CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 aprile 2010
315.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 29 APRILE 2010

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ALLEGATO

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: secondo modalità e termini, con le seguenti: secondo modalità, termini e ambito applicativo volto a semplificare gli obblighi di cui al presente comma, ed aggiungere in fine, il seguente periodo: Sono escluse dalla comunicazione di cui al presente comma le transazioni esenti e le operazioni per le quali l'imposta è stata assolta in dogana.
1. 22. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

Al comma 1, sostituire le parole: tutte le cessioni di beni, con le seguenti: le documentazioni, sia fiscali che doganali, relative a tutte le cessioni e movimentazioni di beni.
1. 24. Fluvi, Causi, Carella Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, ad eccezione delle operazioni effettuate con soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità.
1. 23. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2 sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
1. 25. Fluvi, Causi, Carella Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, inserire, in fine, il seguente periodo: A specifici settori di attività individuati con lo stesso decreto, successivamente alla data di autorizzazione della misura, ove richiesta, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, sono applicate le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1. 26. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica una sanzione pari al doppio dell'imposta evasa. Se la comunicazione omessa ovvero inviata con dati incompleti o non veritieri viene, rispettivamente, inviata ovvero corretta entro un

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mese dal termine si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
1. 27. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 11 aggiungere le seguenti:, comma 1,.
1. 35. I relatori.
(Approvato)

Al comma 3, dopo le parole: decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aggiungere le seguenti: ridotta alla metà se la comunicazione omessa ovvero inviata con dati incompleti o non veritieri viene, rispettivamente, inviata ovvero corretta entro un mese dal termine,

Conseguentemente dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Incremento IRES a carico delle società di grandi dimensioni).

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 7, la percentuale ivi prevista del 4 per cento è incrementata al 6 per cento. Sono altresì incrementate del 50 per cento le percentuali indicate alla lettera b) del medesimo articolo 3, comma 2. Della disposizione in esame si tiene conto in sede di versamento dell'acconto dovuto per l'esercizio 2010.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 5. Del Tenno.

Al comma 3, dopo le parole: decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, inserire le seguenti: ridotta alla metà se la comunicazione omessa ovvero inviata con dati incompleti o non veritieri viene, rispettivamente, inviata ovvero corretta entro un mese dal termine.
*1. 6. Germanà.

Al comma 3, dopo le parole: decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, inserire le seguenti: ridotta alla metà se la comunicazione omessa ovvero inviata con dati incompleti o non veritieri viene, rispettivamente, inviata ovvero corretta entro un mese dal termine.
*1. 17. Vignali.

Al comma 3, dopo le parole: decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, inserire le seguenti: ridotta alla metà se la comunicazione omessa ovvero inviata con dati incompleti o non veritieri viene, rispettivamente, inviata ovvero corretta entro un mese dal termine.
*1. 18. Anna Teresa Formisano, Occhiuto.

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: La sanzione di cui al primo periodo è maggiorata di un importo corrispondente al cinquanta per cento del valore di ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi di cui al comma 1 non indicata nella comunicazione da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi del medesimo comma 1.
1. 7. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui alla seconda parte del comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 25 settembre 2009,

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n. 151, non si applicano nei Comuni il cui territorio non è limitrofo a quello di altri Comuni.
1. 28. Codurelli, Braga.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui alla seconda parte del comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151, non si applicano alla Casa da gioco di Campione d'Italia in considerazione della peculiarità di territorio esterno alla linea doganale italiana e comunitaria.
1. 29. Codurelli, Braga.
(Inammissibile)

Al comma 4, dopo le parole: illeciti fiscali internazionali, inserire le seguenti: e ai fini della tutela del diritto di credito dei soggetti residenti.
1. 30. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.
(Approvato)

Al comma 4, dopo le parole: sede sociale della società, inserire le seguenti: e tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni straordinarie, quali conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni societarie.
1. 31. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.
(Approvato)

Al comma 4 sopprimere le parole da: Agenzia delle entrate, sino alla fine del periodo.
1. 8. Barbato, Cimadoro, Messina, Borghesi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del primo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni», sono aggiunte le seguenti: «e determina, in sede di liquidazione periodica dell'imposta, un minor debito ovvero un maggior credito;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni», sono aggiunte le seguenti: «e non vi sia variazione dell'imposta determinata in sede di liquidazione periodica,».
1. 9. Rubinato, Fogliardi, Strizzolo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 2215-bis, terzo comma, del codice civile, dopo le parole: «di numerazione progressiva», sono aggiunte le seguenti: «di bollatura e»; dopo le parole: «mediante apposizione» le parole: «ogni tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «una volta all'anno»; sono soppresse, in fine, le parole: «inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.»
1. 10. Rubinato, Fogliardi, Strizzolo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 2215-bis, quarto comma, del codice civile le parole: «per tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «per un anno»; le parole: «il periodo

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trimestrale», sono sostituite dalle seguenti: «il periodo annuale».
1. 11. Rubinato, Fogliardi, Strizzolo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 2215-bis, del codice civile dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Per i libri ed i registri anche a rilevanza fiscale, il termine di cui al terzo comma opera secondo le regole stabilite dalle relative norme di conservazione elettronica».
1. 12. Rubinato, Fogliardi, Strizzolo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo del 10 marzo 2000, n. 74, le parole: «o, comunque, è superiore a euro 2.065.827,60», sono soppresse.
1. 13. Rubinato, Fogliardi, Strizzolo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a 4, all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale in materia di infrazioni valutarie ed antiriciclaggio. II presidente fissa l'ordine del giorno dei lavori, il calendario delle sedute e designa i relatori per la trattazione dei singoli affari. La Commissione dura in carica tre anni ed è rinnovata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».
1. 1. Pugliese.
(Inammissibile)

Al comma 5, sopprimere le parole da: e all'Agenzia delle entrate, fino a: siano definitivamente accertate.
1. 14. Garofalo.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche alle vendite di aeromobili relativamente all'assolvimento dei debiti nei confronti dell'Agenzia delle entrate.
1. 32. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze recanti somme da corrispondere alle regioni, al fine di essere assegnate alle regioni che recuperano, ai sensi del presente comma, i crediti d'imposta illegittimamente utilizzati.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, quanto a 10 milioni di euro a decorrere dal 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
1. 15. Pagano.

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Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Fatta salva la disciplina vigente in materia di indebiti relativi a prestazioni previdenziali e assistenziali, il recupero coattivo delle somme indebitamente erogate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nonché dei crediti vantati dall'Istituto medesimo ai sensi dell'articolo 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988 n. 48, è effettuato a mezzo ruolo ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
6-ter. l'I.N.P.S. provvede a determinare i criteri, i termini e le modalità di gestione delle somme e dei crediti di cui al comma 1 nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo.
1. 2. Ventucci.
(Approvato)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 3, comma 25-bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «l'attività di riscossione», sono aggiunte le seguenti parole: «, spontanea e coattiva,».
6-ter. L'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2011.
1. 3. Soglia.
(Approvato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima data è ricostituito il Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A., composto di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A. è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.».
1. 4. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima data è ricostituito il Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A., composto di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A. è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, fermo restando l'espressione di un parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari a maggioranza semplice dei propri componenti.
1. 21. Allasia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti pubblici, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico sulle imposte dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
1. 19. Di Biagio, Angeli, Berardi.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente: 1-ter. L'imposta non è dovuta per le insegne recanti marchi di fabbrica, mono o bifacciali, apposti dai fabbricanti sulle macchine da cantiere di grandi dimensioni, quali ad esempio le gru per edilizia e le gru mobili, con superficie fino a 0,5 m2 per faccia, ripetuti fino a tre volte, ovvero riunibili in superfici mono o bifacciali con superficie complessiva fino a 1,5 m2 per ciascuna faccia. Per le macchine in cui la somma dell'altezza e della lunghezza della macchina in fase di lavoro è superiore a 75 metri, la superficie esente sopra definita è doppia. Sono altresì esenti le insegne recanti marchi di fabbrica apposte in origine sulle macchine immesse sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, anche se non conformi a quanto disposto dal presente comma.
1. 20. Vignali, Bernardo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6. All'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la solidarietà nel pagamento dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma l, dopo la parola «beni» sono aggiunte le seguenti «e i servizi» e le parole «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 2-bis e 3.»;
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al comma 1, l'acquirente soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.;
2-bis. L'obbligazione solidale viene meno se è dimostrato che il mancato pagamento dell'imposta da parte del cedente i beni o del prestatore dei servizi è stato determinato da eventi o situazioni di fatto non riconducibili ai rapporti intercorsi tra il cedente o prestatore e l'acquirente.;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. I contribuenti che operano acquisti dei beni e servizi di cui al comma 1 devono presentare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA dai quali hanno effettuato detti acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, sono individuati gli elementi informativi da indicare nell'elenco nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi. In caso di omessa presentazione dell'elenco, nonché di invio dello stesso con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e l'imposta della quale è stata omessa la comunicazione è indetraibile.
1. 33. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
Al fine di consentire una maggiore efficacia ed esecuzione dei controlli per il contrasto alle frodi internazionali e nazionali, il personale delle Agenzie-fiscali ed in particolare quanti, appartenenti all'Area B

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(ora II Area), hanno completato il percorso formativo previsto dalle procedure di riqualificazione professionale con il superamento del relativo esame finale per il passaggio all'Area C (ora III Area) e con una formazione specifica sulle sopraindicate materie, è inquadrato nella I fascia retributiva della terza Area a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 16. Strizzolo, Barbieri.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria).

1. All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni anticlusive e per il contrasto dell'abuso di diritto»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare, anche mediante abuso del diritto e pur se non venga violata alcuna specifica disposizione di legge, obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte, rimborsi o risparmi, altrimenti indebiti. Ai fini del presente articolo, costituisce abuso del diritto l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, precipuamente finalizzato a ottenere vantaggi fiscali illegittimi o, comunque, contrari alle finalità perseguite dalla normativa tributaria;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. È fatta salva la facoltà per il contribuente di scegliere le forme giuridiche negoziali o i modelli organizzativi che comportano l'applicazione del regime d'imposizione più favorevole;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse o aggirate anche mediante abuso del diritto, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione»;
e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Fermo restando quanto disposto dai commi 1, 1-bis e 2, sono fatti salvi gli effetti delle operazioni che prima della data di entrata in vigore della presente disposizione non rappresentavano fattispecie elusiva;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto del comma 1 del presente articolo, tenuto conto delle giustificazioni fornite dal contribuente. Le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto dal comma 2.
1. 01. Strizzolo, Ceccuzzi, Fogliardi.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti).

1. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «2009 e 2010», sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010 e 2011»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012.

2. Conseguentemente alla Tabella A della legge n. 191/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
Ministero dello Sviluppo Economico: 2011 - -1300 (migliaia di euro); Ministero dell'Economia e delle Finanze: 2012 - -4700 (migliaia di euro);
1. 02. Di Biagio, Angeli, Zacchera, Picchi, Moffa, Nizzi, Berardi.
(Inammissibile)

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: articolo 2188 del codice civile, inserire le seguenti:, a scelta del contribuente.
2. 60. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 144, comma l, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: «Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6; è fatta in ogni caso salva l'azione prevista dall'articolo 2054 del codice civile nei confronti del responsabile civile.».
1-ter. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.»;
* 2. 56. Il Governo.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: «Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6; è fatta in ogni caso salva l'azione

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prevista dall'articolo 2054 del codice civile nei confronti del responsabile civile.».
1-ter. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.».
* 2. 28. Pagano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità dell'amministrazione economico finanziaria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dall'articolo 2 comma 8-bis dei decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, i soggetti già appartenenti alle diverse categorie di personale dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi compreso quello di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche esperienze e professionalità, possono essere trasferiti, a domanda, nei ruoli del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle Agenzie fiscali o del Ministero dell'economia e delle finanze, con provvedimento adottato dall'Agenzia ovvero dall'amministrazione interessata, d'intesa con l'amministrazione di provenienza, previa verifica della disponibilità di organico e valutate le esigenze organizzative e funzionali sulla base di apposita, tabella di corrispondenza approvata con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso il passaggio di ruolo avviene senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente ai predetti organismi. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico corrisposto all'atto dell'inquadramento secondo le regole vigenti. Per le finalità indicate al presente comma, all'articolo 83, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «agenzie fiscali», sono inserite le seguenti: «nonché tra le predette Agenzie e il Ministero dell'economia e delle finanze,»; nello stesso periodo, dopo le parole: «fascia in servizio», sono inserite le seguenti: «presso il Ministero ovvero»; nel secondo periodo, dopo le parole: «di lavoro in essere presso», sono inserite le seguenti: «il Ministero ovvero presso». Le presente disposizione non si applica al personale in servizio a tempo determinato.
1-ter. Al fine di razionalizzare l'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria, potenziando l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dal capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono soppresse. La riduzione delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale derivante dal presente comma concorre a realizzare gli obiettivi fissati dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Le funzioni

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svolte dalle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono riallocate prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, dei servizi e del personale, ovvero presso le Ragionerie territoriali dello Stato, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare; con i predetti decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire. Il personale in servizio presso le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze è trasferito, a domanda, prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anche in soprannumero, ovvero è assegnato alle Ragionerie territoriali dello Stato. Si applica il comma 5-bis dell'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129. Nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis, camma 4, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche all'assetto organizzativo interno del Ministero.
2. 2. Pugliese.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. I dati che consentono la puntuale identificazione di soggetti contribuenti che risultino residenti o meno in Italia e che effettuino operazioni commerciali con l'estero, una volta acquisiti dall'Agenzia delle entrate, possono essere sempre utilizzati in sede di accertamento fiscale, nonché in sede di contenzioso tributario.
1-ter. I dati di cui al comma 1-bis possono essere utilizzati anche in sede di contenzioso penale, qualora il processo di acquisizione di tali dati sia avvenuto attraverso una modalità legittima. In ogni caso, l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario non esclude che, ai fini della formazione del suo convincimento, il giudice penale possa avvalersi degli stessi elementi che determinano presunzioni secondo la disciplina tributaria, a condizione che gli stessi siano assunti non con l'efficacia di certezza legale, ma come dati processuali oggetto di libera valutazione a fini probatori.
2. 29. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di tenere conto della specificità delle agenzie fiscali e di adottare le opportune misure organizzative derivanti dall'attuazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di contabilità e finanza pubblica, nei confronti dell'amministrazione economico-finanziaria le disposizioni di cui al titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione degli articoli 24, commi 1 e 2, 25 e 26, si applicano a decorrere dalla data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.».
2. 1. Vincenzo Antonio Fontana.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di un celere potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e in particolare dell'Agenzia delle entrate in conformità con i principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007 per la lotta all'evasione fiscale, tenuto anche conto della disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 1o luglio

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2009 n. 78, convertito, con modificazioni alla legge 3 agosto 2009, n. 102, la citata Agenzia, senza avviare nuove procedure concorsuali, attinge, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria - Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi n. 101 del 30 dicembre 2008. Per gli stessi fini alla suddetta graduatoria potranno attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario.
*2. 61. De Micheli, Bernardo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di un celere potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e in particolare dell'Agenzia delle entrate in conformità con i principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007 per la lotta all'evasione fiscale, tenuto anche conto della disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni alla legge 3 agosto 2009, n. 102, la citata Agenzia, senza avviare nuove procedure concorsuali, attinge, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria - Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi n. 101 del 30 dicembre 2008. Per gli stessi fini alla suddetta graduatoria potranno attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario.
*2. 43. Raisi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di un celere potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e in particolare dell'Agenzia delle entrate in conformità con i principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007 per la lotta all'evasione fiscale, tenuto anche conto della disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni alla legge 3 agosto 2009, n. 102, la citata Agenzia, senza avviare nuove procedure concorsuali, attinge, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria - Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi n. 101 del 30 dicembre 2008. Per gli stessi fini alla suddetta graduatoria potranno attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario.
*2. 31. Barbato, Messina, Cimadoro, Borghesi, Piffari.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 729 del codice di procedura penale è abrogato.
2. 30. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 69-bis - (Criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace) - Le competenze e gli onorari di difesa liquidati dal Giudice di pace nelle cause in cui questi è competente ai sensi dell'articolo 7 primo comma, del codice non possono superare il valore della condanna principale».
2. 72. Abrignani.
(Inammissibile)

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente al secondo periodo sostituire le parole: Le amministrazioni statali concedenti, con le seguenti: In materia di concessioni pubbliche statali, per quanto riguarda i rapporti negoziali di natura commerciale dei concessionari con soggetti terzi, le amministrazioni statali concedenti,.
2. 32. Ventucci.

Al comma 2 dopo il primo periodo inserire il seguente: Restano fermi i rapporti in essere fra i concessionari ed i soggetti terzi.
2. 63. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Conseguentemente, i canoni versati all'ente concedente dagli affidatari delle concessioni per la commercializzazione delle scommesse ippiche e sportive in agenzie e punti di vendita di gioco è determinata, a partire dall'anno in corso e per tutta la residua durata dell'affidamento, in euro 500 per anno per ciascuna agenzia o punto.
2. 74. Germanà.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
2. 62. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. «al comma 4 dell'articolo 149 del Testo unico al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono aggiunte infine le seguenti parole: «alle leghe di società sportive professionistiche».
2-ter. «all'onere derivante dal precedente comma, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2010, si prevede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
2. 53. Fugatti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine della deflazione del contenzioso e dell'economicità delle relative procedure, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,

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possono definire le controversie, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e relative alle attività svolte, fino al 30 giugno 1999, in proprio o da loro partecipate, nell'esercizio in concessione del servizio di riscossione, derivanti dalle contestazioni di cui agli articoli 83 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dalle pretese risarcitorie recate da inviti a dedurre di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, ovvero da atti di citazione introduttivi di giudizi di responsabilità.
2-ter. La definizione si realizza con il versamento di un importo pari ad una percentuale delle somme dovute in base alla sentenza impugnata o impugnabile ovvero, in mancanza, all'ultimo atto amministrativo o all'invito a dedurre o all'atto di citazione. Tale percentuale è individuata, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in misura pari al rapporto tra il riscosso nel triennio 2006-2008 sui ruoli affidati dall'Agenzia delle entrate ed il carico affidato dalla stessa Agenzia negli anni 2006 e 2007, al netto di sgravi e sospensioni. Il decreto individua, altresì, il termine e le modalità per il versamento.
2-quater. Una copia della ricevuta del versamento di cui al comma 2-ter è prodotta all'organo amministrativo o giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
2-quinquies. Restano escluse dalla definizione di cui al comma 2-bis le controversie relative all'attività di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle Regioni, degli Enti locali e delle Camere di commercio e di quella delle entrate costituenti risorse proprie dell'Unione Europea.
2-sexies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-bis a 2-quinquies affluiscono per l'anno 2010, nel limite di 20 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 1 comma 1240 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La parte residua delle maggiori entrate derivanti dai predetti commi, è destinata per l'anno 2010 ad incrementare, nel limite di 30 milioni di euro, lo stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 alla voce comunicazioni-sostegno all'editoria, legge 25 febbraio 1987 n. 67. A tal fine all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono soppresse le parole da: «le associazioni le cui pubblicazioni periodiche» fino alla fine del comma. A fronte del citato stanziamento, le tariffe postali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46 così come modificato dal presente comma, possono essere ridotte con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri; in ogni caso l'agevolazione non deve essere superiore al cinquanta per cento della tariffa ordinaria e deve comunque rispettare il limite massimo di spesa indicato al presente comma. Il rimborso dovuto a favore di Poste italiane spa non potrà essere superiore al predetto importo. Il Ministero per lo sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente comma con riguardo alle disposizioni di cui al terzultimo e quart'ultimo periodo; nel caso in cui l'andamento della spesa sia tale da determinare un possibile superamento della spesa autorizzata, con decreto adottato con le modalità indicate al presente comma è stabilita la sospensione o la riduzione dell'agevolazione.
2. 51. Pugliese, Bobba.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di raccolta del gioco a distanza e fuori dai casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esclusivamente nelle

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sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica; è conseguentemente abrogato l'articolo 11-quinquiesdecies, comma 11, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2-ter. L'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito dei rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2-quater. La licenza di cui all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto regio decreto. Nell'ambito del piano straordinario di contrasto del gioco illegale di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio ed alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
2-quinquies. Le maggiori entrare derivanti dai commi precedenti affluiscono per l'anno 2010 al fondo di cui all'articolo 1 comma 1240 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime maggiori entrare, per l'anno 2011, sono destinate al rifinanziamento per l'anno 2011 del regime di devoluzione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A decorrere dall'anno 2012 le medesime maggiori entrate, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni militari all'estero.
2. 52. Bernardo.
(Approvato)

All'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di raccolta del gioco a distanza e fuori dai casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica; è conseguentemente abrogato l'articolo 11-quinquiesdecies, comma 11, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2-ter. L'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2-quater. La licenza di cui all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto regio decreto. Nell'ambito del piano

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straordinario di contrasto del gioco illegale di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio ed alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
2-quinquies. Le maggiori entrare derivanti dai commi precedenti per l'anno 2010 e, per l'anno 2011, nei limiti di 10 milioni di euro, affluiscono al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime maggiori entrare per l'anno 2011, nei limiti di 20 milioni di euro, sono destinate al finanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; all'articolo 45, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; all'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A decorrere dall'anno 2012 le medesime maggiori entrate, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per le esigenze di finanziamento delle missioni militari all'estero.
2. 4. Ventucci.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera e) dell'articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. 44. Occhiuto, Anna Teresa Formisano, Rao.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis
. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 119 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il limite del 51 per cento è elevato al 70 per cento e quello del 35 per cento è ridotto al 15 per cento nei primi due periodi d'imposta di applicazione del regime speciale. Se al termine del secondo periodo d'imposta di applicazione del regime la società non presenta i requisiti di partecipazione di cui al primo periodo del presente comma, la circostanza determina la definitiva cessazione del regime speciale e l'applicazione delle ordinarie regole a partire dal periodo di imposta dal quale ha avuto effetto l'opzione. L'attività di locazione immobiliare comprende anche le attività di prestazione di servizi accessori ad essa collegati.
b) al comma 121, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini della verifica del parametro reddituale, non si tiene conto dei proventi finanziari relativi alle disponibilità liquide e ai finanziamenti infragruppo».
c) al comma 123, le parole «l'85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 75 per cento».
2-ter. Le modifiche di cui al comma precedente si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. 9. Misuraca.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dall'Istat e dalle Regioni e Province Autonome in data 17 dicembre 2009:
a) l'Istat organizza le operazioni censuarie, nel rispetto del predetto Protocollo, secondo il Piano Generale di Censimento di cui al numero Istat SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009 e relative circolari applicative;
b) le regioni organizzano e svolgono le attività loro affidate secondo i rispettivi Piani di censimento e attraverso la scelta, prevista dal Piano Generale di censimento, tra il modello ad alta partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde l'erogazione di appositi contributi;
c) l'Istat, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto articolo 17, comma 4, ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili ivi previste limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 2012. Della avvenuta selezione, assunzione o reclutamento da parte dell'Istat è data apposita comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2-ter. Gli organi di censimento sono autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. II reclutamento dei Coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili avviene, secondo le modalità previste dalla normativa e dagli accordi di cui al presente comma e dalle circolari emanate dall'Istat, tra i dipendenti dell'amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali nel rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra personale esterno alle P.A. Le circolari Istat provvedono alla definizione dei requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di censimento e degli eventuali loro responsabili, nonché dei coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico.
2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
2-quinquies. Nelle more della indizione dei censimenti generali per l'anno 2011 e della entrata in vigore della relativa disciplina, corrispondente, per quanto compatibile, a quella di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, l'ISTAT provvede alle iniziative di somma urgenza preordinate a tale fine, disciplinando, ove occorrente, con proprie circolari. Con proprie circolari l'ISTAT stabilisce altresì la tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dell'anagrafe della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che comuni devono fornire all'ISTAT. II Ministero dell'Interno vigila sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro obblighi di comunicazione, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2-sexies. L'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente: «6. L'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica nonché all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate.». Con decreto, da adottare

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entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di gestione dell'INA con quanto previsto dal comma precedente.
2. 3. Vincenzo Fontana.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative:
a) nell'Allegato I, alla voce «Tabacchi lavorati», le parole da: «Sigari» a «Tabacco da masticare: 24,78 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
a) sigari: 23,00 per cento;
b) sigaretti: 23,00 per cento;
c) sigarette: 58,50 per cento;
d) tabacco da fumo:
1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: 56,00 per cento;
2) altri tabacchi da fumo: 56,00 per cento;
e) tabacco da fiuto: 24,78 per cento;
f) tabacco da masticare: 24,78 per cento.
b) nell'articolo 39-octies, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
2-bis. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1, l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta è fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo.
2-ter. La classe di prezzo più richiesta di cui al comma 2-bis è determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.
c) Il comma 4 dell'articolo 39-octies è così sostituito:
4. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2.
2-ter. Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione l'immissione in consumo del tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette è ammessa esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi.
2-quater. Per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse di difesa della salute pubblica ed al fine di assicurare il conseguimento delle entrate a titolo di accisa sui tabacchi lavorati fissate annualmente dalle leggi di bilancio per gli anni 2010, 2011 e 2012, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere modificate le percentuali di cui:
a) all'elenco «tabacchi lavorati» dell'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) all'articolo 39-octies, commi 2-bis, 4 e 5, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.
2-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-bis a 2-quater affluiscono per l'anno 2010 al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2011 le medesime maggiori entrate,

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accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per le esigenze di finanziamento delle missioni militari all'estero.
2. 5. Bernardo, Soglia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: «Alle predette richieste si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 3 comma 6-ter, della legge 14 maggio 2005 n. 80;
b) il comma 7 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:
7. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale e sonora in tecnica analogica, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti di cui al comma 1, sono ricondotti a conformità con onere a carico del titolare dell'impianto nel termine di giorni centoventi dall'accertamento del superamento nel contraddittorio delle parti, previa individuazione dei singoli contributi. Gli interventi strutturali tesi a consentire il rientro nei limiti di legge delle emissioni hanno luogo secondo le procedure indicate dall'articolo 87 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. Gli enti competenti autorizzano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche che, pur non immediatamente risolutive, risultano comunque migliorative, fermo restando l'obbligo di conseguire la definitiva riduzione a conformità. Alle predette procedure amministrative si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 3, comma 6-ter, della legge 4 maggio 2005, n. 80.
2. 45. Occhiuto, Anna Teresa Formisano, Rao.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Stante il protrarsi, per motivi tecnici, della sperimentazione dei sistemi di gioco ai cui all'articolo 12, comma 1, lettera i) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed al fine di determinare la certezza delle condizioni di affidamento dell'esercizio e della raccolta agli operatori interessati, il termine del 15 settembre 2009, previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è differito al 30 giugno 2010.
2. 6. Germanà.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Per consentire i tempi tecnici necessari alla concreta sperimentazione ed all'avvio a regime di sistemi di gioco attraverso videoterminali nonché la sperimentazione della relativa raccolta di gioco, fermo restando il disposto dell'articolo 21, comma 7, lettera a), del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la selezione di cui alla lettera b), del medesimo comma sarà avviata a far data da aprile 2012. Resta ferma la data del 30 giugno 2010 di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
2. 33. Ventucci.

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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera l), n. 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2010».
2. 34. Germanà.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali nel rapporto banca-cliente, all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.».
2. 27. Del Tenno.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia di tabacchi lavorati, all'articolo 39-sexies, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «per le cessioni e le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione in consumo, l'imposta è applicata in base al regime ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Resta ferma l'applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
2-ter. La presente disposizione è applicabile alle cessioni ed alle importazioni effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. 7. Pugliese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per il solo rilascio in Italia e all'estero dei passaporti ordinari ai minori di anni 12, in attuazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, non è dovuta la tassa di concessione governativa di cui alla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per il rilascio.
2-ter. Conseguentemente, alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 18, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «II rilascio del passaporto ai minori di dodici anni è esente dalla tassa di cui al presente articolo»;
b) nell'articolo 19, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
d-bis) dai minori di anni dodici limitatamente alla tassa di rilascio di cui al primo comma dell'articolo 18).
2. 8. Soglia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis
. Le regioni o gli enti territoriali competenti, tenuto conto di specifiche esigenze locali ed al fine di facilitare la transazione al nuovo assetto concorrenziale, possono prorogare di 5 anni le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, rispetto alle date di scadenza ivi previste.
2-ter. Le somme versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche ed incassate dai comuni e dallo Stato, antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi.
2-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22

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dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.
2-quinquies Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: «, e fino alla concorrenza di esso», sono soppresse.
2-sexies. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata», sono aggiunte le seguenti: «nonché di idonee misure di compensazione territoriale»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
8. Le regioni o gli enti territoriali competenti possono anche, al fine di dettare provvedimenti a favore delle zone montane nonché di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, prorogare le concessioni di grande derivazioni d'acqua per uso idroelettrico in vigore alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate dal comma 153 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a condizione che siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo a società per azioni a composizione mista pubblico-privata, partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento è massima complessiva del 40 per cento del capitale sociale dalle province come sopra individuate e/o da società controllate dalla medesime, stante in tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive, a condizioni immutate per un periodo di sette anni decorrenti dalla data di scadenza delle concessioni previste dalla presente legge ovvero con decorrenza da successive proroghe. La partecipazione delle summenzionate province nelle società a composizione mista prevista dal presente comma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.
d) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni.
2. 50. Vignali, Del Tenno, Jannone, Leo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari sul servizio di consulenza in materia di investimenti, all'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre

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2007, n. 164, il comma 14-bis è sostituito dai seguenti:
14-bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite Banca d'Italia e Consob, sono nominati i componenti dell'organismo per la tenuta dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria e sono fissati i termini entro cui l'organismo redige il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed adotta un regolamento recante la disciplina della propria organizzazione ed attività. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, stabilisce la data di avvio di operatività dell'Organismo.
14-ter. Con regolamento la Consob stabilisce:
a) Le modalità di prima formazione dell'Albo e le relative forme di pubblicità;
b) i termini di conclusione dei procedimenti di iscrizione all'Albo e di cancellazione;
c) le modalità di svolgimento delle prove valutative dirette all'accertamento dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo;
d) la data di inizio di operatività dell'Albo.

14-quater. Fino alla data di avvio di operatività dell'organismo, la Consob esercita le funzioni e i poteri attribuiti all'organismo dalle norme vigenti, e determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nei medesimi articoli 18-bis, comma 5, e 18-ter, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
14-quinquies. La Consob può avvalersi di enti pubblici e privati, dotati di comprovata esperienza, per:
a) lo svolgimento delle istruttorie finalizzate all'iscrizione ed alla cancellazione dall'Albo;
b) l'organizzazione delle prove valutative volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo;
c) l'espletamento di ogni altra attività funzionale alla gestione ed alla tenuta dell'Albo.

14-sexies. I rapporti tra la Consob e gli enti di cui al comma 14-quinquies sono disciplinati da apposite convenzioni. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. 10. Misuraca.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. AI fine di pervenire ad un pieno adeguamento comunitario con riferimento al personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, a decorrere dal 1o gennaio 2010 le risorse per il contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e già iscritte, per l'anno 2007, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione dei singoli ministeri ed amministrazioni ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 2, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, e successive modificazioni. Il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del

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contributo a carico dei lavoratore. È abrogato il comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. 11. Del Tenno.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Allo scopo di assicurare l'osservanza dei principi comunitari con riguardo alla materia saccarifera, le risorse già accantonate nel fondo a gestione separata di cui all'articolo 6 del provvedimento CIP n. 67 del 19 dicembre 1980, successivamente trasferite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del provvedimento CIP n. 48 del 22 dicembre 1981 nel fondo separato di natura privata denominato «Fondo bieticolo nazionale», devono intendersi, fin dal loro primo accantonamento nel fondo a gestione separata di cui all'articolo 6 del provvedimento CIP n. 67/1980, nella libera, piena ed esclusiva proprietà dei soggetti privati nel cui interesse era stato costituito il predetto fondo. I trasferimenti di tali risorse, effettuati a partire dal 1982 dal gestore del Fondo Bieticolo Nazionale, in esecuzione di accordi interprofessionali, comportano la libera, piena ed esclusiva disponibilità delle risorse stesse da parte dei destinatari.
2. 12. Soglia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari sul servizio di consulenza in materia di investimenti, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18-bis, lettera b), comma 6, le parole: «di cui alle lettere c), d), e), g) del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «legislative e regolamentari relative all'attività dei consulenti finanziari;».
b) all'articolo 18-bis, lettera c) comma 6, le parole «regole di condotta, di cui al comma 7, lettera d),» sono sostituite dalle seguenti parole: «disposizioni legislative e regolamentari relative all'attività dei consulenti finanziari».
c) all'articolo 18-bis, lettera b) comma 7, dopo le parole «alla iscrizione» sono aggiunte le seguenti parole: «ed alla cancellazione».
d) al comma 1 dell'articolo 18-ter, dopo le parole «sentite la Banca d'Italia e la Consob», sono inserite le seguenti parole: «ed iscritte nell'albo di cui all'articolo 18-bis»;
e) al comma 3 dell'articolo 18-ter, dopo le parole «si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8» sono aggiunte le seguenti parole: «9, 10 e 11».
*2. 13. Soglia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari sul servizio di consulenza in materia di investimenti, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18-bis, lettera b), comma 6, le parole: «di cui alle lettere c), d), e), g) del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «legislative e regolamentari relative all'attività dei consulenti finanziari;».
b) all'articolo 18-bis, lettera c) comma 6, le parole «regole di condotta, di cui al comma 7, lettera d),» sono sostituite dalle seguenti parole: «disposizioni legislative e regolamentari relative all'attività dei consulenti finanziari».
c) all'articolo 18-bis, lettera b) comma 7, dopo le parole «alla iscrizione» sono aggiunte le seguenti parole: «ed alla cancellazione».
d) al comma 1 dell'articolo 18-ter, dopo le parole «sentite la Banca d'Italia e

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la Consob», sono inserite le seguenti parole: «ed iscritte nell'albo di cui all'articolo 18-bis»;
e) al comma 3 dell'articolo 18-ter, dopo le parole «si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8» sono aggiunte le seguenti parole: «9, 10 e 11».
*2. 14. Ventucci.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si interpreta nel senso che, fino a che non è istituita, nell'ambito di una riforma organica, una nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino, direttamente o indirettamente società bancarie, o partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano a essere vigilate dal Ministero dell'economia e delle finanze anche dopo l'istituzione dell'autorità di cui al primo periodo.
2. 15. Bernardo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari con riguardo ai fondi immobiliari che realizzano investimenti di tipo sociale, all'articolo 12-bis del decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. «Per i fondi orientati all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 2 è innalzato a quarantotto mesi nel caso in cui le attività in cui è stato investito il patrimonio dei fondo siano costituite esclusivamente dai beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), e da liquidità o strumenti finanziari di elevato merito creditizio o liquidità, destinati al pagamento di oneri di edificazione sulla base di impegni assunti dalla SGR, nell'ambito di un programma volto al raggiungimento delle soglie indicate al comma 2 entro 48 mesi dall'avvio dell'operatività».
2. 16. Savino.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Allo scopo di garantire il completo adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva «Eurovignette», all'articolo 8-duodecies, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla data del 31 dicembre 2009», sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 marzo 2010»;
b) al comma 2-bis le parole: «31 marzo 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
2. 17. Misuraca.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ferma restando la riduzione prevista dall'articolo 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla

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legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata, per metà, al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1o gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria.
2. 18. Germanà.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Alle entrate del comune di Campione d'Italia derivanti dalle gestioni di cui al regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, convertito dalla legge 8 maggio 1933, n. 505, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 1o luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.
2. 57. Fugatti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro», sono soppresse.
2. 58. Fugatti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. A decorrere dall'anno 2008 le somme assegnate al comune di Campione d'Italia ai sensi dell'articolo 7-bis, della legge 31 marzo 2005, n. 43, possono essere utilizzate anche per finanziare i maggiori costi per il personale statale operante in Campione d'Italia gravanti sul bilancio del comune stesso. Conseguentemente, è ridotto in misura corrispondente il contributo attribuito al Comune di Campione d'Italia, di cui al comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. 59. Fugatti.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione in ambito nazionale dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono adottate, entro il 31 dicembre 2010, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.
3-bis. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) 1' articolo 3 è sostituito dal seguente: «Art. 3. - (Servizio di noleggio con conducente). - 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco»;
b) l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente: «Art. 5-bis. - (Accesso nei territori di altri comuni). - 1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente,

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all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei veicoli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione da altri comuni, sulla base di preventiva comunicazione, da parte del titolare dell'autorizzazione, contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge»;
c) al comma 3 dell'articolo 11 sono soppressi il secondo e il terzo periodo;
d) al comma 4 dell'articolo 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo le parole: «presso la rimessa» sono sostituite dalle seguenti: «presso le rispettive rimesse»;
2) è soppresso il secondo periodo.
2. 35. Garofalo, Desiderati, Montagnoli.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma precedente, è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
2. 38. Zeller, Brugger.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari è maturato successivamente al 28 ottobre 2008.
4-bis. L'articolo 1, comma 345-quater, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
345-quater. 1 diritti derivanti dai contratti di cui all'articolo 2, comma 1, n. I, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma l, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. In ogni caso l'impresa di assicurazione, una volta maturata la prescrizione, prima di devolvere al fondo tali importi invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo le modalità indicate nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116 . Restano impregiudicate la cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari.

4-ter. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4 e 4-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 9, dopo le parole per l'anno 2011 inserire le seguenti: e agli oneri derivanti dall'articolo 2,

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comma 4-ter, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.
2. 71. Froner, Nannicini, Fluvi, Lulli, Marchioni, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, le disposizioni del comma 345-quater dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Gli importi eventualmente già versati al fondo di cui al comma 343 del citato articolo 1, sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma, restano acquisiti dal fondo stesso salvo che non siano reclamati dai beneficiari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 9, dopo le parole per l'anno 2011 inserire le seguenti: e agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4-bis, pari a 10 milioni di curo per l'anno 2010,.
2. 70. Nannicini, Froner, Fluvi, Lulli, Marchioni, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Peluffo, portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Ai fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, le disposizioni del comma 345-quater dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Gli importi eventualmente già versati al fondo di cui al comma 343 del citato articolo 1, sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma, restano acquisiti dal fondo stesso salvo che non siano reclamati dai beneficiari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*2. 54. Torazzi, Allasia.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Ai fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, le disposizioni del comma 345-quater dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Gli importi eventualmente già versati al fondo di cui al comma 343 del citato articolo 1, sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma, restano acquisiti dal fondo stesso salvo che non siano reclamati dai beneficiari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*2. 49. Vignali.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti

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e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, le disposizioni del comma 345-quater dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Gli importi eventualmente già versati al fondo di cui al comma 343 del citato articolo 1, sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma, restano acquisiti dal fondo stesso salvo che non siano reclamati dai beneficiari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*2. 68. Abrignani.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, le disposizioni del comma 345-quater dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Gli importi eventualmente già versati al fondo di cui al comma 343 del citato articolo 1, sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma, restano acquisiti al fondo stesso salvo che non siano reclamati dai beneficiari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
*2. 36. Pagano.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Ai fini della razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, le disposizioni del comma 345-quater dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Gli importi eventualmente già versati al fondo di cui al comma 343 del citato articolo 1, sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma, restano acquisiti del fondo stesso salvo che non siano reclamati dai beneficiari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 2. 39. Pelino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, le disposizioni del comma 345-quater dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Gli importi eventualmente già versati al fondo di cui al comma 343 del citato articolo 1, sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma, restano acquisiti dal fondo stesso salvo che non siano reclamati dai beneficiari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 2. 40. Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari è maturato successivamente al 28 ottobre 2008.

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4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 10 milioni di curo per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 9, dopo le parole per l'anno 2011 inserire le seguenti: e agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010,.
2. 67. Nannicini, Froner, Fluvi, Lulli, Marchioni, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Al comma 345-quater dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, dopo le parole: «prescrizione del relativo diritto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero entro il più lungo termine eventualmente previsto contrattualmente nel limite di dieci anni». Al comma 345-octies del medesimo articolo 1, le parole: «1o gennaio 2006» sono sostituite da: «1o gennaio 2009». Gli importi eventualmente già versati al fondo sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma possano essere erogati ai beneficiari che ne hanno ancora diritto e che li reclamano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 37. Barbato, Cimadoro, Messina, Borghesi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'intermediario dei contratti assicurativi sulla durata della vita umana ha obbligo di accertare ogni due anni la permanenza in vita del beneficiario al fine di inviare la comunicazione prevista dal comma 1 e al momento della stipula di nuovi contratti assicurativi del ramo vita ha altresì l'obbligo di richiedere all'intestatario del contratto di indicare le generalità e i relativi recapiti delle persone in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del contratto nel caso di morte del beneficiario.
2. 64. Nannicini, Froner, Fluvi, Lulli, Strizzolo, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Benamati, Colaninno, Fadda, Lulli, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 345-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «termine di prescrizione» sono inserite le seguenti: «solo qualora il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari sia scaduto successivamente al 28 ottobre 2008».
2. 65. Froner, Nannicini, Fluvi, Lulli, Marchioni, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 2952, comma 2, del codice civile, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
4-ter. All'articolo 1. comma 1, n. 6), lettera b), del decreto del Presidente della

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Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, aggiungere in fine le seguenti parole: «lettere a) e b), 4 anni per la lettera c).
2. 66. Nannicini, Froner, Fluvi, Lulli, Strizzolo, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Benamati, Colaninno, Fadda, Lulli, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parole: «risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti» sono soppresse.
* 2. 41. Pagano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le seguenti parole: «risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti» sono soppresse.
* 2. 48. Vignali.

Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:
4-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sopprimere le seguenti parole: «risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti,».
* 2. 73. Pelino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le seguenti parole: «risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti» sono soppresse.
* 2. 69. Marchignoli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. È fatto divieto alle banche e agli intermediari finanziari di modificare le spese accessorie dei mutui e dei prestiti durante il piano di rimborso degli stessi. In tali casi non si applica l'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
2. 55. Comaroli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari in materia di IVA, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, il terzo periodo del terzo comma è abrogato, e dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «In deroga al terzo ed al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Tuttavia, se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate

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al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.»;
b) all'articolo 8-bis, primo comma:
1) alla lettera a), dopo le parole: «le cessioni di navi», sono inserite le seguenti: «adibite alla navigazione in alto mare e», e dopo le parole: «o della pesca», sono inserite le seguenti: «nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera»;
2) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis) le cessioni di navi da guerra;»;
3) alla lettera b), le parole: «di navi e» sono soppresse;
4) alla lettera d) le parole: «pesca costiera locale, il vettovagliamento», sono sostituite dalle seguenti: «pesca costiera, le provviste di bordo»;
5) alla lettera e) sono apportate le seguenti modifiche:
5.1) le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)», sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis), b) e c)»;
5.2) le parole: «di cui alle lettere a) e b)», sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e b)»;
6) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a) e c) e del loro carico.»;
c) il numero 16) del primo comma dell'articolo 10, è sostituito dal seguente:
«16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione».
d) all'articolo 13, comma 2, lettera c), le parole: «Ai cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6»;
e) all'articolo 17, secondo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»;
f) all'articolo 38-bis, secondo comma, dopo le parole: «valore aggiunto» sono aggiunte le seguenti: «, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del medesimo terzo comma quando effettua prevalentemente prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti intracomunitari di beni e relative prestazioni di intermediazione, nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità».
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis, lettere a), d), e) ed f) si applicano alle operazioni effettuate dal 1o gennaio 2010. Le disposizioni di cui al comma 4-bis, lettera c) si applicano a decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente.
4-quater. All'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, dopo il comma 24 è inserito il seguente:
24-bis. Gli atti e le operazioni posti in essere per i trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi la 1 a 15 sono esenti da imposizione fiscale.
4-quinquies. Al fine di potenziare l'amministrazione finanziaria, al comma 23-novies dell'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni,

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dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «di 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «di 9.200.000 euro a decorrere dall'anno 2011».
4-sexies. Agli oneri derivanti dai comma 4-quinquies, pari a 5,8 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis lettera c). Le medesime maggiori entrate per l'anno 2010 affluiscono al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. 19. Bernardo, Pagano.
(Inammissibile limitatamente ai commi 4-bis, lettere a), b), d), e) ed f), 4-ter, primo periodo, e 4-quater)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Le garanzie, anche ipotecarie, già rilasciate a fronte del mutuo oggetto di sospensione dell'ammortamento, in base all'Accordo denominato «Piano famiglie», siglato il 18 dicembre 2009 dall'Associazione Bancaria Italiana e dalle Associazioni dei consumatori, continuano ad assistere, secondo le modalità convenute, il rimborso del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo. Non è pertanto necessario il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria. Resta fermo quanto previsto all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
4-ter. La presente disposizione si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con concessione dei crediti alfine di consentire il rimborso del mutuo al cessionario secondo il piano di ammortamento in essere al momento della sospensione e per l'importo delle rate oggetto della sospensione stessa. In tal caso la surroga nelle garanzie opera di diritto, senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, ma ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione.
4-quater. Qualora la banca, al fine di realizzare la sospensione dell'ammortamento di cui al comma 4-bis, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti, la banca stessa dà notizia dell'avvenuto cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un avviso cumulativo in cui siano indicati tutti i mutui oggetto di cessione. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
2. 20. Pugliese.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;»;
b) all'articolo 14, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
«e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici,

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su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;
4-ter. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilita la data entro la quale i soggetti risultati aggiudicatari della gara di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, effettuano il versamento delle somme dovute all'esito dell'aggiudicazione. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma per l'anno 2010 affluiscono al fondo di cui all'articolo 1 comma 1240 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. 21. Ventucci.
(Approvato)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: «Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6».
4-ter. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo dei responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto».
2. 22. Bernardo, Del Tenno.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di assicurare la difesa degli interessi economici e giuridici degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia, all'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), alle parole da: «determinato» fino a: «del valore nominale,» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 100 per cento del valore di ogni singola obbligazione»;
b) al comma 2 lettera a-bis) le parole da: «determinato» fino a: «di ogni singola azione» sono sostituite dalle seguenti: «pari al valore di 1,35 euro per ogni singola azione» in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 luglio 2010 e con taglio minimo unitario di euro 1.000»;
c) al comma 3 è soppressa la lettera b);
4-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa rimodulabili di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, mediante ripartizione del fondo dei conti dormienti di cui all'articolo 1,

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comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché con i maggiori introiti provenienti dalla liquidazione della vecchia Alitalia.
2. 46. Compagnon, Occhiuto, Anna Teresa Formisano.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005 , n. 266 le parole: «succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.» sono soppresse.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 300 mila euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 23. Del Tenno.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma precedente e nell'ambito di un più ampio intervento di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 117, è inserito il seguente articolo:
«Art. 117-bis. - Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti. - 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».
4-ter. All'articolo 144, comma 3, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo le parole: «negli articoli 116» sono inserite le seguenti: «, 117-bis».
4-quater. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro il 30 settembre 2010.
4-quinquies. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati.
2. 24. Soglia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è

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destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

4-ter. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
4-quater. I soggetti di cui al comma 4-bis ammessi al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
4-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro della salute sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non spettanti.
4-sexies. Per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al comma 4-bis, lettera e), ai fini dell'individuazione dei soggetti che possono accedere al contributo, delle modalità di rendicontazione e dei controlli sui rendiconti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2009, n. 100.
4-septies. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
4-octies. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le altre fondazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
4-nonies. Sono prorogati al 30 giugno 2010 i termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2007, n. 127, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2008, n. 128, per l'integrazione documentale delle domande tempestivamente presentate in via telematica, rispettivamente per l'esercizio finanziario 2006 e per quello 2007, dagli enti individuati nei precedenti commi 2-octies e 2-nonies.
2. 25. Savino.

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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Allo scopo di assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario, all'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.
2. 26. Misuraca.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 114 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6»;
b) il comma 6 dell'articolo 149 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la pro-pria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto».
2. 42. Pagano.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis Al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari a pensioni dei dipendenti della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 7 è abrogato;
b) all'articolo 13, primo comma, le parole: «abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio, o due anni nei casi contemplati dal secondo o terzo comma dell'articolo 7» sono soppresse;
c) dopo il terzo comma dell'articolo 39 è aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni contenute nel primo, secondo e terzo comma non si applicano nel caso in cui, in occasione della stipulazione della nuova cessione, l'istituto mutuante riconosca ai cedenti un ricavo netto pari almeno a un quinto della somma erogata»;
d) all'articolo 55, primo comma, la cifra: «7,» è soppressa.
2. 47. Occhiuto, Anna Teresa Formisano.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. L'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:
1-quater. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Servizio di noleggio con conducente). 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del titolare dell'autorizzazione, ovvero presso la rimessa od il pontile d'attracco, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede, la rimessa o il pontile di attracco del vettore sono situati, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, salvo quanto disposto dall'articolo 4, commi 3 e 5.»;
b) all'articolo 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza nel mercato, nella determinazione dei criteri di cui al comma 2, le Regioni garantiscono la pianificazione dei servizi pubblici non di linea, anche tenendo conto delle reali esigenze del fabbisogno locale, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni del servizio di noleggio con conducente.»;
c) all'articolo 8, comma 1, le parole: «dalle amministrazioni comunali» sono sostituite da: «dai comuni» ed il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per ottenere e mantenere l'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente è obbligatorio disporre, sulla base di valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile d'attracco ubicati nel territorio del comune che rilascia o rinnova l'autorizzazione.»;
d) all'articolo 11, i commi da 2 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5.
3. Nei comuni in cui è istituito il servizio taxi, non è consentita, in assenza di una prenotazione di trasporto come disciplinata all'articolo 11-bis, comprovata ed imminente, la sosta su strada dei veicoli adibiti al servizio da noleggio con conducente. Tali veicoli devono stazionare, in attesa di servizio, soltanto all'interno dell'autorimessa per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione, salvo quanto previsto all'articolo 11-bis, comma 5. Ai veicoli destinati al servizio taxi ed al servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali o riservate al trasporto pubblico locale nonché l'accesso alle zone a traffico limitato, salve diverse limitazioni stabilite dal comune per motivate esigenze di traffico, di sicurezza stradale o ambientale.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la sede del titolare dell'autorizzazione, ovvero presso lo rimessa od il pontile d'attracco. L'inizio ed il termine del servizio di noleggio con conducente avvengono presso la rimessa od il pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, salvo quanto previsto all'articolo 11-bis, comma 5. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche in altro luogo.

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5. I comuni che hanno istituito il servizio taxi individuano aree regolarmente segnalate, per la sosta dei veicoli destinati a tale uso, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. I comuni che non hanno istituito il servizio taxi possono autorizzare i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente a far sostare i veicoli in appositi spazi regolarmente segnalati ed a ciò destinati a norma del predetto articolo 5, comma 3.»;
e) dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Foglio di servizio). - 1. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione da parte del titolare della autorizzazione o da parte di un suo delegato, di un foglio di servizio conforme ad appositi modelli, distinti per prestazioni a tempo od a viaggio, adottati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale foglio deve in ogni caso contenere tutti i dati necessari ad una univoca identificazione del servizio, nel rispetto dei principi ed obblighi imposti dalle norme vigenti sul trattamento di dati sensibili in termini di privacy.
2. Il foglio di servizio, deve essere necessariamente compilato prima della partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco.
3. È fatto obbligo di tenere a bordo del veicolo, unitamente all'autorizzazione, copia del foglio di servizio durante l'espletamento del servizio medesimo e fino al rientro in rimessa o al pontile d'attracco. Detta copia deve risultare in ogni sua parte conforme all'originale conservato presso la sede del vettore.
4. L'originale del foglio di servizio deve essere conservato presso la sede del vettore per trenta giorni dalla data di emissione ed esibito in qualsiasi momento a richiesta degli organi di controllo.
5. È possibile derogare agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, nei casi seguenti:
a) quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa, o dal pontile d'attracco, posti entrambi nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, più prenotazioni di servizio oltre la prima, a condizione che il prelevamento dell'utente avvenga entro un ambito territoriale da definirsi con il decreto di cui al successivo comma 6;
b) nel caso in cui, al termine dell'ultima commessa, che conclude quelle registrate sul foglio di servizio sin dalla partenza dalla rimessa, giunga alla sede del titolare dell'autorizzazione, ovvero presso la rimessa od il pontile d'attracco una sola ulteriore formale richiesta di servizio, che dovrà, inderogabilmente, essere l'ultimo espletato prima del rientro in rimessa purché il prelevamento dell'utente avvenga nel rispetto della condizione di cui alla precedente lettera a).

6. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 5, lettere a) e b) del presente articolo.».

2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 85, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:
«4. Chiunque adibisce un veicolo a servizio di noleggio con conducente, senza aver ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 86, comma 2. Le

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stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata l'autorizzazione.
4-bis. Chiunque, alla guida di un veicolo destinato all'esercizio autorizzato dell'attività di noleggio con conducente, non ottempera alle norme di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 295 a euro 1.180; si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77 a euro 308 nell'ipotesi di violazione delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Alle violazioni di cui al precedente periodo consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a tre mesi ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
4-ter. Alla violazione di una delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 11, commi 2 e 3, 11-bis, commi 1, 2 e 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e successive modificazioni, consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi; nell'ipotesi di reiterazione di una della violazioni suddette nel periodo di tre anni, si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
4-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4-ter, nell'ipotesi di violazione di una delle disposizioni di cui agli articoli 3, 11 commi 2, 3 e 4, 11-bis, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e successive modificazioni, consegue altresì, la sospensione dell'autorizzazione per un mese. Nel caso di reiterazione di una delle predette violazioni nel biennio, la durata della sanzione accessoria di cui al periodo precedente è raddoppiata. Qualora, nel periodo di quattro anni decorrenti dalla data in cui è stata commessa la prima, è commessa un'ulteriore violazione di una delle predette disposizioni, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 218 e 219. L'ordinanza del prefetto è comunicata al comune che ha rilasciato l'autorizzazione.»;
b) all'articolo 86, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Chiunque, alla guida di un veicolo destinato all'esercizio del servizio di cui al comma 1, munito di licenza, non ottempera alle norme di cui alla legge 15 gennaio 1992, n 21 e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da curo 295 a curo 1.180; si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77 a cura 308 nell'ipotesi di violazione delle condizioni di cui alla licenza medesima. Nell'ipotesi di violazione dell'articolo 11, comma 2, della citata legge si applicano altresì le disposizioni ili cui ai commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 85.».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, sono abrogate a far data dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.
2. 0. 1. Bernardo, Del Tenno.
(Ritirato)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al risarcimento diretto).

1. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo:
«Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articolo 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6».

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2. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti ira le imprese medesime. L 'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto».
2. 02. Pelino.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Cinque per mille).

1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ricerca scientifica e dell'università» sono inserite le seguenti: «incluse le Università e le Facoltà Pontificie».
2. 03. Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Imposta comunale sugli immobili per i soggetti non residenti).

1. All'articolo 1, della legge 24 luglio 2008, n. 126 al secondo comma, dopo le parole: «considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «nonché quella, non beata, dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero - AIRE -.
2. 04. Di Biagio, Angeli, Berardi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis. Per coloro che hanno perso il lavoro o subito interventi di sostegno al reddito di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, parasubordinato o assimilato, i lavoratori autonomi e le imprese che hanno rilevato una riduzione del proprio reddito superiore ad un terzo del periodo di anno d'imposta 2008/2009 possono chiedere la cancellazione di tutte le segnalazioni effettuate da banche e intermediari finanziari alle banche dati e agli archivi di tutte le centrali dei rischi e di tutti i sistemi di informazione creditizia pubbliche e private per gli anni 2008, 2009 e 2010, per: a) ritardato o omesso pagamento per rate mutui ipotecari, chirografari, leasing immobiliari e mobiliari, linee di credito per anticipazioni su crediti, prestiti personali, cessioni del quinto dello stipendio, erogati da istituti di credito e finanziarie; b) sconfinamenti temporanei per le linee di credito in conto corrente; c) ritardato rimborso in conto corrente di addebiti di somme per utilizzo di carte di credito o revolving. La domanda dovrà essere inoltrata alla Banca d'Italia ed inviata dalla stessa, verificati i presupposti di legge entro dieci giorni, alle banche e agli intermediari finanziari interessati, che provvedono a chiedere la cancellazione entro dieci giorni dal ricevimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'attuazione di tali disposizioni con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. 05. Comaroli.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

1. La lettera e) dell'articolo 124 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è sostituita dalla seguente:
«e) la menzione che l'importo degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG non sono dovuti dal consumatore, restando in ogni caso a carico dell'intermediario;».
2. 06. Comaroli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per contrastare l'evasione IVA sui pallet in legno usati).

1. Nella Parte II della tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente numero:
«41-quater.1.) cessioni di pallet in legno usati, ossia pallet in legno che siano stati sottoposti ad almeno un ciclo di utilizzo».

2. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato VI, dopo il numero 3.1.7, è aggiunto il seguente:
«3.1.7-bis) Per evitare rotture e conseguenti cadute di carichi, i bancali utilizzati per il sollevamento, il trasporto e la movimentazione di carichi, devono riportare in maniera chiaramente leggibile l'indicazione della portata massima garantita dal produttore. I carichi non devono superare tale massimo garantito. Il predetto obbligo dell'indicazione della portata massima garantita si applica a tutti i bancali sottoposti a carico e presenti sui luoghi di lavoro, anche prima o dopo il sollevamento, il trasporto o la movimentazione»;
b) all'articolo 87, comma 2, lettera b), dopo il numero 3.2.1, è inserito il seguente: «3.1.7-bis,».
2. 07. Allasia, Torazzi.
(Inammissibile)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo sono apportate le seguenti modifiche:
i) dopo le parole: "previa prestazione" sono aggiunte le seguenti: ", se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 100.000 euro," e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: "e per il versamento di tali somme" sono aggiunte le seguenti: ", se superiori a 100.000 euro,";
ii) le parole: "cento milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro" e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: "cento milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro"».

Conseguentemente dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Incremento IRES a carico delle società di grandi dimensioni).

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 7, la percentuale ivi

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prevista del 4 per cento è incrementata al 6 per cento. Sono altresì incrementate del 50 per cento le percentuali indicate alla lettera b) del medesimo articolo 3, comma 2. Della disposizione in esame si tiene conto in sede di versamento dell'acconto dovuto per l'esercizio 2010.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 6. Del Tenno.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
i) dopo le parole: "previa prestazione" sono aggiunte le seguenti: ", se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 100.000 euro," e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: "e per il versamento di tali somme" sono aggiunte le seguenti: ", se superiori a 100.000 euro,";
ii) le parole: "cento milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro" e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: "cento milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro"».
* 3. 18. Germanà.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "previa prestazione" sono aggiunte le seguenti: ", se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 100.000 euro," e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: "e per il versamento di tali somme" sono aggiunte le seguenti: ", se superiori a 100.000 euro,";
b) le parole: "cento milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro» e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: "cento milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro"».
* 3. 29. Froner, Quartiani.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con a seguente:
«b) all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo sono apportate le seguenti modifiche:
i) dopo le parole: "previa prestazione" sono aggiunte le seguenti: ", se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 100.000 euro," e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: "e per il versamento di tali somme" sono aggiunte le seguenti: ", se superiori a 100.000 euro,";
ii) le parole: "cento milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro" e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: "cento milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro"».
* 3. 8. Anna Teresa Formisano, Occhiuto.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo sono apportate le seguenti modifiche:
i) dopo le parole: "previa prestazione" sono aggiunte le seguenti: ", se l'importo delle rate successive alla prima è superiore

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a 100.000 euro," e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: "e per il versamento di tali somme" sono aggiunte le seguenti: ", se superiori a 100.000 euro,»;
ii) le parole: «cento milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro» e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: "cento milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro"».
* 3. 7. Vignali.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) fatte salve le disposizioni ai commi 253 e 254 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alle aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel corso dell'anno 2009, perdite di fatturato pari o superiori al 30 per cento rispetto all'anno precedente, non si applica l'accertamento tramite studi di settore previsto dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, relativo agli anni d'imposta compresi dal 2004 al 2010.
3. 37. Ceccuzzi, Lulli, Cenni, Gatti, Fontanelli, Sani, Sposetti.
(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) non si applicano agli esercenti sottoposti agli studi di settore, di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.
3. 38. Ceccuzzi, Sani, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. I soggetti destinatari dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3442, emessa a seguito degli eventi sismici del 29 ottobre 2002, possono estinguere i debiti previdenziali e tributari residuati alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante il pagamento in una o più soluzioni entro il 31 dicembre 2010 di un importo pari al 10 per cento del debito per sorte capitale, comunque individuato sia pure da accertamento d'ufficio, al netto dei versamenti effettuati per capitale, sanzioni ed interessi.
1-ter. Le somme iscritte a ruolo a titolo di tributi e contributi oggetto della presente disciplina normativa non potranno essere oggetto di riscossione coattiva da parte dei concessionari della riscossione fino al 31 dicembre 2010.
3. 10. Gibiino, Germanà.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Nell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 68 è abrogato.
1-ter. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate a liquidazione dei rimborsi derivanti dal precedente comma 1, con priorità nei riguardi dei soggetti che per via telematica inoltrano domanda alla Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite con provvedimento del suo Direttore, è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 470 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere, pari a 470 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 250, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le somme stanziate ai sensi del presente comma sono trasferite su apposita contabilità speciale di nuova istituzione intestata all'Agenzia delle entrate. Ai fini della copertura del maggior onere per interessi, derivante dagli effetti sul fabbisogno conseguenti

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all'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinato dalla tabella C della legge 30 dicembre 2009, n. 191. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 1. Jannone.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concernente la dilazione del pagamento nei casi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, per il triennio 2010-2012 l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente può concedere, senza oneri aggiuntivi, la sospensione del pagamento del debito tributario maturato e rateizzato, per un periodo pari a dodici mesi, qualora l'importo sia superiore a 250.000 euro.
3. 9. Occhiuto, Anna Teresa Formisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre 10 anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità:
a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal Presidente del collegio o da altro componente delegato. Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale è riconosciuto solo nei confronti dell'estensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che l'attività delle sezioni di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia esaurita entro il 31 dicembre 2012; il mancato rispetto dei predetti carichi è motivo di decadenza dall'incarico. Entro il 30 settembre 2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse;
b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge n. 289 del 2002 e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza nella competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla presente lettera b) restano sospesi fino alla scadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso. Le maggiori entrate

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derivanti dal presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per le esigenze di finanziamento delle missioni militari all'estero.
3. 2. Pagano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 94, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo la parola: «dimessi» è sostituita dalle parole: «dei depositi fiscali locali disattivati entro la data del 31 marzo 2011» e le parole: «rateizzabili in tre anni» solo eliminate;
2) al secondo periodo e all'ultimo periodo la parola: «provinciale» è sostituita dalla parola: «regionale» e le parole: «e non sono soggette al triennio di esperimento previsto dal quinto comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293» sono eliminate.
b) l'articolo 1, comma 95, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 94 hanno effetto fino al termine del 30 giugno 2011.
3. 3. Vincenzo Antonio Fontana.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
3. 4. Bernardo, Ventucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se l'importo complessivo del credito per cui procede è inferiore complessivamente ad ottomila euro.
3. 5. Antonio Pepe, Ventucci.

Sostituire il comma 3, con i seguenti:
3. In caso di crisi economico-finanziaria di società di riscossione e gestione delle entrate degli enti locali, le società che esercitano le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per conto di non meno di cinquanta enti locali, e risultino iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, sono ammesse di diritto, su domanda della società, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Sono altresì ammesse di diritto a tali procedure, anche in assenza di domanda, le predette società per le quali sia stata avviata presso la commissione di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la procedura di cancellazione dall'albo medesimo, sulla base di motivata istanza presentata al Ministero dell'economia e delle finanze da parte di almeno 20 enti locali, per una popolazione complessiva non inferiore a 200.000 abitanti sulla base degli ultimi dati ISTAT disponibili. L'ammissione alle procedure, fino all'esaurimento

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delle stesse, comporta la persistenza nei riguardi delle predette società dei rapporti contrattuali vigenti con gli enti locali alla data della domanda di ammissione alla procedura, ovvero dell'istanza di cui al periodo precedente, nonché dei poteri, anche di riscossione e di rappresentanza dell'ente locale, di cui le predette società disponevano alla medesima data. Nei casi di cui al presente comma, il commissario è nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il commissario certifica l'esistenza di eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili a favore degli enti locali, maturati nei confronti delle società ammesse alla procedura nello svolgimento dei predetti rapporti contrattuali e procede ad un programma di ripianamento, in attuazione del quale può attingere al fondo di cui al comma 3-quater. La medesima certificazione è resa agli enti locali interessati anche al fine di consentire la cessione pro soluto del credito a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Le modalità e i termini delle certificazioni e dei conseguenti adempimenti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. In caso di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, di società che hanno esercitato le funzioni di cui all'articolo 52 del predetto decreto legislativo n. 446, ancorché la delibera di cancellazione non sia dotata di definitività, qualora richiesto dall'ente locale interessato, il servizio è assicurato, per un periodo non superiore a 2 anni, dal soggetto gestore del servizio nazionale della riscossione, che si avvale del personale della società a cui subentra, in qualità di commissario governativo. Il commissario certifica l'esistenza di eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili a favore degli enti locali, maturati nei confronti delle società cancellate nello svolgimento dei predetti rapporti contrattuali e procede ad un programma di ripianamento, in attuazione del quale può attingere al fondo di cui al comma 3-quater. La medesima certificazione è resa agli enti locali interessati anche al fine di consentire la cessione pro soluto del credito a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.
3-ter. In caso di richiesta di concordato preventivo di cui al Titolo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, da parte di società di riscossione delle entrate degli enti locali, che esercitano le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, gli enti locali possono procedere alla rescissione dei rapporti contrattuali esistenti con le predette società, ancorché non sia stata ancora avviata la procedura di cancellazione dall'albo ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289. In tali casi, fermo restando il diritto della società alla remunerazione dei servizi eventualmente svolti alla data della rescissione, resta esclusa ogni ipotesi di risarcimento dei danni eventualmente riconducibili alla rescissione anticipata del contratto e l'ente locale può richiedere l'attivazione della procedura di cui al comma 3-bis.
3-quater. Nei casi di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter, l'ente locale che si trovi nelle condizioni di non aver introitato il gettito tributario dovuto per effetto dei mancati riversamenti da parte della società affidataria dei servizi di gestione e riscossione delle entrate, al fine di assicurare i servizi essenziali può accedere al fondo di garanzia appositamente costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per un importo non superiore ai mancati riversamenti verificatesi nella gestione pregressa. L'accesso al predetto fondo e la restituzione pluriennale di tale anticipazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-quinquies. I regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

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n. 446, sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedendo, fra l'altro, i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilità, professionalità e di assenza di cause di incompatibilità, che sono disciplinati graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto.
3-sexies. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e con l'Unione delle Province Italiane, anche in applicazione del principio stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera u), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali sulla base dei decreti attuativi della medesima legge, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti aspetti:
a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché definire linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;
b) definizione di modalità di incasso che assicurino che il pagamento sia effettuato esclusivamente mediante strumenti che, anche per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste italiane s.p.a., comportino l'introito diretto nella tesoreria dell'ente locale, nonché la rappresentanza da parte del soggetto affidatario dell'ente locale, ai fini del completo e puntuale adempimento delle attività di rendicontazione e controllo affidategli, con indicazione delle modalità più idonee per la tempestiva acquisizione dei corrispettivi previsti contrattualmente;
c) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
d) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi degli affidamenti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;
e) definizione delle modalità e dei termini in base ai quali tutti i soggetti preposti alla riscossione dell'ICI comunicano l'ammontare e versano il contributo obbligatorio di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, e successive modifiche. Le prescrizioni di cui al presente comma si applicano dal 1o gennaio 2011 e comunque entro novanta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al presente comma, con obbligo di adeguamento dei contratti di affidamento in corso di vigenza. Le disposizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui alla precedente lettera b) non si applicano

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nel caso di società locali a totale partecipazione pubblica, affidatarie dei servizi di accertamento o riscossione delle entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
* 3. 11. Leo.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. In caso di crisi economico-finanziaria di società di riscossione e gestione delle entrate degli enti locali, le società che esercitano le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per conto di non meno di cinquanta enti locali, e risultino iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, sono ammesse di diritto, su domanda della società, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Sono altresì ammesse di diritto a tali procedure, anche in assenza di domanda, le predette società per le quali sia stata avviata presso la commissione di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la procedura di cancellazione dall'albo medesimo, sulla base di motivata istanza presentata al Ministero dell'economia e delle finanze da parte di almeno 20 enti locali, per una popolazione complessiva non inferiore a 200.000 abitanti sulla base degli ultimi dati ISTAT disponibili. L'ammissione alle procedure, fino all'esaurimento delle stesse, comporta la persistenza nei riguardi delle predette società dei rapporti contrattuali vigenti con gli enti locali alla data della domanda di ammissione alla procedura, ovvero dell'istanza di cui al periodo precedente, nonché dei poteri, anche di riscossione e di rappresentanza dell'ente locale, di cui le predette società disponevano alla medesima data. Nei casi di cui al presente comma, il commissario è nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il commissario certifica l'esistenza di eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili a favore degli enti locali, maturati nei confronti delle società ammesse alla procedura nello svolgimento dei predetti rapporti contrattuali e procede ad un programma di ripianamento, in attuazione del quale può attingere al fondo di cui al comma 3-quater. La medesima certificazione è resa agli enti locali interessati anche al fine di consentire la cessione pro soluto del credito a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Le modalità e i termini delle certificazioni e dei conseguenti adempimenti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. In caso di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, di società che hanno esercitato le funzioni di cui all'articolo 52 del predetto decreto legislativo n. 446, ancorché la delibera di cancellazione non sia dotata di definitività, qualora richiesto dall'ente locale interessato, il servizio è assicurato, per un periodo non superiore a 2 anni, dal soggetto gestore del servizio nazionale della riscossione, che si avvale del personale della società a cui subentra, in qualità di commissario governativo. Il commissario certifica l'esistenza di eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili a favore degli enti locali, maturati nei confronti delle società cancellate nello svolgimento dei predetti rapporti contrattuali e procede ad un programma di ripianamento, in attuazione del quale può attingere al fondo di cui al comma 3-quater. La medesima certificazione è resa agli enti locali interessati anche al fine di consentire la cessione pro soluto del credito a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.
3-ter. In caso di richiesta di concordato preventivo di cui al Titolo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, da parte di società di

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riscossione delle entrate degli enti locali, che esercitano le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, gli enti locali possono procedere alla rescissione dei rapporti contrattuali esistenti con le predette società, ancorché non sia stata ancora avviata la procedura di cancellazione dall'albo ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289. In tali casi, fermo restando il diritto della società alla remunerazione dei servizi eventualmente svolti alla data della rescissione, resta esclusa ogni ipotesi di risarcimento dei danni eventualmente riconducibili alla rescissione anticipata del contratto e l'ente locale può richiedere l'attivazione della procedura di cui al comma 3-bis.
3-quater. Nei casi di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter, l'ente locale che si trovi nelle condizioni di non aver introitato il gettito tributario dovuto per effetto dei mancati riversamenti da parte della società affidataria dei servizi di gestione e riscossione delle entrate, al fine di assicurare i servizi essenziali può accedere al fondo di garanzia appositamente costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un importo non superiore ai mancati riversamenti verificatesi nella gestione pregressa. L'accesso al predetto fondo e la restituzione pluriennale di tale anticipazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-quinquies. I regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto prevedendo, fra l'altro, i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilità, professionalità e di assenza di cause di incompatibilità, che sono disciplinati graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto.
3-sexies. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e con l'Unione delle Province Italiane, anche in applicazione del principio stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera u), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali sulla base dei decreti attuativi della medesima legge, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti aspetti:
a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché definire linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;
b) definizione di modalità di incasso che assicurino che il pagamento sia effettuato esclusivamente mediante strumenti che, anche per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste italiane s.p.a., comportino l'introito diretto nella tesoreria dell'ente locale, nonché la rappresentanza da parte del soggetto affidatario dell'ente locale ai fini del completo e puntuale adempimento delle attività di rendicontazione e controllo affidategli, con indicazione delle modalità più idonee per la tempestiva acquisizione dei corrispettivi previsti contrattualmente;
c) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre

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in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
d) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi degli affidamenti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;
e) definizione delle modalità e dei termini in base ai quali tutti i soggetti preposti alla riscossione dell'ICI comunicano l'ammontare e versano il contributo obbligatorio di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, e successive modifiche. Le prescrizioni di cui ai punti precedenti si applicano dal 1o gennaio 2011 e comunque entro novanta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al presente comma, con obbligo di adeguamento dei contratti di affidamento in corso di vigenza. Le disposizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui alla precedente lettera b) non si applicano nel caso di società locali a totale partecipazione pubblica, affidatarie dei servizi di accertamento o riscossione delle entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
* 3. 12. Messina, Barbato, Cimadoro, Borghesi.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Nel caso di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, qualora richiesto dall'ente locale interessato, il servizio è assicurato, per un periodo non superiore a 3 anni, dal soggetto gestore del servizio nazionale della riscossione, che si avvale del personale della società a cui subentra, in qualità di commissario governativo».

3-bis. A seguito della cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, l'ente locale interessato, al fine di assicurare i servizi essenziali può accedere al fondo di garanzia appositamente costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un importo non superiore ai mancati riversamenti verificatesi nella gestione pregressa. La restituzione pluriennale di tale anticipazione è disciplinata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze».
3. 30. Vico, Fluvi, Lulli, Causi, Amici, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: effettuate nel frattempo con gara inserire le seguenti: ovvero senza gara ma per legittime ragioni d'urgenza.
3. 31. Vico, Fluvi, Lulli, Causi, Amici, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

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Al comma 3, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: Sono comunque fatte salve le disdette, le revoche o le risoluzioni degli affidamenti o delle convenzioni già intervenute, o che interverranno nel corso della procedura, per cause diverse dalla cancellazione delle medesima società dall'albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
3. 32. Vico, Fluvi, Lulli, Causi, Amici, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli amministratori delle società ammesse, secondo le disposizioni di cui al presente comma, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, non possono esercitare le funzioni di amministratore e di revisore di società di riscossione tributi per un periodo di dieci anni. Gli amministratori in carica al momento dell'ammissione a dette procedure devono rassegnare le dimissioni dall'incarico.
3. 22. Comaroli, Fugatti, Forcolin, Bragantini, Allasia, Torazzi.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. In caso di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, di società che hanno esercitato le funzioni di cui all'articolo 52 del predetto decreto legislativo n. 446, ancorché la delibera di cancellazione non sia dotata di definitività, qualora richiesto dall'ente locale interessato, il servizio è assicurato, per un periodo non superiore a 2 anni, dal soggetto gestore del servizio nazionale della riscossione, che si avvale del personale della società a cui subentra, in qualità di commissario governativo. Il commissario certifica l'esistenza di eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili a favore degli enti locali, maturati nei confronti delle società cancellate nello svolgimento dei predetti rapporti contrattuali e procede ad un programma di ripianamento, in attuazione del quale può attingere al fondo di cui al comma 3-quater. La medesima certificazione è resa agli enti locali interessati anche al fine di consentire la cessione pro soluto del credito a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.
3-ter. In caso di richiesta di concordato preventivo di cui al Titolo III del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, da parte di società di riscossione delle entrate degli enti locali, che esercitano le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, gli enti locali possono procedere alla rescissione dei rapporti contrattuali esistenti con le predette società, ancorché non sia stata ancora avviata la procedura di cancellazione dall'albo ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289. In tali casi, fermo restando il diritto della Società alla remunerazione dei servizi eventualmente svolti alla data della rescissione, resta esclusa ogni ipotesi di risarcimento dei danni eventualmente riconducibili alla rescissione anticipata del contratto e l'ente locale può richiedere l'attivazione della procedura di cui al comma 3-bis.
3-quater. Nei casi di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter, l'ente locale che si trovi nelle condizioni di non aver introitato il gettito tributario dovuto per effetto dei mancati riversamenti da parte della società affidataria dei servizi di gestione e riscossione delle entrate, al fine di assicurare i servizi essenziali può accedere al fondo di garanzia appositamente costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un importo non superiore ai mancati riversamenti verificatesi nella gestione pregressa. L'accesso al predetto fondo e la

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restituzione pluriennale di tale anticipazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3-quinquies. I regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto prevedendo, fra l'altro, i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilità, professionalità e di assenza di cause di incompatibilità, che sono disciplinati graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto.
3-sexies. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e con l'Unione delle Province Italiane (UPI), anche in applicazione del principio stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera u), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali sulla base dei decreti attuativi della medesima legge, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti:
a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché definire linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;
b) definizione di modalità di incasso che assicurino che il pagamento sia effettuato esclusivamente mediante strumenti che, anche per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste italiane s.p.a., comportino l'introito diretto nella tesoreria dell'ente locale, nonché la rappresentanza da parte del soggetto affidatario dell'ente locale ai fini del completo e puntuale adempimento delle attività di rendicontazione e controllo affidategli, con indicazione delle modalità più idonee per la tempestiva acquisizione dei corrispettivi previsti contrattualmente;
c) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
d) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi degli affidamenti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;
e) definizione delle modalità e dei termini in base ai quali tutti i soggetti preposti alla riscossione dell'ICI comunicano l'ammontare e versano il contributo obbligatorio di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005 e successive modifiche. Le prescrizioni di cui ai punti precedenti si applicano dal 1o gennaio

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2011 e comunque entro novanta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al presente comma, con obbligo di adeguamento dei contratti di affidamento in corso di vigenza. Le disposizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui alla precedente lettera b) non si applicano nel caso di società locali a totale partecipazione pubblica, affidatarie dei servizi di accertamento o riscossione delle entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. 33. Vico, Fluvi, Lulli, Causi, Amici, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
3-bis. All'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi. Il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere»;
b) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

3-ter. Il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
3. 20. Borghesi, Barbato, Messina, Cimadoro.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
3-bis. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «costituisce titolo esecutivo» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo devono essere tempestivamente

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comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione. L'ente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione è opponibile al concessionario.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed è approvato il modello di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione dovrà essere rilasciata dall'ente creditore in triplice copia.
1-quater. Nei casi di opposizione all'attività di riscossione cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività di riscossione qualora l'ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore».
3. 27. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato, entro il 31 del mese di marzo di ogni anno, a valere sui trasferimenti a qualsiasi titolo effettuati a favore dei Comuni, ad attribuire direttamente all'Associazione nazionale dei comuni italiani ANCI, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 5, l'importo del contributo ivi previsto pari a 10 milioni di euro l'anno. Il riparto tra i singoli Enti è proporzionato in base al gettito Ici risultante dal conto di bilancio consuntivo disponibile. L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ANCI presenta ai Presidenti di Camera e Senato, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione dettagliata circa le modalità di impiego delle risorse di cui al presente comma. Assicura altresì, attraverso il soggetto istituito in virtù del comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, l'assistenza tecnica alle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica nonché alle riunioni degli organismi bicamerali competenti per l'attuazione del Titolo V della Costituzione nelle materie relative alla finanza e all'economia locale. L'Anci ed il soggetto di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 504 del 31 dicembre 1992, possono stipulare apposite convenzioni con Ministeri o altri enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per coordinare e per realizzare a favore dei Comuni e degli altri enti locali, attività di formazione ed assistenza tecnica in merito alle problematiche inerenti le riforme, l'economia e la finanza locale. Il contributo di cui al presente comma è automaticamente aggiornato ogni anno al tasso di inflazione programmata pubblicato dall'ISTAT».
3. 36. De Micheli, Galletti, Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall'articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 ottobre 2010.
3. 34. Causi.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, concernente criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, la lettera b) è soppressa;
2) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
«3-bis. Qualora l'organizzazione eserciti attività commerciali e produttive non rientranti nella marginalità di cui ai commi 1, 2 e 3, per queste si applicano:
a) le disposizioni di cui all'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) le norme sul reddito d'impresa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e le norme sull'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

3-ter. Per le attività commerciali e produttive svolte, l'organizzazione deve:
a) tenere una contabilità separata, distinguendo all'interno di questa le attività marginali ai sensi del presente decreto;
b) redigere entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio un separato documento, composto da stato patrimoniale, rendiconto economico e nota integrativa, volto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria nonché l'andamento economico in relazione a tali attività. Il rendiconto economico deve distinguere, all'interno delle complessive attività commerciali e produttive svolte, quelle rientranti nella marginalità di cui al presente decreto;
c) documentare, nel proprio bilancio d'esercizio, il rispetto della marginalità di cui al presente decreto oltre alla marginalità, in senso di non prevalenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266, rispetto alle attività complessivamente svolte.
3-quater. Non sono considerate attività commerciali e produttive quelle esercitate da enti o organizzazioni, in qualsiasi forma costituite, eventualmente partecipate».

Conseguentemente al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dal 4 al 6 per cento dell'addizionale sull'imposta del reddito delle società di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 7. Della disposizione in esame si tiene conto in sede di versamento dell'accanto dovuto per l'esercizio 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 16. Barani.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini della tutela del patrimonio produttivo e occupazionale, per le imprese o gruppi societari prevalentemente operanti nel settore dei servizi di pubblica utilità ad alto contenuto tecnologico, qualora la dichiarazione dello stato di insolvenza venga ostacolata da comportamenti omissivi o dilatori da parte dell'impresa, la procedura speciale di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 è riconosciuta, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 1».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per la deflazione del contenzioso e la razionalizzazione

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nonché per la ristrutturazione industriale di imprese in stato di insolvenza».
3. 35. Lulli, Damiano, Ventura, Boccia, Madia, Nannicini, Vico, Boccuzzi, Esposito, Federico Testa, Fluvi, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 agosto 2010, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.
3. 19. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
4. I giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario, in ogni stato e grado, anche a seguito di rinvio, aventi ad oggetto l'abbuono dell'imposta per reati ad opera di terzi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dall'articolo 59, comma 1, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono dichiarati estinti d'ufficio o su richiesta di una delle parti, con compensazione delle spese e conseguente estinzione della pretesa tributaria da parte degli Uffici.
* 3. 13. Laffranco, Beccalossi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. I giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario, in ogni stato e grado, anche a seguito di rinvio, aventi ad oggetto l'abbuono dell'imposta per reati ad opera di terzi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dall'articolo 59, comma 1, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono dichiarati estinti d'ufficio o su richiesta di una delle parti, con compensazione delle spese e conseguente estinzione della pretesa tributaria da parte degli Uffici.
* 3. 17. Occhiuto, Anna Teresa Formisano.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. I giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario,

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in ogni stato e grado, anche a seguito di rinvio, aventi ad oggetto l'abbuono dell'imposta per reati ad opera di terzi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dall'articolo 59, comma primo, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono dichiarati estinti d'ufficio o su richiesta di una delle parti, con compensazione delle spese e conseguente estinzione della pretesa tributaria da parte degli Uffici.
* 3. 23. Allasia, Torazzi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario, in ogni stato e grado, anche a seguito di rinvio, aventi ad oggetto l'abbuono dell'imposta per reati ad opera di terzi ai sensi dell'articolo 4, comma primo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dall'articolo 59, comma primo, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono dichiarati estinti d'ufficio o su richiesta di una delle parti, con compensazione delle spese e conseguente estinzione della pretesa tributaria da parte degli Uffici.
* 3. 26. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 117 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), nonché i sub-agenti iscritti nella sezione E del Registro, che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000. A tal fine i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali».
3. 14. Marinello.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini della tutela del patrimonio produttivo e occupazionale, le società operanti, singolarmente ovvero appartenendo ad un medesimo gruppo di imprese, nel settore dei servizi di pubblica utilità ad alto contenuto tecnologico sono ammesse di diritto, su domanda della società ovvero della società capogruppo, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Sono altresì ammesse di diritto a tali procedure, anche in assenza di domanda, le predette società per le quali la dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del tribunale venga ostacolata da comportamenti omissivi o dilatori da parte della società medesima. In tali casi il commissario è nominato dal Ministro dello sviluppo economico.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per la deflazione del contenzioso e la razionalizzazione nonché per la ristrutturazione industriale di imprese in stato di insolvenza».
3. 28. Lulli, Damiano, Ventura, Boccia, Madia, Nannicini, Vico, Boccuzzi, Esposito, Federico Testa, Fluvi, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. In attesa della complessiva riforma del relativo ordinamento professionale, gli ufficiali giudiziari, inquadrati come funzionari UNEP ed in organico presso il Ministero della giustizia, sono legittimati alla riscossione coattiva dei crediti, iscritti a ruolo, con i medesimi poteri e compensi previsti per le società concessionarie incaricate della riscossione. Sono altresì autorizzati allo svolgimento delle attività strumentali alla vendita di beni mobili ed immobili; a tal fine si applicano le disposizioni previste in materia per gli altri professionisti delegati. Le attività supplementari sono svolte dai suddetti funzionari su base volontaria e con strutture organizzative proprie al di fuori delle strutture degli Uffici Notifiche, Esecuzioni e Protesti. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni attuative del presente comma.
3. 15. Bernardo, Del Tenno.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, come modificato dall'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole: «nei nove anni successivi» sono sostituite dalle parole: «negli undici anni successivi».
3. 21. Bernardo, Del Tenno.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. In caso le agevolazioni di cui al comma 2 riguardino l'acquisto di macchine agricole nuove, in sostituzione di macchine agricole usate, la relativa misura agevolativa non è vincolata alla potenza dell'originale rottamato.
3. 24. Rainieri, Negro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli enti locali, così come individuati dal comma 1 articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, laddove sia stata proposta davanti al giudice ordinario opposizione ad ordinanze-ingiunzioni, emesse nei loro confronti per violazioni riguardanti assunzioni di lavoratori antecedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, possono definire le liti pendenti versando alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente il trenta per cento della somma dovuta, ove i relativi giudizi siano ancora in primo grado e non siano state depositate le sentenze. La lite può essere altresì definita nella misura del dieci per cento, quando vi sia stata in primo grado pronuncia del giudice sfavorevole all'Amministrazione dello Stato, e nella misura del cinquanta per cento, quando la predetta pronuncia sia stata sfavorevole all'Ente Locale. Il versamento per la definizione della lite va effettuato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Alla definizione della lite possono procedere, effettuando il relativo versamento, anche i soggetti obbligati solidali.
3. 25. D'Antoni, Piccolo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

Art. 3-bis.
(Disposizioni a tutela del soccidario).

1. Ai crediti del soccidario di cui all'articolo 2178, codice civile si applica l'articolo 429, comma 3, codice procedura civile.
2. Le spese di allevamento non possono essere poste a carico del soccidario in proporzione superiore alla parte di guadagno spettantegli.
3. In caso di epizoozia degli animali, la quota di indennizzi concessa ai sensi della legge 2 giugno 1988 n. 218 spettante al soccidario non può essere inferiore alle spese

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da questi sostenute e al valore del lavoro svolto in relazione agli animali abbattuti.

Art. 3-ter.
(Clausole vessatorie nel contratto di soccida).

1. Nel contratto di soccida semplice si considerano vessatorie le clausole che determinino a carico del soccidario in posizione di dipendenza economica un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie, salvo la prova dell'assenza di abuso di dipendenza economica del soccidario, le clausole che abbiano per oggetto o per effetto di:
a) consentire al solo soccidante di recedere dal contratto, tranne nel caso di giusta causa;
b) derogare alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria;
c) escludere o limitare la possibilità del soccidario di presenziare alle attività connesse alla stima.

Art. 3-quater.
(Nullità).

1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 3-ter sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
2. Sono in ogni caso nulle le clausole che abbiano per oggetto per effetto di:
a) derogare alle previsioni di cui all'articolo 3-bis;
b) escludere o limitare la possibilità del soccidario di sostituire a sé un terzo nel compimento delle attività negoziali connesse al rapporto contrattuale con il soccidante, ivi incluse le attività di stima, disdetta, rinnovo, recesso.
3. 0. 27. Negro, Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Regime fiscale dello smaltimento dei rifiuti).

1. In conformità ai principi contenuti nella sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Costituzionale, e nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si interpreta nel senso che la tariffa di igiene ambientale e la tariffa integrata ambientale, dovute ai Comuni dai soggetti obbligati al pagamento delle stesse, non costituiscono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto corrispettivi di prestazioni di servizi, ancorché le predette tariffe siano riscosse mediante i soggetti gestori dell'attività di smaltimento dei rifiuti.
2. I documenti emessi dai gestori, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, direttamente nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento delle tariffe di cui al comma 1, per l'addebito delle tariffe stesse, assolvono alla duplice funzione di fattura, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il servizio di smaltimento di rifiuti reso dal gestore al Comune, e di atto impositivo emesso dal Comune nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento delle tariffe. L'imposta sul valore aggiunto esposta nei predetti documenti costituisce pertanto, nei rapporti tra Comune e soggetti obbligati al pagamento delle tariffe, una quota delle tariffe stesse.
3. Gli esercenti attività di impresa, arte o professione che abbiano portato in detrazione l'imposta sul valore aggiunto esposta nei documenti di cui al comma 2 non possono computare la quota delle tariffe di cui ai commi 1 e 2 corrispondente all'imposta stessa in deduzione ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ferma restando la legittimità della detrazione operata nei limiti di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

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4. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, sono abrogati.
5. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree ove si effettuano lavorazioni industriali». Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.
6. I comuni che applicavano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi, urbani prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarla in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
7. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 61, si aggiunge il seguente comma: «3-bis. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.»;
all'articolo 65, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.»;
l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «Art. 72. - (Riscossione). - 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;
sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli 69, 71 e 78.
3. 0. 1. Leo, Tommaso Foti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al regime fiscale sui rifiuti).

1. In conformità ai principi contenuti nella sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Costituzionale e nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del federalismo fiscale, il regime fiscale concernente la gestione dei rifiuti è assoggettato alle disposizioni del presente articolo.
2. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 5, comma 2-quater, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, sono abrogati.
3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la determinazione dei criteri qualitativi e

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quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree ove si effettuano lavorazioni industriali».
4. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.
5. I comuni che applicavano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarla in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
6. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 61, si aggiunge il seguente comma: «3-bis. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.»;
all'articolo 65, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.»;
l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «Art. 72. - (Riscossione). - 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;
sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli 69, 71, e 78.
3. 0. 2. Leo, Tommaso Foti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al regime fiscale sui rifiuti).

1. In conformità ai principi contenuti nella sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Costituzionale e nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il regime fiscale concernente la gestione dei rifiuti è assoggettato alle disposizioni del presente articolo.
2. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 5, comma 2-quater, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, sono abrogati.
3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree ove si effettuano lavorazioni industriali».

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4. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.
5. I comuni che applicavano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarla in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
6. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 61, è aggiunto il seguente comma: «3-bis. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158.»;
all'articolo 65, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.»;
l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «Art. 72. - (Riscossione). - 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;
sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli. 69, 71, e 78.
3. 0. 3.Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazione adempimenti).

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato, entro il 31 del mese di marzo di ogni anno, a valere sui trasferimenti a qualsiasi titolo effettuati a favore dei Comuni, ad attribuire direttamente all'Associazione nazionale dei comuni italiani ANCI, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 5, l'importo del contributo ivi previsto pari a 10 milioni di euro l'anno. Il riparto tra i singoli Enti è proporzionato in base al gettito Ici risultante dal conto di bilancio consuntivo disponibile. L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ANCI presenta ai Presidenti di Camera e Senato, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione dettagliata circa le modalità di impiego delle risorse di cui al presente comma. Assicura altresì, attraverso il soggetto istituto in virtù del comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, l'assistenza tecnica alle Commissioni bilancio e finanze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché alle riunioni degli organismi bicamerali competenti per l'attuazione del Titolo V della Costituzione nelle materie relative alla finanza e all'economia locale.

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L'Anci ed il soggetto di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 504 del 31 dicembre 1992, possono stipulare apposite convenzioni con Ministeri o altri enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per coordinare e per realizzare a favore dei Comuni e degli altri enti locali, attività di formazione ed assistenza tecnica in merito alle problematiche inerenti le riforme, l'economia e la finanza locale. Il contributo di cui al presente comma è automaticamente aggiornato ogni anno al tasso di inflazione programmata pubblicato dall'ISTAT».
3. 0. 4. Leo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Deflazione del contenzioso in materia RCA).

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «devono» è sostituita dalla seguente: «possono» e dopo la parola: «risarcimento» è inserita la parola: «anche,»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto».
* 3. 0. 6. Germanà.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Deflazione del contenziosa in materia RCA).

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «devono» è sostituita dalla seguente: «possono»; dopo la parola: «risarcimento» è inserita la seguente: «anche»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile dei sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto».
* 3. 0. 7. Anna Teresa Formisano, Occhiuto.

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Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Deflazione del contenzioso in materia RCA).

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «devono» è sostituita dalla seguente: «possono»; dopo la parola: «risarcimento» è inserita la seguente: «anche»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto».
* 3. 0. 8. Raisi.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Deflazione del contenzioso in materia RCA).

All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «devono» è sostituita dalla seguente: «possono»; dopo la parola: «risarcimento» è inserita la seguente: «anche»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto».
* 3. 0. 9. Vignali.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Deflazione del contenzioso in materia RCA).

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «devono» è sostituita dalla seguente: «possono» e dopo la parola «risarcimento» è inserita la parola: «anche»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta

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entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto».
*3. 041. Quartiani, Froner.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Gestione a contabilità separata INPS per i professionisti non regolamentati).

1. Con effetto dal 1o gennaio 2010, nell'ambito della gestione separata istituita presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335, è istituita una gestione a contabilità separata riguardante l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, ad esclusione dei soggetti già iscritti a casse previdenziali private afferenti a ordini o albi professionali.
2. Ferma restando l'aliquota contributiva vigente fino al 31 dicembre 2009, a decorrere dal 1o gennaio 2010 l'aliquota contributiva per il finanziamento della gestione a contabilità separata di cui alle presenti disposizioni è stabilita nella misura del 20 per cento ed è applicata sul reddito delle attività determinato sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi. E dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione ai soggetti iscritti alla citata gestione a contabilità separata della tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera.
3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento previsto dal presente comma i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi determinati ai sensi del presente comma sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.
3. 0. 11. Forcolin, Bragantini, Fugatti, Comaroli, Torazzi, Allasia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. Al comma 756 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
«Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, nonché, in ogni caso le associazioni di volontariato e le altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le associazioni di promozione

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sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 100 milioni di euro.
3. 0. 36. Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Riscossione crediti tributari e previdenziali).

1. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e di agevolare il pagamento dei debiti tributari e previdenziali da parte delle piccole imprese, i contribuenti, che per gli anni 2008 e 2009 hanno rilevato ricavi d'esercizio per un ammontare medio non superiore a euro 1.000.000 e che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenteranno all'Agenzia delle Entrate o all'INPS un piano di rientro di propri debiti relativi ad imposte dirette, imposte indirette, contributi previdenziali ed assistenziali, secondo i criteri fissati nel successivo comma 2, in deroga alle vigenti disposizioni in tema di riscossione, sanzioni e rateazione dei debiti, non saranno soggetti a sanzioni ed interessi sull'ammontare del debito stesso.
2. Il debito oggetto di piano di rientro deve essere iscritto a ruolo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il piano di rientro proposto deve avere una durata massima di 3 anni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono autorizzate ad emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle datazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro.
3. 0. 15. Fugatti, Forcolin, Bragantini, Comaroli, Torazzi, Allasia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Capitale sociale delle società di riscossione dei tributi).

1. Per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:
a) un milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente delle attività di comuni fino a 10.000 abitanti, con un

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numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i 100.000 abitanti;
b) cinque milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate nei comuni fino a 200.000 abitanti;
c) dieci milioni di euro, per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni oltre 200.000 abitanti.

2. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alle predette misure minime il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2010; in ogni caso, fino all'adeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare indette a tale fine.
3. È abrogato il comma 7-bis dell'articolo 32 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. 0. 22. Polledri, Fugatti, Forcolin, Bragantini, Comaroli, Torazzi, Allasia.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga contratti società di riscossione tributi).

1. Al fine di coordinare l'entrata in vigore dei decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 19 della Costituzione con l'attuale normativa in tema di fiscalità locale, i contratti in corso tra gli Enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2013.
3. 0. 23. Polledri, Fugatti, Forcolin, Bragantini, Comaroli, Torazzi, Allasia.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
3-bis. L'articolo 27-ter della tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:
«27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi e per l'attività dei movimenti o partiti politici.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
3. 0. 28. Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(IVA per cassa).

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dai presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti, crescente nel triennio, nei cui confronti è applicabile a disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo. Le disposizioni di cui al comma 1 entreranno a regime a partire dal 2012.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritto negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere

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rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro.
3. 0. 13. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Allasia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(IVA per cassa).

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti, crescente nel triennio, con l'obiettivo di arrivare a regime includendo le imprese con un volume di affari fino a 500.000 euro, nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo. Le disposizioni di cui al comma 1 entreranno a regime a partire dal 2012».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro.
3. 0. 14. Montagnoli, Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Allasia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Rimborso dell'eccedenza detraibile IVA).

1. Dopo la lettera b), del comma 3, dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserita la seguente:
«b-bis) quando effettua le cessioni di cui alla lettera c), comma 4, articolo 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;».
3. 0. 39. Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Visto di conformità crediti IVA).

1. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tale visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
3. 0. 12. Forcolin, Bragantini, Fugatti, Comaroli, Torazzi, Allasia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(IVA su cessioni di bestiame di allevamento).

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

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1972, n. 633, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis. Alla cessione di bestiame da allevamento».
3. 0. 33. Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure fiscali a sostegno del settore automobilistico).

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è soppressa e così sostituita:
«b) nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 40 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto, anche per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 40 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro 5 mila per i motocicli, euro 3 mila per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 8 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro mille per i motocicli, euro seicento per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».

2. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura massima indicata al comma 2 può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.».

3. Dopo la lettera l-quater) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:
«l-quinquies) il cinque per cento delle spese sostenute per l'acquisto di un'autovettura o di un motociclo o di un ciclo

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motore ad uso privato di nuova immatricolazione, fino ad un massimo di euro duemila;».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 600 milioni di euro.
3. 0. 24. Forcolin, Fugatti, Bragantini, Comaroli, Torazzi, Allasia.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Deducibilità interessi passivi).

1. Al comma 1 dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.» sono sostituite con le seguenti: «L'eccedenza è deducibile nel limite del 45 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro.
3. 0. 16. Torazzi, Fugatti, Forcolin, Bragantini, Comaroli, Allasia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Deducibilità svalutazione crediti).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le svalutazioni dei crediti di cui al precedente comma 3, che derivano dalle operazioni di erogazioni del credito alle imprese fino a 30 dipendenti all'atto della stipula dell'impiego, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,40 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 200 milioni di euro.
3. 0. 18. Torazzi, Fugatti, Forcolin, Bragantini, Comaroli, Allasia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Deducibilità costi di aggiornamento per professionisti).

1. All'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del

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Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nella misura del 50 per cento del loro ammontare», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento del loro ammontare».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 50 milioni di euro.
3. 0. 34. Bragantini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Determinazione valore produzione ai fini IRAP).

1. Per i periodi di imposta 2010 e 2011, per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente ed assimilato assunto dopo il 1o gennaio 2008.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 200 milioni di euro.
3. 0. 17. Torazzi, Fugatti, Forcolin, Bragantini, Comaroli, Allasia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. I redditi conseguiti dalle società cooperative sociali e quelle di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito attività produttive (IRAP) se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 150 milioni di euro.
3. 0. 37. Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.
(Inammissibile)

All'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Al fine di potenziare il contrasto all'evasione concentrando e razionalizzando le risorse dell'amministrazione finanziaria, si dispone quanto segue per deflazionare e semplificare il contenzioso tributario in essere: non si applicano agli esercenti sottoposti agli studi di settore, di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983 n. 18.
3. 042.Ceccuzzi, Sani, Trappolino.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Obbligo emissione scontrino fiscale per i contribuenti soggetti agli studi di settore).

1. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto, infine, il seguente comma:
12-bis. I soggetti a cui si applicano, a qualunque titolo, le disposizioni di cui ai commi precedenti, sono esonerati dall'obbligo di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 200 milioni di euro.
3. 0. 20.Comaroli, Fugatti, Forcolin, Bragantini, Allasia, Torazzi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sanzioni per la violazione dell'obbligo di emettere lo scontrino e la ricevuta fiscale).

1. I commi da 2 a 2-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono abrogati.
2. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo le parole: «all'importo non documentato.» sono aggiunte le seguenti: «Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997. n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, la sanzione è pari al trecento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.».
3. 0. 30.Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Sanzioni accessorie violazione obbligo emissione scontrino fiscale).

1. I commi da 2 a 2-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono abrogati.
3. 0. 19.Caparini, Fugatti, Forcolin, Bragantini, Comaroli, Allasia, Torazzi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazione della tenuta dei registri per le aziende che utilizzano alcool etilico ad uso alimentare ad accisa assolta).

1. Gli stabilimenti che utilizzano alcool etilico ad uso alimentare ad accisa assolta non sono obbligati alla tenuta dei registri cartacei e telematici, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 104 e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
2. L'Agenzia delle Dogane è autorizzata ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più provvedimenti,

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per stabilire le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma precedente.
3. 0. 38.Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»).

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è sostituito dal seguente:
3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, nonché per tutti i contratti aventi ad oggetto la cessione di beni o la fornitura di servizi da parte di una micro o piccola impresa, così come individuata dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti o dalla prestazione dei servizi, derogabile esclusivamente ai fini di una sua riduzione, e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

2. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è soppresso.
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è aggiunto il seguente:
5. Nei casi di cui al comma 3, quando la cessione dei beni o la fornitura dei servizi è effettuata nei confronti della pubblica amministrazione, agli interessi di mora, dal momento in cui sono dovuti, si aggiunge il diritto del creditore di ricevere un risarcimento forfetario pari al 3 per cento dell'importo dovuto.
3. 0. 21.Bragantini, Comaroli, Fugatti, Forcolin, Allasia, Torazzi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti).

1. Nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120, è inserito il seguente:
«Art. 120-bis. - (Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti). - 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali uniche forme di remunerazione, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso spese.
2. I contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quale unica forma di remunerazione degli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso spese.

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3. Le clausole che prevedono forme di remunerazione diverse o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle.
4. La Banca d'Italia adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.

2. All'articolo 144, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo le parole: «negli articoli 116» sono inserite le seguenti: «, 120-bis».
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro il 28 febbraio 2010.
4. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono abrogati».
3. 0. 25.Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti).

1. I contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quale unica forma di remunerazione degli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso spese.
3. 0. 26.Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Variazione delle condizioni contrattuali sui conti correnti).

1. All'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. La modifica delle condizioni contrattuali non può comunque avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5 per cento di quello originariamente convenuto.
2. Al comma 2 dell'articolo 118 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi».
3. 0. 31.Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Confidi).

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
«Al comma 1 dopo le parole: «consorzi con attività esterna» aggiungere le seguenti: «nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti».
«Al comma 8 aggiungere infine il seguente periodo «nonché da liberi professionisti non esercenti imprese».
3. 0. 32.Bragantini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto in fine, il seguente periodo:
«Per le cooperative sociali a mutualità prevalente gli importi di cui al comma 1 a valere per l'obbligo della certificazione annuale del bilancio sono aumentati del 100 per cento».
3. 0. 35.Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Rimodulazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119).

1. All'articolo 9, comma 4-ter, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:
c) a tutte le altre aziende titolari di quota.

2. Al comma 1, articolo 3, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole «non utilizzi almeno il 70 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale,» sono sostituite dalle seguenti: «non utilizzi il proprio quantitativo di riferimento individuale in misura almeno pari alla percentuale determinata per ciascun periodo con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, a partire dal periodo 2009-2010,».
3. L'importo della settima rata di cui all'articolo 10, commi dal 34 al 36, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ed alla decisione del Consiglio del 16 luglio 2003, n. 2003/530/CE, è suddiviso in parti uguali tra le rimanenti rate, gravato dei relativi interessi. L'efficacia della disposizione di cui al precedente periodo è subordinata alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione comunitaria.
4. Al fine di favorire un effettivo utilizzo delle misure di accesso al credito da parte dei produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le risorse finanziarie previste dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8-septies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono destinate agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
3. 0. 40.Fogliato, Rainieri, Negro, Callegari.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Liquidazione società a partecipazione pubblica).

1. In caso di liquidazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di enti o società partecipati al 100 per cento da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno

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2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 50 milioni di euro.
3. 0. 10.Bragantini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. La disposizione di cui al comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che nella percentuale ivi prevista non si computa il posto di funzione di segretario generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 37, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
3. 0. 5.Fallica, Terranova.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
3-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire le parole: «lo 0,5 per cento» con le seguenti: «lo 0,3 per cento».
3. 0. 29.Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.
(Inammissibile)

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ad obiettivi di efficienza energetica inserire le seguenti: anche con riferimento al parco immobiliare esistente,.
4. 89. Dussin Guido, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fugatti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e per 200 milioni di euro mediante riduzione lineare, per l'anno 2010, delle autorizzazioni di spesa di parte corrente della tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4. 66. Ruvolo, Occhiuto, Anna Teresa Formisano.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, di cui 20 milioni di euro per contributi all'acquisto di nuovi sistemi di videosorveglianza ed antintrusione ad uso privato.
4. 90. Chiappori.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, di cui 2 milioni di euro per contributi all'acquisto di generatori di calore a condensazione, ad elevata efficienza, in sostituzione di caldaie di classe energetica inferiore, adibite al riscaldamento degli edifici di civile abitazione.
4. 91. Bragantini.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: i contributi per l'acquisto di gru a torre per l'edilizia previsti nel decreto si intendono applicabili anche agli altri mezzi di sollevamento.
4. 10. Tortoli, Bernardo.

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Al comma 1, primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti: Le risorse del fondo sono destinate ad interventi di sostegno della domanda dei seguenti beni: elettrodomestici, mobili e arredo; motocicli; motori fuoribordo e nautica da diporto; rimorchi; macchine agricole, per movimento terra e gru per l'edilizia; attrezzature elettriche ed elettroniche ad alta efficienza energetica; immobili ad alta efficienza energetica; banda larga.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: campionari, inserire le seguenti: e modelli e sostituire le parole: divisioni 13 o 14 con le parole: divisioni 13, 14 e 31.
* 4. 11. Germanà.

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: Le risorse del fondo sono destinate ad interventi di sostegno della domanda dei seguenti beni: elettrodomestici, mobili e arredo; motocicli; motori fuoribordo e nautica da diporto; rimorchi; macchine agricole, per movimento terra e gru per l'edilizia; attrezzature elettriche ed elettroniche ad alta efficienza energetica; immobili ad alta efficienza energetica; banda larga.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: campionari, inserire le seguenti: e modelli e sostituire le parole: divisioni 13 o 14 con le seguenti: divisioni 13, 14 e 31.
* 4. 142. Quartiani, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino, Pedoto, Braga.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 50 milioni con le seguenti: 60 milioni.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fondo di cui al comma 1 sono aggiunti 20 milioni di euro destinati ad incentivi per l'acquisto di generatori di calore a condensazione, ad elevata efficienza, in sostituzione di caldaie di classe energetica inferiore, adibite al riscaldamento degli edifici di civile abitazione, effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010.

Ai commi 3 e 4 sostituire le parole: di cui al comma 2, con le seguenti: di cui ai commi 1-bis e 2.
4. 28. Libè, Occhiuto, Anna Teresa Formisano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 50 milioni con le seguenti: 52,5 milioni.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fondo di cui al comma 1 sono aggiunti 5 milioni di euro, destinati ad incentivi per l'acquisto di pompe di calore a ciclo annuale, in sostituzione di impianti di classe energetica inferiore, adibiti al riscaldamento od al condizionamento degli edifici di civile abitazione, effettuati dal 1o giugno al 31 dicembre 2010.

Ai commi 3 e 4 sostituire le parole: di cui al comma 2, con le seguenti: di cui ai commi 1-bis e 2.
4. 29. Tortoli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 50 milioni con le seguenti: 54 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fondo di cui al comma 1 sono aggiunti 8 milioni di euro, destinati ad incentivi finalizzati al sostegno dell'accesso al credito dei clienti finali, nonché eventuali fondi di garanzia istituiti dalle Regioni, dalle Province o dai Comuni a carico dei relativi bilanci, per il rinnovo e l'efficientamento

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degli impianti termici esistenti, con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico e le emissioni.
* 4. 37. Libè, Occhiuto, Anna Teresa Formisano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 50 milioni con le seguenti: 54 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fondo di cui al comma 1 sono aggiunti 8 milioni di euro, destinati ad incentivi finalizzati al sostegno dell'accesso al credito dei clienti finali, nonché eventuali fondi di garanzia istituiti dalle Regioni, dalle Province o dai Comuni a carico dei relativi bilanci, per il rinnovo e l'efficientamento degli impianti termici esistenti, con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico e le emissioni.
* 4. 140. Sanga, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 50 milioni con le seguenti: 54 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fondo di cui al comma 1 sono aggiunti 8 milioni di euro, destinati ad incentivi finalizzati al sostegno dell'accesso al credito dei clienti finali, nonché eventuali fondi di garanzia istituiti dalle Regioni, dalle Province o dai Comuni a carico dei relativi bilanci, per il rinnovo e l'efficientamento degli impianti termici esistenti, con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico e le emissioni.
* 4. 141. Peluffo, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: con decreto con le seguenti: con uno o più decreti e sostituire le parole: 10 giorni con le seguenti: 90 giorni.

Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. In sede di adozione dei decreti di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i criteri per il riconoscimento, a favore di famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, di un contributo per l'acquisto di mobili certificati, realizzati prioritariamente con materiali provenienti nell'ambito di programmi e progetti di riforestazione e con finiture di prodotti ecocompatibili, destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. Il contributo è erogato sotto forma di riduzione del prezzo di vendita nel limite massimo di spesa complessiva pari a 30 milioni di euro per l'anno 2010. Ai fini della compensazione dei conseguenti effetti finanziari recati dal presente comma, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2010.
4. 92. Togni, Dussin Guido, Lanzarin, Molteni, Rivolta, Fugatti.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: con decreto con le seguenti: con uno o più decreti e sostituire le parole: 10 giorni con le seguenti: 90 giorni.

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. In sede di adozione dei decreti di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i criteri per il riconoscimento, a favore di famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, di un contributo per l'acquisto di mobili destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione

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principale. Il contributo è erogato sotto forma di riduzione del prezzo di vendita nel limite massimo di spesa complessiva pari a 30 milioni di euro per l'anno 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
4. 93. Bragantini.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: con decreto con le seguenti: con uno o più decreti e sostituire le parole: 10 giorni con le seguenti: 90 giorni.

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. In sede di adozione dei decreti di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i criteri per il riconoscimento di un contributo per l'acquisto di case prefabbricate ad alto rendimento energetico di nuova costruzione, come prima abitazione della famiglia. Gli incentivi sono erogati sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticato dall'impresa costruttrice all'atto di acquisto dell'abitazione, nel limite massimo per singolo contributo di 5.000 euro. La concessione del contributo all'acquirente è subordinata alla sussistenza dell'attestato di certificazione energetica sulla base delle, procedure fissate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in ... milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
4. 94. Allasia, Torazzi.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributi delle risorse del fondo inserire le seguenti: alle aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi,.
4. 95. Fugatti, Bragantini, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Allasia.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi inserire le seguenti:, destinando una quota minima del 10 per cento del fondo agli incentivi di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, da erogare secondo le modalità di cui al relativo Accordo di Programma sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico in data 9 gennaio 2006.
4. 96. Bitonci, Simonetti, Bragantini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contributi previsti dal decreto ministeriale del 26 marzo 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, per l'acquisto di rimorchi e semi rimorchi a torre si intendono applicabili anche ai nuovi semirimorchi cisterna.
4. 97. Torazzi, Allasia.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a impegnare le disponibilità

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della gestione separata, oltre a quanto già previsto dalle leggi in vigore, per la costituzione di un «Fondo per l'ecoprestito», di natura rotativa, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2010. Il Fondo interviene, mediante anticipazioni a tasso zero fino a 30 mila euro per alloggio, per la ristrutturazione o la riqualificazione energetica di immobili adibiti a prima casa di abitazione in proprietà, in locazione, o in comodato nonché per la ristrutturazione o la riqualificazione energetica di ciascun alloggio degli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e degli Istituti Autonomi Case Popolari che gestiscono immobili in proprietà pubblica, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e degli interventi di cui ai commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Agli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, e agli Istituti Autonomi Case Popolari che gestiscono immobili di proprietà pubblica, sono conseguentemente estese le detrazioni del 36 per cento sulle spese di ristrutturazione edilizia e le detrazioni del 55 per cento per la riqualificazione energetica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il 30 giugno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili del territorio regionale.
1-ter. Le anticipazioni di cui al comma 1-bis sono rimborsate in un periodo non superiore a dieci anni; i relativi interessi, determinati e liquidati in base a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1-bis, sono a carico del Bilancio dello Stato.
* 4. 13. Rubinato, Fogliardi, Benamati, Mastromauro, Strizzolo.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a impegnare le disponibilità della gestione separata, oltre a quanto già previsto dalle leggi in vigore, per la costituzione di un «Fondo per l'ecoprestito», di natura rotativa, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2010. Il Fondo interviene, mediante anticipazioni a tasso zero fino a 30 mila euro per alloggio, per la ristrutturazione o la riqualificazione energetica di immobili adibiti a prima casa di abitazione in proprietà, in locazione, o in comodato nonché per la ristrutturazione o la riqualificazione energetica di ciascun alloggio degli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e degli Istituti Autonomi Case Popolari che gestiscono immobili in proprietà pubblica, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo i della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e degli interventi di cui ai commi da 344 a 349 dell'articolo i della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Agli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, e agli Istituti Autonomi Case Popolari che gestiscono immobili di proprietà pubblica, sono conseguentemente estese le detrazioni del 36 per cento sulle spese di ristrutturazione edilizia e le detrazioni del 55 per cento per la riqualificazione energetica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il 30 giugno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui

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all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili del territorio regionale.
1-ter. Le anticipazioni di cui al comma 1-bis sono rimborsate in un periodo non superiore a dieci anni; i relativi interessi, determinati e liquidati in base a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1-bis, sono a carico del Bilancio dello Stato.
* 4. 12. Gibiino.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di sostenere la domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica ed ecocompatibilità, il Fondo di cui al comma i provvede ad erogare «ecoprestiti» nella forma di anticipazioni decennali a tasso zero fino ad un importo massimo di 30 mila euro per interventi di ristrutturazione edilizia su un singolo alloggio adibito ad abitazione principale con le modalità di cui all'articolo i della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su un singolo alloggio ai sensi dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1-ter. Sono beneficiari degli «ecoprestiti» di cui al comma 1-bis, i proprietari, i locatari o i comodatari di immobili adibiti a prima casa di abitazione nonché gli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e gli Istituti Autonomi Case Popolari che gestiscono immobili di proprietà pubblica, ai quali sono conseguentemente estese le detrazioni del 36 per cento sulle spese di ristrutturazione edilizia e le detrazioni del 55 per cento per la riqualificazione energetica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1-quater. Le anticipazioni di cui al comma 1-bis sono rimborsate in un periodo non superiore a dieci anni; i relativi interessi sono a carico del Bilancio dello Stato.
4. 14. Rubinato, Fogliardi, Benamati, Mastromauro, Strizzolo.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di. un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 agosto 2010, a pena dei venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

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1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1-quater. A decorrere dalla medesima data di cui ai commi 1-bis e 1-ter, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1-quinquies. Le maggiori entrate conseguite per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, accertate trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico per essere destinati a finanziare, fino a 200 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010:
a) progetti di innovazione tecnologica nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico;
b) progetti di ideazione di nuovi prodotti che realizzino un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente.

1-sexies. Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1-quinquies con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies.
4. 20. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2010, è istituito un fondo di 1.000.000 di euro finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D e E, di cui al Titolo IV dell'allegato al decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994, e generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non superiore a 30 Kw.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di eco compatibilità, con il Ministro dell'ambiente e del mare, sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascun rifugio di cui al presente

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comma e prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione della Presidenza e della Commissione centrale rifugi e opere alpine del CAI, del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del CAI, nonché dei Collegi nazionali delle guide alpine e dei maestri di sci.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 27. Quartiani, Froner, Mariani, Benamati, Cenni, Colaninno, De Pasquale, Castagnetti, Realacci, Rossomando, Strizzolo, Nicco, Pedoto, Braga, Codurelli, Zeller, Gnecchi, Motta, Zampa, Marchi, Bobba, Ceccuzzi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Presso il Ministero dello Sviluppo Economico a decorrere dall'anno 2010 è istituito un fondo di 5 milioni di euro al fine di garantire la vigenza delle disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 26. Quartiani, Miglioli, Mariani, Froner, Benamati, Castagnetti, Cenni, Colaninno, De Pasquale, Giachetti, Realacci, Rossomando, Strizzolo, Nicco, Pedoto, Braga, Codurelli, Zeller, Gnecchi, Brugger, Zampa, Marchi, Bobba, Ceccuzzi.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1-bis. Al fine di assicurare la piena realizzazione ed il completamento degli interventi di diffusione di infrastrutture e di servizi di telecomunicazioni a banda larga nel territorio nazionale, la Cassa Depositi e Prestiti, può concedere ad enti locali, imprese private, società a partecipazione pubblica, concessionari o contraenti generali di lavori pubblici, finanziamenti a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzati alla realizzazione di progetti di sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nei limiti dei finanziamenti di cui al comma 1-ter.
1-ter. La Cassa Depositi e Prestiti può costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato «Fondo per la diffusione delle reti di banda larga». Il Fondo ha una dotazione iniziali di 300 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012 ed è alimentato dalle risorse di cui alla gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti e dalle risorse di cui al comma 1-quinquies.
1-quater. Con proprio decreto il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie di interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità

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di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.
1-quinquies. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del fondo di cui al comma 1-ter.
4. 21. Cambursano, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1-bis. La Cassa Depositi e Prestiti può concedere alle regioni, alle province, ai comuni, alle università degli studi, agli enti pubblici e privati di ricerca, agli enti impegnati nella sperimentazione e nella produzione di veicoli alimentati con idrogeno e con combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica, finanziamenti a tasso agevolato. rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzati al sostegno, nei limiti di quanto previsto dal comma 1-ter:
a) di attività finalizzate allo studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione:
1) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno prodotto con ausiLio di energia solare o altra fonte di energia rinnovabile destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 3);
2) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 3);
3) di prototipi di veicoli alimentati da idrogeno o da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica;
b) di attività relative alle procedure di omologazione dei veicoli di cui al numero 3) della lettera a);
c) di attività finalizzate alla realizzazione e al funzionamento di reti di monitoraggio intelligente per il controllo dell'efficienza e della sicurezza dei veicoli di cui al numero 3) della lettera a);
d) della realizzazione di posteggi riservati esclusivamente ai veicoli di cui al numero 3,) della lettera a) muniti di stazioni di controllo e di ricarica.

1-ter. La Cassa Depositi e Prestiti può costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato «Fondo per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione in materia di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica». Il fondo ha una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012 ed è alimentato dalle risorse di cui alla gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti e dalle risorse di cui al comma 1-quinquies.
1-quater. Con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie di interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti e dei mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

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1-quinquies. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del fondo di cui al comma 1-ter.
4. 22. Cimadoro, Barbato, Messina, Monai, Piffari, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Alle risorse di cui al comma 1 sono aggiunti 30 milioni di euro per incentivi agli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature destinati alla sostituzione di macchinari e attrezzature per l'edilizia immesse sul mercato fino al 31 dicembre 1991, con macchine della medesima tipologia nuove e conformi alle vigenti normative, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, nel limite del 30 per cento del costo.
1-ter. I contributi del fondo di cui al comma 1, non utilizzati alla data del 31 dicembre 2010, possono essere riassegnati dal Ministro per lo sviluppo economico con priorità per il medesimo settore produttivo.
1-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

Conseguentemente ai commi 3 e 4 sostituire le parole: di cui al comma 2, con le seguenti: di cui ai commi 1-bis e 2.
4. 68. Raisi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1, è destinata ad investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature destinati alla sostituzione di macchinari e attrezzature per l'edilizia immesse sul mercato fino al 31 dicembre 1991, con macchine della medesima tipologia nuove e conformi alle vigenti normative, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, nel limite del 30 per cento del costo.
1-ter. I contributi del fondo di cui al comma 1, non utilizzati alla data del 31 dicembre 2010, possono essere riassegnati dal Ministro per lo sviluppo economico con priorità per il medesimo settore produttivo.

Conseguentemente ai commi 3 e 4 sostituire le parole: di cui al comma 2, con le seguenti: di cui ai commi 1-bis e 2.
4. 31. Raisi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le disposizioni in materia di efficienza energetica, di cui ai commi 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, relative alla produzione di acqua calda sanitaria ed alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, si intendono applicabili ai connessi impianti di trattamento dell'acqua, previsti dalla norma tecnica UNI-CTI 8065, anche a prescindere dalla tipologia di generatore a cui questi vengono applicati.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dal 4 al 6 per cento dell'addizionale sull'imposta del reddito delle società di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 7. Della disposizione di cui al comma 1-bis si tiene conto in sede di versamento dell'accanto dovuto per l'esercizio 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 30. Barani.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è aumentata di ulteriori 200 milioni di euro al fine di estendere le agevolazioni a sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica

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ed ecocompatibilità. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributi delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi per i seguenti settori:
a) vendita di prodotti con etichette ecologiche comunitarie e per i prodotti il cui imballaggio è realizzato con materiale riciclato e per i prodotti e venduti in ambito provinciale;
b) vendita di prodotti per la efficienza energetica, quali prese multiple con interruttore per eliminazione stand-by, batterie ricaricabili, caricabatterie, prodotti in mater-b o altro materiale biodegradabile, raccoglitori per la raccolta differenziata, cassette per lo scarico WC con doppio pulsante, rilevatori di presenza per l'accensione degli impianti di illuminazione.
4. 143. Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fondo di cui al comma 1 sono aggiunti 20 milioni di euro destinati ad incentivi per l'acquisto di generatori di calore a condensazione, ad elevata efficienza, in sostituzione di caldaie di classe energetica inferiore, adibite al riscaldamento degli edifici di civile abitazione, effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010.

Conseguentemente ai commi 3 e 4 sostituire le parole: di cui al comma 2, con le seguenti: di cui ai commi 1-bis e 2,.
4. 15. Tortoli, Bernardo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fondo di cui al comma 1 sono aggiunti 20 milioni di euro, destinati ad incentivi per l'acquisto di impianti termici ad elevata efficienza, come caldaie a condensazione o pompe di calore a ciclo annuale, in sostituzione di impianti di classe energetica inferiore, adibiti al riscaldamento od al condizionamento degli edifici di civile abitazione, effettuati dal 1o giugno al 31 dicembre 2010.

Conseguentemente ai commi 3 e 4 sostituire le parole: di cui al comma 2, con le parole: di cui ai commi 1-bis e 2.
4. 148. Vico, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Zunino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fondo di cui al comma 1 sono aggiunti 8 milioni di euro, destinati ad incentivi finalizzati al sostegno dell'accesso al credito dei clienti finali, nonché eventuali fondi di garanzia istituiti dalle Regioni, dalle Province o dai Comuni a carico dei relativi bilanci, per il rinnovo e l'efficientamento degli impianti termici esistenti, con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico e le emissioni.

Conseguentemente ai commi 3 e 4 sostituire le parole: di cui al comma 2, con le parole: di cui ai commi 1-bis e 2.
4. 149. Zunino, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico.

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Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di eco compatibilità, il 10 per cento del fondo previsto al comma 1 del presente articolo è destinato agli incentivi di cui all'articolo 2, comma 59, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, erogati secondo le modalità definite nel relativo Accordo di Programma. Il 5 per cento del gettito derivante dai diritti incassati per lo sfruttamento delle risorse nazionali di idrocarburi e dei proventi derivanti dalla vendita delle quantità di idrocarburi messi a disposizione per la cessione presso il mercato regolamentato, ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 luglio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2007, è destinato alle finalità di cui al presente comma. Con decreto di natura non regolamentare, a adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto di cui al precedente comma 1 al fine di rideterminare, proporzionatamente e nel rispetto dell'ammontare complessivo del fondo, i tetti di spesa per le tipologie di contributi ivi previste e le misure unitarie dei contributi stabiliti dal presente comma.
4. 70. Vignali.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di eco compatibilità, il 10 per cento del fondo previsto al comma i del presente articolo è destinato agli incentivi di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, erogati secondo le modalità definite nel relativo Accordo di Programma. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto di cui al precedente comma 1 al fine di rideterminare, proporzionatamente e nel rispetto dell'ammontare complessivo del fondo, i tetti di spesa per le tipologie di contributi ivi previste e le misure unitarie dei contributi stabiliti dal presente comma.
4. 71. Vignali.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. I contributi del fondo di cui al comma 1 sono destinati all'acquisto di macchine agricole di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto ministeriale 26 marzo 2010 anche in sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento terra di fabbricazione anteriore al 31 dicembre 2005 e indipendentemente dalla potenza del nuovo macchinario rispetto all'originale rottamato. I medesimi contributi sono altresì destinati all'acquisto di macchinari agricoli per la trasformazione e la produzione dell'olio d'oliva, del vino e del latte, alle condizioni e con le modalità applicabili disposte dall'articolo 2, comma 1, lettera l) del citato decreto ministeriale.

Al comma 8, al primo periodo sostituire le parole: integralmente con le seguenti: in misura non superiore al 60 per cento e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Con il medesimo decreto l'ulteriore quota di finanziamento statale residua è devoluta al fondo di cui al comma 1 quale finanziamento aggiuntivo dell'incentivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto ministeriale 26 marzo 2010 come integrato dal comma 1-bis.; al secondo periodo, dopo le parole: quota parte del finanziamento inserire le seguenti: di cui al primo periodo.
4. 144. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe Mario (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. I contributi del fondo di cui al comma i sono destinati anche all'acquisto

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di macchinari agricoli per la trasformazione e la produzione del latte, alle medesime condizioni e con le medesime modalità disposte all'articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto ministeriale 26 marzo 2010 e nell'ambito dei limiti massimi complessivi di spesa stabiliti per l'acquisto di macchine agricole dall'articolo i del citato decreto ministeriale.
4. 145. Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra Marco, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. I contributi del fondo di cui al comma 1 sono destinati anche all'acquisto di macchinari agricoli per la trasformazione e la produzione dell'olio d'oliva e del vino, alle medesime condizioni e con le medesime modalità disposte all'articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto ministeriale 26 marzo 2010 e nell'ambito dei limiti massimi complessivi di spesa stabiliti per l'acquisto di macchine agricole dall'articolo I del citato decreto ministeriale.
4. 146. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra Marco, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al sostegno della domanda per macchine agricole e movimento terra per un importo pari a 40 milioni di euro.
4. 65. Ruvolo, Occhiuto, Anna Teresa Formisano.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1 per l'acquisto di gru a torre nel settore dell'edilizia, previa rottamazione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2010, n. 79, il contributo è riconosciuto anche nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria, ed il certificato di rottamazione richiesto è prodotto a cura dell'acquirente, ovvero del conduttore nei casi di acquisto tramite locazione finanziaria.
4. 72. Vignali, Pagano.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. I contributi previsti dal decreto del Ministro sviluppo economico del 26 marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, per l'acquisto di gru a torre per l'edilizia, si intendono applicabili anche agli altri mezzi di sollevamento, nell'ambito delle risorse disponibili a tale fine.
4. 99. Alessandri, Tortoli, Fugatti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. I contributi previsti dal decreto del Ministro sviluppo economico del 26 marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, per l'acquisto di motocicli, intendono applicabili anche all'acquisto di biciclette a pedalata assistita, nell'ambito delle risorse disponibili a tale fine.
4. 100. Guido Dussin, Togni, Lanzarin, Alessandri, Fugatti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di agevolare l'adeguamento del parco immobiliare esistente agli obiettivi di efficienza energetica di cui al comma 1, le regioni possono stipulare convenzioni con istituti di credito o con la Cassa Depositi e Prestiti per la concessione di prestiti agevolati a tasso zero per dieci anni, preferibilmente fino ad un massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiano. Allo scopo di incentivare l'avvio dell'attività

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edilizia, occorre specificare nell'ambito della convenzione l'impegno dell'inizio dei lavori entro sei mesi dalla data della richiesta del prestito, l'immediata assegnazione di almeno il 50 per cento dei finanziamenti agevolati, nonché l'obbligo della certificazione attraverso un progettista iscritto all'Ordine della realizzazione di almeno due dei seguenti interventi:
a) incremento dell'efficienza energetica delle coperture e delle pavimentazioni;
b) incremento dell'efficienza energetica dei muri perimetrali;
c) incremento dell'efficienza energetica delle finestre, porte esterne e schermature solari;
d) sostituzione di apparecchi e sistemi per riscaldamento o produzione d'acqua calda sanitaria;
e) installazione di apparecchiature e sistemi per riscaldamento e produzione di energia elettrica utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate;
f) installazione di apparecchiature e sistemi per la produzione d'acqua calda sanitaria utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate.
4. 101. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fugatti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica i contributi di cui alla lettera s) comma 1, articolo 2, del decreto ministeriale 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79, del 6 aprile 2010, sono corrisposti a tutte le operazioni di vendita stipulate nell'anno 2010. Ai fini dell'applicazione della presente norma per «operazioni di vendita» si intendono la stipula dei contratti preliminare e definitivo di compravendita. All'onere di cui al periodo precedente si provvede mediante l'utilizzo di parte dell'incremento di gettito derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto-legge.
4. 107. Torazzi, Allasia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il contributo finalizzato all'acquisto di immobili di nuova costruzione, con le caratteristiche contenute nel decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di cui al precedente comma, è erogato per l'acquisto dell'abitazione principale che si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
4. 154. Ceccuzzi, Fluvi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini della dismissione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al decreto ministeriale 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.79, del 6 aprile 2010, nonché della semplificazione delle relative procedure, la documentazione è a carico del venditore oppure, ove compatibile, dell'acquirente.
4. 106. Comaroli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Qualora l'acquirente sia un'impresa, i contributi di cui al comma 1 sono fruibili nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 e della decisione della Commissione Europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla Comunicazione della Commissione del 7 aprile 2009 (2009/C 83/01) «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica».
4. 87. Milanato.

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Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi; nel protocollo sono definiti gli impegni assunti in ordine alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, alle modalità con le quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con i fornitori, in particolare con le piccole e medie imprese, e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonché allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e di manutenzione e all'impegno a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi.
4. 104. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Bragantini, Allasia, Torazzi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le aziende che eventualmente necessitano di personale aggiuntivo per la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto sono obbligate ad assumere prioritariamente personale con cittadinanza di uno degli Stati appartenenti all'Unione europea. Il mancato rispetto della norma determina automaticamente il decadimento dell'incentivo stesso.
4. 103. Fugatti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. A chi effettua la ristrutturazione o la riqualificazione energetica di immobili adibiti a prima casa di abitazione in proprietà in locazione o in comodato con gli interventi di cui all'articolo i della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e degli interventi di cui ai commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 20 per cento delle spese documentate, sostenute dal 30 aprile 2010 e fino al 31 dicembre 2010, per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'immobile. La detrazione, calcolata su di un importo massimo non superiore a 10.000 euro di spesa complessiva, può essere fruita per l'intero ammontare nel periodo d'imposta successivo all'anno in cui sono state sostenute le spese, ovvero in cinque o in dieci quote annuali costanti e di pari importo nelle dichiarazioni dei redditi successive all'anno in cui sono state sostenute le spese.
4. 150. Vannucci, Vico, Strizzolo, Lulli, Fluvi, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. A chi acquista un immobile non «di lusso», di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, per destinarlo ad abitazione principale propria e/o dei familiari, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 20 per cento delle spese documentate per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'immobile. La detrazione, calcolata su di un importo massimo non superiore a 10.000 euro di spesa complessiva, può essere fruita per l'intero ammontare nel periodo d'imposta successivo all'anno in cui sono state sostenute le spese, ovvero in cinque o in dieci quote annuali

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costanti e di pari importo nelle dichiarazioni dei redditi successive all'anno in cui sono state sostenute le spese.
4. 147. Vannucci, Vico, Strizzolo, Lulli, Fluvi, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:
b-ter) le spese sostenute da giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, purché relative ad acquisti effettuati nei 12 mesi precedenti o nei 36 mesi successivi al cambio di residenza. La detrazione, nella misura massima di una spesa per acquisto di mobili di euro 10.000, spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non superi, cumulativamente, euro 41.316,55. La detrazione può essere fruita per l'intero ammontare nel periodo d'imposta successivo all'anno in cui sono state sostenute le spese, ovvero in cinque o in dieci quote annuali costanti e di pari importo nelle dichiarazioni dei redditi successive all'anno in cui sono state sostenute le spese.
4. 151. Vannucci, Vico, Strizzolo, Lulli, Fluvi, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per favorire e rilanciare i consumi e la domanda interna, per sostenere le famiglie ed il tessuto produttivo nazionale, per agevolare l'uso degli incentivi di cui al presente decreto, al fine di favorire l'accesso al credito e di limitare e scongiurare gravi casi di insolvenza dovuti anche ad eventi eccezionali che hanno ridotto la capacità reddituale delle persone fisiche o dei volumi dei ricavi delle persone giuridiche, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge previo parere delle Commissioni parlamentari di merito, presenta al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio una proposta di riforma dei contenuti e dei principi della Deliberazione Cicr del 29 marzo 1994, della Deliberazione Cicr del 3 maggio 1999. Il suddetto provvedimento dovrà introdurre sistemi di codifica che consentano di segnalare particolari motivazioni che giustifichino l'inadempimento del rimborso dovuto, quale il congelamento dei mutui, una situazione eccezionale o del tutto imprevista, a causa della quale il debitore non ha potuto far fronte al proprio debito, una calamità naturale, un evento grave che ha colpito la sua proprietà o la sua attività, escludere dal novero degli inadempimenti registrati nei Sic gli insoluti che derivino da una truffa o dalla sottrazione di un documento di identità, l'obbligo di comunicazione al diretto interessato, da parte del soggetto erogatore del credito, l'iscrizione nel Sic di elementi pregiudizievoli per l'erogazione del credito derivanti dall'inadempimento degli obblighi di rimborso, l'innalzamento da 3 a 7 anni nel termine di conservazione nei Sic dei dati relativi alle rate di debito onorate puntualmente. Il suddetto provvedimento dovrà introdurre una regolazione di natura temporanea con la quale valutare l'evoluzione del merito di credito delle

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persone fisiche e delle persone giuridiche nel corso dell'anno 2009 in considerazione della situazione economica del paese e della più alta contrazione subita dal prodotto interno lordo sin da quando è misurato dal sistema di contabilità nazionale.
4. 152. Ceccuzzi, Fluvi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per favorire e rilanciare i consumi e la domanda interna, per sostenere le famiglie ed il tessuto produttivo nazionale, per agevolare l'uso degli incentivi di cui al presente decreto, al fine di favorire l'accesso al credito e di limitare, scongiurare gravi casi di insolvenza e per contenere i costi a carico dei consumatori, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, stipula una convenzione con l'Associazione bancaria italiana con la quale, nel rispetto delle normative comunitaria e nazionale in materia di concorrenza e libertà d'impresa, al fine di accentuare la mobilità della clientela, rafforzare la capacità di incidenza dei consumatori e delle piccole imprese nell'ambito dei singoli rapporti contrattuali, si introduca una regolazione di natura temporanea per stabilire che gli oneri imposti al cliente, per lo sconfinamento dei conti non affidati, non debba essere superiore a quelli stabiliti per i conti affidati e individuare una soglia minima al di sotto della quale si presume l'occasionalità nello sconfinamento, per fissare una franchigia al di sotto della quale non applicare commissioni.
4. 153. Ceccuzzi, Fluvi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012» e le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».
4. 16. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni in materia di efficienza energetica, di cui ai commi 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, relative alla produzione di acqua calda sanitaria ed alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, si intendono applicabili ai connessi impianti di trattamento dell'acqua, previsti dalla norma tecnica UNI-CTI 8065, anche a prescindere dalla tipologia di generatore a cui questi vengono applicati.
4. 17. Tortoli, Bernardo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di consentire una corretta fruizione degli incentivi riconosciuti alla produzione di energia da fonti rinnovabili e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di produzione da fonti rinnovabili, all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: «degli impianti Stessi,» sono aggiunte le seguenti: «quali le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e/o alla rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto ivi compresi gli interventi di potenziamento delle dette reti, come risultanti dalla soluzione di connessione già rilasciata».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le parole: e misure a favore della produzione di energia da fonti rinnovabili.
4. 98. Allasia, Torazzi.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di incentivare l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 recante «esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali» non si applicano alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le parole: e misure a favore delle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas.
4. 102. Fugatti, Bragantini.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 11, dell'articolo 30, della legge 27 luglio 2009, sono riconosciute, limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, a seguito di nuova costruzione o rifacimento nonché limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti, anche in presenza di default del fruitore termico, e tale evenienza sarà considerata come «modifica dell'impianto», ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 59 del 2005.
4. 76. Vignali.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 3, del decreto legislativo 21 febbraio 2005, n. 36, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. L'obbligo dell'istituzione del registro delle partite, di cui al comma 1, non si applica alle pelli pregiate già essiccate per il settore moda.».
4. 105. Polledri.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono sostituiti dai seguenti:
1. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) è trasformato in società per azioni con la denominazione di SACE S.p.A. con decorrenza dal 1o gennaio 2004. La SACE S.p.A. succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e obblighi della SACE in essere alla data della trasformazione.
2. Le azioni della SACE S.p.A. sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
* 4. 1. Pugliese.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 326 sono sostituiti dai seguenti:
1. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) è trasformato in società per azioni con la denominazione di SACE S.p.A. con decorrenza 10 gennaio 2004. La SACE S.p.A. succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e obblighi della SACE in essere alla data della trasformazione.
2. Le azioni della SACE S.p.A. sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, fermo restando l'espressione di

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un parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari a maggioranza semplice dei propri componenti.
* 4. 108. Allasia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. La lettera a) dell'articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25 è abrogata.
4. 19. Moroni.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis.. La lettera e) dell'articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative convertite con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, è abrogata.
4. 109. Caparini, Comaroli, Crosio.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 94:
1) al primo periodo la parola: «dimessi» è sostituita dalle seguenti: «dei depositi fiscali locali disattivati entro la data del 31 marzo 2011» e le parole: «rateizzabili in tre anni» sono soppresse;
2) al secondo periodo la parola: «provinciale» è sostituita dalla seguente: «regionale» e le parole: «e non sono soggette al triennio di esperimento previsto dal quinto comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293» sono soppresse;
b) il comma 95 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 94 hanno effetto fino al termine del 30 giugno 2011».
4. 18. Germanà.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14 o 15 o 22 sottovoci 22.19.01 o 22.29.01 della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente comma.
4. 34. Ceroni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese che svolgono le attività

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di cui alle divisioni 13, 14 o 15 della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data deI 31 dicembre 2010. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente comma.
4. 32. Ceroni.

Al comma 2, dopo le parole: reddito d'impresa inserire le seguenti: e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 1.000 euro.
4-ter. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole: «12.500» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;
b) al comma 10 è inserito, in fine, il seguente periodo: «Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante».

4-quater. Per gli anni 2010 e 2011 l'importo di 5.000 euro di cui al comma 4-ter, lettera a) è aumentato, rispettivamente a 10.000 euro e 7.500 euro.
4. 159. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, dopo le parole: alla realizzazione di campionari aggiungere le seguenti:, ivi incluse le prestazioni specialistiche svolte da terzi e riconducibili al medesimo progetto,.
* 4. 24. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 2, dopo le parole: alla realizzazione di campionari aggiungere le seguenti:, ivi incluse le prestazioni specialistiche svolte da terzi e riconducibili al medesimo progetto,.
* 4. 110. Reguzzoni.

Al comma 2, dopo le parole: di campionari fatti aggiungere le seguenti: in Italia.
4. 111. Bragantini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.

Al comma 2, sostituire le parole: 13 o 14 con le seguenti: 13, 14 e 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni.
4. 158. De Micheli.

Al comma 2, sostituire le parole: di cui alle divisioni 13 o 14 della tabella ATECO con le seguenti: di cui alle divisioni 13, 14 o 15 della tabella ATECO.
* 4. 75. Vignali, Ceroni.

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Al comma 2, dopo le parole: divisioni 13 o 14 inserire le seguenti: o 15.
* 4. 23. Ceroni.

Al comma 2, dopo le parole: di cui alle divisioni 13 o 14 aggiungere le seguenti: o 15.
* 4. 160. Vannucci, Lulli, Fluvi, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Zucchi.

Al comma 2, dopo le parole: divisioni 13 o 14 inserire le seguenti: o 15.
* 4. 112. Torazzi, Allasia.

Al comma 2, dopo le parole: 16 novembre 2007 aggiungere le seguenti: nonché quelli fatti dalle imprese che svolgono le attività relative alla fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero, codice attività 16.29.20;.
4. 161. Calvisi, Fadda, Marrocu, Nicodemo, Schirru, Pes, Melis, Arturo Mario Luigi Parisi, Soro.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Fatte salve le disposizioni di cui al precedente comma, alle imprese che volontariamente applicano il sistema di etichettatura dei prodotti, di cui alla Legge 8 aprile 2010, n. 55 recante Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti, tessili, della pelletteria e calzaturieri, o in alternativa la certificazione Italian Textile Fashion conformemente a quanto stabilito dal sistema delle Camere di commercio, è riconosciuto, un regime fiscale agevolato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.126. Tale regime è applicato sulla base dei criteri e dei parametri di importo e di reddito indicati dall'articolo 5 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle esenzioni, che sono prioritariamente riservate alle piccole e medie imprese, come definite ai sensi del DM 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238.
2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2011 e in 12 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili per un importo di 30 milioni di euro per l'anno 2011 e di 12 milioni di euro per l'anno 2012.
4. 113. Reguzzoni, Nicola Molteni, Torazzi, Allasia, Fugatti, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Per le finalità di eco compatibilità, il 10 per cento del fondo previsto al comma 1 del presente articolo è destinato agli incentivi di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, erogati secondo le modalità definite nel relativo Accordo di Programma. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto di cui al precedente comma 1 al fine di rideterminare, proporzionatamente e nel rispetto dell'ammontare complessivo del fondo, tetti di spesa per le tipologie di

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contributi ivi previste e le misure unitarie dei contributi stabiliti dal presente comma.
4. 163. Froner, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Per l'acquisto di macchine di pressocolata di nuova fabbricazione, prodotte all'interno dei Paesi membri dello Spazio economico europeo, in sostituzione di macchine di presso colata obsolete o acquistate antecedentemente il 1984, è riconosciuto, per l'anno 2010, un contributo pari al 25 per cento del prezzo di listino. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, e quantificato in 62.650 milioni di euro per il triennio 2010-2012, si provvede, quanto ad euro 20 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010; quanto ad euro 20 milioni per l'anno 2011, mediante l'aumento del 10 per cento per il medesimo anno della tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e quanto ad euro 22.650 milioni per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Le macchine ritirate per la demolizione non possono essere rimesse sul mercato e vanno avviate ai centri appositamente autorizzati al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
4. 115. Caparini, Fedriga.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. L'agevolazione di cui al all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78 convertito dalla legge 3 agosto 2009, n, 102 è estesa, per il triennio-2010-2012, agli investimenti effettuati per la sostituzione di macchine di pressocolata obsolete o acquistate antecedentemente il 1984, mediante l'acquisto di apparecchiature di nuova tecnologia e fabbricazione, prodotte all'interno dei Paesi membri dello Spazio economico europeo. Le apparecchiature ritirate per la demolizione non possono essere rimesse sul mercato e vanno avviate ai centri appositamente autorizzati al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, e quantificato in 62.650 milioni di euro per il triennio 2010-2012, si provvede, quanto ad euro 20 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010; quanto ad euro 20 milioni per l'anno 2011, mediante l'aumento del 10 per cento per il medesimo anno della tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e quanto ad euro 22.650 milioni per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 116. Caparini, Fedriga.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. È escluso dall'imposta sul reddito di impresa il 20 per cento del valore degli

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investimenti effettuati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010, per la sostituzione di macchine di produzione, comprese nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, con oltre 20 anni di età, mediante l'acquisto di macchine di nuova fabbricazione, con analogo codice ATECO, prodotte all'interno dei Paesi membri dello Spazio economico europeo. L'agevolazione di cui al periodo precedente può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. Le macchine ritirate per la demolizione non possono essere rimesse sul mercato e vanno avviate ai centri appositamente autorizzati al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Ai fini della compensazione dei conseguenti effetti finanziari recati dal presente comma, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2010.
4. 114. Torazzi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al comma 1, articolo 5, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78 le parole: «fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010» sono sostituite con le seguenti: «ordinati fino al 31 dicembre 2010 e consegnati nei 18 mesi successivi all'ordine. Ai fini della compensazione dei conseguenti effetti finanziari recati dal presente comma, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2010.».
4. 117. Torazzi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al fine di fronteggiare la crisi economica attraverso il sostegno agli investimenti delle imprese, all'articolo 5, comma 1, le parole: «fino al 30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2011».
4. 33. Stradella, Tommaso Foti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'agevolazione di cui al comma 2 è fruibile nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009 e della decisione della Commissione Europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla Comunicazione della Commissione del 7 aprile 2009 (2009/C 83/01) «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica».
4. 88. Milanato.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'agevolazione di cui al comma 2 è fruibile nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore come elevati dal

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DPCM del 3 giugno 2009 attuativo della Comunicazione 2009/C 83/01 della Commissione Europea.
4. 164. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili di cui ai commi 382, 382-bis, 382-quater e 382-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al comma 145 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. lI periodo residuo degli incentivi è calcolato sottraendo alla durata degli incentivi stessi il tempo intercorso tra la data di entrata in esercizio degli impianti a biogas ed il 31 dicembre 2007.
4. 35. Beccalossi, Laffranco.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Per gli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, recante: «Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011.
4. 36. Beccalossi, Laffranco.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate al 31 dicembre 2010.
4. 165. Quartiani, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Miglioli, Froner, Benamati, Castagnetti, Cenni, Colaninno, De Pasquale.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. Per gli anni 2011 e 2012, in attuazione dei principi di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica, al fine di ridurre le emissioni inquinanti nei centri urbani è concesso un contributo di 400 euro per la sostituzione di caldaie a basso livello di efficienza adibite al riscaldamento degli edifici con caldaie a condensazione ad elevata efficienza. Tale contributo è rapportato al 15 per cento del prezzo della caldaia qualora di potenza superiore ai 35 kw/h.
4-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i requisiti delle caldaie ad elevata efficienza per le quali è concesso il contributo di cui al comma 4-bis, nonché le modalità di ritiro e rottamazione delle caldaie a basso livello di efficienza. Il contributo di cui al comma 4-bis è concesso esclusivamente previa stipula di un apposito contratto tra venditore ed acquirente nei termini temporali e con le modalità definiti con il medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.
4-quater. L'agevolazione di cui al comma 4-bis può essere fruita nel rispetto

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della regola degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
4-quinquies. L'agevolazione di cui al comma 4-bis è cumulabile con l'agevolazione tributaria per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute per la ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 1, commi 17 e 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, secondo le modalità e nei limiti ivi previsti.
4-sexies. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 4-bis, il venditore integra la propria documentazione con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale deve essere indicata la conformità della caldaia acquistata ai requisiti prescritti dai commi 4-bis e 4-ter.
4-septies. Ai fini del recupero del contributo di cui al comma 4-bis, al venditore è attribuito un credito d'imposta, di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai finì del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4-octies. Fino al 3 1 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita il venditore conserva, anche su supporto elettronico, copia della fattura di vendita e del contratto di acquisto dei beni indicati nel comma 4-bis.
4-novies. I contributi di cui al comma 4-bis sono riconosciuti nel limite massimo di spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: per l'anno 2011 inserire le seguenti: e agli oneri derivanti dai commi da 4-bis a 4-nonies, pari a 100 milioni di euro per ciascuno egli anni 2011 e 2012.
4. 183. De Micheli.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. Al fine di contrastare l'elevato innalzamento dei costi di produzione e la volatilità dei prezzi delle materie prime nel comparto agricolo, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2011 e nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascun anno di riferimento, è riconosciuto un credito di imposta su quota parte del costo del gasolio impiegato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 4-ter, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di attuazione dirette a disciplinare, tra l'altro, il rilascio di una preventiva autorizzazione per la fruizione del beneficio al fine di garantire, mediante l'attività di monitoraggio, il rispetto del limite annuo stabilito.
4-quater. Il credito di imposta di cui al comma 4-bis è concesso nei limiti di

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quanto disposto dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, a valere sulle quote disponibili della riserva nazionale di cui all'articolo 2, comma i del decreto ministeriale 19 febbraio 2010.
4-quinquies. Rimane salva la facoltà per le Regioni di far fronte a eventuali ulteriori necessità eccedenti la quota nazionale mediante il ricorso alle quote ad esse assegnate ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 2009.
4-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis, pari a 10 nel 2010, 20 nel 2011 e 10 nel 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4. 178. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
4-bis. Al fine di contrastare l'elevato innalzamento dei costi di produzione e la volatilità dei prezzi delle materie prime nel comparto agricolo, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2011 e nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascun anno di riferimento, è riconosciuto un credito di imposta su quota parte del costo del gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 4-ter, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di attuazione dirette a disciplinare, tra l'altro, il rilascio di una preventiva autorizzazione per la fruizione del beneficio al fine di garantire, mediante l'attività di monitoraggio, il rispetto del limite annuo stabilito.
4-quater. Il credito di imposta di cui al comma 4-bis è concesso nei limiti di quanto disposto dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, a valere sulle quote disponibili della riserva nazionale di cui all'articolo 2, comma i del decreto ministeriale 19 febbraio 2010.
4-quinquies. Rimane salva la facoltà per le Regioni di far fronte a eventuali ulteriori necessità eccedenti la quota nazionale mediante il ricorso alle quote ad esse assegnate ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 2009.
4-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis, pari a 7,5 nel 2010, 15 nel 2011 e 7,5 nel 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4. 179. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

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Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. Al fine di qualificare l'offerta turistica e migliorare le strutture ricettive già esistenti quali alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, campeggi, villaggi turistici, parchi per vacanza, ostelli per la gioventù, rifugi alpini o escursionistici, sono ammessi agli interventi agevolativi di cui al presente articolo, gli acquisti di prodotti tessili, finalizzati alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli arredi, compresa la biancheria, delle suddette strutture ricettive, effettuati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tra le spese sostenute sono comprese anche quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere di ristrutturazione ed ammodernamento.
4-ter. Le spese effettuate per gli investimenti di cui al comma 4-bis sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei contribuenti che le hanno sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse di 50.000 euro, nella misura del 36 per cento.
4-quater. La detrazione stabilita al comma 4-ter è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi di imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.
4-quinquies. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle tabelle ad esso allegate, fino al 31 dicembre 2009, gli interventi di cui ai commi da 4-bis a 4-quater sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con aliquota del 10 per cento.
4-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies non ché le procedure di controllo prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione e di riduzione dell'imposta sul valore aggiunto.
4. 186. Lulli, Vico, De Micheli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 1.000 euro.
4-ter. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole: «12.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;
b) al comma 10 è inserito, in fine, il seguente periodo: «Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante».

4-quater. Per gli anni 2010 e 2011 l'importo di 5.000 euro di cui al comma 4-ter, lettera a) è aumentato, rispettivamente a 10.000 euro e 7.500 euro.
4. 190. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. In deroga al principio generale, di cui all'articolo 30 e 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, per gli anni 2010 e 2011 i soggetti di cui all'articolo 8, 8-bis e 9 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica

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possono accedere alle procedure di cui all'articolo 30 e all'articolo 38-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica anche in presenza di un ammontare di operazioni non imponibili inferiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate stabilito all'articolo 30 comma 3 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. I medesimi soggetti possono altresì effettuare la compensazione prevista all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento e per una ulteriore quota dell'eventuale eccedenza d'imposta derivante dall'anno 2009 il cui ammontare è determinato dal decreto di cui al comma 4-ter.
4-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le categorie interessate, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce l'ulteriore quota da ammettere alla compensazione di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 negli annidi imposta 2010 e 2011.
4. 180. Lulli, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:
4-ter. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), è ammesso in deduzione, fino a concorrenza, l'importo di euro 30.000 se la base imponibile non supera euro 180.999,91.
4. 191. Benamati, Rubinato, Fogliardi, Strizzolo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Il 10 per cento del fondo previsto al comma 1 è destinato altresì agli incentivi di cui all'articolo 2, comma 59, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, erogati secondo le modalità definite nel relativo Accordo di Programma.
4-ter. Il 5 per cento del gettito derivante dai diritti incassati per lo sfruttamento delle risorse nazionali di idrocarburi e dei proventi derivanti dalla vendita delle quantità di idrocarburi messi a disposizione per la cessione presso il mercato regolamentato, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 luglio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2007, è destinato alle finalità di cui al presente comma.
4-quater. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto di cui al comma i al fine di rideterminare, proporzionatamente e nel rispetto dell'ammontare complessivo del fondo, i tetti di spesa per le tipologie di contributi ivi previste e le misure unitarie dei contributi stabiliti dal presente comma.
4. 170. Froner, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
«4-bis. Per gli anni 2010 e 2011 le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre

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2007, n. 244 sono estese ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, per il recupero del patrimonio edilizio relativo alle strutture turistico ricettive nell'ambito di un limite di spesa annuo di 10 milioni di euro. Il limite di spesa per unità immobiliare turistica è fissato in 1.000.000 euro.
4-ter. Per gli anni 2010 e 2011 sono prorogate per gli immobili adibiti a strutture turistico-ricettive le agevolazioni per la riqualificazione energetica previste dall'articolo 1 commi 344 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nell'ambito di un limite di spesa annuo di 5 milioni di euro e per un valore massimo della detrazione dall'imposta lorda di 300.000 euro.
4-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le procedure ed i requisiti per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: per l'anno 2011 inserire le seguenti: e agli oneri derivanti dal comma 4-bis pari a 15 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.
4. 167. Marchioni, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. All'articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 1) le parole: "30.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "70.000 euro";
b) alla lettera b), le parole: "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "45.000 euro".
4-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La predetta ritenuta è ridotta al 10 per cento nel caso di prestazioni di lavoro autonomo da parte di contribuenti minimi di cui all'articolo 1, comma 96 e seguenti della legge 24 dicembre 2007 n. 244 per i soli periodi di imposta in cui non abbia efficacia l'opzione di cui al comma 110 della medesima legge».
4. 188. Lulli, Vico, De Micheli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
5-bis. Nei negozi dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nei confronti dei quali sono applicabili gli studi di settore, la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere fortemente stagionale o di moda o comunque suscettibili di notevole deprezzamento, se non venduti entro il periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata applicando al costo di acquisto sostenuto nell'anno di formazione delle rimanenze i seguenti coefficienti di deprezzamento:
a) 1o anno: 20 per cento del costo;
b) 2o anno: 35 per cento del costo;
c) 3o anno: 50 per cento del costo;
d) 4o anno: 75 per cento del costo;
e) 5o anno: 90 per cento del costo.

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5-ter. Al termine del quinto anno, il valore delle rimanenze di cui al comma 5-bis è pari a zero, purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione sotto la voce «stracci» o donazione a organizzazioni umanitarie.
5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con propria circolare, i criteri per la determinazione delle giacenze per anno di acquisto in relazione a specifici metodi di valutazione adottati».
4. 185. Lulli, Vico, De Micheli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
6-bis. Nei settori tessile-abbigliamento-calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere fortemente stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata applicando i seguenti coefficienti:
1o anno: 100 per cento del costo;
2o anno: 70 per cento del costo;
3o anno: 50 per cento del costo;
4o anno: 30 per cento del costo;
5o anno: 10 per cento del costo.
Al termine del 6o anno il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come voce stracci».
4. 176. Ceccuzzi, Lulli, Cenni, Gatti, Fontanelli, Sani, Sposetti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Limitatamente ai periodi di imposta 2010 e 2011 il limite di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 96, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è innalzato al 50 per cento».
4. 189. Lulli, Vico, De Micheli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "0,30 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,40 per cento";
b) le parole: "nei diciotto esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei nove esercizi successivi".
4-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni, di cui ai commi 1 e 2, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 4-bis».
4. 177. Lulli, Vico, De Micheli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 107, comma 1, del Tuir di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi, degli aeromobili e dei carri ferroviari sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile o carro ferroviario quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili"».
4. 25. Soglia, Marsilio.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per nuovi investimenti si intendono tutte le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se realizzati su beni di terzi, laddove i contraenti intervenuti nel contratto di locazione o di affitto siano riconducibili allo stesso soggetto economico, fermo restando l'insussistenza di finalità elusive.
4. 175. Sposetti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, comma 4-bis, lettera d-bis), le parole: "euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.650, euro 3.500, euro 2.300 ed euro 1.150"».
4. 187. Lulli, Vico, De Micheli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 12 del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. I servizi erogati e i beni ceduti nell'ambito delle strutture ricettive di cui al numero 120 della Tabella A, allegata al presente decreto, si considerano prestazioni accessorie all'alloggio».
4. 40. Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi».
4. 41. Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, il comma 9 e sostituito dai seguenti:
9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi:
a) nuove installazioni di impianti termici in edifici di nuova costruzione, anche se al servizio delle singole unità immobiliari;

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b) ristrutturazioni di impianti termici centralizzati.
9-bis. Le disposizioni del comma 9 non si applicano qualora si adottino generatori di calore a condensazione che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norme tecniche UNI EN 297 o UNI EN 483, nei seguenti casi:
a) sostituzione di generatori di calore per riscaldamento autonomo;
b) ristrutturazioni, in tutto o in parte, degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio;
c) trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali;
d) impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato;
e) nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo.
9-ter. Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base alla vigente legislazione nazionale in tema di efficienza energetica degli edifici».
4. 182. De Micheli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti, nel limite massimo di spesa annua rispettivamente di 13 milioni di euro per l'anno 2010, 15 milioni di euro per l'anno 2011 e 15 milioni di euro per l'anno 2012, contributi statali, finalizzati al sostegno dell'accesso al credito dei clienti finali per il rinnovo e l'efficientamento del parco degli impianti termici esistenti, con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico e le emissioni, a favore di finanziamenti erogati, sulla base di accordi territoriali tra il sistema bancario, il settore industriale dei produttori di componenti e sistemi per gli impianti termici e gli enti territoriali, attraverso programmi di credito agevolato nonché eventuali fondi di garanzia istituiti dalle regioni, dalle province o dai comuni a carico dei rispettivi bilanci».

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: per l'anno 2011 inserire le seguenti: e agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2010, 15 milioni i euro per l'anno 2011 e 15 milioni di euro per l'anno 2012.
4. 181. De Micheli.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Per favorire la trasparenza dei mercati e promuovere un consumo consapevole sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2010 e 15 milioni di euro per l'anno 2011 per le imprese del settore tessile ed abbigliamento che appongono volontariamente sui propri prodotti un'etichetta, anche nella forma di una scheda informativa, finalizzata a garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti immessi in commercio e proteggerli dai falsi. L'etichetta o la scheda informativa riportano il luogo di origine dei loro componenti, il luogo della lavorazione di questi ultimi e l'intera filiera del loro percorso fino ai luoghi di vendita. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria delle imprese e le associazioni dei consumatori, da adottare entro due

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mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: per l'anno 2011 inserire le seguenti: e agli oneri derivanti dal comma 4-bis pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010 e 15 milioni per l'anno 2011.
4. 173. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010 è sostituito dal seguente:
4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore come elevati dal DPCM del 3 giugno 2009 attuativo della Comunicazione 2009/C 83/01 della Commissione Europea».
4. 174. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. L'articolo 3, comma 2-quinquies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli effetti della citata norma hanno avuto efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione».

Conseguentemente, le seguenti autorizzazioni di spesa come rideterminate dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono ridotte dei seguenti importi:
decreto-legge 223 del 2006, articolo 19, comma 1 - 30 milioni;
decreto-legge 328 del 2000, articolo 20, comma 8 - 70 milioni;
legge 537 del 1993, articolo 5, comma 1, lettera a) - 100 milioni.
4. 38. Germanà.
(Ritirato)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge dall'articolo 1, comma 1, legge 2 agosto 2008, n. 129, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.
(Disposizioni per garantire l'automatismo del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate).

1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 949,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 1.225 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.190 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.207 milioni di euro per l'anno 2014 e di 875 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, autorizzato con decisione del 25 gennaio 2008 (Aiuto N 39/2007) è regolato come segue:
a) il credito d'imposta è riconosciuto per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 273, connessi ad

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un progetto d'investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;
b) solo l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso;
c) per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi e cambiamenti fondamentali dei processi di produzione di uno stabilimento esistente;
d) sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi a beni strumentali nuovi ai sensi del comma 271 che fanno parte di un progetto di investimento iniziale;
e) prima di fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale dovrà contenere notizie sull'impresa e sul progetto di investimento nonché la dichiarazione che l'agevolazione fiscale non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale né sarà cumulata con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili;
f) la fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica».
4. 184. D'Antoni, Vico, De Micheli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire le parole: «30 giugno 2010» con le seguenti: «31 dicembre 2010».
4. 39. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. Al fine di incrementare la diffusione di prodotti riciclati ed ecocompatibili e con lo scopo di riqualificare gli spazi pubblici e le aree verdi con prodotti resistenti ed antivandalici, in via sperimentale per gli anni 2010 e 2011 le pubbliche amministrazioni e la Consip acquistano in via prioritaria elementi di arredo urbano quali panchine, tavoli da pic nic, cestini per rifiuti e giochi per parchi prodotti con materiali riciclati ed ecocompatibili».
4. 166. Fluvi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Al comma 7 dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle concessioni di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, comprese le concessioni in essere, si applica una durata minima di dodici anni e massima di trent'anni in relazione agli investimenti effettuati dal soggetto concessionario per migliorare i servizi offerti e per la valorizzazione dell'area demaniale con agli, sulla base della convenzione stipulata ai sensi del successivo comma 8. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 è abrogato».
4. 168. Mastromauro.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Il Fondo per le azioni di sostegno al Made in Italy di cui al comma 61 dell'articolo 4 l'articolo della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è rifinanziato con 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, destinati all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e di salubrità dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti secondo il protocollo dell'associazione camerale ITF per la tracciabilità. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del commercio internazionale, sono individuate le modalità per accedere ai contributi di cui al precedente periodo».

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: per l'anno 2011 inserire le seguenti: e agli oneri derivanti dal comma 4-bis pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
4. 169. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. Le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale di cui agli articoli 1, 2 e 3, sono destinate al ripristino delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.
4. 171. Mastromauro.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale di cui agli articoli 1, 2 e 3, sono destinate al finanziamento di un apposito Fondo destinato alla riforma fiscale ed in particolare alla riduzione del carico fiscale delle famiglie e delle micro, piccole e medie imprese.
4. 172. Mastromauro.
(Inammissibile)

Al comma 5, sopprimere la lettera a).
4. 46. Barbato, Cimadoro, Messina, Borghesi.

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) assicurare che continuino ad applicarsi per l'intero anno 2010 le tariffe agevolate per le spedizioni di prodotti editoriali di cui ai decreti ministeriali 13 novembre 2002 e del 1o febbraio 2005 a favore delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 e delle imprese editrici di libri».
4. 45. Barbato, Cimadoro, Messina, Borghesi.

Al comma 5, lettera b), aggiungere, infine, le parole: nonché per il potenziamento delle attività connesse allo sviluppo tecnologico dell'Agenzia Spaziale Italiana.
4. 42. Versace.

Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni di cui all'articolo 2, comma 331, della legge n. 244 del 2007».
4. 192. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

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Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) interventi per il recupero economico-produttivo di siti industriali inquinati, di cui alla delibera CIPE n. 61 del 2008».
4. 193. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) interventi per incentivare l'installazione e l'utilizzo di sistemi, tecnologie e dispositivi in grado di ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto da mezzi pesanti mediante emissioni di polveri sottili.
4. 43. Garofalo.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) interventi di cui all'articolo 2, comma 59, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».
4. 44. Garofalo.

Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) interventi di cui alla legge 27 febbraio 2004, n.46, e dai decreti ministeriali del 13 novembre 2002 e del 1o febbraio 2005, limitatamente ai prodotti editoriali editi da cooperative e associazioni senza scopo di lucro con un fatturato annuo derivante dall'attività editoriale non superiore a 3.000.000 di euro».
4. 118. Comaroli, Reguzzoni.

Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) interventi per l'adozione dei piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 2, comma 321, della legge n. 244 del 2007».
4. 194. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) interventi per il fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
4. 195. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere infine la seguente:
«d)
il termine di cui all'articolo 1, comma 862 della legge 7 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, già prorogato al 31 dicembre 2009, ai sensi dell'articolo 43, comma 7-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, con la legge 6 agosto 2008, n. 133 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011».
4. 48. Di Caterina.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Alla fine del comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n 177, sono aggiunte le seguenti parole: "Alle predette richieste si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241".
5-ter. Il comma 7 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è

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sostituito dal seguente: "7. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale e sonora in tecnica analogica, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti di cui al comma 1, sono ricondotti a conformità con onere a carico del titolare dell'impianto nel termine di giorni centoventi dall'accertamento del superamento nel contraddittorio delle parti, previa individuazione dei singoli contributi. Gli interventi strutturali tesi a consentire il rientro nei limiti di legge delle emissioni hanno luogo secondo le procedure indicate dall'articolo 87 decreto legislativo 1o agosto 2003 n. 259. Gli enti competenti autorizzano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche che, pur non immediatamente risolutive, risultano comunque migliorative, fermo restando l'obbligo di conseguire la definitiva riduzione a conformità. Alle predette procedure amministrative si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241"».
4. 203. Levi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Per l'anno 2010, al fine di agevolare il rinnovo della flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui laghi, attraverso l'acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale, è riconosciuto alle imprese esercenti attività di trasporto di persone sui laghi un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale effettuato entro il 31 dicembre 2010. Tale contributo è riconosciuto a condizione che, per ogni battello acquistato, le predette imprese provvedano contestualmente alla cessazione dell'attività e alla demolizione di un battello con propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali che verranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale saranno altresì stabiliti gli standard ambientali che dovranno possedere i battelli solari per accedere all'agevolazione.
5-ter. Al relativo onere, valutato in 700.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 5-ter e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. II Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».
4. 51. Raisi.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Per l'anno 2010, al fine di agevolare il rinnovo della flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui

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laghi, attraverso l'acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale, è riconosciuto alle imprese esercenti attività di trasporto di persone sui laghi un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale effettuato entro il 31 dicembre 2010 nel limite massimo di spesa di 700.000 euro per l'anno 2010. Tale contributo è riconosciuto a condizione che, per ogni battello acquistato, le predette imprese provvedano contestualmente alla cessazione dell'attività e alla demolizione di un battello con propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali che verranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale saranno altresì stabiliti gli standard ambientali che dovranno possedere i battelli solari per accedere all'agevolazione.
5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-bis, pari a 700.000 euro per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari Esteri.
5-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 5-ter e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, camma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».
4. 196. Froner.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266," sono soppresse;
b) le parole: "vengono soppressi" sono sostituite dalle seguenti: "viene soppresso".

5-ter. Le garanzie del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono concesse a titolo gratuito alle piccole e medie imprese ubicate nell'intero territorio nazionale.
5-quater. L'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 30 marzo 2001, n. 400 è così modificato:
"Per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è concesso un contributo diretto ad incrementare la disponibilità dei fondo di garanzia interconsortile delle società finanziarie di cui all'articolo 1, destinato alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie a favore dei confidi soci di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) con i limiti ed i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 10 dello stesso decreto 31 maggio 1999, n. 248, che vale come riferimento di base per l'applicazione

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della commissione da versare alle società di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"».
*4. 69. Vignali.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "del Fondo, di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266," sono soppresse;
b) le parole: "vengono soppressi" sono sostituite dalle seguenti: "viene soppresso".

5-ter. Le garanzie del Fondo, di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono concesse a titolo gratuito alle piccole e medie imprese ubicate nell'intero territorio nazionale.
5-quater. L'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 30 marzo 2001, n. 400 è così modificato:
"Per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è concesso un contributo diretto ad incrementare la disponibilità del fondo di garanzia interconsortile delle società finanziarie di cui all'articolo 1, destinato alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie a favore dei confidi soci di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) con i limiti ed i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 10 dello stesso decreto 31 maggio 1999, n. 248, che vale come riferimento di base per l'applicazione della commissione da versare alle società di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 del 1998"».
*4. 47. Raisi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Per l'intero anno 2010, sono garantire adeguate risorse per assicurare che continuino ad applicarsi le tariffe agevolate per le spedizioni di prodotti editoriali di cui ai decreti ministeriali 13 novembre 2002 e del 1o febbraio 2005 a favore delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 e delle imprese editrici di libri.
5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 5-quater.
5-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
4. 53. Borghesi, Barbato, Cimadoro, Messina.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: "limitatamente alle minoranze linguistiche" sono soppresse e dopo le parole: "legge 23 dicembre 200, n. 338," aggiungere le seguenti: "all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni,";
b) alla lettera d) le parole: "dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché" sono soppresse.

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5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi del comma 9».

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: per l'anno 2011 inserire le seguenti: e agli oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010.
4. 201. Lulli, Fluvi, Boccia, Levi, Gentiloni Silveri, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bobba.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, la lettera e) è soppressa.
5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e quanto a 13 milioni di euro ai sensi del comma 9».

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: per l'anno 2011 inserire le seguenti: e agli oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2010.
4. 198. Lulli, Fluvi, Boccia, Levi, Gentiloni Silveri, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bobba.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti:
4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, e allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per facilitarne l'accesso al credito e il consolidamento del debito, è istituito presso la presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. il Fondo temporaneo di garanzia Interbancario, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è stabilita in 4 miliardi di euro per gli anni 2010 2011, a valere sulle risorse del risparmio postale, nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, commi 354-366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
4-quater. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese, nonché a favorire le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.
4-quinquies. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un Comitato di esperti con funzioni consultive

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ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.
4-sexies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, previo parere del Comitato di cui al comma 4-bis.3, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni di consolidamento e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.
4-septies. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a "prima richiesta" sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.
4-octies. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385. Se il Confidi è iscritto all'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il medesimo decreto di cui al comma 4-bis.4 finalizzate all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107.
4-novies. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2010 e 2011 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.

4-decies. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui

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al comma 4-bis.7, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. I decreti di cui al comma 4-bis.7 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
4-undecies. Una quota del Fondo è destinata a garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2011 per non più di tre mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 4-bis.8 sono stabilite le modalità e i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.
4-duodecies. Entro il 31 gennaio 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso».
4. 200. Lulli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Froner.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Il comma 3 dell'articolo 3-bis decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è sostituito con il seguente:
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, cui affluiscono fino a un massimo di 250 milioni di euro in quindici anni, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, quota parte delle complessive risorse disponibili, in conto residui, non ancora impegnate alla data del 1o ottobre 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 884, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le risorse per contributi dall'anno 2009, non ancora impegnate alla data del 1o ottobre 2009, della predetta autorizzazione di spesa, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo per quote lineari di ciascun contributo quindicennale. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma».
4. 119. Fugatti.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Le risorse previste dalla lettera c) del comma 5 per gli interventi, di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per il 2010, 90 milioni di euro per il 2011 e 55 milioni a decorrere dal 2012. Al relativo onere si provvede mediante utili di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dal 4 al 6 per cento dell'addizionale sull'imposta del reddito delle società di cui all'articolo 3, comma 2, della le e 6 febbraio 2009, n. 7 e dall'aumento del 50 per cento delle percentuali indicate alla lettera b) del medesimo articolo 3, comma 2. Della disposizione in esame si tiene conto in sede di versamento dell'accanto dovuto per l'esercizio 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 50. Lazzari, Antonio Pepe, Patarino.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppresse le parole: "del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,".

Conseguentemente, le parole: vengono soppressi sono sostituite dalle seguenti: viene soppresso.
*4. 197. Ceccuzzi, Sani, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:
«5-bis. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppresse le parole: "del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,".

Conseguentemente, le parole: vengono soppressi sono sostituite dalle seguenti: viene soppresso.
*4. 52. Germanà.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266," sono soppresse;
b) le parole: "vengono soppressi" sono sostituite dalle seguenti: "viene soppresso".
4. 73. Vignali.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Le iniziative di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano nei confronti di imprese che si consolidano all'estero mediante attività di delocalizzazione della produzione».
4. 122. Torazzi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al fine di ampliare la partecipazione delle imprese agli appalti pubblici e di consentire il rilascio delle attestazioni SOA alle imprese colpite da crisi congiunturale, il termine del 31 dicembre 2010 di cui al comma 9-bis dell'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come integrato dal decreto legislativo correttivo 11 settembre 2008, n. 152, è differito al 31 dicembre 2011. In tale ambito, per i soggetti tenuti alla redazione del

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bilancio è ammessa la facoltà di tener conto del requisito del capitale netto riferito all'ultimo bilancio approvato anche se di valore negativo, subordinatamente alla delibera di copertura delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale».
4. 74. Vignali.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Le risorse previste dalla lettera e) del comma 5 per gli interventi, di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro il 2010, 90 milioni di euro per il 2011 e 55 milioni a decorrere dal 2012. Al relativo onere si provvede, mediante riduzione degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri, che sono ridotti in misura pari a garantire una minore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
4. 202. Lulli, Fluvi, Boccia, Levi, Gentiloni Silveri, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bobba.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Ai fini della tutela e della conservazione del patrimonio ambientale e paesaggistico italiano i blocchi grezzi di marmo estratti in Italia sono prioritariamente destinati al soddisfacimento della domanda per la lavorazione lapidea sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità e i criteri di applicazione della norma ed è fissata annualmente la percentuale del materiale grezzo che può essere destina al mercato delle esportazioni».
4. 120. Polledri.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al fine di superare il digital divide e di offrire pari diritti ai cittadini italiani a prescindere dal luogo di residenza, e allo scopo di intervenire con provvedimenti a favore delle zone montane, come previsto dall'articolo 44 della Costituzione, all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, dopo le parole: "consumatori disabili", inserire le seguenti: "nonché agli utenti finali e ai consumatori che risiedono nelle zone montane"».
4. 121. Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per gli anni 2010-2012 le garanzie del Fondo, di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono concesse alle piccole e medie imprese ubicate sull'intero territorio nazionale.
4. 77. Vignali.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. È soppressa la lettera e) dell'articolo 10-sexies del decreto-legge 30

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dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».
4. 49. Lazzari, Antonio Pepe, Patarino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per l'acquisto di mobili", destinato a finanziare il riconoscimento di un contributo in parte capitale a favore di famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili certificati, realizzati prioritariamente con materiali provenienti nell'ambito di programmi e progetti di riforestazione e con finiture di prodotti ecocompatibili, destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. Al fondo è trasferito, con il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse destinate all'ammortamento del finanziamento statale revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare sotto forma di riduzione del prezzo di vendita dei mobili».
4. 123. Togni, Guido Dussin, Lanzarin, Nicola Molteni, Rivolta, Fugatti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per l'acquisto di mobili", destinato a finanziare il riconoscimento di un contributo in parte capitale a favore di famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili certificati, destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. Al fondo è trasferito, con il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse destinate all'ammortamento del finanziamento statale revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare sotto forma di riduzione del prezzo di vendita dei mobili».
4. 124. Togni, Guido Dussin, Lanzarin, Nicola Molteni, Rivolta, Fugatti.

All'articolo 4, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: è ripartito inserire le seguenti:, previo parere del CIPE.
4. 85. Il Governo.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: economie e delle finanze aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza peri rapporti tra la Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
4. 205. Motta, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Viola, Zamparutti.

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.
4. 206. Motta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Viola, Zamparutti.

Al comma 6, terzo periodo, la parola: cinquanta è sostituita dalla seguente: quarantanove e, dopo le parole: Autorità portuali è aggiunto il seguente periodo: mentre una ulteriore quota del due per cento delle medesime risorse del finanziamento statale revocato è destinata al fine di consentire a «Expo 2015» la realizzazione, anche con il concorso degli operatori interessati delle fiere di Parma e di Milano, di manifestazioni ed interventi di particolare rilievo per la valorizzazione del Made in Italy nei settori tematici dell'esposizione universale, secondo gli indirizzi del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico è autorizzata, per l'anno 2010, per le finalità espositive e con le risorse sopra indicate, una spesa massima di quattro milioni di euro».
4. 204. Abrignani.
(Inammissibile)

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Al comma 6, dopo le parole: in favore delle Autorità portuali aggiungere le seguenti: che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti fino ad allora ottenuti. Inoltre le predette risorse devono essere destinate per progetti, già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative al fine di essere funzionali allo sviluppo dei traffici.
4. 2. Milanato, Del Tenno.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 del Codice della Navigazione aggiungere il seguente comma: «sono assimilabili alle opere amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato».
6-ter. L'applicazione dell'articolo 1, comma 251, lettera b), punto 2.1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è prorogata al 31 dicembre 2010. Per le pertinenze destinate ad attività commerciali comprese nelle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, per il quadriennio 2007, 2008, 2009, 2010, il canone provvisorio, salvo conguaglio, per metro quadrato e per anno, è calcolato nella misura pari a due volte quello corrisposto nel 2006 per le stesse tipologie pertinenziali.
6-quater. Il soggetto che subentra al precedente concessionario è obbligato a corrispondere a quest'ultimo un indennizzo pari al valore commerciale delle attività e dei manufatti che insistono sull'area demaniale in concessione.
4. 54. Anna Teresa Formisano, Occhiuto, Poli, Mereu.
(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. La disponibilità nei limiti della quota relativa alla concessione del finanziamento per 1'incentivazione e il sostegno dell'alta formazione professionale nel settore nautico prevista dal fondo di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni, ivi comprese quelle iscritte sul capitolo n. 2246 istituito nell'ambito della U.P.B. 4.1.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impegnate nel triennio 2007-2009, è utilizzata a decorrere dall'anno 2010 per finanziare l'incentivazione, il sostegno ed i recuperi infrastrutturali per l'alta formazione professionale realizzati dagli istituti per le professionalità nautiche le cui richieste siano state dichiarate ammissibili, con relativa convenzione, dal Ministero delle infrastrutture ai sensi del decreto ministeriale 17 aprile 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. 3. Soglia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. La fideiussione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 328/1952 non può superare il canone annuale della concessione.
4. 64. Anna Teresa Formisano, Occhiuto, Poli, Mereu.
(Inammissibile)

Sopprimere i commi 7 e 8.
4. 207. Motta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Viola, Zamparutti.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Ferma restando la definizione delle opere strategiche da realizzare a norma

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dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della correlata intesa tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna sottoscritta in data 19 dicembre 2003 e successive integrazioni, il finanziamento dell'opera "sistema di trasporto rapido di massa del comune di Parma" è revocato e viene riprogrammato, previa sottoscrizione di una intesa fra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna, al fine della realizzazione o del completamento di una delle restanti opere individuate dalla citata intesa del 19 dicembre 2003 e successive integrazioni, con riferimento agli interventi di miglioramento di opere infrastrutturali insistenti sul territorio provinciale di Parma. Gli effetti della revoca si estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente generale. Il contraente generale può richiedere, nell'ambito di una transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al soggetto attuatore, un indennizzo. L'indennizzo è corrisposto a valere sulla quota parte del finanziamento revocato. Gli effetti del contratto di mutuo stipulato dal soggetto attuatore con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. sono sospesi fino alla individuazione dei soggetti attuatori subentranti, in relazione alle opere che beneficeranno della riprogrammazione».
4. 208. Benamati, Motta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Viola, Zamparutti.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Ferma restando la definizione delle opere strategiche da realizzare a norma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e della correlata intesa tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna sottoscritta in data 19 dicembre 2003 e successive integrazioni, il finanziamento dell'opera "sistema di trasporto rapido di massa nel comune di Parma" è revocato e viene riprogrammato, previa sottoscrizione di un'intesa fra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna, al fine della realizzazione o del completamento di una delle restanti opere individuate dalla citata intesa del 19 dicembre 2003 e successive integrazioni, con particolare riferimento agli interventi di miglioramento di opere infrastrutturali insistenti sul territorio provinciale di Parma».
4. 209. Motta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Viola, Zamparutti.

Al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Qualora la transazione di cui al presente comma non sia stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque accantonato, ai fini innanzitutto della transazione e sull'eventuale residuo per quelli previsti dal successivo comma 8, primo periodo, l'otto per cento della quota parte del finanziamento statale non ancora erogata. La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, non si applica per i collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo».
4. 4. Mistrello Destro, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 8, sostituire le parole da: può essere devoluta integralmente fino alla fine del comma con le seguenti: è devoluta, per una quota paria 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, ad interventi di infrastrutture ferroviarie dell'interporto CEPIM nel comune di Fontevivo, nella provincia di Parma, e per la restante parte alle seguenti finalità:
a) per una quota pari al 50 per cento delle risorse disponibili all'incremento dei fondi messi a disposizione ai sensi del comma 1 per i contributi per l'acquisto di

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macchine agricole, indipendentemente dalla potenza del macchinario sostituito;
b) per una quota pari al 50 per cento delle risorse disponibili alla costituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo denominato "Fondo per l'acquisto di mobili", destinato a finanziare il riconoscimento di un contributo in parte capitale a favore di famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili certificati, destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. Il contributo è utilizzato sotto forma di riduzione del prezzo di vendita dei mobili».
4. 125. Rainieri, Togni, Guido Dussin, Lanzarin, Nicola Molteni, Rivolta, Fugatti.

Al comma 8 sostituire le parole da: può essere devoluta integralmente fino alla fine del comma con le seguenti: è devoluta integralmente alla costituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo denominato "Fondo per l'acquisto di mobili", destinato a finanziare il riconoscimento di un contributo in parte capitale a favore di famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili certificati, destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. Il contributo è utilizzato sotto forma di riduzione del prezzo di vendita dei mobili».
4. 126. Togni, Guido Dussin, Lanzarin, Nicola Molteni, Rivolta, Fugatti.

Al comma 8 dopo le parole: ad altri investimenti pubblici inserire le seguenti: ivi compresa una quota non superiore a 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, da definire d'intesa con gli enti locali competenti, da destinarsi ad interventi di infrastrutture ferroviarie dell'interporto CEPIM nel comune di Fontevivo, nella provincia di Parma.
4. 127. Rainieri, Fugatti.

Al comma 8, dopo le parole: ad altri investimenti pubblici inserire le seguenti: ivi compresa una quota non superiore a 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, che verranno definiti d'intesa con gli enti locali competenti e finalizzati all'adeguamento dell'infrastruttura ferroviaria dell'Interporto di Parma CEPIM, nel comune di Fontevivo (Parma), anche in relazione alla previsione di una fermata metropolitana in località Ponte Taro sulla linea Salsomaggiore-Fidenza-Parma.
4. 211. Benamati, Motta.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. I fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il sesto anno dall'avvenuto trasferimento o assegnazione, possono essere revocati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con conseguente obbligo, da parte delle Autorità interessate, di procedere alla restituzione dei fondi ad esse erogati e non utilizzati. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il suddetto decreto viene disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri perla finanza pubblica.
8-ter. Le somme restituite dalle Autorità portuali ai sensi del comma 8-bis sono versate su apposito capitolo dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli

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dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la programmazione ed il finanziamento di ulteriori interventi infrastrutturali nei porti.
8-quater. Le somme riassegnate ai sensi del comma 8-ter e quelle rinvenienti dalle operazioni di surrogazione di cui al comma 8-bis, secondo periodo, sono ripartite fra le autorità portuali sulla base di un indice di capacità di spesa per gli investimenti infrastrutturali determinato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, alla luce dei pagamenti da esse effettivamente sostenuti a tale titolo tra il 1o gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2009, nonché sulla base della capacità di autofinanziamento di ciascuna autorità portuale.
8-quinquies. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono dettati, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i principi e i criteri di registrazione nei bilanci delle autorità portuali delle operazioni finanziarie di cui ai commi da 8-bis a 8-quater.
4. 86. Milanato.

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. Ai fini di sostegno del settore delle attività portuali, i contributi previdenziali dovuti dalle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono ridotti di due punti percentuali per l'anno 2010 e di cinque punti percentuali per gli anni 2011 e 2012.
8-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 8-bis, alla Tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 9 è aggiunto il seguente:
9-bis. Impieghi come carburante per veicoli e macchine industriali utilizzati in ambito portuale e non autorizzati a circolare sulla rete stradale: 30 per cento aliquota normale.
8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, con le seguenti: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, dal comma 8-bis, valutati in 11,5 milioni di euro per l'anno 2010 e in 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, e dai commi 8-ter e 8-quater, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».
4. 56. Garofalo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. Al fine di garantire la competitività del sistema portuale e del trasporto nazionale marittimo, sono previste, per il triennio 2010-2012, le seguenti misure:
a) la fiscalizzazione di 5 punti degli oneri sociali a favore delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a fronte dell'impegno di dette imprese di non dar corso a licenziamenti collettivi, pena la decadenza dal beneficio, nel limite di spesa di 28,5 milioni di euro annui;
b) la riduzione delle accise sui prodotti energetici per i mezzi meccanici operanti esclusivamente in aree portuali, nel limite di spesa di 20,354 milioni di euro annui.

8-ter. Le modalità, la misura, i criteri e le procedure per il riconoscimento dei benefici di cui alla lettera a) comma 8-bis sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa

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con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Le modalità e la misura della riduzione di cui alla lettera b) del comma 8-bis sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi parimenti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, con le seguenti: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, dai commi 8-bis e 8-ter, valutati in 48,854 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
4. 57. Garofalo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. Al fine di garantire la competitività del sistema portuale e del trasporto nazionale marittimo, sono previste, per i soli porti nazionali svolgenti attività prevalente di transhipment, per il triennio 2010-2012, le seguenti misure:
a) la fiscalizzazione di 45 punti degli oneri sociali a favore delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a fronte dell'impegno di dette imprese di non dar corso a licenziamenti collettivi, pena la decadenza dal beneficio, nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui;
b) la riduzione delle accise sui prodotti energetici per i mezzi meccanici operanti esclusivamente in aree portuali, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui.

8-ter. Le modalità, la misura, i criteri e le procedure per il riconoscimento dei benefici di cui alla lettera a) comma 8-bis sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Le modalità e la misura della riduzione di cui alla lettera b) del comma 8-bis sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi parimenti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.
8-quater. L'attività di transhipment di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si considera come prevalente quando i volumi di traffico contenitori movimentati in trasbordo superano la soglia del 75 per cento dei volumi complessivi di contenitori movimentati nel porto».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, con le seguenti: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, dai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
4. 58. Garofano.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Per gli interventi di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di proprietà privata collocati nelle zone a media ed alta sismicità, effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012, è concessa una detrazione di imposta lorda per una quota del 55 per cento delle spese documentate, fino ad un

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valore massimo di detrazione di 48.000 curo, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
8-ter. Entro novanta giorni data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al beneficio di cui al presente articolo, l'entità del beneficio in funzione della pericolosità dell'area e della vulnerabilità dell'edificio, nonché le modalità di attivazione degli interventi.
8-quater. Per garantire la costituzione di un'efficace rete tecnica di controllo ed assistenza per le costruzioni nelle zone di alta e media sismicità, nel rispetto del principio di adeguatezza, l'assunzione dell'occorrente personale tecnico qualificato avviene in deroga alle norme che disciplinano i vincoli per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni le Regioni stabiliscono l'entità del contributo obbligatorio a carico dei richiedenti, a parziale copertura dei costi dell'attività istruttoria per le funzioni di cui al presente articolo.
4. 212. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
8-ter. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la corresponsione degli interessi sui prestiti erogati dagli istituti bancari per il finanziamento di interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui ai commi 344 e successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con una dotazione 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
8-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di concessione dei prestiti di cui al comma 8-ter nonché i tassi applicabili.
4. 214. Motta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
8-bis. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.
8-ter. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti ai sensi del comma precedente a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.
8-quater. Le imprese di cui al comma 8-bis possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP SpA, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione da stipulare tra ABI, CDP SpA e organizzazioni del sistema imprenditoriale disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP SpA.

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8-quinquies. Per la regolazione finanziaria degli interventi è stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP SpA. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7 lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
8-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-bis a 8-quinquies si applicano per il solo anno 2010, salvo diverse disposizione delle leggi finanziarie per gli anni successivi.
4. 216. Lulli, Vico, De Micheli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
8-bis. Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno.
8-ter. Non si applicano sanzioni a carico delle imprese che, nelle more dell'entrata in vigore della presente legge di conversione, non hanno provveduto al pagamento entro il termine del 16 aprile 2010, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute e, pertanto, sono considerate in regola ai fini del versamento dei premi assicurativi e previdenziali.
4. 5. Milanato, Del Tenno.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia di popolazione penitenziaria, all'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n. 1911 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di cui al comma 213» inserire le seguenti: «nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei comma 212»;
b) alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «, ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di Polizia penitenziaria, occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine, e per assicurare la piena operatività dei servizi di polizia penitenziaria, con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro il 30 giugno 2010, possono essere introdotte disposizioni per l'abbreviazione dei corsi di formazione iniziale degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria.».
4. 6. Pugliese.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di contribuire al superamento del divario digitale, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per il finanziamento di investimenti in reti di accesso wireless in tecnologia wimax, per il collegamento in larga banda di punti di erogazione di servizi pubblici diffusi sul territorio nazionale in aree infrastrutturalmente disagiate. Con decreto il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accesso al finanziamento e le caratteristiche dei richiedenti in qualità di erogatori di servizi pubblici.

Conseguentemente dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 8-bis si provvede

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mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4. 59. Marinello.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione dei progetti relativi all'introduzione di nuove tecnologie per i servizi di comunicazione al cittadino e alle imprese attraverso servizi evoluti in mobilità nelle aree urbane decentrate e rurali, il Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico; di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è incrementato per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 di 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accesso al finanziamento.

Conseguentemente dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. All'onere di cui al comma 8-bis si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4. 55. Marinello.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Il comma 781 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:
781. La riduzione dei premi di cui al comma 780 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come modificato dal decreto legislativo 11.106 del 2009, e dalle specifiche normative di settore, le quali non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.
781-bis. L'Inail si impegna a riconoscere una maggiorazione della percentuale di riduzione alle imprese artigiane che abbiano aderito ai piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli ispettori del lavoro.
781-ter. Ai fini della compensazione dei conseguenti effetti finanziari recati dai precedenti commi, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2010.
4. 128. Torazzi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio, sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente,

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qualora sia un cittadino extracomunitario, di un certificato attestante il superamento dell'esame di base della lingua italiana, rilasciato da appositi enti accreditati.
4. 129. Comaroli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione da parte dei comuni alla posa delle insegne esterne ad un esercizio commerciale è condizionata all'uso di una delle lingue ufficiali dei Paesi appartenenti all'Unione europea ovvero del dialetto locale.
4. 130. Comaroli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. L'autenticazione della Sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o l'affitto delle licenze per il commercio ambulante può essere richiesta anche agli uffici comunali territorialmente competenti, ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati.
4. 131. Comaroli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Alla lettera d), comma 2, articolo 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, attraverso il riconoscimento di tariffe differenziate in ragione della diversa insolazione dei territori in cui sono localizzati gli impianti».
4. 132. Allasia, Torazzi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 2, comma 136, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la parola: «concessi» aggiungere le seguenti: «, sull'intera produzione», ed alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «alla data del 31 dicembre 2008. La limitazione riferita alla parte organica dei rifiuti, prevista dal successivo comma 137, non si applica ai finanziamenti e agli incentivi previsti nel primo periodo del presente comma. La procedura di cui all'articolo 1 comma 1118 della legge n. 296 del 2006, si applica per quanto compatibile con le previsioni del presente articolo».
4. 133. Polledri.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: «agli effetti dell'IVA» aggiungere le parole: «iscritte alla CCIAA da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e che abbiano effettuato regolari versamenti IVA nei 12 mesi precedenti».
4. 134. Pini.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «1 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1 dicembre 2012».
4. 213. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,

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dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema dei distretti produttivi, per le imprese appartenenti ai distretti, come individuati dalle leggi regionali, è escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e nei due periodi d'imposta successivi.
2. Sono ammesse al beneficio di cui al comma I le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei distretti;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;
d) nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, progetti di sviluppo e innovazione relativi ai campionari in cui l'impresa attui operazioni tecnicamente omogenee e collegate tra loro, finalizzate alla ideazione, realizzazione, promozione e gestione logistica di prodotti o collezioni sotto forma di campionari.

3. Per fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulano, il quale deve contenere notizie sull'impresa e sulle acquisizioni effettuate, La fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica.
3-bis. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui al comma 3 del presente articolo è approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.
3-ter. L'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.
4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro a decorrere dal 2010.
4. 215. Lulli, Vico, De Micheli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente periodo:
All'articolo 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Il corrispettivo provvisorio previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2009, n. 33.
4. 7. Jannone.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
9-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9-bis, valutato in 18,1 milioni di euro per l'anno 2010 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede: quanto ad euro 18,1 milioni per l'anno 2010 mediante riduzione in maniera lineare per un importo pari a 18,1 milioni di euro per l'anno 2010 delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e quanto ad euro 1,2 milioni per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 135. Caparini, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fugatti.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti commi:
9-bis. Per i trasferimenti di beni immobili per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, l'agevolazione è concessa anche qualora l'utilizzazione edificatoria avvenga anche ad opera di altro soggetto purché entro il quinquennio successivo al trasferimento.
9-ter. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo della Tariffa, parte I, ultimo periodo, sostituire le parole: «entro cinque anni dalla stipula dell'atto» con le seguenti: «entro dieci anni dalla stipula dell'atto».
4. 136. Fugatti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, inserire i seguenti commi:
Per i trasferimenti di beni immobili per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, la condizione di utilizzazione edificatoria, entro il quinquennio successivo al trasferimento, s'intende realizzata anche nel caso in cui i beni siano oggetto di successiva cessione, purché a ciò provveda l'acquirente entro e non oltre i cinque anni dal primo trasferimento.
Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1 della Tariffa, parte I, ultimo periodo, sostituire le parole: «entro cinque anni dalla stipula dell'atto» con le seguenti: «entro dieci anni dalla stipula dell'atto».
4. 137. Alessandri, Stradella, Armosino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 86 milioni di curo per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della

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produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Le disponibilità dello stanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, per un ammontare fino a 43 milioni, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009;
9-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9-bis si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 9-quater.
9-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008. n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: «0.30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0, 20 per cento».
4. 78. Di Pietro, Di Giuseppe, Rota, Cimadoro, Barbato, Borghesi, Messina.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 86 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Le disponibilità dello stanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, per un ammontare fino a 43 milioni, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009.
9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 9-bis, pari a 86 milioni di curo per l'anno 2010, si provvede, quanto a 65 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 55 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, e quanto a 21 milioni di euro a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione dell'AGEA senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. 217. Zucchi, Lulli, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere in fine i seguenti commi:
9-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano, alla massa delle bombole del metano e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa in ordine di marcia di cui al presente comma non può superare il limite massimo di una tonnellata. Per i veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano la riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità.
9-ter. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 9-bis del presente articolo, è adottato

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entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. 80. Garofalo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. La lettera b) dell'articolo 5, comma 7, del decreto legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni, 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, nonché la sottoscrizione di fondi comuni di investimento o l'assunzione di quote di partecipazioni nel capitale delle relative società di gestione collettiva del risparmio, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a condizione che i predetti fondi, di norma, impieghino risorse nelle piccole e medie imprese o comunque nelle imprese di dimensioni contenute. Per tali interventi sono utilizzati fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali.
4. 8. Mistrello Destro, Soglia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, come modificato dall'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «nei nove anni successivi» sono sostituite dalle parole: «negli undici anni successivi».
4. 60. Pelino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 33, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è aggiunto il seguente periodo: Le società cooperative elettriche esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, agli effetti del trattamento dell'energia autoprodotta ed autoconsumata, sono assimilate ad un (sistema efficiente di utenza).
4. 61. Libè, Occhiuto, Anna Teresa Formisano.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 86 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Le disponibilità dello stanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, per un ammontare fino a 43 milioni, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009. Ai maggiori oneri derivanti, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale.
* 4. 138. Torazzi, Allasia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, commi 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 86 milioni di euro per l'anno 2070, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia

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per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Le disponibilità dello stanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, per un ammontare fino a 43 milioni, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009. Ai maggiori oneri derivanti, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale.
* 4. 63. Laffranco, Beccalossi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 86 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Le disponibilità dello stanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, per un ammontare fino a 43 milioni, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale.
4. 62. Libè, Galletti, Occhiuto, Anna Teresa Formisano, Ruvolo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, inserire il seguente comma:
All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 8-bis), aggiungere alla fine le seguenti parole: «ovvero nel caso in cui il cedente, nel relativo atto, abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;». Al relativo onere, valutato in 34,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 139. Alessandri, Stradella, Armosino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 15, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole: «può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni», si aggiungano le parole: «ai fondi comuni di investimento mobiliari chiusi. La Garanzia è concessa a titolo oneroso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il rilascio della garanzia».
4. 9. Laboccetta.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
Comma 5-bis. sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera e) dell'articolo 10-sexies della legge 26 febbraio 2010, n. 25 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative».
Al relativo onere, pari a 40 milioni di euro per il 2010 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante la riduzione lineare degli stanziamenti per

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i consumi intermedi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2010-2012.
L'onere per il 2010 è di 40 milioni di euro di cui 20 milioni sono relativi all'esercizio 2009 e 20 milioni all'esercizio 2010.
4. 67. Raisi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 1113 ed al decreto 25 novembre 2008, recante «Disciplina dette modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, commi 1110-1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del protocollo di Kyoto» sono assegnate per il triennio 2010-2012 ulteriori risorse per 200 milioni di euro per anno, prioritariamente a valere sulla costruzione di impianti di cogenerazione fino ad una potenza elettrica massima di 5 MW. Conseguentemente, gli stanziamenti di parte Corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono corrispondentemente ridotte in misura di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
4. 79. Fallica, Terranova, Grimaldi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per l'anno 2010, il termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui al comma 5 dell'articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è differito al 16 giugno.
4. 81. Garofalo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché del personale di cui alla lettera b) del citato comma 8, da inquadrare nell'organico dell'Agenzia nel limite del cinquanta per cento dei posti previsti nell'organico stesso»;
2) alla lettera c), sono soppresse le seguenti parole: «prevedendo una riserva di posti non superiore al cinquanta per cento destinata al personale di cui al comma 8, lettera b), del presente articolo».
4. 82. Garofalo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano regolatore portuale nonché lo sviluppo dei traffici, sono ricomprese nella circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Messina, ai sensi del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 6 aprile 1994 e, come tali, affidate alla gestione dell'Autorità stessa in conformità alle disposizioni della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le aree ubicate nel porto di Messina destinate a stazione di degassifica ed a bacino di carenaggio, nonché quelle relative all'istituzione di un Punto Franco, di cui all'articolo 1, della legge 15 marzo 1951, n. 191.
4. 84. Garofalo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:
9-bis. A fini di sostegno alla ripresa economica e di superamento di discriminazioni

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tra imprese, al comma 3-bis dell'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «e della posta»;
b) dopo le parole: «mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario» sono inserite le seguenti: «e degli altri dati personali di cui al citato articolo 129, comma 1».
4. 83. Valducci, Garofalo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente: «Art. 4-bis (stampa italiana all'estero) - 1. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 196 convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «limitatamente alle minoranze linguistiche» sono soppresse e dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 388», aggiungere le seguenti: «all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni».
b) alla lettera d), le parole: «dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché» sono soppresse.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 4. 01. Berardi.

Dopo l'articolo 4, inserire il comma 9, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Stampa italiana all'estero).

1. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 196 convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «limitatamente alle minoranze linguistiche» sono soppresse e dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 388», aggiungere le seguenti: «all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni».
b) alla lettera d), le parole: «dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché» sono soppresse.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 4. 0.13. Di Biagio, Antonino Foti, Angeli, Berardi, Gibiino, Germanà, Barani, De Luca, Catone, Ghiglia, Proietti, Cosimi, Paglia, Centemero, Perina, Holzmann, Versace, Taglialatela, Granata, Vitti, Moffa

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Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure in favore delle tutela dei consumatori e della trasparenza nei mercati dei prodotti agro-alimentari di qualità e di origine).

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53 della legge 24 marzo 1998 n. 128, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
16-bis. A decorrere dal 30 settembre 2010, sulle confezioni di vendita dei prodotti protetti ai sensi delle denominazioni «DOP» o indicazioni «IGP», di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006 oppure garantiti ai sensi delle specialità tradizionali «STO», di cui al Regolamento (CE) n. 509/2006, deve essere applicato un apposito contrassegno di Stato di certificazione fornito di una serie e di un numero di identificazione e recante rispettivamente, a seconda del caso di cui trattasi, la dicitura «Denominazione di Origine Protetta - DOP», «Indicazione Geografica Protetta - IGP» o «Specialità Tradizionale Garantita - STG», alla cui stampa provvede l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni e le Province autonome, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche, le modalità di fabbricazione, il controllo ed il costo dei predetti contrassegni.
** 4. 0.2. Germanà.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure in favore delle tutela dei consumatori e della trasparenza nei mercati dei prodotti agro-alimentari di qualità e di origine).

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53, della legge 24 marzo 1998, n. 128 e successive modificazioni, è inserito il seguente:
16-bis. A decorrere dal 30 settembre 2010, sulle confezioni di vendita dei prodotti protetti ai sensi delle denominazioni «DOP» o indicazioni «IGP», di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006 oppure garantiti ai sensi delle specialità tradizionali «STG», di cui al Regolamento (CE) n. 509/2006, deve essere applicato un apposito contrassegno di Stato di certificazione fornito di una serie e di un numero di identificazione e recante rispettivamente, a seconda del caso di cui trattasi, la dicitura «Denominazione di Origine Protetta - DOP», «Indicazione Geografica Protetta - IGP» o «Specialità Tradizionale Garantita - STG», alla cui stampa provvede l'istituto Poligrafico Zecca dello Stato. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni e le Province autonome, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche, le modalità di fabbricazione, il controllo ed il costo dei predetti contrassegni.
** 4. 015. Pugliese.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Misure in favore delle tutela dei consumatori e della trasparenza nei mercati dei prodotti agro-alimentari di qualità e di origine).

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53, della legge 24 marzo 1998, n. 128, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
16-bis. A decorrere dal 30 settembre 2010, sulle confezioni di vendita dei prodotti protetti ai sensi delle denominazioni

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«DOP» o indicazioni «IGP», di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006 oppure garantiti ai sensi delle specialità tradizionali «STG», di cui al Regolamento (CE) n. 509/2006, deve essere applicato un apposito contrassegno di Stato di certificazione fornito di una serie e di un numero di identificazione e recante rispettivamente, a seconda del caso di cui trattasi, la dicitura «Denominazione di Origine Protetta - DOP», «Indicazione Geografica Protetta IGP» o «Specialità Tradizionale Garantita - STG», alla cui stampa provvede l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni e le Province autonome, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche, le modalità di fabbricazione, il controllo ed il Costo dei predetti contrassegni.
** 4. 016. Torazzi, Allasia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Gasolio, per le coltivazioni sotto serra).

1. Ad gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, pari a 21 per 1000 litri, qualora l'impresa agricola all'atto dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si impegni a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 il livello di imposizione non deve essere inferiore al livello minimo definito dalla citata direttiva 2003/96/CE. Qualora tale livello venga modificato l'accisa dovuta nelle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.
2. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui alla presente disposizione è comunicata alla Commissione CE con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) 800/2008 e si applica per un periodo di dieci anni ai sensi dell'articolo 25 del medesimo regolamento (CE) 800/2008.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a
14,5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:
a) quanto a 6,8 milioni di euro mediante parziale utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle predette disponibilità, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 6,8 milioni di euro;
b) quanto a 6,5 milioni di euro mediante soppressione, per l'anno 2010, del contingente annuo agevolato di biodiesel di all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
c) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico, di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.
* 4. 0.6. Paolo Russo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Gasolio per le coltivazioni sotto serra).

1. Al gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra è applicata,

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a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, pari a 21 per 1000 litri, qualora l'impresa agricola all'atto dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si impegni a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 il livello di imposizione non deve essere inferiore al livello minimo definito dalla citata direttiva 2003/96/CE. Qualora tale livello venga modificato l'accisa dovuta nelle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.
2. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui alla presente disposizione è comunicata alla Commissione CE con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) 800/2008 e si applica per un periodo di dieci anni ai sensi dell'articolo 25 del medesimo regolamento (CE) 800/2008.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:
a) quanto a 6,8 milioni di euro mediante parziale utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle predette disponibilità, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 6,8 milioni di euro;
b) quanto a 6,5 milioni di euro mediante soppressione, per l'anno 2010, del contingente annuo agevolato di biodiesel di all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
c) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico, di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.
4. 0.7. Marinello, Gioacchino Alfano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Programma nazionale di sviluppo rurale).

1. Al fine di salvaguardare gli interessi nazionali derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di evitare l'applicazione delle disposizioni relative al disimpegno automatico di cui all'articolo 29 del regolamento CE 21 giugno 2005, n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento CE 20 settembre 2005, n. 1698/2005, con proprio decreto, adotta il programma nazionale di sviluppo rurale 2007/2013, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2. Il programma nazionale di sviluppo rurale 2007/2013, nel quale confluiscono i programmi di sviluppo rurale regionali, che ne costituiscono l'articolazione operativa, redatto secondo quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento CE 1698/2005 citato, contiene uno specifico piano di finanziamento predisposto in conformità alle indicazioni di cui alla lettera d) dello stesso articolo 16, il cui ammontare è costituito dalla somma delle dotazioni finanziarie dei programmi regionali già approvati.
** 4. 0.4. Paolo Russo.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Programma nazionale di sviluppo rurale).

1. Al fine di salvaguardare gli interessi nazionali derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di evitare l'applicazione delle disposizioni relative al disimpegno automatico di cui all'articolo 29 del regolamento CE 21 giugno 2005, n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento CE 20 settembre 2005, n. 1698/2005, con proprio decreto, adotta il programma nazionale di sviluppo rurale 2007/2013, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2. Il programma nazionale di sviluppo rurale 2007/2013, nel quale confluiscono i programmi di sviluppo rurale regionali, che ne costituiscono l'articolazione operativa, redatto secondo quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento CE 1698/2005 citato, contiene uno specifico piano di finanziamento predisposto in conformità alle indicazioni di cui alla lettera d) dello stesso articolo 16, il cui ammontare è costituito dalla somma delle dotazioni finanziarie dei programmi regionali già approvati.
** 4. 0.8. Marinello, Gioacchino Alfano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondo bieticolo-saccarifero).

1. All'articolo 2, comma 55, della legge 22 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: 00 milioni di euro,», sono aggiunte le seguenti: «di cui 65 da destinare al fondo di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 318/2006 e 73/2009,».
2. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi previsti dai regolamenti comunitari, di cui al comma 1, le disponibilità finanziarie del fondo di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. L'AGEA è autorizzata ad utilizzare per le finalità del fondo di cui al comma 2, le somme presenti sul proprio bilancio e non ancora erogate, assegnate all'AGEA stessa ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge Il marzo 2006, n. 81, dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
4. 0.9. Marinello.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Norme in favore dell'attuazione dei progetti di riconversione degli zuccherifici e ridurre il contenzioso nel settore bieticolo-saccarifero).

1. Gli specifici accantonamenti eseguiti a decorrere dalle campagne saccarifere 1975/1976 ai sensi dei provvedimenti del comitato interministeriale prezzi (cip), n. 24/1976 e n. 37/1977 a norma del Regolamento (CEE) n. 3330/1974, con i quali si è autorizzato l'ente pubblico «cassa conguaglio zucchero», appositamente ad accantonare presso un conto a gestione

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separata, sotto forma di credito o di fondo speciale, una corrispondente quota degli aiuti di adattamento accordati ai produttori di barbabietole in ragione di accordi interprofessionali fra le organizzazioni rappresentative dell'industria dello zucchero e dei coltivatori di barbabietole, come allo scopo assunto dalla Commissione delle Comunità Europee e dalla Corte di Giustizia europea ai sensi della sentenza del 24 aprile 1980 nella Causa n. 72/79, ed in particolare le trattenute effettuate sugli aiuti di adattamento in favore dei bieticoltori, ai sensi dell'articolo 6, del provvedimento del CIP del 19 dicembre 1980, n. 67, nonché i relativi versamenti effettuati in favore del Fondo Bieticolo Nazionale ai sensi dell'articolo 5 del provvedimento del cip del 22 dicembre 1981, n. 48, e conseguenti atti di esecuzione, sono risorse che non provengono dal bilancio dello Stato e sono da considerare nella libera disponibilità dei soggetti privati per cui sono state previste le trattenute disposte dal predetto articolo 6 del provvedimento del CIP 67/1980 e successive disposizioni di analoga finalità.
4. 0.20. Allasia, Torazzi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di emissioni di Co2).

1. Il comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni è autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, ad utilizzare la «riserva nuovi entranti» di cui alla Decisione di assegnazione delle quote di Co2 per il periodo 2008-2012, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2008, esclusivamente per le installazioni non appartenenti al settore termoelettrico in deroga a quanto previsto dalla medesima decisione.
2. Per le installazioni del settore termoelettrico il Comitato di cui al comma i determina entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sulla base della metodologia di cui alla decisione indicata al medesimo comma 1, il numero di quote di Co2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, che hanno effettuato l'esercizio commerciale à partire dal 10 gennaio 2009 e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale ai sensi del comma 2 con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati soprannazionali. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per l'anno 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto.
4. I crediti di cui al comma 3, comprensivi degli interessi maturati, sono liquidati agli aventi diritto a valere sui proventi della vendita all'asta delle quote di Co2 di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, entro 90 giorni dalla realizzazione dei suddetti proventi.
5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre l'anticipazione della liquidazione delle partite economiche di cui al comma 3 attraverso le giacenze disponibili sui conti di gestione relativi agli oneri generali afferenti al sistema elettrico

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di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, senza aggravi per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al medesimo scopo di evitare aggravi per l'utenza elettrica, i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati. Le eventuali anticipazioni di cui al presente comma sono reintegrate all'Ente erogatore esclusivamente tramite i proventi di cui al comma 4.
4. 0.3. Moroni.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Assegnazione delle quote di emissione di CO2).

1. Il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni è autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, ad utilizzare la «riserva nuovi entranti» di cui alla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2008, esclusivamente per le installazioni non appartenenti al settore termoelettrico in deroga a quanto previsto dalla medesima decisione.
2. Per le installazioni del settore termoelettrico, in mancanza di risorse derivanti dal Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE, di cui alla lettera e), comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il Comitato di cui al comma i determina entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sulla base della metodologia di cui alla decisione indicata al medesimo comma 1, il numero di quote di CO2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, che hanno effettuato l'esercizio commerciale a partire dal i gennaio 2009 e ne da comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
3. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale ai sensi del comma 2 e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati sovranazionali. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. I crediti di cui al comma 3, comprensivi degli interessi maturati, sono liquidati agli aventi diritto a valere sui proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entro 90 giorni dalla realizzazione dei suddetti proventi.
5. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas può disporre l'anticipazione della liquidazione delle partite economiche di cui al comma 3 attraverso le giacenze disponibili sui conti di gestione relativi agli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma li, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, senza aggravi per l'utenza elettrica, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al medesimo scopo di evitare aggravi per l'utenza elettrica, i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati. Le eventuali anticipazioni di cui al presente comma sono reintegrate all'Ente erogatore esclusivamente tramite i proventi di cui al comma 4.
4. 0.37. Abrignani, Fallica.

Pag. 172

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure di semplificazione).

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Alle predette richieste si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificato dall'articolo 3, comma 6-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazione dalla legge 14 maggio 2005 n.80.
2. Il comma 7 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è sostituito dal seguente:
7. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica nonché sonora e televisiva in tecnica digitale e, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti di cui al comma 1, sono ricondotti a conformità con onere a carico del titolare dell'impianto nel termine di giorni centoventi dall'accertamento del superamento nel contraddittorio delle parti, previa individuazione dei singoli contributi. Gli interventi strutturali tesi a consentire il rientro nei limiti di legge delle emissioni hanno luogo secondo le procedure indicate dall'articolo decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Gli enti competenti autorizzano, per ciascun soggetto e per quanto di competenza, le modifiche che, pur non immediatamente risolutive, risultino comunque migliorative, fermo restando l'obbligo di conseguire la definitiva riduzione a conformità. Alle predette procedure amministrative si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificato dall'articolo 3, comma 6-ter del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35 convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
*4. 0.5. Ciccioli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazione delle procedure amministrative).

1. Al comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Alle predette richieste si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificato dall'articolo 3 comma 6-ter, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, della 14 maggio 2005 n. 80.
2. Il comma 7 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è sostituito dal seguente:
7. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica nonché sonora e televisiva in tecnica digitale e, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti di cui al comma 1, sono ricondotti a conformità con onere a carico del titolare dell'impianto nel termine di giorni centoventi dall'accertamento del superamento nel contraddittorio delle parti, previa individuazione dei singoli contributi. Gli interventi strutturali tesi a consentire il rientro nei limiti di legge delle emissioni hanno luogo secondo le procedure indicate dall'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Gli enti competenti autorizzano, per ciascun soggetto e per quanto di competenza, le modifiche che, pur non immediatamente risolutive, risultino comunque migliorative, fermo restando l'obbligo di conseguire la definitiva riduzione a conformità. Alle predette procedure amministrative si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, modificato dall'articolo 3, comma 6-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80.
* 4. 0.17. Caparini, Comaroli, Crosio.
(Inammissibile)

Pag. 173

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Rottamazione caldaie).

1. In attuazione dei principi di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica, per la riduzione dello smog nelle città ed al fine di incentivare la sostituzione di caldaie inefficienti adibite al riscaldamento degli edifici con caldaie a condensazione ad elevata efficienza, è concesso un contributo di euro 400 per caldaia inefficiente rottamata. Tale contributo è rapportato al 15 per cento del prezzo della caldaia qualora essa abbia una potenza superiore ai 35 kwh.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha validità per le caldaie nuove acquistate, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 1 giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010.
3. L'agevolazione non si cumula con quella prevista dal comma 347 dell'articolo i della legge 23 dicembre 2006, 296 e può essere fruita nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
4. L'agevolazione è cumulabile con quella del 36 per cento per la ristrutturazione edilizia di cui ai commi 17 e 19 dell'articolo i della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, secondo le modalità e nei limiti ivi previsti.
5. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare fa sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione, il venditore integra la propria documentazione con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui deve essere indicata la conformità della caldaia acquistata ai requisiti prescritti dai commi 1, 2 e 3.
6. Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito d'imposta ai finì della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita il venditore conserva, anche su supporto elettronico, copia della fattura di vendita e del contratto di acquisto dei beni indicati nel comma 1.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2011 e successivi si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorrano le parole: «50 milioni» con le parole: «60,1 milioni».
4. 0.11. Libè, Occhiuto, Anna Teresa Formisano.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 269 del 2003).

All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole «consorzi con attività esterna» inserire le seguenti: «nonché a quindi di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti;
b) al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché da liberi professionisti non esercenti imprese».
* 4. 0.10. Libè, Occhiuto, Anna Teresa Formisano.
(Inammissibile)

Pag. 174

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modificazioni al decreto-legge n. 209 del 2003).

All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «consorzi con attività esterna» inserire le seguenti: «nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti»;
b) al comma 8, aggiungere, in fine le seguenti parole: «nonché da liberi professionisti non esercenti imprese.
* 4. 0.38. Abrignani.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al regime fiscale sul rifiuti).

1. In conformità ai principi contenuti nella sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Costituzionale e nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il regime fiscale concernente la gestione dei rifiuti è assoggettato alle disposizioni del presente articolo.
2. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 5, comma 2-quater, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, sono abrogati.
3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente:« e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree ove si effettuano lavorazioni industriali». Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettere e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.
4. I comuni che applicavano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarla in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
5. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61 è aggiunto il seguente comma: 3-bis. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
b) l'articolo 72 è sostituito dal se ente: Art. 72 (Riscossione) - 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

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c) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli 69, 71, e 78.
4. 0.12. Libè, Occhiuto, Anna Teresa Formisano.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Credito d'imposta per l'IVA corrisposta dagli utenti domestici sulla tariffa rifiuti).

1. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, usufruiscono di un credito d'imposta, pari all'IVA corrisposta, sulla tariffa d'Igiene ambientale dovuta per il periodo successivo, fermo restando il diritto degli enti locali al rimborso dell'IVA eventualmente già riversata all'erario a valere sugli introiti da tariffa già riscossi in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la tariffa è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante bollette che indicano chiaramente il credito attribuito all'utente per il periodo precedente a titolo di rimborso per IVA non dovuta e che il corrispettivo dovuto per il servizio non è assoggettabile ad IVA.
4. 0.29. Rubinato, Fogliardi, Strizzolo, Benamati.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per contrastare il fenomeno dei ritardi di pagamento nella grande distribuzione organizzata).

1. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo alle transazioni commerciali tra le piccole e medie imprese e le aziende della grande distribuzione organizzata è fissato in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, salvo diversa pattuizione scritta fra le parti, in applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. recante attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
3. È punito con un'ammenda di 15.000 euro chiunque non rispetti i termini di pagamento menzionati ovvero chiunque applichi tassi e condizioni di esigibilità secondo modalità non conformi alle normativa vigente o agli accordi fissati tra le parti.
4. 0.18. Bragantini, Fugatti, Torazzi, Allasia, Comaroli, Forcolin.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per favorire la realizzazione di opere infrastrutturali idriche).

1. Per favorire lo studio di fattibilità di interventi finalizzati alla realizzazione di invasi e di infrastrutture irrigue di interesse nazionale nelle aree settentrionali e meridionali, il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, provvede, nell'ambito delle economie di spesa realizzate sui fondi assegnati, al finanziamento delle relative progettazioni. Per l'attuazione della presente disposizione il medesimo commissario ad acta si avvale di un sub commissario che egli stesso nomina e vi provvede entro i limiti delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. È abrogato il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 3 novembre

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2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205.
4. 0.21. Allasia, Torazzi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis. - (Concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico). - 1. Le somme incassate dai comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi comuni e dallo Stato, ed inoltre, per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1o gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grandi derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.
2. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: ", e fino alla concorrenza di esso", sono soppresse.
3. All'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: "avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata" sono aggiunte le seguenti: "nonché di idonee misure di compensazione territoriale";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Al fine di consentire il rispetto del termine per l'indizione delle gare, le concessioni di cui al comma I sono prorogate di 5 anni".";
c) il comma 2 è sostituito con il seguente:
"2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo.";
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel presente comma e/o da società controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante

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dall'applicazione delle proroghe di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione. La partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista previste dal presente comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.";
e) dopo il comma 8 è inserito il seguente comma:
"8-bis. Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.";
f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
"10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni".».
4. 023. Crosio, Bernardo, Caparini, Polledri, Fugatti, Del Tenno.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis. - (Concessioni idroelettriche). - 1. Le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, sono prorogate di 5 anni.
2. È confermato il versamento di due annualità che i concessionari devono versare ai sensi del comma 486 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 10 gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grandi derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 curo, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.
3. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: ", e fino alla concorrenza di esso", sono soppresse.
4. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: "avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata" sono aggiunte le seguenti: "nonché di idonee misure di compensazione territoriale";
b) il comma 2 è sostituito con il seguente:
"2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 1997, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo";
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, secondo comma, della Costituzione,

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ed al fine di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori dei bacini imbriferi montani individuati dai decreti di perimetrazione previsti dalla legge del 27 dicembre 1953, n. 959, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma i del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dagli enti locali compresi nei territori montani dei bacini imbriferi individuati dai decreti di perimetrazione previsti dalla legge del 27 dicembre 1953, n. 959, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione. La partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista previste dal presente comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.";
d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.";
e) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
"10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni".».
4. 035. Boccia, Quartiani, Vico, Froner, De Micheli, Marantelli.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis. (Incentivi all'acquisto di veicoli ecologici). 1. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica o a idrogeno con emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro, è riconosciuto un contributo di 5.500 euro.
2. Nel caso in cui l'acquisto dei veicoli di cui al comma 1 sia realizzato mediante sostituzione e relativa demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 2002, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5» è concesso un ulteriore contributo di euro 1500.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 1o maggio 2010 e fino al 30 aprile 2011, purché immatricolati non oltre il 31 luglio 2011.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: per l'anno 2011 inserire le seguenti: e agli oneri derivanti dal comma 4-bis pari

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a 15 milioni di euro per l'anno 2010 e 10 milioni di euro per l'anno 2011.
4. 026.Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis. (Incentivi per le auto a basso impatto ambientale). 1. Al fine di incentivare la diffusione di veicoli a GPL e a metano per autotrazione, è concesso un contributo di 1.500 per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), e lettera d), di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con GPL o con gas metano.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2011.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore de minimis.
4. Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi di cui al comma 228 della medesima legge.
5. Il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 135 milioni di euro, si provvede mediante l'utilizzazione del 5 per cento del gettito derivante dai diritti incassati per lo sfruttamento delle risorse nazionali di idrocarburi o dei proventi derivanti dalla vendita delle quantità di idrocarburi messi a disposizione ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2007.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 027.Froner, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis (Agenzia per la promozione e lo sviluppo della propulsione elettrica nei trasporti). 1. Al fine di promuovere e sostenere la propulsione elettrica nei trasporti ed in particolare l'utilizzo dei veicoli elettrici, nonché per agevolare lo sviluppo delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli e la relativa standardizzazione dei sistemi di alimentazione, è istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia Nazionale per i Trasporti ad Emissioni Ridotte, ente di diritto pubblico, di seguito denominato Agenzia. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'Agenzia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.
3. L'Agenzia ha sede legale in Roma e può dotarsi di una sede di rappresentanza presso l'Unione Europea.
4. Scopi prioritari dell'Agenzia, sono:
a) promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporti privati e pubblici dotati di motori elettrici;
b) provvedere alla realizzazione di sistemi di ricarica dei veicoli a partire dalle aree urbane applicabile estensivamente

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sia nell'ambito del trasporto privato che pubblico e che sia compatibile con quanto in fase di sviluppo in tutti i Paesi dell'Unione europea, al fine di garantire l'interoperabilità dei sistemi in ambito internazionale;
c) introdurre procedure di gestione del servizio di ricarica facendo leva sulle peculiarità e potenzialità dell'infrastruttura del contatore elettronico, con particolare attenzione:
1) all'assegnazione dei costi di ricarica al cliente che la effettua, identificandolo univocamente;
2) alla predisposizione di un sistema ad applicazioni tariffarie differenziate;
3) alla regolamentazione dei tempi e dei modi di ricarica, coniugando le esigenze dei clienti con l'ottimizzazione delle disponibilità di rete elettrica, assicurando la realizzazione di una soluzione compatibile con le regole del libero mercato che caratterizzano il settore elettrico.

5. Ai fini dell'istituzione e del funzionamento dell'agenzia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
avvio, entro una quota massima di 3 milioni di euro delle risorse di cui al presente comma, delle attività di cui all'articolo 4-bis del presente decreto.
4. 019.Torazzi, Allasia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
Art. 4-bis. (Incentivi per le auto a basso impatto ambientale). 1. Al fine di incentivare la diffusione di veicoli a GPL e a metano per autotrazione, è concesso un contributo di 1.500 per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), e lettera d), di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con GPL o con gas metano.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2011.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore de minimis.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si applicano le norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi di cui al comma 228 della medesima legge.
5. Il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 135 milioni di euro, si provvede mediante l'utilizzazione del 5 per cento del gettito derivante dai diritti incassati per lo sfruttamento delle risorse nazionali di idrocarburi o dei
proventi derivanti dalla vendita delle quantità di idrocarburi messi a disposizione ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2007.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 0. 14.Vignali.

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Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente articolo:
«Art. 4-bis. (Proroga incentivi after mark per la conversione delle autovetture con impianti gpl e metano). 1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: «a decorrere dal 7 febbraio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2010».
2. Al comma 8 dell'articolo del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 le parole: «per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2010».
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 sono stanziati 50 milioni di euro.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate, per l'anno 2010, derivante dalla modificazione all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel senso di sostituire: al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».
4. 034.Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis. (Accelerazione della attività di riassetto delle funzioni della società Sogin Spa). 1. Al comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Consiglio è ad ogni modo ricostituito entro e non oltre il decimo mese dalla data di prima nomina del commissario e dei due vicecommissari di cui al primo periodo. Tale consiglio di amministrazione, ove non adempiuto dal commissario e dai sub commissari, provvede alla completa attuazione ed esecuzione dell'atto di indirizzo strategico di cui al comma 8».
4. 022.Torazzi, Allasia, Polledri.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis. (Modifiche al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche). 1. Al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 87, è inserito il seguente:
«Art. 87-bis. (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti). 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. La denuncia di inizio attività si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'Ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
b) all'articolo 89, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Al fine di promuovere la condivisione e la coubicazione di infrastrutture, nonché di consentire il razionale inserimento degli impianti nel contesto ambientale di riferimento, fatto salvo quanto disposto dai commi i e 2 del presente articolo, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti

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dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13, quando gli apparati e le strutture accessorie e pertinenti siano da installare su infrastrutture preesistenti di altri operatori in base ad un titolo convenzionale. La denuncia di inizio attività si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'Organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
4. 024.Caparini, Crosio, Montagnoli, Desiderati.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis. (Disposizioni in materia di prelievo mensile). 1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i periodi successivi la percentuale di versamento viene determinata con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in relazione all'andamento produttivo risultante dalle dichiarazioni di consegna alle latterie relative ai primi otto mesi di ciascun periodo di commercializzazione».
4. 025.Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis. (Interventi per il rilancio del settore della camperistica). 1. È concesso un contributo di euro 3.000 per l'acquisto di un veicolo nuovo di categoria «euro 4», della tipologia di cui alla lettera m) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, realizzato attraverso la sostituzione, per mezzo della demolizione, di un veicolo di cui all'articolo 52, comma 1 o di cui all'articolo 53 comma 1 lettera a) o di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0» o «euro 1»; immatricolato prima del 1o gennaio 1999.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010 purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2011, nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro.
3. Per l'applicazione dei commi 2 e 3 valgono le norme di cui al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
4. 028.Cenni, Ceccuzzi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Detassazione degli investimenti per lo sviluppo della filiera del sughero).

1. È escluso ai fini dell'imposizione sul reddito d'impresa e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) il 70 per cento del valore degli investimenti necessari alla produzione di materiale edile di derivato dal sughero e in particolare:
a) la progettazione e la realizzazione di prototipi innovativi, l'acquisto e la messa in opera di macchinari di nuova generazione sull'intero processo produttivo del sughero;
b) la progettazione, l'acquisto e la messa in opera di sistemi di approvvigionamento energetico per ridurre l'incidenza del consumo energetico sul costo industriale di produzione;

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c) gli studi di fattibilità finalizzati a fornire tutti gli elementi necessari a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo di progetti innovativi nella filiera del sughero ed alla eventuale copertura brevettuale;
d) progetti di formazione e qualificazione della manodopera della filiera del sughero;
e) progetti di commercializzazione e di apertura a mercati emergenti mediante servizi reali, piattaforme commerciali, formazione specifica;
f) progetti di informatizzazione degli stabilimenti produttivi e di collegamento logistico tra produttori.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 5 milioni di euro per l'anno 2010 e in 10 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
4. 030. Calvisi, Fadda, Marrocu, Oliverio Nicodemo, Schirru, Pes, Melis, Arturo Mario Luigi Parisi, Soro.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Detassazione degli investimenti nella filiera del sughero).

1. È escluso ai fini dell'imposizione sul reddito d'impresa e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) il 70 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature per la fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero, codice attività 16.29.20 ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 dicembre 2012. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.
2. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto; l'incentivo fiscale è altresì revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 5 milioni di euro per l'anno 2010 e in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
4. 031. Calvisi, Fadda, Marrocu, Oliverio Nicodemo, Schirru, Pes, Melis, Arturo Mario Luigi Parisi, Soro.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Detrazione interessi passivi acquisto beni tramite Finanziamenti di Credito al Consumo).

1. Per rafforzare le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto legge, in materia di sostegno alla domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di

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miglioramento della sicurezza sul lavoro, e per sostenere la domanda interna, gli interessi passivi, nella misura del 36 per cento annuo, maturati per l'acquisto dei beni, di cui al decreto ministeriale Sviluppo Economico 26 marzo 2010, e di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, con ricorso a contratti di finanziamento di cui agli articoli dal 121 al 128 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sino al limite massimo di euro 75.000 erogati, come disposto dalla direttiva 2008/48/CE, sono detraibili dal reddito imponibile, analogamente a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per tutti gli anni cui insiste il suddetto contratto di finanziamento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i beni acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 200 milioni di euro per l'anno 2010, 250 milioni di euro il 2011 e 200 milioni di euro per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
4. 032. Ceccuzzi, Lulli, Fluvi, Carella, Causi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Detassazione degli investimenti in arredi per alberghi, negozi, uffici).

1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi arredi per uffici, esercizi commerciali, ed alberghi ed aziende turistiche, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2011. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.
2. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.
3. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
* 4. 033. Vannucci, Vico, Strizzolo.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Detassazione degli investimenti in arredi per alberghi, negozi, uffici). 1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi arredi per uffici, esercizi commerciali, alberghi ed aziende turistiche, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2011. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.
2. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni

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oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.
3. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo».
* 4. 039.Vannucci, Vico, Strizzolo, Lulli, Fluvi, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliari, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Concessioni idroelettriche).

1. Le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, sono prorogate di 5 anni.
2. È confermato il versamento di due annualità che i concessionari devono versare ai sensi del comma 486 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per i Comuni e i Consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1o gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grandi derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.
3. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: ", e fino alla concorrenza di esso", sono soppresse.
4. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole: "avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata" sono aggiunte le seguente: "nonché di idonee misure di compensazione territoriale";
b) il comma 2 è sostituito con il seguente:
"2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo";
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, secondo comma della Costituzione, ed al fine di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del

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presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dagli enti locali ricompresi nei territori montani delle province individuate nel presente comma, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione. La partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista previste dal presente comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica";
d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775";
e) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
"10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni"».
4. 036. Quartiani, Vico, Froner, Boccia, De Micheli, Marantelli.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Attività edilizia libera).

1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: Art. 6. (L) - (Attività edilizia libera). - 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

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2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, da parte dell'interessato all'amministrazione comunale dell'inizio dei lavori, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. L'interessato allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del presente comma, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

3. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2 lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
4. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
5. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 3;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 3, nel rispetto di quello minimo fissato da tale comma.

6. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
7. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime

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attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. 2.Ventucci.

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: antincendio aggiungere le seguenti: sicurezza degli impianti.
5. 26.Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: delle norme antisismiche, inserire le seguenti:, di tutela idrogeologica.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso, lettera e), aggiungere infine le seguenti parole: qualora non ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico o paesaggistico ai sensi delle normative vigenti.
5. 5.Barbato, Cimadoro, Borghesi, Messina, Piffari.

Al comma 1, capoverso, lettera b), sopprimere le seguenti parole:, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;.
5. 16.Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Fugatti.

Al comma 1, capoverso, lettera d) dopo le parole: di idrocarburi inserire le seguenti: e di attività per la realizzazione di depositi di stoccaggio di gas o di CO2.
5. 17.Alessandri, Guido Dussin, Togni, Lanzarin, Fugatti.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera e).
5. 6.Cimadoro, Barbato, Borghesi, Messina, Piffari.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera f).
5. 7.Cimadoro, Barbato, Borghesi, Messina, Piffari.

Al comma 1, capoverso, lettera f) sopprimere le seguenti parole: e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.
5. 18.Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Fugatti.

Al comma 1, capoverso, lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: purché non sostitutive di aree già adibite a verde.
5. 8.Barbato, Cimadoro, Borghesi, Messina, Piffari.

Al comma 1, capoverso, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: purché non comportino realizzazioni di nuove volumetrie, o loro modifiche.
5. 9.Cimadoro, Barbato, Borghesi, Messina, Piffari.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, dopo l'articolo 87, è inserito il seguente:

«Art. 87-bis.
(Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti).

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento

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della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, è sufficiente la denunzia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. La denuncia di inizio attività si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'Ente locale o un parere negativo da parte dell'Organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».
1-ter, Il comma 15-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo l'ente proprietario della strada non notifichi, ai sensi e nei termini di cui al comma 10, specifici motivi ostativi».
* 5. 25.Il Governo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Nel decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, dopo l'articolo 87, è inserito il seguente:

«Art. 87-bis.
(Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti).

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, è sufficiente la denunzia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. La denuncia di inizio attività si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'Ente locale o un parere negativo da parte dell'Organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».
1-ter, Il comma 15-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo l'ente proprietario della strada non notifichi, ai sensi e nei termini di cui al comma 10, specifici motivi ostativi».
* 5. 29.Abrignani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile che sia stata avviata in forza di una dichiarazione di inizio attività già presentata alla data di entrata in vigore della presente disposizione, secondo quanto previsto per gli specifici impianti dall'articolo 2, comma 159, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non oggetto di contestazioni, prescrizioni o impugnazioni in

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sede giudiziaria alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 2010, depositata il 26 marzo 2010, per impianti con soglia di potenza superiore a quella prevista come ammissibile alla realizzazione in forza di dichiarazione di inizio attività, può essere proseguita, ultimata e messa in esercizio a condizione che il dichiarante presenti alla Regione o alla Provincia competente, se delegata, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la richiesta a tutti gli enti che, altrimenti, sarebbero stati interessati ad esprimere un parere o ad emettere un provvedimento abilitativo, comunque denominato, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, consegnando copia conforme di tali richieste, per quel che concerne la realizzazione dell'impianto di produzione entro il sedime dell'area interessata dall'impianto stesso. Il dichiarante si obbliga ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite dagli enti interessati o a ripristinare lo stato dei luoghi in caso di parere negativo da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le Regioni operano la verifica della correttezza della dichiarazione e dell'idoneità della documentazione presentata entro trenta giorni dal ricevimento della medesima.
5. 15.Bruno.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dopo l'articolo 87 è inserito il seguente:

Art. 87-bis.
(Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti).

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, è sufficiente la denunzia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. La denuncia di inizio attività si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
5. 1.Bernardo, Pugliese.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Ai fini del finanziamento degli interventi ammessi al programma straordinario di edilizia residenziale di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le disponibilità allo scopo esistenti presso la Cassa Depositi e Prestiti spa sono cumulativamente ed indistintamente utilizzate per le diverse tipologie di intervento previste dalla citata normativa.
5. 13.Germanà.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il comma 15-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo l'ente

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proprietario della strada non notifichi, ai sensi e nei termini di cui al comma 10, specifici motivi ostativi».
5. 3.Golfo, Pugliese.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all'articolo 2, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a), sono assoggettati alla disciplina delle DIA, di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. 14.Germanà.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di attività commerciali, al fine di tutelare le tradizioni locali, la quiete pubblica, la salubrità dei luoghi, la tipicità architettonica, strutturale, culturale, storica e di arredo di aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono individuare attività commerciali, artigiani, di servizio e produttive incompatibili con le predette esigenze e vietarne l'insediamento.
5. 20.Fugatti.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), h), i) e l), l'interessato, anche per via telematica, invia all'amministrazione comunale una comunicazione, unitamente ad una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. Le leggi regionali possono definire ulteriori modalità per la comunicazione.
5. 30.Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, dopo le parole: lettere b) inserire le seguenti: , e), g).
5. 27.Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: comunica con le seguenti: ne dà comunicazione.
5. 19.Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Fugatti.

Al comma 3, dopo le parole: all'amministrazione comunale, sopprimere la parola: allegando e inserire le seguenti: la dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato che sussistono le condizioni di cui al comma 1 e allega.
* 5. 31.Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, dopo le parole: all'amministrazione comunale, sopprimere la parola: allegando e inserire le seguenti: la dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato che sussistono le condizioni di cui al comma 1 e allega.
* 5. 10.Osvaldo Napoli.

Al comma 3, dopo le parole: all'amministrazione comunale, sopprimere la parola:

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allegando e inserire le seguenti: la dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato che sussistono le condizioni di cui al comma 1 e allega.
* 5. 11.Libè, Occhiuto, Anna Teresa Formisano.

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: nonché il relativo documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251.
5. 12.Cimadoro, Barbato, Borghesi, Messina, Piffari.

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: e la documentazione prevista dall'articolo 90, comma 9, lettere b) e c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
5. 21.Alessandri, Togni, Stradella, Guido Dussin, Lanzarin.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza Unificata Stato-regioni, città e autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e delle competenti Commissioni parlamentari sono coordinate e aggiornate le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e gli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità; a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. 32. Motta, Mariani, Marantelli, Schirru.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza Unificata Stato-regioni, città e autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono aggiornate le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e gli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità; a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. 22.Togni, Guido Dussin, Lanzarin, Alessandri, Fugatti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è aggiunto in fine il seguente comma:
«4. Quando nell'area della cantina o dello stabilimento enologico sono presenti cortili comunicanti con altri stabilimenti nei quali sono detenute le sostanze di cui al comma 1, è consentita la detenzione delle medesime qualora il cortile sia destinato esclusivamente allo scarico dei prodotti di cui al comma i e non all'estrazione degli stessi verso la cantina o lo stabilimento enologico. La condizione di cui al precedente periodo è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale della tutela

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della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari competente per il luogo di detenzione».
5. 23.Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la parola «adottato» è sostituita dalla seguente: «approvato» e le parole «dall'approvazione della regione e» sono soppresse.
5. 24.Fogliato, Negro, Callegari, Rainieri.
(Inammissibile)

Al comma 1, dopo il capoverso 3, inserire il seguente:
3-bis. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma 3 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 37 della presente legge.
5. 28.Mariani, Iannuzzi, Braga, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:
«16-bis. Nell'esercizio finanziario 2010 le disposizioni di cui ai commi 15 e 16, non si applicano alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto relativamente al precedente esercizio finanziario e nelle quali si siano svolte le consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, fermo restando l'obbligo di compensare lo scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, definitivamente accertato, anche a seguito delle procedure di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a valere sulla disponibilità delle risorse di rispettiva competenza del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale, di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009.
6-ter. Sono risolti di diritto i contratti di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti di servizio di cui all'articolo 76, comma 4, secondo periodo, stipulati nei sei mesi antecedenti alla data di trasmissione della certificazione di cui al comma 13, dalle regioni di cui al comma 16-bis, nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalle stesse. I predetti soggetti possono stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato per una spesa complessiva pari a quella dei contratti risolti, ridotta del dieci per cento.
5. 4.La Boccetta.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio, il comune esercita i compiti di vigilanza dell'attività edilizia, verificando anche la veridicità delle comunicazioni di cui al comma 3 e la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione.
5. 33.Iannuzzi, Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, recante «il Codice delle comunicazioni elettroniche».

1. Al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni

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elettroniche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'articolo 87, comma 9, dopo le parole «un provvedimento di diniego» sono inserite le seguenti: «o un parere negativo da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36»;
b) All'articolo 87, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
«10-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile alle infrastrutture e agli impianti radioelettrici ad esse pertinenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 14 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge con il provvedimento 6 agosto 2008 n. 133»;
c) Dopo l'articolo 87, è aggiunto il seguente:
«Art. 87-bis. - Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti. 1. - Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile in attuazione degli obiettivi generali di cui all'articolo 4, nel caso in cui un operatore di reti di comunicazione elettronica debba procedere ad installare apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o anche modificarne le caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità secondo le modalità di cui al precedente articolo 87, è sufficiente la denunzia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. La denuncia di inizio attività per le opere previste dal presente comma si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'Ente locale o un parere negativo da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il potenziamento e l'adeguamento tecnologico della reti di comunicazione elettronica, nel caso in cui un operatore di reti di comunicazione elettronica intenda installare impianti radio di trasmissione punto punto o punto multipunto è sufficiente la comunicazione all'Organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 onde verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.
3. Al fine di promuovere e facilitare la diffusione della banda larga fissa e mobile, le attività di installazione di apparati di comunicazione elettronica di potenza irradiata complessiva inferiore a 7 watt, sono sottoposte al mero obbligo di comunicazione preventiva all'Ente Locale nonché all'Organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, onde consentire la verifica del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità».
d) All'articolo 89, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di promuovere la condivisione e la coubicazione di infrastrutture, nonché di consentire il razionale inserimento degli impianti nel contesto ambientale di riferimento, fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sufficiente la denunzia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n, 13, nei seguenti casi:
a) quando gli apparati e le strutture accessorie e pertinenti siano da installare su infrastrutture preesistenti di altri operatori in base ad un titolo convenzionale;
b) quando due o più operatori di comunicazione elettronica dichiarino nella

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istanza che le nuove installazioni di apparati per impianti radioelettrici saranno effettuate mediante coubicazione o condivisione delle infrastrutture di supporto antenne e di ricovero apparati. La denuncia di inizio attività si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'Ente locale o un parere negativo da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».
5. 0. 22.Allasia.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Tassazione mancato adeguamento del prezzo della benzina al ribasso prezzo petrolio).

1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è applicata con un'addizionale nella misura di cui al comma 2 per i soggetti indicati al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, Sono esclusi i soggetti che operano in prevalenza nei settori di seguito indicati:
a) produzione o commercializzazione del gas naturale;
b) produzione o commercializzazione di energia.

2. L'addizionale di cui al comma 1, in aggiunta a quella di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è individuata in funzione del ritardo nei tempi di adeguamento al ribasso dei prezzi industriali rispetto alle quotazioni del prezzo del petrolio nella misura del:
a) 2,5 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto tra i 3 e i 9 giorni;
b) 5 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto tra i 10 e i 18 giorni;
c) 10 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto tra i 19 e i 30 giorni;
d) 15 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto tra i 31 e i 60 giorni;
e) 20 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto oltre i 60 giorni.

3. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti: a) il periodo di riferimento per il calcolo della variazione del prezzo del petrolio;
b) l'indicazione del prodotto o del paniere di prodotti la cui quotazione internazionale è assunta quale riferimento ai fini della definizione della eventuale variazione;
c) l'algoritmo matematico che, applicato alla variazione del prezzo del petrolio greggio di riferimento, determina la variazione attesa sui prezzi industriali dei prodotti finiti.

4. La disposizione di cui al comma 1, nel caso di soggetti operanti anche in Settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), del comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 16-bis, 16-ter e 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

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6. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ai fini della determinazione dell'acconto si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo.
7. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
5. 0. 14.Fugatti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni per la razionalizzazione e incremento dell'impiego del metano come carburante per l'autotrazione).

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello comunitario, individua criteri e modalità per:
a) l'erogazione self service non presidiata negli impianti di distribuzione di metano;
b) l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi negli impianti di rifornimento multi prodotto.

2. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di distribuzione di metano, le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sono dichiarate di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.
3. L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con delibera da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina l'adeguamento e l'aggiornamento dei codici di rete al fine di:
a) stabilire specifici criteri e modalità di trasporto del metano per autotrazione in relazione all'impegno della capacità giornaliera e al volume annuo di riferimento sulla rete nazionale dei metanodotti;
b) prevedere, per ogni singolo impianto, l'adeguamento automatico della capacità di trasporto a decorrere dal mese di superamento della quantità giornaliera di metano per autotrazione impegnata sulla rete nazionale dei metanodotti e la soppressione della penale a carico del distributore di metano per autotrazione.

4. Le accise sul metano per autotrazione rimangono invariate per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Allo scopo di garantire la sicurezza nell'uso delle bombole utilizzate sui veicoli come serbatoi per il metano i fornitori degli impianti di distribuzione di metano per autotrazione sono tenuti a versare un contributo proporzionale alle quantità di metano cedute per tale uso. Tale contributo è considerato a tutti gli effetti costo inerente alla vendita del metano. Al pagamento del contributo sono assoggettati anche i proprietari di carri bombolai destinati al trasporto del metano in modo proporzionale al numero e al tipo di bombole su di essi installate.
6. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni da esse dipendenti o controllate, le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilità da essi controllati, al momento della sostituzione del rispettivo parco autoveicoli sono obbligati all'acquisto di almeno il 25 per cento di veicoli a metano.
7. È istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, la Cassa per la gestione del metano per autotrazione ove affluiscono i contributi di cui al comma 5. La Cassa per la gestione del metano per

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autotrazione è amministrata da un Comitato nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico che, dalla data di emanazione di tale decreto, succede al Comitato istituito ai sensi dell'articolo 12 della alla legge 8 luglio 1950, n. 640. Tale Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) determina i contribuiti di cui al comma 5;
b) provvede alla punzonatura delle bombole serbatoio; promuove il collaudo, la revisione e la verifica periodica da parte degli organi competenti; provvede alla sostituzione dei serbatoi dichiarati non più idonei in occasione delle verifiche;
c) vigila sul corretto espletamento dei servizi tecnici e amministrativi svolti, ai sensi della legge 8 luglio 1950, n. 640 e successive modifiche e integrazioni, da ENI S.p.A. o da una sua società direttamente controllata;
d) formula e trasmette al Ministro dello sviluppo economico il rendiconto annuale delle attività svolte entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale;
e) stipula un contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;
f) provvede alle spese di amministrazione e di servizio, ivi comprese quelle finalizzate a favorire la sicurezza nell'uso delle bombole.

8. Il Comitato è composto da sette membri: un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico con funzioni di Presidente, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante dei produttori di gas metano, un rappresentante dei proprietari degli impianti di distribuzione/trasporto gas metano, un rappresentante dei proprietari di bombole e un rappresentante del soggetto tenuto all'espletamento dei servizi tecnici e amministrativi ai sensi della legge 8 luglio 1950, n. 640 e successive modifiche e integrazioni. Il decreto di nomina, stabilisce altresì i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Cassa per la gestione del metano per autotrazione e nomina, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un revisore contabile scelto tra i funzionari di tale Ministero.
9. All'articolo 27 della legge 29 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «il fondo bombole metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è soppressa»;
b) al comma 6 sono soppresse le seguenti parole: la gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa del fondo bombole metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e.
* 5. 0. 23.Allasia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni per la razionalizzazione e incremento dell'impiego del metano come carburante per l'autotrazione).

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello comunitario, individua criteri e modalità per:
a) l'erogazione self service non presidiata negli impianti di distribuzione di metano;

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b) l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi negli impianti di rifornimento multi prodotto.

2. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di distribuzione di metano, le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sono dichiarate di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.
3. L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con delibera da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina l'adeguamento e l'aggiornamento dei codici di rete al fine di:
a) stabilire specifici criteri e modalità di trasporto del metano per autotrazione in relazione all'impegno della capacità giornaliera e al volume annuo di riferimento sulla rete nazionale dei metanodotti;
b) prevedere, per ogni singolo impianto, l'adeguamento automatico della capacità di trasporto a decorrere dal mese di superamento della quantità giornaliera di metano per autotrazione impegnata sulla rete nazionale dei metanodotti e la soppressione della penale a carico del distributore di metano per autotrazione.

4. Le accise sul metano per autotrazione rimangono invariate per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Allo scopo di garantire la sicurezza nell'uso delle bombole utilizzate sui veicoli come serbatoi per il metano i fornitori degli impianti di distribuzione di metano per autotrazione sono tenuti a versare un contributo proporzionale alle quantità di metano cedute per tale uso. Tale contributo è considerato a tutti gli effetti costo inerente alla vendita del metano. Al pagamento del contributo sono assoggettati anche i proprietari di carri bombolai destinati al trasporto del metano in modo proporzionale al numero e al tipo di bombole su di essi installate.
6. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni da esse dipendenti o controllate, le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilità da essi controllati, al momento della sostituzione del rispettivo parco autoveicoli sono obbligati all'acquisto di almeno il 25 per cento di veicoli a metano.
7. È istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, la Cassa per la gestione del metano per autotrazione ove affluiscono i contributi di cui al comma 5. La Cassa per la gestione del metano per autotrazione è amministrata da un Comitato nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico che, dalla data di emanazione di tale decreto, succede al Comitato istituito ai sensi dell'articolo 12 della alla legge 8 luglio 1950, n. 640. Tale Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) determina i contribuiti di cui al comma 5;
b) provvede alla punzonatura delle bombole serbatoio; promuove il collaudo, la revisione e la verifica periodica da parte degli organi competenti; provvede alla sostituzione dei serbatoi dichiarati non più idonei in occasione delle verifiche;
c) vigila sul corretto espletamento dei servizi tecnici e amministrativi svolti, ai sensi della legge 8 luglio 1950, n. 640 e successive modifiche e integrazioni, da ENI S.p.A. o da una sua società direttamente controllata;
d) formula e trasmette al Ministro dello sviluppo economico il rendiconto annuale delle attività svolte entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale;
e) stipula un contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;
f) provvede alle spese di amministrazione e di servizio, ivi comprese quelle finalizzate a favorire la sicurezza nell'uso delle bombole.

8. Il Comitato è composto da sette membri: un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico con funzioni di Presidente, un rappresentante del Ministero

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dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante dei produttori di gas metano, un rappresentante dei proprietari degli impianti di distribuzione/trasporto gas metano, un rappresentante dei proprietari di bombole e un rappresentante del soggetto tenuto all'espletamento dei servizi tecnici e amministrativi ai sensi della legge 8 luglio 1950, n. 640 e successive modifiche e integrazioni. Il decreto di nomina, stabilisce altresì i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Cassa per la gestione del metano per autotrazione e nomina, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un revisore contabile scelto tra i funzionari di tale Ministero.
9. All'articolo 27 della legge 29 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «il fondo bombole metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è soppressa»;
b) al comma 6 sono soppresse le seguenti parole: la gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa del fondo bombole metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e.
* 5. 0. 4.Bernardo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

1. Allo scopo di favorire il completamento delle iniziative beneficiarie di contributi pubblici comprese negli strumenti di programmazione negoziata, si dispone che:
a) il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2011;
b) al fine di ogni valutazione che riguardi i progetti e le relative spese, deve essere applicata la normativa vigente al momento di presentazione della domanda di agevolazione ed avvio dell'istruttoria, salvo ove diversamente e specificamente indicato e salvo modifiche migliorative o estensive, che devono ritenersi sempre applicabili a meno che non contrastino con Io specifico strumento di programmazione negoziata;
c) relativamente alle agevolazioni inerenti l'acquisto di immobili esistenti, la disciplina antielusiva deve aver riguardo al trasferimento della proprietà, indipendentemente dal trasferimento del possesso;
d) le aziende beneficiarie, in fase di avvio dell'attività, possono procedere al fitto di rami di azienda autonomamente organizzati, purché la richiesta formale e la documentazione richiesta dalla disciplina della programmazione negoziata sia effettuata prima della conclusione dell'investimento agevolabile; l'investimento oggetto dei fitti di ramo d'azienda deve essere considerato ai fini del rispetto dei parametri fissati in sede di istruttoria iniziale;
e) in caso di rimodulazione delle iniziative in essere, qualora le normative successive rendano possibile l'ammissione a contributo di opere che, viceversa, al momento dell'approvazione dell'originario progetto non lo erano, è data facoltà ai competenti enti e organi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie non spese nell'ambito dello specifico strumento di programmazione negoziata, di ammettere a contributo le opere precedentemente escluse;
f) per i programmi d'investimento relativi ad iniziative agevolate a valere sui Patti Territoriali e sui Contratti d'Area, inclusi quelli per i quali si sia resa necessaria la notifica alla Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria

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in materia di aiuti di Stato, l'anno di prima disponibilità del contributo, ai fini dell'attualizzazione dell'investimento per il calcolo del contributo spettante, coincide con la data di rilascio da parte delle amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria per l'avvio dei lavori;
g) il termine finale di realizzazione dell'investimento e di utilizzo del credito di imposta, previsto dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, resta sospeso in pendenza di un contenzioso tributario sulla spettanza dell'agevolazione a far data dal documento di disconoscimento del beneficio fiscale e fino alla data di definizione del contenzioso.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. 0. 5.Gioacchino Alfano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di emissioni di CO2).

1. Il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni è autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, ad utilizzare la «riserva nuovi entranti» di cui alla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2008, esclusivamente per le installazioni non appartenenti al settore termoelettrico in deroga a quanto previsto dalla medesima Decisione.
2. Per le installazioni del settore termoelettrico, il Comitato di cui al comma I determina entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sulla base della metodologia di cui alla Decisione indicata al medesimo comma 1, il numero di quote di CO2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, che hanno effettuato l'esercizio commerciale a partire dal i gennaio 2009 e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
3. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale ai sensi del comma 2 e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati sovranazionali. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
4. I crediti di cui al comma 3, comprensivi degli interessi maturati, sono liquidati agli aventi diritto a valere sui proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entro 90 giorni dalla realizzazione dei suddetti proventi.
5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre l'anticipazione della liquidazione delle partite economiche di cui al comma 3 attraverso le giacenze disponibili sui conti di gestione relativi agli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, senza aggravi per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al medesimo scopo di evitare aggravi per l'utenza elettrica, i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati. Le eventuali anticipazioni

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di cui al presente comma sono reintegrate all'Ente erogatore esclusivamente tramite i proventi di cui al comma 4.
5. 0. 20.Torazzi, Allasia.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Separazione tra Fondo garanzia PMI e fondo Finanza d'impresa nonché disposizioni in materia di Venture capital).

1. All'articolo 1, comma 847 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266» sono soppresse e le parole «che vengono soppressi» sono sostituite dalle parole «che viene soppresso»;
b) sempre al primo periodo, dopo la parola «n. 388» sono inserite le seguenti: «, le risorse destinate all'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 103, primo comma, della medesima legge n. 388/00, individuato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2001»;
c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «Fermi restando gli ambiti di operatività del Fondo per la finanza d'impresa descritti nei periodi precedenti, le risorse del presente comma sono destinate prioritariamente ad interventi in operazioni di portafoglio, in compartecipazione con risorse private, volte a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese alle fonti di finanziamento e a migliorarne le relative condizioni.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, possono concorrere anche gli strumenti innovativi di investimento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 848 è abrogato.
4. Gli interventi di cui all'articolo 103, primo comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, individuati dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2001, relativi alla partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio di nuove imprese a fronte di programmi pluriennali di sviluppo di processi produttivi, prodotti o servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono estesi ai programmi per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese operanti in qualsiasi settore localizzate sull'intero territorio nazionale, nel rispetto dei limiti previsti dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico si provvede ad adeguare le modalità di gestione degli interventi.
5. 012.Mistrello Destro.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Incentivi per lo sviluppo del settore agroalimentare).

1. Al fine di garantire un più elevato livello di competitività delle produzioni ortofrutticole nazionali, le organizzazioni dei produttori (OP), riconosciute ai sensi dell'articolo 122 del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, a 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008, che nei tre periodi d'imposta successivi alla data del 31 dicembre 2009 effettuano, nell'ambito di specifici programmi operativi, investimenti per migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti al fine di distribuire direttamente agli esercizi di vendita al dettaglio i propri prodotti confezionati, fruiscono di un credito di imposta sui costi sostenuti e certificati

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dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
2. Sono ammissibili al credito di imposta le spese sostenute per la creazione o l'adeguamento di strutture logistiche, la realizzazione di impianti di condizionamento e di trasformazione, nonché la creazione di magazzini di lavorazione e stoccaggio nonché l'acquisizione di strumenti di gestione e analisi dei sistemi di rintracciabilità. Sono altresì ammissibili le spese per investimenti volti a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato, attraverso l'attivazione di contratti commerciali specifici e di azioni di promozione commerciale.
3. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 2, al netto dell'Iva, ed è fruibile nel Limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo delle risorse stanziate.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5. 0. 28.Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola).

1. Al fine di favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola ed agroalimentare, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo con dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2010, 15 milioni di euro per l'anno 2011 e 50 milioni di euro per l'anno 2012.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, previa intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 settembre di ciascun anno, alle organizzazioni dei produttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, o ad altre forme organizzative associate, anche di tipo temporaneo, purché finalizzate agli scopi di cui al presente articolo, le quali le utilizzano esclusivamente per lo sviluppo delle iniziative di:
a) concentrazione e valorizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli degli associati;
b) creazione di appositi centri specializzati nella commercializzazione, anche in via telematica e in collegamento con le borse merci telematiche di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dei prodotti degli associati;

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c) proposizione di specifici progetti commerciali e di promozione qualitativa per l'export dei prodotti sui mercati internazionali comprendenti l'organizzazione collettiva di più imprese per particolari produzioni di origine nazionale e di ogni servizio ad essi connessi necessario per la collocazione commerciale degli stessi in altri Paesi.

3. Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma i è destinata altresì allo sviluppo dei centri produttivi polifunzionali presenti sul territorio, al fine di trasformare i medesimi in centri unificati di servizi, in grado di accentrare, offrendoli sia agli agricoltori che agli operatori della distribuzione, tutti i servizi di valorizzazione del prodotto, di supporto logistico e di picking nonché di organizzazione dell'importazione dai Paesi terzi interessati, necessari alla vendita dei prodotti.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5. 0. 27.Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Sistema informatico dei mercati agroalimentari all'ingrosso).

1. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del sistema informatico dei mercati agro alimentari all'ingrosso, le funzioni del Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n, 421, e successive modifiche ed integrazioni, ed i rapporti attivi e passivi indispensabili per lo svolgimento di tali funzioni, sono trasferiti a titolo oneroso, valorizzando in tale ambito anche le relative immobilizzazioni immateriali, alla Società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con conseguente soppressione del medesimo Consorzio. Le funzioni trasferite sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico, integrando tali funzioni con quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) ed i) del decreto ministeriale n. 174 del 2006. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i termini è le modalità della liquidazione del Consorzio Infomercati e della eventuale successiva devoluzione dei rapporti non estinti. La riscossione dei contributi per i costi pregressi di investimento e di gestione del Consorzio è effettuata mediante ruolo.
5. 011.Milanato.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Restituzione somme per prelievo supplementare latte).

1. Al fine di garantire una corretta esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in forza dei quali sono sospesi i versamenti delle somme trattenute dagli acquirenti di cui all'articolo 65, lettera e) del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, a titolo di prelievo sulle eccedenze nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli

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acquirenti stessi sono tenuti a versare le corrispondenti somme, per i periodi dal 1995/96 in poi, oltre interessi al tasso legale, in un apposito conto corrente dedicato intestato ad AGEA.
2. Il versamento di cui al comma 1 estingue le obbligazioni degli acquirenti e dei produttori. Le relative somme sono utilizzate da AGEA secondo l'esito dei giudizi, definitivamente destinandole a prelievo o restituendole ai produttori.
3. L'AGEA, con apposito provvedimento di ordine generale detta istruzioni agli acquirenti quanto alle modalità ed ai tempi dei versamenti, da effettuarsi in ogni caso entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. 0. 24.Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga termine programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203).

1. Al fine di dare immediata attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa di cui al DPCM 16 luglio 2009, e di soddisfare la necessità di confermare tutti i sostegni possibili ai dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, ivi compresa l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale ed agevolato, anche attraverso una limitata e breve proroga del termine fissato per la chiusura del programma straordinario di edilizia residenziale di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per quei programmi integrati per i quali al 31 dicembre 2007 gli enti locali abbiano già assunto deliberazione di localizzazione o rilocalizzazione e per i quali siano intervenute idonee comunicazioni al Ministero delle infrastrutture, vengono riaperti i termini per la ratifica degli accordi di programma fino al 31 dicembre 2012.
2. Per i programmi integrati di cui al comma 1 della presente norma, il finanziamento per la realizzazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata che saranno offerti in locazione a canone sostenibile per durata superiore a 25 anni, anche trasformabile in riscatto, prioritariamente ai dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata ovvero alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, viene limitato al 10 per cento del costo di realizzazione. Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data della ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui al citato articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
5. 0. 31.Abrigani.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al regime fiscale sui rifiuti).

1. In conformità ai principi contenuti nella sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Costituzionale e nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il regime fiscale concernente la gestione dei rifiuti è assoggettato alle disposizioni del presente articolo.
2. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni,

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dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, sono abrogati.
3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree ove si effettuano lavorazioni industriali». Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.
4. I comuni che applicavano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarla in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
5. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61, si aggiunge il seguente comma: «3-bis. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158»;
b) all'articolo 65, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare»;
c) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «Art. 72 (Riscossione). - 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento, il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli, 69, 71, e 78.».
5. 0. 32.De Micheli, Causi, Marchignoli.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 96, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla legge 244 del 24 dicembre 2007, le parole successive a «legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni,» sono sostituite con le seguenti: «e alle società che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di energia, nonché alle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono

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essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 10 milioni di euro».
5. 0. 7.Della Vedova.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

1. Al fine di garantire l'ultimazione degli interventi già in stato di avanzata realizzazione in un settore strategicamente rilevante per lo sviluppo del Paese qual è quello del turismo, tutte le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate e che, alla data del 31 dicembre 2009, risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per centro degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2011. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi.
2. Tutte le procedure preordinate al recupero degli importi già erogati ed attivate, anche in sede giurisdizionale, dall'Amministrazione che ha finanziato, anche in via provvisoria o parzialmente, le iniziative di cui al comma precedente sono sospese e diventano improcedibili se entro il predetto termine del 31 dicembre 2011 risulta completato l'investimento.
5. 0. 6.Gioacchino Alfano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme per favorire la conversione in proprietà delle affittanze alberghiere).

1. Gli imprenditori individuali e le società che gestiscono immobili alberghieri in locazione immobiliare o in affitto da azienda da almeno 5 anni possono beneficiare, per l'acquisto dell'immobile di cui sono affittuari, di un mutuo agevolato di durata fino a 25 anni con un tasso di interesse inferiore di almeno 1,5 punti percentuali.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse dalle regioni avvalendosi dei soggetti di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 3, eventualmente integrato da risorse proprie delle regioni.
3. Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e istituito un «Fondo nazionale di investimento destinato alla riqualificazione degli immobili alberghieri», nel quale confluisce la totalità dell'imposta di registro versata al momento dell'acquisto dai soggetti che beneficiano delle agevolazioni di cui al comma 1.
4. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 è subordinata al proseguimento dell'attività alberghiera relativa all'immobile e al mantenimento della proprietà per almeno 15 anni, fatta salva la possibilità di trasferimento della proprietà dell'immobile ai familiari coadiutori o ai soci.
5. Qualora il venditore non effettui la vendita nell'esercizio di arti o professioni o di impresa commerciale, l'acquirente è tenuto al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sul registro di cui al Decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
6. Le Regioni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con proprie norme le modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, alla determinazione dei requisiti e alle modalità di definizione delle graduatorie, alle modalità di accertamento dei requisiti e di eventuale revoca delle agevolazioni.
5. 0. 15.Pini.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Interventi per l'imprenditoria giovanile in agricoltura).

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «subentranti nella conduzione dell'azienda agricola», sono inserite le seguenti: «ovvero che abbiano esercitato l'attività di impresa da almeno 2 anni dalla data di presentazione della richiesta dei benefici di cui al precedente articolo 3,»;
b) al comma 2-bis è soppressa la seguente parola: «subentranti»;
c) i commi 2 e 3 sono soppressi.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. 0. 3.Paolo Russo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis.
(Semplificazione delle procedure amministrative).

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, sono aggiunte le seguenti parole: «Alle predette richieste si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 così come modificato dall'articolo 3, comma 6-ter, della legge 14 maggio 2005, n. 80».
2. Il comma 7 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è sostituito dal seguente: «In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica nonché sonora e televisiva in tecnica digitale, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti di cui al comma 1, sono ricondotti a conformità con onere a carico del titolare dell'impianto nel termine di giorni 120 dall'accertamento del superamento nel contraddittorio delle parti, previa individuazione dei singoli contributi. Gli interventi strutturali tesi a consentire il rientro nei limiti di legge delle emissioni hanno luogo secondo le procedure indicate dall'articolo 87 del decreto legislativo I agosto 2003, n. 259. Gli enti competenti autorizzano, per ciascun soggetto e per quanto di competenza, le modifiche che pur non immediatamente risolutive, risultino comunque migliorative, fermo restando l'obbligo di conseguire la definitiva riduzione a conformità. Alle predette procedure amministrative si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.241 così come modificato dall'articolo 3, comma 6-ter, della legge 14 maggio 2005 n. 80».
5. 0. 2. Moroni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Al fine di garantire i pagamenti dei trattamenti pensionistici e di fine servizio ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «e dell'Inpdap» sono soppresse;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. Con effetto dall'esercizio finanziario 2010 sono autorizzati trasferimenti pubblici in favore dell'Inpdap a carico del bilancio dello Stato, a sostegno delle gestioni previdenziali e a titolo definitivo per ripianare il fabbisogno finanziario delle gestioni stesse. Le somme per anticipazioni

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ricevute negli esercizi precedenti e iscritte tra le passività delle gestioni si intendono trasferite a titolo definitivo»;
c) al comma 6, le parole: «e presso l'INPDAP» sono soppresse.

2.La legge finanziaria determinerà gli oneri a carico del bilancio dello stato e la relativa copertura.
5. 0. 9. Jannone.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. In sostituzione dei benefici della zona franca urbana di Napoli, introdotta dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 340, a favore del centro storico di Napoli, limitatamente agli immobili che compongono il più ristretto contesto dichiarato, nel 1995, patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO, al fine di scongiurarne il degrado e assicurarne la conservazione in adempimento dell'obbligo assunto dallo Stato richiedente a fronte del relativo riconoscimento, per una quota pari al 66 per cento delle spese sostenute, si applicano le agevolazioni tributarie in materia recupero del patrimonio edilizio previste dall'articolo 7, commi 10 e 11 della legge 23 dicembre 2009 n. 191.
2. All'onere del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il 2010, attingendo per il 2010 dallo specifico accantonamento del Ministero della Difesa, per il 2011 dallo specifico accantonamento del Ministero dello sviluppo economico e per il 2012 dallo specifico accantonamento del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali.
5. 0. 1. Di Caterina.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente articolo: Art. 5-bis. - (Norme per favorire la completa attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117). - «Al fine di permettere la completa attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le dotazioni del predetto fondo sono erogate direttamente ai comuni di cui all'articolo 1 della legge 117/2009 e le modalità di erogazione sono stabilite, tenendo conto di una distribuzione ponderata in proporzione per il 50 per cento sulla popolazione residente e per il 50 per cento sul territorio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88.».
5. 0. 16. Pini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per favorire l'efficacia delle norme che scoraggiano e sanzionano la guida da parte di persone che abbiano assunto alcoolici, senza penalizzare ingiustamente la vendita e la somministrazione di tali bevande, recando un danno economico agli operatori del Settore, è istituito presso il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione annuale di 3 milioni di euro, da destinarsi ad iniziative di incentivazione delle attività di autonoleggio nelle zone di montagna. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come

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spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
5. 0. 21. Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Invitalia).

1. L'importo delle risorse da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 22 dicembre 2008 n. 203 è complessivamente determinato in 60 milioni di euro, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 17 e seguenti del medesimo articolo 2.
5. 0. 10. Milanato.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis. (Interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444). - 1. L'articolo 9 decreto ministeriale 2 aprile 1968, 1444 «limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765» il quale al comma i, punti 2 e 3, disciplina le distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti si interpreta nel senso che ai fini del computo di tali distanze, per pareti finestrate si devono intendere le pareti degli edifici con esclusione degli aggetti, quali balconi aperti, scale esterne e sporti di grondaie, qualora non sporgano più di 2 metri dal fronte dell'edificio».
5. 0. 8. Toccafondi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera e), numero 4) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il penultimo ed ultimo capoverso, dopo la dizione «Ministro delle Finanze, e», le frasi «individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;», sono sostituite dalle seguenti: «già individuate con delibera di consiglio dagli enti locali interessati e trasmesse al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre 2009;»
5. 0. 18. Allasia, Torazzi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modello unico di dichiarazione ambientale).

1. Le dichiarazioni, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per le quali i soggetti tenuti, con riferimento all'anno 2009, si avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai sensi dell'articolo I, comma 3 della medesima legge con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, possono essere presentate sino al 30 giugno 2010.
2. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 2 dicembre 2008.
5. 0. 13. Mistrello Destro.

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Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 2, comma 49 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2010.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5. 0. 29. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali).

1. All'articolo 8-duodecies, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla data del 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 marzo 2010»;
b) al comma 2-bis le parole: «31 marzo 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
5. 0. 25. Abrignani.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Utilizzo Risorse).

1. Ai fini del finanziamento degli interventi ammessi al programma straordinario di edilizia residenziale di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, le disponibilità all'uopo esistenti presso la Cassa Depositi e Prestiti sono cumulativamente ed indistintamente utilizzate per le diverse tipologie di intervento previste dalla suddetta normativa.
5. 0. 26. Abrignani.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Impianti di cui all'articolo 1, comma 1117, della legge n. 296 del 2006).

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1117, secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, come modificato dall'articolo 2, comma 136, della legge n. 244 del 2007, sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi pubblici ivi considerati, senza distinzione fra parte organica ed inorganica dei rifiuti, concessi ad impianti:
a) autorizzati e di cui è stata avviata concretamente la realizzazione al 31 dicembre 2006;
b) operativi alla data di entrata in vigore della legge n. 244 del 2007.
5. 0. 19. Allasia, Torazzi.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modello unico di dichiarazione ambientale).

1. Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per le quali i soggetti tenuti, con riferimento all'anno 2009, si avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientato aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della medesima legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere presentate sino al 30 giugno 2010.
2. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2008.
5. 0. 30. Abrignani, Fallica.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
5-bis. I comuni, per i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici sul territorio comunale, approvati con deliberazione della giunta comunale nel periodo compreso tra il i gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, e non ancora realizzati, hanno diritto ad usufruire delle tariffe incentivanti ai sensi dell'articolo 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, senza l'applicazione di riduzioni tariffarie, a condizione che la realizzazione dell'impianto avvenga nei ventiquattro mesi successivi alla data della deliberazione stessa.
5. 0. 17. Polledri.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle attività indicate all'articolo 41, comma 6-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il finanziamento integrale delle opere, può essere utilizzata, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota non superiore al 4 per cento delle risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 S.p.A. è soggetto attuatore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e successive modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti.
2. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della Società Expo 2015 S.p.A. sono versati su apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.
3. I contratti di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, i contratti di lavoro a progetto e gli incarichi di consulenza esterna devono essere deliberati esclusivamente dal consiglio di amministrazione della società Expo 2015 S.p.A., senza possibilità di delega, avendo in ogni caso presente la finalità di un contenimento dei costi della società, anche successivamente alla conclusione dell'evento espositivo di coi alla normativa richiamata al comma 1.
4. Sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 per la copertura delle spese di gestione della società Expo 2015 S.p.A. e, in particolare, sulle iniziative assunte ai sensi del comma 3, la società invia trimestralmente una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. 033. Bernardo.
(Inammissibile)