CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 aprile 2010
315.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02419 Siragusa: Sulla figura dei supervisori di tirocinio presso i conservatori statali di musica e istituti musicali pareggiati delle regioni Toscana ed Emilia Romagna.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'atto in discussione concerne la mancata concessione, per i Conservatori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, dei semiesoneri per le attività di supervisore di tirocinio dei bienni di secondo livello per la formazione dei docenti della classe di concorso A77 (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado).
Va premesso che l'articolo 64, comma 4-ter della legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, recante misure urgenti per la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha stabilito la sospensione, per l'anno accademico 2008/2009, e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) - razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso - ed e) - revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione degli organici del personale docente e ATA - del comma 4, delle procedure per l'accesso alle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università (SSIS).
A seguito della predetta sospensione, si è proceduto ad attivare le procedure idonee al completamento del secondo biennio dell'ultimo ciclo; è stato quindi possibile concedere agli aventi diritto, già inclusi nelle graduatorie predisposte dagli Uffici scolastici regionali, la proroga per il semi-esonero dall'insegnamento per attendere alle attività di supervisore di tirocinio per il conclusivo biennio delle scuole di specializzazione del IX ciclo (ultimo).
Numerose Università non hanno concluso i corsi per il conseguimento delle abilitazioni entro il 31 agosto 2008 (termine dell'anno scolastico), in quanto per tali istituzioni l'anno accademico prosegue fino alla seconda sessione del successivo anno accademico; in considerazione di ciò si è reso necessario concedere una ulteriore proroga al semiesonero per quei supervisori di tirocinio che sarebbero stati utilizzati nelle operazioni di esaurimento dei corsi normali o per i corsi di sostegno.
In tale fase è stato possibile procedere all'accoglimento della richiesta proveniente dai Conservatori di musica, che hanno richiesto l'utilizzo dei supervisori di tirocinio per i corsi attinenti la classe di concorso A077 (strumento musicale), in presenza delle precedenti graduatorie riguardanti le SISS o la facoltà di scienza della Formazione, ma non è stato invece possibile procedere ad ulteriori concessioni, nelle regioni Emilia-Romagna e Toscana, in assenza delle relative graduatorie.
A quest'ultimo proposito, va fatto presente che da parte dalla competente Direzione generale per l'alta formazione artistica e musicale (AFAM) non è stato autorizzato l'avvio dei corsi biennali in argomento essendo in itinere l'emanazione del Regolamento per la disciplina dei requisiti e delle modalità di formazione dei docenti; il che non ha consentito alle competenti direzioni scolastiche regionali l'adozione delle necessarie procedure per la formulazione delle relative graduatorie.

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Ciò premesso, per quanto riguarda la specifica situazione della Toscana, la Direzione scolastica regionale ha comunicato che, effettivamente, fino al termine dell'anno scolastico 2008/2009 il contingente dei supervisori determinato in applicazione della legge 3 agosto 1998, n. 315 - è stato esaurito entro l'ambito sia della Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario della Toscana che dell'Università degli Studi di Firenze Facoltà di Scienze della Formazione. A seguito della cessazione dell'attività della Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario della Toscana, è stato possibile accogliere le richieste di semiesonero per due docenti avanzate dal Conservatorio di Musica «L. Cherubini» di Firenze e dal Conservatorio di Musica «Girolamo Frescobaldi» di Ferrara.
Per quanto riguarda poi la situazione dell'Emilia-Romagna, la Direzione scolastica regionale ha comunicato che i semiesoneri per i supervisori per il tirocinio di educazione musicale e di strumento musicale sono stati autorizzabili nei limiti della copertura finanziaria prevista. La verifica della sussistenza nella stessa regione di eventuali disponibilità ha dato esito negativo, pertanto per l'anno scolastico 2008/2009 non è stato disposto alcun semiesonero e i docenti incaricati dai Conservatori prestano la loro attività in «ore eccedenti» le 18 settimanali con retribuzione da parte dei Conservatori stessi. Per il corrente anno scolastico, con nota del 13 gennaio 2010, la Direzione generale per il personale scolastico ha esteso la possibilità di prorogare gli incarichi di supervisore, già previsti per le Università nel settembre del 2009, anche a quelli previsti alla stessa epoca per Conservatori e Accademie. Conseguentemente, non avendo disposto alcun esonero per l'anno scolastico 2008/2009, la Direzione scolastica regionale per l'Emilia Romagna non ha potuto procedere ad alcuna proroga per l'anno scolastico 2009/2010.
Per quanto sopra esposto, stante l'attuale quadro normativo ed in assenza di una ulteriore disposizione di legge riguardante specificamente l'attività dei supervisori di tirocinio presso i Conservatori, non appare possibile procedere alla formazione delle relative graduatorie e, quindi, alla concessione dei semiesoneri necessari alla prosecuzione dell'attività riguardanti l'abilitazione per la classe di concorso A077.

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ALLEGATO 2

5-02444 Rossa: Sulla situazione degli istituti scolastici della Liguria.

5-02615 Codurelli: Sulla situazione delle scuole nella provincia di Lecco.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni n. 5-02444 dell'onorevole Rossa e n.5-02615 dell'onorevole Codurelli in quanto la situazione evidenziata dagli Onorevoli interroganti l'uno per le istituzioni scolastiche della Liguria e l'altro per le istituzioni scolastiche della provincia di Lecco riguardano sostanzialmente le difficoltà economiche delle istituzioni scolastiche nonché la nota che la direzione generale per la politica finanziaria ed il bilancio del Ministero ha inviato alle istituzioni scolastiche in data 14 dicembre 2009.
Si è più volte riferito anche in questa sede in merito alle ragioni che hanno indotto alla diramazione della nota n. 9537 del 14 dicembre 2009 riguardante il programma annuale 2010.
Si è già fatto presente che con la medesima sono state fornite indicazioni alle istituzioni scolastiche in merito alla compilazione dei documenti contabili per la programmazione del 2010 tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili - all'atto della diramazione della succitata nota - sui capitoli di spesa concernenti il personale ed il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali. Ciò per consentire alle medesime una programmazione certa con relativa copertura finanziaria. La nota in questione richiama le istituzioni scolastiche ad una corretta tenuta delle scritture contabili mediante l'assunzione degli impegni di spesa (a tutela dei beneficiari: personale scolastico, lavoratori ex L.S.U., eccetera).
Per quanto riguarda le supplenze è stata assicurata una risorsa complessiva annuale ad ogni istituzione scolastica determinata sulla base dell'applicazione del decreto ministeriale n. 21 del 2007; le maggiori esigenze che saranno rappresentate, previo controllo del fabbisogno segnalato, verranno soddisfatte in quanto deve essere assicurato il diritto all'istruzione.
Ricordo al riguardo che per l'anno 2009, gli stanziamenti relativi alla spese di funzionamento delle scuole ammontavano ad euro 675.896.750,00 contro euro 538.221.356,00 del 2008, con un incremento, quindi, di euro 137.675.394,00, mentre per le spese relative alle supplenze brevi lo stanziamento per il medesimo anno 2009 è stato pari ad euro 874.967.193,00 contro euro 607.215.113,00 erogati nell'anno 2008, con un incremento, quindi di euro 267.752.080,00.
La nota 9537 citata ha consigliato inoltre di applicare l'avanzo di amministrazione presunto nella misura necessaria e priva di vincoli al fine di consentire la copertura degli impegni assunti e da assumere dalle scuole. È stato segnalato a tale proposito che il bilancio dell'istituzione deve tendere al pareggio come previsto dal Regolamento adottato con decreto interministeriale n. 44 del 2001.
Per quanto concerne la rimodulazione dei contratti di fornitura dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie, di cui alla direttiva del Ministro n. 68 del 2005, alla quale fa riferimento l'onorevole Rossa,

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preciso che tale rimodulazione rappresenta solo il 2,25 per cento del totale delle risorse destinate ai servizi di pulizia e vigilanza.
Inoltre la medesima rimodulazione è volta alla razionalizzazione della spesa assicurando a tutte le istituzioni scolastiche risorse finanziarie quanto meno pari al costo del personale ridotto per effetto della esternalizzazione dei servizi, garantendo quindi i più opportuni livelli di servizio e liberando risorse per altre spese di funzionamento.
Vorrei inoltre far presente che in data 22 febbraio 2010 sono stati forniti ulteriori chiarimenti riguardo alle supplenze brevi e saltuarie, alla corretta assunzione degli impegni di spesa e alle spese di pulizia. A tale ultimo riguardo è stato confermato che a ciascuna istituzione scolastica viene garantita una risorsa finanziaria pari almeno al costo del personale statale ridotto per effetto della esternalizzazione dei servizi e che nel caso in cui l'importo per spese di pulizia, comunicato con nota del 14 dicembre 2009 prot. 9537, fosse inferiore alla suddetta risorsa finanziaria, la stessa verrà integrata della differenza. Qualora dette somme già assegnate fossero eccedenti, le stesse rimarranno a disposizione della scuola per il prosieguo del contratto ex «appalto storico» ovvero per le ulteriori esigenze di funzionamento.
Infine, se la differenza tra le somme assegnate e il costo del personale ridotto per effetto della esternalizzazione stessa fosse particolarmente rilevante, tale differenza sarà oggetto di opportuna analisi.
Per quanto riguarda l'imputazione dei residui attivi nell'aggregato Z «Disponibilità da programmare», l'indicazione è data per i residui attivi vantati nei confronti del Ministero e per i quali sono state avanzate apposite richieste di assegnazione.
Le risorse finanziarie alle scuole sono state attribuite, come disposto dall'articolo 1 comma 2 del decreto interministeriale n. 44 del 2001, senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione, orientamento proprie dell'istituzione interessata. Al piano dell'offerta formativa autonomamente definito dalla scuola è rimessa la loro articolazione, nel rispetto della normativa.
Passando ora alla situazione finanziaria delle istituzioni scolastiche della Liguria alla quale fa espresso riferimento l'onorevole Rossa faccio presente che le medesime all'inizio dell'esercizio 2009 disponevano complessivamente di un fondo di cassa di euro 22.439.242,94 a fronte di debiti per un totale di euro 8.699.036,67. Al termine dell'anno scolastico 2008-2009 dette istituzioni disponevano complessivamente di un fondo di cassa di euro 20.695.448,77 a fronte di debiti per un totale di euro 10.715.616,84.
In particolare l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato «Attilio Odero» di Sestri Ponente all'inizio dello scorso esercizio vantava un fondo di cassa di euro 389.994,00 e lamentava debiti per euro 92.839,04, mentre al termine dell'anno scolastico lo stesso istituto disponeva di un fondo di cassa di euro 430.577,50 a fronte di residui passivi per euro 48.902,86.
Per quanto riguarda l'anno in corso la Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio del Ministero in data 26 febbraio e 22 aprile 2010, ha comunicato alle scuole del territorio nazionale i finanziamenti ordinari relativi alla prima e seconda rata. Inoltre, il 29 marzo 2010 è stato comunicato l'importo relativo alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, erogato per 4 dodicesimi.
Oltre ai suddetti finanziamenti, alle scuole della Liguria sono stati assegnati i fondi per i servizi di pulizia per l'anno in corso e a saldo per gli anni 2008 e 2009.
Complessivamente alla Liguria sono stati fino ad ora assicurati finanziamenti pari a 26.425.489,25 euro.
Con riguardo alla situazione finanziaria delle istituzioni scolastiche della provincia di Lecco alla quale fa riferimento l'onorevole Codurelli, faccio presente che alle medesime sono stati assegnati nell'anno 2007 finanziamenti per 12.009.851,78 euro di cui 1.236.729,88 euro per spese di funzionamento e 769.267,00 euro di assegnazione

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straordinaria; nell'anno 2008 l'assegnazione complessiva è stata di 9.338.749 euro di cui 377.370,32 euro per le spese di funzionamento; nell'anno 2009 il finanziamento è stato pari a 8.046.595,67 euro di cui 866.709,32 euro per il funzionamento.
Faccio presente anche che le scuole di Lecco (46 su 49) al termine dell'anno scolastico 2008-2009 vantavano un fondo di cassa di 4.016.359,42 a fronte di complessivi residui passivi di 2.066.580,78 euro ed un avanzo di esercizio (entrate effettive accertate nell'esercizio meno spese effettive impegnate nell'esercizio) per 530.488,61 euro.
Per l'anno in corso, oltre agli ordinari finanziamenti di cui alle sopra citate note ministeriali, è stato comunicato alle 6 scuole interessate della provincia di Lecco il finanziamento per i servizi di pulizia, riguardante l'anno 2010 e il saldo relativo al 2009. Complessivamente, alle istituzioni scolastiche di Lecco e provincia sono stati fino ad ora assicurati finanziamenti pari a 5.496.890,78 euro.
Faccio anche presente che il Ministero dal decorso mese sta procedendo a monitorare gli impegni di spesa assunti dalle istituzioni scolastiche tramite i flussi finanziari al fine di disporre, previa verifica, eventuali reintegri.

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ALLEGATO 3

5-02467 Pes: Chiarimenti in merito ai congedi per i docenti titolari di assegni di ricerca presso le Università.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'atto in discussione ha per oggetto i congedi e le aspettative di cui possono fruire i titolari degli assegni di ricerca, istituiti dall'articolo 51 della legge n. 449 del 27 dicembre 1996.
È al riguardo da ritenere che la problematica proposta trovi soluzione nel disposto di cui all'articolo 453, comma 9 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, così come modificato dal comma 11 dell'articolo 26 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, che testualmente recita: «Possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi ed enti internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476».
Quest'ultima disposizione normativa, così come modificata dal comma 57 dell'articolo 52, della n. 448 del 28 dicembre 2001, prevede espressamente che «Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione della carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza».
È comunque in corso di emanazione una circolare con cui saranno forniti ulteriori chiarimenti in merito alle problematiche scaturenti dall'applicazione della normativa trattata dalla circolare ministeriale n.120 del 4 novembre 2002, alla quale si fa riferimento nell'interrogazione, e in tale sede sarà chiarita, nel senso sopra indicato, anche la questione riguardante i titolari degli assegni di ricerca.

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ALLEGATO 4

5-02563 Ghizzoni: Nuove regole ministeriali sull'offerta formativa universitaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come è noto all'onorevole interrogante nelle Linee Guida del Governo sull'Università per la razionalizzazione e la qualificazione dell'offerta formativa, il miglioramento dell'offerta stessa ed il risanamento del sistema sono strettamente connessi, perché diseconomie e mancanza di progetti ben definiti incidono negativamente su entrambi.
Pertanto, è stato necessario adottare apposite misure che, nel rispetto dell'autonomia universitaria, consentano di conseguire tre obiettivi:
la determinazione dell'offerta formativa effettivamente sostenibile tramite la definizione di più adeguati parametri quantitativi;
l'eliminazione degli ostacoli organizzativi e formali alla libera circolazione degli studenti;
l'assicurazione che le Università eroghino un'offerta formativa qualificata, in coerenza con la Dichiarazione di Bologna e con l'Agenda di Lisbona.
Con riferimento alle preoccupazioni espresse dall'onorevole interrogante si precisa che nella nota n. 160 del 4 settembre 2009 sono illustrati i princìpi e i contenuti generali degli interventi che il Ministero intende attuare al fine di conseguire tali obiettivi e viene anche precisato che la concreta attuazione dei suddetti interventi richiederà tempi differenziati in relazione allo strumento normativo o amministrativo che dovrà essere utilizzato al riguardo: pertanto, è da escludere che le nuove regole possano essere attuate immediatamente.
Si fa anche presente che, per il conseguimento degli obiettivi relativi alla razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa universitaria, dovrà essere adottato il decreto ministeriale relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2010-2012 (ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43), che dovrà stabilire il quadro generale di regole relativo all'offerta formativa degli Atenei per il corrente triennio.
Soltanto successivamente potrà essere emanato il decreto ministeriale che stabilirà più elevati requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio e che modificherà il decreto ministeriale n. 544 del 2007.
Si riferisce, infine, che con la nota n. 18 del 27 gennaio 2010, è stato comunicato a tutti i Rettori delle Università che per l'anno accademico 2010/2011 continuerà a trovare applicazione il decreto ministeriale 31 ottobre 2007, n.544 in quanto l'esigenza di riprogettazione dei corsi di studio che sarebbe necessaria in relazione all'adozione del decreto di modifica del citato decreto ministeriale n. 544, non appare compatibile con i tempi operativi necessari alla definizione dell'offerta formativa relativa al prossimo anno accademico, considerando che gli Atenei devono ultimare la progettazione della stessa entro il termine del 31 gennaio di ogni anno.

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ALLEGATO 5

5-02601 De Pasquale: Sull'applicazione delle nuove norme sull'organizzazione scolastica da parte dell'istituto G. Carducci di Firenze.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto prospettato nell'atto in discussione circa la frammentazione della didattica in alcune classi quarte della scuola primaria «G. Carducci» di Firenze faccio presente quanto segue.
Della questione è stato interessato il competente dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana. Questi, dopo aver acquisito le necessarie informazioni presso il dirigente scolastico della scuola «G. Carducci», ha fatto presente che l'organizzazione didattica delle sezioni 4a D ed E è stata pianificata tenendo conto delle richieste dei genitori e degli insegnanti e per tale motivo sono stati mantenuti sulle due classi, per continuità, i due docenti principali degli ambiti logico-matematico (11 ore per classe) e linguistico (11 ore per classe).
Per quanto riguarda l'insegnamento dell'inglese e della religione ogni classe ha avuto un docente per disciplina in quanto gli insegnanti curriculari presenti non sono in possesso di specializzazione e idoneità. Sono stati attribuiti poi un docente per geografia e uno per storia.
A tali docenti ne sono poi stati aggiunti altri due sulla base di delibera del Collegio dei docenti, che svolgono, per tutte le classi, due ore aggiuntive e cioè un'ora di informatica e un'ora di recupero per alunni in difficoltà. Sono inoltre presenti un docente di sostegno e un educatore (dipendente del Comune) per l'alunno disabile.
Il Dirigente della scuola ha fatto inoltre presente che anche altre classi ex moduli hanno strutture orarie simili e non risulta allo stesso esserci stata alcuna protesta da parte delle famiglie.
Precisa, inoltre, che i docenti delle classi 4a D e 4a E sono tutti di ruolo e stanno svolgendo al meglio i programmi delle rispettive materie senza rilevare problematiche particolari, inoltre nella scuola vengono offerte a tutte le classi attività integrative che arricchiscono l'offerta formativa. Il tempo mensa, due ore a settimana ha sempre fatto parte dell'orario dei moduli, così come il tempo dedicato all'intervallo.
Il Dirigente assicura di avere sempre tenuto colloqui con le famiglie delle due classi rispondendo in modo chiaro anche per scritto alle loro istanze, apportando alcune variazioni possibili per migliorare l'orario e la distribuzione delle discipline assicurando loro, se l'organico lo consentirà, di apportare migliorie alla struttura oraria per il prossimo anno mantenendo la continuità dei due docenti delle due discipline linguistiche e logico matematiche.
Da quanto sopra si può rilevare che l'organizzazione della scuola in questione deriva dalla scelta effettuata nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 la quale consente una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti, l'adattamento del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, l'organizzazione dell'orario complessivo del curricolo e quello delle singole discipline in modo elastico, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale.

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ALLEGATO 6

5-02660 Corsini: Incarico di consulenza, studio e ricerca alla dottoressa Marina Giuseppone presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'interrogazione parlamentare presentata dagli onorevoli Corsini e Ghizzoni riguardante la dottoressa Marina Giuseppone, fornisco anzitutto alcuni dati che possono essere reperibili dal curriculum vitae della dottoressa Giuseppone, pubblicato sul sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali.
La dottoressa Marina Giuseppone è dipendente della pubblica amministrazione dal maggio 1994, a seguito di superamento di pubblico concorso per esami.
In data 23 dicembre 2003, la dottoressa Giuseppone è stata assunta dal Ministero della salute con la qualifica di dirigente di seconda fascia, essendo risultata vincitrice del 3o corso-concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti pubblici bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ed ha partecipato al previsto ciclo di attività formative della durata di diciotto mesi, sostenendo l'esame finale con esito positivo.
La stessa dirigente, dopo un periodo di servizio in posizione di comando presso il Ministero per i beni e le attività culturali, è transitata, con decorrenza dal 1o ottobre 2009, nei ruoli dello stesso Ministero, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Ciò premesso, faccio presente che la dottoressa Marina Giuseppone è figlia del Consigliere della Corte dei conti dottor Vittorio Giuseppone e che non si ravvisa alcun profilo di incompatibilità o di inopportunità in ordine alle funzioni istituzionali svolte dalla dirigente medesima, né in punto di diritto né in punto di fatto.
Infatti, non v'è alcuna norma che prevede profili di incompatibilità al riguardo, gli atti sottoposti al controllo della Corte sono registrati da altro magistrato e comunque la dottoressa Marina Giuseppone è titolare di incarico di consulenza, studio e ricerca ed in quanto tale non adotta, nell'esercizio delle sue funzioni dirigenziali, provvedimenti amministrativi soggetti al controllo della Corte dei conti.

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ALLEGATO 7

5-02671 Mariani: Sulla situazione della Soprintendenza per i beni culturali delle province di Lucca e Massa Carrara.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione degli onorevoli Mariani e Ghizzoni con la quale chiedono di porre fine alla situazione di incertezza organizzativa della situazione della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le Province di Lucca e Massa Carrara.
A tal proposito voglio anzitutto premettere che, come noto, per arginare la situazione di precarietà delle risorse umane sono stati indetti concorsi pubblici per esame a 500 posti presso l'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali, banditi il 14 luglio 2008, che sono a tutt'oggi in corso di espletamento, e in relazione ai quali si prevede a breve la conclusione delle procedure.
Ciò detto, rappresento che l'avvicendamento di alcuni dirigenti presso la Soprintendenza in argomento è correlato all'utilizzo, al fine di ridurre la spesa pubblica, dello strumento dell'incarico ad interim (per sei mesi, rinnovabile solo per altri sei), stante il numero insufficiente di dirigenti disponibili in relazione ai posti scoperti.

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ALLEGATO 8

5-02682 Ceccuzzi: Sui tagli di risorse alle scuole e sull'iniziativa dei consigli di istituto e di circolo didattico di Siena e provincia.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto rappresentato nell'atto in discussione, va in primo luogo fatto presente che il Governo ha preso l'impegno di tenere sotto controllo i conti pubblici eliminando sprechi ed inefficienze.
Come risulta dalle indagini dell'OCSE, le scuole italiane spendono mediamente per ciascuno studente molto più degli altri paesi dell'area OCSE ma i rendimenti in termini di istruzione sono al di sotto della media. Bisogna quindi restituire al servizio scolastico efficienza ed efficacia ed elevarne la qualità per avvicinarlo agli standard internazionali ed europei.
Al raggiungimento di questi obiettivi mirano i provvedimenti promossi dal Governo ed approvati dal Parlamento, ai quali si fa riferimento nell'interrogazione, ivi comprese le disposizioni in materia di organizzazione scolastica introdotte dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, il cui impianto complessivo - va ricordato - è stato in buona sostanza riconosciuto costituzionalmente legittimo dalla sentenza della Consulta n. 200 del 2009.
Quanto alla materia del diritto allo studio, non va dimenticato che la materia stessa è dall'ordinamento attribuita alla competenza delle Regioni e degli Enti locali.
In relazione, poi, alla situazione finanziaria delle istituzioni scolastiche, faccio presente quanto segue.
Per quanto riguarda la nota ministeriale protocollo n. 9537 del 14 dicembre 2009, citata nell'interrogazione, è noto che con la stessa nota sono state fornite indicazioni alle istituzioni scolastiche preordinate alla compilazione dei documenti contabili per il programma annuale del 2010, tenendo conto delle risorse finanziarie attualmente disponibili sui capitoli di spesa concernenti il personale ed il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali; ciò per consentire alle istituzioni scolastiche una programmazione certa con relativa copertura finanziaria.
Nella suddetta nota si sono richiamate le istituzioni scolastiche ad una corretta tenuta delle scritture contabili mediante assunzioni degli impegni di spesa a tutela dei beneficiari (personale scolastico, lavoratori socialmente utili, eccetera).
Relativamente alle supplenze, è stata assicurata una risorsa complessiva annuale ad ogni istituzione scolastica tenendo conto dei parametri previsti dal decreto ministeriale n. 21 del 2007; le maggiori ineludibili esigenze che saranno rappresentate dalle istituzioni scolastiche, previo verifica del fabbisogno segnalato, verranno soddisfatte in considerazione dell'esigenza di assicurare il diritto all'istruzione.
Si è inoltre suggerito di applicare l'avanzo di amministrazione presunto nella misura necessaria e priva di vincoli, al fine di consentire la copertura degli impegni assunti e da assumere dalla scuola. A questo proposito, si è anche ricordato che il bilancio dell'istituzione scolastica deve tendere al pareggio come previsto dal regolamento amministrativo-contabile adottato con decreto interministeriale n. 44 del 2001.

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Quanto, poi, alla rimodulazione dei contratti di fornitura dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie riferiti ai cosiddetti appalti storici (direttiva n. 68 del 2005), va detto che la rimodulazione stessa rappresenta il 2,25 per cento del totale delle risorse destinate a detti servizi; a tutte le istituzioni scolastiche sono assicurate risorse finanziarie quanto meno pari al costo del personale sostituito con i servizi esternalizzati, garantendo quindi i più opportuni livelli di servizio e liberando risorse per altre spese di funzionamento.
Per ciò che riguarda l'imputazione dei residui attivi nell'aggregato Z «Disponibilità da programmare», l'indicazione è data per i residui attivi vantati nei confronti della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio del Ministero, per i quali sono state avanzate apposite richieste di assegnazione al Ministero dell'economia e delle finanze.
Per quanto concerne la copertura delle voci di spesa, i finanziamenti rientrano nell'assegnazione complessiva per spese di personale e di funzionamento; l'assegnazione dei fondi tiene conto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche che gestiscono il «budget» assegnato considerando i criteri indicati.
In data 22 febbraio 2010 sono stati forniti ulteriori chiarimenti riguardo alle supplenze brevi e saltuarie, alla corretta assunzione degli impegni di spesa e alle spese di pulizia.
A tale ultimo riguardo, è stato confermato che a ciascuna istituzione scolastica viene garantita una risorsa finanziaria pari almeno al costo del personale statale ridotto per effetto della esternalizzazione dei servizi. Pertanto, nel caso in cui la somma per spese di pulizia, comunicata con la sopra citata nota ministeriale del 14 dicembre 2009, fosse inferiore all'anzidetta risorsa finanziaria, la stessa somma verrà integrata della differenza. Nell'ipotesi, poi, che le somme già assegnate risultassero eccedenti, l'eccedenza rimarrà a disposizione della scuola per il prosieguo del contratto ex «appalto storico» ovvero per le ulteriori esigenze di funzionamento. Nella ulteriore ipotesi che la differenza tra le somme assegnate e il costo del personale ridotto per effetto della esternalizzazione risulti particolarmente rilevante, la differenza sarà oggetto di opportuna analisi.
Successivamente, il 10 marzo scorso, sono state fornite ulteriori precisazioni in merito alle richieste di maggiori finanziamenti per le spese di supplenze brevi che le istituzioni scolastiche debbono sostenere per consentire l'ordinato svolgimento delle lezioni e, quindi, garantire il diritto all'istruzione. È stato pure puntualizzato che la risorsa finanziaria già comunicata il 14 dicembre scorso comprende la spesa annua presunta per supplenze, determinata secondo i criteri indicati dal decreto ministeriale n. 21 del 2007.
Dal decorso mese di marzo, il Ministero procede periodicamente a monitorare gli impegni di spesa assunti nell'anno tramite i flussi finanziari alfine di disporre, previa verifica, eventuali reintegri.
Per quanto riguarda in particolare la situazione delle istituzioni scolastiche di Siena e provincia, cui si fa specifico riferimento nell'interrogazione, dai dati comunicati da 38 scuole sul totale di 40, ad inizio del corrente anno scolastico le stesse disponevano di un fondo cassa pari a 4.728.426,48 euro a fronte di passività pari a 1.097.451,70 e di un avanzo di esercizio di 132.468,43. Peraltro i finanziamenti complessivi relativi alle scuole della provincia di Siena per l'anno 2009 ammontano a 4.304.461,50 ed il totale assegnato per il 2010 fino ad ora risulta pari a 5.149.758,05 euro.

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ALLEGATO 9

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca (Nuovo testo C. 2064 Grimoldi).

EMENDAMENTI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monzadi cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato di un importo pari a 600.000 euro per l'anno 2010, a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro a decorrere dall'anno 2012».
1. 1.Il relatore.
(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: «All'onere derivante» fino a: «n. 191» con le seguenti: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 600.000 euro per l'anno 2010, a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,».
3. 1.Il relatore.
(Approvato)

Sopprimere il comma 2.
3. 2.Il relatore.
(Approvato)