CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 aprile 2010
305.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO ALL'8 APRILE 2010

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ALLEGATO

Legge comunitaria 2009.
(C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 14.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Rimborso dell'IVA nell'ambito del Fondo europeo dello sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo della pesca (FEP))

1. L'onere derivante dall'IVA non recuperabile e non rendicontabile alla Commissione europea, sostenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la realizzazione del Programma Rete rurale nazionale 2007-2013 cofinanziato dal FEASR, del Programma Operativo Pesca cofinanziato dal FEP, nonché delle azioni nazionali attuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006, è posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. A tal fine, l'Organismo pagatore AGEA istituisce un Fondo speciale nell'ambito del quale provvede al rimborso dell'importo dell'IVA sostenuta, nel limite massimo stabilito al comma 2.
2. L'onere a carico del Fondo di rotazione è determinato nell'importo di 16,5 milioni di euro per il Programma Rete rurale nazionale e di 9 milioni di euro per Programma Operativo Pesca e per le azioni nazionali attuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006.
14. 02.Il Relatore.
(Inammissibile)

ART. 17.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) definire un «Piano bioenergetico nazionale» per coordinare e definire le linee guida per definire gli interventi regolamentari locali che, tenendo conto delle specificità colturali e paesaggistiche, stabilisca soglie e dislocazioni degli insediamenti di produzione di energia derivante da biomasse.
17. 1.Bellotti.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) garantire all'energia prodotta dalle fonti di cui ai punti 6 e 7 della tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, hanno da parte del Gestore dei servizi elettrici (GSE) accesso prioritario al sistema di distribuzione dell'energia elettrica.
17. 2.Bellotti.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis)
definire un sistema stabile di remunerazione dell'energia da biomasse, specie per quella prodotta da impianti inferiori al megawatt, tale da garantire un quadro normativo certo, presupposto indispensabile per l'accesso al credito.
17. 3.Bellotti.

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Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis)
garantire all'energia elettrica prodotta da biomasse una remunerazione pari alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
17. 4.Bellotti.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Impianti a biogas).

1. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 382, 382-bis, 382-quater e 382-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al comma 145 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. Il periodo residuo degli incentivi è calcolato sottraendo alla durata degli incentivi stessi il tempo intercorso tra la data di entrata in esercizio degli impianti a biogas ed il 31 dicembre 2007.
17. 01.Beccalossi.
(Inammissibile)

ART. 18.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Impianti di aziende agricole associate).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 18 si applicano anche alla valorizzazione energetica della pollina in impianti di aziende agricole associate, comprese le società con partecipazione societaria non inferiore, per statuto, al 51 per cento di imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, sempre che la pollina sia conferita da imprese agricole associate. Le medesime disposizioni si applicano anche al digestato ed alla frazione solida derivante dal trattamento dei reflui zootecnici.
18. 01.Beccalossi.
(Inammissibile)

ART. 26.

Sopprimere il comma 2.
26. 3.Meta, Trappolino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. In attuazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, e del regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, l'autorità competente è individuata ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
26. 1.Paolo Russo.

Al comma 2 sopprimere le parole da: dagli articoli 5, paragrafo 5, a: del 29 settembre 2008.
26. 2.Di Giuseppe.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di Organismi pagatori riconosciuti).

1. Per l'espletamento dell'attività di certificazione dei conti degli Organismi pagatori riconosciuti, prevista dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, e successive modificazioni, e dal regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, è stanziata la somma di 1,2 milioni di euro per

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ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla copertura della presente disposizione si provvede mediante corrisponde riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.
26. 01. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.
(Inammissibile)

ART. 30.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. In considerazione della specificità delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al Made in Italy nel settore agricolo è conferita al Governo delega per l'istituzione dell'Ente «Gusto Italia» per il commercio delle produzioni italiane sui mercati nazionale e comunitario. Finalità primaria dell'ente è quello di realizzare, in collaborazione con i consorzi agrari provinciali, una struttura di coordinamento che, caratterizzata da un unico marchio, valorizzi la provenienza nazionale e funga da intermediario nei confronti delle realtà produttive, con speciale riferimento alle piccole e medie imprese agricole e alimentari di qualità non dotate di mezzi adeguati per rapportarsi autonomamente con i mercati nazionale ed estero. Ulteriore finalità dell'ente è quella di costituire una rete distributiva operante sui mercati nazionale e comunitario per immettere direttamente al consumo le piccole e medie produzioni nazionali di eccellenza e per fornire un'efficiente struttura di distribuzione e di vendita alle imprese che ne sono sfornite. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.
30. 01.Bellotti.
(Inammissibile)

ART. 33.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Delega al Governo per l'adozione di disposizioni sanzionatorie in materia di olio d'oliva).

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 3 della medesima, le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 2009, n. 88, al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, e successive modificazioni, nonché al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009.
33. 01. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.
(Inammissibile)

ART. 34.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Tali disposizioni devono contenere misure efficaci per garantire l'omogenea applicazione dei controlli all'importazione da effettuarsi nei punti di entrata, anche mediante la definizione delle dotazioni minime necessarie.
34. 1. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

ART. 43.

Sopprimerlo.
*43. 1. Cenni, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Zucchi.

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Sopprimerlo.
*43. 2. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Sopprimerlo.
*43. 27. Mariani, Realacci, Zamparutti, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Sopprimerlo.
*43. 28. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Sopprimerlo.
*43. 40. Di Giuseppe, Rota.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e comunque evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale»;
b) al comma 5, dopo le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva», sono aggiunte le seguenti: «, secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 2 della stessa direttiva»;
c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge».

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alle stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis».

3. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione».

4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «del 2 aprile 1979,» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

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mare, con validazione tecnica dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, ovvero del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o di altri ministri interessati, annulla i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. L'annullamento avviene in tempi tali che l'applicazione della deroga non arrechi danno alla fauna selvatica».

5. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea».
6. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge»;
b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».

7. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale».
43. 42.Di Giuseppe, Rota.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e comunque evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale»;
b) al comma 5, dopo le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva», sono aggiunte le seguenti: «, secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 2 della stessa direttiva»;
c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE».

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2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alle stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis».
3. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione, della dipendenza e della migrazione prenuziale degli uccelli».

4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «del 2 aprile 1979,» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con validazione tecnica dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, ovvero del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o di altri ministri interessati, annulla i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. L'annullamento avviene in tempi tali che l'applicazione della deroga non arrechi danno alla fauna selvatica».

5. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea».
6. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge»;
b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».

7. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale».
43. 41. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si

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adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e comunque evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale»;
b) al comma 5, dopo le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva», sono aggiunte le seguenti: «, secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 4 della stessa direttiva»;
c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE».

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alla stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis.
3. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione».

4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «del 2 aprile 1979,» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,»;
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore»;

5. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea».
6. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge»;
b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».

7. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto

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possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale».
*43. 3. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e comunque evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale»;
b) al comma 5, dopo le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva», sono aggiunte le seguenti: «, secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 4 della stessa direttiva»;
c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE».

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alla stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis».
3. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione».

4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «del 2 aprile 1979,» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;»;
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore»;

5. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati

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membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea».
6. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge»;
b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».

7. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale».
*43. 34. Di Caterina.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Lo Stato, le regioni e le province autonome adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli protette ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative».
43. 4. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 1, al comma 2, dopo le parole: «conservazione della fauna selvatica» sono aggiunte le seguenti: «, non provochi un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli protette dalla direttiva 79/409/CEE».
43. 5. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «conservazione della fauna selvatica», sono aggiunte le seguenti: «e dell'ambiente naturale, con particolare riferimento ai siti della rete Natura 2000 e degli habitat naturali ad essi esterni».
43. 6. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 1, comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedono a mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e comunque evitando, nell'adottare i relativi provvedimenti, il deterioramento della situazione attuale».
43. 7. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o

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adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e comunque evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale».
43. 8. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 1, comma 4, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente legge e della direttiva 79/409/CEE non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli protette dalla medesima direttiva».
43. 9. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sostituire le parole: delle specie di uccelli con le parole: di tutte le specie di uccelli.
43. 52.Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sopprimere le parole da: secondo i dettami, fino alla fine del periodo.
*43. 35.Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sopprimere le parole da: secondo i dettami, fino alla fine del periodo.
*43. 43. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sopprimere le parole da: secondo i dettami, fino alle parole: in forma sostenibile.
43. 53.Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
a-bis)
all'articolo 1, al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale».
*43. 25. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
a-bis)
all'articolo 1, al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale».
*43. 44. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva», sono aggiunte le seguenti: «, secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 4 della stessa direttiva»;
43. 10. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

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Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
b-bis) al comma 3 dell'articolo 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alla stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis».
43. 22. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: merlo (Turdus merula); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); germano reale (Anas platyrhynchos);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 10 gennaio: cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca), fischione (Anas penelope); colombaccio (Columba palumbus); cornacchia nera (Corvus corone); cornacchia grigia (Corvus cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
c) specie cacciabili dal 1o ottobre al 30 novembre: camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
d) specie cacciabili dal 1o ottobre al 31 dicembre o dal 1o novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).
e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: lepre italica (Lepus corsicanus).

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).
43. 12. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 18, dovunque ricorrono, le parole: «31 gennaio,» sono sostituite con le parole: «31 dicembre,» e le parole: «terza domenica di settembre,» sono sostituite con le parole: «1o ottobre».

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).
43. 13. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera b), le seguenti parole sono soppresse: «cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); codone (Anas acuta); beccaccia (Scolopax rusticola)».

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2) al comma 1, lettera d), sono aggiunte le seguenti parole: «cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); codone (Anas acuta); beccaccia (Scolopax rusticola)».

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).
43. 14. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione, della dipendenza e della migrazione prenuziale degli uccelli».

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).
43. 45. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione».

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).
43. 15. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il ritorno al luogo di nidificazione».
43. 16. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 2 dell'articolo 18, le parole dall'inizio fino a: «massimo indicato al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, comunque entro i termini previsti dal comma 1 della presente legge. Particolare attenzione è richiesta nei casi di incendi boschivi e altre emergenze naturali. Le regioni e province autonome autorizzano le modifiche previo parere conforme dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).
43. 17. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 18, comma 2, il primo periodo è sostituito con il seguente: «L'esercizio venatorio è vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza, e, quando si tratta di specie migratrici, durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione».

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Conseguentemente, sopprimere la lettera d).
43. 18. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: è sostituito dai seguenti: con le seguenti: è sostituito dai seguenti: «L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione».
43. 36. Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire la parola: modificati con la parola: ridotti.
43. 47. Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole: possono essere modificati aggiungere le parole: unicamente in riduzione del periodo di attività venatoria,.
43. 30.Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire la parola: garantire con la parola: aumentare.
43. 48.Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome.
43. 37. Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sono obbligate ad acquisire il parere preventivo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai fini della validazione delle analisi scientifiche e ornitologiche redatte secondo i principi della direttiva europea su cui si basano i provvedimenti regionali con le seguenti: autorizzano le modifiche previo parere dell'ISPRA o, se istituiti, degli Istituti regionali, ai fini della validazione delle analisi scientifiche e ornitologiche redatte secondo i princìpi della direttiva europea su cui si basano i provvedimenti regionali. I termini di cui al comma 1 devono essere comunque contenuti tra la terza decade di agosto e terza decade di febbraio, nel rispetto di quanto previsto dalla Guida interpretativa alla direttiva 79/409/CEE.
43. 46. Biava, Luciano Rossi, Aracri, Barani, Barbieri, Beccalossi, Bellotti, Berardi, Bernardo, Bianconi, Bonciani, Castellani, Castiello, Catone, Ceroni, Consolo, De Angelis, De Corato, De Luca, De Camillis, Fallica, Gregorio Fontana, Vincenzo Antonio Fontana, Antonino Foti, Tommaso Foti, Germanà, Ghiglia, Girlanda, Grimaldi, Holzmann, Laboccetta, Laffranco, Landolfi, Lisi, Marinello, Giulio Marini, Marsilio, Martinelli, Migliori, Minardo, Moroni, Murgia, Nola, Pagano, Paroli, Patarino, Pelino, Pianetta, Pili, Piso, Pizzolante, Proietti Cosimi, Pugliese, Raisi, Romele, Saltamartini, Scandroglio, Simeoni, Stagno D'Alcontres, Taddei, Valducci.

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), aggiungere le parole: ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della direttiva 79/409/CEE,.
43. 49. Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*43.19. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

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Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*43. 50. Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) all'articolo 19-bis, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta di uno o più ministri, annulla i provvedimenti di deroga regionali posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE».
43. 20. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) l'articolo 19-bis è sostituito dal seguente: «Art. 19-bis. - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 19/409/CEE.
2. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, le regioni autorizzano la deroga con atto amministrativo e previo parere vincolante dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per determinati periodi e per le seguenti ragioni:
a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica e della sicurezza aerea, nonché per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque e per proteggere la flora e la fauna;
b) ai fin della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni.

3. Le deroghe, che non potranno avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in rilevante diminuzione, dovranno menzionare:
le soluzioni alternative verificate;
le specie che formano oggetto delle medesime;
i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata;
le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte;
l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone;
i controlli che saranno effettuati;
i soggetti abilitati al prelievo in deroga, individuati dalle regioni d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta di un Ministro interessato, annulla i provvedimenti di deroga autorizzati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. L'annullamento av- viene in tempi tali che l'applicazione della deroga non arrechi danno alla fauna selvatica.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per i rapporti con le regioni e al Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, nonché all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo. Detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE.
43. 26. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

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Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis) all'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «del 2 aprile 1979,» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con validazione tecnica dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, tenuto conto del parere conforme dell'ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in diminuzione»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta di uno dei ministri, annulla i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. L'annullamento avviene in tempi tali che l'applicazione della deroga non arrechi danno alla fauna selvatica».
43. 51. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) all'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) comma 1, dopo le parole: «del 2 aprile 1979,» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,»;
b) al comma 4, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore».
43. 24. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) all'articolo 19-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo le parole: «possono essere disposte solo» sono aggiunte le seguenti: «in via eccezionale e»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, tenuto conto del parere conforme dell'ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in diminuzione»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta formulata da uno o più ministri, procede all'annullamento dei provvedimenti regionali di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE».
43. 23. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.