CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 aprile 2010
309.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interrogazione 5-01873 Ceccuzzi: Tutela dei livelli occupazionali dell'azienda RDB in provincia di Piacenza.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo dell'onorevole Ceccuzzi, inerente le vicende occupazionali della R.D.B. spa, passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso i competenti uffici della Amministrazione che rappresento, nonché quelli forniti dalla regione Emilia-Romagna.
La R.D.B. spa è una azienda leader in Italia per la progettazione, la produzione, il commercio e la posa in opera di componenti, strutture e sistemi prefabbricati.
Nel settembre 2009, in conseguenza della crisi strutturale che ha colpito il settore dell'edilizia prefabbricata, l'azienda in parola ha dato avvio, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, ad una procedura di mobilità nei confronti di 38 unità (tutte appartenenti al personale impiegatizio) individuate in esubero nell'ambito delle varie sedi dislocate sul territorio nazionale.
In conformità a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, le rappresentanze aziendali e sindacali, a seguito di diversi incontri presso la sede di Confindustria Piacenza, hanno sottoscritto, il 3 novembre dello scorso anno, verbale di mancato accordo, ritenendo in tal modo esaurita la fase sindacale della procedura.
Lo scorso 19 marzo, in considerazione della persistente crisi strutturale del settore, l'azienda ha ritenuto necessario dare avvio ad una ulteriore procedura di mobilità nei confronti di personale impiegatizio ed operaio, per complessive 160 unità.
Al riguardo sono in grado di informare che il prossimo incontro, nell'ambito della predetta procedura, è stato fissato per il 22 aprile.
Informo inoltre che, con decreto del 2 aprile 2010, l'azienda è stata ammessa al trattamento di CIGS per crisi aziendale per 12 mesi, con decorrenza 30 novembre 2009, per un numero massimo di 400 unità lavorative (ivi compresi i 38 lavoratori di cui si fa cenno nel presente atto ispettivo) dislocate presso le diverse sedi territoriali.
Da ultimo, nel rappresentare che, ad oggi, non è stato richiesto dalle parti sociali alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale, sono comunque in grado di assicurare la massima attenzione del Governo e di garantire la più ampia disponibilità ad aprire, qualora richiesto, un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte al fine di individuare le soluzioni più idonee per i lavoratori dell'azienda in parola.

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ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali (C. 3241 Pianetta).

EMENDAMENTO

ART. 5.

Al comma 4, dopo le parole: minima di un anno aggiungere le seguenti: e fino a un massimo di cinque.
5. 1.Bosi, Delfino.

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ALLEGATO 3

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori (Testo unificato C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 100.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: il 30 settembre 2010, le parole: per l'anno 2009 e per il primo semestre dell'anno 2010 con le seguenti: per l'anno 2010, e, dopo le parole: risorse residue, aggiungere le seguenti: relative all'esercizio 2010.
2. 100.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 100.Il Relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 4

Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL (C. 2587 Stucchi).

NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE ADOTTATO COME TESTO BASE

MODIFICA ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 DICEMBRE 1962, N. 1712, CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE DEI COMITATI CONSULTIVI PROVINCIALI PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

ART. 1.

1. Dopo il numero 3) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, è inserito il seguente:
«3-bis) da un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei mutilati ed invalidi del lavoro, designato dall'organismo provinciale della stessa;».