CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 aprile 2010
308.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009. (A.C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, allegato B, dopo la voce: 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, aggiungere la seguente: 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente.
1. 1. Fallica, Terranova.

(Approvato)

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394).

1. Allo scopo di elevare gli standard di qualità nella gestione dei parchi nazionali, in coerenza con il vigente quadro normativo comunitario, all'articolo 9, comma 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al primo periodo, le parole da: «scelto» fino a: «per titoli» sono sostituite dalle seguenti: «tra soggetti aventi requisiti di alta professionalità e qualificata esperienza nella gestione di istituzioni pubbliche o private».
8. 1. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.
(Inammissibile)

ART. 15.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
15. 1. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.
(Ritirato)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
15. 2. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Regime transitorio dell'autorizzazione paesaggistica).

1. All'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, avente ad oggetto il regime transitorio per l'autorizzazione paesaggistica, le parole: «31 dicembre 2009», ove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
15. 01.Ghiglia.
(Ritirato)

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Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: Ministero dello sviluppo economico fino a: avvalendosi del.
16. 2.Ghiglia.
(Approvato)

ART. 16.

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: a seguito di valutazione di impatto ambientale.
16. 1. Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

ART. 17.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: installazione inserire le seguenti: prevedendo l'assoggettamento alla disciplina della DIA di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all'articolo 2, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a).
17. 1. Di Biagio, Antonino Foti.
(Ritirato)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:, ove possibile,.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e aggiungere le seguenti parole:, ove possibile,.
17. 6. Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.
(Ritirato)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare con le seguenti: affidare al CTI la definizione delle certificazioni e delle specifiche tecniche.
17. 2. Di Biagio, Antonino Foti.
(Ritirato)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Ai sensi del comma 1, anche al fine di sostenere la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e di conseguire con maggior efficacia gli obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, l'alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole si considera ricompreso nell'ambito della definizione dei bioliquidi quali combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa, allo scopo recata dalla Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per tale scopo nella produzione di energia elettrica mediante impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, l'entità della tariffa di 28 euro cent/KWh di cui al rigo 6 della Tabella 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, si applica anche all'alcol etilico di origine agricola proveniente dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all'articolo 103-tervicies del Reg. (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009. La presente disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
17. 3. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.
(Ritirato)

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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'autorizzazione a costruire impianti eolici, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere rilasciata esclusivamente ai medesimi soggetti che hanno avviato l'iter autorizzativo.
17. 4. Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.
(Ritirato)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, utilizzata sul sito di produzione da uno o più soggetti connessi con rete senza obbligo di connessione di terzi, eventualmente gestita da un unico soggetto responsabile che può essere anche diverso dai soggetti utilizzatori, non è assoggettata ad alcun corrispettivo tariffario né ad alcun onere di sistema. L'energia elettrica prelevata dai soggetti di cui sopra da rete con obbligo di connessione di terzi tramite almeno un punto di connessione, è assoggettata esclusivamente alla componente tariffaria AS, fermo restante che a detta energia si applicano le medesime modalità adottate per la regolazione dei prelievi dalla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi da parte dei clienti finali senza produzione. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto sopra disposto.
5. Sono abrogati il comma 27, articolo 30 e il comma 5, articolo 33, legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché al comma 6, articolo 33 della medesima legge sono soppresse le parole: «di cui al comma 5».
17. 5.Di Biagio.
(Ritirato)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure per l'attuazione del Protocollo di Kyoto).

1. Per le Regioni e gli Enti locali, così come definiti dal decreto legislativo 18 agosto 2001 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1111 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a centottanta mesi.
2. Con la Convenzione prevista all'articolo 1, comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definiti, altresì, gli oneri di gestione da riconoscersi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. La copertura di tali oneri è disposta a valere sulle risorse complessivamente confluite nel Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Nel triennio 2010-2012, il decreto di cui all'articolo 1, comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assicura una quota non inferiore a 15 milioni di euro, per anno, in favore di interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO, al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica. La durata dei finanziamenti agevolati concessi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi non può essere superiore a centoquarantaquattro mesi. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
17. 01. Fallica, Terranova.
(Inammissibile)

ART. 18.

Sopprimerlo.
18. 1.Fallica.
(Inammissibile)

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ART. 19.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84).

1. All'articolo 5, comma 11-quater della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: «su autorizzazione della regione territorialmente competente» sono aggiunte le parole: «o, in alternativa, con le modalità di cui all'articolo 2 comma 3 del decreto ministeriale 7 novembre 2008», e le parole: «uguale a 1 m» sono sostituite dalle seguenti: «quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 100 cm con coefficiente di permeabilità pari a 1,0x10-9 m/s».
2. L'articolo 6-quater del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, si interpreta nel senso che la classificazione dei rifiuti ivi prevista si effettua, quanto ai limiti di quantificazione, conformemente a quanto previsto dalla citata tabella A2 dell'Allegato A, e che l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e s.m.i.
19. 01. Fallica, Terranova.
(Inammissibile)

ART. 20.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.
(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117).

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) rifiuto inerte: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altri materiali, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale di sostanze inquinanti nella massa del rifiuto, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, tali da non determinare un peggioramento della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee. I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento e dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento della cave contemplati dalla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione del rifiuti delle industrie estrattive sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/98/CE. I suddetti rifiuti sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell'allegato III-bis.
2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, è aggiunto l'allegato III-bis, di cui all'allegato 1 alla presente legge.

Allegato 1

(articolo 20, comma 2)

«ALLEGATO III-bis.

(articolo 3, comma 1, lettera c)

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE INERTI

1. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nei lungo termine, anche nel sito di deposito, i seguenti criteri:
a) i rifiuti non subiscono alcuna degradazione significativa o altre trasformazioni dello stato chimico e fisico significative che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l'ambiente o danni alla salute umana;

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b) i rifiuti possiedono un tenore di zolfo sotto forma di solfuro pari allo 0,1 per cento oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all'1 per cento se il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, è maggiore di 3;
c) i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili;
d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l'ambiente. Per essere considerato sufficientemente basse da non comportare rischi significativi per le persone e per l'ambiente, il tenore di tali sostanze nel suolo e sottosuolo non deve superare i valori limite fissati dall'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento alla destinazione d'uso dell'area nella quale si intende conferire i rifiuti stessi, o ai livelli di fondo naturale dell'area stabiliti dagli Enti di Controllo; il tenore delle sostanze suddette deve essere inoltre tale da non modificare lo stato chimico ed ecologico delle acque sotterranee e superficiali;
e) i rifiuti sono sostanzialmente privi di sostanze utilizzate nella prospezione, nell'estrazione, nel trattamento o nello sfruttamento delle cave tali da alterare significativamente la qualità delle risorse ambientali o da nuocere alla salute umana.

2. La valutazione della natura inerte dei rifiuti di estrazione è effettuata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), e si basa sulle fonti d'informazione».
20. 1.Bratti.

Al comma 1, capoverso c), sopprimere il quarto e il quinto periodo.
20. 2. Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, lettera c), sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o più tipologie elencate in una apposita lista elaborata dall'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.
20. 3. Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2, Allegato 1, apportare le seguenti modifiche:
al punto 1, lettera b), dopo le parole: «i rifiuti possiedono un tenore» inserire la seguente: «massimo»;
al punto 1, lettera d), dopo le parole: «nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di» inserire le seguenti: «sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o per la salute, in particolare As,»;
al punto 2, sostituire le parole: «dall'autorità» con le seguenti: «all'autorità»;
al punto 3, dopo le parole: «si basa sulle» inserire la seguente: «stesse».
20. 4.Il Relatore.
(Approvato)

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Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. All'articolo 212, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: «decreto» è sostituita dalla seguente: «decreti», le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2010», e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nelle more dell'adozione del decreto di definizione delle modalità e degli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate ai sensi del presente articolo, l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali è consentita previa prestazione di idonea garanzia ai sensi della delibera 4 aprile 2009 recante «Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: Intermediazione commercio dei rifiuti».
20. 01.Ghiglia.
(Inammissibile)

ART. 21.

Sopprimerlo.
21. 1.Fallica.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti).

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
p) sottoprodotto: una sostanza od oggetto, derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, può non essere considerato rifiuto ai sensi della lettera a), bensì sottoprodotto, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
1) è certo che la sostanza o l'oggetto saranno ulteriormente utilizzati;
2) la sostanza o l'oggetto possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
3) la sostanza o l'oggetto sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione;
4) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. Secondo quanto disposto all'articolo 5 comma 2 della direttiva 2008/98/CE, rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, purché rispettino le condizioni di cui ai precedenti punti, i residui delle lavorazioni agricole, di allevamento e forestali, qualora rispettino le condizioni di tracciabilità appositamente definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le parole: «materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o» sono sostituite dalle seguenti: «materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati».
3. All'articolo 186, comma 7-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il

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terzo periodo è sostituito dal seguente: «I residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti o reagenti non naturali, quando vengono utilizzati per un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici, in termini di caratteristiche chimico-fisiche e geotecniche, per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, previsti nell'allegato 5 alla parte IV del presente decreto per la specifica destinazione d'uso dell'area oggetto di recupero, tenendo conto dei potenziali impatti sulle acqua sotterranee e superficiali e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto».
4. Al paragrafo 1, lettera d), della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «non contaminati da inquinanti» sono aggiunte le seguenti: «, oltre che i residui di potatura delle superfici coltivate a vigneto purché non contengano sostanze inquinanti tali da alterare la qualità delle risorse ambientali o da nuocere alla salute umana».
21. 2.Bratti.

Al comma 1, capoverso p), ultimo periodo, sostituire le parole: di allevamento e forestali, con le seguenti: forestali e zootecniche, compresi gli effluenti di allevamenti ed il digestato.
21. 3.Beccalossi.

Al comma 1, capoverso p), ultimo periodo, sopprimere le parole da: qualora rispettino sino alla fine del periodo.
21. 4.Beccalossi.

Sostituire il comma 2, con i seguenti:
2. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono inserite le lettere seguenti:
a-bis) materie fecali, compresi gli effluenti zootecnici, vegetali ed altre sostanze naturali non pericolose, inclusi gli sfalci e le potature di manutenzione del verde pubblico e privato, utilizzate nelle attività agricole o in impianti aziendali, o interaziendali, per produrre energia, calore o biogas; a-ter) il digestato prodotto in impianti agricoli di digestione anaerobica, aziendali o interaziendali, che utilizzano le biomasse di origine animale e vegetale, utilizzato nelle attività agricole.
2-bis. All'articolo 185, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, il numero 5 è sostituito dal seguente:
5) le carogne;.
2-ter. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, il primo capoverso è soppresso.
21. 5.Beccalossi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Ai fini delle attività di recupero relative alla formazione di rilevati ed al riutilizzo per recuperi ambientali di cui all'articolo 13.6.3, lettera c), del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante «individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nell'impiego dei gessi derivanti dalle produzioni di acidi organici, in particolare di acido tartarico naturale derivante dai sottoprodotti vitivinicoli, ed in cui la presenza di sostanza organica rappresenta un elemento costituente il rifiuto naturalmente presente e non un elemento esterno inquinante, nell'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 del medesimo decreto 5 febbraio 1998, non è richiesto il parametro del "COD"».
21. 6. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

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Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. fini delle attività di recupero relative alla formazione di rilevati ed al riutilizzo per recuperi ambientali, nell'impiego dei gessi derivanti dalle produzioni di acidi organici, in particolare di acido tartarico naturale derivante dai sottoprodotti vitivinicoli, ed in cui la presenza di sostanza organica rappresenta un elemento costituente il rifiuto naturalmente presente e non un elemento esterno inquinante, nell'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 del decreto 05 febbraio 1998, non è richiesto il parametro del "COD"».
21. 6. (Nuova formulazione).Guido Dussin, Lanzarin e Togni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Le parole «si disfi» di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, di seguito denominato decreto legislativo n. 152, si interpretano nel senso di «qualsiasi comportamento attraverso il quale una sostanza, un materiale o un bene vengono abbandonati in un luogo pubblico o sottoposto ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo n. 152. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere dai soggetti incaricati al ritiro degli elenchi abbonati e dei relativi allegati presso gli utenti telefonici sino alla consegna ai soggetti autorizzati alle operazioni di cui agli allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
21. 7.Aracri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Al paragrafo 1 della Sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti lettere:
h) farina di vinacciolo disoleata;
i) oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati disciplinati nel loro utilizzo energetico dalla norma UNI/TS 11163.
21. 8.Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Al paragrafo 1 lettera f), della Sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella tabella il valore massimo delle ceneri è sostituito dal seguente: «6 per cento».
21. 9.Il Relatore.

ART. 22.

Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «28 febbraio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 30 giugno 2010 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel 2009. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE sono comunicate ai produttori di

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apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei RAEE, o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 30 giugno 2010 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, esportate, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2009, suddivise secondo l'Allegato IA del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali. Entro lo stesso termine i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, le informazioni relative al quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero, di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dal comma 2, lettera e), del presente articolo, negli anni 2006, 2007 e 2008.
22. 1. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.
(Approvato)

ART. 38.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07»;
b) dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera c), le parole: «resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;
2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
3) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
h) nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
4) la lettera m-bis) è abrogata;
b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
1-ter. Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentano documenti o dichiarazioni falsi, ovvero non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti a pena di esclusione dal presente

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codice, da altre leggi richiamate nel bando o dagli atti di gara. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e neghi affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettere e) ed i), si intendono gravi le violazioni ostative, secondo la normativa vigente in materia, al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
38. 1. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.
(Ritirato)

ART. 44.

Al comma 1, al capoverso 15, sopprimere la lettera c).
44. 1.Fallica.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2009 (C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009»;
considerato, in particolare, che l'articolo 21, introdotto nel corso dell'esame al Senato, apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 riguardo alla materia dei rifiuti, in particolare innovando la definizione di «sottoprodotto» ed introducendo, inoltre, una diversa disciplina per quanto attiene a taluni materiali derivanti da attività agricole e industriali;
considerato, peraltro, che le citate disposizioni contenute nell'articolo 21 rientrano nella materia disciplinata dalla cosiddetta nuova direttiva quadro sui rifiuti(direttiva 2008/98/CE), contenuta nell'Allegato B della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria per il 2008);
tenuto conto, altresì, che, secondo quanto dichiarato dal rappresentante del Governo nella seduta dell'8 aprile 2010, è in via di predisposizione lo schema di decreto legislativo di recepimento della richiamata nuova direttiva quadro sui rifiuti(direttiva 2008/98/CE), da emanare sulla base della delega recata dalla citata legge comunitaria entro il termine di recepimento della direttiva medesima (12 dicembre 2010),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:
si proponga all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni contenute nell'articolo 21 del disegno di legge, in quanto incidenti su materia oggetto della delega legislativa - in corso di attuazione - di cui all'articolo 1 della legge comunitaria per il 2008 per il recepimento della nuova direttiva quadro sui rifiuti, ai fini di consentire l'introduzione delle innovazioni contenute nell'articolo 21 nell'ambito di un recepimento organico della direttiva medesima;
e con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo una nuova proroga al 31 dicembre 2010 relativa al regime transitorio dell'autorizzazione paesaggistica
valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a tenere conto, nell'ambito della definizione della procedura di autorizzazione relativa alle attività di stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a) dei profili relativi alla valutazione di impatto ambientale;
valuti la Commissione di merito nell'ambito dell'attuazione delle norme comunitarie l'opportunità di invitare il Governo a definire delle linee guida in sede tecnica volte ad individuare con chiarezza la classificazione dei rifiuti inerti in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale.

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ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2009 (C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (legge comunitaria 2009), trasmessi dalla XIV Commissione ai fini del prescritto parere di competenza;
considerato che:
gli emendamenti Bratti 16.1, 20.2 e 20.3 sono di contenuto identico agli emendamenti Bratti 16.1, 20.2 e 20.3 presentati presso la VIII Commissione e da questa già respinti;
l'emendamento 44.2 del Governo è di identico contenuto all'emendamento Fallica 44.1 presentato presso la VIII Commissione e da questa già approvato;
la VIII Commissione ha deliberato di richiedere alla XIV Commissione di proporre all'Assemblea lo stralcio dell'articolo 21, al fine di consentire un recepimento organico della nuova direttiva sui rifiuti (2008/98),
esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Aniello Formisano 20.1, 20.4 e 44.1.