CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 aprile 2010
309.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

EMENDAMENTO DEL RELATORE ALL'ARTICOLO 43 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

All'emendamento del relatore 43.60, al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, sopprimere le seguenti parole: per ogni singola specie.
0. 43. 60. 9.Di Giuseppe, Rota.

All'emendamento del relatore 43.60, al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, sopprimere le seguenti parole: fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, lettera a), primo e secondo interlinea, della stessa direttiva.
0. 43. 60. 8.Di Giuseppe, Rota.

All'emendamento del relatore 43.60, al comma 1, lettera c), sostituire la parola: adottano con le seguenti: possono adottare.
0. 43. 60. 10.Nola.

All'emendamento del relatore 43.60, al comma 2, sopprimere la lettera b).
*0. 43. 60. 1.Cenni, Zucchi, Oliverio, Brandolini, Fiorio, Graziano, Giorgio Merlo, Picierno, Sani, Servodio, Strizzolo, Trappolino, Zamparutti.

All'emendamento del relatore 43.60, al comma 2, sopprimere la lettera b).
*0. 43. 60. 2.Di Giuseppe, Rota.

All'emendamento del relatore 43.60, al comma 2, sopprimere la lettera b).
*0. 43. 60. 3. Catanoso.

All'emendamento del relatore 43.60, al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e, allo scopo, sono obbligate ad acquisire il preventivo parere di validazione dell'ISPRA, sentiti gli equivalenti Istituti regionali ove istituiti e riconosciuti dalla Commissione europea, delle analisi scientifiche al quale dovranno uniformarsi a sostegno delle modifiche da apportare. Il preventivo parere dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta».
0. 43. 60. 12. Il relatore.

All'emendamento del relatore 43.60, al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e, allo scopo, sono obbligate ad acquisire il preventivo parere di validazione delle analisi scientifiche a sostegno

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delle modifiche da apportare, espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentiti gli equivalenti Istituti regionali ove istituiti e riconosciuti dalla Commissione europea, al quale dovranno uniformarsi. Il preventivo parere dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta».
0. 43. 60. 12.(Nuova formulazione) Il relatore.

(Approvato)

All'emendamento del relatore 43.60, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: le regioni possono modificare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e, allo scopo, con le seguenti: le regioni possono posticipare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e comunque non oltrepassando, come termine conclusivo della stagione venatoria, la prima decade di febbraio, e.
0. 43. 60. 5.Oliverio, Cenni, Zucchi, Zamparutti, Strizzolo, Fiorio, Cuomo, Graziano, Sani, Agostini, Marco Carra, Servodio, Dal Moro, Brandolini, Trappolino, Mario Pepe (PD).

All'emendamento del relatore 43.60, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: il vincolante parere preventivo di validazione dell'ISPRA delle analisi scientifiche prodotte a sostegno delle modifiche da apportare con le seguenti: il parere preventivo dell'ISPRA.
0. 43. 60. 4.Nola, Biava, Bellotti.

All'emendamento del relatore 43.60, al comma 2, lettera b), dopo la parola: ISPRA aggiungere le seguenti: oppure degli istituti riconosciuti a livello regionale.
0. 43. 60. 6.Brugger, Zeller.

All'emendamento del relatore 43.60, al comma 2, lettera b), aggiungere alla fine il seguente periodo: Al suddetto parere si applica il comma 1 dell'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
0. 43. 60. 11Nola.

All'emendamento del relatore 43.60, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 19-bis
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «del 2 aprile 1979» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),»;
b) al comma 3, le parole: «, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS),» sono soppresse;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta di uno o più ministri interessati, annulla i provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE».
0. 43. 60. 7.Di Giuseppe, Rota.

Sostituire l'articolo 43 con il seguente:

Art. 43.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza ulteriori oneri,

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adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, lettera a), primo e secondo interlinea, della stessa direttiva»;
b) al comma 5, dopo le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva» sono aggiunte le seguenti: «secondo i criteri ornitologici previsti all'articolo 4 della stessa direttiva»;
c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 157, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale»;
d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'Allegato V della direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare».

2. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:
a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;
b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono modificare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e, allo scopo, sono obbligate ad acquisire il vincolante parere preventivo di validazione dell'ISPRA delle analisi scientifiche prodotte a sostegno delle modifiche da apportare, che dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta».

3. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «e della direttiva 79/409/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «entro due mesi dalla loro entrata in vigore»;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, lettera a), della citata direttiva, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di «Linee guida» emanate con decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con la

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Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

4. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea».

5. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge»;
b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».
43. 60.Il Relatore.

(Approvato)

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo per il riordino della normativa sui fertilizzanti. Atto n. 184.

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE E APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti (atto n. 184);
preso atto degli impegni assunti dal Governo durante la fase di consultazione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in merito all'esigenza di garantire la rappresentanza delle regioni,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.