CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 maggio 2010
322.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia (Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 60 e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati;
preso atto delle disposizioni di più diretto interesse della Commissione;
valutato positivamente che il provvedimento in esame si proponga di contribuire, anche attraverso l'introduzione di un'adeguata preparazione professionale degli operatori, a rendere il mercato dell'attività edilizia più trasparente e in grado di garantire la sicurezza di tutti coloro che lavorano nel settore;
segnalata l'opportunità di chiarire, all'articolo 2, comma 2, la ragione dell'esclusione, dall'ambito di applicazione del provvedimento, delle attività di «sviluppo di progetti immobiliari»;
preso atto che l'articolo 9 sembra voler fissare un valore minimo per il possesso o la disponibilità dell'attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività, al solo fine di garantire un livello di capacità finanziaria credibile a carico delle imprese interessate;
rilevata, in ogni caso, l'opportunità di apportare talune modifiche e integrazioni al testo, in modo da rendere più coerente l'impianto di determinate disposizioni di particolare interesse per XI Commissione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) si segnala l'opportunità di sopprimere la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 1, che appare superflua e suscettibile di generare dubbi sull'effettivo significato da attribuire alla disposizione stessa in relazione ai lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale, che devono ovviamente considerarsi soggetti alla legislazione vigente nell'ordinamento italiano;
b) all'articolo 8, comma 3, si segnala l'esigenza di integrare la lettera c), nel senso di prevedere che i corsi di apprendimento riguardino non soltanto la normativa contrattuale di settore per i lavoratori, ma anche la legislazione previdenziale e assistenziale;
c) all'articolo 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la rappresentatività sindacale operi a livello nazionale;
d) all'articolo 13, comma 1, andrebbe chiarito - per una ragione di equità tra categorie di lavoratori e professionisti tra loro similari - che la deroga ai requisiti di idoneità professionale previsti dall'articolo 7

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possa operare per un periodo transitorio e, dunque, circoscritto sotto il profilo temporale;
e) all'articolo 15, valuti con attenzione la Commissione di merito il riferimento alla «buona fede», considerato che esso potrebbe configurare un alleggerimento delle responsabilità del direttore dei lavori, del committente e dell'appaltatore anche nei confronti dei lavoratori e dei professionisti che svolgono i relativi lavori.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione
(C. 3209-bis Governo)
.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3209-bis, recante «Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione», come risultante dagli emendamenti approvati;
preso atto delle disposizioni di più diretto interesse della Commissione, che riguardano prevalentemente interventi in materia di previdenza e di lavoro pubblico;
valutato positivamente che il provvedimento in esame si faccia carico di disporre la semplificazione di diverse procedure dettate dalla normativa vigente in materia di lavoro, formazione e previdenza sociale;
segnalato che l'articolo 7-quater reca una disposizione in materia di comunicazione all'INPS degli elenchi nominativi annuali per le giornate di occupazione in agricoltura, che risulta sostanzialmente identica alla disposizione, approvata dalla Camera, contenuta all'articolo 2 del testo unificato delle proposte di legge C. 2100 e abbinate, che è stato già trasmesso al Senato (A.S. 2147);
rilevato, inoltre, che l'articolo 8, in materia di previdenza dei lavoratori dello spettacolo, nell'ambito di interventi condivisibili, prevede anche la soppressione della disposizione che pone in capo all'ENPALS e alle imprese la tenuta del libretto personale del lavoratore dello spettacolo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) con riferimento all'articolo 7-quater, riproduttivo di un articolo presente in un altro provvedimento già approvato dalla Camera, occorre valutare l'opportunità di sopprimere l'intera disposizione o, in alternativa, di modificarla in modo che essa abbia un contenuto integralmente identico a quello di cui all'articolo 2 della proposta di legge A.S. 2147, richiamata in premessa;
2) all'articolo 8, comma 1, si segnala l'esigenza di sopprimere la lettera d), con la quale si abolisce l'obbligo di tenuta del libretto personale del lavoratore dello spettacolo.

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ALLEGATO 3

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili (Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

Art. 2

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Nel caso di handicap congenito aggiungere le seguenti: o di handicap che si manifesta dalla nascita.
2.100.Il Relatore.
(Approvato)