CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 aprile 2010
311.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (Nuovo testo C. 2424 ed abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 2424, recante «Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, alla quale è stata abbinata la proposta di legge C. 3089 Jannone,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 3, il quale prevede che ai soggetti, di cui al comma 1 del medesimo articolo 3, che si avvalgono del regime tributario speciale dei contribuenti minimi, si applicano le disposizioni in materia di credito d'imposta per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno di cui all'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244 del 2007, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la previsione, sia in quanto la predetta disciplina di cui alla legge n. 244 agevola le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2008, ed il credito d'imposta non potrebbe pertanto applicarsi ai datori di lavoro che si avvalgono del regime di cui all'articolo 3, i quali avvieranno la loro attività successivamente all'ambito temporale di applicazione delle predette disposizioni agevolative, sia in quanto le previsioni del comma 2 appaiono incongruenti rispetto al requisito di assenza di spese per il lavoro dipendente prevista come condizione per l'accesso e la permanenza nel regime dei contribuenti minimi;
b) con riferimento al comma 3 dell'articolo 3, il quale stabilisce che i soggetti fruitori del regime dei contribuenti minimi di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 possono farsi assistere, negli adempimenti tributari, dal competente ufficio delle entrate, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la previsione, in quanto essa non appare coerente con il predetto regime dei contribuenti minimi, per i quali non è prevista l'attività di «tutoraggio», poiché gli adempimenti tributari previsti a loro carico sono sensibilmente ridotti, valutando conseguentemente l'opportunità di sopprimere anche il comma 4, che risulta connesso al comma 3;
c) con riferimento al comma 4 dell'articolo 3, il quale riconosce un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione dei versamenti tributari e contributivi, pari «al 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto» dell'apparecchiatura informatica attraverso la quale i soggetti fruitori del regime speciale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dal competente ufficio delle entrate, per un importo non superiore a 400 euro, spettante anche in caso di acquisizione dell'apparecchiatura attraverso locazione finanziaria, valuti in ogni caso la Commissione l'opportunità di sostituire, al primo periodo, le parole: «40 per cento della parte del prezzo unitario»,

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con le seguenti: «40 per cento del prezzo unitario», nonché di chiarire, al secondo periodo, che il predetto credito spetta, per un importo massimo complessivo non superiore a 400 euro, anche nell'ipotesi di acquisizione dell'apparecchiatura mediante locazione finanziaria;
d) con riferimento al comma 5 dell'articolo 3, il quale stabilisce che i soggetti i quali si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 possono dedurre dal reddito imponibile, nel primo biennio di attività, le somme erogate per la partecipazione a corsi di formazione professionale e di apprendimento, purché documentate e coerenti con gli obiettivi e l'attività svolta dall'impresa, nel limite massimo di 5.000 euro, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la disposizione, nel senso di escludere il riferimento alle spese di formazione del personale dipendente, in quanto la presenza di spese per il lavoro dipendente esclude l'accesso e la permanenza nel regime dei contribuenti minimi, nonché di chiarire se il limite massimo di 5.000 euro riguardi ciascun anno del primo biennio di attività, ovvero costituisca un limite complessivo per l'intero biennio;
e) con riferimento al comma 7 dell'articolo 3, il quale subordina l'efficacia dei benefici tributari recati dall'articolo 3 alla preventiva notifica alla Commissione europea, ai fini della verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la disposizione, nel senso di prevedere che le misure di cui al comma 1 del medesimo articolo 3, per quanto concerne l'applicazione del regime fiscale dei contribuenti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 116, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono subordinate, limitatamente all'anno 2011, alla previa autorizzazione del Consiglio della proroga oltre il 31 dicembre 2010 della Decisione del Consiglio 2008/737/CE del 15 settembre 2008, e che, in assenza della citata proroga, le disposizioni di cui al comma 1 non hanno effetto per l'anno 2011;
f) con riferimento al comma 1 dell'articolo 7, il quale stabilisce, tra l'altro, che, per i soci delle cooperative artigiane i quali stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, «ai fini dell'imposta sul reddito» si applica l'articolo 50 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante l'elencazione dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la disposizione, nel senso di specificare che il regime tributario applicabile a tali redditi è quello di cui alla lettera a) dell'articolo 50, comma 1, del TUIR, nonché di verificare se tale previsione non si ponga in contraddizione con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, laddove è previsto che dal rapporto di lavoro in qualsiasi forma instaurato dal socio lavoratore di cooperativa derivano i relativi effetti di natura fiscale.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo (Nuovo testo unificato C. 762 ed abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi e C. 2654 Delfino, adottato come testo base dalla Commissione di merito, recante «Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al comma 20 dell'articolo 1, in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze emana uno o più decreti intesi a favorire una maggiore corrispondenza tra l'imponibile contributivo e quello fiscale, al fine di prevedere la deducibilità delle spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché delle spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate, entro un limite massimo stabilito in termini percentuali al compenso annuale fatturato, valuti innanzitutto la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tale previsione con quella analoga di cui all'articolo 15, comma 3, del Testo unificato delle proposte di legge C. 136 ed abbinate, all'esame della Commissione Cultura, la quale riconosce la deducibilità dei costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché delle spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa derivante da rapporti di scrittura o da lavoro in associazione e debitamente documentate, nella misura del 40 per cento dell'importo stabilito dal contratto o dal foglio di ingaggio, al fine di escludere sovrapposizioni o contraddizioni tra le due norme;
b) sempre con riferimento al comma 20 dell'articolo 1, valuti comunque la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la connessione tra i decreti ministeriali che dovrebbero realizzare la corrispondenza tra imponibile contributivo e imponibile tributario e la deduzione introdotta dalla disposizione, in considerazione del fatto che la predetta agevolazione non può essere direttamente introdotta con un atto normativo di rango secondario: a tal fine valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la disposizione, disciplinando ex lege la fattispecie di deducibilità, indicando esplicitamente quali siano i soggetti

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che possono fruire del beneficio, nonché l'ammontare massimo dello stesso;
c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 2, in base al quale il contratto di lavoro che regola i rapporti di lavoro dei lavoratori dello spettacolo, denominato «foglio d'ingaggio», deve anche indicare «la disciplina relativa agli obblighi fiscali», valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio la portata di tale previsione, atteso che il regime tributario applicabile al rapporto di lavoro non può essere oggetto di disposizione tra le parti, ma è regolato dalla disciplina legislativa vigente in materia;
d) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, ai sensi del quale l'ENPALS si avvale della SIAE per migliorare l'azione di verifica della corretta applicazione del foglio d'ingaggio, nonché del rispetto degli obblighi fiscali da parte delle imprese e dei lavoratori, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, in quanto le competenze relative alla verifica circa l'ottemperanza degli obblighi tributari non spetta all'ENPALS, ma all'Agenzia delle entrate ed agli altri competenti organismi dell'Amministrazione tributaria.