CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 aprile 2010
316.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 29 APRILE 2010

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ALLEGATO 1

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori (C. 3350 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI DALLE COMMISSIONI NELLE SEDUTE ODIERNE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine della deflazione del contenzioso e dell'economicità delle relative procedure, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, possono definire le controversie, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e relative alle attività svolte, fino al 30 giugno 1999, in proprio o da loro partecipate, nell'esercizio in concessione del servizio di riscossione, derivanti dalle contestazioni di cui agli articoli 83 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dalle pretese risarcitorie recate da inviti a dedurre di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, ovvero da atti di citazione introduttivi di giudizi di responsabilità.
2-ter. La definizione si realizza con il versamento di un importo pari ad una percentuale delle somme dovute in base alla sentenza impugnata o impugnabile ovvero, in mancanza, all'ultimo atto amministrativo o all'invito a dedurre o all'atto di citazione. Tale percentuale è individuata, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in misura pari al rapporto tra il riscosso nel triennio 2006-2008 sui ruoli affidati dall'Agenzia delle entrate ed il carico affidato dalla stessa Agenzia negli anni 2006 e 2007, al netto di sgravi e sospensioni. Il decreto individua, altresì, il termine e le modalità per il versamento.
2-quater. Una copia della ricevuta del versamento di cui al comma 2-ter è prodotta all'organo amministrativo o giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
2-quinquies. Restano escluse dalla definizione di cui al comma 2-bis le controversie relative all'attività di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle Regioni, degli Enti locali e delle Camere di commercio e di quella delle entrate costituenti risorse proprie dell'Unione Europea.
2-sexies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-bis a 2-quinquies affluiscono per l'anno 2010, nel limite di 17 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 1 comma 1240 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nei limiti di 3 milioni di euro per il 2010 sono destinati a copertura degli oneri residui derivanti dal comma 4-quinquies. La parte residua delle maggiori entrate derivanti dai predetti commi, è destinata per l'anno 2010 ad incrementare, nel limite di 30 milioni di euro, lo stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 alla voce comunicazioni-sostegno all'editoria, legge 25 febbraio 1987 n. 67. A tal fine all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio

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2004, n. 46, sono soppresse le parole da: «le associazioni le cui pubblicazioni periodiche» fino alla fine del comma. A fronte del citato stanziamento, le tariffe postali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46 così come modificato dal presente comma, possono essere ridotte con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri; in ogni caso la tariffa agevolata non deve essere superiore al cinquanta per cento della tariffa ordinaria e deve comunque rispettare il limite massimo di spesa indicato al presente comma. Il rimborso dovuto a favore di Poste italiane spa non potrà essere superiore al predetto importo. Il Ministero per lo sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente comma con riguardo alle disposizioni di cui al terzultimo e quart'ultimo periodo; nel caso in cui l'andamento della spesa sia tale da determinare un possibile superamento della spesa autorizzata, con decreto adottato con le modalità indicate al presente comma è stabilita la sospensione o la riduzione dell'agevolazione.
2. 51. (Ulteriore nuova formulazione) Pugliese.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Stante il protrarsi, per motivi tecnici, della sperimentazione dei sistemi di gioco di cui all'articolo 12, comma 1, lettera I) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed al fine di determinare la certezza delle condizioni di affidamento dell'esercizio e della raccolta agli operatori interessati, le procedure previste dall'articolo 21, comma 7 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, saranno avviate a far data dal 16 maggio 2011.Conseguentemente, al punto 4) del richiamato articolo 12 comma 1 lettera I), le parole:» 30 giugno 2010» sono sostituite dalle parole «30 novembre 2010».
2. 6. (nuova formulazione) Germanà.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari in materia di imposta sul valore aggiunto, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:a) il numero 16) del primo comma dell'articolo 10, è sostituito dal seguente: «16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione».
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) si applicano a decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente.
4-quater. Al fine di potenziare l'Amministrazione finanziaria, al comma 23-novies dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sostituire le parole: «di 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2011» con le seguenti: «di 9.300.000 euro a decorrere dall'anno 2011».
4-quinquies. Per favorire la trasparenza dei mercati e promuovere un consumo consapevole anche al fine di garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti immessi in commercio e proteggerli dai falsi, è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2010 destinato a misure di sostegno e incentivazione a favore delle imprese dei distretti del settore tessile ed abbigliamento che volontariamente applicano il sistema di

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etichettatura dei prodotti, di cui alla Legge 8 aprile 2010, n. 55 recante Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti, tessili, della pelletteria e calzaturieri.
Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria delle imprese e le associazioni sindacali e dei consumatori, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 4-quater e 4-quinquies, nei limiti di 2 milioni di euro per il 2010 e di 5,9 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis.
2. 19. (Ulteriore nuova formulazione) Bernardo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2006, n. 22, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) , del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

4-ter. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
4-quater. I soggetti di cui al comma 4-bis ammessi al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
4-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro della Salute sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non spettanti.
4-sexies. Per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al comma 4-bis, lettera e), ai fini dell'individuazione dei soggetti che possono accedere al contributo, delle modalità di rendicontazione e dei controlli sui rendiconti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

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del 2 maggio 2009, n. 100. Sono fatti salvi gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato per la disciplina delle modalità di ammissione al 5 per mille per l'anno 2010.
4-septies. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
4-octies. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «e le altre fondazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
4-nonies. Sono prorogati al 30 giugno 2010 i termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2007, n. 127, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2008, n. 128, per l'integrazione documentale delle domande tempestivamente presentate in via telematica, rispettivamente per l'esercizio finanziario 2007 e per quello 2008, dagli enti individuati nei precedenti commi 4-septies e 4-octies.».
2. 25. (nuova formulazione) Savino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre 10 anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità:
a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal Presidente del collegio o da altro componente delegato. Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale è riconosciuto solo nei confronti dell'estensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che l'attività delle sezioni di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia esaurita entro il 31 dicembre 2012; il mancato rispetto dei predetti carichi è motivo di decadenza dall'incarico. Entro il 30 settembre 2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse;
b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge n. 289 del 2002 e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza nella competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti

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di cui alla presente lettera b) restano sospesi fino alla scadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per le esigenze di finanziamento delle missioni militari all'estero.
3. 2. Pagano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se l'importo complessivo del credito per cui procede è inferiore complessivamente ad ottomila euro.
3. 5. Pepe Antonio.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
3-bis. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «costituisce titolo esecutivo» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione. L'ente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione è opponibile al concessionario.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed è approvato il modello di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione dovrà essere rilasciata dall'ente creditore in triplice copia.
1-quater. Nei casi di opposizione all'attività di riscossione cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività di riscossione qualora l'ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore».
3. 27. Fluvi.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Capitale sociale delle società di riscossione dei tributi).

1. Per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:
a) un milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente delle attività di comuni fino a 10.000 abitanti, con un

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numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i 100.000 abitanti;
b) cinque milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate nei comuni fino a 200.000 abitanti;
c) dieci milioni di euro, per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni oltre 200.000 abitanti.

2. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alle predette misure minime il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2010; in ogni caso, fino all'adeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare indette a tale fine.
3. È abrogato il comma 7-bis dell'articolo 32 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. 022. Polledri.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ad obiettivi di efficienza energetica inserire le seguenti: anche con riferimento al parco immobiliare esistente,.
4. 89. Dussin.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1 per l'acquisto di gru a torre nel settore dell'edilizia, previa rottamazione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2010, n. 79, il contributo è riconosciuto anche nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria, ed il certificato di rottamazione richiesto è prodotto a cura dell'acquirente, ovvero del conduttore nei casi di acquisto tramite locazione finanziaria.
4. 72. Vignali.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. I contributi previsti dal decreto del Ministro sviluppo economico del 26 marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, per l'acquisto di motocicli, intendono applicabili anche all'acquisto di biciclette a pedalata assistita, nell'ambito delle risorse disponibili a tale fine.
4. 100. Dussin.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Qualora l'acquirente sia un'impresa, i contributi di cui al comma 1 sono fruibili nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 e della decisione della Commissione Europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla Comunicazione della Commissione del 7 aprile 2009 (2009/C 83/01) «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica».
4. 87. Milanato.

Al comma 2, dopo le parole: di campionari fatti aggiungere le seguenti: nell'Unione Europea.
4. 111. (Nuova formulazione). Bragantini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'agevolazione di cui al comma 2 è fruibile nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei

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ministri 3 giugno 2009 e della decisione della Commissione Europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla Comunicazione della Commissione del 7 aprile 2009 (2009/C 83/01) «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica».
4. 88. Milanato.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. Per l'anno 2010, al fine di agevolare il rinnovo della flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui laghi, attraverso l'acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale, è riconosciuto alle imprese esercenti attività di trasporto di persone sui laghi un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale effettuato entro il 31 dicembre 2010 nel limite massimo di spesa di 700.000 euro per l'anno 2010. Tale contributo è riconosciuto a condizione che, per ogni battello acquistato, le predette imprese provvedano contestualmente alla cessazione dell'attività e alla demolizione di un battello con propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali che verranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale saranno altresì stabiliti gli standard ambientali che dovranno possedere i battelli solari per accedere all'agevolazione.
5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-bis, pari a 700.000 euro per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari Esteri.
5-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 5-ter e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, camma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».
4. 196. Froner.

Al comma 2, sostituire le parole: 13 o 14 con le seguenti: 13, 14 e 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni.
4. 158. De Micheli.

Al comma 2, sostituire le parole: di cui alle divisioni 13 o 14 della tabella ATECO con le seguenti: di cui alle divisioni 13, 14 o 15 della tabella ATECO.
4. 75. Vignali e *4. 23. Ceroni *4. 160. Vannucci *4. 112. Torazzi.

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Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico, per gli anni 2010 e 2011, è istituito un fondo di 1.000.000 di euro finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D e E, di cui al Titolo IV dell'allegato al decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994, e generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non superiore a 30 Kw.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di eco compatibilità, con il Ministro dell'ambiente e del mare, sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascun rifugio di cui al presente comma.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 27. (Nuova formulazione). Quartiani.

Al comma 3, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: Sono comunque fatte salve le disdette, le revoche o le risoluzioni degli affidamenti o delle convenzioni già intervenute, o che interverranno nel corso della procedura, per cause diverse dalla cancellazione delle medesime società dall'albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Al comma 3, dopo il penultimo periodo, aggiungere il seguente: «Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero dell'interno possono essere corrispondentemente ridefiniti i termini di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, nonché del rendiconto.».

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli amministratori delle società ammesse, secondo le disposizioni di cui al presente comma, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, non possono esercitare le funzioni di amministratore e di revisore di società di riscossione tributi per un periodo di dieci anni.
*3. 22. (Nuova formulazione) Comaroli e *3.32. (nuova formulazione) Vico.

All'articolo 4, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: è ripartito inserire le seguenti:, previo parere del CIPE.
4. 85. Governo.

Al comma 6, dopo le parole: in favore delle Autorità portuali aggiungere le seguenti: che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti fino ad allora ottenuti. Inoltre le predette risorse devono essere destinate per progetti, già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative al fine di essere funzionali allo sviluppo dei traffici.
4. 2. Milanato.

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Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. La disponibilità nei limiti della quota relativa alla concessione del finanziamento per 1'incentivazione e il sostegno dell'alta formazione professionale nel settore nautico prevista dal fondo di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni, ivi comprese quelle iscritte sul capitolo n. 2246 istituito nell'ambito della U.P.B. 4.1.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impegnate nel triennio 2007-2009, è utilizzata a decorrere dall'anno 2010 per finanziare l'incentivazione, il sostegno ed i recuperi infrastrutturali per l'alta formazione professionale realizzati dagli istituti per le professionalità nautiche le cui richieste siano state dichiarate ammissibili, con relativa convenzione, dal Ministero delle infrastrutture ai sensi del decreto ministeriale 17 aprile 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. 3. Soglia.

Al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Qualora la transazione di cui al presente comma non sia stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque accantonato, ai fini innanzitutto della transazione e sull'eventuale residuo per quelli previsti dal successivo comma 8, primo periodo, l'otto per cento della quota parte del finanziamento statale non ancora erogata. La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, non si applica per i collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e il comma 6 dell'articolo 15 del citato decreto legislativo è abrogato».
4. 4. (Nuova formulazione). Mistrello Destro.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. I fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall'avvenuto trasferimento o assegnazione, possono essere revocati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con conseguente obbligo, da parte delle Autorità interessate, di procedere alla restituzione dei fondi ad esse erogati e non utilizzati. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il suddetto decreto viene disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri perla finanza pubblica.
8-ter. Le somme restituite dalle Autorità portuali ai sensi del comma 8-bis sono versate su apposito capitolo dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la programmazione ed il finanziamento di ulteriori interventi infrastrutturali nei porti.
8-quater. Le somme riassegnate ai sensi del comma 8-ter e quelle rinvenienti dalle operazioni di surrogazione di cui al comma 8-bis, secondo periodo, sono ripartite fra le autorità portuali sulla base di un indice di capacità di spesa per gli investimenti infrastrutturali determinato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,

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alla luce dei pagamenti da esse effettivamente sostenuti a tale titolo tra il 1o gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2009, nonché sulla base della capacità di autofinanziamento di ciascuna autorità portuale.
8-quinquies. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono dettati, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i principi e i criteri di registrazione nei bilanci delle autorità portuali delle operazioni finanziarie di cui ai commi da 8-bis a 8-quater.
4. 86. (Nuova formulazione). Milanato.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Attività edilizia libera).

1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: Art. 6. (L) - (Attività edilizia libera). - 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, da parte dell'interessato all'amministrazione comunale dell'inizio dei lavori, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili,vasche di raccolta delle acque,locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

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e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. L'interessato allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del presente comma, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

3. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2 lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
4. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
5. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 3;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 3, nel rispetto di quello minimo fissato da tale comma.

6. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
7. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. 2. (Nuova formulazione). Ventucci.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, dopo l'articolo 87, è inserito il seguente:

«Art. 87-bis.
(Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti).

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonché di quanto

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disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la denunzia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'Ente locale o un parere negativo da parte dell'Organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 la denuncia è priva di effetti».
1-ter, Il comma 15-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4».
*5. 25. (Nuova formulazione). Governo e *5.29. (Nuova formulazione) Abrignani.

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ALLEGATO 2

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori (C. 3350 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI DICHIARATI INAMMISSIBILI NELLE SEDUTE ODIERNE

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 144, comma l, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: «Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6; è fatta in ogni caso salva l'azione prevista dall' articolo 2054 del codice civile nei confronti del responsabile civile.».
1-ter. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall' articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.».
2. 56. Governo.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: «Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6; è fatta in ogni caso salva l'azione prevista dall'articolo 2054 del codice civile nei confronti del responsabile civile.».
1-ter. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio

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esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.».
2. 28. Pagano.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: «Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6».
4-ter. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo dei responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto».
2. 22. Bernardo.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 114 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6»;
b) il comma 6 dell'articolo 149 è sostituito dal seguente:

«6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito

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del sistema di risarcimento diretto».
2. 42. Pagano.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al risarcimento diretto).

1. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: «Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articolo 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6».
2. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti ira le imprese medesime. L 'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto».
2. 02. Pelino.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Deflazione del contenzioso in materia RCA).

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «devono» è sostituita dalla seguente: «possono» e dopo la parola: «risarcimento» è inserita la parola: «anche,»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto».
3. 06. Germanà.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Deflazione del contenziosa in materia RCA).

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «devono» è sostituita dalla seguente: «possono»;

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dopo la parola: «risarcimento» è inserita la seguente: «anche»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile dei sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto».
3. 0. 7. Anna Teresa Formisano.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Deflazione del contenzioso in materia RCA).

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «devono» è sostituita dalla seguente: «possono»; dopo la parola: «risarcimento» è inserita la seguente: «anche»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto».
3. 08. Raisi.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Deflazione del contenzioso in materia RCA).

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «devono» è sostituita dalla seguente: «possono»; dopo la parola: «risarcimento» è inserita la seguente: «anche»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime

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secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto».
3. 09. Vignali.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Deflazione del contenzioso in materia RCA).

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «devono» è sostituita dalla seguente: «possono» e dopo la parola «risarcimento» è inserita la parola: «anche»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto».
3. 041. Quartiani.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parole: «risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti» sono soppresse.
2. 41. Pagano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le seguenti parole: «risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti» sono soppresse.
2. 48. Vignali.

Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:
4-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sopprimere le seguenti parole: «risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti,».
2. 73. Pelino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le seguenti parole: «risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti» sono soppresse.
2. 69. Marchignoli.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera e) dell'articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. 44. Occhiuto.

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Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. La lettera a) dell'articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25 è abrogata.
4. 19. Moroni.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis.. La lettera e) dell'articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative convertite con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, è abrogata.
4. 109. Caparini.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «limitatamente alle minoranze linguistiche» sono soppresse e dopo le parole: «legge 23 dicembre 200, n. 338,» aggiungere le seguenti: «all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni,»;
b) alla lettera d) le parole: «dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché» sono soppresse.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi del comma 9».

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: per l'anno 2011 inserire le seguenti: e agli oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010.
4. 201. Lulli.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, la lettera e) è soppressa.
5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e quanto a 13 milioni di euro ai sensi del comma 9».

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: per l'anno 2011 inserire le seguenti: e agli oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2010.
4. 198. Lulli.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Le risorse previste dalla lettera e) del comma 5 per gli interventi, di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro il 2010, 90 milioni di euro per il 2011 e 55 milioni a decorrere dal 2012. Al relativo onere si provvede, mediante riduzione degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri, che sono ridotti in misura pari a garantire una minore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Il Ministro dell'economia

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e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
4. 202. Lulli.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. È soppressa la lettera e) dell'articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».
4. 49. Lazzari.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
Comma 5-bis. sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera e) dell'articolo 10-sexies della legge 26 febbraio 2010, n. 25 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative».
Al relativo onere, pari a 40 milioni di euro per il 2010 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante la riduzione lineare degli stanziamenti per i consumi intermedi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2010-2012.
L'onere per il 2010 è di 40 milioni di euro di cui 20 milioni sono relativi all'esercizio 2009 e 20 milioni all'esercizio 2010.
4. 67. Raisi.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis (stampa italiana all'estero). - 1. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 196 convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «limitatamente alle minoranze linguistiche» sono soppresse e dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 388», aggiungere le seguenti: «all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni».
b) alla lettera d), le parole: «dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché» sono soppresse.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*4. 01. Berardi.

Dopo l'articolo 4, inserire il comma 9, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Stampa italiana all'estero).

1. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 196 convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «limitatamente alle minoranze linguistiche» sono soppresse e dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 388», aggiungere le seguenti: «all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni».
b) alla lettera d), le parole: «dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché» sono soppresse.

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2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*4.013. Di Biagio.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative:
a) nell'Allegato I, alla voce «Tabacchi lavorati», le parole da: «Sigari» a «Tabacco da masticare: 24,78 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
a) sigari: 23,00 per cento;
b) sigaretti: 23,00 per cento;
c) sigarette: 58,50 per cento;
d) tabacco da fumo:
1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: 56,00 per cento;
2) altri tabacchi da fumo: 56,00 per cento;
e) tabacco da fiuto: 24,78 per cento;
f) tabacco da masticare: 24,78 per cento.
b) nell'articolo 39-octies, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

2-bis. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1, l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta è fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo.
2-ter. La classe di prezzo più richiesta di cui al comma 2-bis è determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.
c) Il comma 4 dell'articolo 39-octies è così sostituito:
4. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2.

2-ter. Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione l'immissione in consumo del tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette è ammessa esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi.
2-quater. Per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse di difesa della salute pubblica ed al fine di assicurare il conseguimento delle entrate a titolo di accisa sui tabacchi lavorati fissate annualmente dalle leggi di bilancio per gli anni 2010, 2011 e 2012, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere modificate le percentuali di cui:
a) all'elenco «tabacchi lavorati» dell'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) all'articolo 39-octies, commi 2-bis, 4 e 5, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.
2-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-bis a 2-quater

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affluiscono per l'anno 2010 al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2011 le medesime maggiori entrate, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per le esigenze di finanziamento delle missioni militari all'estero.
2. 5. Bernardo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia di tabacchi lavorati, all'articolo 39-sexies, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «per le cessioni e le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione in consumo, l'imposta è applicata in base al regime ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Resta ferma l'applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
2-ter. La presente disposizione è applicabile alle cessioni ed alle importazioni effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. 7. Pugliese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari con riguardo ai fondi immobiliari che realizzano investimenti di tipo sociale, all'articolo 12-bis del decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. «Per i fondi orientati all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 2 è innalzato a quarantotto mesi nel caso in cui le attività in cui è stato investito il patrimonio dei fondo siano costituite esclusivamente dai beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), e da liquidità o strumenti finanziari di elevato merito creditizio o liquidità, destinati al pagamento di oneri di edificazione sulla base di impegni assunti dalla SGR, nell'ambito di un programma volto al raggiungimento delle soglie indicate al comma 2 entro 48 mesi dall'avvio dell'operatività».
2. 16. Savino.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le regioni o gli enti territoriali competenti, tenuto conto di specifiche esigenze locali ed al fine di facilitare la transazione al nuovo assetto concorrenziale, possono prorogare di 5 anni le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, rispetto alle date di scadenza ivi previste.
2-ter. Le somme versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche ed incassate dai comuni e dallo Stato, antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi.
2-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.
2-quinquies Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: «, e fino alla concorrenza di esso», sono soppresse.

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2-sexies. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata», sono aggiunte le seguenti: «nonché di idonee misure di compensazione territoriale»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
8. Le regioni o gli enti territoriali competenti possono anche, al fine di dettare provvedimenti a favore delle zone montane nonché di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, prorogare le concessioni di grande derivazioni d'acqua per uso idroelettrico in vigore alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate dal comma 153 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a condizione che siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo a società per azioni a composizione mista pubblico-privata, partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento è massima complessiva del 40 per cento del capitale sociale dalle province come sopra individuate e/o da società controllate dalla medesime, stante in tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive, a condizioni immutate per un periodo di sette anni decorrenti dalla data di scadenza delle concessioni previste dalla presente legge ovvero con decorrenza da successive proroghe. La partecipazione delle summenzionate province nelle società a composizione mista prevista dal presente comma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.
d) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni.
2. 50. Vignali.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis. - (Concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico). - 1. Le somme incassate dai comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi comuni e dallo Stato, ed inoltre, per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1o gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grandi derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto

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dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.
2. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: «, e fino alla concorrenza di esso», sono soppresse.
3. All'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata» sono aggiunte le seguenti: «nonché di idonee misure di compensazione territoriale»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire il rispetto del termine per l'indizione delle gare, le concessioni di cui al comma I sono prorogate di 5 anni».»;
c) il comma 2 è sostituito con il seguente:
«2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo.»;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel presente comma e/o da società controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione. La partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista previste dal presente comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
e) dopo il comma 8 è inserito il seguente comma:
«8-bis. Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.»;

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f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni».».
4. 023. Crosio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis. - (Concessioni idroelettriche). - 1. Le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, sono prorogate di 5 anni.
2. È confermato il versamento di due annualità che i concessionari devono versare ai sensi del comma 486 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 10 gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grandi derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 curo, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.
3. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: «, e fino alla concorrenza di esso», sono soppresse.
4. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata» sono aggiunte le seguenti: «nonché di idonee misure di compensazione territoriale»;
b) il comma 2 è sostituito con il seguente:
«2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 1997, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo»;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, ed al fine di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori dei bacini imbriferi montani individuati dai decreti di perimetrazione previsti dalla legge del 27 dicembre 1953, n. 959, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma i del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dagli enti locali compresi nei territori montani dei bacini imbriferi individuati dai decreti di perimetrazione previsti dalla legge del 27 dicembre 1953, n. 959, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di

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anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione. La partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista previste dal presente comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.»;
e) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni».».
4. 035. Boccia.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Concessioni idroelettriche).

1. Le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, sono prorogate di 5 anni.
2. È confermato il versamento di due annualità che i concessionari devono versare ai sensi del comma 486 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per i Comuni e i Consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1o gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grandi derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.
3. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: «, e fino alla concorrenza di esso», sono soppresse.
4. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole: «avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata» sono aggiunte le seguente: «nonché di idonee misure di compensazione territoriale»;
b) il comma 2 è sostituito con il seguente:
«2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo»;

Pag. 45

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, secondo comma della Costituzione, ed al fine di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dagli enti locali ricompresi nei territori montani delle province individuate nel presente comma, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione. La partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista previste dal presente comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica»;
d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775»;
e) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni»».
4. 036. Quartiani, Vico, Froner.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
3. 4. Bernardo, Ventucci, Comaroli, Torazzi, Allasia.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Regime fiscale dello smaltimento dei rifiuti).

1. In conformità ai principi contenuti nella sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Costituzionale, e nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si interpreta nel senso che la tariffa di igiene ambientale e la tariffa integrata ambientale, dovute ai Comuni dai soggetti obbligati al pagamento delle stesse, non costituiscono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto corrispettivi di prestazioni di servizi, ancorché le predette tariffe siano riscosse mediante

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i soggetti gestori dell'attività di smaltimento dei rifiuti.
2. I documenti emessi dai gestori, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, direttamente nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento delle tariffe di cui al comma 1, per l'addebito delle tariffe stesse, assolvono alla duplice funzione di fattura, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il servizio di smaltimento di rifiuti reso dal gestore al Comune, e di atto impositivo emesso dal Comune nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento delle tariffe. L'imposta sul valore aggiunto esposta nei predetti documenti costituisce pertanto, nei rapporti tra Comune e soggetti obbligati al pagamento delle tariffe, una quota delle tariffe stesse.
3. Gli esercenti attività di impresa, arte o professione che abbiano portato in detrazione l'imposta sul valore aggiunto esposta nei documenti di cui al comma 2 non possono computare la quota delle tariffe di cui ai commi 1 e 2 corrispondente all'imposta stessa in deduzione ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ferma restando la legittimità della detrazione operata nei limiti di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, sono abrogati.
5. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree ove si effettuano lavorazioni industriali». Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.
6. I comuni che applicavano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi, urbani prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarla in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
7. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 61, si aggiunge il seguente comma: «3-bis. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.»;
all'articolo 65, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.»;
l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «Art. 72. - (Riscossione). - 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione

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al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;
sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli 69, 71 e 78.
3. 01. Leo, Tommaso Foti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al regime fiscale sui rifiuti).

1. In conformità ai principi contenuti nella sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Costituzionale e nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del federalismo fiscale, il regime fiscale concernente la gestione dei rifiuti è assoggettato alle disposizioni del presente articolo.
2. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 5, comma 2-quater, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, sono abrogati.
3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree ove si effettuano lavorazioni industriali».
4. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.
5. I comuni che applicavano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarla in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
6. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 61, si aggiunge il seguente comma: «3-bis. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.»;
all'articolo 65, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.»;
l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «Art. 72. - (Riscossione). - 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;

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sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli 69, 71, e 78.
3. 02.Leo, Tommaso Foti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al regime fiscale sui rifiuti).

1. In conformità ai principi contenuti nella sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Costituzionale e nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il regime fiscale concernente la gestione dei rifiuti è assoggettato alle disposizioni del presente articolo.
2. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 5, comma 2-quater, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, sono abrogati.
3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree ove si effettuano lavorazioni industriali».
4. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.
5. I comuni che applicavano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarla in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
6. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 61, è aggiunto il seguente comma: «3-bis. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158.»;
all'articolo 65, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.»;
l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «Art. 72. - (Riscossione). - 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;
sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli. 69, 71, e 78.
3. 03.Osvaldo Napoli.

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Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al regime fiscale sul rifiuti).

1. In conformità ai principi contenuti nella sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Costituzionale e nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il regime fiscale concernente la gestione dei rifiuti è assoggettato alle disposizioni del presente articolo.
2. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 5, comma 2-quater, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, sono abrogati.
3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente:» e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree ove si effettuano lavorazioni industriali». Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettere e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.
4. I comuni che applicavano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarla in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
5. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61 è aggiunto il seguente comma: 3-bis. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
b) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: Art. 72. (Riscossione) - 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
c) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli 69, 71, e 78.
4. 012.Libè, Occhiuto, Anna Teresa Formisano.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Credito d'imposta per l'IVA corrisposta dagli utenti domestici sulla tariffa rifiuti).

1. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, usufruiscono di un credito d'imposta, pari all'IVA corrisposta, sulla tariffa d'Igiene ambientale dovuta per il periodo successivo, fermo restando il diritto degli enti locali al rimborso dell'IVA eventualmente già riversata all'erario a valere sugli introiti da tariffa già riscossi in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. A decorrere dalla data di

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entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la tariffa è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante bollette che indicano chiaramente il credito attribuito all'utente per il periodo precedente a titolo di rimborso per IVA non dovuta e che il corrispettivo dovuto per il servizio non è assoggettabile ad IVA.
4. 029.Rubinato, Fogliardi, Strizzolo.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al regime fiscale sui rifiuti).

1. In conformità ai principi contenuti nella sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Costituzionale e nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il regime fiscale concernente la gestione dei rifiuti è assoggettato alle disposizioni del presente articolo.
2. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, sono abrogati.
3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree ove si effettuano lavorazioni industriali». Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.
4. I comuni che applicavano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarla in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
5. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61, si aggiunge il seguente comma: «3-bis. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158»;
b) all'articolo 65, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare»;
c) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «Art. 72 (Riscossione). - 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento, il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

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d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli, 69, 71, e 78.».
5. 032.De Micheli, Cenni, Colaninno, De Pasquale, Castagnetti, Realacci, Rossomando, Strizzolo, Nicco, Pedoto, Braga, Codurelli, Zeller, Gnecchi, Motta, Zampa, Marchi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Presso il Ministero dello Sviluppo Economico a decorrere dall'anno 2010 è istituito un fondo di 5 milioni di euro al fine di garantire la vigenza delle disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 26.Quartiani, Miglioli, Mariani, Froner.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate al 31 dicembre 2010.
4. 165.Quartiani, Mariani, Realacci, Bocci.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2010, e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
9-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9-bis, valutato in 18,1 milioni di euro per l'anno 2010 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede: quanto ad euro 18,1 milioni per l'anno 2010 mediante riduzione in maniera lineare per un importo pari a 18,1 milioni di euro per l'anno 2010 delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e quanto ad euro 1,2 milioni per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 135.Caparini, Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di emissioni di CO2).

1. Il comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni è autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, ad utilizzare la «riserva nuovi entranti» di cui alla Decisione

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di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2008, esclusivamente per le installazioni non appartenenti al settore termoelettrico in deroga a quanto previsto dalla medesima decisione.
2. Per le installazioni del settore termoelettrico il Comitato di cui al comma i determina entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sulla base della metodologia di cui alla decisione indicata al medesimo comma 1, il numero di quote di CO2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, che hanno effettuato l'esercizio commerciale à partire dal 10 gennaio 2009 e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale ai sensi del comma 2 con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati soprannazionali. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per l'anno 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto.
4. I crediti di cui al comma 3, comprensivi degli interessi maturati, sono liquidati agli aventi diritto a valere sui proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, entro 90 giorni dalla realizzazione dei suddetti proventi.
5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre l'anticipazione della liquidazione delle partite economiche di cui al comma 3 attraverso le giacenze disponibili sui conti di gestione relativi agli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, senza aggravi per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al medesimo scopo di evitare aggravi per l'utenza elettrica, i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati. Le eventuali anticipazioni di cui al presente comma sono reintegrate all'Ente erogatore esclusivamente tramite i proventi di cui al comma 4.
4. 03.Moroni.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Assegnazione delle quote di emissione di CO2).

1. Il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni è autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, ad utilizzare la «riserva nuovi entranti» di cui alla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2008, esclusivamente per le installazioni non appartenenti al settore termoelettrico in deroga a quanto previsto dalla medesima decisione.
2. Per le installazioni del settore termoelettrico, in mancanza di risorse derivanti dal Fondo per la gestione delle quote

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di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE, di cui alla lettera e), comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il Comitato di cui al comma i determina entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sulla base della metodologia di cui alla decisione indicata al medesimo comma 1, il numero di quote di CO2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, che hanno effettuato l'esercizio commerciale a partire dal i gennaio 2009 e ne da comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
3. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale ai sensi del comma 2 e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati sovranazionali. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. I crediti di cui al comma 3, comprensivi degli interessi maturati, sono liquidati agli aventi diritto a valere sui proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entro 90 giorni dalla realizzazione dei suddetti proventi.
5. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas può disporre l'anticipazione della liquidazione delle partite economiche di cui al comma 3 attraverso le giacenze disponibili sui conti di gestione relativi agli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma li, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, senza aggravi per l'utenza elettrica, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al medesimo scopo di evitare aggravi per l'utenza elettrica, i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati. Le eventuali anticipazioni di cui al presente comma sono reintegrate all'Ente erogatore esclusivamente tramite i proventi di cui al comma 4.
4. 037.Abrignani, Fallica.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di emissioni di CO2).

1. Il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni è autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, ad utilizzare la «riserva nuovi entranti» di cui alla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2008, esclusivamente per le installazioni non appartenenti al settore termoelettrico in deroga a quanto previsto dalla medesima Decisione.
2. Per le installazioni del settore termoelettrico, il Comitato di cui al comma I determina entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sulla base della metodologia di cui alla Decisione indicata al medesimo comma 1, il numero di quote di CO2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, che hanno effettuato l'esercizio commerciale a partire

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dal 1° gennaio 2009 e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
3. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale ai sensi del comma 2 e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati sovranazionali. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
4. I crediti di cui al comma 3, comprensivi degli interessi maturati, sono liquidati agli aventi diritto a valere sui proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entro 90 giorni dalla realizzazione dei suddetti proventi.
5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre l'anticipazione della liquidazione delle partite economiche di cui al comma 3 attraverso le giacenze disponibili sui conti di gestione relativi agli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, senza aggravi per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al medesimo scopo di evitare aggravi per l'utenza elettrica, i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati. Le eventuali anticipazioni di cui al presente comma sono reintegrate all'Ente erogatore esclusivamente tramite i proventi di cui al comma 4.
5. 020.Torazzi, Allasia.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modello unico di dichiarazione ambientale).

1. Le dichiarazioni, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per le quali i soggetti tenuti, con riferimento all'anno 2009, si avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai sensi dell'articolo I, comma 3 della medesima legge con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, possono essere presentate sino al 30 giugno 2010.
2. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 2 dicembre 2008.
5. 013.Mistrello Destro.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modello unico di dichiarazione ambientale).

1. Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per le quali i soggetti tenuti, con riferimento all'anno 2009, si avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientato aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della medesima legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere presentate sino al 30 giugno 2010.
2. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2008.
5. 030.Abrignani, Fallica.