CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 aprile 2010
308.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 20

ALLEGATO

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi. C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis e C. 2325 Amici.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

Art. 1.

1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «in caso di presenza di figli minori, il termine di cui al periodo precedente è di due anni»

Art. 2.

1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati».