CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 marzo 2010
294.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
Pag. 137

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (C. 2451 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2451 Governo, approvato dal Senato, in corso di esame presso la III Commissione della Camera, recante «Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991», su cui la Commissione ha espresso parere il 28 aprile 2009 alla 3«sup»a«reset» Commissione del Senato;
rilevato che l'oggetto del provvedimento rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
preso atto che il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli enti locali adottano gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, relativa alle attribuzioni della Consulta Stato-Regioni dell'Arco alpino;
valutata favorevolmente la modifica introdotta dalla commissione in sede referente, volta ad espungere dal testo originario il riferimento al Protocollo in materia di trasporti allegato alla Convenzione Alpi, considerata la delicatezza degli aspetti economici e ambientali che tale Protocollo riveste;
considerato il Parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE, 2008/C120/11) sul tema «Le prospettive dell'agricoltura nelle aree con svantaggi naturali specifici (regioni montane, insulari e ultraperiferiche)»;
rilevato che i cittadini europei beneficiano di molti beni pubblici ed economici, nonché di numerosi servizi forniti dalle regioni di montagna, tra cui la riduzione dei rischi naturali (di cui beneficiano sia gli abitanti delle zone di montagna che gli abitanti di altre zone, ad esempio grazie alla protezione fornita ai corridoi di trasporto); i grandi spazi per il tempo libero e per il turismo (essenziali per i cittadini di un continente urbanizzato quale l'Europa e per la sua competitività); una estesa biodiversità; riserve di acqua uniche al mondo; prodotti di qualità, soprattutto alimentari;
sottolineato che nonostante l'importanza che rivestono a livello europeo, le regioni montane sono relegate in una posizione marginale nel contesto delle politiche europee e viene gravemente misconosciuto il considerevole potenziale di cui dispongono, soprattutto sul lato della innovazione, per contribuire alla crescita dell'Europa ed all'arricchimento della sua diversità;

Pag. 138

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la commissione di merito l'opportunità che sia definita una politica comunitaria specifica per le zone di montagna; sia elaborata una definizione armonizzata all'interno dell'Unione europea; siano privilegiate le zone montane nell'assegnazione di finanziamenti nell'ambito del secondo pilastro; siano consolidate le misure in materia di indennizzi a favore degli agricoltori montani; siano integrare fra loro la politica agricola e quella regionale ai fini di un impatto più positivo sui territori montani;
b) valuti altresì la commissione di merito l'opportunità di stabilire che il Libro verde sulle future politiche europee per le regioni montane sia inserito quanto prima nel programma di lavoro della Commissione europea onde poter perseguire i seguenti obiettivi: precisare le tematiche di importanza strategica per le zone montane nei diversi Stati membri; chiarire e coordinare il ruolo dei diversi livelli di potere e settori dell'economia; consolidare i dati statistici specifici su cui poggiano le politiche in queste regioni; esaminare, alla luce degli obiettivi strategici definiti dall'Unione europea, le politiche di accompagnamento e sostegno da attuare nei suddetti territori; proporre, infine, delle prospettive per lo sviluppo delle politiche pubbliche nazionali ed europee.

Pag. 139

ALLEGATO 2

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo (Testo unificato C. 136 e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 136 e abb., in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante «Legge quadro per lo spettacolo dal vivo»;
considerato che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la «promozione e organizzazione di attività culturali», cui si riferiscono le attività di sostegno dello spettacolo, è riconducibili alla legislazione concorrente;
evidenziata l'articolata ripartizione di competenze tra i diversi livelli di governo del territorio, delineata agli articoli da 3 a 6 del testo in esame, e preso atto delle specifiche funzioni riconosciute alla Conferenza unificata ed alle regioni in materia di gestione del Fondo Unico dello spettacolo e di programmazione degli interventi in favore della presenza, promozione e valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 140

ALLEGATO 3

DL 3/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori (C. 3243 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, approvato dal Senato e in corso di esame presso la X Commissione della Camera, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori, su cui la Commissione ha espresso parere in data 2 febbraio 2010 alla 10«sup»a«reset» Commissione del Senato;
considerato che il provvedimento in esame reca norme riconducibili alla «distribuzione nazionale dell'energia» che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientrano in ambiti di competenza legislativa concorrente;
preso atto dei motivi di urgenza del testo in esame, volto a sopperire al mancato o incompleto approntamento di nuove strutture di interconnessione tra il continente e le predette isole, che pone a rischio la sicurezza e la continuità della fornitura di energia elettrica, e ritenuto che le regioni interessate dovranno essere coinvolte nella successiva fase di realizzazione e completamento delle necessarie infrastrutture e opere strutturali;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sia precisato che l'attuazione del decreto-legge in oggetto debba avvenire con il pieno coinvolgimento delle regioni;
2) sia precisato altresì che gli interventi a favore della riduzione dei costi siano fruibili su tutto il territorio nazionale per quei soggetti che innovano i processi produttivi generando nuova occupazione.

Pag. 141

ALLEGATO 4

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili (Nuovo testo unificato C. 82 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali;
esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 82 e abb., in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili;
considerato che il provvedimento, attribuendo benefici pensionistici ai lavoratori che prestano assistenza e cura ai familiari disabili gravi, riguarda la materia «previdenza sociale», che rientra tra quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 142

ALLEGATO 5

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori (C. 2100 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali;
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 2100 e abb., in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori;
considerato che le norme contenute nel testo sono riconducibili alle materie di legislazione esclusiva statale «ordinamento civile e penale» e «previdenza sociale», nonché, rilevate le generali finalità «perequative», alla materia di legislazione esclusiva statale «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», previste, rispettivamente, alle lettere l), o) e m) dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione;
rilevata l'esigenza che si dia seguito quanto prima ad una riforma organica della normativa in materia di ammortizzatori sociali;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 143

ALLEGATO 6

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordicieche (C. 2713, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato del disegno di legge C. 2713 ed abb., approvato dal Senato, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante «Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche», su cui la Commissione ha espresso parere il 25 marzo 2009 alla 11a Commissione del Senato;
considerato che la disciplina oggetto del provvedimento afferisce a profili riconducibili alla competenza legislativa concorrente connessa al profilo della «tutela della salute», ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 5 del provvedimento, è riconosciuta in capo alle regioni, nell'ambito delle proprie autonome competenze in materia sanitaria e di formazione professionale, l'organizzazione di specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.