CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 aprile 2010
306.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Legge comunitaria 2009. (C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.
1. 1.La VI Commissione.

Ai commi 1 e 3, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, premettere le seguenti parole: In deroga ai termini di cui all'articolo 1, comma 1.
1. 4.Zaccaria.

Ai commi 1 e 3, allegato B, inserire la seguente direttiva: 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente.
1. 2. Razzi, Aniello Formisano, Piffari, Scilipoti.

Ai commi 1 e 3, allegato B, inserire la seguente direttiva: 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
1. 3. Aniello Formisano, Razzi, Borghesi.
(Inammissibile)

Ai commi 1 e 3, allegato B, dopo la direttiva 2009/149/CE, inserire le seguenti:
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova;
2009/162/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
2010/12 del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE;

Conseguentemente, ai medesimi commi, allegato B, sopprimere le seguenti:
2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CE;
2009/24/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore;

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2009/104/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
1. 5.Il Relatore.
(Inammissibile limitatamente ai capoversi 1 e 2)

ART. 6.

Dopo il comma, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 2, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, aggiungere, infine il seguente periodo: «Il CIACE si riunisce almeno una volta al mese e, in ogni caso, prima di ogni seduta del Consiglio europeo».
1-ter. All'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: «del Governo», aggiungere le seguenti: «e delle Camere» e al terzo periodo, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano», aggiungere il seguente periodo: «Il comitato tecnico permanente si riunisce almeno una volta alla settimana».
1-quater. All'articolo 2, dopo il comma 4-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, aggiungere i seguenti:
4-ter. Al fine di potenziare la partecipazione del Governo italiano alla fase di formazione degli atti normativi dell'Unione europea, il CIACE può avvalersi di un ulteriore contingente massimo di 80 unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati al CIACE dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del venticinque per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, non reperibili con il ricorso al personale in servizio desumibili da specifici attestati culturali e professionali, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'attuazione del presente comma si provvede, per quanto concerne l'utilizzo del personale comandato, in aspettativa, fuori ruolo o in altra analoga posizione, nel limite di spesa di 600.000 euro annui a decorrere dal 2010 e, per quanto concerne il personale con contratto a tempo determinato, con contratto di collaborazione o in qualità di esperto o consulente nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010.
4-quater. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 1,1 milioni di euro a decorrere dal 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
6. 1.Gozi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 2, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, aggiungere, infine il seguente periodo: «Il CIACE si riunisce almeno una volta al mese e, in ogni caso, prima di ogni seduta del Consiglio europeo».
1-ter. All'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alla fine del secondo periodo, dopo le parole «del Governo», aggiungere le seguenti «e delle Camere» e al terzo periodo, dopo le parole «di Trento e di Bolzano», aggiungere il seguente periodo: «Il comitato tecnico permanente si riunisce almeno una volta alla settimana».
6. 2. Gozi.

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ART. 7.

Al comma 1 sopprimere, la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:
b-bis) dopo il comma 3-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti:
3-ter. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 19.
3-quater. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.
7. 3. Gozi.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 4-quater con il seguente:
Art. 4-quater. - (Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e alla formazione della posizione italiana su progetti di atti dell'Unione europea) - 1. Entro quindici giorni dalla trasmissione di un progetto di atto legislativo dell'UE il Presidente dei Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee presenta alle Camere una relazione sulla proposta che dia conto del fondamento della competenza dell'UE, del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, dello stato o delle prospettive dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese.
2. Ciascuna Camera può chiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per le politiche europee, la relazione di cui al comma 3, anche su altri atti o progetti di atti trasmessi ai sensi del comma 1.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente i competenti organi parlamentari:
sull'andamento dell'esame presso le istituzioni dell'UE dei progetti di atti trasmessi ai sensi del comma 1, con particolare riferimento ai negoziati in seno al Consiglio dell'Unione europea;
sugli sviluppi dell'esame dei progetti di atti normativi trasmessi ai sensi del comma 1 in seno al Consiglio dell'Unione europea, anche con riferimento alle riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti di cui all'articolo 240 del Trattato sul funzionamento dell'Unione;
sulle posizioni assunte dal Governo nell'ambito di consultazioni pubbliche avviate dalla Commissione europea;
sulle altre iniziative o osservazioni indirizzate formalmente dal Governo alle istituzioni UE nonché sulle iniziative degli altri Stati membri di cui il Governo abbia formale conoscenza.
9. 1.Gozi.

ART. 13.

Al comma 1, lettera d-bis), dopo la parola: promuovere aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
13. 3.Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: è inserita la seguente: con le seguenti: sono inserite le seguenti:.

Conseguentemente, inserire, infine, la seguente lettera:
d-ter) prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità.
13. 1.La VI Commissione.

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Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è inserita la seguente: con le seguenti: sono inserite le seguenti:

Conseguentemente, inserire, infine, le seguenti lettere:
d-ter) prevedere che il diniego del finanziamento da parte dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di erogazione di credito ai consumatori sia obbligatoriamente motivato, intendendosi la motivazione non integrata nel caso di mero rinvio all'esito della consultazione di banche dati e di sistemi di informazione creditizia;
d-quater) consentire al soggetto richiedente cui viene negato il finanziamento di prendere visione ed estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione.
13. 2.La VI Commissione.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole da: all'articolo fino alle parole n. 898, con le seguenti:
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, al primo periodo, dopo le parole «commi 1 e 2 dell'articolo 2», sono aggiunte le seguenti «, nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA),».
14. 1.Zaccaria.

ART. 15.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
15. 1. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunta la seguente lettera:
b-bis) regolamentazione della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle discipline sportive olimpiche. In ogni caso sono vietate le gare di Formula Uno e Formula 3000 in circuiti cittadini ad esclusione degli autodromi.
15. 3. Grimoldi, Alessandri, Desiderati.
(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunta la seguente lettera:
b-bis) regolamentazione della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle discipline sportive olimpiche.
15. 2. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Attuazione dell'obbligo di rilascio quote agli impianti Nuovi Entranti in applicazione del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, attuativo della Direttiva 2003/87/CE).

1. Il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, nel caso di insufficienza, totale o parziale, delle quote di emissione destinate agli impianti nuovi entranti, come evidenziata nella «Relazione ai Ministri dell'economia, dell'ambiente, e dello sviluppo economico sulle risorse necessarie per la «Riserva Nuovi Entranti», di cui alla Decisione di assegnazione approvata con decreto ministeriale 28 febbraio 2008, non effettua l'assegnazione delle quote secondo le previsioni dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, ai gestori di impianti o parti di impianti del settore termoelettrico riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi della

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richiamata Decisione di Assegnazione, che hanno effettuato l'esercizio commerciale a partire dal 1° gennaio 2009 anche in caso di avvio effettuato nel 2008.
2. Il Comitato di cui al comma 1 determina, sulla base della metodologia di cui alla Decisione di Assegnazione, il numero di quote non assegnate a ciascun gestore di impianti o parti di impianti di cui al medesimo comma 1 e ne dà comunicazione all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini del rimborso di cui al successivo comma 3.
3. I gestori di cui al comma 2 hanno diritto al rimborso pari al valore delle quote non assegnate all'impianto, o parte di impianto, riconosciuto come nuovo entrante, al fine di non alterare la concorrenza nel mercato nazionale e comunitario nonché garantire la parità di trattamento fra impianti esistenti e nuovi entranti.
4. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce modalità e corrispettivi per il rimborso di cui al comma 3, mediante anticipazione a carico degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
5. I corrispettivi di cui al comma 3 sono liquidati a ciascun gestore avente diritto entro il 30 giugno di ciascun anno, con riferimento alle quote di cui al comma 1 non assegnate per l'anno solare precedente nel periodo 2009-2012.
6. Le risorse impiegate per l'erogazione dei corrispettivi di cui al comma 4 sono reintegrate all'ente erogatore con i proventi della vendita all'asta delle quote di cui all'articolo 1, comma 11, della direttiva 2009/29/CE che modifica l'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE.
7. Le quote assegnabili all'impianto costituiscono, anche, la base per il calcolo della percentuale di CERs ed ERUs utilizzabili dal gestore ai fini dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di CO2
15. 01. Marini, Taddei.
(Inammissibile)

ART. 16.

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: a seguito di valutazione di impatto ambientale.
16. 1. Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) prevedere che le attività di stoccaggio geologico di cui al presente articolo, così come espressamente indicato dalla direttiva 2009/31/CE, non siano da incentivo per un aumento della quota di centrali a combustibili fossili, a scapito di politiche finalizzate al risparmio energetico e al sostegno delle energie rinnovabili e alle altre tecnologie sicure e sostenibili a basse emissioni di carbonio.
16. 2. Aniello Formisano, Razzi, Piffari, Scilipoti.
(Inammissibile)

ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE. Misure per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia).

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifiche e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui

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all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b), anche attraverso la regolazione da parte dell'Autorità, per l'energia elettrica e il gas, sulla base di specifici indirizzi del Ministro dello sviluppo economico;
b) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle Regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;
c) semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo inoltre che in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;
d) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche mediante il sostegno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia e di reti intelligenti, al fine di assicurare la dispacciabilità di tutta l'energia producibile dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di ridurre gli oneri di gestione in sicurezza delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;
e) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;
f) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui all'articolo 8-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e dell'attuazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 170, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
g) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia, l'armonizzazione ed il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99 e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h) organizzare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un sistema di verifica e controllo della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, preordinato anche per analoghe funzioni riferite alle altre biomasse, privilegiando l'utilizzo energetico di prodotti non destinati o non destinabili a scopi alimentari e industriali;
i) completare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, il sistema statistico in materia di energia, compresi i consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e all'attuazione di quanto previsto alla lettera f).

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a

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norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore efficienza e prezzi competitivi, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;
b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;
c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori a 154.937.069,73 euro;
d) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica, per favorirne l'efficienza e la terzietà;
e) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione di energia elettrica verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla propria attività di gestione delle reti di distribuzione ostacolando così le dinamiche concorrenziali del mercato;
f) prevedere che i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica predispongano un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema;
g) prevedere, ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2009/72/CE, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse umane idonee, anche in termini quantitativi, allo svolgimento delle proprie attività e di un'adeguata flessibilità nella loro gestione contrattuale, al fine di assolvere con efficacia e tempestività anche ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione delle medesime direttive, ferma restando la possibilità di mantenere e rafforzare la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni e società per azioni a capitale interamente pubblico nel settore dell'energia, anche tramite avvalimento o reciproci distacchi di personale;
h) prevedere che la medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attività, attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 18 novembre 1995 n. 481 mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori di competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di finanziamento della stessa, nonché di piena autonomia di esecuzione del proprio bilancio;
i) prevedere che, nel rispetto delle reciproche competenze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e collaborino tra loro anche mediante lo scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio.

3. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva

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2003/55/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;
b) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure per la cooperazione bilaterale e regionale, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, in particolare in casi di crisi del sistema energetico;
c) promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito del sistema italiano;
d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l'assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza delle reti;
e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento;
f) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una concorrenza effettiva e garantire l'efficiente funzionamento del mercato, anche predisponendo misure pro concorrenziali con effetti analoghi ai programmi di cessione del gas;
g) assoggettare te transazioni su contratti di fornitura gas e su strumenti derivati ad obblighi di trasparenza nella disciplina degli scambi;
h) assicurare una efficace separazione tra le attività di trasporto, bilanciamento, distribuzione e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale;
i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l'utilizzo del gas naturale e introducendo sistemi di misurazione intelligenti, anche ai fui della diversificazione dei prezzi di fornitura;
j) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;
k) garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta, il livello della domanda attesa in futuro e degli stoccaggi disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione e in costruzione, l'adeguata copertura dei picchi della domanda nonché delle possibili carenze di fornitura;
l) introdurre misure che garantiscano maggiore capacità di stoccaggio di gas naturale, anche favorendo l'accesso a parità di condizioni di una pluralità di operatori nella gestione delle nuove attività di stoccaggio e valutando la possibilità di ampliare le modalità di accesso al servizio previste dalla normativa vigente;
m) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia

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elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori a 154.937.069,73 euro;
n) prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annuì e tutti i civili siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e di continuità e sicurezza della fornitura;
o) promuovere l'efficienza e la concorrenza nel settore del gas naturale, anche demandando all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione, sulla base di appositi indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, della disciplina del bilanciamento di merito economico;
p) prevedere, ai sensi degli articoli 13 e 17 della direttiva 2009/73/CE, misure che, ai fini dell'accesso ai servizi di trasporto e bilanciamento del gas naturale, consentano la definizione di un'unica controparte indipendente a livello nazionale;
q) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione del gas naturale, per favorirne l'efficienza e la terzietà;
r) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla propria attività di gestione delle reti di distribuzione ostacolando le dinamiche concorrenziali del mercato;
s) prevedere che, a regime, al termine della durata delle concessioni di distribuzione del gas naturale, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri alla base della definizione delle rispettive tariffe;
t) prevedere, ai sensi dell'articolo 39 della direttiva 2009/73/CE, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse umane idonee, anche in termini quantitativi, allo svolgimento delle proprie attività e di un'adeguata flessibilità nella loro gestione contrattuale, al fine di assolvere con efficacia e tempestività anche ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione delle medesime direttive, ferma restando la possibilità di mantenere e rafforzare la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni e società per azioni a capitale interamente pubblico nel settore dell'energia, anche tramite avvalimento o reciproci distacchi di personale;
u) prevedere che la medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attività, attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 18 novembre 1995 n. 481 mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori di competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di finanziamento della stessa, nonché di piena autonomia di esecuzione del proprio bilancio;
v) prevedere che, nel rispetto delle reciproche competenze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e collaborino tra loro anche mediante lo scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», l'ultimo periodo del numero 103) della Tabella A Parte III è sostituito dal seguente: «gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi nelle tubazioni delle reti di trasporto e di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica».
5. Alla legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto

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delle disposizioni vigenti in materia di energia», sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, il comma 50 è sostituito dal seguente: «le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e quelle effettuate nel mercato del gas gestito dal soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 50, è inserito il seguente comma: "50 bis. Il gas naturale ceduto sul mercato del gas di cui all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nei confronti del soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 mano 1999, n. 79 si intende ricompreso nella nozione di gas destinato ad essere immesso nelle tubazioni delle reti di trasporto e di distribuzione per essere successivamente erogato, di cui al numero 103) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

6. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative» sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 26, comma 7, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: « e) i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale sul mercato del gas di cui all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 gestito dal soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;
b) all'articolo 26, il comma 8 è sostituito dal seguente: «Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:
a) i gestori delle reti di gasdotti nazionali per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto;
b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da due o più fornitori, qualora abbiano consumi annui superiori a 1.200.000 metri cubi»;
c) all'articolo 53, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
« d) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 gestito dal soggetto ivi indicato.

7. L'articolo 3, comma 4-quater del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
«Le imprese distributrici di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo possono accedere alle procedure di perequazione specifica aziendale disciplinate dall'articolo 42 dell'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A tal fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 dicembre 2010, riapre i termini per l'ammissione alla perequazione specifica aziendale e stabilisce procedure amministrative semplificate per la messa a disposizione dei dati necessari all'avvio delle istruttorie di competenza dell'Autorità stessa».

8. All'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 6, il Ministro dello sviluppo economico può disporre con decreto la non applicazione dell'obbligo di mantenimento delle scorte da detenere nell'anno 2009 per i soggetti, di cui al comma 1, nei cui confronti sia stata attestata la sospensione delle operazioni degli impianti, a

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condizione che venga assicurato il rispetto del livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi disposto dalle normative comunitarie ed internazionali.».
17. 23.Abrignani, Cassinelli, Orsini.
(Inammissibile limitatamente ai commi 4, 5, 6, 7 e 8)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) nel definire il Piano di azione nazionale (NAP), da adottarsi entro il 30 giugno 2010, che fissi gli obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, avere riguardo all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi in base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefici.

Conseguentemente, alla lettera c), dopo la parola: semplificare, aggiungere le seguenti: anche con riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio.
17. 24.Pini, Fava.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: installazione inserire le seguenti: prevedendo l'assoggettamento alla disciplina della DIA di cui agli articoli 22 e 23, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all'articolo 2, lettera e), decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a).
17. 4.Di Biagio.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:, ove possibile,.

Conseguentemente, dopo le parole: calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e aggiungere le seguenti parole:, ove possibile.
17. 8.Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare con le seguenti: affidare al CTI la definizione delle certificazioni e delle specifiche tecniche.
17. 5.Di Biagio.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
f)
garantire all'energia prodotta dalle fonti di cui ai punti 6 e 7 della tabella 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 hanno da parte del Gestore dei servizi elettrici (GSE) accesso prioritario al sistema di distribuzione dell'energia elettrica;
17. 17.Bellotti.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) definire un sistema stabile di remunerazione dell'energia da biomasse, specie per quella prodotta da impianti inferiori al megawatt, tale da garantire un quadro normativo certo, presupposto indispensabile per l'accesso al credito;
17. 18.Bellotti.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) definire un «Piano Bioenergetico Nazionale» per coordinare e definire le

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linee guida per definire gli interventi regolamentari locali che, tenendo conto delle specificità colturali e paesaggistiche, stabilisca soglie e dislocazioni degli insediamenti di produzione di energia derivante da biomasse;
17. 19.Bellotti.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) garantire all'energia elettrica prodotta da biomasse una remunerazione pari alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
17. 20.Bellotti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Ai sensi del comma 1, anche al fine di sostenere la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e di conseguire con maggior efficacia gli obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, l'alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole si considera ricompreso nell'ambito della definizione dei bioliquidi quali combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa, allo scopo recata dalla Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per tale scopo nella produzione di energia elettrica mediante impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, l'entità della tariffa di 28 euro cent/KWh di cui al rigo 6 della Tabella 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, si applica anche all'alcol etilico di origine agricola proveniente dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all'articolo 103-tervicies del Reg. (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009. La presente disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
17. 25. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c-bis) esentare dall'accisa l'energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D e E, di cui al Titolo IV dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, e generata da piccoli generatori comunque azionati quali pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico con potenza elettrica non superiore a 30 Kw.
17. 1.La X Commissione.

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:
c-bis)
prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese, per favorire l'efficienza e la terzietà delle imprese di distribuzione;
c-ter) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla propria attività di gestione delle reti di distribuzione ostacolando così le dinamiche concorrenziali del mercato;
c-quater) prevedere che i gestori dei sistemi di trasmissione trasmettano un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema;
c-quinquies) prevedere i criteri e le modalità secondo cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nei casi previsti dal punto 7 dell'articolo 22 della direttiva 2009/72/CE, adotti nei confronti del gestore

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del sistema di trasmissione almeno uno dei provvedimenti previsti dal medesimo punto, al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti di cui alla lettera c-quater).
17. 13.Lulli, Federico Testa, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:
«c-bis) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese, per favorire l'efficienza e la terzietà delle imprese di distribuzione;
c-ter) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla propria attività di gestione delle reti di distribuzione ostacolando così le dinamiche concorrenziali del mercato;
c-quater) prevedere che i gestori dei sistemi di trasmissione comunichino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema;
c-quinquies) prevedere i criteri e le modalità secondo cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nei casi previsti dal punto 7 dell'articolo 22 della direttiva 2009/72/CE, adotti nei confronti del gestore del sistema di trasmissione almeno uno dei provvedimenti previsti dal medesimo punto, al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti di cui alla lettera c-quater»;

b) al comma 3, dopo la lettera f) inserire le seguenti:
«f-bis) prevedere che i gestori dei sistemi di trasmissione comunichino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema;
f-ter) prevedere i criteri e le modalità secondo cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nei casi previsti dal punto 7 dell'articolo 22 della direttiva 2009/73/CE, adotti nei confronti del gestore del sistema di trasporto almeno uno dei provvedimenti previsti dal medesimo punto, al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti di cui alla lettera f-bis)»;
c) al comma 3), sostituire la lettera g), con la seguente:
«g) assicurare una efficace separazione proprietaria tra le attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale tramite l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2003 n. 290»;

d) al comma 3), sostituire la lettera g), con la seguente:
«g) assicurare una efficace separazione proprietaria tra le attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale tramite l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2003, n. 290»;

d) al comma 3, dopo la lettera n), inserire le seguenti:
«n-bis) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese, per favorire l'efficienza e la terzietà delle imprese di distribuzione;
n-ter) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla propria attività

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di gestione delle reti di distribuzione ostacolando le dinamiche concorrenziali del mercato.
17. 12.Lulli, Federico Testa, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Dopo il comma, inserire il seguente:
2-bis. Al fine di garantire, in conformità alla Direttiva 2009/72/CE, la sicurezza del sistema elettrico nazionale e la stabilità del mercato elettrico italiano ed europeo, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2 della presente legge, il gestore del servizio elettrico nazionale identifica, su base triennale, il fabbisogno complessivo delle risorse in grado di garantire il servizio di interrompibilità dei prelievi di energia elettrica fino ad un ammontare complessivo di 2.500 MW.
L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i criteri e le modalità per l'approvvigionamento delle risorse interrompibili ad utenti finali attraverso procedure trasparenti e non discriminatorie garantendo una congrua remunerazione del servizio.

Conseguentemente, il comma 18 dell'articolo 30 della legge 99/09, è abrogato dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2».
17. 21.Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Al comma 3, dopo la lettera f), inserire le seguenti:
f-bis) prevedere che i gestori dei sistemi di trasmissione comunichino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema;
f-ter) prevedere i criteri e le modalità secondo cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nei casi previsti dal punto 7 dell'articolo 22 della direttiva 2009/73/CE, adotti nei confronti del gestore del sistema di trasporto almeno uno dei provvedimenti previsti dal medesimo punto, al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti di cui alla lettera f-bis).
17. 14.Lulli, Federico Testa, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 3), sostituire la lettera g) con la seguente:
g) assicurare una efficace separazione proprietaria tra le attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale tramite l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'iter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2003, n. 290.
17. 15.Lulli, Federico Testa, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 3, dopo la lettera n), inserire le seguenti:
n-bis)
prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese, per favorire l'efficienza e la terzietà delle imprese di distribuzione;
n-ter) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla propria attività di gestione delle reti di distribuzione ostacolando le dinamiche concorrenziali del mercato;.
17. 16.Lulli, Federico Testa, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

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Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
n-bis)
prevedere la vigenza fino al 31 dicembre 2010 delle disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
17. 2.La X Commissione.

Al comma 3, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) prevedere, con esclusione delle norme sull'obbligo di trasparenza nei contratti di fornitura, la necessaria gradualità nell'applicazione delle disposizioni, tenendo conto della necessità di tutelare la competitività delle imprese operanti sul territorio nazionale da misure che possano rivelarsi discriminatorie rispetto a quelle applicate agli operatori dagli altri Stati membri della Ue;.
17. 10.Del Tenno, Bernardo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'autorizzazione a costruire impianti eolici, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere rilasciata esclusivamente ai medesimi soggetti che hanno avviato l'iter autorizzativo.
17. 9.Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, utilizzata sul sito di produzione da uno o più soggetti connessi con rete senza obbligo di connessione di terzi, eventualmente gestita da un unico soggetto responsabile che può essere anche diverso dai soggetti utilizzatori, non è assoggettata ad alcun corrispettivo tariffario né ad alcun onere di sistema. L'energia elettrica prelevata dai soggetti di cui sopra da rete con obbligo di connessione di terzi tramite almeno un punto di connessione, è assoggettata esclusivamente alla componente tariffaria AS, fermo restante che a detta energia si applicano le medesime modalità adottate per la regolazione dei prelievi dalla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi da parte dei clienti finali senza produzione. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto sopra disposto.
3-ter. Sono abrogati il comma 27, articolo 30 e il comma 5, articolo 33, legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché al comma 6, articolo 33 della medesima legge sono soppresse le parole: «di cui al comma 5».
17. 6.Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) mantenere un livello elevato di sicurezza nell'approvvigionamento di petrolio mediante un meccanismo affidabile e trasparente che assicuri la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche;

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b) prevedere una metodologia di calcolo relativa agli obblighi di stoccaggio e di valutazione delle scorte di sicurezza comunitarie che soddisfi contemporaneamente il sistema comunitario e quello vigente in ambito Agenzia Internazionale per l'energia (AIE);
c) prevedere l'istituzione di un Organismo centrale di stoccaggio, anche avvalendosi di organismi esistenti nel settore, sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero dello sviluppo economico, senza scopo di lucro e con la partecipazione obbligatoria dei soggetti che abbiano importato e/o immesso in consumo petrolio e/o prodotti petroliferi in Italia;
d) prevedere che lo stesso Organismo centrale di stoccaggio si faccia carico, in maniera graduale e progressiva, della detenzione e del trasporto delle scorte specifiche in prodotti e sia responsabile dell'inventario e delle statistiche sulle scorte di sicurezza, specifiche e commerciali;
e) prevedere che lo stesso Organismo centrale di stoccaggio possa organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte di sicurezza e commerciali a favore dei venditori a clienti finali di prodotti petroliferi non integrati verticalmente nella filiera del petrolio, e assicurare un servizio funzionale allo sviluppo della concorrenza nel settore del commercio e della offerta di capacità e di prodotti petroliferi;
f) garantire la possibilità di reagire con rapidità in caso di difficoltà dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi.

3-ter. Dall'istituzione e dal funzionamento dell'Organismo centrale di stoccaggio di cui al comma 4 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 17, sostituire le parole: e 2009/73/CE con le seguenti:, 2009/73/CE e 2009/119/CE.
17. 22.Cassinelli.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure urgenti per la salvaguardia della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la concorrenza interna e la competitività di impianti industriali e termoelettrici rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE).

1. Al fine di garantire un'equa ripartizione delle quote di emissione di gas serra che non svantaggi il settore non termoelettrico, si prevede che, in deroga a quanto previsto dalla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2008, il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni è autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, ad utilizzare la «riserva nuovi entrati» di cui alla medesima decisione esclusivamente per le installazioni non appartenenti al settore termoelettrico.
2. Per le installazioni del settore termoelettrico, in mancanza di risorse derivanti dal Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE, di cui alla lettera e), comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il Comitato di cui al comma 1 determina entro 90 giorni dalla data di entrata in rigore della presente legge, sulla base della metodologia di cui alla Decisione indicata al medesimo comma 1, il numero di quote di CO2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 216 del 2006, che hanno effettuato l'esercizio commerciale a partire dal 1o gennaio 2004 e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

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3. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale ai sensi del comma 2 e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati sopranazionali. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente.
4. I crediti di cui al comma 3, comprensivi degli interessi maturati, sono liquidati agli aventi diritto a valere sui proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entro il termine massimo di 90 giorni dalla realizzazione dei suddetti proventi.
5. Al fine di minimizzare gli oneri finanziari oggetto di rimborso ai sensi di quanto previsto al comma 3 e evitare possibili situazioni di squilibrio economico delle imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre l'anticipazione della liquidazione delle partite economiche di cui al comma 3 attraverso le giacenze disponibili sui conti di gestione relativi agli oneri generati afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, senza oneri economici non recuperabili o aggravi per l'utenza elettrica. Le eventuali anticipazioni sono reintegrate all'Ente erogatore esclusivamente tramite i proventi di cui al comma 4 senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
17. 01.Fava, Allasia, Torazzi, Togni, Brigandì, Bonino, Nicola Molteni.
(Inammissibile)

ART. 20.

Al comma 1, capoverso lettera c), sopprimere gli ultimi due periodi.
20. 2.Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, capoverso lettera c), sopprimere il quarto periodo e, al quinto periodo, sopprimere la parola: Inoltre, e, dopo le parole: una apposita lista aggiungere le seguenti: predisposta dall'ISPRA e.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
20. 1.Formisano, Razzi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, capoverso lettera c), sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o più tipologie elencate in una apposita lista elaborata dall'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata;.
20. 3.Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, capoverso lettera c), quinto periodo, dopo le parole: apposita lista aggiungere le seguenti: predisposta in coerenza con la caratterizzazione dei rifiuti di cui alla decisione 2009/360/CE e alla definizione di rifiuto inerte di cui alla decisione 2009/359/CE, e.
20. 4.Formisano, Razzi, Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
3. I rifiuti contenenti idrocarburi di origine non nota, individuati con codice a specchio nell'elenco europeo dei rifiuti, istituito dalla decisione 2000/532/CE, in quanto potenzialmente contenenti sostanze cancerogene (categoria 1 o 2), sono considerati pericolosi, nell'osservanza delle modalità applicative contenute nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità del 5 luglio 2006 n. 0036565, tutte le volte che

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contengano dette sostanze in concentrazioni superiori a quelle individuate dalla decisione 2000/532/CE o dalla direttiva 1967/548/CEE e successive modificazioni nel caso in cui quest'ultima preveda limiti di concentrazione specifici. È abrogato l'articolo 6-quater della Legge 27 febbraio 2009, n. 13.
20. 5.Fallica.
(Inammissibile)

ART. 21.

Al comma 1, capoverso lettera p), primo periodo, dopo le parole: ulteriormente utilizzati aggiungere le seguenti: nel corso dello stesso e/o di un successivo processo di produzione e/o utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.
21. 2.Ruvolo, Libè.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Ai fini delle attività di recupero relative alla formazione di rilevati ed al riutilizzo per recuperi ambientali, nell'impiego dei gessi derivanti dalle produzioni di acidi organici, in particolare di acido tartarico naturale derivante dai sottoprodotti vitivinicoli, ed in cui la presenza di sostanza organica rappresenta un elemento costituente il rifiuto naturalmente presente e non un elemento esterno inquinante, nell'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 del decreto 5 febbraio 1998, non è richiesto il parametro del "COD"».
21. 1.Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

ART. 23.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai fini del presente articolo si intende per: «tempo universale coordinato», eventualmente abbreviato con la sigla UTC, il tempo determinato dal Bureau International des Poids et Mesures, la cui unità di misura è il secondo, come definito dal capitolo I, punto 1.1, dell'allegato annesso al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802; «tempo legale», il tempo universale coordinato più la differenza di fuso orario rispetto al meridiano di Greenwich; tale differenza per il territorio nazionale è di un'ora in più; «periodo dell'ora estiva», il periodo dell'anno durante il quale il tempo legale è anticipato di 60 minuti rispetto al tempo legale del resto dell'anno.
1-ter. La disciplina metrologica degli strumenti di misura del tempo legale utilizzati con terzi, per i quali risulta necessaria una garanzia ufficiale, è fissata con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il parere conforme della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica.
23. 1.Pianetta.
(Inammissibile limitatamente al comma 1-ter)

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:
Art. 23-bis (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a recepire in maniera integrale la direttiva 2009/71/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.
2. In conformità al diritto comunitario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della direttiva, il Governo è delegato ad individuare strumenti, processi e misure di sicurezza che siano più rigorosi di quelli contemplati nella direttiva, per assicurare il continuo miglioramento della sicurezza del settore nucleare e la revisione e l'aggiornamento costante della relativa regolamentazione adeguandoli prontamente

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agli ultimi avanzamenti della tecnica e della scienza, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della direttiva.
3. Ai fini di garantire la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, la scelta di un sito per la costruzione di un impianto nucleare, da chiunque operata, è sottoposta preventivamente a referendum da parte della popolazione della Regione in cui l'impianto debba essere costruito, approvato dalla maggioranza della popolazione della stessa Regione.
23. 01.Razzi, Aniello Formisano, Borghesi, Monai, Cimadoro, Piffari, Scilipoti.

ART. 24.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: definitiva con la seguente: definitività.
24. 1.Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) disciplinare il rapporto tra definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento e i rapporti giuridici o le operazioni sottostanti, disponendo in particolare che la definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento non pregiudica la possibilità di esercitare altrimenti, sui beni della controparte del rapporto giuridico o dell'operazione sottostante, le ragioni derivanti dall'eventuale invalidità o inefficacia di tale rapporto od operazione;.
24. 2.Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: il creditore ceduto e i terzi; inserire le seguenti: a questo scopo il Governo dovrà altresì attenersi a quanto previsto dalle lettere da c-bis) a c-septies);

Conseguentemente dopo la lettera c) inserire le seguenti:
c-bis) nell'individuare le tipologie di crediti che potranno essere costituiti in garanzia, integrare la definizione di crediti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), della direttiva 2002/47/CE come modificata dalla direttiva 2009/44/CE, al fine di conservare la maggiore ampiezza dell'insieme delle «attività finanziarie» nella vigente formulazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
c-ter) non esercitare l'opzione prevista nell'articolo 3, comma 1, secondo capoverso, ultimo periodo, della direttiva 2002/47/CE come modificata dalla direttiva 2009/44/CE, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 della direttiva 2002/47/CE come modificata dalla direttiva 2009/44/CE;
c-quater) stabilire che il debitore ceduto potrà comunque considerarsi liberato adempiendo a favore del creditore cedente, salvo che, trattandosi di soggetto operante nell'ambito della propria attività professionale, egli abbia rinunciato per iscritto a tale facoltà. In caso di rinuncia dovrà comunque essere considerato liberato il debitore che abbia in buona fede ignorato l'avvenuta cessione;
c-quinquies) chiarire il significato di «elenco di crediti» contenuto nell'articolo 1, comma 5 della direttiva 2002/47/CE come modificata dalla direttiva 2009/44/CE, prevedendo che esso si riferisce alla sola necessità della prova scritta del credito

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e della sua fornitura in garanzia, e che pertanto rientra in tale definizione qualunque documento scritto, o in forma giuridicamente equivalente a quella scritta, comprovante l'esistenza di uno o più crediti e la loro fornitura quale garanzia;
c-sexies) prevedere che la disciplina dei contratti di garanzia finanziaria aventi per oggetto crediti non costituisce deroga alle norme in materia di cartolarizzazione di cui alla l. 30 aprile 1999, n. 130, né a quelle in materia di cessione dei crediti di impresa di cui alla l. 21 febbraio 1991, n. 52;
c-septies) precisare che la rinuncia alla compensazione di cui all'articolo 3 comma 3, della direttiva 2002/47/CE come modificata dalla direttiva 2009/44/CE non ha effetto nei confronti degli altri creditori del soggetto che abbia rinunciato se intenzionalmente compiuta in loro danno, coordinando tale precisazione con le norme che, nell'ambito delle procedure di risanamento o liquidazione, disciplinano gli effetti degli atti compiuti del debitore nel periodo che precede l'apertura della procedura;.
24. 3.Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;.
24. 4.Il Relatore.

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Delega al Governo per la disciplina della fiducia).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina della fiducia.
2. La disciplina, tenuti in considerazione i principali modelli normativi dei paesi dell'Unione Europea, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e con le convenzioni internazionali e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, anche tributarie.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti, perché sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 4.
6. La disciplina della fiducia è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere, nell'ambito del Titolo III del libro IV del Codice civile, la disciplina speciale del contratto di fiducia, quale contratto con cui il fiduciante trasferisce diritti, beni o somme di denaro specificamente individuati in forma di patrimonio separato ad un fiduciario che li amministra, secondo uno scopo determinato, anche nell'interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili;
b) prevedere che il contratto di fiducia venga stipulato per atto pubblico o

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scrittura privata autenticata a pena di nullità;
c) prevedere, quali effetti del contratto, la separazione patrimoniale, la surrogazione del fiduciario e l'opponibilità del contratto ai terzi ed ai creditori mediante idonee formalità pubblicitarie riguardanti i diritti ed i beni che costituiscono oggetto della fiducia. In particolare:
1) escludere che, qualora il fiduciario sia una persona fisica, i diritti ed i beni oggetto del rapporto siano parte della comunione legale tra coniugi, o cadano in successione;
2) prevedere che il denaro facente parte del patrimonio fiduciario sia versato in un deposito nella disponibilità del fiduciario e che in tale ipotesi il contratto di fiducia, fermo restando il vincolo di forma di cui al precedente punto b), si perfezioni con il versamento dell'intero importo;
d) dettare una disciplina specifica per:
1) la fiducia a scopo di garanzia, quale contratto con cui si garantiscono crediti determinati o determinabili, con previsione, in quest'ultimo caso, dell'importo massimo garantito. In particolare prevedere:
I) che risulti dal contratto, a pena di nullità, il debito garantito e il valore del bene trasferito in garanzia;
II) che il contratto possa essere concluso esclusivamente con un fiduciante che agisce per scopi inerenti alla propria attività professionale o imprenditoriale;
III) che la fiducia possa essere destinata a garantire debiti diversi da quelli per cui era stata originariamente costituita, qualora l'atto costitutivo preveda tale possibilità e purché si tratti di crediti derivanti da rapporti giù costituiti ovvero da costituirsi entro limiti temporali specificamente determinati;
IV) la nullità di qualunque patto che abbia per oggetto o per effetto di liberare il fiduciario dall'obbligo di corrispondere al beneficiario o, se diversamente previsto dal titolo, al fiduciante, il saldo netto risultante dalla differenza tra il valore dei beni costituenti la garanzia e l'ammontare del debito garantito, all'epoca della escussione della garanzia;
V) la disciplina per il caso in cui i beni concessi in garanzia, anche nell'ipotesi di complesso di beni o altri elementi aziendali, siano sostituiti nel corso del rapporto, disponendo in particolare che il valore dei beni sostitutivi non possa essere superiore a quello dei beni sostituiti e che, qualora lo sia, la garanzia non si estenda oltre il valore del bene originario;
2) il contratto di fiducia a scopo assistenziale, prevedendo che il valore dei beni conferiti non possa eccedere i bisogni del beneficiario e facendo salve le disposizioni a tutela dei diritti dei legittimari. Tali disposizioni non si applicano qualora il beneficiario sia una persona disabile;
e) disciplinare i diritti, gli obblighi e i poteri del fiduciario e del fiduciante, o del terzo che sia nominato per far valere gli obblighi del fiduciario;
f) disciplinare l'opponibilità ai terzi aventi causa delle eventuali limitazioni apposte ai poteri del fiduciario e l'obbligo di rendiconto;
g) disciplinare la cessazione del fiduciario dall'incarico, prevedendo la possibilità di sua sostituzione anche da parte del giudice e l'ingresso del nuovo fiduciario nella titolarità dei beni oggetto del rapporto;
h) disciplinare la durata del contratto, la revoca e la rinuncia del fiduciario, nonché la possibilità di nominare da parte del giudice, in caso di urgenza, un fiduciario provvisorio;
i) disciplinare le cause di scioglimento del contratto di fiducia, prevedendo tra di esse l'unanime deliberazione di tutti i beneficiari, purché pienamente capaci di agire;

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j) determinare i casi in cui gli effetti del contratto di fiducia possono derivare dalla sentenza del giudice;
k) prevedere che la disciplina della fiducia si applichi anche qualora gli effetti di questa derivino da testamento, salva la disciplina contenuta nell'articolo 627 c.c.
l) prevedere che la disciplina della fiducia si applichi anche nell'ipotesi in cui il titolare di beni se ne dichiari fiduciario per il perseguimento di uno scopo nell'interesse di terzi beneficiari;
m) dettare norme di coordinamento e, ove necessario per la realizzazione dei criteri di delega precedenti, di deroga alla disciplina di tutela dei creditori, alla disciplina sul contratto a favore di terzo, alla disciplina sulla cessione dei crediti futuri ed alla disciplina degli strumenti finanziari;
n) dettare norme di coordinamento e, ove necessario per la realizzazione dei criteri di delega precedenti, di deroga alla disciplina fallimentare, regolando in particolare la possibilità per il curatore fallimentare di concludere il contratto di fiducia al fine di agevolare il riparto dell'attivo tra i creditori;
o) assicurare, in ogni caso, il coordinamento con le norme vigenti in materia di antiriciclaggio, antimafia, conflitto di interessi ed a tutela dell'ordine pubblico;
p) dettare, ove necessario, norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di trust.

7. Dalla applicazione della presente legge e dei decreti delegati non devono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
24. 01.Il Governo.
(Inammissibile)

ART. 25.

Al comma 2 sopprimere la lettera d);

Conseguentemente alla lettera e), sopprimere le parole da:, stabilendo fino alla fine del periodo.
25. 1.La VI Commissione.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
25. 10.Zeller, Brugger.

Al comma 2, lettera d), le parole: non possa superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento sono sostituite dalle seguenti: sia subordinato all'approvazione dell'assemblea dei soci.
25. 9.Zeller, Brugger.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) prevedere nelle società quotate che tutte le forme di premi di risultato, incluse le stock option, attribuite ai componenti l'organo di amministrazione, i direttori generali e i dirigenti con responsabilità strategiche, siano riferite ad un periodo medio lungo e comunque non inferiore a cinque anni;
25. 2.Aniello Formisano, Razzi, Borghesi.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: stabilendo altresì fino alla fine del periodo, con le seguenti: recependo altresì, nell'ambito della disciplina in materia di remunerazioni, quanto previsto dalla sezione II della raccomandazione 2009/385/CE, affinché vengano rispettati i seguenti criteri:
i limiti per le componenti variabili delle remunerazioni devono essere predeterminati dalle società, le quali possono anche trattenere le componenti variabili della remunerazione in caso non siano soddisfatti i criteri relativi ai risultati;
la concessione di componenti variabili della remunerazione deve essere subordinata a criteri predeterminati e misurabili

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concernenti i risultati. I criteri in materia di risultati devono promuovere la sostenibilità a lungo termine della società e includere criteri non finanziari che siano pertinenti per il valore aggiunto a lungo termine della società, come il rispetto delle norme e delle procedure in vigore;
qualora venga assegnata una componente variabile della retribuzione, il pagamento di una quota rilevante di tale componente dovrebbe essere dilazionato di un periodo minimo. La quota della componente variabile cui si applica tale dilazione dovrebbe essere determinata in funzione dell'importanza relativa della componente variabile rispetto alla componente non variabile della remunerazione;
le intese contrattuali con gli amministratori aventi incarichi esecutivi o poteri di gestione dovrebbero includere clausole che consentano alla società di chiedere la restituzione di componenti variabili della remunerazione versate sulla base di dati che in seguito sono risultati manifestamente errati;
il trattamento di fine rapporto di lavoro non dovrebbe superare un determinato importo o un determinato numero di anni, che non deve in genere oltrepassare due anni della componente non variabile della retribuzione o del suo equivalente. Il trattamento di fine rapporto non dovrebbe essere versato se il recesso è dovuto a risultati inadeguati;
per quanto attiene alla remunerazione basata su azioni, le azioni non dovrebbero essere acquisite prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di concessione. L'esercizio delle opzioni su azioni o di altri diritti di acquisto di azioni o di remunerazione in base alle variazioni di prezzo delle azioni, non dovrebbe aver luogo prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di concessione;
il conferimento di azioni e il diritto di esercitare le opzioni su azioni o eventuali altri diritti di acquisto di azioni o di remunerazione in base alle variazioni di prezzo delle azioni, dovrebbero essere subordinati a criteri predeterminati e misurabili per quanto concerne i risultati. Dopo l'acquisizione, gli amministratori dovrebbero conservare un certo numero di azioni fino alla fine del loro mandato, subordinate alla necessità di finanziare eventuali costi collegati all'acquisizione delle azioni. Sarebbe opportuno stabilire il numero di azioni da conservare, ad esempio pari al doppio del valore della retribuzione annua complessiva (somma della parte non variabile e delle componenti variabili);
la remunerazione degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza non dovrebbe includere opzioni su azioni.
25. 4.Gozi, Fluvi, Farinone, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: stabilendo altresì fino alla fine del periodo, con le seguenti: recependo altresì, nell'ambito della disciplina del comitato per le remunerazioni, quanto previsto dalla sezione III della raccomandazione 2009/385/CE, affinché vengano rispettati i seguenti criteri:
istituire il Comitato per le remunerazioni, il quale deve essere composto da almeno un membro in possesso di conoscenze ed esperienza nell'ambito della politica in materia di remunerazione, al fine di svolgere il ruolo di riesaminare periodicamente la politica attuata in materia per gli amministratori aventi incarichi esecutivi o poteri di gestione, inclusa la politica per la remunerazione basata su azioni, e la sua attuazione;
il comitato per le remunerazioni deve caratterizzarsi per indipendenza di giudizio e di integrità nell'esercizio delle sue funzioni;
al fine di evitare conflitti di interesse, nell'utilizzare i servizi di un consulente al

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fine di ottenere informazioni sulle pratiche di mercato per i sistemi retributivi, il comitato per le remunerazioni ha il compito di verificare che il consulente in questione non presti simultaneamente la propria opera al dipartimento per le risorse umane o agli amministratori aventi incarichi esecutivi o poteri di gestione della società di cui trattasi;
nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato per le remunerazioni ha il compito di controllare che la remunerazione dei singoli amministratori aventi incarichi esecutivi o poteri di gestione sia proporzionata alla remunerazione di altri amministratori aventi incarichi esecutivi o poteri di gestione e di altri membri del personale della società, e dovrebbe riferire agli azionisti sul modo in cui ha esercitato le sue funzioni, essendo a tal fine presente all'assemblea generale annua.
25. 5.Gozi, Fluvi, Farinone, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) prevedere un «Codice Etico delle Remunerazioni» degli amministratori nelle società, direttamente od indirettamente partecipate dallo Stato, contenente esplicite indicazioni operative finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1) fissazione di un limite quantitativo al trattamento di fine rapporto di lavoro che non deve in genere oltrepassare due anni della componente non variabile della retribuzione o del suo equivalente e che non deve essere versato se il recesso è dovuto a risultati inadeguati;
2) definizione di un equilibrio tra componente fissa e componente variabile della retribuzione e collegamento della componente variabile della retribuzione ad indicatori di risultato predeterminati e misurabili in maniera oggettiva, inclusi gli indicatori di natura non finanziaria;
3) obbligo di inserimento nei contratti sottoscritti con gli amministratori di restituzione della componente variabile della remunerazione qualora gli indicatori di risultato evidenzino risultati negativi;
4) collegamento della componente retributiva definita in azioni, opzioni su azioni, altri diritti di acquisto di azioni o basata sulle variazioni di prezzo delle azioni con il conseguimento di predeterminati risultati di lungo periodo obiettivamente misurabili e non modificabili successivamente da parte del Consiglio di Amministrazione, definizione di un periodo minimo di mandato prima dell'esercizio del diritto e obbligo di conservazione di parte delle azioni sottoscritte fino al termine del rapporto di lavoro;
5) obbligo di costituzione di un comitato per le remunerazioni all'interno del Consiglio di Amministrazione composto da amministratori non esecutivi ed avente funzione consultiva in materia di politica retributiva seguita dalla società; il comitato per le remunerazioni controlla i conflitti di interesse e partecipa alla Assemblea dei soci alla quale presenta un rapporto informativo sul sistema remunerativo degli amministratori.
25. 3.Fluvi, Gozi, Boccia, Farinone, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.
(Inammissibile)

ART. 26.

Sopprimere il comma 2.
* 26. 5.Il Governo.

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Sopprimere il comma 2.
* 26. 1. Zinzi, Drago.

Al comma 2, sopprimere le parole da: dagli articoli 5 fino alle seguenti: del 29 settembre 2008,.
** 26. 2. Aniello Formisano, Razzi, Di Giuseppe.

Al comma 2, sopprimere le parole da: dagli articoli 5 fino alle seguenti: del 29 settembre 2008,.
** 26. 3. Zinzi, Drago.

ART. 27.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Restituzione somme per prelievo supplementare latte).

1. Al fine di garantire una corretta esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in forza dei quali sono sospesi i versamenti delle somme trattenute dagli acquirenti di cui all'articolo 65, lettera e) del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, a titolo di prelievo sulle eccedenze nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli acquirenti stessi sono tenuti a versare le corrispondenti somme, per i periodi dal 1995/96 in poi, oltre interessi al tasso legale, in un apposito conto corrente dedicato intestato ad AGEA.
2. Il versamento di cui al comma 1 estingue le obbligazioni degli acquirenti e dei produttori. Le relative somme sono utilizzate da AGEA secondo l'esito dei giudizi, definitivamente destinandole a prelievo o restituendole ai produttori.
3. L'AGEA, con apposito provvedimento di ordine generale detta istruzioni agli acquirenti quanto alle modalità ed ai tempi dei versamenti, da effettuarsi in ogni caso entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
27. 01. Negro.
(Inammissibile)

ART. 28.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004).

1. Al fine di garantire la completa applicazione del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e del regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, all'articolo 9, comma 4-ter, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:
c) a tutte le altre aziende titolari di quota.
28. 01. Negro.
(Inammissibile)

ART. 29.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: eliminare gli ostacoli al commercio con le seguenti: aiutare il commercio regolare.
29. 1. Razzi, Aniello Formisano, Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: assicurare, in coerenza con le seguenti: prevedere, nei limiti delle risorse

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personali, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente allo scopo, compatibilmente.
29. 3.Il Relatore.

ART. 31.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la prima decade con le parole: il giorno quindici.
31. 1. Aniello Formisano, Razzi, Borghesi.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Ai sensi degli articoli 8, comma 3 e 10 del regolamento (CE) n. 617/2008, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alla Commissione:
a) tra il giorno sedici e la fine di ogni mese un prospetto riepilogativo dei dati di cui al comma 1 per il mese precedente;
b) entro il 30 gennaio di ogni anno un prospetto statistico che riporta la struttura e l'attività dei centri di incubazione, elaborato in base al modello che figura nell'allegato al regolamento e sue successive modificazioni.
31. 2. Razzi, Aniello Formisano, Borghesi.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, in materia di prelievo mensile).

1. Al fine di garantire la completa applicazione del regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è aggiunto in fine il seguente periodo:
Per i periodi successivi la percentuale di versamento viene determinata con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in relazione all'andamento produttivo risultante dalle dichiarazioni di consegna alle latterie relative ai primi otto mesi di ciascun periodo di commercializzazione.
31. 02. Negro.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Rimborso dell'IVA nell'ambito del Fondo Europeo dello Sviluppo Rurale (FEASR) e del Fondo europeo della pesca (FEP)).

1. L'onere derivante dall'IVA non recuperabile e non rendicontabile alla Commissione europea, sostenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la realizzazione del Programma Rete Rurale Nazionale 2007-2013 cofinanziato dal FEASR, del Programma Operativo Pesca cofinanziato dal FEP, nonché delle azioni nazionali attuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006, è posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. A tal fine, l'Organismo Pagatore AGEA istituisce un Fondo speciale nell'ambito del quale provvede al rimborso dell'importo dell'IVA sostenuta, nel limite massimo stabilito al comma 2.
2. L'onere a carico del Fondo di rotazione, è determinato nell'importo di 16,5 milioni di euro per il Programma Rete Rurale Nazionale e di 9 milioni di euro per Programma Operativo Pesca e per le azioni nazionali attuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006.
31. 01. Il Governo.
(Inammissibile)

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ART. 33.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Delega al Governo per l'adozione di disposizioni sanzionatorie in materia di olio d'oliva).

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 3 della medesima, le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 2009, n. 88, al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, e successive modificazioni, nonché al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009.
33. 01. Il Governo.
(Inammissibile)

ART. 34.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alla decisione n. 2003/530/CE del Consiglio, del 16 luglio 2003).

1. Al fine di sostenere la crisi di liquidità delle aziende del settore lattierocaseario, l'importo della settima rata di cui all'articolo 10, commi dal 34 al 36, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ed alla decisione del Consiglio del 16 luglio 2003, n. 2003/530/CE, è suddiviso in parti uguali tra le rimanenti rate, gravato dei relativi interessi.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione comunitaria.
34. 01. Negro.
(Inammissibile)

ART. 35.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e n. 72/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009).

1. Al fine di garantire la completa applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, nonché di favorire un effettivo utilizzo delle misure di accesso al credito da parte dei produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le risorse finanziarie previste dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8-septies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono destinate agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
35. 01. Negro.
(Inammissibile)

ART. 38.

All'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07»;

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b) dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera c), le parole: «resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;
2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro»;
3) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti»;
4) la lettera m-bis) è abrogata;
b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentano documenti o dichiarazioni falsi, ovvero non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti a pena di esclusione dal presente codice, da altre leggi richiamate nel bando o dagli atti di gara. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Al fini del comma 1, lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1,

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lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica».

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indìce una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
38. 1. Guido Dussin, Lanzarin.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In attuazione della normativa comunitaria, le funzioni di Autorità nazionale di regolamentazione postale previste dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono trasferite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alla data di entrata in vigore della presente legge. Le competenze in materia di regolamentazione postale sono esercitate dalla Commissione per le infrastrutture e le reti istituita presso l'Autorità. Restano ferme le altre competenze in materia postale del Ministro e del Ministero dello sviluppo economico, compresi i poteri di indirizzo e di definizione delle politiche di settore, anche in riferimento alla individuazione del servizio universale, all'emissione di carte valori postali e alla definizione del contenuto e alla stipula del contratto di programma con il fornitore del servizio universale.
1-ter. Al fine di consentire l'esercizio delle nuove competenze attribuite, l'organico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è accresciuto di trenta unità. In fase di prima applicazione del presente articolo, per l'esercizio delle nuove competenze, l'Autorità opera con proprie risorse umane e strumentali già disponibili. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per la riduzione delle dotazioni organiche del medesimo Ministero di un numero di posti corrispondente alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1, nonché per la riorganizzazione o la soppressione degli uffici e degli organismi interessati al trasferimento di funzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici ed organismi riorganizzati o soppressi. Ai maggiori oneri derivanti dal trasferimento di funzioni, l'Autorità provvede mediante i meccanismi di autofinanziamento a carico degli operatori del mercato postale, ai sensi della normativa vigente.
38. 2. Lovelli, Meta, Velo.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: servizi postali aggiungere le seguenti: non crei situazioni di concorrenza sleale e e, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole:, armonizzandone gli aspetti previdenziali ed assistenziali;.
38. 5.Abrignani, Cassinelli, Orsini.

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Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che l'incremento delle entrate derivante dai contributi, determinati ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo del 22 luglio 1999 n. 261, conseguente all'apertura del mercato alla data del 1o gennaio 2011, sia riassegnato allo stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999 n. 469, per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1 dello stesso decreto legislativo.
38. 3.Abrignani, Cassinelli, Orsini.
(Inammissibile)

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) Assicurare che l'autorità nazionale di regolamentazione indipendente dall'Operatore, designata ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 97/67/CE, svolga le funzioni di regolamentazione in regime di autonomia tecnico operativa ed in piena ed effettiva separazione strutturale dalle attività inerenti alla proprietà e al controllo, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
38. 4.Abrignani, Cassinelli, Orsini.

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
38. 6.Il Relatore.

ART. 39.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «18-bis. Per i titolari di patente o di certificato di abilitazione professionale rilasciati entro le date previste dall'articolo 4 della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, le sanzioni di cui ai commi 15 e 17, con riferimento al possesso dell'idonea carta di qualificazione del conducente, si applicano a partire dal 10 settembre 2013 nel caso di conduzione di veicoli per il trasporto passeggeri, e dal 10 settembre 2014 nel caso di conduzione di veicoli per il trasporto di merci.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e applicazione delle sanzioni in materia previste dall'articolo 116 del decreto legislativo 285 del 1992).
39. 1. Albonetti.

ART. 40.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, con le seguenti:, prevedendo che esso provveda ai nuovi compiti attribuiti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), aggiungere, infine, le seguenti parole: da realizzare nell'ambito della dotazione organica dell'ENAC.
40. 1.Il Relatore.

ART. 41.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di

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frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, disporre di avanzata tecnologia e avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il processo di frazionamento ubicati nei Paesi dell'Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario. I suddetti centri ed aziende devono produrre i farmaci emoderivati oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia.
41. 1. Palumbo.

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: A tal fine, il Governo riferisce alle Camere entro il 31 dicembre 2012 sull'applicazione delle convezioni, indicando analiticamente:
a) il procedimento di elaborazione dello schema di convenzione;
b) le regioni che hanno proceduto alla stipula;
c) i centri interessati, distinti per la loro ubicazione;
d) gli oneri a carico dei bilanci pubblici;
e) i dati analitici, di tipo qualitativo e quantitativo, distinti per ciascuna regione;
f) le eventuali misure, anche di carattere legislativo, che appare opportuno adottare per migliorare il funzionamento del sistema.
41. 3.Zaccaria.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
6. All'articolo 5 comma 1, primo periodo del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, la parola «industrialmente» è sostituita dalle seguenti parole: «in un'officina autorizzata ai sensi del titolo IV».
7. All'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1-bis. «I medicinali di cui al comma 1 del presente articolo contenenti allergeni, sono preparati in base alle modalità definite con determinazioni adottate dall'AIFA che tengono conto dei progressi scientifici e tecnici specifici per questa tipologia di medicinali»;

8. L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 è sostituito dal seguente: «Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data dei 6 giugno 1995 resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; tali prodotti sono soggetti alla procedura semplificata di registrazione prevista dagli articoli 16 e 17 del presente decreto solo nei casi in cui abbiano le caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 16. I prodotti omeopatici di cui al precedente periodo possono essere mantenuti in commercio fino al 31 dicembre 2015»;
9. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, le parole: «il disposto del primo periodo del comma 3 si applica dal 1o gennaio 2010», sono sostituite dalle parole: «il disposto del primo periodo del comma 3 si applica dal 1o gennaio 2012»;
10. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:
4-bis: «la produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, fino alla fase 1, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA»;

11. All'articolo 129 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunto, in fine, il seguente comma 6: «Le comunicazioni inviate attraverso la Rete telematica Nazionale di Farmacovigilanza hanno valore

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di notifica a tutti gli effetti, anche quando riguardano richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio»;
12. All'articolo 130, comma 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «articolo 111», sono sostituite dalle parole: «articolo 126»;
13. All'articolo 131, comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: g) «La registrazione sua o di un suo delegato alla Rete telematica Nazionale di Farmacovigilanza»;
14. All'articolo 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, comma 3, dopo le parole: «L'autorizzazione può essere revocata», sono inserite le seguenti: «o sospesa, in caso di lievi irregolarità sanabili in un congruo periodo di tempo»; al comma 5, primo periodo, le parole: «nei casi previsti dal comma 2», sono sostituite dalle parole: «nei casi previsti dal presente articolo» e sono soppresse, al secondo periodo, le parole: «di cui al comma 2»;
15. All'articolo 148 dei decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è aggiunto, in fine, il seguente comma: 25. «per le violazioni amministrative previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 13, 16, 17, 18, 20, 22 del presente articolo, l'autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è l'AIFA, la quale provvede a definirne le modalità di irrogazione con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre.2003, n. 326»;
16. Sono abrogati i commi 11 e 12 dell'articolo 130 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e il comma 23 dell'articolo 148 dello stesso decreto.
41. 2.Fucci.
(Inammissibile)

ART. 42.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: Ministro della salute.
42. 1. Il Governo.

Al comma 1, sostituire le parole: i seguenti principi e criteri direttivi con le seguenti: le norme generali regolatrici della materia.
42. 3.Zaccaria.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla direttiva (CE) 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante l'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, nonché per garantire l'applicazione dell'articolo 22, comma 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, è istituito il Sistema di qualità nazionale «Sistema di Produzione integrata», di seguito denominato «Sistema». Il Sistema è finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e tutela ambientale. Il Sistema è strutturato per gestire le pratiche agricole e zootecniche conformemente ad una disciplina di produzione denominata «Produzione integrata», la cui verifica, eseguita in base ad uno specifico piano di controllo, è demandata ad organismi terzi accreditati in base alle norme vigenti.
1-ter. Si definisce «Produzione integrata» il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. I requisiti e i dettagli tecnici che contraddistinguono la Produzione integrata sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

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Stato le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La produzione che risulta conforme al Sistema può essere contraddistinta da uno specifico segno distintivo.
1-quater. L'adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di Produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli.
1-quinquies. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede ad istituire al proprio interno un organismo tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:
a) il regime e le modalità di gestione del Sistema di Produzione integrata;
b) la disciplina produttiva e le modalità di controllo;
c) il segno distintivo con cui identificare le produzioni ottenute in regime di Sistema;
d) efficaci procedure di vigilanza e controllo.

1-sexies. Ai componenti dell'organismo tecnico-scientifico di cui al comma 1-quinquies non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
1-septies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies divengono efficaci dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché disposizioni per l'attuazione della direttiva (CE) 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009».
42. 2.Negro.
(Inammissibile)

ART. 43.

Sopprimerlo.
* 43. 24.Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Sopprimerlo.
* 43. 26.Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Sopprimerlo.
* 43. 32.Aniello Formisano, Razzi, Di Giuseppe, Rota.

Sopprimerlo.
* 43. 41.Mariani, Realacci, Zamparutti, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative

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e comunque evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale;
b) al comma 5, dopo le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva», sono aggiunte le seguenti: «, secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 2 della stessa direttiva»;
c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione, delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge».

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alla stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis».
3. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. «L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione».

4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «del 2 aprile 1979,» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con validazione tecnica dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,»;
b) il comma 4 è così sostituito:
«Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, ovvero del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o di altri ministri interessati, annulla i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. L'annullamento avviene in tempi tali che l'applicazione della deroga non arrechi danno alla fauna selvatica».
5. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea».
6. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge»;
alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».

7. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 è infine aggiunto il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui

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agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale».
43. 39.Razzi, Aniello Formisano, Di Giuseppe, Rota.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e comunque evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale»;
b) al comma 5, dopo le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva», sono aggiunte le seguenti: «, secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 2 della stessa direttiva»;
c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE».

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alla stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis».
3. All'articolo 18 della legge Il febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. «L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione».

4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «del 2 aprile 1979,» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con validazione tecnica dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,»;
b) il comma 4 è così sostituito:
«Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, ovvero del Ministro

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dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o di altri ministri interessati, annulla i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. L'annullamento avviene in tempi tali che l'applicazione della deroga non arrechi danno alla fauna selvatica».

5. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea».
6. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge»;
alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale.
43. 46.Di Caterina.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e comunque evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale»;
b) al comma 5, dopo le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva», sono aggiunte le seguenti: «, secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 4 della stessa direttiva»;
c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili ai fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE».

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità

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agli argomenti elencati nell'allegato V alla stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis».
3. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. «L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione».

4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «del 2 aprile 1979,» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,»;
b) al comma 4, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore»;

5. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea».
6. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge»;
b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».

7. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 è infine aggiunto il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale».
* 43. 9.Catanoso, Giammanco.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 791409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e comunque evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale»;
b) al comma 5, dopo le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva», sono aggiunte

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le seguenti: «, secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 4 della stessa direttiva»;
c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE».
2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alle stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis».
3. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante li ritorno al luogo di nidificazione».

4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «del 2 aprile 1979,» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,»;
b) al comma 4, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore»;

5. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea».
6. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberata mente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge»;
b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».

7. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 è infine aggiunto il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale».
* 43. 49.Ceccacci Rubino, Mannucci.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme perla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si

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adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 791409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e comunque evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale»;
b) al comma 5, dopo le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva», sono aggiunte le seguenti: «, secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 2 della stessa direttiva»;

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE».
2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alle stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis».
3. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione, della dipendenza e della migrazione prenuziale degli uccelli».

4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «del 2 aprile 1979,» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con validazione tecnica dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,»;
b) il comma 4 è così sostituito:
«Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, ovvero del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o di altri ministri interessati, annulla i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. L'annullamento avviene in tempi tali che l'applicazione della deroga non arrechi danno alla fauna selvatica».

5. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea».
6. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «distruggere o

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danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberata mente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge»;
b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».

7. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 è infine aggiunto il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale».
43. 48.Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco, Mannucci, Gianni Mancuso.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della, fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano, senza ulteriori oneri, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche c ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione degli uccelli e dei loro habitat;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale»;
d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
7-bis. «Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 791409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'Allegato V della direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui di cui al presente comma».

2. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. «L'esercizio venatorio è vietato durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il ritorno al luogo di nidificazione.

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3. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea».

5. All'articolo 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli fatte salve le attività previste dalla presente legge»;
b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».
43. 25.Di Caterina.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme perla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE dei Consiglio, dei 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e comunque evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale»;
b) al comma 5, dopo le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva», sono aggiunte le seguenti: «, secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 2 della stessa direttiva»;
c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE».

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alle stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis».
3. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della

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nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione, della dipendenza e della migrazione prenuziale degli uccelli».

4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «del 2 aprile 1979,» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con validazione tecnica dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,»;
b) il comma 4 è così sostituito:
«Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, ovvero del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare o di altri ministri interessati, annulla i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. L'annullamento avviene in tempi tali che l'applicazione della deroga non arrechi danno alla fauna selvatica».

5. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea».
6. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge»;
b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».

7. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 è infine aggiunto il seguente periodo:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto dei Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale.»
43. 30.Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) All'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
Lo Stato, le Regioni e le Province autonome adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli protette ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.
43. 16.Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «conservazione della fauna selvatica» sono aggiunte le seguenti: «e dell'ambiente naturale, con particolare riferimento ai siti della rete Natura 2000 e degli habitat naturali ad essi esterni».
43. 15.Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «conservazione della fauna selvatica» sono aggiunte le seguenti: «, non

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provochi un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli protette dalla direttiva 79/409/CEE».
43. 17.Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 1, comma 2, è inserito, infine, il seguente periodo:
Lo Stato, le regioni è e province autonome di Trento e di Bolzano, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedono a mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e comunque evitando, nell'adottare i relativi provvedimenti, il deterioramento della situazione attuale.
43. 10.Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 1, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente legge e della direttiva 79/409/CEE non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda a conservazione di tutte le specie di uccelli protette dalla medesima direttiva.
43. 18.Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: delle specie di uccelli, con le seguenti: di tutte le specie di uccelli.
43. 33.Razzi, Aniello Formisano, Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole da:, secondo i dettami» fino alla fine del periodo.
* 43. 31.Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole da: secondo i dettami fino alla fine del periodo.
* 43. 43.Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole da: secondo i dettami fino alle parole: in forma sostenibile.
43. 38.Aniello Formisano, Razzi, Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva», sono aggiunte le seguenti: «, secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 4 della stessa direttiva»;.
43. 1.Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b)-bis: all'articolo 1, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte

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le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE.
43. 2.Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.
(Inammissibile)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 18, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: merlo (Turdus merula); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); germano reale (Anas platyrhynchos);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 10 gennaio: cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca), fischione (Anas penelope); colombaccio (Columba palumbus); cornacchia nera (Corvus corone); cornacchia grigia (Corvus cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
c) specie cacciabili dal 1o ottobre al 30 novembre; camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
d) specie cacciabili dal 1o ottobre al 31 dicembre o dal 1o novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa);
e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: lepre italica (Lepus corsicanus).

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).
43. 21.Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) all'articolo 18, comma 1, lettera b), le parole: «cesena (Turdus pilaris): tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); codone (Anas acuta); beccaccia (Scolopax rusticola)» sono soppresse.

Al medesimo comma, lettera d) sono aggiunte: «cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fermano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); codone (Anas acuta); beccaccia (Scolopax rusticola)».
43. 14.Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e,

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quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).
43. 11.Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi delta riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il ritorno al luogo di nidificazione.
43. 3.Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
all'articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione, della dipendenza e della migrazione prenuziale degli uccelli.

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).
43. 27.Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 18, comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.
Nell'adottare i provvedimenti di cui al periodo precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le modifiche previo parere dell'ISPRA o, se istituiti, degli Istituti regionali, ai fini della validazione delle analisi scientifiche e ornitologiche redatte secondo i principi della Direttiva europea su cui si basano i provvedimenti regionali.
I termini di cui al comma 1 devono essere comunque contenuti tra la terza decade di agosto e la terza decade di febbraio, nel rispetto di quanto previsto dalla Guida Interpretativa alla Direttiva 79/409/CEE.
Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, per le specie di mammiferi di cui è consentito il prelievo venatorio ai sensi del presente articolo, le regioni e le province autonome sono obbligate, nell'approvazione dei calendari venatori, al rispetto dell'arco temporale compreso tra il 1o settembre ed il 31 gennaio.
43. 47.Pini.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 18, comma 2, le parole dall'inizio del periodo fino a: «massimo indicato al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
I termini di cui al comma 1 possono essere modificati in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, comunque entro i termini previsti dal comma i della presente legge. Particolare attenzione è richiesta nei casi di incendi boschivi e altre emergenze naturali. Le regioni e province autonome e autorizzano le modifiche previo parere conforme dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

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Conseguentemente, sopprimere la lettera d).
43. 22.Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 18, comma 2, il primo periodo è sostituito con il seguente: «L'esercizio venatorio è vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza, e, quando si tratta di specie migratrici, durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).
43. 13.Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 18 sostituire, ovunque compaiano, le parole: «31 gennaio» con le seguenti: «31 dicembre» e le parole: «terza domenica di settembre» con le seguenti: «1o ottobre».

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).
43. 12. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: è sostituito dai seguenti: con le seguenti: è sostituito dai seguenti: «L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione».
43. 44. Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire la parola: modificati con la seguente: ridotti.
43. 36. Aniello Formisano, Razzi, Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole: possono essere modificati aggiungere le seguenti: , unicamente in riduzione del periodo di attività venatoria.
43. 34. Aniello Formisano, Razzi, Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire la parola: garantire con la seguente: aumentare.
43. 37. Razzi, Formisano, Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) aggiungere le seguenti:, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della direttiva 79/409/CEE.
43. 40. Aniello Formisano, Razzi, Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo la parola: ISPRA aggiungere le seguenti: oppure degli istituti riconosciuti a livello regionale.
43. 42. Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano sono soppresse.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), terzo periodo, le parole: e le province autonome sono soppresse.
43. 45. Zeller, Brugger.

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Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 43. 4. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 43. 35. Razzi, Formisano, Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) all'articolo 19-bis il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta di uno o più ministri, annulla i provvedimenti di deroga regionali posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE».
43. 19. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 20, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea».
43. 5. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.
(Inammissibile)

Al comma 1, inserire, in fine, la seguente lettera:
«h) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alla stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis».
43. 6. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h) all'articolo 19-bis sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 2, dopo le parole: «possono essere disposte solo» aggiungere le seguenti: «in via eccezionale e»;
il comma 3 è così modificato:
«3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, tenuto conto del parere conforme dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale) e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in diminuzione»;
il comma 4 è così modificato:
«4. Il Presidente dei Consiglio dei ministri, anche su proposta formulata da uno o più ministri, procede ad annullamento dei provvedimenti regionali di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE».
43. 20. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. All'articolo 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 è infine aggiunto il seguente periodo:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del

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decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale».
* 43. 8. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale».
* 43. 29. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. L'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito con il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE.
2. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, le regioni autorizzano la deroga, con atto amministrativo e previo parere vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per determinati periodi e per le seguenti ragioni:
a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica e della sicurezza aerea, nonché per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque e per proteggere la flora e la fauna;
b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni.

3. Le deroghe, che non potranno avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in rilevante diminuzione, dovranno menzionare:
le soluzioni alternative verificate;
le specie che formano oggetto delle medesime;
i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata;
le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte;
l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone;
i controlli che saranno effettuati;
i soggetti abilitati al prelievo in deroga, individuati dalle regioni d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta di un Ministro interessato, annulla i provvedimenti di deroga da autorizzati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. L'annullamento avviene in tempi tali che l'applicazione della deroga non arrechi danno alla fauna selvatica.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per i rapporti con le regioni e al Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, nonché all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente

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articolo. Detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE».
43. 23. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «del 2 aprile 1979,» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,»;
b) al comma 4, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore».
43. 7. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «del 2 aprile 1979,» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con validazione tecnica dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,»;
b) il comma 3 è così sostituito;
«3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, tenuto conto del parere conforme dell'ISPRA (istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale) e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in diminuzione»;
c) il comma 4 è così sostituito:
«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta di uno dei ministri, annulla i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. L'annullamento avviene in tempi tali che l'applicazione della deroga non arrechi danno alla fauna selvatica».
43. 28. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

ART. 44.

Al comma 1, capoverso comma 15, sopprimere la lettera c).
44. 2. Il Governo.

Al comma 1, capoverso comma 15, lettera c), sostituire le parole: di tipo 015 con le seguenti: di tipo D15.
44. 1. Aniello Formisano, Razzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'Allegato 1, punto 7.1, lettera d), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, le parole: «quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi» sono sostituite dalle seguenti: «per esempio paraurti e serbatoi contenitori di liquidi».
44. 3. Ghiglia.
(Inammissibile)

ART. 45.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
45. 1. Razzi, Aniello Formisano, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
g-bis) all'articolo 10, il comma 2 è sostituito con il seguente: «Nel caso in cui

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una pubblica amministrazione riutilizza, per fini commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, documenti propri o di altra pubblica amministrazione, si applicano le modalità di riutilizzo anche economico stabilite nel presente decreto».
45. 2.Il Relatore.

ART. 49.

Al comma 3, sopprimere le parole: eventuali ed ulteriori.

Conseguentemente, sostituire il comma 4, con il seguente: 4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per le attività di cui al comma 3 e le relative modalità di versamento.
49. 1.Il Relatore.

ART. 52.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: il primo comma è sostituito dal seguente, con le seguenti: il primo periodo è sostituito dai seguenti.

Conseguentemente, al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:
b)-bis all'articolo 106-bis, ultimo periodo, la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «periodo».
52. 1. La III Commissione.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: senza nuovi oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.
52. 2.Il Relatore.

Dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche al Codice del Consumo in materia di servizi finanziari a distanza).

1. Al Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 67-terdecies, comma 4, le parole «quindici giorni» sono sostituite con le seguenti: «quanto prima, e al più entro 30 giorni»;
b) all'articolo 67-terdecies, comma 5, le parole «quindici giorni» sono sostituite con le seguenti: «quanto prima, e al più entro 30 giorni»;
c) all'articolo 67-quinquies, comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:
«b) l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista»;
d) all'articolo 67-duodecies, comma 5, lettera c), sono soppresse le parole «nonché ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato»;
52. 01. Abrignani, Orsini, Cassinelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni per la raccolta dei dati sulle emissioni di cui all'articolo 1, comma 10, della direttiva 2009/29/CE).

1. I gestori degli impianti o parti di impianto rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2009/29/CE e che sono inseriti nel sistema

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comunitario per lo scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a partire dal 2013, presentano al Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, i dati sulle emissioni debitamente giustificati e verificati in maniera indipendente di cui all'articolo 9-bis della direttiva 2009/29/CE, affinché questi possano essere presi in considerazione ai fini dell'adeguamento del quantitativo comunitario delle quote da rilasciare.
2. I dati di cui al comma 1 sono inoltrati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le specifiche relative al formato ed alle modalità per la trasmissione nonché le specificazioni sui dati richiesti sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Comitato di cui al medesimo comma 1I.
52. 04. Il Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, è sostituito dal seguente:
3. Chiunque immette nel mercato apparecchi che, seppure conformi ai requi siti di protezione di cui all'allegato I, sono sprovvisti della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità di cui all'allegato IV, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.
52. 03. Abrignani, Orsini, Cassinelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

1. All'articolo 130, comma 3-ter del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «, che esprime entro il medesimo termine,» sono sostituite dalle seguenti: «e del Garante per la protezione dei dati personali, che esprimono il parere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta,».
52. 02. Abrignani, Orsini, Cassinelli.
(Inammissibile)