CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 aprile 2010
315.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 201.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato lo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 201),
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di assumere, anche in sede internazionale, iniziative volte alla verifica delle attività svolte dagli enti oggetto del citato schema di decreto e alla eventuale revisione dei contribuiti dovuti agli stessi.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-quater/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1441-quater/D Governo, recante «Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro», quale risultante dagli emendamenti approvati;
considerato che, nel corso dell'esame in sede referente, non è stato possibile modificare l'articolo 20 del citato disegno di legge;
rilevata, in proposito, l'opportunità di un ulteriore approfondimento nel corso dell'esame in Assemblea, al fine di recepire i rilievi formulati dal Presidente della Repubblica con riguardo al medesimo articolo,
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 10.

All'emendamento 10.50 del relatore, comma 2, lettera e), dopo le parole: delle prestazioni erogate, aggiungere le seguenti: da ciascun dirigente.
0. 10. 50. 1. Miotto.

All'emendamento 10.50 del relatore, comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: le regioni, inoltre, verificano l'andamento delle liste d'attesa nei servizi ove è autorizzato l'esercizio dell'attività libero-professionale, al fine di evitare il conflitto di interessi con le attività istituzionali;.
0. 10. 50. 2. Miotto.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in particolare, le regioni disciplinano le modalità di controllo, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, dell'attività svolta dai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo, al fine di rilevare il volume delle prestazioni erogate nell'orario di lavoro dedicato all'attività istituzionale, nonché in quello dedicato all'attività libero-professionale, laddove svolta in regime di intramoenia ovvero di intramoenia allargata;.

Conseguentemente, dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis) le regioni disciplinano i provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca dell'esercizio dell'attività libero-professionale, in caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle disposizioni di legge e delle modalità di esercizio dell'attività libero-professionale, come definite dalle regioni ai sensi del presente articolo;

e, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. I risultati conseguiti nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al comma 2, lettera e), sono inviati trimestralmente dalle regioni al Ministero della salute. In caso di perdurante inerzia della regione nell'esercizio delle funzioni alla medesima assegnate ai sensi del comma 2, lettere e) ed e-bis), il Ministero della salute, fissato

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un congruo termine per adempiere alla regione inadempiente, adotta, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per servizi regionali (AGENAS), sentita la regione interessata, gli opportuni provvedimenti sostitutivi.
10. 50. Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: è facoltà dell'azienda fino a: in caso di attivazione, la stessa con le seguenti: la libera professione intramuraria.
11. 1. Laura Molteni, Rondini.