CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 marzo 2010
296.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori (C. 3243 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 3243 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori,
considerato che le disposizioni da esso recate sono, nel complesso, riconducibili alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di competenza concorrente tra Stato e regioni, per la quale la legislazione statale è chiamata ad individuare i soli principi fondamentali,
sottolineato che, in ordine alle disposizioni relative alla regolamentazione del settore energetico, la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile la normazione di dettaglio, da parte dello Stato, in tale settore di legislazione concorrente, quando ciò avvenga in applicazione del principio di «attrazione in sussidiarietà», ossia del principio secondo cui, quando una funzione amministrativa è assunta dallo Stato, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, questo è legittimato a intervenire in via legislativa anche se la materia nella quale la funzione incide è rimessa alla potestà legislativa concorrente o a quella residuale (sentenza n. 303 del 2003);
la Corte ha peraltro precisato che la valutazione della necessità del conferimento di funzioni amministrative ad un livello superiore rispetto a quello comunale (cui tendenzialmente spetterebbero in base all'articolo 118, primo comma) spetta al legislatore statale, fermo restando che questo deve procedere, in tale valutazione, nel rispetto di taluni principi, a partire da quelli di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e di leale collaborazione con gli altri livelli di governo (sentenza n. 6 del 2004);
tenuto altresì conto che gli articoli 1 e 2 - che istituiscono un nuovo servizio per la sicurezza in Sicilia e Sardegna, che garantisca la possibilità di ridurre la domanda elettrica in tali isole - sono inoltre riconducibili agli «interventi speciali» che, a norma dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione lo Stato può effettuare, in determinati comuni, province, città metropolitane e regioni, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni;
evidenziato che, con riferimento all'articolo 2-sexies, rileva la materia «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori (C. 2100 Damiano ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2100 Damiano e abb., recante «Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori»,
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «previdenza sociale» che le lettere m) e o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo (Testo unificato C. 136 Carlucci e abb.)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 136 Carlucci ed abb., recante «Legge quadro per lo spettacolo dal vivo»;
preso atto che il testo unificato si propone quale «legge quadro» per lo spettacolo dal vivo, materia che - anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 255 del 2004, n. 205 e n. 285 del 2005) - appare riconducibile alla «promozione e organizzazione delle attività culturali», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
segnalata l'opportunità, con riguardo all'articolo 1, comma 2, di richiamare espressamente la legge 27 settembre 2007, n. 167, con cui l'Italia ha ratificato la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);
rilevata l'opportunità, al medesimo articolo 1, di prevedere che la definizione dello «spettacolo dal vivo», attualmente esplicitata al comma 5, sia anticipata dopo il comma 1, considerato che le relative attività sono poi richiamate nelle disposizioni successive al comma 2;
evidenziata l'esigenza di uniformare la terminologia utilizzata all'articolo 2, comma 2, lettera p), che cita l'«agente per lo spettacolo dal vivo», con le previsioni dell'articolo 19, che fanno riferimento al «procuratore degli artisti professionisti e organizzatore culturale»;
tenuto conto che il comma 1 dell'articolo 3 riconosce al Ministero per i beni e le attività culturali la contitolarità del Fondo unico dello spettacolo (FUS); il comma 2, lettera a), del medesimo articolo 3, in particolare, attribuisce al Ministro per i beni e le attività culturali il compito di proporre alla Conferenza unificata gli indirizzi generali per il sostegno allo spettacolo dal vivo, disciplinando l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del Fondo ai soggetti di prioritario interesse internazionale e nazionale e di ulteriori risorse destinate al settore. Il comma 2, lettera b), attribuisce altresì al Ministro il potere di promuovere, valorizzare e sostenere con appositi stanziamenti la realizzazione e la diffusione delle attività dello spettacolo dal vivo;
rilevato, altresì, che l'articolo 4, comma 1, lettera a), attribuisce alla Conferenza unificata la competenza alla ripartizione del FUS tra quota di competenza statale e quota da attribuire alle regioni;
richiamata, al riguardo, la sentenza n. 255 del 2004, in cui la Corte costituzionale rilevava la necessità ineludibile di una riforma profonda della disciplina del finanziamento allo spettacolo dal vivo, caratterizzata da una procedura accentrata di ripartizione del FUS, per adeguarla alla mutata disciplina costituzionale, a seguito

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della quale è stata approvata la legge n. 239 del 2005, che prevede che i decreti ministeriali concernenti i contributi a valere sul FUS siano adottati d'intesa con la Conferenza unificata;
richiamata altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 285 del 2005, in cui - con riguardo al sostegno al settore cinematografico - la Corte ha ritenuto legittimo, sulla base della cosiddetta «chiamata in sussidiarietà», un intervento dello Stato, ritenendo al tempo stesso indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza Stato-Regioni tutti i numerosi poteri di tipo normativo o programmatorio caratterizzanti il nuovo sistema di sostegno ed agevolazione delle attività cinematografiche, dichiarando, di conseguenza, costituzionalmente illegittime diverse disposizioni del decreto legislativo n. 28 del 2004 nella parte in cui non prevedevano l'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
sottolineata pertanto la necessità di definire in maniera più sistematica e di chiarire maggiormente le disposizioni riguardanti le modalità di ripartizione del FUS, anche ai fini di una valutazione del rispetto delle competenze regionali in materia, precisando, tra l'altro, all'articolo 3, comma 2, lettera a), se si intende attribuire alla Conferenza unificata la competenza a definire l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del FUS ai soggetti di prioritario interesse internazionale e nazionale;
evidenziata, al contempo, l'opportunità di chiarire - con riguardo a quanto previsto alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 - se gli «appositi stanziamenti» da promuovere, valorizzare e sostenere siano finanziamenti aggiuntivi rispetto al FUS;
ritenuto altresì opportuno chiarire le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), che attribuiscono alla Conferenza unificata la competenza a ripartire le risorse del Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti, coordinando altresì tale disposizione con quanto stabilito all'articolo 14, nella parte in cui di cui si affida la ripartizione in questione al Ministro per i beni e le attività culturali, anche ai fini di una valutazione del rispetto delle competenze regionali in materia;
segnalata altresì l'opportunità di valutare - alla luce delle competenze regionali in materia - le previsioni riguardanti il Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 13, finalizzato a finanziare interventi di riequilibrio della diffusione dello spettacolo dal vivo in favore dei territori nei quali la stessa risulti inadeguata, tenendo presente che l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione prevede che per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni;
segnalata l'opportunità di rivedere la nozione di «criteri uniformi» a cui le regioni sono chiamate ad attenersi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, per l'attuazione dei principi fondamentali della legislazione statale, attraverso l'emanazione o l'adeguamento di propri strumenti legislativi e regolamentari entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
rilevato che all'articolo 5, che disciplina i compiti delle regioni, si prevede - al comma 1, lettere h), l), m), n) e o) - che talune funzioni, quale l'adozione del piano regionale di costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale e di conversione, degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, siano subordinate alla previa intesa con comuni, città metropolitane e province;
richiamata, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 2008, in cui - seppure con riferimento ad una

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materia di competenza residuale - si evidenzia come l'attribuzione ai comuni di poteri o anche di mere facoltà in materie di competenza residuale delle regioni, costituisca «una sottrazione di funzioni costituzionalmente spettanti alle regioni»;
segnalata pertanto l'opportunità di rivedere le suddette previsioni dell'articolo 5 e le correlate norme dell'articolo 6, che disciplinano i compiti degli enti locali, tenendo conto della richiamata giurisprudenza costituzionale che, nelle materie di competenza regionale, non sembrerebbe consentire che l'esercizio di poteri amministrativi delle regioni possa essere subordinato alla previa intesa con gli enti locali;
rilevato, al contempo, che l'articolo 6, comma 1, lettera l), attribuisce ai comuni e alle città metropolitane la competenza al rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti e alla disciplina dei presupposti per il rilascio delle medesime autorizzazioni e che tale disposizione è riconducibile - anche tenuto conto della giurisprudenza costituzionale in materia - alle materie di competenza concorrente governo del territorio, promozione e organizzazione di attività culturali e, per taluni profili, commercio, di competenza residuale delle regioni;
evidenziata, quindi, l'opportunità di riformulare la disposizione dell'articolo 6, comma 1, lettera l) tenendo conto che si tratta di materie di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni;
ritenuto opportuno, all'articolo 8, comma 3, in materia di conferimento degli incarichi, di riformulare il riferimento ai «pubblici avvisi» quale strumento di pubblicità e non procedurale, adottando, se tale è la finalità che si intende perseguire, la seguente formulazione: «degli incarichi conferiti è data notizia attraverso pubblici avvisi»;
evidenziata l'esigenza, all'articolo 9, di definire più puntualmente il riferimento al «carattere prevalente» di cui occorre tenere conto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9, per l'individuazione delle funzioni dei soggetti dello spettacolo dal vivo ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nonché, al comma 3 del medesimo articolo 9, il riferimento al «criterio storico riferito alla media registrata nel triennio immediatamente antecedente alla sua entrata in vigore relativamente all'attività consuntivata»;
segnalata l'esigenza, all'articolo 10, comma 1, di chiarire se gli «strumenti concertativi e convenzioni triennali» ivi richiamati corrispondano agli «accordi di programma», previsti alla rubrica dell'articolo 10;
segnalata l'esigenza, all'articolo 17, di indicare il soggetto competente all'adozione del regolamento di cui al comma 7 nonché di coordinare le disposizioni ivi previste - che attribuiscono alla Scuola superiore della pubblica amministrazione la funzione di concorrere alla formazione di manager per la gestione delle istituzioni culturali dello spettacolo e per la direzione dei servizi culturali di regioni e di enti locali - con i compiti propri di tale organismo, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e di quelli della Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione Locale;
rilevata l'opportunità, all'articolo 20, comma 7, di chiarire maggiormente la natura giuridica della «Listaspettacolo.it», anche ai fini di una valutazione del rispetto delle competenze regionali in materia di tutela del lavoro, in cui rientrano le disposizioni dirette a regolare, favorendolo, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro (sentenze della Corte costituzionale n. 268 del 2007 e nn. 50, 219 e n. 384 del 2005);
richiamato quanto previsto all'articolo 22, che dispone l'istituzione del Consiglio dello spettacolo dal vivo, articolato in quattro comitati tecnici, cui spetta la competenza ad esprimersi, con parere vincolante, su diversi ambiti, a partire dagli indirizzi generali per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo e dai criteri e le modalità di concessione e erogazione dei

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contributi a valere sul FUS per la quota spettante allo Stato e sulla individuazione della quota del FUS da destinare alle regioni;
evidenziata pertanto la necessità di valutare se la natura vincolante del parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo, disposta dal suddetto articolo 22, in cui comunque le regioni sono rappresentate, possa incidere sul rispetto delle competenze regionali, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
rilevata l'esigenza, all'articolo 26, comma 3, di definire ulteriormente le procedure per l'adozione di un «specifico» titolo di studio e di un «adeguato» titolo professionale, ivi stabilito, così da evitare formulazioni che rischiano di dare luogo ad incertezze normative in sede applicativa;
segnalata l'opportunità di disciplinare le procedure per l'istituzione e la conservazione dei registri per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento l'attività di cui al comma 3 dell'articolo 27;
evidenziata, infine, l'esigenza di prevedere disposizioni abrogative delle norme che risultano superate dalle previsioni del testo in esame, a partire dalla soppressione degli attuali organismi consultivi del Ministero per i beni e le attività culturali, quali la Consulta dello spettacolo e le Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo,

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PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) si segnala l'opportunità di definire in maniera più sistematica e di chiarire maggiormente le disposizioni riguardanti le modalità di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), anche ai fini di una valutazione del rispetto delle competenze regionali in materia;
b) occorre altresì precisare espressamente, all'articolo 3, lettera a), se si intende attribuire alla Conferenza unificata la competenza a definire l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del citato FUS ai soggetti di prioritario interesse internazionale e nazionale;
c) appare opportuno chiarire, ai fini di una valutazione del rispetto delle competenze regionali in materia, le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), che attribuiscono alla Conferenza unificata la competenza a ripartire le risorse del Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti, coordinando altresì tale disposizione con quanto stabilito all'articolo 14, nella parte in cui di cui si affida la ripartizione in questione al Ministro per i beni e le attività culturali;
d) all'articolo 17, occorre indicare il soggetto competente all'adozione del regolamento di cui al comma 7;
e) si segnala l'opportunità, con riguardo all'articolo 1, comma 2, di richiamare espressamente la legge 27 settembre 2007, n. 167, con cui l'Italia ha ratificato la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);
f) si evidenzia l'esigenza di uniformare la terminologia utilizzata all'articolo 2, comma 2, lettera p), che cita l'«agente per lo spettacolo dal vivo», con le previsioni dell'articolo 19, che fanno riferimento al «procuratore degli artisti professionisti e organizzatore culturale»;
g) si segnala l'opportunità di chiarire - con riguardo a quanto previsto alla lettera b), comma 2, articolo 3 - se gli «appositi stanziamenti» da promuovere, valorizzare e sostenere siano finanziamenti aggiuntivi rispetto al FUS;
h) con riguardo all'articolo 13, relativo al Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo, finalizzato a finanziare interventi

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di riequilibrio della diffusione dello spettacolo dal vivo, si evidenzia l'esigenza di tenere conto delle competenze regionali in materia, sulla base di quanto disposto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;
i) appare opportuno sopprimere la nozione di «criteri uniformi» a cui le regioni sono chiamate ad attenersi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, per l'attuazione dei principi fondamentali della legislazione statale;
l) si segnala l'opportunità di rivedere le previsioni dell'articolo 5 e le correlate norme dell'articolo 6, tenendo conto della giurisprudenza costituzionale che, nelle materie di competenza regionale, non sembrerebbe consentire che l'esercizio di poteri amministrativi delle regioni possa essere subordinato alla previa intesa con gli enti locali;
m) si evidenzia, parimenti, l'opportunità di rivedere la disposizione dell'articolo 6, comma 1, lettera l), che attribuisce determinate funzioni ai comuni e alle città metropolitane, tenendo conto che si tratta di materie di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni;
n) all'articolo 8, comma 3, in materia di conferimento degli incarichi, appare opportuno riformulare il riferimento ai «pubblici avvisi», quale strumento di pubblicità e non procedurale, adottando, se tale è la finalità che si intende perseguire, la seguente formulazione: «degli incarichi conferiti è data notizia attraverso pubblici avvisi»;
o) si rappresenta l'esigenza, all'articolo 9, di definire più puntualmente il riferimento al «carattere prevalente» di cui occorre tenere conto, ai sensi del comma 1, per l'individuazione delle funzioni dei soggetti dello spettacolo dal vivo ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), specificando altresì, al comma 3 del medesimo articolo 9, cosa si intenda per «criterio storico riferito alla media registrata nel triennio immediatamente antecedente alla sua entrata in vigore relativamente all'attività consuntivata»;
p) si segnala l'opportunità, all'articolo 10, comma 1, di chiarire se gli «strumenti concertativi e convenzioni triennali» ivi richiamati corrispondano agli «accordi di programma», previsti alla rubrica dell'articolo 10;
q) si evidenzia l'opportunità, all'articolo 20, comma 7, di chiarire la natura giuridica della «Listaspettacolo.it», anche ai fini di una valutazione del rispetto delle competenze regionali in materia di tutela del lavoro, in cui rientrano tali disposizioni;
r) appare opportuno valutare se la natura vincolante del parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo, disposta dal suddetto articolo 22, in cui comunque le regioni sono rappresentate ed il cui presidente è nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, possa incidere sul rispetto delle competenze regionali, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
s) si evidenzia l'esigenza, all'articolo 26, comma 3, di definire ulteriormente le procedure per l'adozione di uno «specifico» titolo di studio e di un «adeguato» titolo professionale, ivi previsti, così da evitare formulazioni che rischiano di dare luogo ad incertezze normative in sede applicativa;
t) si evidenzia, infine, l'esigenza di prevedere disposizioni abrogative delle norme che risultano superate dalle previsioni del testo in esame, a partire dalla soppressione degli attuali organismi consultivi del Ministero per i beni e le attività culturali, quali la Consulta dello spettacolo e le Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02641 Lanzillotta: Sulla nomina del Presidente di DigitPA

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Come è noto, il Governo, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 177 del 2009, ha proposto il dottor Giacalone per ricoprire l'incarico di Presidente di DigitPA.
Nelle more del perfezionamento del provvedimento di nomina, l'interessato che aveva comunque tutti i requisiti professionali, manageriali e scientifici necessari - ha comunicato la propria indisponibilità a ricoprire tale incarico.
Il Governo ha, quindi, immediatamente rilevato l'urgenza di intervenire per assicurare la funzionalità di DigitPA, ente cui, come evidenziato dall'onorevole interrogante, sono affidate strategiche funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, finalizzate alla realizzazione dell'amministrazione digitale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, pertanto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ieri ha provveduto a nominare Commissario Straordinario dell'Ente il professore Fabio Pistella, al quale ha affidato compiti di gestione ordinaria e straordinaria.
Quest'ultimo, che è già stato Presidente del CNIPA da luglio 2007 e fino al riordino effettuato con il citato decreto legislativo n. 177 del 2009, è sicuramente la persona più idonea per svolgere tale incarico.
Infatti, il professor Pistella, come ha avuto modo di dimostrare concretamente, non solo è in possesso dei requisiti di professionalità e competenza necessari, ma è anche già informato delle problematiche organizzative e funzionali dell'Ente: la sua nomina costituisce, quindi, la scelta più opportuna per garantire la funzionalità di DigitPA in questa delicata fase di riorganizzazione.