CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 aprile 2010
316.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. (Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e C. 3089 Jannone).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2424, recante «Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito», come risultante dagli emendamenti approvati, al quale risulta abbinata la proposta di legge C. 3089;
considerato che la nuova formulazione dell'articolo 5 recante disposizioni in materia di tutela dell'ambiente sembra tener conto delle perplessità sollevate sulla precedente formulazione, in particolare relativamente alla mancata delimitazione temporale del regime transitorio dell'esonero dagli obblighi posti dalle norme del Codice ambientale e all'esonero dall'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, afferendo all'esercizio di attività che possono riguardare anche la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi, la bonifica dei siti inquinati, la gestione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti.e la gestione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
valutata positivamente la delimitazione temporale, al biennio 2010-2011, della specifica modalità di assolvimento dell'obbligo di registrazione di rifiuti pericolosi;
considerato che andrebbero valutati gli effetti dell'istituendo obbligo semplificato di registrazione dei rifiuti pericolosi anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti;
valutata altresì opportuna la previsione, di cui al comma 3 del nuovo articolo 5, che introduce una modalità semplificata di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali per le imprese contemplate dal provvedimento;
ritenuto che non risulta chiara la portata del riferimento, contenuto al richiamato comma 3 dell'articolo 5, ai casi « di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», visto che, mentre tale comma esenta specifiche categorie di imprese dall'iscrizione all'Albo, il comma 3 dell'articolo 5 dispone, per le imprese di cui al provvedimento, l'obbligo di iscrizione all'Albo medesimo, sia pure con modalità semplificate;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
a) all'articolo 5, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere nel testo modalità, seppure semplificate, di comunicazione dei dati relativi ai rifiuti pericolosi, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti;
b) all'articolo 5, comma 3, valuti la Commissione l'opportunità di esplicitare il senso del riferimento ivi contenuto ai «casi di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» alla luce dell'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali previsto in forma semplificata dallo stesso comma 3 dell'articolo 5.

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ALLEGATO 2

7-00257 Libè: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
7-00258 Mariani: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

7-00273 Togni: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
7-00280 Ghiglia: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
7-00303 Piffari: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI

La Commissione VIII,
premesso che:
l'introduzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI, avvenuta ai sensi del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, consentirà agli organi preposti di effettuare controlli maggiormente efficaci in ragione di una conoscenza più profonda, aggiornata e dettagliata delle attività di produzione, trasporto e gestione dei rifiuti;
il decreto in questione rende operative specifiche disposizioni normative - risalenti ormai al 2006 e perciò ad oggi non più procrastinabili - con l'obiettivo, in particolare, di innovare con sistemi elettronici, adeguati ai nostri tempi, l'attuale sistema cartaceo di controllo dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti;
il sistema SISTRI, prevede, infatti, l'abolizione dell'obbligo di compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti, del Formulario dei rifiuti e del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), con un reale risparmio dei costi, sia diretti (acquisto modulistica, diritti di segreteria, vidimazioni), sia indiretti (personale, consulenze, e altri) quantificati dal Ministero della pubblica amministrazione e dell'innovazione in euro 671 milioni all'anno;
con l'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 sono state dettate le modalità di finanziamento del sistema nazionale per il controllo e la tracciabilità;
con il SISTRI si intende inoltre dare attuazione agli indirizzi legislativi comunitari, ivi compresa la nuova direttiva 2008/98/CE sui rifiuti che stabilisce, all'articolo 17, che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi;
è noto che ogni intervento che innova sostanzialmente le modalità operative sinora seguite - ed è questo è il caso del Sistema SISTRI - crea disorientamento, genera timori nelle imprese e nelle loro associazioni. In tal senso il decreto ha creato difficoltà e preoccupazione tra gli operatori del settore, in particolare medio-piccoli,

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sia per la previsione di costi eccessivi, sia per una serie di incertezze e difficoltà di interpretazione del testo;
desta inoltre preoccupazione tra le imprese l'obbligo di adottare, secondo le modalità stabilite dal DPCM 2 dicembre 2008, il nuovo Mud che, in considerazione dell'entrata in vigore del SISTRI, rischia di rimanere in vigore per un solo anno;
il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 prevede altresì l'istituzione di un comitato di vigilanza e di controllo per il monitoraggio del sistema che garantisce la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate, la cui pronta costituzione appare quanto mai urgente;
la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati ha inteso effettuare una valutazione delle istanze critiche avanzate dai soggetti tenuti all'iscrizione al Sistri, allo scopo ascoltando le relative categorie ed associazioni di rappresentanza ed approfondendo le questioni ritenute maggiormente problematiche che richiedono soluzioni immediate;

impegna il Governo:

a prevedere, con apposito provvedimento, un congruo periodo di proroga, almeno fino al 31 dicembre 2010, dell'obbligo per le imprese e gli enti di iscriversi al sistema SISTRI, sospendendo nell'immediato gli effetti del decreto ministeriale del 17 dicembre 2009, stabilendo, preferibilmente, un'unica data per l'entrata in funzione del sistema, per tutti i produttori iniziali e indipendentemente dalla tipologia dei rifiuti, anche per evitare che il sistema delle imprese debba utilizzare obbligatoriamente due modalità operative nella gestione dei propri rifiuti;
a consentire, fino alla prima data di piena operatività del SISTRI e affinché le imprese non siano costrette ad adottare il nuovo modello introdotto dal DPCM 2 dicembre 2008 per un unico anno, la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) secondo le modalità stabilite dal DPCM 24 dicembre 2002;
a costituire quanto prima il comitato di vigilanza e controllo previsto dall'articolo 11 del decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 formato da rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei produttori, dei trasportatori, dei recuperatori, e degli smaltitori, per garantire un monitoraggio continuo delle problematiche - anche riferite a singole categorie di imprese - che potrebbero emergere nel corso dell'applicazione del sistema SISTRI, attraverso analisi dei dati a cadenza almeno trimestrale;
ad utilizzare la sede del citato comitato di vigilanza, in quanto sede di incontro a livello nazionale delle associazioni imprenditoriali interessate, per:
valutare le criticità del sistema, anche al fine di individuare le opportune correzioni nella direzione della migliore operatività e semplificazione, tenendo conto delle diverse specificità territoriali e dei diversi comparti produttivi, anche a garanzia di un sistema sanzionatorio mirato a colpire non infrazioni di mere regole formali ma violazioni sostanziali in materia ambientale;
garantire un'interpretazione univoca delle disposizioni vigenti, adeguate forme di formazione e informazione - anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali - nonché una maggiore uniformità di comportamenti ed un più corretto rispetto delle regole;

a prevedere, nel rispetto delle norme sulla concorrenza, criteri e condizioni per l'applicazione del SISTRI anche agli operatori stranieri, assumendo peraltro iniziative, in sede di approvazione del decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, tese a individuare misure in grado di contenere e/o eliminare talune rigidità normative degli autotrasportatori nazionali anche nei confronti della concorrenza estera (ad esempio,

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obbligo di fideiussione, pluralità di iscrizioni, contenimento dei diritti di iscrizioni all'Albo);
a garantire l'interoperabilità del sistema SISTRI con gli attuali software di gestione maggiormente diffusi tra le aziende che operano nel settore dei rifiuti nonché a consentirne l'accesso gratuito al nuovo software sul sito del Ministero;
a prevedere, nell'ambito dell'integrazione della banca dati del SISTRI con quella dell'Albo gestori ambientali, un'unica procedura di registrazione.

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ALLEGATO 3

7-00257 Libè: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
7-00258 Mariani: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

7-00273 Togni: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
7-00280 Ghiglia: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
7-00303 Piffari: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VIII,
premesso che:
l'introduzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI, avvenuta ai sensi del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, consentirà agli organi preposti di effettuare controlli maggiormente efficaci in ragione di una conoscenza più profonda, aggiornata e dettagliata delle attività di produzione, trasporto e gestione dei rifiuti;
il decreto in questione rende operative specifiche disposizioni normative - risalenti ormai al 2006 e perciò ad oggi non più procrastinabili - con l'obiettivo, in particolare, di innovare con sistemi elettronici, adeguati ai nostri tempi, l'attuale sistema cartaceo di controllo dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti;
il sistema SISTRI, prevede, infatti, l'abolizione dell'obbligo di compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti, del Formulario dei rifiuti e del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), con un reale risparmio dei costi, sia diretti (acquisto modulistica, diritti di segreteria, vidimazioni), sia indiretti (personale, consulenze, e altri) quantificati dal Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione in euro 671 milioni all'anno;
con l'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 sono state dettate le modalità di finanziamento del sistema nazionale per il controllo e la tracciabilità;
con il SISTRI si intende inoltre dare attuazione agli indirizzi legislativi comunitari, ivi compresa la nuova direttiva 2008/98/CE sui rifiuti che stabilisce, all'articolo 17, che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi;
è noto che ogni intervento che innova sostanzialmente le modalità operative sinora seguite - ed è questo è il caso del sistema SISTRI - crea disorientamento, genera timori nelle imprese e nelle loro associazioni. In tal senso il decreto ha creato difficoltà e preoccupazione tra gli

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operatori del settore, in particolare medio-piccoli, sia per la previsione di costi eccessivi, sia per una serie di incertezze e difficoltà di interpretazione del testo;
desta inoltre preoccupazione tra le imprese l'obbligo di adottare, secondo le modalità stabilite dal DPCM 2 dicembre 2008, il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) che, in considerazione dell'entrata in vigore del SISTRI, rischia di rimanere in vigore per un solo anno;
il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 prevede altresì l'istituzione di un comitato di vigilanza e di controllo per il monitoraggio del sistema che garantisce la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate, la cui pronta costituzione appare quanto mai urgente;
la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati ha inteso effettuare una valutazione delle istanze critiche avanzate dai soggetti tenuti all'iscrizione al Sistri, allo scopo ascoltando le relative categorie ed associazioni di rappresentanza ed approfondendo le questioni ritenute maggiormente problematiche che richiedono soluzioni immediate;

impegna il Governo:

a prevedere un ulteriore periodo di proroga dell'obbligo per le imprese e gli enti di iscriversi al sistema SISTRI fino alla data di entrata in vigore del sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo attuativo della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti;
a costituire il comitato di vigilanza e controllo previsto dall'articolo 11 del decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 formato da rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei produttori, dei trasportatori, dei recuperatori, e degli smaltitori, per garantire un monitoraggio continuo delle problematiche - anche riferite a singole categorie di imprese - che potrebbero emergere nel corso dell'applicazione del sistema SISTRI, attraverso analisi dei dati a cadenza almeno trimestrale;
ad utilizzare la sede del citato comitato di vigilanza, in quanto sede di incontro a livello nazionale delle associazioni imprenditoriali interessate, per valutare le criticità del sistema, anche attraverso il confronto con le Regioni, al fine di individuare le opportune correzioni nella direzione della migliore operatività e semplificazione;
a consentire la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) secondo modalità analoghe a quelle stabilite dal DPCM 24 dicembre 2002, differendo, con la prima iniziativa normativa utile, il termine di presentazione dal 30 aprile 2010, attualmente previsto, al 30 giugno 2010;
a prevedere, nel rispetto delle norme sulla concorrenza, criteri e condizioni per l'applicazione del SISTRI anche agli operatori stranieri, assumendo peraltro iniziative, in sede di approvazione del decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, tese a individuare misure in grado di contenere e/o eliminare talune rigidità normative degli autotrasportatori nazionali anche nei confronti della concorrenza estera (ad esempio, obbligo di fideiussione, pluralità di iscrizioni, contenimento dei diritti di iscrizioni all'Albo);
a garantire, per quanto tecnicamente possibile, l'interoperabilità del sistema SISTRI con gli attuali software di gestione maggiormente diffusi tra le aziende che operano nel settore dei rifiuti nonché a consentire l'accesso gratuito al nuovo software sul sito del Ministero;
a prevedere, nell'ambito dell'integrazione della banca dati del SISTRI con quella dell'Albo gestori ambientali, un'unica procedura di registrazione;
a tenere in considerazione i costi dell'introduzione del Sistri per le imprese, con particolare riguardo a quelle medio-piccole.
(8-00065)
«Ghiglia, Alessandri, Mariani, Libè, Piffari, Togni».

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ALLEGATO 4

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. (Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi).

ULTERIORI EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 2.

Al comma 2 aggiungere, in fine il seguente periodo: Restano altresì escluse le attività svolte da aziende e imprese che non applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia industriale e dell'artigianato.
2. 7.Togni.
(Ritirato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le aziende e le imprese che non applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro dell'edilizia e dell'artigianato possono iscriversi alla sezione speciale dell'edilizia di cui al successivo articolo 3.
2. 12.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 7.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: architetti inserire le seguenti: o al collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati con specializzazione edilizia.
7. 18.Il Relatore (Nuova formulazione).
(Approvato)

ART. 8.

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) uso dei macchinari, delle attrezzature e degli impianti.
8. 14.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 10.

Al comma 6 aggiungere, in fine, le parole: secondo quanto previsto dall'articolo 12.
10. 1.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 12.

Al comma 1, dopo le parole: il nominativo del responsabile tecnico, inserire le seguenti: anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7,.
12. 21.Il Relatore.
(Approvato)