CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 maggio 2010
321.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova (C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 33.Di Pietro, Messina.

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

Art. 1.
(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi).

1. La pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio».
2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile:
a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti.
3. Nei casi previsti nel comma 1 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), della medesima disposizione, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intenda sottoporsi ad esso, dalla documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
4. Se il condannato è già detenuto, salvo che ricorra il caso previsto nel comma 9, lettera b), dell'articolo 656 del codice di procedura penale, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. In tal caso, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione è corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio,

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nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intenda sottoporsi ad esso, dalla documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 27 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ma il termine di cui al comma 2 della predetta disposizione è ridotto a cinque giorni.
6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonché all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva.
7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcoldipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcoldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza.
1. 500.Il Governo.

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

Art. 1.

All'articolo 47-ter.1-bis ord. penit., inserire, in fine, le seguenti parole: «salvo, in quest'ultimo caso, che la pena detentiva ancora da espiare non sia superiore a dodici mesi».
2. All'articolo 47-ter ord. penit. dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente: 1-quinquies. Quando la pena detentiva da espiare non è superiore a dodici mesi, l'istanza di concessione della misura di cui al comma 1-bis va presentata al magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell'articolo 69-bis. Nell'ipotesi in cui l'istanza sia presentata al tribunale di sorveglianza nel corso di uno dei procedimenti di cui all'articolo 70, comma 1, nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 656 comma 10 c.p.p., si applica l'articolo 69-bis comma 5. Quando la pena detentiva da espiare non è superiore a dodici mesi, il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis anche se l'istanza di applicazione della misura di cui al comma 1-bis è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena.
3. Nell'articolo 47-ter comma 4-bis ord. penit. sostituire le parole: «il tribunale di sorveglianza» con le parole: «il magistrato o il tribunale di sorveglianza».
4. Nell'articolo 58-quater comma 7-bis ord. penit., dopo le parole: «la detenzione domiciliare», aggiungere: «nei casi previsti dai primi tre commi dell'articolo 47-ter».
5. Nell'articolo 69-bis comma 1 ord. penit. aggiungere, in fondo, le parole: «All'interessato che ne sia privo è nominato un difensore d'ufficio».
6. Nell'articolo 656 comma 6 c.p.p. sostituire le parole: «unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza» con le parole: «unitamente alla documentazione, ai magistrato o al tribunale di sorveglianza».
7. Nell'articolo 656 comma 8 c.p.p. aggiungere, in fondo: «quando è stata presentata istanza di concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter comma 1-quinquies prima

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parte della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il pubblico ministero revoca il decreto di sospensione dell'esecuzione quando non sia stato presentato tempestivamente reclamo contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che abbia dichiarato inammissibile o respinto l'istanza o quando il reclamo sia stato dichiarato inammissibile o respinto dal tribunale».
8. Nell'articolo 656 c.p.p. aggiungere il seguente comma 9-bis: «Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi. In questo caso, la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta unicamente: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; b) nei confronti dei soggetti di cui al comma 9, lettera b».
1. 50.Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando, Ria.

Sopprimere il comma 1.
1. 34.Di Pietro, Messina.

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. La pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se residuo di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura assistenza e accoglienza salvo che la dimora indicata risulti inidonea, anche in funzione della tutela delle persone offese dal reato, o che sussista un concreto pericolo di fuga o lo specifico pericolo di commissione di reati contro la persona o con violenza alla persona o di criminalità organizzata.

Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 1 aggiungere in fine le seguenti parole: Qualora il magistrato di sorveglianza non provveda ai sensi del comma 1 entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.
1. 53.Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando, Ria.

Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
1. 1.Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 1, sostituire le parole: è eseguita con le seguenti: può essere eseguita e aggiungere in fine le seguenti parole: salvo che sussistano concreti elementi di una rilevante pericolosità sociale.

Conseguentemente, al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole: Qualora il magistrato di sorveglianza non provveda ai sensi del comma i entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.
1. 52.Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando, Ria.

Al comma 1, sostituire la parola: è con le seguenti: può, su istanza del condannato, essere eseguita.
1. 23.Di Pietro, Messina.

Al comma 1, sopprimere le parole: o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.
1. 2.Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

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Al comma 1, sostituire le parole: o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza con le seguenti:, dove sia residente.
1. 3.Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 1, sostituire le parole: o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza con le seguenti: a condizione che abbia scontato almeno la metà della pena detentiva.
1. 4.Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 1, sostituire le parole: o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza con le seguenti: a condizione che abbia scontato almeno due terzi della pena detentiva.
1. 5.Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 1, sostituire le parole: o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza con le seguenti:, previa valutazione della pericolosità sociale e dell'idoneità dell'abitazione da parte dell'autorità giudiziaria.
1. 6.Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 1, sostituire le parole: o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza con le seguenti:, previa valutazione della pericolosità sociale da parte dell'autorità giudiziaria.
1. 7.Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. La detenzione ai sensi del comma 1 non può essere concessa a coloro che non hanno residenza o luogo di dimora.
1. 9.Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Sopprimere il comma 2.
1. 35.Di Pietro, Messina.

Al comma 2, dopo le parole: Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale inserire le seguenti parole: e salvi i casi di cui al comma 5 del presente articolo.
1. 54.Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando, Ria.

Al comma 2, dopo le parole: Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale inserire le seguenti parole:, con eccezione di coloro che, per il fatto oggetto della condanna, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva,.

Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole se il condannato è già detenuto inserire le seguenti: o in stato di custodia cautelare per il fatto oggetto della condanna eseguire.
1. 55. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

Al comma 2, sostituire le parole: dodici mesi, con le seguenti: sei mesi.
1. 10. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

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Al comma 2, sostituire la parola: sospende, con le seguenti: può, previa valutazione della irrilevanza o della particolare tenuità del fatto commesso dal condannato, sospendere.
1. 25. Di Pietro, Messina.

Al comma 2, sostituire la parola: sospende, con le seguenti: può, su istanza del condannato sospendere.
1. 24. Di Pietro, Messina.

Al comma 2, sostituire le parole: e trasmette gli atti senza ritardo, con le seguenti: e, salvo nei casi previsti dai commi 7 e 9 dall'articolo 656 del codice di procedura penale, notifica l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso previsto dall'articolo 656 comma 5 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 656 comma 6 del codice di procedura penale. Qualora il condannato o il difensore non abbiano presentato tempestivamente valida istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure cautelari alternative alla detenzione indicate nell'avviso e nei casi di cui ai commi 7 e 9 dall'articolo 656 c.p.p. il pubblico ministero trasmette gli atti.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Nei casi previsti dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, quando la pena detentiva non sia superiore a dodici mesi, il Tribunale di sorveglianza provvede ai sensi dei commi 1 e 5 del presente articolo.
1. 56. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando, Ria.

Al comma 2, sostituire le parole: senza ritardo, con le seguenti: 15 giorni dalla emanazione della sentenza che ne dispone la carcerazione.
1. 26. Di Pietro, Messina.

Al comma 2, sopprimere le parole: o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.
1. 11. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Sopprimere il comma 3.
1. 36. Di Pietro, Messina.

Sostituire, il comma 3 con il seguente:
3. Se il condannato è già detenuto, la direzione dell'istituto penitenziario indica al magistrato di sorveglianza l'abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza dove eseguire la pena.
1. 35. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, dopo le parole: la direzione dell'istituto penitenziario, inserire le seguenti:, su istanza dei detenuto o del suo difensore,.
1. 27. Di Pietro, Messina.

Al comma 3, dopo le parole: istituto penitenziario, aggiungere le seguenti: anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore.
1. 70. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 3, dopo le parole: magistrato di sorveglianza, aggiungere le seguenti: almeno tre mesi prima della data di decorrenza degli ultimi dodici mesi di pena.
1. 71. Vietti, Rao, Ria.

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Al comma 3, sopprimere le parole: o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.
1. 12. Brigandi, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Nel caso di cui al comma precedente, ai fini della concessione della detenzione domiciliare non è necessario inviare al magistrato di sorveglianza anche la relazione di sintesi delle attività di osservazione scientifica della personalità del detenuto.
1. 36. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 4.
1. 37. Di Pietro, Messina.

Al comma 4, dopo le parole: il magistrato di sorveglianza, inserire le seguenti: svolti i necessari accertamenti, anche sulla idoneità del domicilio indicato, provvede con le forme previste dall'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
1. 57. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando, Ria.

Al comma 4, dopo le parole: il magistrato di sorveglianza, inserire le seguenti:, previa valutazione sulla idoneità e sulla disponibilità effettiva del domicilio del condannato,.
1. 28. Di Pietro, Messina.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna può disporre provvisoriamente la detenzione domiciliare di cui al comma l, prima che essa sia definitivamente ordinata dal magistrato di sorveglianza ai sensi del precedente comma 4.
1. 48. Bernardini.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Nel disporre l'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva, il magistrato di sorveglianza può fissare le modalità e i tempi di uscita del detenuto dal luogo della detenzione per consentire il soddisfacimento delle indispensabili esigenze di vita del soggetto.
1. 37. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Quando il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi del comma 1 trasmette copia del provvedimento all'ufficio locale della esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. Si applica il comma 4 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'andamento della misura e trasmette al magistrato relazione trimestrale e relazione conclusiva.
1. 61. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando, Ria.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Nella situazione considerata dal comma 3, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardi al Tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui agli

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articoli 47, 47-ter e 50, comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo Unico approvato con Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso Testo Unico.
1. 31. Di Pietro, Messina.

Sopprimere il comma 5.
1. 32. Di Pietro, Messina.

Al comma 5, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) ai condannati che si trovano in espiazione di una pena inflitta per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) ai soggetti che, con il titolo in espiazione, sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale.
1. 58. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando, Ria.

Al comma 5, sopprimere la lettera A.
1. 38. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni con le seguenti: dall'articolo 407 del codice di procedura penale.
1. 14. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: e successive modificazioni; , aggiungere le seguenti: salvo che ricorrano le ipotesi previste dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del medesimo articolo.
1. 39. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti: per i delitti di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, furto, anche aggravato, furto in abitazione e furto con strappo di cui agli articoli 572, 609-bis, 624, 624-bis e 625 del codice penale, nonché per i delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 73, 74 e 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
1. 19. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti: nonché per i delitti di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, furto, anche aggravato, furto in abitazione e furto con strappo di cui agli articoli 572, 609-bis, 624, 624-bis e 625 del codice penale.
1. 18. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti: nonché per il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all'articolo 572 del codice penale.
1. 15. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

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Al comma 5, lettera a), dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti: nonché per il delitto di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale.
1. 16. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti: nonché per il delitto furto, anche aggravato, furto in abitazione e furto con strappo di cui agli articoli 624, 624-bis e 625 del codice penale.
1. 17. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) ai soggetti condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.
1. 20. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 5, lettera c), dopo le parole: ai soggetti sottoposti; aggiungere le seguenti:, nel semestre precedente alla scadenza dei dodici mesi residui.
1. 42. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, lettera c), dopo le parole: salvo che; aggiungere le seguenti: ricorra l'ipotesi di cui al comma 4 del medesimo articolo o che.
1. 40. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, alla lettera c), dopo le parole: salvo che aggiungere le seguenti: ricorra l'ipotesi di cui al comma 5 del medesimo articolo o che.
1. 41. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, sopprimere la lettera d).
1. 59. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

Al comma 5, alla lettera d), dopo le parole: della legge 26 luglio 1975, n. 354; aggiungere le seguenti:, nei due anni precedenti alla scadenza dei dodici mesi residui.
1. 43. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis) ai soggetti condannati per il delitto di cui all'articolo 385 del codice penale nei due anni precedenti alla scadenza dei dodici mesi residui.

Conseguentemente al comma 6, sopprimere le parole: e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis.
1. 46. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) ai clandestini di cui non è certo il domicilio;
d-ter) ai recidivi;
d-quater) a coloro i quali non abbiano scontato almeno i 2/3 della pena.
1. 21. Laffranco, Bianconi.

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Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) ai soggetti di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale, comma 9, lettera b).
1. 29. Di Pietro, Messina.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) ai soggetti, che per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.
1. 30.Di Pietro, Messina.

Sopprimere il comma 6.
1. 39.Di Pietro, Messina.

Al comma 6, dopo le parole: Si applicano inserire le seguenti: in quanto compatibili e dopo le parole: 30 giugno 2000, n. 230 sopprimere le seguenti:, in quanto compatibili.
1. 60.Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando, Ria.

Al comma 6, sopprimere le parole: 47-ter,.
1. 44.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, sopprimere le parole: e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis,.
1. 45.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, sopprimere le parole:, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,.
1. 32.Di Pietro, Messina.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Alla misura della esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno non si applicano gli articoli 656, comma 9, del codice di procedura penale e 47-ter, comma 1, della legge 24 luglio 1975, n. 354, quest'ultimo nella parte in cui esclude l'applicazione della detenzione domiciliare alle persone condannate con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.
1. 47.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 1.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Il luogo degli arresti domiciliari comprende anche gli spazi annessi e collegati alla abitazione, alla privata dimora, come l'ingresso, compreso lo spazio pubblico antistante allo stesso, i cortili, i giardini, gli spazi coltivati e simili, annessi al luogo degli arresti domiciliari».
2. 2.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

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Al comma 1, lettera b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) aggiungere in fine le seguenti parole: «se il fatto è di particolare tenuità le pene sono diminuite da un terzo a due terzi».
2. 3.Vietti, Rao, Ria.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Circostanza aggravante).

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-ter), è aggiunto il seguente:
«11-quater) l'aver commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere».
2. 0500.Il Governo.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191).

1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di cui al comma 213» inserire le seguenti: «nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212»;
b) alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: «, ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tal fine, per assicurare la piena operatività dei servizi di polizia penitenziaria, con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro il 30 giugno 2010 possono essere introdotte disposizioni per abbreviare i corsi di formazione iniziale degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria».
2. 0501.Il Governo.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Patto per reinserimento e la sicurezza sociale).

1. Al titolo I, capo VI, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni e integrazioni, dopo l'articolo 47-sexies è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 47-septies. - (Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale). - 1. Il condannato che abbia espiato almeno metà della pena, allorquando la parte residua della pena sia inferiore a tre anni, può essere ammesso, a sua richiesta o del difensore, al regime del patto per reinserimento e la sicurezza sociale.
2. L'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, allorquando la parte residua della pena sia inferiore a due anni.
3. Per il computo della durata della pena residua non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.
4. Il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale consiste nella sottoscrizione da parte del condannato di impegni a svolgere attività riparativa in favore di vittime dei reati, culturali, istruttive, formative, di assistenza sociale e di inserimento lavorativo, di informazione e prevenzione del rischio di devianza criminale o comunque utili al reinserimento sociale, da svolgere fuori dall'istituto per un periodo pari alla pena da espiare, in coordinamento coi piani regionali e di zona per gli interventi ed i servizi sociali territoriali dì cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

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5. Per favorire i patti per il reinserimento e la sicurezza sociale e per l'istituzione di strutture di accoglienza di detenuti in misura alternativa, la Cassa delle Ammende autorizza annualmente l'erogazione di finanziamenti pari ad almeno la metà delle entrate complessive anche in cofinanziamento o in convenzione con regioni, di province e di comuni o di altri enti pubblici e privati, utili alla organizzazione ed allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente ovvero per il sostegno ai condannati ed agli internati indigenti nei primi sei mesi della misura.
6. L'ammissione al regime del patto per il reinserimento e della sicurezza sociale è disposta in favore del condannato e dell'internato che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta da gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto penitenziario previsto dal Regolamento di esecuzione della presente legge.
7. Al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale si applicano le disposizioni previste ai commi dal 5 al 12-bis dell'articolo 47 della presente legge e, per quanto non diversamente stabilito, dal regolamento di esecuzione della presente legge per la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.
8. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre l'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, ne fissa le modalità. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi dell'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna; tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura alternativa.
9. Nel disporre l'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.
10. Il patto è revocato se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.
11. Deve essere inoltre revocato quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 2.
12. Il condannato in regime di patto per il reinserimento e la sicurezza sociale che si rende irreperibile è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
13. La denuncia per il delitto di cui al comma 12 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.
14. Se il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale è revocato ai sensi dei commi 10 e 12 la pena residua non può essere sostituita con altra misura».

Conseguentemente, alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51-bis dopo le parole: «della detenzione domiciliare speciale», sono aggiunte le seguenti parole: «o del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale», dopo le parole: «dell'articolo 47-quinquies sono aggiunte le seguenti parole: «o dei commi 1, 2 e 7 dell'articolo 47-septies»;
b) all'articolo 51-ter dopo le parole: «di detenzione domiciliare speciale» sono aggiunte le seguenti parole: «del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;
c) all'articolo 54, comma 4, dopo le parole: «dei permessi premio» sono aggiunte le parole: «del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;
d) all'articolo 58-quater, comma 1, dopo le parole: «la detenzione domiciliare» sono aggiunte le seguenti parole: «, il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale» e al comma 2 del medesimo articolo dopo le parole: «dell'articolo 47-ter,

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comma 6», sono aggiunte le seguenti parole: «dell'articolo 47-septies, comma 10».
2. 01.Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei.

ART. 3.

Sopprimerlo.
*3. 4.Di Pietro, Messina.

Sopprimerlo.
*3. 1.Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Sopprimere il comma 1.
3. 5.Di Pietro, Messina.

Al comma 1, sopprimere il capoverso: Art. 168-bis.
3. 6.Di Pietro, Messina.

Al comma 1, capoverso articolo 168-bis, comma 1, sostituire le parole: Nei procedimenti relativi a reati puniti con la pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova; con le seguenti: Nei procedimenti relativi a reati puniti con la pena pecuniaria o con pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze, non supera tre anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, l'imputato può chiedere al giudice la sospensione del procedimento con messa alla prova.
3. 11.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso: articolo 168-bis, comma 1, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.
3. 12.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso articolo 168-bis, al comma 1, dopo le parole: di quelle ad effetto speciale., inserire le seguenti: La sospensione non può essere chiesta nei procedimenti relativi ai reati previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, nonché dagli articoli 2621 e 2624 del codice civile.
3. 13.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso articolo 168-bis, al comma 2 dopo le parole: è subordinata, aggiungere le seguenti: ove possibile ed in relazione alle capacità economiche dell'imputato al risarcimento del danno e.
3. 21. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando, Ria.

Al comma l, capoverso articolo 168-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: La sospensione del processo con messa alla prova è subordinata altresì alla eliminazione, quando possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato e sempre tenendo conto delle condizioni economiche dell'imputato.
3. 22. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando, Ria.

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Al comma 1, capoverso articolo 168-bis, comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: La sospensione del processo con messa alla prova può essere concessa una sola volta. Il giudice, tuttavia, può disporla una seconda volta per reati commessi anteriormente all'inizio della prima messa alla prova.

Conseguentemente dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

All'articolo 164 del codice penale, al comma 4, aggiungere in fine il periodo che segue: «In ogni caso, il giudice non può concedere la sospensione condizionale una seconda volta a chi abbia fruito della sospensione con messa alla prova di cui all'articolo 168-bis e seguenti, per un reato punito con pena detentiva».
3. 20. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando, Ria.

Al comma 1, capoverso articolo 168-bis, comma 3, sopprimere le parole: La sospensione non può altresì essere concessa ai soggetti di cui all'articolo 99, quarto comma, che abbiano riportato condanne per delitti della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.
3. 14. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 168-ter.
3. 8. Di Pietro, Messina.

Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 168-quater.
3. 9. Di Pietro, Messina.

Al comma 1, capoverso articolo 168- quater, al comma 1, dopo la parola: prestazione, inserire le seguenti: ovvero delle altre prescrizioni stabilite nell'ordinanza di sospensione.
3. 23. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando, Ria.

Al comma 1, capoverso articolo 168-quater, sopprimere le parole: ovvero di un reato delta stessa indole rispetto a quello per cui si procede.
3. 15. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso articolo 168-quater, dopo le parole: ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede, inserire le seguenti: per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio,.
3. 16. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 168-quinquies.
3. 10. Di Pietro, Messina.

Al comma 1 capoverso articolo 168-quinquies, dopo le parole: enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, inserire le seguenti: nonché cooperative sociali iscritte all'Albo Regionale della regione di competenza,.
3. 2. Sanga, Ferranti, Tenaglia, Samperi.

AI comma 1, capoverso Art. 168-quinquies, dopo il secondo comma aggiungere il seguente: Qualora, per l'accertata indisponibilità degli enti indicati, l'imputato non possa prestare l'attività di pubblica utilità,

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il procedimento con messa alla prova resterà sospeso sino a quando l'imputato verrà ammesso a prestare l'attività e per un massimo di un anno.
3. 18. Vietti, Rao, Ria.

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 1. Di Pietro, Messina.

Sopprimere il comma 1.
4. 2. Di Pietro, Messina.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4. 3. Di Pietro, Messina.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso Art. 464-bis.
4. 4. Di Pietro, Messina.

Al comma 1, lettera a) capoverso articolo 464-bis, comma 2, dopo le parole: nel giudizio direttissimo, aggiungere le seguenti: e nel procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale monocratico.
4. 30. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

Al comma l, lettera a) capoverso articolo 464-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Se è stato emesso decreto penale di condanna, la richiesta è formulata con l'atto di opposizione, ai sensi dell'articolo 461 del codice di procedura penale.
4. 31. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

Al comma 1, lettera a) capoverso articolo 464-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con i servizi sociali, il quale in ogni caso prevede: a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario; b) le prescrizioni comportamentali e gli impegni specifici che l'imputato assume al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato. A tale fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 162, nonché a reati previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, tale indicazione è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza; e) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

Conseguentemente, all'articolo 4, capoverso 464-quater, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il giudice, se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto e non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. Il giudice può integrare il programma di trattamento presentato dall'imputato mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Quando le ulteriori prestazioni hanno per oggetto obblighi di fare o prestazioni a contenuto economico, esse non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato.

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Se l'imputato nega il consenso, il giudice rigetta l'istanza di ammissione alla prova.
4. 32. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso Art. 464-ter.
4. 5. Di Pietro, Messina.

Al comma 1, lettera a) capoverso articolo 464-ter, comma 1, dopo le parole: il consenso o il dissenso, inserire le seguenti: motivato. A tal fine il giudice fissa udienza in camera di consiglio di cui dà avviso, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero, all'imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa dal reato.
4. 33. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

Al comma l, lettera a) capoverso articolo 464-ter sostituire il comma 3 con il seguente: Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, assegnando un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte e alla persona offesa. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice. Nell'udienza, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-quater commi 1 e 2.
4. 35. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 464-ter» al comma 3, dopo le parole: presta il consenso, il giudice, aggiungere le seguenti: allerta i servizi sociali competenti affinché redigano un idoneo programma e.
4. 36. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «Art. 464-quater».
4. 6. Di Pietro, Messina.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», comma 1, sopprimere le parole: quando ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.
4. 9. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 464-quater», comma 1, sostituire le parole: dal commettere ulteriori reati con le seguenti: dal commettere reati.
4. 37. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

Al comma 1, alla lettera a) capoverso «Art. 464-quater», comma 1, dopo le parole: quando ritiene che, aggiungere le seguenti: l'indagato o.
4. 10. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 464-quater» comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il giudice allerta i servizi sociali affinché redigano idoneo programma entro congruo termine e fissa una nuova udienza per approvare il programma così predisposto.
4. 38. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

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Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 464-quater», dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite dai servizi sociali allertati ai sensi del comma 1, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Quando le ulteriori prestazioni hanno per oggetto obblighi di fare o prestazioni a contenuto economico, esse non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato. Se l'imputato nega il consenso, il giudice rigetta l'istanza di ammissione alla prova».
4. 39. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 464-quater», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Durante il periodo di messa alla prova, l'indagato o imputato straniero, qualora sprovvisto di permesso di soggiorno, è titolare di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia».
4. 11. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 464-quater», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di decidere sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice può acquisire tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato».
4. 12. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 464-quater», comma 2, dopo le parole: il giudice inserire le seguenti:, sulla base degli atti.
4. 41. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 464-quater, comma 3, lettera a) sostituire la parola: di con le seguenti: fino a.

Conseguentemente, al comma 3 lettera b) sostituire la parola: di con: fino a.
4. 40. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 464-quater» comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Durante il periodo di sospensione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71 commi 4 e 6 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
4. 42. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «Art. 464-quinquies.
4. 7. Di Pietro, Messina.

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 464-quinquies», comma 1, sopprimere le parole: Nell'ordinanza viene altresì stabilito

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che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del reato, tramite risarcimento del danno, restituzioni o attività riparatorie.
4. 13. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 464-quinquies», comma 1, sostituire le parole: Nell'ordinanza viene altresì stabilito che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del reato, tramite risarcimento del danno, restituzioni o attività riparatorie, con le seguenti: Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire all'affidato prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa.
4. 14. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 464-quinquies», comma 3, dopo la parola: modificate, aggiungere le seguenti:, con il consenso dell'imputato o su sua richiesta.
4. 43. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «Art. 464-sexies».
4. 8. Di Pietro, Messina.

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 464-sexies», comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Decorso il periodo di prova, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine, il giudice dispone che la relazione conclusiva dal servizio sociale che ha preso in carico l'imputato venga depositata almeno sette giorni prima dell'udienza. Del deposito è dato avviso alle parti e, durante le indagini preliminari, alla persona offesa, che hanno diritto di prendere visione della relazione e di estrarne copia.
4. 44. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 464-sexies», comma 1, dopo le parole: tenuto conto del comportamento dell'imputato, inserire le seguenti: e del rispetto delle prescrizioni.
4. 15. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 464-sexies», dopo il comma 2 inserire il seguente:
«
2-bis. Nei casi di cui all'articolo 168-quater del codice penale, il giudice fissa apposita udienza, al termine della quale, se ne sussistono i presupposti, dispone la revoca della messa alla prova e la prosecuzione del processo. In caso contrario, dispone che la sospensione del processo con messa alla prova riprenda il suo corso».
4. 45. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

Al comma 1, lettera c) capoverso articolo 657-bis, comma 1 sostituire la parola: cinque, ovunque ricorra con la seguente: tre.
4. 16.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

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ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 1.Di Pietro, Messina.

Al comma 1, capoverso articolo 191-bis, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole, in quanto compatibili. In ogni caso, è fatto salvo il disposto dell'articolo 220 comma 2 del codice di procedura penale.
5. 2.Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*6. 1.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*6. 6.Vietti, Rao, Ria.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole codice penale aggiungere le seguenti: purché gli enti ivi indicati abbiano manifestato a loro disponibilità a permettere la prestazione del lavoro di pubblica utilità.
6. 7.Vietti, Rao, Ria.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6. 2.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«
1-bis. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è apportata la seguente modificazione:
a) al comma 1, alla lettera d), sopprimere le parole: «se inabile anche parzialmente».
6. 3.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«
1-bis. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è apportata la seguente modificazione:
a) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
8-bis. Il luogo della detenzione domiciliare comprende anche gli spazi annessi e collegati alla abitazione, alla privata dimora e alle strutture indicate nel comma 1, come l'ingresso, compreso lo spazio pubblico antistante allo stesso, i cortili, i giardini, gli spazi coltivati e simili, annessi al luogo della detenzione domiciliare.
6. 4.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«
1-bis. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è apportata la seguente modificazione:
a) il comma 9 è sostituito dal seguente:
9. Quando vi è denuncia per il delitto di cui all'articolo 385 del codice penale, il magistrato di sorveglianza può sospendere l'attuazione del beneficio, che viene, comunque, revocato dal tribunale di sorveglianza in presenza della condanna definitiva.
6. 5.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

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ART. 7.

Sopprimerlo.
7. 1.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 8.

Sopprimerlo.
8. 1.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
«Art. 8-bis. - 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e della funzione pubblica, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria e del personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati.
2. A tal fine il Governo presenta al Parlamento entro i successivi novanta giorni un apposito piano straordinario di assunzioni di nuove unità specificandone i tempi di attuazione e le modalità di finanziamento.».
8. 01.Ferranti, Schirru, Samperi, Amici.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
«Art. 8-bis. - 1. Al comma 8-quinquies, della legge n. 26 del 2010, dopo le parole Il Corpo della Polizia penitenziaria, sono inserite le seguenti il personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,».
8. 03.Schirru, Ferranti, Samperi, Amici.

ART. 9.

Sopprimerlo.
9. 1.Di Pietro, Messina.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:
«Art. 9-bis. - «Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano fino alla attuazione del programma degli interventi in materia di infrastrutture carcerarie previsto dall'articolo 44-bis del decreto-legge 207/2008, convertito dalla legge 14/2009, e successive modificazioni, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2012.».
9. 01.Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

ART. 10.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:
«Art. 10. - «1. Per le esigenze connesse ai maggiori controlli a carico delle Forze di polizia derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, il Ministero dell'interno e il Ministero della Difesa sono autorizzati ad effettuare assunzioni, in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari ad euro 36 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011. Tali risorse sono destinate al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Nell'ambito della predetta autorizzazione è prevista l'assunzione di 1.500 unità nella Polizia di Stato e di 1.500 unità nell'Arma dei carabinieri, con decorrenza 1o settembre 2010.
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, per l'anno 2010 è istituito nel bilancio del Ministero dell'interno, missione 7 «ordine pubblico e sicurezza», un fondo di parte corrente per le esigenze dell'amministrazione della pubblica sicurezza, con una dotazione di euro 10 milioni, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno nell'ambito dei programmi previsti per il centro di responsabilità pubblica sicurezza, da comunicare al Ministero

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dell'economia e delle finanze, nonché alle Commissioni parlamentari ed alla Corte dei Conti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 46 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
10. 1.Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

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ALLEGATO 2

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia (Testo unificato C. 60 Realacci e abbinate).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato in oggetto,
rilevato che:
l'articolo 14, comma 2, stabilisce che «l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 senza il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al valore dei lavori realizzati»; l'articolo 15, parimenti, fa riferimento a sanzioni amministrative pecuniarie commisurate al «valore dei lavori realizzati»;
l'accertamento in concreto del quantum della predetta tipologia di sanzione può risultare, in concreto, estremamente complesso risultando, sotto questo profilo, non rispettato il principio di tassatività delle sanzioni amministrative; inoltre, la sanzione viene riferita indistintamente al mancato possesso di uno qualsiasi dei molteplici ed eterogenei requisiti previsti dal provvedimento per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2; ne consegue che la sanzione, contrariamente a quanto previsto dal principio di proporzionalità, appare commisurata esclusivamente al valore economico dei lavori e non anche alla gravità della violazione, potendo, in concreto, accadere che una grave violazione sia punita con una sanzione irrisoria, sa tale è il valore dei lavori e, al contrario, che una violazione lieve sia sanzionata in modo eccessivamente severo, se il valore dei lavori è molto consistente;
appare pertanto preferibile configurare una sanzione amministrativa pecuniaria ovvero, tenendo conto delle diverse categorie di requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, più sanzioni amministrative pecuniarie, il cui ammontare sia compreso tra un minimo ed un massimo e la cui determinazione in concreto possa essere effettuata, oltre che sulla base dei criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, anche tenendo conto del valore dei lavori realizzati;
l'articolo 15, in considerazione della sua rubrica («Solidarietà»), sembra identificare taluni soggetti quali coobbligati solidali nel pagamento della sanzione prevista dall'articolo 14, comma 2;
se questa è l'intenzione della Commissione di merito, sembrerebbe opportuno riformulare l'articolo 15, comma 1, secondo periodo, al fine di escludere ogni eventuale dubbio interpretativo circa la qualificazione del direttore dei lavori come coobbligato solidale anziché come soggetto passibile di una sanzione autonoma e identica a quella prevista dall'articolo 14, comma 2;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 14, comma 2, come indicato in premessa;
2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 15, comma 1, come indicato in premessa.