CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 maggio 2010
318.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Sostegno agli agrumeti caratteristici. (C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza).

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico.

Art. 1.
(Finalità).

1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico, di seguito denominati «agrumeti caratteristici».

Art. 2.
(Territori interessati).

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i comuni nel cui territorio sono realizzati gli interventi che possono beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4.
2. Sullo schema del decreto di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dall'assegnazione.

Art. 3.
(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti).

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici ricadenti nel territorio dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un contributo annuale a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti, entro il limite di importo di 10 euro per ogni albero di agrumi.
2. Le spese per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia previste dal comma 1 riguardano l'ordinaria manutenzione

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dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: ordinaria manutenzione di macere a secco, di gradini e di canali di irrigazione, potatura e piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale del terreno e delle macere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni.

Art. 4.
(Contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti abbandonati).

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici ricadenti nel territorio dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, a decorrere dall'anno 2010, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati, entro il limite di importo di 100 euro per ogni albero di agrumi.
2. Le spese per il ripristino degli agrumeti abbandonati riguardano la manutenzione straordinaria dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: realizzazione o ristrutturazione di macere a secco, di gradini e di canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante esclusivamente dell'ecotipo presente nelle zone oggetto di intervento, acquisto e messa in opera di pali tutore e triangoli di copertura di legno di castagno, acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impalcature di sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo, messa a dimora o ripristino di alberi a foglie persistenti sviluppati a forma di alta spalliera per costituire frangivento, acquisto e messa in opera di un impianto completo di irrigazione.
3. I contributi previsti dal presente articolo sono destinati alla copertura delle spese relative a un triennio a decorrere dall'inizio delle attività di ripristino. Terminate le attività di ripristino, i beneficiari hanno diritto di accesso al contributo annuale di cui all'articolo 3.

Art. 5.
(Attuazione degli interventi).

1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4, sono eseguiti in conformità alla legislazione vigente e in particolare alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 6.
(Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici).

1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, di seguito denominato «Fondo», con la dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. Il Fondo può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n.196.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati i comuni individuati ai sensi dell'articolo 2.

Art. 7.
(Procedura per l'assegnazione dei contributi).

1. Ciascuna regione determina l'entità delle risorse finanziarie da assegnare ai

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singoli comuni individuati ai sensi dell'articolo 2 situati nel proprio territorio e, nell'ambito della quota spettante a ciascun comune, definisce l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare rispettivamente ai contributi di cui agli articoli 3 e 4. Disciplina, altresì, le modalità procedurali per la presentazione delle domande e l'assegnazione dei contributi, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge. Può altresì stabilire ulteriori requisiti ai fini dell'assegnazione dei contributi.
2. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici presentano domanda al comune nel cui territorio gli agrumeti sono situati entro il 31 maggio di ciascun anno, corredata di idonea documentazione tecnica.
3. Il comune provvede all'istruttoria delle domande presentate, procedendo, in particolare, all'accertamento delle caratteristiche colturali e dello stato dell'agrumeto per il quale la domanda è stata presentata. Al termine dell'istruttoria, per ciascuna domanda il comune redige un'apposita relazione, che dà conto delle risultanze dell'istruttoria medesima.
4. Le relazioni redatte ai sensi del comma 3 sono comunicate alla regione, entro il termine di due mesi dalla data di presentazione della relativa domanda.
5. Ciascuna regione, entro il limite delle risorse finanziarie determinato ai sensi del comma 1, provvede all'assegnazione dei contributi. A tutti gli aventi diritto, distintamente per ciascuna tipologia di contributi di cui agli articoli 3 e 4, è assegnato un contributo determinato in proporzione al numero di alberi di agrumi per cui è stata presentata domanda, per un importo calcolato in base all'ammontare delle risorse disponibili e al numero di alberi di agrumi indicato nella domanda.

Art. 8.
(Controlli e sanzioni).

1. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi previsti dalla presente legge. Provvedono altresì allo svolgimento dei controlli medesimi, anche avvalendosi dei comuni.
2. Le regioni possono dettare ulteriori sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia. Le regioni disciplinano altresì le modalità per l'applicazione delle sanzioni e provvedono alla medesima applicazione.
3. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate alla realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, secondo le modalità determinate da ciascuna regione.
4. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un terzo a quattro quinti dei contributi erogati. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4 per un periodo di tempo non inferiore a tre anni.
5. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4 in via definitiva.