CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 marzo 2010
295.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 3/10 misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori (C. 3243 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3243 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori», già approvato, in prima lettura, dal Senato;
considerato, in particolare, l'articolo 2-ter del provvedimento che opportunamente introduce, al comma 1, primo periodo, una norma diretta ad assicurare, mediante una semplificazione delle relative procedure, il riclassamento di una serie di collegamenti tra il sistema elettrico italiano e i Paesi confinanti;
considerato, tuttavia, con riferimento al secondo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 2-ter, che in tale disposizione, la quale prevede l'obbligo di rispettare, tra l'altro, le norme tecniche per la costruzione di linee elettriche, non risulta inserito l'obbligo del rispetto delle norme in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, previsto invece espressamente all'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti del decreto legge n. 239 del 2003;
considerato quindi che il primo periodo del citato comma 1 reca un rinvio esplicito alla disciplina dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti del decreto legge n. 239 del 2003, per cui l'omissione, nel secondo periodo, del riferimento all'obbligo del rispetto delle norme in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche potrebbe generare difficoltà applicative della norma nel suo complesso;
constatato che l'articolo 2-quinquies del provvedimento riproduce il contenuto di una norma esaminata pochi giorni fa dalla VIII Commissione, precisamente, l'articolo 17-quinquies del decreto-legge n. 195 del 2009 (cosiddetto «decreto-legge Protezione civile»), che, inizialmente introdotto dal Senato, è stato successivamente soppresso dalla VIII Commissione, anche a garanzia delle funzioni di informazione e di controllo del Parlamento sulla nomina e sull'attività dei commissari straordinari di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il testo del secondo periodo del comma 1, o mantenendo solo il riferimento al rispetto della tutela del paesaggio e dell'ambiente, stante il rinvio - al primo periodo del medesimo comma - all'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti del decreto-legge n. 239 del 2003, che espressamente prevede l'obbligo di rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, delle norme in materia di elettromagnetismo, delle norme tecniche per la costruzione di linee elettriche, nonché delle norme in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, oppure integrandolo con il richiamo espresso anche alle norme in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00955 Bratti: contributo degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione n. 5-00955 presentata dall'onorevole Bratti ed altri, si rappresenta che dalle premesse non è possibile apprendere se la provincia di Modena, al fine di neutralizzare parte delle proprie emissioni, abbia utilizzato i crediti generati nell'ambito dei meccanismi di flessibilità previsti dal Protocollo di Kyoto (ossia Certified Emission Reductions - CERs/ Emissions Reduetion Units - ERUs), oppure crediti generati nel mercato volontario (Voluntary Emission Reduction Units - VER) che a partire dall'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto è andato via via espandendosi.
Nel primo caso, i crediti sono direttamente contabilizzabili al fine del rispetto dell'obiettive nazionale previsto dal Protocollo di Kyoto. Nel secondo caso, sebbene i crediti non sono direttamente contabilizzabili al fine del rispetto dell'obiettivo nazionale previsto dal Protocollo di Kyoto, essendo comunque associati a riduzioni delle emissioni di gas serra, contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
Considerato che, nel sottoscrivere la Convenzione sui Cambiamenti Climatici e Protoccollo di Kyoto, l'Italia si è impegnata non solo a raggiungere l'obiettivo quantificato di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (riduzioni nell'ordine del -6,5 per cento rispetto ai livelli del 1990 da realizzarsi nel periodo 2008-2012), ma anche, in generale, a dare attuazione ad azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, l'intervento degli enti locali nel campo dei meccanismi previsti dal Protocollo di Kyoto o di meccanismi associati ai mercati del carbonio, possono essere considerati coerenti con gli impegni sottoscritti.
In merito al contributo degli enti locali alla riduzione delle emissioni di gas serra, si segnala che la strategia nazionale per il rispetto dell'obiettivo di Kyoto individua una serie di misure la cui attuazione ricade sotto la responsabilità di vari soggetti. Il ruolo degli enti locali è da ricondurre nel contesto di tale strategia.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01655 Zamparutti: misure per un corretto funzionamento degli incentivi per l'installazione degli impianti fotovoltaici.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione n. 5-01655 presentata dall'onorevole Zamparutti ed altri, dove, tra l'altro, vengono poste in evidenza alcune problematiche relative all'installazione del foltovoltaico nel nostro Paese, si rappresenta quanto segue.
Attribuire i maggiori prezzi applicati in Italia per l'installazione dei sistemi fotovoltaici, rispetto a quelli applicati da altri Paesi, ad un semplice extraprofitto, non giustificato e caricato dai venditori e installatori, appare alquanto riduttivo, in quanto tali differenze sono attribuibili a diversi fattori, quali: la diversa maturità dei mercati e il maggior effetto di scala raggiunto, soprattutto in Germania, e la diversa entità degli incentivi, in quanto in produttori di moduli, principalmente esteri, considerando che l'incentivo italiano risulta circa il doppio, normalizzandolo con le ore di insolazione, di quello tedesco, propongono prezzi maggiori, ovvero minori sconti, agli installatori italiani.
Quindi, la bassa capacità produttiva nazionale delle relative tecnologie, con riguardo alle celle fotovoltaiche, portano a prezzi maggiori. Paesi come la Germania, la Spagna e il Giappone hanno infatti un'industria nazionale matura, essenzialmente perché hanno adottato prima dell'Italia il sistema di incentivazione in «conto energia» e, di conseguenza, un'industria nazionale evita, o per lo meno minimizza, i costi marginali legati alle importazioni del prodotto tecnologico.
Tale fenomeno è comunque, in attenuazione grazie la forte crescita del mercato italiano nell'ultimo anno.
L'Italia ha adottato il sistema di incentivazione in «conto energia» nel luglio del 2005, e in circa 4 anni di funzionamento, ha già installato impianti fotovoltaici per una potenza complessiva superiore a 1000 MW.
Questo rapido sviluppo del fotovoltaico non ha solo portato ad un aumento di produzione ed energia elettrica da fonte rinnovabile, ma dato un corretto impulso agli investimenti industriali di settore. Tale dato può ad esempio desumersi dal Bando Efficienza Energetica del Programma industria 2005, dove sono state proposte iniziative industriali nel campo del fotovoltaico. Al di là del Programma Industria 2015 ci sono comunque segnali positivi relativi ad altre iniziative private di settore.
Sostituire, quindi, il prodotto tecnologico oggi importato, con un prodotto derivante da una filiera nazionale contribuisce alla diminuzione dei costi complessivi di realizzazione degli impianti.
Inoltre, occorre rilavare che si è già registrata una sensibile riduzione dei prezzi della tecnologia fotovoltaica dovuta, sia ai motivi sopra indicati, che ad altre ragioni di mercato, tra cui la riduzione dei prezzi del silicio, ancora oggi la principale materia prima per la produzione delle celle.
Guardando all'Italia, alla luce dell'avvenuto impulso dato al mercato, occorre a questo punto lavorare su tre fronti:
1) Aggiornamento delle tariffe incentivanti inerenti il conto energia. Tale misura, tra l'altro necessaria in quanto prevista dal decreto 19 febbraio 2007, deve

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prevedere una riduzione delle tariffe incentivanti elaborata in modo da non pregiudicare gli investimenti in atto, relativi alla nascente filiera fotovoltaica nazionale, ma anche in modo da evitare distorsioni di mercato che potrebbero essere svantaggiose, in termini di competitività, per altre tecnologie energetiche pulite e non favorire l'auspicata diminuzione dei prezzi delle componenti tecnologiche.
Una sistema di incentivazione efficiente deve infatti garantire un crescita degli investimenti equilibrata e bilanciata. Occorre evitare i boom incontrollati, com'è avvenuto in Spagna, che potrebbero poi portare a frettolose e drastiche decisioni correttive che spiazzerebbero in modo negativo le imprese di settore.
I Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente hanno finalizzato il testo dei nuovi incentivi per il fotovoltaico. Tale testo è ora in discussione presso la Conferenza Unificata. I Ministeri hanno ritenuto di non procedere semplicemente al mero aggiornamento delle tariffe, bensì hanno lavorato sulla definizione di un nuovo contesto che, da un lato, tenga conto dei progressi della tecnologia fotovoltaica, caratterizzata dall'introduzione di nuovi prodotti, e dall'altro renda ancora più efficace l'intero sistema di incentivazione, eliminando alcune incertezze emerse durante l'attuazione del meccanismo incentivante vigente (ref. decreto 19 febbraio 2007).
2) Lavorare per diminuire le inefficienze di sistema che contribuiscono a determinare un clima di incertezze e di instabilità per gli investimenti. Questo rappresenta un fattore che si riflette negativamente sui prezzi.
A tal riguardo, una prima questione è relativa alle regole amministrative riferite all'installazione ed all'esercizio degli impianti, con particolare riferimenti alle procedure di autorizzazione.
A tal riguardo, con il decreto legislativo n. 115 del 2008, si è proceduto alla semplificazione delle procedure di autorizzazione degli impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici prevedendo che questi possano essere considerati come interventi di manutenzione ordinaria, e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività.
Si stanno definendo le regole semplificate per l'autorizzazione di opere ricadenti in particolari aree vincolate dal punto di vista paesaggistico: in tale atto semplificativo rientrano le installazioni di impianti solari di una certa superficie.
Inoltre, i Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e dei Beni Culturali hanno finalizzato e «Linee guida» per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003. Tale provvedimento, da anni in sospeso, è da ritenersi importante in quanto introduce delle regole uniformi ed omogenee sul territorio nazionale per lo svolgimento dell'Autorizzazione Unica. Le linee guida sono attualmente in discussione presso la Conferenza unificata.
3) Continuare a supportare l'innovazione tecnologica di settore volta allo sviluppo di nuovi sistemi e prodotti fotovoltaici competitivi in termini di mercato.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01798 Di Cagno Abbrescia: proroga del divieto di conferimento in discarica di alcune tipologie di rifiuti.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione n. 5-01798 presentata dall'onorevole Di Cagno Abbrescia, si rappresenta che, come correttamente evidenziato dall'onorevole interrogante, il divieto di conferimento in discarica di rifiuti aventi un potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/kg, previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 36 del 2003, trova la sua giustificazione nella necessità di avviare ad un recupero energetico quei rifiuti che, dato il loro potere calorifico, costituiscono una risorsa che andrebbe persa in caso di smaltimento in discarica.
Peraltro, l'attuale carenza degli impianti di termovalorizzazione di rifiuti speciali, non consente l'avvio dei rifiuti predetti al recupero energetico, motivo per il quale è stata decisa ma proroga, al 31 dicembre 2010, relativa all'entrata in vigore della disposizione che vieta lo smaltimento ditali rifiuti in discarica.
Il motivo per il quale è stato deciso di prorogare di un anno l'entrata in vigore del provvedimento citato e non ai cinque anni, come suggerito nell'interrogazione, risiede nel fatto che è prevista l'entrata in esercizio, per il prossimo anno, di tre termovalorizzatori per i quali il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito di un bando di gara denominato industria 2015», ha già cofinanziato la realizzazione, mentre è in fase di conclusione l'iter autorizzativo del termovalorizzatore localizzato nel Comune di Anagni.
Considerata la capacità di termovalorizzazione degli impianti sopra citati e la possibilità di procedere ad una termovalorizzazione dei rifiuti con una alto potere calorifico già dal prossimo anno, si è ritenuto opportuno limitare la proroga dell'entrata in vigore della disposizione in parola di un solo anno.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-02299 Trappolino: bonifica delle aree colpite dall'incendio del 2 luglio 2009 in un'azienda di Vascigliano di Stroncone.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione n. 5-02299 presentata dall'On. Trappolino ed altri, si rappresenta che il 7 luglio 2009 la Prefettura di Terni ha trasmesso alla Direzione Generale competente per materia del Ministero dell'ambiente una comunicazione di potenziale contaminazione ambientale, ai sensi dell'articolo 304, comma 2, del decreto legislativo n. 132 del 2006, inerente un incendio verificatosi il 2 luglio presso il capannone della Ditta Ecorecuperi s.r.l., sito in località Vascigliano, Comune di Stroncone (TR), che ha interessato rifiuti di materie plastiche da riciclare provocando emissioni di diossina e furani.
I successivi aggiornamenti trasmessi dalla Prefettura hanno evidenziato che le analisi effettuate dall'ARPA e dalle ASL competenti sui campionamenti del suolo avevano evidenziato valori inferiori ai limiti di legge, ma che per i prodotti alimentari permanevano, anche a diversi giorni dalla verificazione dell'evento, ragioni di carattere sanitario, motivo per cui i Comuni interessati ne hanno disposto il divieto di consumo.
Il comune di Stroncone ha, inoltre, disposto, ai sensi degli articoli 301 e 304 decreto legislativo 152 del 2006, che la Ecorecuperi Srl procedesse alla messa in sicurezza dell'area di pertinenza interessata dall'incendio e all'adozione di un piano di rimozione e smaltimento dei rifiuti ivi presenti compresi i residuati dalla combustione.
Successivamente, il medesimo Comune ha avanzato richiesta di intervento statale ex articolo 309 decreto legislativo 152 del 2006 anche al fine di rinvenire risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi prescritti e non realizzati dal soggetto ingiunto.
Si sono, quindi, tenuti presso la Direzione Generale suddetta degli incontri con rappresentanti del Comune di Stroncone e della Regione Umbria, nell'ambito dei quali è stato rappresentato il quadro dei danni subiti dai produttori agricoli e dagli allevatori della zona a causa delle misure adottate in seguito all'incendio ed è stato richiesto al Ministero dell'ambiente di prendere in incarico tale situazione di criticità, sia da un punto di vista finanziario, sia attraverso l'emanazione di un'ordinanza per l'adozione di misure di prevenzione e ripristino ambientale.
Alle suddette richieste si è ritenuto di non dar seguito per i motivi di seguito illustrati.
In primo luogo, è stato rappresentato che non è possibile procedere ad un intervento statale ai sensi della parte VI del decreto legislativo 152 del 2006 - nella forma dell'ordinanza del Ministro per l'adozione di misure di prevenzione e di ripristino ambientale - alla luce di quanto stabilito dall'articolo 303 lettera i) del Citato decreto legislativo, che esclude dalla predetta normativa le situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica.
Nel caso di specie, infatti, le procedure relative alla bonifica devono ritenersi effettivamente avviate, sia perché la Ecorecuperi Srl ha provveduto alla comunicazione di potenziale contaminazione del suo sito, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 152 del 2006, qualificando espressamente in tali termini

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la sua iniziativa, sia perché la medesima Società ha Successivamente inviato al Comune di Stroncone, alla Provincia di Temi e all'Arpa Umbria la caratterizzazione del Sito e dei materiali ivi depositati, nonché un apposito piano di sgombero e smaltimento degli stessi.
Si osserva, inoltre, che l'area interessata dall'incendio non è ricompresa all'interno di alcun sito di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 152 del 2006, per cui si ritiene che la competenza a proseguire nelle procedure per la bonifica della stessa appartenga agli Enti territoriali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 242 e ss. del citato decreto legislativo.
Da ultimo, si informa che, per gli adempimenti di competenza, con nota del 3 febbraio 2010, è stato conferito incarico all'ISPRA per la valutazione e l'eventuale quantificazione dei danni patiti dalle matrici ambientali interessate dall'incendio, anche al fine di valutare l'opportunità di promuovere azione risarcitoria.

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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-02549 Peluffo: inserimento fra i siti di interesse nazionale dell'area inquinata dell'ex cava Ronchi nel comune di Baranzate.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione n. 5-02549 presentata dall'On. Peluffo ed altri, dove viene richiesto inserimento dell'area dell'ex cava Ronchi, ubicata nel Comune di Baranzate, tra i Siti di Interesse Nazionale, si rappresenta quanto segue.
L'area in oggetto, estesa per 48.647 m2, è posizionata nell'ambito del comune di Baranzate, fra la strada statale Varesina e l'autostrada dei Laghi, adiacente al comune di Milano, il corrisponde ad una ex cava attiva fino al 1964 per l'estrazione di inerti e successivamente riempita con materiali eterogenei e rifiuti di varia tipologia.
Il grado di rischio ambientale associato al sito è tale da posizionare lo stesso al quinto posto per indice di pericolosità nella classificazione delle priorità degli interventi dei piano regionale stralcio di bonifica delle aree contaminate, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 30 settembre 2008, n. 701.
Tale grado di rischio è legato ad una molteplicità di fattori, primo fra tutti i quantitativi e la tipologia dei rifiuti presenti, tra i quali risultano fusti, melme oleose, scorie metalliche oltre ad altre tipologie meno pericolose (imballaggi, scarti di legno, gomma rifiuti ingombranti quali carrozze e d'auto rimorchi e macchinari in genere) e terreni contaminati.
Le varie campagne di indagine ambientale hanno evidenziato una contaminazione diffusa sia di sostanze inorganiche che organiche ed, in particolare, di metalli pesanti, IPA, fenoli, solventi alifatici e fitofarmaci.
La caratterizzazione ha, inoltre, indicato un'elevata profondità della contaminazione che sulla base dei dati stratigrafici e chimici, risulta avere un valore medio di circa 10 metri dal piano campagna e, localmente l'inquinamento risulta a diretto contatto con la falda.
Tale situazione ha causato un superamento dei limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente per diverse sostanze, tra cui: nichel, piombo, tricloroetano, tetracloroetilene e 1,2 dicloropropano.
I Comuni di Bollate e Baranzate, allo scopo di impedire e dissuadere eventuali incursioni nell'area da parte di persone e/o mezzi non autorizzati, hanno realizzato un muro perimetrale lungo la strada di accesso al limitrofo campo nomadi e presso altre zone libere. Tali operazioni sono state concordate con la Prefettura di Milano nell'ambito degli incontri tenutisi per garantire la salvaguardia della salute e dell'incolumità pubblica. Detto intervento è stato finanziato dalla Regione Lombardia con un contributo pari a euro 270.000,00.
Il Comune di Bollate, con D.G.C. n. 10 del 20 gennaio 2004, al fine di addivenire ad una soluzione dell'annoso problema sanitario-ambientale, ha approvato, previa acquisizione del parere della Conferenza dei Servizi, il progetto preliminare di intervento individuando, tra le proposte formulate, la soluzione consistente in un intervento di messa in sicurezza permanente con smaltimento delle frazioni più pericolose presenti nel sito da realizzare in due lotti funzionali.
Le operazioni previste consistevano nello scavo e movimentazione dei terreni inquinati e dei rifiuti presenti, nel loro

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trattamento in loco mediante vagliatura ed eventuale inertizzazione e nel successivo ricollocamento in sito previa impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della cava. L'ammontare complessivo dei costi di intervento era stato stimato in euro 39.000.000.
La copertura finanziaria delle opere sopra descritte, richiesta alla Regione Lombardia dal Comune di Bollate e successivamente confermata dal Comune di Baranzate quali soggetti attuatori degli interventi espletati d'ufficio in sostituzione del privato inadempiente alle Ordinanze sindacali emesse a suo carico ammontava a euro 39.000.000 (pari quindi al 100 per cento della spesa prevista).
La proprietà delle aree Eredi Ronchi, durante la Conferenza di Servizi del 17 aprile 2008, ha dichiarato l'intenzione di procedere per la bonifica dell'area ex Cava Ronchi e con Determinazione del 6 ottobre 2008, il Comune di Baranzate ha approvato il piano di caratterizzazione dell'area, presentato dalla società SINESIS per conto della proprietà Eredi Ronchi.
Il 22 aprile 2009, nell'ambito di un Tavolo Tecnico, convocare presso il Comune di Baranzate, sono stati esaminati i risultati delle indagini di caratterizzazione. In occasione di tale incontro gli Enti hanno richiesto alla parte privata di procedere anche alla ricerca di fitofarmaci al fine di rendere più esaustiva la caratterizzazione effettuata sul sito.
In data 18 gennaio 2010, l'ARPA Lombardia ha trasmesso alla società SINESIS Spa i risultati delle indagini relative ai fitofarmaci rilevando che i campioni sottoposti ad analisi evidenziano valori inferiori ai limiti di rilevabilità strumentale. Analoga ricerca dei fitofarmaci dovrà essere effettuata nella prossima campagna di monitoraggio sulla qualità delle acque sotterranee.
La società si è impegnata a consegnare un progetto di bonifica entro 5 dall'acquisizione dei risultati delle indagini integrative richieste dagli enti.
In relazione alla richiesta di ricomprendere l'area dell'ex cava Rocchi tra i Siti di Interesse Nazionale da bonificare, si rappresenta che la fattibilità di tale inserimento potrà essere valutata, d'intesa con la Regione interessata, solo a seguito di un'adeguata istruttoria tecnica espletata secondo i principi e i criteri direttivi indicati dai commi 1 e 2, articolo n. 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

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ALLEGATO 7

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia (Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 2, dopo le parole: secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali aggiungere le seguenti:, di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.
1. 1.Cazzola.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le previsioni della presente legge integrano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, adottate in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettere g) ed m), della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio delle attività professionali in edilizia.
*1. 2.Margiotta.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le previsioni della presente legge integrano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, adottate in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettere g) ed m), della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio delle attività professionali in edilizia.
*1. 4. Tommaso Foti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle persone fisiche e giuridiche straniere che intendono esercitare l'attività di costruttore edile nel settore privato nel territorio dello Stato italiano.
1. 3.Razzi, Piffari, Scilipoti.
(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1 sostituire le parole da: allo svolgimento delle attività di costruzione sino alla fine del comma con le seguenti: allo svolgimento delle seguenti attività, svolte in proprio ovvero esercitate in forma di impresa individuale, societaria o cooperativistica ai sensi della legislazione vigente ed eseguite tramite contratto di appalto o di subappalto, di:
a) costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, manutenzione di elementi strutturali di beni immobili e loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi e di opere d'ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale;
b) completamento e finitura di opere edili, compresi i relativi lavori di manutenzione e riparazione.

1-bis. Le imprese che esercitano le attività suddette possono avere come scopo

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l'esercizio delle attività di cui alla lettera a), ivi comprese le opere di cui alla lettera b), oppure lo svolgimento delle sole opere di completamento e finitura.
*2. 2.Margiotta.

Al comma 1 sostituire le parole da: allo svolgimento delle attività di costruzione sino alla fine del comma, con le seguenti: allo svolgimento delle seguenti attività, svolte in proprio ovvero esercitate in forma di impresa individuale, societaria o cooperativistica ai sensi della legislazione vigente ed eseguite tramite contratto di appalto o di subappalto, di:
a) costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, manutenzione di elementi strutturali di beni immobili e loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi e di opere d'ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale;
b) completamento e finitura di opere edili, compresi i relativi lavori di manutenzione e riparazione.

1-bis. Le imprese che esercitano le attività suddette possono avere come scopo l'esercizio delle attività di cui alla lettera a), ivi comprese le opere di cui alla lettera b), oppure lo svolgimento delle sole opere di completamento e finitura.
*2. 1.Tommaso Foti.

Al comma 1, sostituire le parole: e industriale con le seguenti:, industriale e idraulica.
2. 6.Il Relatore.

Al comma 2 sostituire le parole: attività la cui esecuzione è subordinata al rilascio di una certificazione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n 46, e successive modificazioni e integrazioni con le seguenti: attività disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione di impianti, e successive modificazioni e integrazioni.
**2. 3.Margiotta.
(Approvato)

Al comma 2 sostituire le parole: attività la cui esecuzione è subordinata al rilascio di una certificazione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n 46, e successive modificazioni e integrazioni con le seguenti: attività disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione di impianti, e successive modificazioni e integrazioni.
**2. 4.Stradella.

Al comma 2 sostituire le parole: attività la cui esecuzione è subordinata al rilascio di una certificazione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n 46, e successive modificazioni e integrazioni con le seguenti: attività disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione di impianti, e successive modificazioni e integrazioni.
**2. 5.Tommaso Foti.
(Approvato)

Al comma 2 aggiungere, in fine il seguente periodo: Restano altresì escluse le attività svolte da aziende e imprese che non applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia industriale e dell'artigianato.
2. 7.Togni.

Al comma 3 sopprimere le parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*2. 8.Margiotta.
(Approvato)

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Al comma 3 sopprimere le parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*2. 9.Tommaso Foti.
(Approvato)

Al comma 3 dopo le parole: successivi articoli 4, 5, 6, 7, 9 aggiungere le seguenti: e dell'articolo 27 comma 1-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
2. 10.Cazzola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
2. 10.(Nuova formulazione). Cazzola.
(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole da: di cui all'articolo 5 fino alla fine del comma con le seguenti: disciplinati, sul piano nazionale, dalla legge quadro per l'artigianato n. 443 del 1985, e dalle varie e diversificate normative regionali vigenti in materia d'artigianato.
2. 11.Stradella.
(Approvato)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al fine di ampliare la partecipazione delle imprese agli appalti pubblici e di consentire il rilascio delle attestazioni SOA alle imprese colpite da crisi congiunturale, il termine del 31 dicembre 2010 di cui al Gomma 9-bis dell'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come integrato dal decreto legislativo correttivo 11 settembre 2008, n. 152, è differito al 31 dicembre 2011. In tale ambito, per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio è ammessa la facoltà di tener conto del requisito del capitale netto riferito all'ultimo bilancio approvato anche se di valore negavo, subordinatamente alla delibera di copertura delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale.
2. 01.Vella, Vignali.
(Inammissibile)

ART. 4.

Al comma 1 dopo le parole: presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 3.
4. 1.Cazzola.
(Approvato)

Al comma 1 sostituire le parole: del responsabile tecnico con le seguenti: di almeno un responsabile tecnico ed al comma 3 sostituire le parole: è attribuita alternativamente con le seguenti: può essere attribuita.
*4. 2.Margiotta.

Al comma 1 sostituire le parole: del responsabile tecnico con le seguenti: di almeno un responsabile tecnico ed al comma 3 sostituire le parole: è attribuita alternativamente con le seguenti: può essere attribuita.
*4. 3.Tommaso Foti.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soggetti che abbiano già i requisiti per la nomina a responsabile per la prevenzione e la protezione ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono riconosciuti crediti formativi ai finì del percorso formativo necessario per diventare

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responsabile tecnico ai sensi della presente legge.
**4. 4.Tommaso Foti.
(Approvato)

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Per i soggetti che abbiano già i requisiti per la nomina a responsabile per la prevenzione e la protezione ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono riconosciuti crediti formativi ai fini del percorso formativo necessario per diventare responsabile tecnico ai sensi della presente legge.
**4. 5.Margiotta.
(Approvato)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Nel caso di impresa con più di 10 dipendenti, al fine di garantire maggiore osservanza alla normativa in materia di sicurezza, la qualifica di responsabile per la prevenzione e la protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, non può essere affidata a un soggetto unico a ciò designato.
4. 6.Libè, Mondello, Dionisi.

ART. 5.

Al comma 1, lettera b), sostituire l'alinea con la seguente:
b) l'insussistenza di sentenze definitive di condanna, di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione od un'altra causa di estinzione della pena.
5. 1.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: per reati che incidono sulla moralità professionale.
5. 2.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: dal legale rappresentante pro-tempore o dagli amministratori con le seguenti: dal legale rappresentante pro-tempore e dagli amministratori.
*5. 3.Margiotta.
(Approvato)

Al comma 2 sostituire le parole: dal legale rappresentante pro-tempore o dagli amministratori con le seguenti: dal legale rappresentante pro-tempore e dagli amministratori.
*5. 4.Tommaso Foti.
(Approvato)

ART. 6.

Al comma 1 sostituire l'alinea con la seguente:
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, il responsabile tecnico di cui all'articolo 4 non può esercitare l'attività di cui alla presente legge, qualora abbia riportato una condanna accertata con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle partì ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale salvo che non sia intervenuta la riabilitazione o l'applicazione di una delle altre cause di estinzione della pena:
6. 1.Il Relatore.
(Approvato)

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Al comma 1 sopprimere le parole:, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione,.
6. 2.Libè, Mondello, Dionisi.

Al comma 1, dopo le parole: abbia riportato una condanna aggiungere le seguenti: a pena detentiva superiore a due anni.
*6. 3.Stradella.

Al comma 1, dopo le parole: abbia riportato una condanna aggiungere le seguenti: a pena detentiva superiore a due anni.
*6. 4.Tommaso Foti.

Al comma 1, dopo le parole: abbia riportato una condanna aggiungere le seguenti: a pena detentiva superiore a due anni.
*6. 5.Margiotta.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) per reati concernenti la violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro che abbiano comportato una condanna definitiva ed un a pena detentiva superiore ad un anno.
6. 6.Il Relatore.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) per reati concernenti la violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro che abbiano comportato una condanna definitiva ad una pena detentiva superiore a due anni.
6. 6. (Nuova formulazione). Il Relatore.
(Approvato)

ART. 7.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Il responsabile tecnico di cui all'articolo 4, ove non sia iscritto agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti dei geometri o dei periti industriali (con indirizzo relativo al settore dell'edilizia) da almeno 1 anno deve essere in possesso, alternativamente, dei requisiti indicati da una delle seguenti lettere:
a) un'esperienza lavorativa con la qualifica di operaio qualificato o di livello superiore presso un'impresa del settore per un periodo di almeno quarantotto mesi negli ultimi sette anni e frequenza un corso d'apprendimento di almeno centocinquanta ore; ai fini dello svolgimento delle attività di completamento, finitura e manutenzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il periodo di esperienza lavorativa è ridotto ad almeno ventiquattro mesi negli ultimi quattro anni, e la durata del corso ad ottanta ore;
b) diploma di maturità tecnica o professionale, di istruzione tecnica superiore in indirizzo relativo al settore dell'edilizia o laurea in ingegneria, in architettura o con indirizzo economico, gestionale, giuridico, e frequenza a un corso d'apprendimento con durata minima di ottanta ore; ai fini dello svolgimento delle attività di completamento, finitura e manutenzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), la durata del corso è ridotta a quaranta ore.

2. Al termine del corso di apprendimento dovrà essere sostenuto, con esito positivo, un esame per la verifica dell'apprendimento.
7. 2.Margiotta.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il responsabile tecnico di cui all'articolo 4, ove non sia iscritto agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti dei geometri o dei periti industriali

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(con indirizzo relativo al settore dell'edilizia) da almeno 1 anno deve essere in possesso, alternativamente, dei requisiti indicati da una delle seguenti lettere:
a) un'esperienza lavorativa con la qualifica di operaio qualificato o di livello superiore presso un'impresa del settore per un periodo di almeno quarantotto mesi negli ultimi sette anni e frequenza un corso d'apprendimento di almeno centocinquanta ore; ai fini dello svolgimento delle attività di completamento, finitura e manutenzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il periodo di esperienza lavorativa è ridotto ad almeno ventiquattro mesi negli ultimi quattro anni, e la durata del corso ad ottanta ore;
b) diploma di maturità tecnica o professionale, di istruzione tecnica superiore in indirizzo relativo al settore dell'edilizia o laurea in ingegneria, in architettura o con indirizzo economico, gestionale, giuridico, e frequenza a un corso d'apprendimento con durata minima di ottanta ore; ai fini dello svolgimento delle attività di completamento, finitura e manutenzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), la durata del corso è ridotta a quaranta ore.
7. 3.Tommaso Foti.

Al comma 1, sostituire la parola: deve con le seguenti: nonché l'esercente attività di costruttore edile, devono.

Conseguentemente, all'articolo 8, commi 1 e 2, dopo le parole: del responsabile tecnico aggiungere le seguenti: e dell'esercente attività di costruttore edile,
7. 4.Razzi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: architetti inserire le seguenti: o al collegio dei geometri.
7. 1.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: gestionale, giuridico, aggiungere le seguenti: presso una università statale o legalmente riconosciuta.
7. 5.Piffari, Scilipoti, Razzi.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I titoli di studio di cui al precedente comma 1, conseguiti in Stati non appartenenti all'Unione europea, sono considerati equivalenti a quelli italiani solo nel caso in cui esistano accordi di reciprocità.
7. 6.Razzi, Piffari, Scilipoti.
(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al termine del corso di apprendimento dovrà essere sostenuto, con esito positivo, un esame per la verifica dell'apprendimento.
7. 7.Tommaso Foti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al termine del corso di apprendimento dovrà essere sostenuto, con esito positivo, l'esame all'abilitazione alla qualifica di responsabile tecnico.
7. 7. Tommaso Foti (Nuova formulazione).
(Approvato)

Al comma 2 sostituire le parole: corso di apprendimento con le seguenti: dei corsi di apprendimento di cui al precedente comma, e al fine dell'ottenimento della relativa idoneità professionale,.
7. 8.Piffari, Scilipoti, Razzi.

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Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. I periodi di inserimento lavorativo di cui alla lettera a), oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato possono consistere anche nello svolgimento di attività lavorativa qualificata di collaborazione tecnica continuativa mediante l'affiancamento ad un responsabile tecnico abilitato, in qualità di titolare dell'impresa, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante, di addetto dell'impresa operante secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, o di un soggetto associato in partecipazione, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per l'operaio qualificato.
*7. 9.Margiotta.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. I periodi di inserimento lavorativo di cui alla lettera a), oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato possono consistere anche nello svolgimento di attività lavorativa qualificata di collaborazione tecnica continuativa mediante l'affiancamento ad un responsabile tecnico abilitato, in qualità di titolare dell'impresa, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante, di addetto dell'impresa operante secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, o di un soggetto associato in partecipazione, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per l'operaio qualificato.
*7. 10.Tommaso Foti.

Al comma 3 sostituire le parole: svolto funzioni dirigenziali, di amministratore o di direttore tecnico, con le seguenti: svolto, nell'ambito di attività nel settore dell'edilizia ed in un periodo non antecedente agli ultimi sei anni, funzioni di direttore tecnico.
**7. 11.Tommaso Foti.

Al comma 3, sostituire le parole: svolto funzioni dirigenziali, di amministratore o di direttore tecnico con le seguenti: svolto, nell'ambito di attività nel settore dell'edilizia ed in un periodo non antecedente agli ultimi sei anni, funzioni di direttore tecnico.
**7. 12.Stradella.

Al comma 3, sostituire le parole: svolto funzioni dirigenziali, di amministratore o di direttore tecnico con le seguenti: svolto, nell'ambito di attività nel settore dell'edilizia ed in un periodo non antecedente agli ultimi sei anni, funzioni di direttore tecnico.
**7. 13.Margiotta.

Al comma 3, sostituire le parole: svolto funzioni dirigenziali, di amministratore o di direttore tecnico con le seguenti: svolto, in un periodo non antecedente agli ultimi cinque anni, funzioni di direttore tecnico
*7. 11.Tommaso Foti (Nuova formulazione).
(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: svolto funzioni dirigenziali, di amministratore o di direttore tecnico con le seguenti: svolto, in un periodo non antecedente agli ultimi cinque anni, funzioni di direttore tecnico
*7. 13. (Nuova formulazione). Margiotta.
(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 con le seguenti: ai sensi del regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
7. 40.Governo.
(Approvato)

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Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: comprovata per almeno 10 anni.
7. 14.Libè, Mondello, Dionisi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Ai fini del rilascio dell'abilitazione professionale, il costruttore edile deve:
a) aver compiuto il ventitreesimo anno di età, e avere esercitato l'attività di impresa edile per almeno quattro anni;
b) aver frequentato, e sostenuto il relativo esame con esito positivo, i corsi di apprendimento di cui al successivo articolo 8.

3-ter. Qualora l'attività di costruttore edile nel settore privato sia esercitata da una persona giuridica, il legale rappresentante di quest'ultima deve aver superato l'esame dei corsi di abilitazione di cui al successivo articolo 8.
7. 15.Razzi, Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Prima del rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di costruttore edile nel settore privato, il soggetto interessato ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni verso terzi, per un importo non inferiore a 20 milioni di euro.
7. 16.Razzi, Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I certificati e gli attestati di esperienza lavorativa rilasciati all'estero sono equiparati, a tutti gli effetti di legge, a quelli rilasciati in Italia.
7. 17.Razzi, Piffari, Scilipoti.

ART. 8.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I programmi d'apprendimento sono articolati in modo da soddisfare il sistema di qualificazione delle imprese e le capacità professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di cui, rispettivamente, agli articoli 27, 32 e 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.
*8. 1.Tommaso Foti.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I programmi d'apprendimento sono articolati in modo da soddisfare il sistema di qualificazione delle imprese e le capacità professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di cui, rispettivamente, agli articoli 27, 32 e 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.
*8. 3.Margiotta.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:
Gli enti bilaterali ove costituiti tra le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del contratti collettivi nazionali e comparativamente più rappresentative a livello nazionale sono autorizzati senza necessiti di alcuna ulteriore formalità allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico di cui all'articolo 4 della presente legge.

Conseguentemente al comma 2 sopprimere le parole da: attribuendo sino alla fine del periodo.
8. 2.Stradella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini della composizione delle commissioni d'esame di cui al comma 1, i soggetti chiamati a farne parte devono

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essere scelti secondo criteri di elevata e comprovata capacità ed esperienza tecnico-professionale in materia, prevedendo, tra gli altri, l'inserimento obbligatorio di un componente della consulta locale dei Costruttori e di un rappresentante dell'ordine degli Ingegneri Anziani.
8. 4.Libè, Mondello, Dionisi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di cui al presente articolo, devono essere affidati a organismi di formazione con ampia e documentata esperienza.
8. 5.Piffari, Scilipoti, Razzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le regioni, entro 60 giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 4 provvedono alla regolamentazione dei corsi di apprendimento e dello svolgimento delle prove d'esame nonché all'accreditamento degli enti autorizzati al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico di cui all'articolo 4, attribuendo priorità agli enti bilaterali tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali e comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
8. 6.Il Relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le regioni, entro 60 giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 4 provvedono alla regolamentazione dei corsi di apprendimento e dello svolgimento delle prove d'esame nonché all'accreditamento degli enti autorizzati al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico di cui all'articolo 4, attribuendo priorità agli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali e comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
8. 6.(Nuova formulazione). Il Relatore.
(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. A tal fine, la regolamentazione nonché lo svolgimento dei corsi di apprendimento e delle prove d'esame, nonché il rilascio della abilitazione professionale del responsabile tecnico di cui all'articolo 4 sono demandate, ove costituiti, agli enti bilaterali costituiti tra le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali e comparativamente più rappresentative a livello nazionale Ove tali organismi non siano costituiti, o non prevedano la rappresentanza paritetica degli imprenditori e dei lavoratori, tali funzioni sono svolte dalle Regioni.
8. 7.Stradella.

Al comma 2 dopo le parole: Le Regioni, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale.
8. 8.Cazzola.

Al comma 2, sostituire le parole: attribuendo priorità agli enti bilaterali costituiti comparativamente tra le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale con le seguenti: attribuendo priorità agli enti di formazione costituiti dalle confederazioni cui aderiscono le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie dei contratti collettivi di lavoro ed agli enti bilaterali costituiti ai sensi delle disposizioni vigenti, cui aderiscono le suddette organizzazioni firmatarie degli stessi contratti.
*8. 9.Margiotta.

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Al comma 2, sostituire le parole: attribuendo priorità agli enti bilaterali costituiti comparativamente tra le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, con le seguenti: attribuendo priorità agli enti di formazione costituiti dalle confederazioni cui aderiscono le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie dei contratti collettivi di lavoro ed agli enti bilaterali costituiti ai sensi delle disposizioni vigenti, cui aderiscono le suddette organizzazioni firmatarie degli stessi contratti.
*8. 10.Tommaso Foti.

Al comma 2 dopo le parole: attribuendo priorità agli enti bilaterali aggiungere le seguenti: del settore edile.
8. 11.Cazzola.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: ed edilizia, con le parole:, edilizia e bioedilizia.
8. 12.Piffari, Scilipoti, Razzi.

Al comma 3, dopo la lettera i) inserire la seguente lettera:
l) contratti di lavoro del settore edile.
8. 13.Cazzola.

ART. 9.

Al comma 1 sostituire le parole: dimostrato il possesso, o la disponibilità attraverso contratto di noleggio, dell'attrezzatura necessaria all'esercizio dell'attività edile per un valore minimo di 20.000 euro con le seguenti: dimostrato il possesso, o la disponibilità, di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera conformi ai requisiti di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, adeguati in relazione all'attività da esercitare, anche acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio, concessione in uso o in locazione finanziaria.
*9. 1.Margiotta.

Al comma 1 sostituire le parole: dimostrato il possesso, o la disponibilità attraverso contratto di noleggio, dell'attrezzatura necessaria all'esercizio dell'attività edile per un valore minimo di 20.000 euro con le seguenti: dimostrato il possesso, o la disponibilità, di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera conformi ai requisiti di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, adeguati in relazione all'attività da esercitare, anche acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio, concessione in uso o in locazione finanziaria.
*9. 2.Tommaso Foti.

Al comma 1, sostituire le parole: contratto di noleggio con le seguenti: locazione finanziaria o noleggio.
9. 3.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1 sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 30.000 euro.
9. 4.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1 dopo le parole: 20.000 euro aggiungere le seguenti: nonché la capacità organizzativa, attraverso l'indicazione dei requisiti tecnico-professionali posseduti dalle maestranze impiegate.
9. 5.Cazzola.

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ART. 10.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.

1. Le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative, possono prevedere dei sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che applichino le misure previste dall'articolo 11 commi 3-bis e 5 del decreto legislativo 81/08 e successive modifiche e integrazioni.
10. 01.Cazzola.
(Approvato)

ART. 11.

Al comma 1 sostituire le parole: e 7 con le seguenti: 7 e 9.
11. 1.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2 dopo le parole: siano comunicati aggiungere le seguenti: dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
11. 2.Cazzola.

ART. 12.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese operanti nel settore dell'edilizia, regolarmente iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, sono autorizzate a continuare a svolgere la propria attività a condizione che comunichino agli organi preposti alla tenuta dei registro delle imprese o dell'albo delle imprese artigiane, entro dodici mesi dalla medesima data, il nominativo di un soggetto preposto allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa, designato fra le persone indicate dall'articolo 4, comma 3, che è equiparato, ai fini della iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3, al responsabile tecnico di cui all'articolo 4.
1-bis. Le imprese che avviano l'esercizio di attività nel settore dell'edilizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate ai sensi del comma 1-ter, si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane di cui al comma 1, designando un soggetto preposto allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa fra le persone indicate dall'articolo 4, comma 3, da equiparare alla figura del responsabile tecnico ai fini della successiva iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3.
1-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano fino alla data indicata dalle norme regionali adottate per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e per il rilascio degli attestati di qualificazione professionale ai sensi degli articoli 7 e 8.
1-quater. Nella fase di prima attuazione della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate ai sensi del comma 1-ter, tutti gli addetti delle imprese del settore dell'edilizia rientranti fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, possono far valere i periodi di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa svolta nel frattempo, nonché i diplomi o gli attestati conseguiti, al fine del riconoscimento dell'idoneità professionale di responsabile tecnico di cui all'articolo 7.
*12. 1.Margiotta.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese operanti

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nel settore dell'edilizia, regolarmente iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, sono autorizzate a continuare a svolgere la propria attività a condizione che comunichino agli organi preposti alla tenuta del registro delle imprese o dell'albo delle imprese artigiane, entro dodici mesi dalla medesima data, il nominativo di un soggetto preposto allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa, designato fra le persone indicate dall'articolo 4, comma 3, che è equiparato, ai fini della iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3, al responsabile tecnico di cui all'articolo 4.
1-bis. Le imprese che avviano l'esercizio di attività nel settore dell'edilizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate ai sensi del comma 1-ter, si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane di cui al comma 1, designando un soggetto preposto allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa fra le persone indicate dall'articolo 4, comma 3, da equiparare alla figura del responsabile tecnico ai fini della successiva iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3.
1-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano fino alla data indicata dalle norme regionali adottate per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e per il rilascio degli attestati di qualificazione professionale ai sensi degli articoli 7 e 8.
1-quater. Nella fase di prima attuazione della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate ai sensi del comma 1-ter, tutti gli addetti delle imprese del settore dell'edilizia rientranti fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, possono far valere i periodi di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa svolta nel frattempo, nonché i diplomi o gli attestati conseguiti, al fine del riconoscimento dell'idoneità professionale di responsabile tecnico di cui all'articolo 7.
*12. 2.Tommaso Foti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'attestato di qualificazione di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, effettuano la comunicazione di cui al comma 1, indicando quale responsabile tecnico il nominativo del direttore tecnico di cui al regolamento attuativo del medesimo decreto
12. 20.Il Governo.
(Approvato)

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni, il mancato possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di costruttore edile, comporta la revoca dell'abilitazione all'esercizio della medesima attività, la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al valore dei lavori realizzati, e la reclusione da tre a cinque anni, salvo il fatto non costituisca più grave reato.
2. L'esecuzione di lavori da parte di soggetto non iscritto alla sezione speciale edilizia comporta la confisca delle attrezzature impiegate.
3. Il 50 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione dalle sanzioni di cui al presente articolo è utilizzato dai comuni prioritariamente per l'organizzazione dei controlli sull'attività edilizia e la restante

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parte è devoluta alle regioni per essere destinata all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di apprendimento di cui all'articolo 8.
13. 1.Razzi, Piffari, Scilipoti.

ART. 14.

Al comma 1 sopprimere le parole: salvo che dimostri di avere agito in buona fede.
14. 1.Cazzola.

Al comma 2 sopprimere le parole: salvo che dimostri di avere agito in buona fede.
14. 2.Cazzola.

Al comma 3 sopprimere le parole: salvo che dimostri di aver agito in buona fede.
14. 3.Cazzola.

ART. 15.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il monitoraggio dell'applicazione della presente legge è affidato agli enti bilaterali del settore edile, che comunicheranno tempestivamente i dati raccolti ai Comuni e alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti.
15. 1.Cazzola.

TIT. 1.

Al titolo della proposta di legge e ovunque ricorra sostituire le parole: attività professionale di costruttore edile con le seguenti: attività di costruttore edile.
Tit. 1.Il Relatore.
(Approvato)