più ampia cooperazione nell'esaminare le materie e i compiti di interesse comune alla città metropolitana di Roma capitale, alle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo e alla regione Lazio, può essere istituita, d'intesa tra la regione, le predette province e la città metropolitana, la Conferenza permanente del Lazio.
3. La Conferenza è presieduta dal Presidente della regione Lazio o, per sua delega, dal Presidente di una delle province della medesima regione, ad esclusione del Presidente della città metropolitana di Roma capitale.
4. Alla Conferenza partecipano, oltre al Presidente, i Presidenti delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ed il

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Presidente della città metropolitana di Roma capitale. Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati a partecipare membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
5. La Conferenza è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta ciascun presidente membro.»
4. 03.Conte.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza).

1. Le regioni assicurano il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse tra gli enti locali interessati. Sono fatte salve le modalità di finanziamento delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.
5. 1. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al primo periodo sostituire le parole: previo accordo con gli enti interessati con le seguenti: previa consultazione degli enti interessati.
5. 2.Calderisi.

Al terzo periodo, dopo le parole: trasferimento dei beni e delle risorse inserire le seguenti: finanziarie, umane, strumentali e organizzative.
5. 3.Calderisi.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 1. Favia, Donadi, Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Disciplina delle funzioni fondamentali).

1. La disciplina delle modalità di esercizio delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge spetta allo Stato o alle Regioni, nelle materie di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione.

Conseguentemente, alla Rubrica dell'Articolo 8 sopprimere le parole: Modalità di.
6. 2. Favia, Donadi, Borghesi.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 non possono essere esercitate da enti o agenzie statali e regionali. Non possono altresì essere esercitate da enti e agenzie di enti locali diversi da quelli cui sono attribuite le medesime funzioni fondamentali.
2. In via residuale, al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, il buon andamento e l'adeguatezza nell'esercizio delle funzioni fondamentali, la disciplina regionale assicura i necessari strumenti di programmazione, indirizzo e coordinamento, anche prevedendo i casi nei quali l'esercizio di specifici compiti e

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attività rientranti nelle funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitati dalla Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà e per ragioni di unitarietà, previo accordo con ANCI e UPI regionali e le Province interessate e, nel caso di provvedimenti non a valenza generale, in accordo con gli enti interessati, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni.
6. 3. Ciccanti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

I Decreti legislativi adottati in attuazione della legge 42/2009 determinano i fabbisogni finanziari delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane sulla base della riorganizzazione delle funzioni derivante dall'attuazione della presente legge.
6. 4. Lanzillotta.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: o dalla legge regionale, secondo il con le seguenti: nel rispetto del;
b) sopprime le parole: commi secondo, terzo e quarto.
6. 5. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al primo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: privilegiando le forme associative dei comuni.
6. 6. Calderisi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché dal regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.
6. 8. Stasi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Restano ferme le disposizioni vigenti relative alle modalità di finanziamento delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province che prevedono prioritariamente l'attribuzione di compartecipazioni a tributi erariali, tributi propri e finanziamenti perequativi.
6. 7. Favia, Donadi.

ART. 7.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: esercitate da con le seguenti: attribuite ad.
7. 1. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Cessa in ogni caso qualsiasi forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni del comma 1 e sono nulli gli atti di esercizio delle suddette funzioni.
7. 2. Calderisi.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Le funzioni fondamentali e proprie delle province vengono trasferite interamente alle rispettive città metropolitane al momento della loro costituzione.
7. 3. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Sono soppressi di diritto gli enti, le società per azioni, le agenzie dello Stato

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operanti in materie diverse da quelle indicate dall'articolo 117, comma secondo della Costituzione. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con Decreto del Presidente del Consiglio a carattere ricognitivo sono elencanti gli enti, le società e le agenzie che risultano soppressi per effetto del presente comma. È fatto divieto a province, comuni e città metropolitane partecipare o in qualsiasi forma finanziare enti, società e agenzie operanti in materie diverse da quelle rientranti nelle funzioni rispettivamente assegnate a ciascun livello di governo dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.
7. 4. Lanzillotta.

ART. 8.

Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:
1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. All'unione di comuni è affidato l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in particolare delle:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e di refezione, nonché l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e dei piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale.

2. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.
3. I comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
8. 1. Favia, Donadi, Borghesi.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Le Regioni disciplinano con proprie leggi quali delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 2 vanno esercitate obbligatoriamente in forma associata da parte dei comuni in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e dell'articolo 44 della Costituzione.
8. 2. Quartiani, Miglioli, Dal Moro, Margiotta, Braga, Pedoto, Mariani, Froner, Gnecchi, Ferrari, Rigoni, Colaninno, De Pasquale, Tidei, Cavallaro, Vannucci, Esposito, Fedi, D'Antona, Brandolini, Codurelli, Farinone, Bucchino, Narducci, Motta, Laganà Fortugno.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la lettera u).

Conseguentemente, sopprimere le parole da: mediante fino alla fine del comma.
8. 3. Ciccanti.

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Al comma 2, dopo le parole: la natura aggiungere le seguenti: morfologica del territorio e.
8. 4. Bosi, Ciccanti.

Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.
8. 5. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che, nell'ambito delle loro competenze, applicano il principio di adeguatezza in connessione a quelli di sussidiarietà e di differenziazione, le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 2, comma 1, lettere l), m), n), o), p), q), r), t), u), v) e z), sono obbligatoriamente esercitate in forma associata attraverso le unioni di comuni, nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. Ogni comune può partecipare soltanto ad una unione di comuni. Le unioni dei comuni possono essere costituite esclusivamente per l'espletamento di funzioni comunali.
3-bis. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
3-ter. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 3, le funzioni fondamentali di cui al comma 3 devono essere esercitate attraverso forme associative comunali anche nelle zone montane, nei comuni con una popolazione sino a 1.000 abitanti. Alle unioni dei comuni montani vengono inoltre attribuite le funzioni delle comunità montane previste dall'articolo 28 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ogni comune delle aree montane può partecipare soltanto ad una forma associativa comunale obbligatoria delle zone montane.

Conseguentemente abrogare il comma 7 del medesimo articolo e sopprimere l'articolo 17.
8. 6. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le funzioni fondamentali dei comuni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere g), j), k), n), t), s) e quelle relative al catasto sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni fino a 3000 abitanti. Le funzioni fondamentali di cui al primo periodo possono essere esercitate in forma associata dagli altri comuni. La Regione, previo accordo con ANCI e UPI regionali in quanto associazioni maggiormente rappresentative, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni, può prevedere ulteriori funzioni da esercitare in forma associata.
8. 7. Ciccanti.

Al comma 3, sopprimere le seguenti lettere: l), o), q), r), t), u) e z); e sostituire il numero: 3000 con il seguente: 5000.
8. 8. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 3 sopprimere le seguenti lettere: l), o), q), r), t), u) e z).
8. 9.Favia, Donadi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 10.000 abitanti. Sono fatte salve le forme associate di comuni che non raggiungono la soglia indicata, purché costituite da almeno dieci enti.
8. 10.Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 3, sostituire la parola: 3000 con la seguente: 5000 e dopo la parola: abitanti aggiungere le seguenti: territorialmente

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contigui entro un raggio di 15 chilometri.

Conseguentemente sopprimere il comma 6.
8. 11.Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 3 sostituire la parola: 3.000 con la seguente: 5.000.
*8. 12.Volpi, Dal Lago.

Al comma 3 sostituite la parola: 3.000 con la seguente: 5.000.
*8. 13.Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 3, sostituire la parola: 3000 con la parola: 5000.
*8. 14.Lanzillotta.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: fino a 3.000 abitanti aggiungere le seguenti:, ad eccezione dei Comuni il cui territorio non è limitrofo a quello di altri Comuni.
**8. 15.Dal Lago, Volpi.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: fino a 3.000 abitanti aggiungere le seguenti: esclusi i Comuni il cui territorio non è limitrofo a quello di altri Comuni.
**8. 16.Calderisi.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che la legge regionale stabilisca un limite di popolazione superiore.
8. 17.Calderisi.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
8. 18.Stasi.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: secondo quanto disposto con atto di programmazione provinciale.
8. 19.Stasi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La provincia, previa diffida, si sostituisce agli enti comunali che non abbiano provveduto all'esercizio delle funzioni fondamentali nei termini previsti dal precedente comma 3, anche nominando apposito commissario ad acta che provveda alla costituzione delle previste unioni di comuni.
8. 20.Stasi.

Al comma 5 sopprimere il secondo periodo.
8. 21.Ciccanti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 3, la Regione, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previo accordo con l'ANCI regionale, in quanto associazione maggiormente rappresentativa dei Comuni, salve le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, fermo restando quanto stabilito nei commi 2 e 3 del presente articolo, definisce programmi di riordino istituzionale territoriale, in materia di gestione assodata delle funzioni fondamentali dei Comuni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali: a) definizione, mediante processi di riordino territoriali concertati con gli enti territoriali interessati, di ambiti adeguati per l'esercizio in forma associata delle

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funzioni individuate dal comma 3 da parte dei Comuni aventi popolazione pari o non superiore ai 3 mila abitanti, in attuazione dei principi di economicità, di efficienza, di contenimento delle spese, di efficacia ed adeguatezza territoriale; b) valorizzazione della gestione associata attraverso il modello delle Unioni di Comuni, quale unico ente locale avente base associativa, e valorizzazione dei processi di fusioni a carattere volontario; c) semplificazione, riduzione e razionalizzazione delle forme e modalità di gestione associata di funzioni da parte dei Comuni. Nell'ambito della normativa regionale i Comuni avviano l'esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.
8. 22.Favia, Donadi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. La Regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua previo accordo con ANCI e UPI regionali in quanto associazioni maggiormente rappresentative, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni dei Comuni di cui all'articolo 2, comma 1 lettere da g) a u), secondo i principi di economicità, efficienza o di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dai commi 2 e 3. Nell'ambito della normativa regionale i Comuni avviano l'esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. Resta fermo che tale disposizione non trova applicazione per i comuni capoluogo di provincia e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
8. 23.Ciccanti.

Al comma 6 dopo le parole: dimensione territoriale ottimale aggiungere le seguenti: e l'area geografica specifica entro la quale ciascun gruppo di comuni inferiore a 3.000 abitanti ha l'obbligo di associare le funzioni.
8. 24.Vannucci.

Al comma 6 dopo le parole: dimensione territoriale ottimale aggiungere le seguenti: e omogenea per area geografica.
8. 25.Vannucci, Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 6 dopo le parole: dalla stessa normativa aggiungere le seguenti: rimanendo in capo ai comuni medesimi la scelta della forma di associazione.
8. 26.Vannucci, Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Salvo quanto previsto dalle leggi regionali, costituiscono forme associative esclusivamente la convenzione e l'Unione di Comuni. Ogni comune può fare parte di una sola Unione di Comuni. Le Unioni di Comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli Comuni.
8. 27.Ciccanti.

Al comma 7, sopprimere le parole da: Salvo fino a: regionali.
*8. 28.Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 7, sopprimere le parole: Salvo quanto previsto dalle leggi regionali.
*8. 29.Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

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Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Laddove la regione prevede la comunità montana, questa svolge le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da g) a z) per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. I comuni compresi nella comunità montana non possono far parte di altre forme associative.
8. 30.Vannucci.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. L'articolo 32 del testo unico è sostituito dal seguente:
«1. Le forme associative dei comuni, stabili e strutturate, per l'esercizio obbligatorio di funzioni fondamentali e per lo svolgimento di servizi comunali sono costituite dall'unione di comuni e, per la peculiarità dei territori montani, dalla comunità montana quale unione di comuni montani, enti locali a disciplina regionale salvo quanto previsto dal presente articolo. Ogni comune può partecipare soltanto a una unione di comuni.
2. Le forme associative di cui al comma 1 svolgono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Alla comunità montana è attribuita anche la funzione riguardante la tutela e la promozione della montagna in applicazione dell'articolo 44 della Costituzione. Esse hanno un presidente, un organo consiliare e un organo esecutivo costituiti dai rappresentanti eletti dai comuni che le costituiscono tra i propri amministratori in carica.
3. Il sistema di elezione degli organi, la loro composizione e la costituzione delle unioni di comuni e delle comunità montane sono disciplinati dalla legge regionale.
4. Le unioni di comuni e le comunità montane hanno autonomia statutaria e potestà regolamentare. Ad esse si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riferimento allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.
5. A decorrere dall'anno 2011 i fondi erariali ordinari a favore delle comunità montane, di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono trasferiti alle regioni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con i Ministeri dell'economia e per i rapporti con le regioni, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottarsi entro il 31 dicembre 2010, che ne determina la ripartizione per regione.
8. 31.Quartiani, Miglioli, Dal Moro, Margiotta, Braga, Pedoto, Mariani, Froner, Gnecchi, Ferrari, Rigoni, Colaninno, De Pasquale, Tidei, Cavallaro, Vannucci, Esposito, Fedi, D'Antona, Brandolini, Codurelli, Farinone, Bucchino, Narducci, Motta, Laganà Fortugno, Graziano.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. L'Unione è l'ente locale associativo dei comuni finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. La regione, tenendo conto della specificità dei territori montani disciplina l'Unione dei comuni, previo accordo con ANCI e UPI regionali in quanto associazioni maggiormente rappresentative, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole regioni sulla base dei seguenti principi:
a) gli organi dell'Unione, formati da amministratori in carica dei comuni associati, sono di norma tre, il Presidente deve essere scelto tra i sindaci dei comuni associati, l'esecutivo tra i componenti delle giunte dei comuni associati;
b) l'Unione ha autonomia statutaria o potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

Salvo quanto previsto dal presente comma, la disciplina delle Unioni è di competenza regionale.

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Sono abrogati gli articoli 32 e 33 del T.U.E.L.
8. 32.Ciccanti.

Al comma 8, lettera a), capoverso, comma 3, sopprimere le parole: secondo un sistema di rotazione periodica e dopo le parole: che la giunta sia composta esclusivamente dai sindaci inserire le seguenti: o assessori.

Conseguentemente, dopo il capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente:
3-bis. Al presidente dell'Unione di comuni possono essere delegate le funzioni di cui all'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione.
8. 33.Favia, Donadi.

Al comma 8, lettera a), capoverso, comma 3, sopprimere le parole: e prevede che la giunta sia composta esclusivamente dai sindaci dei comuni associati.
8. 34.Stasi.

Al comma 8, lettera a), capoverso 3, dopo le parole: che la giunta sia composta esclusivamente dai sindaci inserire le seguenti: o assessori.
8. 35.Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 8, lettera a) capoverso comma 3, sostituire la parola: eletti con la seguente: nominati e sostituire le parole: a quello con le seguenti: alla metà di quello.
8. 36.Ciccanti.

Al comma 8, lettera a) capoverso comma 3, dopo la parola: garantendo aggiungere le seguenti: attraverso il voto limitato ad un solo consigliere.
8. 37.Stasi.

Al comma 8 sopprimere la lettera b).
8. 38.Favia, Donadi.

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per le Unioni e le fusioni tra comuni sono previste forme premiali di incentivazione fiscale, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 12 lettera f) della legge n. 42 del 2009.
8. 39.Favia, Donadi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Alle unioni di comuni si applicano gli articoli 50, limitatamente ai commi 5 e 6, e 54 del testo unico degli enti locali relativamente all'esercizio delle funzioni di cui alle lettere t) e z) dell'articolo 2, nonché gli articoli 141, 142 e 143 del medesimo testo unico.
8. 40.Calderisi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Per i comuni ad alta valenza turistica, in luogo della classificazione sulla base della popolazione residente, si applica il dato delle presenze medie stagionali, al fine di una più esatta definizione del dimensionamento strutturale, organizzativo e finanziario dell'Ente.
8. 01.Tassone, Bosi.

ART. 9.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle

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città metropolitane individuate dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, su proposta dei Ministri dell'interno, per i rapporti con le regioni e per le riforme per il federalismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto:
a) le funzioni amministrative da conferire alle regioni e agli enti locali, nelle materie dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;
b) le funzioni amministrative da conferire alle regioni, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, ai fini del successivo conferimento agli enti locali;
c) l'individuazione delle funzioni che rimangono in capo allo Stato.
9. 1.Ciccanti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole; nove mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
9. 2.Stasi.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: territoriali con la seguente: pubblici.
9. 3.Ciccanti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole; città metropolitane.
9. 4.Stasi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
9. 5.Stasi.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali attraverso il trasferimento, la riallocazione o l'unificazione delle funzioni e delle strutture esistenti ad un unico livello di governo sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità.
9. 6.Favia, Donadi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis)
prevedere inderogabilmente che la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 non sia anteriore a quella dell'effettivo trasferimento delle risorse umane necessarie al loro esercizio.
9. 7.Calderisi.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Ai fini dell'attuazione della lettera b), del comma 1, del presente articolo, il Governo è delegato ad adottare, nello stesso termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per l'individuazione e il trasferimento alle Regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo stesso alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo o quarto, della Costituzione.
5-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma precedente il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) conferire a livello diverso da quello statale le funzioni per le quali non occorre assicurare l'unitarietà di esercizio;
b) riordinare e semplificare le strutture organizzative dell'amministrazione statale diretta, indiretta o strumentale,

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limitandole a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni che continuano ad essere esercitate dallo Stato, anche al fine di eliminare le sovrapposizioni ed altresì per favorire la sussidiarietà orizzontale nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione.

5-quater. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per i rapporti con le Regioni, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i ministri competenti per materia, si provvede, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, alla determinazione, al trasferimento o alla ripartizione tra le Regioni dei beni e delle risorse umani, finanziarie e strumentali connesse all'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 117, III comma della Costituzione e alla lettera b) del comma 1 del presente articolo.
9. 8. Ciccanti.

ART. 10.

Ai commi 1 e 2, dopo le parole: risorse aggiungere le seguenti: finanziarie, umane, strumentali e organizzative.
10. 1. Calderisi.

Al comma 2, sostituire le parole: entro dodici mesi dalla medesima data con la seguente: contestualmente.
10. 2. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 3, sostituire le parole: risorse strumentali con le seguenti: risorse umane, finanziarie e strumentali.
10. 3. Vanalli.

Al comma 3, dopo le parole: risorse aggiungere le seguenti: finanziarie, umane, organizzative e.
10. 4. Calderisi.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole:, sopprimendo e accorpando strutture, enti intermedi, agenzie od organismi comunque denominati titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni fondamentali allocate ai comuni e alle province.
10. 5. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: sulla base di apposita relazione tecnica e previa intesa con l'ente locale medesimo.
10. 6. Ciccanti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di cui al presente articolo è inderogabilmente subordinata all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, necessarie all'esercizio delle medesime.
10. 7. Calderisi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I regolamenti assicurano la trasparenza mediante adeguate forme di pubblicità degli atti e dei procedimenti amministrativi con particolare riferimento a quelli aventi ad oggetto l'affidamento di incarichi professionali e di consulenza, esperimenti di procedure per l'affidamento di somministrazioni di beni e servizi per l'appalto di opere pubbliche e di procedure concorsuali per la selezione di personale anche a tempo determinato e per l'affidamento di incarichi di collaborazione di qualunque natura, tipica o atipica nell'ambito dei profili previsti dalla

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legge. È fatto comunque obbligo di pubblicità degli atti avente il contenuto di cui sopra.
10. 8. Cavallaro.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
Alle entrate del comune di Campione d'Italia derivanti dalle gestioni di cui al regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, convertito dalla legge 8 maggio 1933, n. 505, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 1o luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.
10. 9. Codurelli, Braga.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
Al comma 37, dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le parole: «ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro».
10. 10. Codurelli, Braga.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
A decorrere dall'anno 2008 le somme assegnate al comune di Campione d'Italia ai sensi dell'articolo 7-bis della legge 31 marzo 2005, n. 43 possono essere utilizzate anche per finanziare i maggiori costi per il personale statale operante in Campione d'Italia gravanti sul bilancio del comune stesso. Conseguentemente, è ridotto in misura corrispondente il contributo attribuito al Comune di Campione d'Italia, di cui al comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448.
10. 11. Codurelli, Braga.
(Inammissibile)

ART. 11.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta dei Ministri per i rapporti con le Regioni e per le riforme per il federalismo, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto l'individuazione delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato che devono essere trasferite a Comuni, Province e Regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.
11. 1. Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: presenta alle Camere aggiungere le seguenti: entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
*11. 2. Stasi.

Al comma 1, dopo le parole: presenta alle Camere aggiungere le seguenti: entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
*11. 3. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 2, sostituire le parole: sentiti i con le seguenti: nonché dei.
11. 4. Fallica.

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Al comma 2, dopo la parola: umane aggiungere la seguente: organizzative.
11. 5. Calderisi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo è inderogabilmente subordinata all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, necessarie all'esercizio delle medesime.
11. 6. Calderisi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

Gli statuti comunali e provinciali e i regolamenti adottano procedure e metodi, anche mediante l'istituzione di appositi uffici ed organi e di commissioni elette dal Consiglio comunale o provinciale, con la partecipazione obbligatoria di tutte le minoranze, che garantiscono l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, che consentano la segnalazione, a chiunque vi abbia interesse, di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nell'operato dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e nell'esercizio delle attività di gestione e di amministrazione nonché il riesame di atti e procedimenti verso i quali siano state proposte doglianze motivate.
11. 01. Cavallaro.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: diciotto mesi.
12. 1.Stasi.

Al comma 1, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: dodici mesi.
12. 2.Stasi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: stipulati nei consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti con le seguenti: stipulati con l'ANCI e l'UPI, e le relative articolazioni territoriali, e adottati dai Consigli delle Autonomie, ove istituiti.
12. 3.Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: regolandone le modalità d'esercizio.
12. 4.Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e definendone la programmazione e il coordinamento all'interno del territorio regionale.
12. 5.Calderisi.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: previa diffida.
12. 6.Stasi.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 3, alinea premettere le seguenti parole: «Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
b) Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Qualora le regioni non provvedano entro il termine di cui al comma 3, il Governo provvede in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.»
12. 7. Giovanelli, Bressa, Amici, Fontanelli, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

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Al comma 3, alinea, dopo le parole: proprie leggi inserire le seguenti: entro lo stesso termine previsto nel comma 1.
12. 8.Favia, Donadi.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: stipulati nei Consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti con le seguenti: stipulati con l'ANCI e l'UPI, e le relative articolazioni territoriali, e adottati dai Consigli delle Autonomie, ove istituiti.
12. 9.Favia, Donadi.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: relative risorse aggiungere le seguenti: finanziarie, umane, strumentali e organizzative.
12. 10.Calderisi.

Al comma 3 sopprimere la lettera b).
12. 11.Favia, Donadi.

Al comma 3 lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge.
12. 12.Favia, Donadi.

Sopprimere il comma 4.
*12. 13.Bosi, Ciccanti.

Sopprimere il comma 4.
*12. 14.Favia, Donadi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Il riordino dell'associazione comunale avviene senza ulteriori costi per la gestione del personale e degli organi della rappresentanza politica rispetto a quello sostenuto dagli enti che ne fanno parte.
12. 15.Stasi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis
. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del presente articolo ad un ente diverso da quello che la esercita alla data dell'atto di conferimento è inderogabilmente subordinata all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, necessarie all'esercizio delle medesime.
12. 16.Calderisi.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. All'articolo 2, comma 6, della legge n. 42 del 2009 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La relazione tecnica allegata allo schema del successivo decreto legislativo evidenzia le modalità con le quali sono stati calcolati e determinati i costi, i fabbisogni standard e i dati che sono stati utilizzati come riferimento».
12. 01.Calderisi.

ART. 13.

Sopprimerlo.
13. 1. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: ventiquattro con le seguenti: diciotto;
b) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: formale, terminologico e sostanziale

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con le seguenti: informale e terminologico;
c) al comma 1, sopprimere la lettera c);
d) al comma 3 sostituire le parole: «diciotto» con le seguenti: «dodici».
13. 2. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
«a-bis) revisione delle disposizioni contenute nel testo unico nelle parti in cui contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
a-ter) adeguamento delle disposizioni del testo unico alla legislazione successiva alla data di entrata in vigore del medesimo testo unico;»
13. 3.Dal Lago, Volpi.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b)-bis. Revisione della normativa vigente relativa alle indennità degli assessori comunali e provinciali tale da aumentare l'efficienza dei processi decisionali assicurando la qualità dell'azione politica e amministrativa, anche con riferimento alla riduzione del numero degli assessori prevista dall'articolo 21 della presente legge».
13. 4. Marchignoli, Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c)-bis. identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.
13. 5.Calderisi.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.
13. 6.Calderisi.

Al comma 3, dopo le parole comma 2, aggiungere le seguenti: un decreto legislativo recante.
13. 7.Calderisi.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
Art. 13-bis. (Delega al Governo per la disciplina della Conferenza Stato-Autonomie territoriali). 1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per le riforme per il federalismo, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e finanze, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Conferenza fra lo Stato e le Autonomie territoriali, quale sede di confronto, concertazione e attuazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e gli enti di cui all'articolo 114, secondo comma della Costituzione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare le funzioni e i compiti della Conferenza Stato - Autonomie territoriali,

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valorizzandone il ruolo di raccordo tra i livelli di governo al fine di integrare le politiche pubbliche e razionalizzare e semplificare i processi decisionali riguardanti interessi regionali e locali;
b) prevedere secondo criteri di razionalizzazione e semplificazione i casi e le modalità di espressione dei pareri;
c) prevedere, secondo criteri di semplificazione, razionalizzazione e uniformità, le tipologie e gli atti di competenza della Conferenza diversi dai pareri e le relative modalità di adozione;
d) disciplinare, secondo modalità che favoriscono la leale collaborazione, l'organizzazione e il funzionamento della Conferenza anche con riguardo alla fissazione dei lavori e dell'ordine del giorno e alla trattazione delle questioni;
e) prevedere l'articolazione della Conferenza in due sezioni, rispettivamente per la trattazione delle tematiche che hanno interesse esclusivamente regionale o locale, ferma restando la previsione che l'organo si riunisca ordinariamente in seduta plenaria;
f) prevedere le modalità elettive per la formazione della rappresentanza delle autonomie locali in seno alla Conferenza;
g) introdurre la previsione di commissioni o gruppi di lavoro stabili, articolati per materie, aventi il compito di istruire le questioni e deliberare in via definitiva, ferma restando la possibilità di rimettere la questione alla Conferenza;
h) stabilire modalità procedurali per consentire che la manifestazione della volontà della Conferenza sul provvedimento normativo sia completa, anche con riguardo alla posizione del Governo in ordine ai pareri espressi dalle Autonomie territoriali».
13. 01.Giovanelli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro dell'interno e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il Comune di Campione d'Italia secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguenti principi e criteri direttivi:
a) mantenimento delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria;
b) disciplina della composizione degli organi comunali e dei relativi compensi, nonché la possibilità di conferire dal sindaco le funzioni di direttore generale al segretario.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del bilancio dei Comune di Campione d'Italia.
13. 02.Volpi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia)
.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in

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vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il Comune di Campione d'Italia secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) mantenimento delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria;
b) disciplina della composizione degli organi comunali e dei relativi compensi, nonché facoltà di attribuire al segretario generale le funzioni del direttore generale.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del bilancio del Comune di Campione d'Italia.
13. 03.Lanzillotta.
(Inammissibile)

Sopprimerlo.
14. 1.Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi.

Sostituire i commi da 1 a 3 con il seguente:
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere costituite nuove province.
14. 2.Giovanelli, Bressa, Amici, Fontanelli, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, sostituire le parole: sentite le Province e la Regione interessate con le seguenti: sentita la Regione interessata.
14. 3.Rosso.

Al comma 1, sostituire le parole: per la razionalizzazione delle province e la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali con le seguenti: per la razionalizzazione e la revisione su scala nazionale delle attuali circoscrizioni provinciali in modo che il territorio di ciascuna provincia abbia una estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta, tenendo conto delle peculiarità dei territori montani, ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione.
14. 4.Rosso.

Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: tenendo conto delle peculiarità dei territori montani ai sensi dell'articolo 44, secondo comma della Costituzione.
14. 5.Caparini, Dal Lago, Volpi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
4. All'articolo 21 del Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) in accordo alle finalità di cui al secondo comma dell'articolo 44 della Costituzione, per territori montani, in deroga a quanto previsto alla lettera e) del presente comma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 100.000 abitanti, il numero dei comuni non deve essere inferiore a 30, l'estensione territoriale deve risultare pari o superiore a 1.000 kmq ed i nuovi capoluoghi devono distare almeno 40 km da quelli preesistenti.
14. 6.Naccarato.

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Al comma 2, alla lettera a) dopo la parola: popolazione aggiungere le seguenti: comunque non inferiore a 200.000 abitanti.
14. 7.Lanzillotta.

Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: e comunque con popolazione non inferiore a 200 mila abitanti.
14. 8.Ciccanti.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: popolazione inserire le seguenti: non inferiore a 200.000 abitanti.
14. 9.Calderisi.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ferma restando la valorizzazione degli elementi storici e culturali che hanno caratterizzato la formazione del territorio provinciale;.
14. 10.Stasi.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) riconoscimento del ruolo della provincia quale ente a fini generali con compiti di gestione e coordinamento di area vasta;.
14. 11.Stasi.

Al comma 2, sopprimere le lettere c), d), e) ed f).
14. 12.Stasi.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: della Provincia o delle Province interessate.
14. 13.Rosso.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, al fine di realizzare le maggiori economie di scala;.
14. 14.Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
g) adozione, per circoscrizioni provinciali montane, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, di opportuni criteri di flessibilità normativa che, in attuazione dei principi costituzionali (articolo 118) di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, tengano conto delle peculiarità di tali territori, fra cui la bassa densità demografica ed il fenomeno della piccola municipalità distribuita su ampie estensioni territoriali, introducendo precisi ed inderogabili criteri relativi al numero minimo di abitanti, all'estensione territoriale, al numero dei comuni ed alla distanza tra capoluoghi di provincia;
h) previsione, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 97 e 118 della Costituzione, che per circoscrizioni provinciali montane, la provincia si configuri come il solo livello, plurifunzionale, volto a garantire l'esercizio associato delle funzioni che i singoli comuni non sono in grado di svolgere singolarmente ed a favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;
i) previsione, in caso di circoscrizioni provinciali montane, della non obbligatorietà di istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici e della soppressione di tutti gli altri enti, agenzie od organismi, comunque denominati, intermedi fra Comuni e Regione nel rispetto delle previsioni di cui al comma 2, lettera h);
l) ai fini di cui al comma 2, lettere g), h) ed i), e dell'articolo 3, comma 2, sono considerate circoscrizioni provinciali montane, le circoscrizioni in cui il 90 per cento

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dei Comuni sia considerato montano in accordo alle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2.
14. 15.Rosso.

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:
f-bis) prevedere il riequilibrio delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delle province della regione Lazio, in considerazione della specificità dei relativi territori, in quanto contigui all'area della città metropolitana di Roma capitale.
14. 16.Conte.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: trasmissione con la seguente: assegnazione.
14. 17.Favia, Donadi, Borghesi.

ART. 15.

Sopprimerlo.
15. 1.Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Delega al Governo in materia di prefetture - uffici territoriali del Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) contenimento della spesa pubblica;
b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
c) individuazione delle amministrazioni dello Stato escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;
d) revisione della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture - uffici territoriali del Governo, con conseguente individuazione di un nuovo ambito territoriale ottimale, coincidente con la circoscrizione regionale, e localizzazione della sede della prefettura nel capoluogo della Regione;
e) riordino delle funzioni delle prefetture - uffici territoriali del governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere, con conseguente trasferimento delle medesime al Presidente della Regione, ai Presidenti di Provincia, ai Sindaci, alle Questure e alle Camere di commercio;
f) mantenimento in capo alle prefetture - uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al coordinamento, in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure in materia di ordine pubblico e sicurezza;
g) mantenimento in capo alle prefetture-uffici territoriali del governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera f); trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e organi di governo cui, ai sensi delle lettere e), sono conferite le relative funzioni;
h) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, fatte salve quelle amministrazioni di cui alla lettera c) che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità

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di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustifichino il mantenimento delle relative strutture periferiche;
i) accorpamento, nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo, come riordinata ai sensi della lettera d), delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera h);
l) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera h), della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
l) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura - ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;
m) assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell'ambito degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle prefetture - uffici territoriali del Governo entro un congruo termine stabilito dai decreti legislativi di cui al presente articolo;
n) previsione della nomina e delle funzioni dei prefetti preposti alle prefetture - uffici territoriali del Governo, quali commissari ad acta nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera m);
o) previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per la semplificazione normativa, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
15. 2.Dal Lago, Stracquadanio, Volpi, Vanalli, Pastore.

Al comma 1 premettere i seguenti:
01. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le Prefetture, quali uffici periferici dell'amministrazione civile dell'Interno, di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 30 Luglio 1999, n. 300.
02. Entro sei mesi dal medesimo termine di cui al precedente comma 1 le funzioni svolte dalle Prefetture nel territorio di competenza, previa intesa tra i rappresentanti degli enti locali ed il dicastero competente, sono trasferite alle Questure, ai comuni, alle province.
15. 3.Donadi, Borghesi, Favia.

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Al comma 1, alinea, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: diciotto mesi.
15. 4.Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: qualora compatibili con le funzioni riconosciute quali funzioni fondamentali ai sensi degli articoli 2 e 3.
15. 5.Stasi.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*15. 6.Rosso.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*15. 7.Naccarato.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: circoscrizione provinciale inserire le seguenti: risultante dalla razionalizzazione ai fini della massima economia di scala.
15. 8.Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
15. 9.Stasi.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).
15. 10.Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 1, lettera o) sopprimere le parole da: dell'adozione fino a: stabilisca.
15. 11.Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trasmissione con la seguente: assegnazione.
15. 12.Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).
15. 14.Stasi.

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: amministrazioni aggiungere le seguenti: statali.
15. 15.Stasi.

ART. 16.

Sopprimere gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.
16. 1.Stasi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Difensori civici comunali).

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:
«1. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad istituire il servizio del difensore civico che, allo scopo di garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recepire le indicazioni o di rigettarle con deliberazione motivata.
3. Con regolamento i comuni possono prevedere anche forme di finanziamento del servizio da parte degli utenti.».
16. 2.Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

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Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:
1. I comuni capoluogo di provincia istituiscono la figura del difensore civico comunale.
2. I comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti possono istituire la figura del difensore civico comunale, nell'ambito della loro autonomia statutaria.
3. I comuni al di sotto dei 15.000 abitanti possono istituire la figura del difensore civico comunale solo in forma associata con altri comuni.
16. 3.Giovanelli, Bressa, Amici, Fontanelli, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sostituire, ovunque ricorra, la parola: «province» con la seguente: «regioni»;
b) al comma 4 sostituire la parola: «provincia» con la seguente: «regione».
16. 4.Ciccanti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il relativo comune aggiungere le seguenti: o a livello associativo comunale.
16. 5.Quartiani, Miglioli, Dal Moro, Margiotta, Braga, Pedoto, Mariani, Froner, Gnecchi, Ferrari, Rigoni, Colaninno, De Pasquale, Tidei, Cavallaro, Vannucci, Esposito, Fedi, D'Antona, Brandolini, Codurelli, Farinone, Bucchino, Narducci, Motta, Laganà Fortugno, Graziano.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: convenzione con la provincia aggiungere le seguenti: o con il soggetto associativo comunale.
16. 6.Quartiani, Miglioli, Dal Moro, Margiotta, Braga, Pedoto, Mariani, Froner, Gnecchi, Ferrari, Rigoni, Colaninno, De Pasquale, Tidei, Cavallaro, Vannucci, Esposito, Fedi, D'Antona, Brandolini, Codurelli, Farinone, Bucchino, Narducci, Motta, Laganà Fortugno, Graziano.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente articolo:
Art. 16-bis.

1. L'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 76-bis. - (Istituzione dell'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali). - 1. È istituita l'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali.
2. Avvenuta la proclamazione degli eletti, l'ufficio del Ministero dell'interno competente in materia elettorale raccoglie ed inserisce nell'anagrafe i dati di cui ai commi 6 e 7, nonché aggiorna i dati medesimi anche in corso di mandato.
3. Per gli amministratori degli enti locali che non sono membri delle Assemblee elettive, i dati di cui ai commi 6 e 7 sono indicati dalle Assemblee medesime.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza, chiunque ha il diritto di prendere visione dei dati contenuti nell'anagrafe.
5. L'anagrafe è pubblicata ed aggiornata a cura del Ministero dell'interno sotto forma di sito internet, con dominio proprio e facilmente accessibile.
6. Nel sito internet di cui al comma 5 devono essere disponibili, per ciascun amministratore e per ciascun eletto a cariche pubbliche locali, i seguenti dati:
a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
b) il numero di codice fiscale e gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
c) la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento;

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d) il titolo di studio o la professione esercitata;
e) la retribuzione netta e lorda, le indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dall'ente di appartenenza;
f) la dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico e agli anni in cui l'eletto ricopre l'incarico medesimo;
g) la dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità;
h) la dichiarazione delle spese per lo svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento a quelle per le consulenze, e comprensiva delle spese per lo staff, per l'ufficio, per i viaggi sia dell'eletto che dello staff, nonché delle spese telefoniche e di quelle relative alla dotazione informatica;
i) gli atti presentati con il relativo iter;
l) le presenze ai lavori dell'istituzione e, ove possibile ai sensi dei regolamenti delle rispettive assemblee o organi collegiali, i voti espressi sugli atti adottati dalla stessa.

7. Per ogni società controllata dal comune vengono inserite nel sito internet di cui al comma 5 la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i nominativi dei consiglieri di amministrazione ed i relativi emolumenti.».
16. 01.Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente articolo:

Art. 16-bis.

1. L'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 76-bis. - (Istituzione dell'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali). - 1. È istituita l'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali.
2. Avvenuta la proclamazione degli eletti, l'ufficio del Ministero dell'interno competente in materia elettorale raccoglie ed inserisce nell'anagrafe i dati di cui ai commi 6 e 7, nonché aggiorna i dati medesimi anche in corso di mandato.
3. Per gli amministratori degli enti locali che non sono membri delle Assemblee elettive, i dati di cui ai commi 6 e 7 sono indicati dalle Assemblee medesime.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza, chiunque ha il diritto di prendere visione dei dati contenuti nell'anagrafe.
5. L'anagrafe è pubblicata ed aggiornata a cura del Ministero dell'interno sotto forma di sito internet, con dominio pro no e facilmente accessibile.
6. Nel sito internet di cui al comma 5 devono essere disponibili, per ciascun amministratore e per ciascun eletto a cariche pubbliche locali, i seguenti dati:
a) il nome, il cognome, il luogo o la data di nascita;
b) il numero di codice fiscale e gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
c) la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento;
d) il titolo di studio o la professione esercitata;
e) la retribuzione netta lorda, le indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dall'ente di appartenenza;
f) la dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico e agli anni in cui l'eletto ricopre l'incarico medesimo;

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g) la dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità;
h) la dichiarazione delle spese per lo svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento a quelle per le consulenze, e comprensiva delle spese per lo staff, per l'ufficio, per i viaggi sia dell'eletto che dello staff, nonché delle spese telefoniche e di quelle relative alla dotazione informatica;
i) gli atti presentati con il relativo iter;
l) le presenze ai lavori dell'istituzione e, ove possibile ai sensi dei regolamenti delle rispettive assemblee o organi collegiali, i voti espressi sugli atti adottati dalla stessa.

7. Per ogni società controllata dal comune vengono inserite nel sito internet di cui al comma 5 la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i normativi dei consiglieri di amministrazione ed i relativi emolumenti».

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti i tempi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, al fine di consentire la realizzazione degli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
16.01. (nuova formulazione) Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

ART. 17.

Sopprimerlo.
17. 1. Quartiani, Miglioli, Dal Moro, Margiotta, Braga, Pedoto, Mariani, Froner, Gnecchi, Ferrari, Rigoni, Colaninno, De Pasquale, Tidei, Cavallaro, Vannucci, Esposito, Fedi, D'Antona, Brandolini, Codurelli, Farinone, Bucchino, Narducci, Motta, Laganà Fortugno, Graziano.

Al comma 1, dopo le parole: a tali comunità aggiungere le seguenti: ai comuni e alle province.
17. 2. Ciccanti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le risorse finanziarie, di cui ai citati articolo 34 e disposizioni di legge è assegnato ai comuni già facente parte delle comunità montane e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo parere della Conferenza unificata tenendo conto della necessità di attribuire le risorse a ciascun comune mediante l'attribuzione di almeno una quota capitale, di una quota per l'estensione del territorio e di una quota proporzionale alla percentuale di territorio collocata sopra i 500 metri e di una quota per i servizi già esercitati in forma associata attraverso le comunità montane. Per i fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trova al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.
17. 3. Cavallaro.

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento

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b) all'ultimo periodo, sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 50 per cento
c) all'ultimo periodo, sostituire le parole: 600 metri con le seguenti: 500 metri.
17. 4. Cavallaro.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con le seguenti: alle province in cui hanno sede i comuni montani e ripartito tra le stesse con decreto del Ministro dell'interno. Le risorse assegnate sono finalizzate ad interventi a favore dei comuni medesimi.
17. 5. Contento.

Al comma 2 dopo le parole: ai comuni montani, ovunque ricorrono aggiungere le seguenti: ed ai comuni isolani delle isole minori.
17. 6. Bosi, Tassone.

Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.
17. 7. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per i fini di cui al secondo periodo, le Regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, all'individuazione dei comuni montani.
17. 8. Ceccuzzi, Cenni.

Al comma 2, ultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: comuni montani aggiungere le seguenti: e isolani;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono considerati isolani comuni ubicati nelle isole minori ed in arcipelago.
17. 9. Bosi, Tassone.

Al comma 2, ultimo periodo sostituire il numero: 75 con il seguente: 40 e il numero: 600 con il numero: 500 e dopo le parole: livello del mare aggiungere le seguenti: e il 6 per cento del territorio abbia una pendenza di almeno il 20 per cento.
17. 10. Ceccuzzi, Cenni.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 600 metri sopra il livello del mare con le seguenti: 500 metri di altitudine sopra il livello del mare, ovvero i comuni che abbiano almeno il 40 per cento della loro superficie al di sopra dei 500 metri di altitudine sopra il livello del mare e nei quali il 30 per cento del territorio presenti una pendenza superiore al 20 per cento. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine, di cui al periodo precedente, è di 600 metri.
*17. 11. Ciccanti.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 600 metri sopra il livello del mare con le seguenti: 500 metri di altitudine sopra il livello del mare, ovvero i comuni che abbiano almeno il 40 per cento della loro superficie al di sopra dei 500 metri di altitudine sopra il livello del mare e nei quali il 30 per cento del territorio presenti una pendenza superiore al 20 per cento. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine, di cui al periodo precedente, è di 600 metri.
*17. 12. Naccarato.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 600 metri sopra il livello del mare con le seguenti: 500 metri di altitudine sopra il livello del mare, ovvero i comuni che abbiano almeno il 40 per cento della loro superficie al di sopra dei 500 metri di altitudine sopra il livello del mare e nei

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quali il 30 per cento del territorio presenti una pendenza superiore al 20 per cento. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine, di cui al periodo precedente, è di 600 metri.
*17. 13. Rosso.

ART. 18.

Sopprimerlo.
18. 1. Cavallaro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Circoscrizioni di decentramento comunale).

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:
«1. I comuni con popolazione non superiore a 250.000 abitanti possono, senza oneri aggiuntivi, articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.
18. 2. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale).

1. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «250.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «300.000 abitanti»;
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 5, le parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti,» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Ogni circoscrizione non può avere meno di 50.000 abitanti. Per la carica di presidente di circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a un quinto di quella spettante al sindaco. Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità».
18. 3. Borghesi, Favia, Donadi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Revisione delle circoscrizioni di decentramento comunale).

1. Le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 vengono costituite nei comuni con popolazione superiore ai 250.000;
2. I comuni con popolazione al di sotto dei 250.000 abitanti e i comuni capoluogo di provincia possono articolare il loro territorio in circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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3. I comuni con popolazione al di sotto dei 100.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento comunale purché i relativi incarichi siano svolti senza corresponsione di indennità;
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
18. 4. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono soppresse le circoscrizioni comunali di cui all'articolo 17 del testo unico.

Conseguentemente:
a) al medesimo articolo 18, sopprimere i commi 4 e 5;
b) all'articolo 31, comma 1, lettera a) dopo il numero: 11, inserire il seguente: 17,.
18. 5. Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 1 sostituire le parole: 250.000 con le seguenti: 300.000.

Conseguentemente, al comma 4, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 250.000 con le seguenti: 300.000.
18. 6. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
18. 7. Donadi, Favia, Borghesi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le circoscrizioni di decentramento comunale previste dall'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 possono essere costituite anche nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, purché i relativi incarichi siano svolti a titolo gratuito. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: 1, 3 e 5 con le seguenti: 1 e 3.
18. 8.Giovanelli, Bressa, Amici, Fontanelli, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

ART. 19.

Al comma 1 sopprimere il terzo e il quarto periodo.
19. 1.Lanzillotta.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: a tutti i consorzi tra gli enti locali, inserire le seguenti:, inclusi i bacini imbriferi montani,.

Conseguentemente, al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: tutti i consorzi soppressi, inserire le seguenti:, inclusi i bacini imbriferi montani,.

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:«
2-bis.
Ai fini del pagamento dei sovracanoni dovuti dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, le regioni individuano le modalità di versamento dei suddetti sovracanoni su un conto corrente intestato alla regione medesima e, sentiti i comuni e le province interessate, adottano disposizioni sulla delimitazione

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del perimetro imbrifero montano e sulla ripartizione dei proventi derivanti dal suddetto sovracanone tra i comuni e le province interessate, favorendo in ogni caso la gestione unitaria dei medesimi.
19. 2.Volpi, Dal Lago.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
19. 3.Borghesi, Favia, Donadi.

Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati «consorzi BIM», sono soppressi. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi BIM disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi BIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
19. 4.Borghesi, Donadi, Favia.

Al comma 2 sostituire le parole: possono conferire con la seguente: conferiscono.
19. 5.Lanzillotta.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
19. 6.Favia, Donadi, Borghesi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli enti strumentali regionali e locali che operano in campi riconducibili alle finzioni fondamentali o proprie degli enti locali sono soppressi ovvero ricondotti al quadro di riferimento degli enti territoriali costituzionalmente riconosciuti. Qualora non si provveda entro il termine di cui al primo periodo del presente comma, i rispettivi finanziamenti vengono soppressi e il Governo provvede in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
19. 7.Giovanelli, Bressa, Amici, Fontanelli, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Riduzione dei componenti degli organi di società a partecipazione pubblica).

1. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più di tre consiglieri. Tale limite si applica anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.
2. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività

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o non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.
3. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali provvedono a cedere le partecipazioni di cui al citato comma 2 con le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.
4. Le regioni provvedono ad adeguare ai principi di cui al presente articolo le loro partecipazioni in società, fatte salve particolari disposizioni previste da norme statutarie per le regioni a statuto speciale.
19. 01.Borghesi, Donadi, Favia.

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Soppressione dei consorzi di bonifica).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del titolo V delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti svolti, alla stessa data, dai medesimi consorzi e le relative risorse, inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 59 delle citate norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le relative attività.
2. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi di bonifica per i quali si evidenziano squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative.
19. 02.Borghesi, Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Razionalizzazione dei Consorzi di bonifica e dei consorzi di miglioramento fondiario).

1. Sono abrogati gli articoli 862 e 863 del Codice civile e gli articoli da 54 a 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.
2. Le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riordinano i Consorzi di bonifica e quelli di miglioramento fondiario, mediante accorpamento e soppressione dei Consorzi esistenti, anche in base all'intesa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con

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modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ove compatibile con i vincoli di finanza pubblica. Le regioni possono attribuire ai predetti Consorzi anche la personalità di diritto pubblico.
3. Qualora, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto a riordinare i Consorzi esistenti ai sensi del comma 2, tali Consorzi sono soppressi. Non è obbligatorio il riordino di cui al comma 2 per le regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già proceduto al riordino ai sensi dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 2008, n. 31.
4. Nel caso di soppressione dei Consorzi in base al comma 3, primo periodo, o comunque, nel caso in cui le regioni abbiano disposto la soppressione dei consorzi esistenti, le regioni medesime provvedono ad attribuire le funzioni già esercitate dai Consorzi di bonifica e da quelli di miglioramento fondiario sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, disciplinando altresì il trasferimento e la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Gli enti titolari delle funzioni per effetto del presente comma succedono ai Consorzi di bonifica in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.
5. In caso di accorpamento ai sensi del comma 2 dei Consorzi esistenti, le regioni attribuiscono le funzioni già esercitate dai consorzi accorpati agli enti istituiti a seguito e per effetto dell'accorpamento. Le regioni disciplinano altresì il trasferimento agli enti istituiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali degli enti accorpati. Gli enti titolari delle funzioni per effetto del presente comma succedono ai Consorzi accorpati in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.
19. 03.Dal Lago, Volpi.

ART. 20.

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

Art. 20.
(Composizione dei consigli).

1. Il comma 184 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato.
20. 1.Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

Art. 20.

1. All'articolo 37, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti i membri del consiglio comunale esercitano il loro mandato a titolo gratuito.
1-ter. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nei comuni con popolazione superiore ai 5.001 abitanti l'indennità di funzione ed il gettone di presenza spettanti ai membri dei consigli comunali sono ridotti del 20 per cento.
1-quater. Nei comuni con popolazione da 5.001 fino a 20.000 il consiglio comunale può deliberare la gratuità dell'esercizio del mandato dei suoi membri».

2. All'articolo 37, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'indennità di funzione ed il gettone di presenza spettanti ai membri dei consigli provinciali sono ridotti del 20 per cento».
20. 2.Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

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L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

Art. 20.

I commi 1 e 2 dell'articolo 37 del testo unico sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 37.
(Composizione dei consigli).

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
d) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
e) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
f) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
g) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
h) da 10 membri negli altri comuni.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
b) da 24 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
c) da 20 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
d) da 16 membri nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».
20. 3.Ria, Moffa.

All'articolo 20 comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) sostituire le parole: da 45 membri con le seguenti: da 60 membri;
b) alla lettera b) sostituire le parole: da 40 membri con le seguenti: da 50 membri;
c) alla lettera c) sostituire le parole: da 37 membri con le seguenti: da 42 membri;
d) alla lettera d) sostituire le parole: da 32 membri con le seguenti: da 40 membri;
e) alla lettera d) sostituire le parole: da 22 membri con le seguenti: da 32 membri;
f) alla lettera f) sostituire le parole: da 15 membri con le seguenti: da 20 membri;
g) alla lettera f) sostituire le parole: da 12 membri con le seguenti: da 15 membri;
h) alla lettera h) sostituire le parole: da 10 membri con le seguenti: da 12 membri;
i) alla lettera i) sostituire le parole: da 8 membri con le seguenti: da 10 membri.
20. 4.Cavallaro.

All'articolo 20 comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) sostituire le parole: da 36 membri con le seguenti: da 40 membri;

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b) alla lettera b) sostituire le parole: da 30 membri con le seguenti: da 36 membri;
c) alla lettera c) sostituire le parole: da 24 membri con le seguenti: da 30 membri;
d) alla lettera d) sostituire le parole: da 20 membri con le seguenti: da 24 membri.
20. 5.Cavallaro.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. I comuni, le province e gli enti locali, nell'esercizio delle loro attività, si conformano al principio di distinzione tra le competenze degli organi politici, a cui spettano le funzioni di programmazione, indirizzo e verifica dei risultati, e le competenze degli organi amministrativi di natura professionale, a cui spettano le competenze tecniche, amministrative e gestionali.
20. 6.Mantini, Tassone.

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale).

Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

«Art. 74.
(Elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale).

1. Il presidente della provincia è eletto da tutti i componenti dei consigli comunali dei comuni ricadenti nel territorio della provincia. A tal fine è costituito - presso il capoluogo della provincia - un apposito seggio elettorale.
2. Sono eleggibili alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale tutti coloro che esercitano l'elettorato attivo ai sensi del comma 1.
3. L'elezione dei consiglieri provinciali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del presidente della provincia.
4. Con la lista di candidati al consiglio provinciale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
5. Ciascuna candidatura alla carica di presidente della provincia è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere provinciale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.
6. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di presidente della provincia.
7. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di presidente della provincia prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
8. È proclamato eletto presidente della provincia, il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
9. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di presidente della provincia ad essa collegato.
10. Alla lista collegata al candidato alla carica di presidente della provincia che ha riportato il maggior numero di voti sono

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attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
11. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri provinciali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di presidente della provincia della lista medesima.
12. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a presidente della provincia collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.
13. In caso di decesso di un candidato alla carica di presidente della provincia, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a presidente della provincia e a consigliere provinciale»;
b) l'articolo 75 è abrogato.
c) le disposizioni di cui alla lettera a) del presente articolo, si applicano a partire dalle consultazioni elettorali del 2014.
20. 01.Ria, Moffa.
(Inammissibile)

ART. 21.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: a) non superiore fino alle parole: e 100.000 abitanti; con le seguenti: a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti.
21. 1.Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 1, lettera b) apportare le seguenti modifiche:
alla lettera a) sostituire la cifra «2» con la seguente «3» la cifra «3» con la seguente «4» la cifra «5» con la seguente «6»;
alla lettera b) sostituire la cifra «4» con la seguente «5».
21. 2.Ciccanti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 45 consiglieri.
21. 3.Donadi, Favia, Borghesi.

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Dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:

Art. 21-bis.
(Norme in materia di incompatibilità).

1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 1 dell'articolo 55 è sostituito dal seguente:
«1. Sono eleggibili a sindaco, a consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. Sono eleggibili a presidente della provincia e a consigliere provinciale tutti i componenti dei consigli comunali dei comuni ricadenti nel territorio provinciale»;
b) All'articolo 61, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
2. La carica di sindaco è, inoltre, incompatibile con quella di presidente di provincia e di consigliere provinciale».
c) All'articolo 65, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. La carica di consigliere comunale è altresì incompatibile con quella di consigliere provinciale e presidente di provincia.
21. 01.Ria, Moffa.
(Inammissibile)

ART. 23.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai consiglieri delegati non sono applicabili le disposizioni di cui agli articolo 53, comma 23 della legge 388 del 23 dicembre 2000 e 29, comma 4 della legge 448 del 28 dicembre 2001.
23. 1.Ciccanti.

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Uffici di diretta collaborazione in ambito regionale).

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali i Presidenti delle Regioni possono avvalersi della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, collocati, previo loro consenso, obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti. Il collocamento fuori ruolo di cui al primo periodo determina l'indisponibilità del relativo posto nell'ambito delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza fino al termine del rispettivo incarico. In ogni regione i detti incarichi di collaborazione possono essere conferiti entro il limite massimo di un'unità per ciascuna categoria di personale. Il servizio svolto nell'espletamento dell'incarico è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
23. 01.Il governo.

ART. 24.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Attribuzione dei consigli).

1. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi»

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sono aggiunte le seguenti: «, nonché delle aziende speciali, delle società controllate non quotate nei mercati regolamentati e degli altri organismi gestionali controllati dall'ente»;
b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
b-bis) nomina degli organismi indipendenti di valutazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
c) alla lettera f), le parole: «con esclusione della» sono sostituite dalle seguenti: «inclusa la»;
d) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
g-bis) ricapitalizzazione di società partecipate e finanziamenti da parte dei soci alle medesime.

1-bis. Il comma 3 dell'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente: «3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica e conclusiva dell'attuazione delle linee programmatiche di cui all'articolo 46, c. 3».
2. All'articolo 44 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Il consiglio, secondo le modalità previste dal relativo regolamento, al fine di acquisire elementi di valutazione in relazione alle deliberazioni da adottare, può disporre l'audizione di personalità particolarmente esperte».
24. 1.Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).
24. 2.Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso a-bis.
24. 3.Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) alla lettera b) dopo le parole «piani territoriali ed urbanistici» aggiungere le parole: «con esclusione dei piani attuativi conformi,».
24. 4.Stradella.

Al comma 1, lettera c), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le parole: che riferiscano obbligatoriamente al consiglio i risultati della valutazione per l'adozione dei necessari poteri di indirizzo;.
24. 5.Stasi.

Al comma 1, lettera d), aggiungere: le relative determinazioni sono adottate esclusivamente con la delibera di approvazione del bilancio di previsione;.
24. 6.Stasi.

Al comma 1, lettera e), capoverso g-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tali ipotesi è obbligatorio acquisire il parere degli organi di cui alla precedente lettera b-bis) relativamente all'attività posta in essere nell'ultimo triennio dagli amministratori di tali società;.
24. 7.Stasi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g) dopo la lettera m-bis, è inserita la seguente:
m-ter) l'approvazione delle linee direttive di cui deve tener conto il piano

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delle performance e del piano strategico per la trasparenza e l'integrità previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2009.
24. 8.Stasi.

Sopprimere il comma 2.
24. 9.Stasi.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.

1. Il Consigliere può presentare ricorso al T.A.R. avverso gli atti approvati dal Consiglio e dalla Giunta. Il T.A.R., verificato con delibazione sommaria se i motivi dedotti a sostegno del ricorso appaiono assistiti dal necessario fumus di fondatezza, dichiara la procedibilità del ricorso. In caso di accoglimento del ricorso le spese del procedimento sono poste a carico dell'ente comunale o provinciale.
24. 01.Favia, Donadi, Borghesi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Commissioni consiliari in sede deliberante).

1. Le Commissioni consiliari, in relazione ad apposite materie demandate dallo Statuto, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 42 lettere a), b), c), d), f), m) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono avere attribuite funzioni conclusive in luogo del Consiglio, così come avviene con le Commissioni parlamentari che approvano una proposta in sede deliberante.
24. 02.Ciccanti.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.

1. L'articolo 64 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è abrogato.
2. All'articolo 63 del decreto legislativo n. 267 del 2000 aggiungere il seguente comma:
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.
24. 03.Favia, Donadi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. All'articolo 52 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Se la mozione di sfiducia di cui al comma 2 è motivata sulla base di impedimenti relativi alla sfera personale del sindaco o del presidente della provincia o di limitazioni conseguenti a provvedimenti giudiziari emanati nei loro confronti, la sua approvazione non comporta le dimissioni della giunta comunale o provinciale e il contestuale scioglimento dei rispettivi consigli, qualora essa preveda l'indicazione di un nome di un componente del consiglio comunale o provinciale designato alla carica di sindaco o di presidente della provincia. In caso contrario, assumono le funzioni, rispettivamente, il vice sindaco o il vice presidente della provincia in carica.
2-ter. Decorso il termine di dodici mesi dall'approvazione della mozione di cui al comma precedente, si procede allo scioglimento dell'ente, al fine di consentire il rinnovo del medesimo nei tempi previsti dalla normativa vigente.
24. 04.Tassone, Ciccanti.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. All'articolo 51 del testo unico al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Il limite di due mandati di cui al periodo precedente non è vincolante per l'elezione alla carica di sindaco dei comuni inferiori ai 5.000 abitanti».
24. 05.Tassone, Ciccanti.
(Inammissibile)

ART. 25.

Sopprimere gli articoli 25, 26 e 27.
25. 1.Quartiani, Miglioli, Dal Moro, Margiotta, Braga, Pedoto, Mariani, Froner, Gnecchi, Ferrari, Rigoni, Colaninno, De Pasquale, Tidei, Cavallaro, Vannucci, Esposito, Fedi, D'Antona, Brandolini, Codurelli, Farinone, Bucchino, Narducci, Laganà Fortugno, Graziano.

ART. 26.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Ove ciò non sia possibile i comuni anche superiori a 5000 abitanti sono tenuti ad associarsi con altri al fine di disporre congiuntamente delle strutture amministrative e professionali idonee a gestire le procedure di appalto individuando il responsabile del procedimento tra i dipendenti dell'unione. Sono vietate le convenzioni tra comuni.»
26. 1.Lanzillotta.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente comma:
«7-ter. Nei piccoli comuni e nei comuni montani, i lavori di importo complessivo fino a 1.500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6.».
26. 2.Zeller, Brugger.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
«7-ter. Nei piccoli comuni, i lavori di importo complessivo fino a 1.500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6.».
26. 3.Zeller, Brugger.

All'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente comma:
«7-ter. Nei comuni montani, i lavori di importo complessivo fino a 1.500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6.».
26. 4.Zeller, Brugger.

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ART. 27.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi)
.

1. Nei piccoli comuni le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche a un organo monocratico interno o a un soggetto esterno all'ente, che le svolge in conformità ai criteri e ai parametri stabiliti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
27. 01.Vannucci.

Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Razionalizzazione delle risorse a sostegno dei piccoli comuni)
.

1. Al fine di razionalizzare, semplificare, potenziare e rendete più efficace il sostegno finanziario ai Piccoli Comuni e alle Unioni da essi costituite, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della seguente legge, un decreto legislativo che disciplini un apposito fondo.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino, razionalizzazione, concentrazione e potenziamento delle risorse finanziarie attualmente previste da norme diverse a sostegno dei Piccoli Comuni;
b) sostegno ai processi di Unione di Comuni, fusione volontaria e gestione associata delle funzioni fondamentali;
c) sostegno degli investimenti nei Piccoli Comuni e nelle loro Unioni, con particolare riferimento a quelli in campo ambientale, sociale e della sicurezza;
d) previsione di criteri di distribuzione delle risorse che ne graduino l'entità tenendo conto:
1. delle condizioni di marginalità economica o sociale o di disagio insediativo;
2. della condizione montana del territorio comunale;
3. del carattere rurale del territorio in cui è sito il Comune e della sua particolare ampiezza e frammentazione dei centri abitati;
4. della presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico e di criticità ambientali;
5. di un principio generale di favore per i Comuni che gestiscono un numero significativo di funzioni attraverso le Unioni;
e) previsione di modalità di coordinamento ed integrazione con interventi a sostegno dei Piccoli Comuni e delle Unioni previsti dalle Regioni.
f) previsione di modalità di sostegno coerenti e coordinate con le disposizioni di cui all'articolo 12 lettera f) legge n. 42 del 2009.»

3. La dotazione di cui al comma 1 è determinata, con previsione triennale, dalla Legge Finanziaria.
4. Sul decreto legislativo di cui al comma 1, sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281; il decreto è adottato dopo l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dall'assegnazione dello schema del decreto legislativo medesimo; ove il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati».
27. 2.Favia, Donadi.

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Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Ulteriori disposizioni di semplificazione e differenziazione).

1. Per i piccoli comuni in ordine alla programmazione, annuale e triennale, delle opere pubbliche, all'organizzazione del personale, degli uffici e servizi, ed al loro funzionamento, nonché in materia di controllo di gestione, sono definite norme che prevedono modalità e modelli differenziati e semplificati, garantendo comunque il perseguimento dei principi, delle finalità e degli obiettivi di cui alla normativa prevista per i Comuni di maggiore dimensione. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle previsioni di cui al primo periodo del presente articolo.
2. Ai piccoli comuni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3 del TUEL enti locali».
27. 03.Favia, Donadi.

ART. 28.

Sopprimerlo.
28. 5.Stasi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Direttore generale degli enti locali).

1. All'articolo 108 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e nei comuni capoluogo di provincia e il presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, il quale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale:
a) la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto nonché la proposta di piano esecutivo di gestione;
b) l'esercizio del controllo di gestione e la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale o che esercita funzioni dirigenziali;
c) la sottoscrizione, assumendone piena responsabilità, delle certificazioni di bilancio previste dall'ordinamento finanziario e contabile, di cui al testo unico;
d) il coordinamento complessivo del sistema dei controlli interni di cui all'articolo 147;
A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il direttore generale è nominato al di fuori della dotazione organica, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Il direttore generale deve essere scelto nell'ambito dell'apposito elenco certificato di cui all'articolo 108-bis. A tale figura verrà applicato un contratto di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore al mandato del Sindaco o del Presidente della provincia entro i limiti retributivi definiti, anche per classi demografiche degli enti, dal Ministero della Funzione Pubblica di concerto con le associazioni rappresentative degli enti locali. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa

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deliberazione della Giunta comunale o provinciale. L'incarico di Direttore Generale può essere conferito altresì al Segretario o ad un Dirigente previsto nella dotazione organica dell'Ente se compresi nell'apposito elenco certificato di cui all'articolo 108-bis. I soggetti così individuati se dipendenti da pubbliche amministrazioni, compresi quelli dello stesso ente, sono collocati in aspettativa senza assegni, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001».
1-bis. Dopo l'articolo 108 del testo unico è introdotto il seguente articolo:

Art. 108-bis.
(Elenco certificato dei direttori generali)
.

1. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 elabora i criteri per la formazione di un elenco dei soggetti abilitati allo svolgimento della funzione di direttore regionale. I requisiti minimi di accesso all'elenco non potranno in ogni caso essere inferiori a quelli che danno accesso alla qualifica dirigenziale. L'appartenenza all'elenco dovrà essere valutata dalla stessa Commissione.
2. L'inclusione nell'elenco ha durata quinquennale e verrà prorogata in caso di effettivo svolgimento della funzione per almeno 3 anni. In caso di inattività nella funzione specifica e di attività inferiore ai 3 anni nel quinquennio, il mantenimento nell'elenco dovrà essere sottoposto a nuova verifica con modalità simili a quella della prima inclusione.
3. In sede di prima applicazione entrano a far parte dell'elenco certificato i soggetti, ivi compresi i segretari comunali o provinciali, che hanno esercitato il ruolo di Direttore generale nei comuni sopra i 15.000 abitanti o nelle province per almeno un triennio nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della presente legge. Anche a questi si applica quanto previsto al comma 2.»
28. 1. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al primo periodo del comma 1, le parole: «con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sono sostituite con le seguenti: capoluogo di provincia;
2) sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al primo periodo del comma 3, le parole: «con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti» sono sostituite con le seguenti: «non capoluogo di provincia»;
3) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«5. È altresì consentito procedere alla nomina del direttore generale per i comuni costituitisi in Unione.»
28. 2. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, sostituire ove ricorra la cifra: 65.000 con la seguente: 100.000.

Conseguentemente, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
b-bis) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
f-bis) al direttore generale del comune e della provincia possono essere affidate dallo statuto le funzioni previste per il dirigente di vertice dello Stato compreso il potere di avocazione e di decisione di ricorsi gerarchici avverso atti non definitivi della dirigenza locale, ove sia previsto dallo statuto»;

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b-ter) al comma 7 dopo le parole: «agli amministratori» sono aggiunte le seguenti: «e al direttore generale ove presente».
28. 3.Ciccanti.

Alle lettere a) e b), dopo le parole: 65.000 abitanti aggiungere: nonché i capoluoghi di provincia.
28. 4.Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di segretari comunali)
.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei piccoli comuni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ferma restando l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'unione di comuni, ove costituita, prevedere l'istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero non superiore a quattro, la cui popolazione complessiva sia non superiore a diecimila abitanti. Resta, altresì, ferma la disciplina attualmente vigente in materia di convenzioni del servizio di segreteria per i comuni che non rientrano nei parametri della presente lettera;
b) riordinare i compiti e le funzioni del segretario comunale, in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);
c) ampliare le responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata;
d) attribuire al segretario comunale in servizio presso la sede unificata le funzioni di controllo interno e di gestione nonché di regolarità dell'azione amministrativa.
28. 01.Vannucci.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di segretari comunali)
.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei piccoli comuni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ferma restando l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'unione di comuni, ove costituita, prevedere l'istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero non superiore a tre. Resta, altresì, ferma la disciplina attualmente vigente in materia di convenzioni del servizio di segreteria per i comuni che non rientrano nei parametri della presente lettera;
b) riordinare i compiti e le funzioni del segretario comunale, in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);
c) ampliare le responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata;
d) attribuire al segretario comunale in servizio presso la sede unificata le funzioni di controllo interno e di gestione nonché di regolarità dell'azione amministrativa.
28. 02.Vannucci.

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Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.

1. L'articolo 97 del testo unico è sostituito dal seguente:

Art. 97.
(Segretari comunali e provinciali).

1. Il Comune, la Provincia, la Città metropolitana, l'Unione dei Comuni hanno come organo di vertice della struttura amministrativa preposto a garanzia della legalità complessiva, della imparzialità e della trasparenza dell'ente locale, un segretario generale dirigente pubblico dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari generali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.
2. Le funzioni del segretario generale sono definite dai singoli Statuti e regolamenti ovvero con disposizioni dell'organo responsabile dell'amministrazione.
3. In ogni caso il segretario generale svolge le seguenti funzioni:
a) assiste gli organi di governo dell'ente nella loro azione amministrativa, fornendo il necessario supporto giuridico-amministrativo;
b) partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e firma, assieme ai rispettivi organi politici, i relativi atti;
c) roga i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
d) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
e) fornisce al Presidente del Consiglio, ove richiesto, il parere di legittimità sugli atti di cui all'articolo 127;
f) svolge le funzioni di ufficiale di Governo in materia elettorale, leva militare e statistica.

4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario generale e sostituirlo nei casi di assenza o impedimento per periodi di tempo consecutivi fino a 90 giorni e durante la procedura di nomina del segretario generale nei casi di vacanza.
5. Gli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono prevedere nei propri statuti la figura del direttore generale a cui attribuire con contratto a tempo determinato e di diritto privato la funzione di alta direzione ed altre funzioni connesse. Al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario generale. I rapporti tra il segretario generale ed il direttore generale sono disciplinati dall'organo responsabile dell'amministrazione all'atto di nomina del direttore generale.

Conseguentemente la rubrica del Capo VIII è sostituita dalla seguente: segretari comunali e provinciali e direttore generale degli enti locali.
28. 03.Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali).

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, è sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Accesso in carriera). - 1. Sono iscritti all'albo nazionale, nella prima fascia professionale, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27.

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2. L'abilitazione di cui al comma 1 è rilasciata al termine del corso di formazione della durata di diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni.
3. Al corso si accede mediante concorso pubblico per esami bandito per un numero di posti preventivamente determinato dal consiglio nazionale di amministrazione, in relazione alle esigenze di immissione nell'albo stabile dall'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Gli esami di concorso sono preceduti da una selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta sintetica, la cui valutazione può essere effettuata anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati. Le procedure di concorso sono espletate da apposite commissioni.
5. Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed una orale. Le tre prove scritte sono articolate in due elaborati teorici e in una prova pratica. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, ordinamento e contabilità degli enti locali, tecnica normativa e tecniche di direzione. Il Consiglio di amministrazione dell'agenzia determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove.
6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello previsto dal bando di concorso. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti al corso, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. Tutti coloro che conseguono l'abilitazione di cui al comma 1 sono iscritti all'Albo nazionale nella fascia iniziale. Per i concorsi in atto sono iscrivibili all'Albo anche gli abilitati rientranti nella maggiorazione del 30 per cento.
7. Ai partecipanti al corso è corrisposta una borsa di studio non superiore al cinquanta per cento del trattamento economico corrispondente alla prima fascia professionale in relazione alle disponibilità del fondo di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. Il consiglio nazionale di amministrazione assegna alle sezioni regionali, secondo l'ordine della graduatoria approvata e sulla base delle preferenze espresse dagli interessati, coloro che hanno conseguito l'abilitazione, tenendo conto delle esigenze di personale delle singole sezioni regionali.
9. La mancata accettazione della prima nomina comporta automaticamente la cancellazione dall'albo e la restituzione di una percentuale della borsa di studio percepita, fissata dal consiglio nazionale di amministrazione secondo le modalità dallo stesso stabilite».
28. 04.Cavallaro.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Misure atte a garantire una migliore funzionalità delle sedi di Segreteria Comunale e Provinciale).

1. In deroga a quanto previsto dal vigente contratto collettivo di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali, il Sindaco di un comune con popolazione superiore a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia, esercita il potere di nomina tra i segretari iscritti nelle fasce professionali B e A.
2. I Sindaci dei comuni capoluogo di provincia nonché i Presidenti di provincia esercitano il potere di nomina fra i segretari iscritti nella fascia professionale A.
28. 05.Vanalli, Stucchi.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali).

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «corso-concorso» sono sostituite dalla seguente: «corso»;
b) al comma 5, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le tre prove scritte sono articolate in due elaborati teorici e in una prova pratica. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, ordinamento e contabilità degli enti locali, tecnica normativa e tecniche di direzione. Il consiglio nazionale di amministrazione determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento dalle prove»;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello previsto dal bando di concorso. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento e alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti al corso medesimo, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. Coloro che conseguono l'abilitazione di cui al comma 1 hanno diritto all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale. Per i concorsi in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ha diritto all'iscrizione all'albo nazionale un numero di partecipanti al corso pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di una percentuale del 30 per cento»;
d) il comma 7 è abrogato.
28. 06. Foti, Cazzola, Girlanda, Marinello, Germanà, Mottola, Giammanco, Di Biagio, Castellani, Garofalo, Palmieri, Minardo, Murgia, Ghiglia, Torrisi, Pelino, Versace.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali).

1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di organico di segretari comunali sul territorio nazionale, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, determinato il numero complessivo dei segretari da iscrivere all'albo nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, provvede a decurtare da esso un numero di posti corrispondente a quello degli idonei del concorso pubblico per l'ammissione di 390 borsisti al terzo corso-concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 6 marzo 2007, che sono ammessi a frequentare un successivo corso-concorso.
28. 07. Foti, Mottola, Cazzola, Marinello, Germanà, Castellani, Giammanco, Di Biagio, Girlanda, Torrisi, Versace.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di selezione dei segretari comunali).

1. Gli idonei al concorso pubblico per l'ammissione di 390 borsisti al terzo corso-concorso di cui alla G.U.R.I. 6 marzo 2007, n. 19, sono ammessi a frequentare un'apposita sessione del corso all'articolo 13,

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comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
2. Il corso di cui al comma 1, della durata di nove mesi, si svolgerà nella regione Abruzzo, cosi come il successivo tirocinio pratico della durata di tre mesi.
3. Gli idonei alla sessione di cui al comma 1, sono iscritti nell'albo regionale della sezione Abruzzo con obbligo di permanenza di almeno cinque anni.
4. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, nel primo concorso utile, determinato il numero complessivo dei segretari da iscrivere all'albo ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, provvederà a decurtate da esso un numero di posti corrispondente a quello degli idonei di cui al comma 1.
28. 08. Schirru, Sereni, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Damiano, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Amici, D'Incecco.
(Inammissibile)

ART. 29.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.
(Disposizioni in materia di controlli negli enti locali).

1. L'articolo 49 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 49.
(Pareri sulle proposte di deliberazione).

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi». 2. L'articolo 147 del testo unico è sostituito dai seguenti:

«Art. 147.
(Tipologia dei controlli interni).

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:
a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi, azioni realizzate, risorse impiegate, costi e risultati;
c) valutare il posizionamento strategico dell'ente, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico rispetto all'evoluzione del contesto ambientale di riferimento;
d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno;
e) verificare attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali assegnati, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato,

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l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

2. Le lettere e) e f) del comma 1 si applicano solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle province. Le disposizioni di cui agli articoli 147-sexies e 147-septies costituiscono obbligo solo per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e per le province.
3. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili dei servizi, le unità di controllo, laddove istituite.
4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.
5. Il sistema dei controlli interni deve essere organizzato garantendo l'integrazione con il sistema di valutazione della performance definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio del controllo collaborativo sulla gestione degli enti locali verificano il funzionamento dei controlli interni ai sensi dell'articolo 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia, con il supporto del direttore generale, quando presente, o il segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, seguendo gli indirizzi emanati in merito dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti. Il referto è altresì inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.

Art. 147-bis.
(Controllo di regolarità amministrativa e contabile).

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
1-bis. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, con il parere di regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, nonché il comprovato confronto competitivo, anche tenuto conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali verifiche devono risultare nei provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, nelle determinazioni a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.

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2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

Art. 147-ter.
(Controllo di gestione).

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
2. Il controllo di gestione è svolto secondo modalità definite dal regolamento di contabilità dell'ente, nel rispetto dei principi del presente articolo. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, al segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.
3. Il controllo di gestione si articola in almeno tre fasi:
a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato;
b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei costi di erogazione dei servizi che tenga conto sia dei costi diretti sia di quelli indiretti, finalizzata alla stima di un costo unitario di produzione comprensivo dei costi indiretti;
d) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.

4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta confrontando le risorse acquisite, i costi dei servizi e il livello delle prestazioni rese con i parametri gestionali dei servizi resi da altri enti locali.
5. Le risultanze del controllo di gestione sono rivolte agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

Art. 147-quater.
(Controllo strategico).

1. Nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa l'ente locale definisce metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione e alla valutazione degli impatti ottenuti sui bisogni e sulle aspettative della collettività, dello stato di attuazione dei programmi, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa.
2. L'organo esecutivo dell'ente presenta al consiglio rapporti periodici sugli esiti del controllo strategico anche al fine di consentire la ricognizione dello stato di

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attuazione dei programmi e dei progetti secondo le linee approvate dal consigli medesimi.

Art. 147-quinquies.
(Controllo degli equilibri finanziari).

1. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo degli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente, ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
3. il controllo degli equilibri finanziari valuta anche l'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente.

Art. 147-sexies.
(Controlli sugli organismi gestionali).

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sugli organismi gestionali partecipati dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, i cui dirigenti ne assumono la responsabilità,
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere, l'organismo partecipato secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e l'organismo partecipato, la situazione organizzativa, gestionale e contabile delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Gli atti istitutivi delle Società partecipate prevedono obbligatoriamente modalità per l'efficace e tempestivo accesso alle informazioni di cui al primo capoverso da parte degli enti titolari di quote minoritarie al fine di consentire un'adeguata e tempestiva informazione ai cittadini sull'organizzazione e sulla qualità dei servizi.
3. Il sistema dei controlli di cui al comma 1 dovrà prevedere il monitoraggio periodico sull'andamento degli organismi gestionali, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

Art. 147-septies.
(Controllo sulla qualità dei servizi).

1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati riguarda sia i servizi erogati direttamente dall'ente, sia i servizi erogati tramite organismi gestionali partecipati o in appalto ed è svolto secondo modalità definite in base all'autonomia organizzativa dell'ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'utente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini».

3. L'articolo 151 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 151.
(Princìpi in materia di contabilità).

1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre i documenti di programmazione e previsione del sistema di bilancio per l'anno successivo, osservando i principi di

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unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, coerenza, pareggio finanziario, trasparenza e pubblicità, valenza pluriennale del sistema di bilancio, lettura non solo contabile dei documenti, coerenza ed interdipendenza dei vari segmenti del sistema di bilancio. Il termine di cui al primo periodo può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
2. I documenti di programmazione e previsione del sistema di bilancio da deliberare ai sensi del comma 1 sono la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, di durata pari a quello della regione di appartenenza, il bilancio annuale di previsione e gli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.
3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne almeno la lettura per programmi.
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti in attuazione dei programmi deliberati nella relazione previsionale e programmatica.
7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo».

4. L'articolo 169 del testo unico è sostituito dal seguente:

Art. 169.
(Piano esecutivo di gestione).

1. Ai fini dell'attuazione delle finalità dei programmi deliberati dal consiglio con la relazione previsionale e programmatica, l'organo esecutivo definisce il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi da raggiungere e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Il piano esecutivo di gestione contiene un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli degli interventi di spesa in capitoli. La codifica contabile dei capitoli del PEG deve consentire la lettura dei budget di entrata e di spesa assegnati ai responsabili dei servizi, oltre alla chiara distinzione delle responsabilità di destinazione delle risorse da quelle connesse alla gestione dei procedimenti di accertamento delle entrate ed alla gestione dei procedimenti di spesa.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i quali garantiscono comunque, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie.
4. La rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati è deliberata dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unioni di comuni».

5. Gli articolo 196, 197, 198 e 198-bis del testo unico sono abrogati.
29. 1. Causi, Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, capoverso Art. 49, comma 1, dopo la parola: parere, aggiungere le seguenti: di legittimità e.
29. 2. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

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Al comma 1, capoverso Art. 49, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al segretario comunale e provinciale, salvo che la giunta comunale o provinciale non disponga diversamente, è attribuito il controllo della legittimità degli atti del consiglio e della giunta. Il controllo si esprime con visto tacito alle proposte di delibera inviate, preventivamente alla loro approvazione, al segretario comunale o provinciale, che, in caso riscontri motivi di legittimità ostativi all'approvazione della relativa delibera, esprime motivato parere non vincolante.
29. 3. Stasi.

Al comma 1, capoverso Art. 49, sopprimere il comma 2.
29. 4. Vanalli.

Al comma 1, capoverso Art. 49, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ove la Giunta o il consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui ai precedenti commi devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
29. 5. Lanzillotta.

Al comma 2, capoverso Art. 147, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In particolare, gli enti locali con popolazione superiore a 100 mila abitanti, per il controllo di regolarità amministrativa, dovranno attivare un servizio di auditing interno, finalizzato ad esaminare e valutare gli aspetti procedurali ed amministrativi, nonché la regolarità delle determinazioni emanate dai dirigenti.
29. 6. Ciccanti.

Al comma 2, capoverso Art. 147, comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine il segretario comunale e provinciale presenta a ciascuna seduta del consiglio apposita relazione con la quale vengono elencate le determinazioni adottate dai dirigenti con l'allegata relazione informativa, sia sugli aspetti generali e strategici perseguiti con gli atti adottati, sia in riferimento ai requisiti di regolarità previsti nel presente comma.
29. 7. Stasi.

Al comma 2, capoverso Art. 147, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine il segretario comunale e provinciale, sentiti i revisori dei conti e l'organo di controllo del ciclo della performance previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2009, presenta al consiglio una relazione per ciascun semestre con l'indicazione dei risultati emersi nel corso del predetto controllo.
29. 8. Stasi.

Al comma 2, capoverso Art. 147, comma 1, lettera d), sostituire le parole: con cadenza trimestrale con le seguenti: con cadenza al 30 giugno ed al 30 novembre, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 193 comma 2 del decreto legislativo n. 297 del 2000.
29. 9. Rubinato.

Al comma 2, capoverso Art. 147, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Agli enti locali si applica il sistema di valutazione delle strutture e di trasparenza amministrativa di cui all'articolo 4 della legge 15/2009 e del relativo decreto attuativo.
29. 53. Lanzillotta.

Al comma 2, capoverso Art. 147, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e alle unioni di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
29. 52. Lanzillotta.

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Al comma 2, capoverso Art. 147, comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: È preposto all'organizzazione dei controlli interni il segretario generale, il quale collabora con il direttore generale, ove presente, e con tutti i responsabili di settore e le unità di controllo.
29. 10. Stasi.

Al comma 2, capoverso Art. 147-bis, comma 1, dopo le parole: formazione dell'atto aggiungere le seguenti: dal Segretario Generale ai sensi e con le modalità di cui al precedente articolo 29, comma 2.
29. 11.Stasi.

Al comma 2, capoverso Art. 147-bis, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al consiglio comunale.
29. 12.Stasi.

Al comma 2, capoverso Art. 147-ter, al comma 1, premettere le seguenti parole: nei comuni con popolazione superiore ai 65.000 abitanti.
29. 13.Rubinato.

Al comma 2, capoverso Art. 147-ter, comma 1, sostituire le parole da: l'ente locale definisce fino a: controllo strategico con le seguenti: l'ente locale definisce, in attuazione dei principi definiti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico e più in generale del ciclo della performance.
29. 14.Stasi.

Al comma 2, capoverso Art. 147-ter, sostituire le parole: l'ente locale con le seguenti: l'ente locale con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La funzione di controllo strategico di cui al presente articolo può essere esercitata in forma associata dagli altri comuni.
29. 15.Vanalli.

Al comma 2, capoverso Art. 147-quater, comma 1, le parole: società partecipate dallo sono sostituite dalle seguenti: a totale partecipazione dello.
29. 16.Contento.

Al comma 2, capoverso Art. 147-quater, comma 1, dopo la parola: società aggiungere la seguente: totalmente.
29. 17.Contento.

Al comma 2, capoverso Art. 147-quater, comma 1, dopo le parole: sono esercitati aggiungere le seguenti: sotto la direzione del segretario generale dell'ente e dopo le parole: stesso ente locale aggiungere le seguenti: in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo n. 150 del 2009.
29. 18.Stasi.

Al comma 2, capoverso Art. 147-quater, al comma 1 sostituire le parole: che ne sono responsabili con le seguenti: e dall'organo esterno di revisione che ne è responsabile.
29. 19.Rubinato.

Al comma 2, capoverso Art. 147-quater, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e i provvedimenti in tema di assunzione dei personale dipendente.
29. 20.Stasi.

Al comma 2, capoverso Art. 147-quater, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I risultati della gestione economica e di quella patrimoniale sono rilevati mediante

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contabilità economica (o generale). Il contenuto del conto economico e dello stato patrimoniale, il cui modello sarà approvato con apposito decreto, dovrà essere coerente con la classificazione del codice civile al fine di rendere possibile il consolidamento con il bilancio degli organismi partecipati. I principi di redazione del conto economico e dello stato patrimoniale ed i criteri di valutazione sono quelli indicati dagli articoli 2424 e seguenti dei codice civile salvo diverse disposizioni normative.
Nella redazione del rendiconto occorre rispettare i principi contabili degli enti locali.
* 29. 30.Polidori.

Al comma 2, capoverso Art. 147-quater, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I risultati della gestione economica e di quella patrimoniale sono rilevati mediante contabilità economica (o generale). Il contenuto del conto economico e dello stato patrimoniale, il cui modello sarà approvato con apposito decreto, dovrà essere coerente con la classificazione del codice civile al fine di rendere possibile il consolidamento con il bilancio degli organismi partecipati.
I principi di redazione del conto economico e dello stato patrimoniale ed i criteri di valutazione sono quelli indicati dagli articoli 2424 e seguenti del codice civile salvo diverse disposizioni normative. Nella redazione del rendiconto occorre rispettare i principi contabili degli enti locali.
* 29. 31.Giovanelli.

Sostituire il comma 2, capoverso Art. 147-quater, comma 4, con il seguente:
4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo quanto indicato all'articolo 2, comma 2, lettera h) della legge n. 42 del 2009.
29. 32.Favia, Donadi.

Al comma 2, capoverso Art. 147-quater, aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Le società partecipate dagli enti locali sono tenute ad conformarsi alle procedure pubblicistiche in materia di assunzioni di personale, di acquisti di beni e servivi e di appalti di opere.
Gli enti locali che deliberino di ricapitalizzare società da loro partecipate che registrino perdite di bilancio sono tenute a contabilizzare nella spesa corrente le somme destinate al conferimento di capitale.
29. 60.Lanzillotta.

Al comma 2, capoverso Art. 147-quinquies, comma 1, dopo le parole: è svolto aggiungere le seguenti: in attuazione di principi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
29. 33.Stasi.

Al comma 2, capoverso Art. 147-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Negli organismi cui è affidato il controllo dell'adempimento dei contratti di servizio e il monitoraggio della qualità dei servizi erogati da soggetti concessionari, pubblici e privati, è obbligatoriamente prevista una rappresentanza degli utenti e dei consumatori.
29. 61.Lanzillotta.

Al comma 2, capoverso Art. 147-sexies, comma 1, sostituire il numero: 5.000 con il seguente: 65.000.
29. 34.Rubinato.

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Al comma 2, capoverso Art. 147-sexies, comma 1, sostituire il numero: 5.000 con il seguente: 15.000.
29. 35.Rubinato.

Al comma 3, capoverso Art. 151, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché delle eventuali osservazioni svolte dalla Corte dei Conti in sede di controllo collaborativo per gli anni precedenti e, comunque, di quanto richiesto dalla stessa agli organi del controllo interno, ai sensi della legge n. 131 del 2003.
29. 36.Stasi.

Al comma 3, capoverso Art. 151, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La contabilità degli enti locali si adegua ai principi e alle norme contenute nei decreti delegati adottati in attuazione dei Capi III, IV e VI della legge n. 42 del 2009. Il mancato rispetto dei criteri di standardizzazione della contabilità, di rappresentazione contabile dei costi standard e di valutazione quali-quantitative dei servizi comporta la sospensione dell'attribuzione delle quote spettanti a ciascun ente a carico dei fondi perequativi nonché dei fondi e trasferimenti previsti dai Capi V e VII della citata legge n. 42.
29. 62.Lanzillotta.

Al comma 3, capoverso Art. 151, comma 5, sopprimere le seguenti parole: il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza.
29. 37. Stasi.

Al comma 3, capoverso Art. 151, sostituire il comma 7 con il seguente:
7. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio e il conto economico.
* 29. 38. Polidori.

Al comma 3, capoverso Art. 151, sostituire il comma 7 con il seguente:
7. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio e il conto economico.
* 29. 39. Giovanelli.

Al comma 3, capoverso Art. 151, comma 9, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 31 maggio.
29. 40. Rubinato.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo l'articolo 151 del testo unico è aggiunto il seguente: 151-bis. - (Bilancio sociale). - 1. Gli enti locali sono tenuti alla redazione del bilancio sociale quale strumento di valutazione dei risultati ottenuti in termini di quantità e di qualità dei servizi prodotti per le comunità amministrate. Il bilancio sociale contiene tutte le informazioni atte a fornire una misurazione del livello quantitativo dei servizi offerti e della spesa allocata su ciascuno di essi. Il bilancio sociale mette in evidenza, con riferimento all'azione amministrativa, indicatori di efficacia (rapporto fra servizi erogati e bacini di domanda) e indicatori di economicità (costi unitari di produzione) per ciascuno dei principali servizi che ricadono nelle competenze dell'ente.
2. Il bilancio sociale deve contenere: a) la descrizione della struttura organizzativa e delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie utilizzate dall'ente per la produzione dei servizi che ricadono nelle sue competenze; b) la valutazione della coerenza dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di mandato; c) la valutazione comparata dei costi unitari di produzione con i costi standard di cui alla legge n. 42

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del 2009 e l'analisi delle motivazioni degli scostamenti, se essi risultano rilevanti.
3. Il bilancio sociale deve inoltre contenere la valutazione qualitativa dei servizi erogati dall'amministrazione. Concorrono a tale valutazione tre diversi procedimenti: a) indicatori di qualità del servizio da rilevarsi nel corso del processo amministrativo di produzione degli stessi servizi; b) valutazioni della qualità percepita dei servizi da rilevarsi con apposite indagini campionarie da svolgersi, sugli utenti e sui cittadini, da parte di strutture di ricerca indipendenti; c) valutazioni sull'azione amministrativa da parte dei portatori d'interessi e dei corpi intermedi rappresentativi della comunità amministrata da rilevarsi, con il metodo delle interviste a testimoni privilegiati, da parte di strutture di ricerca indipendenti.
4. Il bilancio sociale deve contenere, in apposite sezioni corredate da sufficienti elementi informativi e quantitativi, la descrizione dei risultati conseguiti in termini di sostenibilità ambientale dei territori amministrati nonché di pari opportunità di genere nelle comunità amministrate, fatta salva la facoltà delle amministrazioni di procedere alla redazione di distinti bilanci ambientali e bilanci di genere.
5. Le informazioni di base per la redazione del bilancio sociale, e in particolare quelle contenute nel comma 1 del presente articolo, sono inserite nel rendiconto di bilancio. Il bilancio sociale, contenente tutte le ulteriori informazioni, è deliberato dall'organo consiliare entro 120 giorni dalla data di approvazione del rendiconto.
29. 41. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 4, capoverso Art. 169, comma 1, dopo le parole: deliberato dal Consiglio, aggiungere le seguenti: entro 30 giorni dalla sua approvazione.
29. 42. Rubinato.

Al comma 4, capoverso Art. 169, comma 1, dopo le parole: e gli obiettivi da raggiungere aggiungere le seguenti: definendo gli obiettivi di mantenimento, di sviluppo e di innovazione che devono essere individuati a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 150 del 2009.
29. 43. Stasi.

Al comma 4, capoverso Art. 169, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il piano esecutivo di gestione è trasmesso al Consiglio per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo. Il piano Esecutivo di Gestione deve essere coerente con il Piano di Gestione delle Performance. Tale coerenza dovrà essere attestata dal Segretario Generale dell'Ente.
29. 44. Stasi.

Al comma 4, capoverso Art. 169, comma 4, sostituire le parole: entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento con le parole: entro la stessa data di approvazione del rendiconto di gestione.
29. 45. Favia, Donadi.

Al comma 4, capoverso Art. 169, al comma 4 sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 30 aprile.
29. 46. Rubinato.

Al comma 5, capoverso Art. 196, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: che ne identificano con gli organi responsabili e le unità di personale ad esso assegnate.
29. 47. Stasi.

Al comma 5, capoverso Art. 196, comma 7, dopo le parole: La struttura operativa inserire le seguenti: di cui all'articolo 147-ter.
29. 48. Rubinato.

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Al comma 5, capoverso Art. 196, comma 8, aggiungere, in fine, le parole: che deve comunque prevedere modalità a tutela delle minoranze.
29. 49. Stasi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Gli articoli 197,198, 198-bis, 229, 230 e 232 del testo unico sono abrogati.
* 29. 50. Giovanelli.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Gli articoli 197,198, 198-bis, 229, 230 e 232 del testo unico sono abrogati.
* 29. 51. Polidori.

ART. 30.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Revisione economico-finanziaria).

1. All'articolo 234 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono a maggioranza dei due terzi dei componenti, salva diversa disposizione statutaria, un collegio di revisori composto da tre membri.»;

a-bis) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:
a) tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti»;

b) al comma 3, le parole: 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 abitanti». Le parole: «a maggioranza assoluta dei membri» sono sostituite dalle seguenti: «a maggioranza dei due terzi dei componenti, salva diversa disposizione statutaria,»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata, secondo i criteri definiti dallo statuto, ad un revisore unico o, a parità di oneri, ad un collegio composto di tre membri. In mancanza di definizione statutaria la revisione è affidata ad unico revisore».

2. Al comma 2 dell'articolo 236 del testo unico, le parole: «dai membri dell'organo regionale di controllo,» sono soppresse.
3. All'articolo 239 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: «regolamento» sono inserite le seguenti: «di contabilità»;
a-bis) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, in materia di:
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

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2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;
3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
4) proposte di ricorso all'indebitamento;
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali»;

b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità. delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione»;

d) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
«a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente».
30. 1. Causi, Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
a) premettere la lettera aa):
«aa) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"8. I revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti dal consiglio dell'ente locale".»;

b) sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:
a) uno tra gli iscritti ai registro dei revisori legali;
b) due tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il presidente deve in ogni caso essere iscritto ai registro dei revisori legali".

2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con il Consiglio Nazionale

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dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili";

c) sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti che al momento dell'elezione dell'organo di revisione abbiano, secondo l'ultimo rendiconto approvato, una cifra inferiore a 8 milioni di euro relativamente ai primi tre titoli delle entrate correnti, escludendo gli eventuali contributi straordinari derivanti da calamità naturali, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore unico eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza del 70 per cento dei membri.
Nei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza del 70 per cento dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2".
* 30. 2. Polidori.

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
a) premettere la lettera aa):
«aa) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"8. I revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti dal consiglio dell'ente locale".»;

b) sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:
a) uno tra gli iscritti ai registro dei revisori legali;
b) due tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il presidente deve in ogni caso essere iscritto ai registro dei revisori legali".

2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili";

c) sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti che al momento dell'elezione dell'organo di revisione abbiano, secondo l'ultimo rendiconto approvato, una cifra inferiore a 8 milioni di euro relativamente ai primi tre titoli delle entrate correnti, escludendo gli eventuali contributi straordinari derivanti da calamità naturali, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore unico eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza del 70 per cento dei membri.
Nei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza del 70 per cento dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2".
* 30. 3. Giovanelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, alinea dopo le parole: revisori sono scelti inserire le seguenti: tramite sorteggio, effettuato dal Presidente del Tribunale competente tra gli iscritti nel registro dei

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revisori contabili. Dal sorteggio sono esclusi i revisori contabili che risultino avere già l'incarico di revisore contabile in corso presso altro ente locale.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere la lettera a).
30. 4. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole da: con l'Ordine fino alla fine del capoverso con le seguenti: con gli ordini professionali e con l'istituto dei revisori dei conti.
30. 5.Contento.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sopprimere le parole:, a parità di oneri,.
* 30. 6.Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sopprimere le parole:, a parità di oneri,.
* 30. 7.Rubinato.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al primo comma dell'articolo 235 del testo unico si aggiunge l'avverbio «consecutivamente» dopo le parole «sono rieleggibili».
** 30. 8.Polidori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al primo comma dell'articolo 235 del testo unico si aggiunge l'avverbio «consecutivamente» dopo le parole «sono rieleggibili».
** 30. 9.Giovanelli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 239 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;
3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
4) proposte di ricorso all'indebitamento;
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali»;
b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà»;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nei pareri di cui ai numeri 1, 2, della lettera b) del comma 1, è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Negli altri pareri è espresso un motivato giudizio

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sul mantenimento degli equilibri finanziari anche prospettici, sui riflessi economici e patrimoniali sul bilancio dell'ente, sul rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e sul rispetto dei principi di razionalizzazione e semplificazione. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.
* 30. 10.Giovanelli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 239 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;
3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
4) proposte di ricorso all'indebitamento;
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali»;
b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà»;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nei pareri di cui ai numeri 1, 2, della lettera b) del comma 1, è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Negli altri pareri è espresso un motivato giudizio sul mantenimento degli equilibri finanziari anche prospettici, sui riflessi economici e patrimoniali sul bilancio dell'ente, sul rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e sul rispetto dei principi di razionalizzazione e semplificazione. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.
* 30. 11.Polidori.

Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 4.
30. 12.Favia, Donadi.

Al comma 3, lettera a), numero 5), aggiungere, in fine, le parole:, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia.
30. 13.Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
30. 14.Favia, Donadi.

Al comma 3, lettera b), dopo la lettera c-bis), inserire la seguente:
c-ter) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile

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delle società partecipate dall'ente, che non hanno un proprio organo di controllo.
30. 15.Rubinato.

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

Art. 30-bis.
(Salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali).

1. All'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» aggiungere le seguenti parole: «o per i quali la Corte dei Conti abbia accertato l'infondatezza della dichiarazione di rispetto del Patto di stabilità interno,»;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; previsione, infine, di meccanismi sanzionatori nei confronti dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori esterni e dei revisori dei conti degli enti locali, responsabili di accertati squilibri di bilancio degli enti locali derivanti dalla dichiarazione di dissesto finanziario o dall'infondata dichiarazione di rispetto del Patto di stabilità interno accertata dalla Corte dei conti, con misure incidenti anche sullo status di amministratore pubblico, sui rapporti di lavoro e di collaborazione, nonché sugli incarichi presso soggetti pubblici.».
30. 01.Calderisi.

ART. 31.

Sopprimerlo.
31. 1.Quartiani, Miglioli, Dal Moro, Margiotta, Braga, Pedoto, Mariani, Froner, Gnecchi, Ferrari, Rigoni, Colaninno, De Pasquale, Tidei, Cavallaro, Vannucci, Esposito, Fedi, D'Antona, Brandolini, Codurelli, Farinone, Bucchino, Narducci, Motta, Laganà Fortugno, Graziano.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) all'articolo 70, comma 1, del testo unico, le parole: «consigliere comunale» sono sostituite dalle seguenti: «assessore o consigliere comunale».
31. 2.Contento.

ART. 32.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si adeguano a quanto stabilito dalla presente legge, in armonia con i rispettivi statuti, garantendo che ai comuni e alle province ricomprese in ciascuna regione vengano almeno riconosciute le funzioni fondamentali di cui agli articolo 2 e 3 della presente legge, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
32. 1.Bressa, Giovanelli, Amici, Fontanelli, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.