CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 maggio 2010
320.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO ALL'11 MAGGIO 2010

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ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali (C. 3241 Pianetta).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge C. 3241 Pianetta, recante «Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «ordinamento civile» che le lettere a), g) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconducono alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che l'articolo 2, comma 7, demanda ad un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina delle modalità di iscrizione e di cancellazione dall'elenco nonché le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione interministeriale di controllo;
considerato che il suddetto articolo 17, comma 1, prevede l'emanazione del regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta;
segnalata quindi l'esigenza di coordinare il suddetto termine di tre mesi per l'emanazione del regolamento, previsto dall'articolo 2, comma 7, con la disposizione dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, che stabilisce un termine di novanta giorni per l'espressione del parere del Consiglio di Stato,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
si segnala l'opportunità di coordinare il termine di tre mesi previsto dall'articolo 2, comma 7, per l'adozione del relativo regolamento con la disposizione - ivi richiamata - dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, che stabilisce che il Consiglio di Stato è chiamato a pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà (Nuovo testo C. 2596 Di Stanislao ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2596 Di Stanislao ed abb., recante «Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia «difesa e Forze armate» che la lettera d) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2424 Antonino Foti ed abb., recante «Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito»;
richiamato quanto già osservato dalla I Commissione nel parere espresso il 3 novembre 2009, con riguardo all'opportunità di valutare il contenuto dell'articolo 7, comma 2, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia nonché dell'articolo 24 della Costituzione e degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo;
rilevato inoltre che l'articolo 7, comma 3, prevede che le disposizioni dell'articolo abbiano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2012, mentre il comma 2 stabilisce l'estinzione d'ufficio, alla data di entrata in vigore della legge, dei procedimenti amministrativi e dei giudizi pendenti alla medesima data;
segnalata quindi l'esigenza di un coordinamento tra le disposizioni del comma 2 e del comma 3 dell'articolo 7, per le parti relative all'entrata in vigore e alla decorrenza dell'efficacia,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
1) si ribadisce - come già evidenziato nel parere espresso il 3 novembre scorso - l'esigenza di valutare il contenuto dell'articolo 7, comma 2, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia nonché dell'articolo 24 della Costituzione e degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo;
e con la seguente osservazione:
a) appare opportuno un coordinamento tra le disposizioni del comma 2 e del comma 3 dell'articolo 7, per le parti relative all'entrata in vigore e alla decorrenza dell'efficacia.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
1-bis. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente:
«2. I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro 30 giorni, a cura dell'intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante».
1. 1.Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Certificazione e documentazione d'impresa).

1. I soggetti interessati trasmettono allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con la legge 6 agosto 2008, n. 133, le certificazioni di qualità o ambientali necessarie per l'istruttoria del procedimento.
2. Lo sportello unico trasmette alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente gli estremi delle certificazioni di cui al comma precedente ai fini dell'inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
3. Lo sportello unico raccoglie e conserva in un fascicolo informatico per ciascuna impresa i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle Agenzie per le imprese.
4. Lo sportello unico comunica altresì alla Camera di Commercio territorialmente competente gli estremi dei documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati di cui al comma 3, ai fini del loro inserimento nel REA.
5. Lo sportello unico è tenuto a trasmettere per via telematica i dati e i

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documenti di cui ai commi 1 e 3 necessari all'istruttoria di competenza delle altre amministrazioni pubbliche interessate dai procedimenti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con la legge 6 agosto 2008, n. 133.
6. Le comunicazioni tra i soggetti del presente articolo avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le regole tecniche individuate dai regolamenti attuativi di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con la legge 6 agosto 2008, n. 133.
1. 02. Il Relatore.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese).

1. È differito di diciotto mesi il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 22 luglio 2009, n. 99, per l'adozione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i principi e criteri direttivi di cui al predetto articolo 5, comma 1.
2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario; decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere; qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
5. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.
6. Su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, possono definirsi intese ed accordi di cooperazione funzionale ed organizzativa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine all'armonizzazione di iniziative ed all'adeguamento di discipline di rispettiva compe- tenza in relazione ai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 5.

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7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove o maggiori spese né minori entrate per la finanza pubblica.
8. Sono abrogati i commi da 2 a 6 dell'articolo 5 della legge 22 luglio 2009, n. 99.

1. 03. Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 1-bis, questi sono prorogati di novanta giorni;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, possono definirsi intese ed accordi di cooperazione funzionale ed organizzativa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine all'armonizzazione di iniziative e all'adeguamento di discipline di rispettiva competenza in relazione ai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 1-bis.
1. 03.(nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al Registro delle imprese).

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, come disciplinati dalle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009.
2. La dichiarazione determina l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione

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regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del Registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel Registro delle imprese.
3. Le Regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.
*2. 1. Il Relatore.
(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese).

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, come disciplinati dalle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009.
2. La dichiarazione determina l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del Registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel Registro delle imprese.
3. Le Regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.
*2. 2. Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.
(Approvato)

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4-bis. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese, gli elementi per l'iscrizione all'albo per le imprese artigiane. La comunicazione determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, a norma del comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.
2. 3. Calabria.

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4-bis. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese, gli elementi per l'iscrizione all'albo per le imprese artigiane. La comunicazione - ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale - determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, a norma del comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.
2. 3. (nuova formulazione)Calabria.
(Approvato)

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Dopo l'articolo 2 aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.
(Misure per la trasparenza e la semplificazione del procedimento autorizzatorio per la realizzazione di impianti produttivi).

1. Lo sportello unico di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'esercizio delle proprie funzioni, come disciplinate dall' articolo 25 e 26 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno oltre ad assicurare l'informazione di tutti i possibili interessati, mediante il proprio sito internet, circa gli adempimenti e le opportunità relativi alla realizzazione di impianti produttivi, rende immediatamente e gratuitamente note a tutti gli interessati, per via telematica, le informazioni sulle dichiarazioni e sulle domande presentate, sul loro iter procedimentale e sugli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso sportello unico, dall'ufficio o da altre amministrazioni competenti. Tali informazioni sono escluse dal diritto alla riservatezza concernendo l'uso del territorio, fatta salva la tutela degli eventuali profili di privativa industriale.
2. Nel caso di diniego del titolo autorizzatorio per la realizzazione degli impianti produttivi da parte dello sportello unico il privato può chiedere il ricorso alla conferenza dei servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Lo sportello unico provvede alla convocazione di una conferenza dei servizi che si svolge per via telematica.
3. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi è perfezionato e comunicato entro il termine di un mese dalla prima riunione della conferenza, che deve tenersi entro sette giorni dalla presentazione della documentazione da parte dell'interessato; decorso tale termine si provvede ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
4. Se il progetto dell'impianto è munito della dichiarazione di conformità degli elaborati progettuali alla normativa applicabile, resa da un soggetto tecnico accreditato indipendente dall'imprenditore, al decorso degli ulteriori termini di cui all'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, senza che siano intervenuti atti interdittivi o prescrittivi, le opere possono essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione. Tale disposizione non si applica nei casi di dissenso qualificato di cui al comma 3 del medesimo articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.
5. Resta ferma la disciplina della valutazione di impatto ambientale resa nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai commi 4, 5 e 10 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
6. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 01 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica»;
b) dopo il comma 01 sono inseriti i seguenti:
«02. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).
03. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione»;
c) al comma 9, le parole: «Il provvedimento finale conforme alla determinazione

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conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».

Art. 2-ter.
(Comunicazione di chiusura dei lavori e collaudo).

1. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi o di modifiche, l'interessato comunica al comune l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.
2. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da un ente tecnico accreditato, una società professionale o da un professionista indipendenti dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.
3. La comunicazione di cui al comma 1 o il certificato di collaudo positivo di cui al comma 2 consentono l'immediata messa in funzione degli impianti, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle amministrazioni competenti.
4. Il comune trasmette immediatamente la documentazione di cui ai commi 1 e 2 agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi.

Art. 2-quater.
(Poteri di controllo e di vigilanza nel procedimento).

1. A seguito della realizzazione o di modifiche di impianti produttivi, anche successive al rilascio del certificato di cui all'articolo 2-ter, comma 3, resta fermo il potere delle amministrazioni e degli uffici competenti di verificare la conformità della realizzazione dell'impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti le misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono comunicate allo sportello unico e all'interessato, il quale può chiedere la convocazione della conferenza di servizi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, ai fini della loro verifica congiunta. I provvedimenti indicano le modifiche progettuali necessarie, nonché i tempi e le modalità di adeguamento dell'impianto. Qualora l'imprenditore non vi ottemperi, incorre nell'applicazione delle sanzioni previste per la difformità rilevata. Non si applica l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. A seguito delle verifiche di cui al comma 1, le amministrazioni e gli uffici competenti possono altresì adottare misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e della pubblica incolumità. L'interessato può chiedere che la conferenza di servizi sia convocata, ai sensi del comma 1, ai fini del riesame delle misure cautelari entro il trentesimo giorno successivo alla richiesta.
3. Quando sia accertata, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, la falsità di alcuna delle dichiarazioni di cui al presente capo o di autocertificazioni presentate nel corso dei procedimenti di cui al medesimo capo, gli atti sono trasmessi alla competente procura della Repubblica, nonché all'ordine professionale cui eventualmente appartenga il soggetto che le ha sottoscritte. Fermi restando gli obblighi e le sanzioni di legge, qualora i lavori siano stati avviati o realizzati viene ordinata la riduzione in pristino a spese dell'impresa.

Art. 2-quinquies.
(Svolgimento dei controlli sulle attività produttive).

1. Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di controllo sul

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territorio, i presidenti delle regioni, i capi delle prefetture-uffici territoriali del Governo e degli uffici finanziari competenti per territorio e i sindaci promuovono la stipulazione di intese fra tutte le amministrazioni competenti, per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli.
2. Le intese di cui al comma 1, in particolare, garantiscono che i controlli si svolgano con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva, anche assicurando la contestualità dei controlli svolti da più uffici ed evitando ogni duplicazione non necessaria.
3. I controlli si svolgono, anche a campione o su segnalazione di cittadini e di associazioni, senza preavviso, fatta salva l'eventuale ripetizione in contraddittorio su motivata istanza dell'interessato, e vengono immediatamente comunicati, con i relativi esiti, allo sportello unico competente per territorio, il quale rende accessibili a tutti gli interessati, anche per via telematica, le informazioni circa gli uffici competenti a svolgere i controlli e le intese intercorse ai sensi del comma 1, i criteri adottati per la loro esecuzione, i controlli svolti e i relativi esiti.
4. Il Governo, le regioni e gli enti locali concordano in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e degli articoli 4, comma 1, e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità di cui al comma 2 del presente articolo ritenute essenziali ai fini dell'effettuazione dei controlli, la cui violazione determina il diritto dell'imprenditore interessato a un indennizzo forfetario a carico dell'amministrazione, la cui corresponsione prescinde dall'esito del controllo, nonché la misura del predetto indennizzo. Resta salva la possibilità di rivalsa dell'amministrazione nei confronti dei dirigenti e degli impiegati responsabili.
2. 01. Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Inammissibile limitatamente al comma 4 del capoverso Art. 2-quinquies)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 in materia di Istituzione, composizione e presidenza della federazione o della consulta regionale degli ordini). - 1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 169, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente: «Art. 4-bis. - (Istituzione, composizione e presidenza della federazione o della consulta regionale degli ordini). - 1. È istituita la federazione o la consulta regionale degli ordini, cui sono conferiti i compiti di rappresentanza degli ordini territoriali presso l'amministrazione regionale. Alla federazione o alla consulta aderiscono gli ordini territoriali. Il consiglio direttivo della federazione o della consulta è composto dai presidenti degli ordini territoriali i quali nominano un presidente che ha la rappresentanza della relativa federazione o consulta.
2. Le deliberazioni della federazione o della consulta sono assunte a maggioranza, in caso di parità il voto del presidente vale doppio.
3. Le spese del funzionamento della federazione o della consulta sono a carico degli ordini territoriali e ad ogni modo da esse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. La costituzione della federazione o della consulta è comunicata al consiglio nazionale, al Ministero della Giustizia ed alla Regione o provincia autonoma di riferimento.
5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, i consigli nazionali interessati, d'intesa con i Presidenti delle federazioni o delle consulte, delle regioni o delle provincie autonome corrispondentemente interessate, provvedono ad approvare le linee guida dello statuto delle stesse.»;
b) all'articolo 5:
1) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento,

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il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo 1 è costituito da un rappresentante di ogni regione e provincia autonoma italiane, che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.»;
2) il comma 5, è sostituito dal seguente: «5. All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine territoriale. A tale fine è convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, il candidato che intende eleggere per la propria regione o provincia autonoma. Il nominativo è scelto tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 6. Della seduta e' redatto apposito verbale, che e' sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive il nominativo del candidato votato, nella scheda predisposta dal Ministero della giustizia con il numero di voti spettanti a ciascun ordine. La scheda e' immediatamente trasmessa per telefax al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine».
2. 02. Alessandri.
(Inammissibile)

ART. 3.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a inserire in un apposito elenco, cartaceo o informatico, il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità nonché gli estremi del documento esibito dai clienti alloggiati. I soggetti di cui al comma 1 devono comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza i dati di cui sopra entro le ventiquattro ore successive all'arrivo dei clienti, mediante consegna dell'elenco, o mediante invio telematico o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
«4. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1000».
*3. 1. Vignali, Bertolini.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a inserire in un apposito elenco, cartaceo o informatico, il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità nonché gli estremi del documento esibito dai clienti alloggiati. I soggetti di cui al comma 1 devono comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza i dati di cui sopra entro le ventiquattro ore successive all'arrivo dei clienti, mediante consegna dell'elenco, o mediante invio telematico o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

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di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
«4. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1000».
*3. 2. Tassone, Mantini, Mannino.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a inserire in un apposito elenco, cartaceo o informatico, il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità nonché gli estremi del documento esibito dai clienti alloggiati. I soggetti di cui al comma 1 devono comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza i dati di cui sopra entro le ventiquattro ore successive all'arrivo dei clienti, mediante consegna dell'elenco, o mediante invio telematico o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
«4. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1000».
*3. 3. Raisi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. 4. Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 a 1800 euro».
3. 5. Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 2.
3. 7. Lanzillotta.

Al comma 2 sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.
3. 8. Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Pontili galleggianti).

1. La realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terra ferma ed apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita concessione demaniale marittima,

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anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale.
3. 01. Anna Teresa Formisano, Tassone, Mantini.

ART. 4.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. La norma di cui al comma 1 si applica anche alle strutture sanitarie private e convenzionate.
4. 5. Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 2, dopo le parole: semplificazione normativa, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
*4. 1. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: semplificazione normativa, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
*4. 2. Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.
(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: semplificazione normativa, aggiungere le seguenti:, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,.
4. 3. Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: da fissare non oltre il 1o gennaio 2011.
4. 4. Lanzillotta.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di farmaci).

Al decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 82, comma 1, dopo le parole «per l'adempimento» sono inserite le seguenti: «nonché termini di ritiro delle confezioni in commercio non conformi, progressivamente differenziati a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento rispettivamente per aziende titolari dell'AIC, grossisti e farmacie, nei casi in cui non sia possibile concedere l'esaurimento delle scorte».
b) All'articolo 129 è aggiunto in fine il seguente comma:
«6. Le comunicazioni inviate attraverso la Rete telematica Nazionale di Farmacovigilanza hanno valore di notifica a tutti gli effetti, anche quando riguardano richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio».
c) All'articolo 130, comma 4 le parole «articolo 111» sono sostituite dalle parole «articolo 126».
d) All'articolo 131, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:
«g) La registrazione sua o di un suo delegato alla Rete telematica Nazionale di Farmacovigilanza».
4. 01. Il Relatore.

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Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di farmaci).

Al decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) all'articolo 67, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, fino alla fase 1, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA.";
b) all'articolo 82, comma 1, dopo le parole: "per l'adempimento" sono inserite le seguenti: "nonché termini di ritiro delle confezioni in commercio non conformi, se del caso differenziati rispettivamente per aziende titolari dell'AIC, grossisti e farmacie, nei casi in cui non sia possibile concedere l'esaurimento delle scorte.";
c) all'articolo 129 è aggiunto in fine il seguente comma:
"6. Le comunicazioni inviate attraverso la Rete telematica Nazionale di Farmacovigilanza hanno valore di notifica a tutti gli effetti, anche quando riguardano richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio.";
d) all'articolo 130, comma 4 le parole: "articolo 111" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 126.";
e) all'articolo 131, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:
"g) la registrazione sua o di un suo delegato alla Rete telematica Nazionale di Farmacovigilanza."».
4. 01. (Nuova formulazione)Il Relatore.

ART. 5.

Sopprimerlo.
*5. 1. Il Relatore.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*5. 2. Tassone, Mantini.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso comma 1, alinea, dopo le parole: delle norme antisismiche, aggiungere le parole: , di tutela idrogeologica.

Conseguentemente al comma 1, capoverso comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: qualora non ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico o paesaggistico ai sensi delle normative vigenti.
5. 3. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, capoverso comma 1, sopprimere la lettera e).
5. 4. Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 1, capoverso comma 1, sopprimere la lettera f).
5. 5. Borghesi, Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: purché non sostitutivi di aree già adibite a verde.
5. 6. Borghesi, Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: purché non comportino realizzazioni di nuove volumetrie, o loro modifiche.
5. 7. Donadi, Favia, Borghesi.

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Al comma 1, capoverso comma 3, sopprimere la parola: anche.
5. 8. Lanzillotta.

Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire la parola: allegando con le seguenti parole: la dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato che sussistono le condizioni di cui al comma 1 e allega.
*5. 9. Tassone, Mannino.

Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire la parola: allegando con le seguenti parole: la dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato che sussistono le condizioni di cui al comma 1 e allega.
*5. 10. Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 1, capoverso comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nonché il relativo documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251.
5. 11. Borghesi, Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.
(Disposizioni in materia di conferenza di servizi).

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti: «può indire»;
b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».

2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ivi compresa la verifica di legittimità dell'autorizzazione di cui all'articolo 159 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
b) al comma 4 sono premesse le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis all'articolo 14-ter» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione procedente può far eseguire, anche da uffici tecnici di altre amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tutte le attività tecnico-istruttorie di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non ancora eseguite».
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA.»;
d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che

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sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.»;
e) al comma 7, dopo le parole: «assenso dell'amministrazione» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;
f) il comma 9 è soppresso.

3. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;
b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente: «3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, o in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro cinque giorni, promuove l'intesa in sede di Conferenza competente. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, a decorrere dalla data di iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».

4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola «assenso» sono aggiunte le seguenti «e la conferenza di servizi,».
*5. 01. Il Relatore.
(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.
(Disposizioni in materia di conferenza di servizi).

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti: «può indire»;

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b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».

2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ivi compresa la verifica di legittimità dell'autorizzazione di cui all'articolo 159 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
b) al comma 4 sono premesse le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis all'articolo 14-ter» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione procedente può far eseguire, anche da uffici tecnici di altre amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tutte le attività tecnico-istruttorie di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non ancora eseguite».
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA.»;
d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis
e) al comma 7, dopo le parole: «assenso dell'amministrazione» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;
f) il comma 9 è soppresso.

3. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;
b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente: «3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica

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incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, o in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro cinque giorni, promuove l'intesa in sede di Conferenza competente. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, a decorrere dalla data di iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».

4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola «assenso» sono aggiunte le seguenti «e la conferenza di servizi,».
*5. 02. (Nuova formulazione) Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.
(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di conferenza di servizi).

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti: «può indire»;
b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».

2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ivi compresa la verifica di legittimità dell'autorizzazione di cui all'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
b) al comma 4 sono premesse le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis all'articolo 14-ter» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione procedente può far eseguire, anche da uffici tecnici di altre amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tutte le attività tecnico-istruttorie di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non ancora eseguite».
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA.»;
d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in

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quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis
e) al comma 7, dopo le parole: «assenso dell'amministrazione» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;
f) il comma 9 è soppresso.

3. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;
b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente: «3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, o in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro cinque giorni, promuove l'intesa in sede di Conferenza competente. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».

4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola «assenso» sono aggiunte le seguenti «e la conferenza di servizi,».
5. 02. Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica).

1. Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente

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della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terra ferma ed apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica ed ambientale, concessione demaniale marittima e lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale.
2. All'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi di interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati.
I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al comma precedente».

3. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 il secondo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 143, comma 3, non è richiesto il parere del Soprintendente in caso di approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis, nonché di positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici».
5. 03. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 6.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: termine, aggiungere le seguenti: comunque non inferiore a diciotto mesi.
6. 1. Il Relatore.
(Approvato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di appalti).

1. All'articolo 140, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «prevedono nel bando di gara che» sono soppresse;
b) le parole «potranno interpellare» sono sostituite dalle seguenti: «interpellano».

2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articolo 40, comma 3, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «di ordine generale nonché» sono soppresse;
b) dopo le parole: «in materia di qualificazione» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando l'accertamento obbligatorio della assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, da effettuarsi in sede di ammissione alle procedure di affidamento».
6. 01. Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.

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Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di appalti).

1. All'articolo 140, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «prevedono nel bando di gara che» sono soppresse;
b) le parole «potranno interpellare» sono sostituite dalle seguenti: «interpellano».
6. 01. (Nuova formulazione) Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.
(Approvato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di appalti pubblici: requisiti per il rilascio delle attestazioni SOA).

1. Al comma 2, lettera c) dell'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero di valore negativo, subordinatamente alla delibera di copertura delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale».
*6. 02. Vignali, Bertolini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di appalti pubblici: requisiti per il rilascio delle attestazioni SOA).

1. Al comma 2, lettera c) dell'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero di valore negativo, subordinatamente alla delibera di copertura delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale».
*6. 03. Raisi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Presentazione in via telematica delle domande, delle dichiarazioni e delle comunicazioni agli enti di previdenza e assistenza obbligatori).

1. Gli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, con propri provvedimenti, determinano le modalità e i criteri per la presentazione, esclusivamente in via telematica, delle domande di prestazioni, delle dichiarazioni e delle comunicazioni, nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle regole in materia di trattamento dei dati personali.
6. 04. Calabria.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati - norma interpretativa).

Per i trasferimenti di beni immobili per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, la condizione di utilizzazione edificatoria, entro il quinquennio successivo al trasferimento, s'intende realizzata anche nel caso in cui i beni siano oggetto di successiva cessione,

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purché a ciò provveda l'acquirente entro e non oltre i cinque anni dal primo trasferimento.
6. 05. Il Relatore.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Abolizione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti). - 1. L'articolo 9 del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 144 è abrogato.
6. 06. Raisi.

ART. 7.

Sopprimerlo.
7. 1. Donadi, Favia, Borghesi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 54, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sostituire il primo comma con il seguente:
«L'istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all'articolo 53, deve rimettere senza ritardo, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilità superiore a tre giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell'infortunio, nonché all'autorità locale di pubblica sicurezza. All'adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell'istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
7. 2. Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).
7. 3. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: senza ritardo con le seguenti: entro 24 ore.
7. 4. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: senza ritardo con le seguenti: entro il primo giorno non festivo successivo al verificarsi dell'evento.
7. 4.(Nuova formulazione). Favia, Donadi, Borghesi.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo di assicurazione.
7. 5. Donadi, Favia, Borghesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. L'obbligo di tenuta del Registro degli infortuni di cui all'articolo 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 è abolito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. 6. Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.
(Approvato)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Abrogazione dell'obbligo di visita medica per i minori da adibire ad attività lavorativa).

L'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è abrogato.
7. 01. Zeller, Brugger.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Accesso degli enti previdenziali alla consultazione della banca dati sinistri istituita presso l'ISVAP ai fini dell'esercizio del diritto di surroga).

1. All'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole «organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «, ivi compresi gli enti previdenziali,».
7. 02. Calabria, Calderisi.
(Approvato)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

1. All'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per la semplificazione degli adempimenti, ivi compresa l'eventuale eliminazione ovvero la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede, sono definite, secondo criteri di semplificazione, trasparenza ed economicità delle procedure, con decreto, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro della semplificazione normativa, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2010.».
7. 03. Il Relatore.
(Approvato)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Elenchi agricoli).

1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2009, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS sul proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'istituto stesso.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione con le medesime modalità telematiche di cui al comma 1 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.
7. 04. Calabria.
(Approvato)

ART. 8.

Sopprimerlo.
8. 1. Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

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Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*8. 2. Madia.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*8. 3. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) All'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. L'iscrizione di cui al comma 2 avviene previo coordinamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale».
**8. 4. Scarpetti, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) All'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. L'iscrizione di cui al comma 2 avviene previo coordinamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale».
**8. 5. Raisi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazione nell'erogazione dei servizi al cittadino).

1. Al fine di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale nell' erogazione di servizi pubblici e di consentire agli utenti la semplificazione nel relativo accesso, le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali possono stipulare, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per l'erogazione dei servizi pubblici delegati.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e della semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le aree dei servizi pubblici, anche a valore aggiunto, che possono essere oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, il livello e le modalità delle relative prestazioni, le caratteristiche che i soggetti erogatori dei servizi di cui al comma 1 devono avere al fine di garantire su tutto il territorio nazionale prestazioni uniformi, tempestive e di qualità nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni nonché in conformità delle previsioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto ai commi precedenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
8. 01. Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzatorie per l'esercizio degli impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili).

1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,

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n. 387, dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «con potenza superiore a 200 KW».
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 KW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare all'amministrazione competente.
3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti alla presentazione di una dichiarazione di inizio di attività con avvio immediato».
*8. 02. Libè, Tassone.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzatorie per l'esercizio degli impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili).

1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «con potenza superiore a 200 KW».
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 KW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare all'amministrazione competente.
3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti alla presentazione di una dichiarazione di inizio di attività con avvio immediato».
*8. 03. Lorenzin.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzatorie per l'esercizio degli impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili).

1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «con potenza superiore a 200 KW».
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica

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con potenza inferiore o uguale a 200 KW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare all'amministrazione competente.
3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti alla presentazione di una dichiarazione di inizio di attività con avvio immediato».
*8. 04. Raisi.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzatorie per l'esercizio degli impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili).

1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «con potenza superiore a 200 KW».
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 KW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare all'amministrazione competente.
3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti alla presentazione di una dichiarazione di inizio di attività con avvio immediato».
*8. 05. Sbai.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzatorie per l'esercizio degli impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili).

1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «con potenza superiore a 200 KW».
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 KW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le

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infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare all'amministrazione competente.
3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti alla presentazione di una dichiarazione di inizio di attività con avvio immediato».
*8. 06. Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9, è inserito il seguente comma: «9-bis. Per i trasporti della medesima tipologia di beni ripetuti nel tempo, l'autorizzazione è rilasciata con valenza annuale, ferme restando le norme di sicurezza previste dal codice della strada. Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 è conseguentemente modificato».
8. 07. Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9, è inserito il seguente comma:
9-bis. Per i trasporti della medesima tipologia di beni ripetuti nel tempo, l'autorizzazione periodica di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 è rilasciata con modalità semplificate previste con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa.
8. 07. (Nuova formulazione) Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.
(Approvato)

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazione delle procedure di revisione dei veicoli per autotrasporto di merci per conto terzi).

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della regolarità amministrativa della circolazione, i veicoli adibiti a trasporto merci devono essere sottoposti a revisione annuale. I soggetti autorizzati ad eseguire la revisione, verificano la permanenza dell'iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori mediante consultazione telematica dei dati a disposizione dell'amministrazione».
*8. 08. Raisi.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazione delle procedure di revisione dei veicoli per autotrasporto di merci per conto terzi).

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della regolarità amministrativa della circolazione, i veicoli adibiti a trasporto merci devono essere sottoposti a

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revisione annuale. I soggetti autorizzati ad eseguire la revisione, verificano la permanenza dell'iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori mediante consultazione telematica dei dati a disposizione dell'amministrazione».
*8. 09. Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazione della cessione d'azienda).

1. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente:
«2. I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro 30 giorni, a cura dell'intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante».
8. 010. Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.
(Approvato)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazione in materia di nautica da diporto).

1. All'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Ferma restando la disciplina prevista dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per effetto dell'iscrizione nel registro internazionale, agli armatori e al personale delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche si applicano i soli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.

2. I commi 4 e 5 sono abrogati.
8. 011. Volpi, Dal Lago, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.
(Inammissibile)

ART. 9.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, premettere le parole: Il Governo,
9. 1. Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è approvato con le seguenti: il Governo approva.
9. 2. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: è approvato con la seguente: approva.
9. 3. Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire la parola: 2012 con la seguente: 2011.
9. 12. Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione

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degli oneri di cui al comma 1, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati rispettivamente due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente quattro tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e uno tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. Il Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e le amministrazioni interessate per materia coordina la realizzazione delle attività di misurazione degli oneri di cui al comma 1 nelle amministrazioni statali».
9. 4. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), capoverso 2), sostituire le parole: volti alla riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi; «con le seguenti: volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi, fino al raggiungimento del 25 per cento.
9. 5. Volpi, Dal Lago, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le misure normative, amministrative, organizzative e tecnologiche definite nei piani e nei programmi di intervento volti al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, di cui al comma 3, sono stabilite secondo criteri di gradualità e di proporzionalità commisurati alle dimensioni, ai requisiti strutturali ed alle specificità settoriali».
*9. 6. Scarpetti, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le misure normative, amministrative, organizzative e tecnologiche definite nei piani e nei programmi di intervento volti al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, di cui al comma 3, sono stabilite secondo criteri di gradualità e di proporzionalità commisurati alle dimensioni, ai requisiti strutturali ed alle specificità settoriali».
*9. 7. Tassone, Mantini, Mannino.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le misure normative, amministrative, organizzative e tecnologiche definite nei piani e nei programmi di intervento volti al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, di cui al comma 3, sono stabilite secondo criteri di gradualità e di proporzionalità commisurati alle dimensioni, ai requisiti strutturali ed alle specificità settoriali».
*9. 8. Vignali, Bertolini.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le misure normative, amministrative, organizzative e tecnologiche definite

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nei piani e nei programmi di intervento volti al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, di cui al comma 3, sono stabilite secondo criteri di gradualità e di proporzionalità commisurati alle dimensioni, ai requisiti strutturali ed alle specificità settoriali».
*9. 9. Raisi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: che riferisce semestralmente sullo stato di attuazione dei programmi di competenza di Regioni Province e Comuni previsti al comma 1, lettera c), n. 2.
9. 10. Lanzillotta.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I comuni, per i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici sul territorio comunale, approvati con deliberazione della giunta comunale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, e non ancora realizzati, hanno diritto ad usufruire delle tariffe incentivanti ai sensi dell' articolo 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, senza l'applicazione di riduzioni tariffarie, a condizione che la realizzazione dell'impianto avvenga nei ventiquattro mesi successivi alla data della deliberazione stessa. I comuni interessati possono utilizzare le risorse derivanti dall'applicazione del presente comma per la riduzione degli oneri amministrativi di cui alla presente legge a loro carico.
9. 11. Polledri, Lanzarin.

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese).

1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Nei casi in cui non è prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli atti di cui al comma 1, gli stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il mancato adempimento di quanto previsto ai commi 1 e 2 è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. L'Organismo indipendente di valutazione della performance di ciascuna amministrazione verifica l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, al fine di proporre la valutazione dei dirigenti di vertice ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale nella quale verifica lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati.
5. Con il regolamento di cui al comma 2 sono individuate le modalità di presentazione dei reclami da parte dei cittadini

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e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
9. 01. Il Relatore.
(Approvato)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazione obblighi informativi).

All'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dopo la lettera n) è inserita la seguente:
«n-bis) eliminazione degli obblighi informativi non necessari o sproporzionati ai fini della tutela dell'interesse pubblico, riducendo, in particolare, in modo mirato quelli richiesti alle piccole imprese».
9. 02. Il Relatore.
(Approvato)

Dopo l'articolo 9, introdurre il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per la riduzione degli oneri burocratici e da regolazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati negli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche avvalendosi degli strumenti di cui al capo VII del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più decreti legislativi recanti le ulteriori misure necessarie per:
a) l'accelerazione e il completamento, comunque entro il 31 dicembre 2011, dell'attuazione dei progetti di dematerializzazione dei documenti e delle procedure, di interoperabilità dei sistemi informativi e di condivisione delle banche dati fra tutte le amministrazioni pubbliche, già previsti dalle norme vigenti, anche prevedendo la nomina di commissari ad acta per le amministrazioni inadempienti;
b) l'accelerazione e il completamento degli interventi diretti a garantire l'accesso on line ai servizi pubblici, in virtù del quale i cittadini e le imprese hanno il diritto, sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le amministrazioni pubbliche;
c) l'integrale applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che vietano alle pubbliche amministrazioni di richiedere a cittadini e alle imprese documenti o certificati già in possesso della stessa o di altre amministrazioni e delle disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che prevedono la completa eliminazione dei certificati e delle autocertificazioni attraverso la condivisione dei dati da parte delle amministrazioni;
d) l'attuazione del principio, già stabilito dal piano di azione per l'e-government del 2000, per il quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano;
e) la previsione che ogni procedimento amministrativo debba concludersi con una risposta certa, positiva o negativa, entro 30 giorni, salva la facoltà dell'amministrazione procedente, per alcuni procedimenti più complessi, tassativamente elencati, e comunque non superiori a un terzo del totale dei procedimenti di competenza dell'amministrazione, di fissare con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Consulta per la semplificazione, un termine di 60 giorni; e salva la facoltà del Presidente del Consiglio di stabilire con proprio decreto, su proposta del ministro competente, sentito il Consiglio dei Ministri e la Consulta per la semplificazione, in casi eccezionali, comunque non superiori al 10 per cento dei

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procedimenti di competenza di ciascuna amministrazione, termini diversi in ogni caso non eccedenti i 120 giorni;
f) la previsione di un indennizzo a favore dei privati in caso di mancata osservanza del termine del procedimento da parte dell'amministrazione, anche qualora esso si concluda con l'adozione di un provvedimento legittimo, ma tardivo, di diniego dell'istanza;
g) la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, per le attività coperte da tale certificazione, prevedendo per converso l'attivazione di controlli a campione sulla affidabilità e correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti;
h) l'eliminazione di tutti gli oneri amministrativi aggiuntivi introdotti in sede di recepimento di normative europee.

2. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con i principi di cui al comma 1 sono abrogate a far tempo dal 1o gennaio 2012».

Dopo l'articolo 9, introdurre il seguente:

Art. 9-ter.
(Consulta per la semplificazione).

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Consulta per la semplificazione, di seguito denominata «Consulta», al fine di consentire forme stabili di consultazione con le organizzazioni della società civile, del lavoro e della produzione e con le associazioni di categoria, comprese quelle per la protezione ambientale e la tutela dei consumatori.
2. Le forme stabili di consultazione di cui al comma 1 sono finalizzate a verificare l'effettivo grado di semplificazione amministrativa, onde analizzarne l'effettiva capacità di ridurre gli oneri burocratici per i cittadini e le imprese e di produrre effetti positivi sul sistema economico e sulla accelerazione degli investimenti pubblici.
3. La Consulta, presieduta dal Presidente del Consiglio, o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione da lui delegato, è composta: a) dai rappresentanti delle parti sociali, delle organizzazioni produttive e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori e le organizzazioni del terzo settore, interessate dai processi di regolazione e semplificazione; b) dai rappresentanti delle istituzioni territoriali su designazione della Conferenza unificata; c) da un rappresentante di ciascun Ministro; d) dai rappresentanti delle autorità amministrative e dei soggetti portatori di interessi diffusi eventualmente interessati dai processi di semplificazione e regolazione. Per la partecipazione alla Consulta non sono previsti compensi o rimborsi di spese.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla costituzione e alla determinazione delle modalità di svolgimento dell'attività della Consulta, assicurando a tal fine la costituzione di una Segreteria tecnica, a cui è preposto un dirigente, composta da unità di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri o in posizione di comando scelto tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali.
5. Gli oneri relativi al personale di cui al comma 4 rimangono totalmente a carico delle amministrazioni di provenienza.
6. La Consulta si avvale per l'acquisizione di dati e documenti del supporto delle pubbliche amministrazioni; opera in stretto contatto con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione; valuta le istanze di semplificazione proposte dalle parti; discute i progetti di semplificazione; individua soluzioni per le questioni in relazione alle quali emergano difficoltà applicative di norme o di procedimenti amministrativi.

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7. La Consulta, al termine di ogni anno, redige una relazione sull'attività svolta, che il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento».
9. 04. Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.
(Inammissibile limitatamente alla lettera f) del comma 1 del capoverso Art. 9-bis)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per la riduzione degli oneri burocratici e da regolazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati negli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche avvalendosi degli strumenti di cui al capo VII del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più decreti legislativi recanti le ulteriori misure necessarie per:
a) la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, per le attività coperte da tale certificazione, prevedendo per converso l'attivazione di controlli a campione sulla affidabilità e correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti;
b) l'eliminazione di tutti gli oneri amministrativi aggiuntivi introdotti in sede di recepimento di normative europee.

2. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con i principi di cui al comma 1 sono abrogate a far tempo dal 1o gennaio 2012.
9. 05. Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.
(Inammissibile
limitatamente alla lettera
b))

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di misurazione degli oneri amministrativi ex ante).

1. Le amministrazioni competenti a presentare iniziative normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione ed il funzionamento della pubblica amministrazione provvedono, all'atto di presentazione di un provvedimento, ad allegare ai relativi schemi di atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri, l'elenco di tutti gli oneri informativi, introdotti o eliminati, gravanti sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 1 deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
3. È fatto divieto all'amministrazione proponente di introdurre nuovi oneri amministrativi a carico delle imprese senza contestualmente assicurare la riduzione o l'eliminazione di altri oneri per un pari importo stimato.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi preclude alle amministrazioni proponenti la potestà di sottoporre i provvedimenti di competenza all'approvazione del Consiglio dei ministri.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano in quanto compatibili ai regolamenti ministeriali o interministeriali nonché ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato.
* 9. 06. Sanga, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

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Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di misurazione degli oneri amministrativi ex ante).

1. Le amministrazioni competenti a presentare iniziative normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione ed il funzionamento della pubblica amministrazione provvedono, all'atto di presentazione di un provvedimento, ad allegare ai relativi schemi di atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri, l'elenco di tutti gli oneri informativi, introdotti o eliminati, gravanti sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 1 deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
3. È fatto divieto all'amministrazione proponente di introdurre nuovi oneri amministrativi a carico delle imprese senza contestualmente assicurare la riduzione o l'eliminazione di altri oneri per un pari importo stimato.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi preclude alle amministrazioni proponenti la potestà di sottoporre i provvedimenti di competenza all'approvazione del Consiglio dei ministri.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano in quanto compatibili ai regolamenti ministeriali o interministeriali nonché ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato.
* 9. 07. Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di misurazione degli oneri amministrativi ex ante).

1. Le amministrazioni competenti a presentare iniziative normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione ed il funzionamento della pubblica amministrazione provvedono, all'atto di presentazione di un provvedimento, ad allegare ai relativi schemi di atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri, l'elenco di tutti gli oneri informativi, introdotti o eliminati, gravanti sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 1 deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
3. È fatto divieto all'amministrazione proponente di introdurre nuovi oneri amministrativi a carico delle imprese senza contestualmente assicurare la riduzione o l'eliminazione di altri oneri per un pari importo stimato.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi preclude alle amministrazioni proponenti la potestà di sottoporre i provvedimenti di competenza all'approvazione del Consiglio dei ministri.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano in quanto compatibili ai regolamenti ministeriali o interministeriali nonché ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato.
* 9. 08. Vignali, Bertolini.

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Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di misurazione degli oneri amministrativi ex ante).

1. Le amministrazioni competenti a presentare iniziative normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione ed il funzionamento della pubblica amministrazione provvedono, all'atto di presentazione di un provvedimento, ad allegare ai relativi schemi di atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri, l'elenco di tutti gli oneri informativi, introdotti o eliminati, gravanti sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 1 deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
3. È fatto divieto all'amministrazione proponente di introdurre nuovi oneri amministrativi a carico delle imprese senza contestualmente assicurare la riduzione o l'eliminazione di altri oneri per un pari importo stimato.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi preclude alle amministrazioni proponenti la potestà di sottoporre i provvedimenti di competenza all'approvazione del Consiglio dei ministri.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano in quanto compatibili ai regolamenti ministeriali o interministeriali nonché ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato.
* 9. 09. Lorenzin.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di misurazione degli oneri amministrativi ex ante).

1. Le amministrazioni competenti a presentare iniziative normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione ed il funzionamento della pubblica amministrazione provvedono, all'atto di presentazione di un provvedimento, ad allegare ai relativi schemi di atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri, l'elenco di tutti gli oneri informativi, introdotti o eliminati, gravanti sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 1 deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
3. È fatto divieto all'amministrazione proponente di introdurre nuovi oneri amministrativi a carico delle imprese senza contestualmente assicurare la riduzione o l'eliminazione di altri oneri per un pari importo stimato.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi preclude alle amministrazioni proponenti la potestà di sottoporre i provvedimenti di competenza all'approvazione del Consiglio dei ministri.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano in quanto compatibili ai regolamenti ministeriali o interministeriali nonché ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato.
* 9. 010. Raisi.

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Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di misurazione degli oneri amministrativi ex ante).

1. Le amministrazioni competenti a presentare iniziative normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione ed il funzionamento della pubblica amministrazione provvedono, all'atto di presentazione di un provvedimento, ad allegare ai relativi schemi di atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri, l'elenco di tutti gli oneri informativi, introdotti o eliminati, gravanti sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 1 deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
3. È fatto divieto all'amministrazione proponente di introdurre nuovi oneri amministrativi a carico delle imprese senza contestualmente assicurare la riduzione o l'eliminazione di altri oneri per un pari importo stimato.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi preclude alle amministrazioni proponenti la potestà di sottoporre i provvedimenti di competenza all'approvazione del Consiglio dei ministri.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano in quanto compatibili ai regolamenti ministeriali o interministeriali nonché ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato.
* 9. 011. Sbai.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis
(Nuove disposizioni in materia di rivendita di generi di monopolio).

L'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:
«1. Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, nel caso di ditte individuali, nonché dai soci personalmente responsabili oppure dai rappresentanti locali, nel caso di licenze intestate a società di persone, capitali oppure a cooperative. In ogni caso il titolare della ditta individuale nonché il rappresentante legale delle società o cooperative saranno gli unici responsabili verso l'Amministrazione.
L'Amministrazione può consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti. In caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, può essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata.
Oltre al coadiutore può essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di vendita.
Il secondo coadiutore può usufruire della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo e dall'articolo 65, decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o rinunzia del coadiutore. A tal fine si cumulano i periodi di servizio, purché consecutivi, compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore, anche se con titolari diversi.
In deroga al primo comma sono dispensati dalla gestione personale i grandi invalidi di guerra e i ciechi civili che possono essere sostituiti in via permanente dal coadiutore.

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Al coadiutore ed agli assistenti sono estese le disposizioni dell'articolo 6 e dell'articolo 7, nn. 2) e 3).
Le rivendite possono essere gestite temporaneamente da terzi in base a regolare contratto d'affitto d'azienda, purché questi soddisfino i requisiti richiesti dalla normativa vigente. In questo caso, gli affittuari saranno gli unici responsabili verso l'Amministrazione.
9. 012. Zeller, Brugger.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis
(Abrogazione del registro acquisti generi di monopolio per i titolari di patentini).

All'articolo 54, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, è aggiunto il seguente periodo:
«In ogni caso i titolari di patentini non sono tenuti a fare richieste scritte di acquisto nei confronti dei rivenditori né a registrare in appositi registri gli acquisti di generi di monopolio».
9. 013. Zeller, Brugger.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis
(Semplificazione in materia di Albo nazionale gestori ambientali).

1. I primi due periodi del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:
«8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di centocinquanta chilogrammi o centocinquanta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia immediatamente ricevuta di iscrizione. L'iscrizione, effettuata ai sensi del presente comma, decorre dalla data di presentazione della comunicazione e costituisce automatica e contestuale iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009».
*9. 014. Lorenzin.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis
(Semplificazione in materia di Albo nazionale gestori ambientali).

1. I primi due periodi del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:
«8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di centocinquanta chilogrammi o centocinquanta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie

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e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia immediatamente ricevuta di iscrizione. L'iscrizione, effettuata ai sensi del presente comma, decorre dalla data di presentazione della comunicazione e costituisce automatica e contestuale iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009».
*9. 015. Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis
(Semplificazione in materia di Albo nazionale gestori ambientali).

1. I primi due periodi del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:
«8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di centocinquanta chilogrammi o centocinquanta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia immediatamente ricevuta di iscrizione. L'iscrizione, effettuata ai sensi del presente comma, decorre dalla data di presentazione della comunicazione e costituisce automatica e contestuale iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009».
*9. 016. Sbai.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis
(Semplificazione in materia di Albo nazionale gestori ambientali).

1. I primi due periodi del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:
«8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di centocinquanta chilogrammi o centocinquanta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia immediatamente ricevuta di iscrizione. L'iscrizione, effettuata ai sensi del presente comma, decorre dalla data di presentazione della comunicazione e costituisce automatica e contestuale iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009».
*9. 017. Raisi.

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Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis
(Semplificazione in materia di Albo nazionale gestori ambientali).

1. I primi due periodi del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:
«8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di centocinquanta chilogrammi o centocinquanta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia immediatamente ricevuta di iscrizione. L'iscrizione, effettuata ai sensi del presente comma, decorre dalla data di presentazione della comunicazione e costituisce automatica e contestuale iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009».
*9. 018. Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazione in materia di Albo nazionale gestori ambientali).

1. Al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
il versamento una tantum del diritto di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro, ed è rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406»;
b) al quarto periodo dopo le parole: «successivamente all'iscrizione» sono aggiunte le seguenti: «senza oneri aggiuntivi per l'impresa»;
c) all'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Le imprese di cui al presente comma sono esentate dal versamento della tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 641».
**9. 019.Mastromauro, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazione in materia di Albo nazionale gestori ambientali).

1. Al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) il versamento una tantum del diritto di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro, ed è rideterminabile ai

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sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406»;
b) al quarto periodo dopo le parole: «successivamente all'iscrizione» sono aggiunte le seguenti: «senza oneri aggiuntivi per l'impresa»;
c) all'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Le imprese di cui al presente comma sono esentate dal versamento della tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 641».
**9. 020.Sbai.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazione in materia di Albo nazionale gestori ambientali).

1. Al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) il versamento una tantum del diritto di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro, ed è rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406»;
b) al quarto periodo dopo le parole: «successivamente all'iscrizione» sono aggiunte le seguenti: «senza oneri aggiuntivi per l'impresa»;
c) all'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Le imprese di cui al presente comma sono esentate dal versamento della tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 641».
**9. 021.Lorenzin.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazione in materia di Albo nazionale gestori ambientali).

1. Al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) il versamento una tantum del diritto di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro, ed è rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406»;
b) al quarto periodo dopo le parole: «successivamente all'iscrizione» sono aggiunte le seguenti: «senza oneri aggiuntivi per l'impresa»;
c) all'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Le imprese di cui al presente comma sono esentate dal versamento della tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 641».
**9. 022.Vignali, Bertolini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazione in materia di Albo nazionale gestori ambientali).

1. Al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16

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gennaio 2008, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) il versamento una tantum del diritto di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro, ed è rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406»;
b) al quarto periodo dopo le parole: «successivamente all'iscrizione» sono aggiunte le seguenti: «senza oneri aggiuntivi per l'impresa»;
c) all'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Le imprese di cui al presente comma sono esentate dal versamento della tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 641».
**9. 023.Raisi.
(Inammissibile)

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Comunicazioni tramite posta elettronica certificata).

1. Sono effettuate esclusivamente in modalità telematica tramite la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni:
a) le comunicazioni e la trasmissione di atti e documenti tra Comuni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n 223, al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) le comunicazioni tra Comuni e Questure di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
c) le comunicazioni inviate ai Comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio di cui all'articolo 162 del c.c.;
d) le comunicazioni previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1975 n. 191;

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lett. a), b) e c);
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Difesa, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lett. d).
10. 1.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: previa intesa con la Conferenza Stato-Città.
*10. 2.Tassone, Mannino.

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: previa intesa con la Conferenza Stato-Città.
*10. 3.Favia, Donadi, Barbato.

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: previa intesa con la Conferenza Stato-Città.
*10. 4.Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

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Al comma 1, primo periodo dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Stato-Città.
**10. 2. (Nuova formulazione) Tassone, Mannino.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Stato-Città.
**10. 3. (Nuova formulazione) Favia, Donadi, Barbato.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Stato-Città.
**10. 4. (Nuova formulazione) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.
(Approvato)

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
10. 5.Contento.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli esteri e con il Ministro per le pari opportunità, in applicazione del principio secondo cui la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico, sono individuati i casi e gli Stati di provenienza per i quali il nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile è sostituito da una dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'ufficiale dello stato civile dal cittadino regolarmente residente in Italia, nella quale si attesta l'assenza di cause ostative al matrimonio.
10. 6.Contento, Sbai.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 12 del dell'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole «variazioni di stato civile» aggiungere le seguenti: «nonché la nascita, il cambio di residenza e l'acquisto e perdita della cittadinanza».
10. 7.Calabria.
(Approvato)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche in materia di analisi di impatto della regolazione).

1. All'articolo 14, legge 28 novembre 2005, n. 246 dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. In ogni caso, le amministrazioni proponenti allegano agli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
5-ter. L'amministrazione proponente non può introdurre nuovi oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese

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senza dimostrare di averne ridotti o eliminati altri, anche con altro atto normativo, per un pari importo stimato.
5-quater. Gli schemi di atti normativi che non rispettano le disposizioni contenute nei precedenti commi non possono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio dei ministri.».

2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, introdotto dal presente articolo, deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
10. 01.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 11.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. È abrogato l'articolo 75-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
1-ter. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del predetto testo unico, sopprimere le parole «75-bis».

Conseguentemente al medesimo articolo 11, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
11. 1.Santelli.

ART. 12.

All'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «con le medesime modalità tecniche individuate dal regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2009, n. 133 e successive modificazioni» con le seguenti: «con le modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le modalità tecniche previste dal regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2009, n. 133 e successive modificazioni».
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«2. Al comma 5, dell'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone» sono sostituite dalle seguenti: «I Ministri per lo sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata, in collaborazione con l'ANCI e con le Camere di commercio, predispongono».
12. 1.Il Relatore.
(Approvato)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
4-bis. Nel caso in cui l'ufficio non convochi la conferenza di servizi di cui al comma precedente e richieda direttamente gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, alle competenti amministrazioni, queste devono esprimere il

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parere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
4-ter. Scaduto il termine di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento acquista automaticamente la funzione di commissario ad acta e provvede in luogo dell'amministrazione inadempiente, nel termine di quindici giorni.

1-ter. All'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 6 è abrogato.
*12. 2.Stradella.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
4-bis. Nel caso in cui l'ufficio non convochi la conferenza di servizi di cui al comma precedente e richieda direttamente gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, alle competenti amministrazioni, queste devono esprimere il parere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
4-ter. Scaduto il termine di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento acquista automaticamente la funzione di commissario ad acta e provvede in luogo dell'amministrazione inadempiente, nel termine di quindici giorni.

1-ter. All'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 6 è abrogato.
*12. 3.Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazioni in materia di pubblicazione di informazioni fiscali).

1. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti «nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002.».
2. All'articolo 50, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «1o gennaio» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre».
12. 01.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 13.

L'articolo 13, è sostituito dal seguente:

Art. 13.
(Adeguamento delle funzioni della Corte dei conti all'evoluzione del quadro ordinamentale).

1. La Corte dei conti a sezioni riunite, ferme restando le altre competenze ad essa attribuite, giudica nella composizione di cui all'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime e la Corte provvede entro i successivi sessanta giorni.

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2. La Corte dei conti a sezioni riunite provvede altresì, con i regolamenti indipendenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, a razionalizza e gli strumenti organizzativi e le metodologie di lavoro della Corte medesima per lo svolgimento ottimale delle funzioni giurisdizionali, di controllo, consultive e di referto al Parlamento. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 62, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogata.
3. La Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42 può avvalersi della consulenza di non più di tre magistrati della Corte dei conti, designati dal Presidente della Corte medesima esperti nel settore della finanza pubblica regionale e locale.
4. Alle riunioni della Commissione tecnica paritetica di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, partecipa, con funzioni consultive, un magistrato della Corte dei conti designato dal Presidente della Corte medesima.
13. 3. Il Relatore.

Al comma 1 sostituire le parole da: sulla gestione fino a: pubblica con le seguenti: che contengano valutazioni di merito o di legittimità idonee ad incidere sul sistema di finanza pubblica.
13. 1.Contento.

Al comma 1, sostituire le parole: gli organi politici di vertice con le seguenti: gli organi di vertice.
13. 2.Il Relatore.

ART. 17.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli amministratori regionali e i Direttori generali delle ASL rispondono dei danni procurati all'Erario per il mancato adempimento di quanto previsto dal comma 1.
17. 1.Lanzillotta.

ART. 18.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Al fine di semplificare il quadro delle comunicazioni tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie possono redigere la pagella degli alunni in forma elettronica. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le istituzioni scolastiche di cui al primo periodo redigono la pagella in forma elettronica.
2. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile alle famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere gratuitamente copia cartacea del documento redatto in forma elettronica.
18. 1.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, tenendo conto e promuovendo la diffusione delle migliori pratiche già in uso presso le Università italiane».
18. 2.Vassallo, Giovanelli, Bressa, Amici.
(Approvato)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Obbligo di fatturazione elettronica).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2011 l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse

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nei rapporti con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del d.lgs 165/2001, nonché degli enti, agenzie, società per azioni a prevalente capitale pubblico e delle società concessionarie di pubblici servizi, deve essere effettuata esclusivamente in via elettronica. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'Innovazione nella P.A. entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre trenta giorni prima del 1o gennaio 2011, sono definite le norme tecniche e le procedure per l'attuazione del presente articolo nonché il soggetto gestore del processo elettronico di fatturazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono per le Regioni principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione.
3. A decorrere dal 1o aprile 2011 le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.
18. 01.Lanzillotta.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

«Nell'ambito delle risorse disponibili dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), il consiglio di amministrazione della predetta Agenzia, di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è integrato con un componente designato dal Ministro dello sviluppo economico».
18. 02.Il Relatore.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

Dopo l'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 69-bis - (Criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace) - Le competenze e gli onorari di difesa liquidati dal Giudice di pace nelle cause in cui questi è competente ai sensi dell'articolo 7 primo comma, del codice non possono superare il valore della condanna principale».
19. 01. La Loggia.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace).

All'articolo 91 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
1-bis. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 96, nelle cause in cui il giudice di pace è competente ai sensi dell'articolo 7 primo comma, ove relative a rapporti scaturenti da contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la condanna alle spese non può superare il valore della condanna principale.
19. 01. (Nuova formulazione) La Loggia, Calderisi.
(Approvato)

ART. 19-bis.

All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: Gli avvocati e gli altri soggetti di cui al primo comma che promuovono

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azioni giudiziarie, in nome proprio ovvero in difesa di altri, nei confronti di Amministrazioni dello Stato, enti previdenziali ed altri enti pubblici, sono tenuti a indicare negli atti introduttivi dei procedimenti giudiziari, sia ordinari che di esecuzione, gli estremi del conto corrente bancario o postale al quale affluiscono obbligatoriamente le somme riscosse nell'esercizio dell'attività a pena di improcedibilità del procedimento esecutivo.
19. 02. Calabria.

ART. 20.

Sopprimerlo.
20. 1. Il relatore.
(Approvato)

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 8, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «organizzando periodicamente e gratuitamente il servizio di ritiro dei RAEE domestici presso i singoli distributori e i centri di raccolta».
20. 2. Brugger, Zeller.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. All'articolo 2, comma 7 primo periodo, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche», come modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 2009 e dal decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole «entro il termine del 30 giugno 2010» sono sostituite da «entro il termine del 30 giugno 2011».
* 20. 3. Tassone, Mannino.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. All'articolo 2, comma 7 primo periodo, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche», come modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 2009 e dal decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole «entro il termine del 30 giugno 2010» sono sostituite da «entro il termine del 30 giugno 2011».
* 20. 4. Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. All'articolo 2, comma 7 primo periodo, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche», come modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 2009 e dal decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole «entro il termine del 30 giugno 2010» sono sostituite da «entro il termine del 30 giugno 2011».
* 20. 5. Favia, Donadi, Barbato.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) «dati sensibili», i dati personali che rivelano l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali che rivelano lo stato di salute e la vita sessuale»,
b) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
3-bis. Il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra persone giuridiche, imprese, enti o associazioni non è soggetto all'applicazione del presente codice, fatte salve in ogni caso le disposizioni relative a specifici settori di cui alla Parte II».
c) All'articolo 13, comma 5, è aggiunto in fine il seguente comma:
5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il trattamento riguardi dati contenuti nel curriculum vitae che l'interessato abbia spontaneamente trasmesso al titolare, corredato da una dichiarazione di consenso al trattamento dei dati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. L'informativa è comunque dovuta al momento del primo contatto, successivo all'invio del curriculum, tra il titolare e l'interessato»,
d) all'articolo 24, comma 1, lettera g) le parole: «anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate» sono soppresse e dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:
l) riguarda dati contenuti nel curriculum vitae, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis;
m) con esclusione della diffusione, riguarda dati relativi a rapporti intercorrenti tra società, enti o associazioni con società controllate, collegate o sottoposte a comune controllo, nonché tra associazioni, enti od organismi con i soggetti ad essi aderenti o che hanno con essi contatti regolari, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi, individuati dall'atto costitutivo o dallo statuto».
e) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
c) dei dati contenuti nel curriculum vitae, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis.
f) all'articolo 34, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ovvero ai loro parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico di cui all'Allegato B. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate

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di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità, all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
20. 01. Il relatore.
(Inammissibile limitatamente alle lettere da a) a e))

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

Art. 20-bis.
(Tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni).

1. L'articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotto dall'articolo 34, lettera a), comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è soppresso.
2. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali»;
b) al comma 7, sono soppresse le seguenti parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6»;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Digit@PA stabilisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, norme tecniche integrative per specifici settori di impiego»;
d) al comma 8, sono soppresse le seguenti parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6»;
e) al comma 9, sono soppresse le seguenti parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6».

3. All'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) comma 5, primo periodo, dopo le parole «ai cittadini» sono aggiunte le seguenti parole: «ed agli stranieri residenti»;
b) comma 5, primo periodo, le parole «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali» sono soppresse;
c) comma 6 dopo le parole «ogni amministrazione pubblica utilizza» è aggiunta la parola «unicamente»;
d) comma 6 dopo le parole: «decreto legislativo n. 82 del 2005» le parole «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali,» sono soppresse.

4. Il comma 1 dell'articolo 35 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni

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per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile è soppresso.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
20. 02. Il relatore.
(Approvato)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
1. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 2, lettera d), le parole: «sorgenti luminose fluorescenti» sono sostituite dalle seguenti: «lampade a scarica» e le parole: «di tali sorgenti luminose» sono sostituite dalle seguenti: «di tali lampade»;
b) all'Allegato 1B, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al punto 1.18, dopo le parole «d'aria» sono aggiunte le seguenti: «e per il condizionamento».
2) dopo il punto 8.9, è aggiunto il seguente: «8.10 Test di fecondazione».
20. 04. Il relatore.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
1. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, all'Allegato 1B, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al punto 1.18, dopo le parole «d'aria» sono aggiunte le seguenti: «e per il condizionamento».
2) dopo il punto 8.9, è aggiunto il seguente: «8.10 Test di fecondazione».
20. 04. (Nuova formulazione) Il relatore.
(Approvato)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Semplificazione in materia di rifiuto a rischio infettivo derivanti dalle attività di servizio alle persone).

1. Le imprese che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima sino a 30 Kg/giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente.
2. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intende assolto, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la mera compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. La conservazione viene effettuata presso la sede dell'impresa produttrice.
3. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. L'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, così come previsto dall'articolo 189 del Decreto Legislativo 152 del 2006, si intende assolto in

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quanto i dati sono contenuti nel foglio RT del Modello Unico del Centro di Raccolta o Smaltimento finale.
* 20. 05. Marchioni, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Semplificazione in materia di rifiuto a rischio infettivo derivanti dalle attività di servizio alle persone).

1. Le imprese che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima sino a 30 Kg/giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente.
2. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intende assolto, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la mera compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. La conservazione viene effettuata presso la sede dell'impresa produttrice.
3. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. L'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, così come previsto dall'articolo 189 del Decreto Legislativo 152 del 2006, si intende assolto in quanto i dati sono contenuti nel foglio RT del Modello Unico del Centro di Raccolta o Smaltimento finale.
* 20. 06. Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Semplificazione in materia di rifiuto a rischio infettivo derivanti dalle attività di servizio alle persone).

1. Le imprese che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima sino a 30 Kg/giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente.
2. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intende assolto, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la mera compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. La conservazione viene effettuata presso la sede dell'impresa produttrice.
3. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. L'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, così come previsto dall'articolo 189 del Decreto Legislativo 152 del 2006, si intende assolto in quanto i dati sono contenuti nel foglio RT del Modello Unico del Centro di Raccolta o Smaltimento finale.
* 20. 07. Raisi.

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Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Applicazione secondo criteri di proporzionalità del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

1. Le imprese che producono rifiuti pericolosi in quantità inferiore ad 1 Kg/giorno o 30 Kg/mese o 300 Kg/anno non sono soggette all'obbligo di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006).
2. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le modalità di registrazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006).
** 20. 08. Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Applicazione secondo criteri di proporzionalità del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

1. Le imprese che producono rifiuti pericolosi in quantità inferiore ad 1 Kg/giorno o 30 Kg/mese o 300 Kg/anno non sono soggette all'obbligo di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006).
2. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le modalità di registrazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006).
** 20. 09. Lorenzin.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Applicazione secondo criteri di proporzionalità del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

1. Le imprese che producono rifiuti pericolosi in quantità inferiore ad 1 Kg/giorno o 30 Kg/mese o 300 Kg/anno non sono soggette all'obbligo di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006).
2. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le modalità di registrazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006).
** 20. 010. Sbai.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Applicazione secondo criteri di proporzionalità del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

1. Le imprese che producono rifiuti pericolosi in quantità inferiore ad 1 Kg/giorno o 30 Kg/mese o 300 Kg/anno non sono soggette all'obbligo di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

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2. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le modalità di registrazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006).
** 20. 011. Raisi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Semplificazioni in materia di attività ispettiva e di vigilanza).

1. Al fine di evitare ripetizioni degli accessi delle diverse autorità competenti per la vigilanza sulle medesime materie, le stesse sono tenute a coordinare la propria azione sul territorio.
2. La ripetizione degli accessi presso una attività economica entro sei mesi deve essere motivata.
20. 012. Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Abolizione del registro infortuni).

1. L'obbligo di tenuta del Registro degli infortuni di cui all'articolo 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 è abolito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 20. 013. Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Abolizione del registro infortuni).

1. L'obbligo di tenuta del Registro degli infortuni di cui all'articolo 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 è abolito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 20. 014. Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Abolizione del registro infortuni).

1. L'obbligo di tenuta del Registro degli infortuni di cui all'articolo 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 è abolito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 20. 015. Raisi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Norme in materia di rappresentanza dell'imprenditore).

1. All'articolo 2209 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.
Il conferimento di cui al comma precedente può altresì essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale dall'imprenditore.
La pubblica amministrazione è tenuta ad accettare, per qualsiasi procedura o

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attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui ai commi precedenti».
** 20. 016. Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Norme in materia di rappresentanza dell'imprenditore).

1. All'articolo 2209 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.
Il conferimento di cui al comma precedente può altresì essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale dall'imprenditore.
La pubblica amministrazione è tenuta ad accettare, per qualsiasi procedura o attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui ai commi precedenti».
** 20. 017. Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Norme in materia di rappresentanza dell'imprenditore).

1. All'articolo 2209 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.
Il conferimento di cui al comma precedente può altresì essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale dall'imprenditore.
La pubblica amministrazione è tenuta ad accettare, per qualsiasi procedura o attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui ai commi precedenti».
** 20. 018. Lorenzin.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Norme in materia di rappresentanza dell'imprenditore).

1. All'articolo 2209 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.
Il conferimento di cui al comma precedente può altresì essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale dall'imprenditore.
La pubblica amministrazione è tenuta ad accettare, per qualsiasi procedura o

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attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui ai commi precedenti».
** 20. 019. Sbai.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Norme in materia di rappresentanza dell'imprenditore).

1. All'articolo 2209 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.
Il conferimento di cui al comma precedente può altresì essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale dall'imprenditore.
La pubblica amministrazione è tenuta ad accettare, per qualsiasi procedura o attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui ai commi precedenti».
**20. 020. Froner, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Norme in materia di rappresentanza dell'imprenditore).

1. All'articolo 2209 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.
Il conferimento di cui al comma precedente può altresì essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale dall'imprenditore.
La pubblica amministrazione è tenuta ad accettare, per qualsiasi procedura o attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui ai commi precedenti».
**20. 021. Raisi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Conferimento dei poteri di rappresentanza degli imprenditori ai soggetti legittimati).

1. All'articolo 2209 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale del rappresentato, da comunicare alla pubblica amministrazione interessata in via telematica o su supporto informatico.
La pubblica amministrazione è tenuta ad accettare, per qualsiasi procedura o attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui al comma che precede.

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Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa è conferito al procuratore con deliberazione di un organo collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito di copia del verbale della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa, presso il competente ufficio del registro delle imprese.

2. Il conferimento del potere di rappresentanza di cui al comma 2 dell'articolo 2209 del codice civile può essere effettuato nei primi due anni di applicazione anche mediante una procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo».
*20. 016. (Nuova formulazione) Tassone, Mantini, Mannino.
(Approvato)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Conferimento dei poteri di rappresentanza degli imprenditori ai soggetti legittimati).

1. All'articolo 2209 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale del rappresentato, da comunicare alla pubblica amministrazione interessata in via telematica o su supporto informatico.
La pubblica amministrazione è tenuta ad accettare, per qualsiasi procedura o attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui al comma che precede.
Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa è conferito al procuratore con deliberazione di un organo collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito di copia del verbale della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa, presso il competente ufficio del registro delle imprese.

2. Il conferimento del potere di rappresentanza di cui al comma 2 dell'articolo 2209 del codice civile può essere effettuato nei primi due anni di applicazione anche mediante una procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo».
*20. 017. (Nuova formulazione) Vignali, Bertolini.
(Approvato)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Conferimento dei poteri di rappresentanza degli imprenditori ai soggetti legittimati).

1. All'articolo 2209 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale del rappresentato, da comunicare alla pubblica amministrazione interessata in via telematica o su supporto informatico.

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La pubblica amministrazione è tenuta ad accettare, per qualsiasi procedura o attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui al comma che precede.
Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa è conferito al procuratore con deliberazione di un organo collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito di copia del verbale della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa, presso il competente ufficio del registro delle imprese.

2. Il conferimento del potere di rappresentanza di cui al comma 2 dell'articolo 2209 del codice civile può essere effettuato nei primi due anni di applicazione anche mediante una procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo».
*20. 018. (Nuova formulazione) Lorenzin, Volpi.
(Approvato)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Conferimento dei poteri di rappresentanza degli imprenditori ai soggetti legittimati).

1. All'articolo 2209 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale del rappresentato, da comunicare alla pubblica amministrazione interessata in via telematica o su supporto informatico.
La pubblica amministrazione è tenuta ad accettare, per qualsiasi procedura o attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui al comma che precede.
Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa è conferito al procuratore con deliberazione di un organo collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito di copia del verbale della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa, presso il competente ufficio del registro delle imprese.

2. Il conferimento del potere di rappresentanza di cui al comma 2 dell'articolo 2209 del codice civile può essere effettuato nei primi due anni di applicazione anche mediante una procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo».
*20. 019. (Nuova formulazione) Sbai.
(Approvato)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Conferimento dei poteri di rappresentanza degli imprenditori ai soggetti legittimati).

1. All'articolo 2209 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale del rappresentato,

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da comunicare alla pubblica amministrazione interessata in via telematica o su supporto informatico.
La pubblica amministrazione è tenuta ad accettare, per qualsiasi procedura o attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui al comma che precede.
Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa è conferito al procuratore con deliberazione di un organo collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito di copia del verbale della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa, presso il competente ufficio del registro delle imprese.

2. Il conferimento del potere di rappresentanza di cui al comma 2 dell'articolo 2209 del codice civile può essere effettuato nei primi due anni di applicazione anche mediante una procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo».
*20. 020. (Nuova formulazione) Froner.
(Approvato)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Conferimento dei poteri di rappresentanza degli imprenditori ai soggetti legittimati).

1. All'articolo 2209 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale del rappresentato, da comunicare alla pubblica amministrazione interessata in via telematica o su supporto informatico.
La pubblica amministrazione è tenuta ad accettare, per qualsiasi procedura o attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui al comma che precede.
Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa è conferito al procuratore con deliberazione di un organo collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito di copia del verbale della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa, presso il competente ufficio del registro delle imprese.

2. Il conferimento del potere di rappresentanza di cui al comma 2 dell'articolo 2209 del codice civile può essere effettuato nei primi due anni di applicazione anche mediante una procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo».
*20. 021. (Nuova formulazione) Raisi.
(Approvato)

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Semplificazioni in materia di lavoro)

1. L'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 è abrogato.
20. 022. Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti telefonici).

1. Sono abrogati la legge 28 marzo 1991, n. 109, il Decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314 e l'ultimo periodo

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della lettera f) dell'articolo 2, del Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.
* 20. 023. Peluffo, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti telefonici)

1. Sono abrogati la legge 28 marzo 1991, n. 109, il Decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314 e l'ultimo periodo della lettera f) dell'articolo 2, del Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.
* 20. 024. Raisi.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti telefonici)

1. Sono abrogati la legge 28 marzo 1991, n. 109, il Decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314 e l'ultimo periodo della lettera f) dell'articolo 2, del Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.
* 20. 025. Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Semplificazioni in materia di attività ispettiva e di vigilanza)

1. Le disposizioni dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 si applicano, in quanto compatibili, ai controlli, alle verifiche, alle ispezioni effettuate da tutte le autorità di vigilanza.
20. 026. Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Semplificazioni in materia di lavoro notturno)

1. Gli articoli 11, comma 1, e 14, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 sono abrogati.
20. 027. Tassone, Mantini, Mannino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Semplificazioni di adempimenti tributari)

1. L'articolo 44-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
* 20. 028. Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Semplificazioni di adempimenti tributari)

1. L'articolo 44-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
* 20. 029. Raisi.

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Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Semplificazioni di adempimenti tributari)

1. L'articolo 44-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
* 20. 030. Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Semplificazione delle procedure di autorizzazione allo scarico di acque reflue)

1. All'articolo 101, comma 7, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) provenienti da attività artigianali che rispettano i parametri e le sostanze di cui alla Tabella 3, Allegato 5, alla parte terza del presente decreto.
** 20. 031. Benamati, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Semplificazione delle procedure di autorizzazione allo scarico di acque reflue)

1. All'articolo 101, comma 7, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) provenienti da attività artigianali che rispettano i parametri e le sostanze di cui alla Tabella 3, Allegato 5, alla parte terza del presente decreto.
** 20. 032. Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Semplificazione delle procedure di autorizzazione allo scarico di acque reflue)

1. All'articolo 101, comma 7, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) provenienti da attività artigianali che rispettano i parametri e le sostanze di cui alla Tabella 3, Allegato 5, alla parte terza del presente decreto.
** 20. 033. Raisi.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Semplificazioni in materia di tassa sui rifiuti e loro assimilazione)

1. All'articolo 195, comma 2, lettera e) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: «Le amministrazioni comunali, su specifica e singola richiesta dell'impresa che svolge attività di produzione, compatibilmente con la capacità gestionale del servizio, hanno la facoltà di autorizzare formalmente l'utilizzo del servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, con riferimento a quelli prodotti nelle sole superfici indicate nella richiesta stessa. Conseguentemente il richiedente è tenuto al pagamento della tariffa stabilita nello specifico regolamento comunale come riportata nella categoria ad esso riferita»
2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), terzo periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006,

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n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, sono soppresse le seguenti parole: «del tipo, delle dimensioni economiche ed operative delle attività che li producono».
3. All'articolo 238, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 sono, soppresse le seguenti parole: «che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali».
* 20. 034. Sanga, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Semplificazioni in materia di tassa sui rifiuti e loro assimilazione)

1. All'articolo 195, comma 2, lettera e) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: «Le amministrazioni comunali, su specifica e singola richiesta dell'impresa che svolge attività di produzione, compatibilmente con la capacità gestionale del servizio, hanno la facoltà di autorizzare formalmente l'utilizzo del servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, con riferimento a quelli prodotti nelle sole superfici indicate nella richiesta stessa. Conseguentemente il richiedente è tenuto al pagamento della tariffa stabilita nello specifico regolamento comunale come riportata nella categoria ad esso riferita»
2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), terzo periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, sono soppresse le seguenti parole: «del tipo, delle dimensioni economiche ed operative delle attività che li producono».
3. All'articolo 238, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 sono, soppresse le seguenti parole: «che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali».
* 20. 035. Raisi.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Semplificazioni in materia di tassa sui rifiuti e loro assimilazione)

1. All'articolo 195, comma 2, lettera e) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: «Le amministrazioni comunali, su specifica e singola richiesta dell'impresa che svolge attività di produzione, compatibilmente con la capacità gestionale del servizio, hanno la facoltà di autorizzare formalmente l'utilizzo del servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, con riferimento a quelli prodotti nelle sole superfici indicate nella richiesta stessa. Conseguentemente il richiedente è tenuto al pagamento della tariffa stabilita nello specifico regolamento comunale come riportata nella categoria ad esso riferita»
2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), terzo periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, sono soppresse le seguenti parole: «del tipo, delle dimensioni economiche ed operative delle attività che li producono».
3. All'articolo 238, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 sono, soppresse le seguenti parole: «che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali».
* 20. 036. Vignali, Bertolini.

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Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Semplificazioni in materia di tassa sui rifiuti e loro assimilazione)

1. All'articolo 195, comma 2, lettera e) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: «Le amministrazioni comunali, su specifica e singola richiesta dell'impresa che svolge attività di produzione, compatibilmente con la capacità gestionale del servizio, hanno la facoltà di autorizzare formalmente l'utilizzo del servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, con riferimento a quelli prodotti nelle sole superfici indicate nella richiesta stessa. Conseguentemente il richiedente è tenuto al pagamento della tariffa stabilita nello specifico regolamento comunale come riportata nella categoria ad esso riferita»
2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), terzo periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, sono soppresse le seguenti parole: «del tipo, delle dimensioni economiche ed operative delle attività che li producono».
3. All'articolo 238, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 sono, soppresse le seguenti parole: «che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali».
* 20. 037. Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Semplificazione in materia di attività di manutenzione)

1. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti».
** 20. 038. Libè, Tassone.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Semplificazione in materia di attività di manutenzione)

1. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti».
** 20. 039. Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Semplificazione in materia di attività di manutenzione)

1. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3

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aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti».
** 20. 040. Raisi.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Semplificazione in materia di rifiuti derivanti dalla demolizione e costruzione)

1. Il comma 4 dell'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: «I rifiuti provenienti da attività di edilizia, ristrutturazione, demolizione, pavimentazione, pittura edile, installazione di impianti elettrici e idraulici, nonché da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività».
* 20. 041. Libè, Tassone.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Semplificazione in materia di rifiuti derivanti dalla demolizione e costruzione)

1. Il comma 4 dell'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: «I rifiuti provenienti da attività di edilizia, ristrutturazione, demolizione, pavimentazione, pittura edile, installazione di impianti elettrici e idraulici, nonché da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività».
* 20. 042. Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Semplificazione in materia di rifiuti derivanti dalla demolizione e costruzione)

1. Il comma 4 dell'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: «I rifiuti provenienti da attività di edilizia, ristrutturazione, demolizione, pavimentazione, pittura edile, installazione di impianti elettrici e idraulici, nonché da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività».
* 20. 043. Raisi.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti termici civili)

1. L'articolo 284 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.
** 20. 044. Libè, Tassone.

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Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti termici civili)

1. L'articolo 284 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.
** 20. 045. Benamati, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti termici civili)

1. L'articolo 284 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.
** 20. 046. Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti termici civili)

1. L'articolo 284 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.
** 20. 047. Raisi.

ART. 21.

Al comma 1, capoverso, articolo 50-bis comma 2, dopo la parola: bene aggiungere le seguenti: e con il massimo rispetto dei cittadini che ad essa si rivolgono.
21. 1. Contento.

Al comma 1, capoverso articolo 50-bis, dopo le parole: dell'Amministrazione, aggiungere le seguenti: e dei cittadini.
21. 1. (Nuova formulazione) Contento, Sbai.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, articolo 50-bis comma 2, dopo la parola: bene aggiungere le seguenti: e di rispettare coloro che ad essa si rivolgono.
21. 2. Contento.

Dopo l'articolo 21, è inserito il seguente:

Art. 21-bis.
(Formazione continua dei pubblici dipendenti).

1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficienza al processo di formazione continua dei pubblici dipendenti e per garantire gli obiettivi di semplificazione e di razionalizzazione nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, una quota pari al 40 per cento delle risorse stanziate per la formazione presso le amministrazioni pubbliche centrali, ad eccezione di quelle dotate per legge di apposite strutture, confluisce in un fondo costituito presso il Dipartimento della funzione pubblica e denominato «Fondo per il diritto alla formazione continua dei pubblici dipendenti». Tale fondo è destinato a finanziare i programmi formativi e di aggiornamento professionale gestiti dalle strutture vigilate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e preposte per legge alla formazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Il Fondo è ripartito, in misura pari alle quote versate, a favore di ciascuna amministrazione

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conferente sulla base di direttive emanate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa consultazione di un comitato paritetico di indirizzo costituito da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ai componenti del comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso comunque denominato. Le risorse eventualmente non impegnate entro il 31 luglio di ogni anno tornano automaticamente nelle disponibilità dell'amministrazione che le ha conferite al Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
21. 01. Il relatore.
(Approvato)

ART. 22.

Sopprimerlo.
* 22. 1. Lanzillotta.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*22. 2.Favia, Donadi, Borghesi.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*22. 3.Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.
(Approvato)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. La disposizione di cui al comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che non si computa, ai fini del calcolo della percentuale ivi prevista, il posto di funzione di segretario generale di amministrazioni ministeriali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ove occupabile, per legge, solamente ai sensi del medesimo articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo.
22. 5.Fallica, Grimaldi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

1. Al comma 3, lettere i-bis), dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono soppresse le parole: «, pubblici e».
22. 01.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 23.

Sopprimerlo.
23. 1.Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Norme per la semplificazione delle attività di gestione dell'Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania ed in materia di personale non dirigenziale del Dipartimento della Protezione Civile).

1. In ragione della peculiarità dell'impiego e della oggettiva difficoltà di definire il quadro dell'impegno straordinario per l'assolvimento delle particolari competenze attribuite al personale militare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni,

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dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, fino al 31 dicembre 2010, è riconosciuta un'indennità straordinaria operativa mensile individuale da determinare con provvedimento del Capo Dipartimento della protezione civile, in relazione alle specifiche professionalità e responsabilità. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, previsti nel limite massimo complessivo di una spesa mensile pari a 200.000 euro, si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26.
2. All'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole: «ed assunto in ruolo nella ex sesta qualifica funzionale», sono sostituite dalle seguenti: «appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F 6 anche se transitato nel ruolo speciale del Dipartimento della protezione civile ai sensi del comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26».
23. 01.Scalera.
(Inammissibile)

ART. 24.

Al comma 1, capoverso comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: Ministro per pubblica amministrazione e innovazione, aggiungere le seguenti: entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
24. 1.Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, capoverso 3-bis sostituire le parole: previo parere della conferenza unificata con le seguenti: previa intesa con la conferenza unificata.
24. 2.Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. L'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comma 3, secondo periodo, si interpreta nel senso che le sanzioni disciplinari ivi indicate si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, violando gli obblighi connessi alla prestazione lavorativa o venendo meno al dovere di organizzare l'assistenza in maniera efficiente ed efficace, rilascia certificazioni attestanti dati clinici non desunti da visita in coerenza con la buona pratica medica.
24. 01.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 26.

Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: a legislazione vigente con le seguenti: di fatto all'entrata in vigore della presente legge.
26. 1.Lanzillotta.

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Uffici di diretta collaborazione in ambito regionale).

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali i Presidenti delle Regioni possono avvalersi della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, collocati, previo loro consenso, obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi

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ordinamenti. Il collocamento fuori molo di cui al primo periodo determina l'indisponibilità del relativo posto nell'ambito delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza fino al termine del rispettivo incarico. In ogni regione i detti incarichi di collaborazione possono essere conferiti entro il limite massimo di un'unità per ciascuna categoria di personale. Il servizio svolto nell'espletamento dell'incarico è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
26. 01.Il Governo.
(Inammissibile)

ART. 27.

Dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:

Art. 27-bis.
(Specificità professionale del personale proveniente dal comparto sicurezza-difesa).

Al fine di riconoscere e valorizzare adeguatamente la specificità della funzione, del ruolo e della professionalità del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, anche in caso di trasposizione delle relative esperienze multidisciplinari e capacità gestionali in altri ambiti istituzionali, al personale medesimo transitato, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, nei ruoli del personale di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo almeno dieci anni di servizio permanente effettivo senza demerito quale ufficiale o funzionario dei corsi regolari di accademia o istituto superiore compete anche, in aggiunta al trattamento economico in godimento e a far data dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
27. 01.Il Relatore.

ART. 28.

Sopprimerlo.
28. 1.Mantini, Tassone.

Al comma 2, dopo le parole: i diritti civili e sociali aggiungere le seguenti: in materia di trasparenza amministrativa, efficienza ed efficacia delle prestazioni.
28. 2.Lanzillotta.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. I decreti legislativi di cui al comma 2 indicano l'impatto finanziario connesso al conseguimento dei predetti standard su tutto il territorio nazionale.
28. 3.Lanzillotta.

Al comma 4, sostituire le parole: previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le seguenti: sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, limitatamente alla individuazione delle disposizioni di cui al comma 2 e previo parere della medesima Conferenza per le restanti disposizioni e;.
28. 4.Il Relatore.
(Approvato)

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Al comma 4, dopo le parole: Commissioni Parlamentari competenti, aggiungere le seguenti: e della Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.
28. 5.Lanzillotta.

ART. 29.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.
(Nuovi principi di semplificazione dell'azione amministrativa).

1. L'attività amministrativa delle amministrazioni statali, delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni è soggetta alla legge, sia per gli scopi da essa indicati che per le modalità organizzative, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione e in osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 apportare le seguenti modifiche:
1) all'articolo 1, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e dalle disposizioni che disciplinano singoli procedimenti»;
2) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali» aggiungere le seguenti: «delle amministrazioni delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni»;
3) all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: «non superiori a 90 giorni» con le seguenti: «non superiori a 60 giorni»;
4) all'articolo 2, comma 4, ultimo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione»;
5) all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma: «Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, di cui al precedente articolo, l'interessato può comunque presentare denuncia di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19-bis»;
6) all'articolo 2-bis aggiungere il seguente comma: «L'inosservanza del termine di conclusione del procedimento nel rilascio di atti certativi delle qualità della persona, integra la fattispecie del reato di omissione di atti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 328 del codice penale»;
7) all'articolo 3, comma 4, sopprimere le seguenti parole: «salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2»;
8) sostituire il comma 2 dell'articolo 3 con il seguente: «La motivazione è richiesta in forma di relazione introduttiva per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale»;
9) all'articolo 13, comma 1, aggiungere il seguente capoverso: «Ai fini della semplificazione della partecipazione, di cui agli articoli 9 e 10, i comuni indicono l'udienza pubblica, di durata non superiore a 24 ore, disciplinata con proprio regolamento entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge»;
10) all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «90 giorni» con le seguenti: «60 giorni»;
11) sopprimere il comma 2 dell'articolo 17;
12) dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Dichiarazione di inizio attività e atto di auto amministrazione).

1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, previsti dalla presente legge, l'interessato può presentare dichiarazione di inizio attività, corredata da autocertificazioni, attestazioni e da una relazione asseverata da un professionista abilitato che attesta il possesso dei requisiti richiesti e la conformità della domanda

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di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nullaosta comunque denominato, alle norme di legge, regolamentari e agli atti amministrativi.
2. L'attività oggetto della dichiarazione, con le attestazioni e i certificati indicati, può essere iniziata, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione all'amministrazione competente, con esclusione delle attività di competenza delle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e ai tributi e fisco.
3. L'amministrazione competente procede ai controlli e agli eventuali atti di autotutela, ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, comma 3».
29. 1.Mantini, Tassone.

All'articolo 29, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) sostituire le parole da: «individuare» fino alla fine, con le seguenti: «precisare i conseguenti obblighi per i procedimenti aventi natura regolatoria, pianificatoria, autorizzatoria, concessoria, di nomina, valutativa, ad evidenza pubblica, di incentivazione finanziaria e per ogni altra diversa tipologia procedimentale»;
b) alla lettera f), aggiungere in fine, il seguente periodo: «, garantendo l'interoperabilità dei sistemi informativi, così come previsto dall'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche»;
c) alla lettera g), aggiungere, in fine le seguenti parole: «; introdurre modifiche alla disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, in modo da consentire l'esercizio del diritto di accesso a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici collettivi e diffusi, che abbiano un interesse, anche generale e non immediato»;
d) dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) prevedere per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di rispondere ai reclami ad esse proposti, secondo modalità ed entro termini predefiniti sulla base di linee guida fornite dal dipartimento della funzione pubblica».

Sostituire la lettera h), con la seguente:
h) prevedere, a carico delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari della riscossione che avanzano richieste di pagamenti di tasse, imposte, tariffe e ogni altro tipo di prestazione pecuniaria, anche a carattere sanzionatorio, già adempiute, un indennizzo in favore del destinatario dell'indebita richiesta determinato in via forfettaria e correlato all'importo della prestazione indebitamente pretesa e all'aggravio di attività derivatane, con eventuale responsabilità amministrativo-erariale di chi ha cagionato, con dolo o colpa grave, l'indebita richiesta».
29. 2.Il Relatore.
(Inammissibile
limitatamente alla lettera
h))
(Approvato per la parte ammissibile)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tra i cittadini e le imprese e le amministrazioni pubbliche con le seguenti: tra i cittadini e le imprese da una parte e le amministrazioni pubbliche dall'altra.
29. 3.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: cittadini sono aggiunte le seguenti: anche fornendo aiuto agli interessati per individuare l'ufficio competente.
29. 4.Contento, Sbai.
(Approvato)

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Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) garantire la completa attuazione dei progetti di dematerializzazione dei documenti e delle procedure, di interoperabilità dei sistemi informativi e di condivisione delle banche dati fra tutte le amministrazioni pubbliche, già previsti dalle norme vigenti, anche prevedendo la nomina di commissari ad acta per le amministrazioni inadempienti;.
29. 5.Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) prevedere che in caso di provvedimento amministrativo sfavorevole, 1 pubblica amministrazione, ove non ricorrano ragioni ostative relative a discipline imperative, de e indicare, oltre alla motivazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, i presupposti di fatto e le condizioni giuridiche per conseguire una decisione favorevole; che, in tale ipotesi, il destinatario dell'atto possa presentare una nuova istanza alla pubblica amministrazione competente; che questa debba nuovamente esprimersi entro un termine congruo»;
29. 50. (Nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 29.01) Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.

Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) prevedere che in caso di provvedimento amministrativo sfavorevole, 1 pubblica amministrazione, ove non ricorrano ragioni ostative relative a discipline imperative, de e indicare, oltre alla motivazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, i presupposti di fatto e le condizioni giuridiche per conseguire una decisione favorevole; che, in tale ipotesi, il destinatario dell'atto possa presentare una nuova istanza alla pubblica amministrazione competente; che questa debba nuovamente esprimersi entro un termine congruo, comunque non superiore a trenta giorni».
29. 50. (Nuova formulazione) Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.
(Approvato)

Al comma 1, lettera e), premettere le parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai regolamenti attuativi.
*29. 6.Favia, Donadi, Barbato.

Al comma 1, lettera e) premettere le parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 112/2008 e dai regolamenti attuativi.
*29. 7.Tassone, Mannino.

Al comma 1, lettera e) premettere le parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 112/2008 e dai regolamenti attuativi.
*29. 8.Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ad assicurare la interoperatività dei sistemi informatici tramite la modalità della cooperazione applicativa,.
29. 9.Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis) garantire il completamento degli interventi diretti a garantire l'accesso on line ai servizi pubblici, in virtù del quale i cittadini e le imprese hanno il

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diritto, sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le amministrazioni pubbliche;.
29. 10.Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: garantire l'effettività dell'accesso ai documenti amministrativi tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quale principio generale dell'attività amministrativa; con le seguenti: garantire l'esercizio a tutti, senza obbligo di motivazione, del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché l'effettività dell'accesso tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quali principi generali dell'attività amministrativa;.
29. 11.Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
«f-bis) garantire l'integrale applicazione delle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, che vietano alle pubbliche amministrazioni di richiedere ai cittadini e alle imprese documenti o certificati già in possesso della stessa o di altre amministrazioni e delle disposizioni del medesimo d.P.R. che prevedono la completa eliminazione dei certificati e delle autocertificazioni attraverso la condivisione dei dati da parte delle amministrazioni;
f-ter) garantire l'attuazione del principio, già stabilito dal piano di azione per l'e-government del 2000, per il quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano;»
29. 12.Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
f-bis) garantire l'integrale applicazione delle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, che vietano alle pubbliche amministrazioni di richiedere ai cittadini e alle imprese documenti o certificati già in possesso della stessa o di altre amministrazioni e delle disposizioni del medesimo d.P.R. che prevedono la completa eliminazione dei certificati e delle autocertificazioni attraverso la condivisione dei dati da parte delle amministrazioni;
f-ter) garantire l'attuazione del principio, per il quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano;
29. 12. (Nuova formulazione) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.
(Approvato)

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: ferma l'eventuale responsabilità penale.
29. 13.Contento.
(Approvato)

Al comma 1, alla lettera i), sostituire le parole: da a) a h) con le seguenti: da a) a g).
29. 14.Contento.
(Approvato)

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: dipendenti aggiungere le seguenti: introducendo altresì l'obbligo di indicare l'ufficio presso il quale segnalare gli eventuali disservizi.
29. 15.Contento.
(Approvato)

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Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) introdurre un indennizzo forfettario automatico a favore dei privati in caso di mancata osservanza del termine del procedimento da parte dell'amministrazione, anche qualora esso si concluda con l'adozione di un provvedimento legittimo, ma tardivo, di diniego dell'istanza;
29. 16.Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.
(Inammissibile)

Al comma 1 dopo la lettera o) aggiungere le seguenti:
p) prevedere la trasparenza quale fondamentale principio al quale l'attività delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi si deve uniformare, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, precisando i conseguenti obblighi per i procedimenti aventi natura regolatoria, pianificatoria, autorizzatoria, concessoria, di nomina, valutativa, ad evidenza pubblica, di incentivazione finanziaria e per ogni altra diversa tipologia procedimentale;
q) ferma restando la necessità di tutelare la riservatezza e, laddove eccezionalmente necessario, il segreto di stato, rimuovere ogni limite al diritto di accesso ai documenti amministrativi, quale principio generale dell'attività amministrativa, anche introducendo modifiche alla disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 nel senso di ricomprendere tra coloro che possono esercitano tutti i soggetti privati compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse, anche generale e non immediato;
r) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire la partecipazione dei cittadini e dei soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi, contemperandolo con l'esigenza di assicurare la ragionevole durata dello stesso e valorizzando pienamente le tecnologie dell'informazione, nonché individuare gli obblighi che dovranno essere osservati dalle pubbliche amministrazioni con riferimento in particolare alle seguenti tipologie procedimentali: piani e programmi adottati dalle pubbliche amministrazioni per disciplinare l'attività dei privati o la realizzazione di interventi pubblici, predisposizione e l'adozione delle regole e programmazione, localizzazione e progettazione delle opere pubbliche di particolare rilevanza;
s) prevedere forme di ristoro a favore dei cittadini e delle imprese a fronte della mancata osservanza da parte delle amministrazione di alcune delle disposizioni contenute nella Carta dei doveri, prevedendo a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, di corrispondere ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso, indipendentemente dal risarcimento del danno richiesto ai sensi dell'articolo 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con l'esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.
29. 17.Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.
(Inammissibile
limitatamente alla lettera
s))

Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere le seguenti:
p) prevedere adeguate forme di valutazione civica relativa ai risultati dell'azione della Pubblica amministrazione;
q) prevedere che dei nuclei di valutazione di cui al comma 2, articolo 20, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, facciano parte in qualità di componenti rappresentanti qualificati delle associazioni di cittadini.
29. 18.Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

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Al comma 1 dopo la lettera o) aggiungere la seguente:
p) ferma restando la necessità di tutelare la riservatezza e, laddove eccezionalmente necessario, il segreto di stato, rimuovere ogni limite al diritto di accesso ai documenti amministrativi, quale principio generale dell'attività amministrativa, anche introducendo modifiche alla disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 nel senso di ricomprendere tra coloro che possono esercitano tutti i soggetti privati compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse, anche generale e non immediato.
29. 19.Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:
p) prevedere l'obbligo della Pubblica Amministrazione di rispettare i termini di pagamento nei confronti dei privati stabilendo il principio generale della loro inderogabilità in via convenzionale.
29. 20.Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:
p) prevedere sia nell'ambito delle amministrazioni pubbliche che dei servizi pubblici locali, ferma restando la necessità di tutelare la riservatezza, adeguate forme di pubblicità dei reclami, delle segnalazioni, delle osservazioni e delle proposte provenienti dai cittadini in merito all'azione delle amministrazioni pubbliche e all'utenza dei servizi pubblici.
29. 21.Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:
p) prevedere il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'emanazione dei regolamenti attuativi di disposizioni relative alla Pubblica Amministrazione e in particolare concernenti misure di semplificazione di competenza dei ministeri inadempienti;
29. 22.Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 1 dopo la lettera o) aggiungere la seguente:
p) prevedere forme di ristoro a favore dei cittadini e delle imprese a fronte della mancata osservanza da parte delle amministrazione di alcune delle disposizioni contenute nella Carta dei doveri, prevedendo a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, di corrispondere ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso, indipendentemente dal risarcimento del danno richiesto ai sensi dell'articolo 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con l'esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.
29. 23.Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.
(Inammissibile)

Al comma 1 dopo la lettera o) aggiungere la seguente:
p) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire la partecipazione dei cittadini e dei soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi, contemperandolo con l'esigenza di assicurare la ragionevole durata dello stesso e valorizzando pienamente le tecnologie dell'informazione,

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nonché individuare gli obblighi che dovranno essere osservati dalle pubbliche amministrazioni con riferimento in particolare alle seguenti tipologie procedimentali: piani e programmi adottati dalle pubbliche amministrazioni per disciplinare l'attività dei privati o la realizzazione di interventi pubblici, predisposizione e l'adozione delle regole e programmazione, localizzazione e progettazione delle opere pubbliche di particolare rilevanza.
29. 24.Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 1 dopo la lettera o) aggiungere la seguente:
p) prevedere la trasparenza quale fondamentale principio al quale l'attività delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi si deve uniformare, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, precisando i conseguenti obblighi per i procedimenti aventi natura regolatoria, pianificatoria, autorizzatoria, concessoria, di nomina, valutativa, ad evidenza pubblica, di incentivazione finanziaria e per ogni altra diversa tipologia procedimentale.
29. 25.Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di provvedimento amministrativo sfavorevole). - 1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In caso di provvedimento amministrativo sfavorevole, la pubblica amministrazione, ove non ricorrano ragioni ostative relative a discipline imperative, deve indicare, oltre alla motivazione di cui al comma 1, i presupposti di fatto e le condizioni giuridiche per conseguire una decisione favorevole. In tale ipotesi, il destinatario dell'atto può presentare una nuova istanza alla pubblica amministrazione competente, che si esprime entro il termine di venti giorni»;
b) al comma 2, le parole: «La motivazione non è richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano».
29. 01.Dal Lago, Volpi, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli.

ART. 30.

Al comma 1, sostituire le parole: entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, comma 1, della presente legge, con le seguenti: entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
30. 01.Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, sostituire le parole: ventiquattro con le seguenti: dodici.
30. 2.Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

All'articolo 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole da «un decreto legislativo» a «le materie di cui», con le seguenti: «uno o più decreti legislativi con i quali provvede, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3 della legge 15 marzo 1997, n.59, alla semplificazione e al riassetto complessivo delle vigenti norme generali concernenti l'attività amministrativa, i procedimenti, i poteri e i doveri delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti, raccogliendole in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti nelle materie di cui:»;

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b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, in particolare, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
b) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
c) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
d) risoluzione di eventuali anomalie e discrasie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.»
c) al comma 3 sostituire le parole «il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato» con le parole «i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati»;
30. 3.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) alla legge 7 agosto 1990, n. 241 che ha valore di legge di principi generali per le amministrazioni pubbliche.
30. 4.Mantini, Tassone.

Al comma 2, le parole: il solo coordinamento formale delle disposizioni risolvendo eventuali antinomie e discrasie secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sono sostituite dalle seguenti: il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.
30. 5.Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Sostituire il titolo del Capo III con il seguente:

Capo III
Nuovi termini per la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

30. 6.Mantini, Tassone.

Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

Articolo 30-bis.
(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto compatibili con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione.
30. 01.Il Relatore.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 30-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
30. 02.Nicco, Brugger, Zeller.